CG agenzie di lavoro Trova qui i termini e le condizioni per le

Performance. Recognition. Reward.
Condizioni generali di ABB Schweiz AG per il
collocamento di personale per ABB Schweiz AG
(versione 04/2013)
Area di validità
Le condizioni generali presenti regolano le condizioni di collocamento di personale tramite "reclutatori" che operano per ABB
Switzerland AG e le società da lei controllate (di seguito "ABB").
Il contratto tra ABB e il reclutatore entra in vigore solo dopo l'accettazione di queste condizioni generali. Tramite l’atto di consegna a
ABB del dossier di un candidato, il reclutatore accetta pienamente questi condizioni generali. Termini e condizioni del reclutatore
differenti a quelle determinate dalle condizioni generali di ABB sono espressamente non validi. La versione attuale e vincolante
delle condizioni generali è disponibile sul nostro sito.
Le presenti condizioni generali si applicano anche a ordini singoli, a condizione che i contratti in questione non variano in modo
esplicito.
Ambito di applicazione e doveri del reclutatore
Il reclutatore si incarica della selezione e del reclutamento di dirigenti e personale specializzato per impieghi di lavoro a tempo
indeterminato. Il reclutatore assicura ad ABB che i candidati reclutati sono adatti al posto vacante.
Prima di inviare un dossier completo ad ABB, il reclutatore si assicura che i candidati proposti sono stati esaminati in un colloquio
personale per identificare la loro idoneità all’impiego di lavoro offerto. Le prestazioni del reclutatore comprendono in particolare:
descrizione del candidato o sintesi della conversazione e
delle richieste di raccomandazione, preparazione del curriculum inviato dal candidato, di tutti i certificati, dei diplomi e di altri
documenti pertinenti alla candidatura.
Ulteriori servizi forniti dal reclutatore come inserzioni nei giornali o online, valutazioni, test attitudinali e analisi della personalità e
spese di viaggio saranno rimborsate da ABB solo nel caso in cui siano stati concordati in un accordo separato.
Il reclutatore conferma di rispettare le disposizioni di legge in materia di assunzioni. Al dossier è da allegare una copia della licenza
di esercizio dell'Ufficio cantonale del lavoro in conformità con la legge sul collocamento (LC) e l’ordinanza sul collocamento (OC, SR
823.111), e una copia di approvazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
L’atto del collocamento di personale non garantisce al reclutatore alcuna esclusività legale nell’essere l’unico collocatore. Nel
processo di selezione, ABB può agire anche in modo autonomo o richiedere i servizi di altri reclutatori.
Fino alla firma del contratto di lavoro da parte del candidato, ABB ha il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dal contratto e senza
alcune spese aggiuntive.
Spese di commissione / condizioni
ABB è tenuta a recapitare le spese di commissione al reclutatore solo nel momento in cui viene firmato il contratto di lavoro da e tra
ABB e la persona reclutata dal reclutatore per l’impiego di lavoro in questione.
Se il contratto di lavoro tra ABB e il candidato non viene firmato da ambedue le parti, l’ABB non è tenuta a recapitare al reclutatore
le spese di commissione.
Inoltre non devono essere recapitate le spese di commisione nei casi in cui:
‐
un candidato si candida autonomamente o mediante un altro reclutatore in un momento anteriore;
‐
un candidato si candida per offerte di lavoro differenti da quella/quelle per il quale era stato inviato un dossier di
candidatura;
‐
un candidato per il quale era stato inviato un dossier di candidatura per un’offerta di lavoro viene inizialmente rifiutato da
ABB, ma successivamente impiegato per la stessa offerta di lavoro dopo un periodo di scadenza superiore ai 6 mesi.
services de piquet etc. ne font pas partie du salaire annuel brut.
Performance. Recognition. Reward.
Condizioni generali di ABB Schweiz AG per il
collocamento di personale per ABB Schweiz AG
(versione 04/2013)
L’importo delle spese di commissione equivale a una percentuale del reddito annuo lordo (inclusa tredicesima) concordato tra ABB
e il candidato collocato dal reclutatore. Non fanno parte del reddito annuo pagamenti singolari relativi al nuovo incarico come premi
iniziali, indennità di trasferimento, pagamenti alla cassa pensione, indennità di trasloco, etc. o retribuzioni variabili quali bonus,
premi, retribuzioni spese, assegni alimentari, assegni per turni straordinari, rischi, pericoli o simili.
Si applicano i seguenti tassi di percentuale:
Stipendio annuo lordo (fisso)
fino a CHF 100.000
fino a CHF 150.000
fino a CHF 200.000
oltre CHF 200.000
Tassa di pagamento
max. 15%
max. 18%
max. 20%
max. 22%
Per le spese con importo superiore a CHF 23.000 deve essere presentata un’approvazione aggiuntiva. Per i contratti a tempo
parziale (meno dell’80%), la tassa di pagamento viene calcolata in base alla retribuzione annua lorda
(inclusa tredicesima) per un ipotetico impiego a tempo pieno. Le spese di commissione equivalgono a 2/3 di tale valore.
Esse coprono tutti i servizi (incluse le spese) del reclutatore, inclusa l’IVA svizzera o un’imposta estera simile. Il pagamento di tutte
le altre imposte, spese o tasse sono di competenza del reclutatore.
Le spese di commissione sono debite al momento della conclusione del contratto tra il candidato e ABB. Una volta che le spese di
commissione sono debite, il reclutatore mette in conto le spese di commissione con un termine di pagamento di 60 giorni.
Garanzia di successo e rimborso delle spese di commissione
In caso di cessazione del rapporto di lavoro tra ABB e il candidato o di mancata presentazione da parte del candidato, le spese di
commissione sono da rimborsare a ABB entro 30 giorni nei seguenti casi:
1)
il candidato collocato non si presenta: rimborso del 100% delle spese di commissione, a meno che il motivo della
mancanza è da attribuire a ABB;
2)
cessazione del rapporto di lavoro entro il periodo di prova concordato: rimborso del 50% delle spese di commissione,
indipendentemente da chi è responsabile per la fine del rapporto. In caso di risoluzione immediata del contratto è da
rimborsare il 100% delle spese di commissione;
3)
risoluzione del contratto di lavoro entro un anno dall’entrata in vigore per motivi che erano a conoscenza del reclutatore e
che avrebbero impedito l’assunzione: rimborso del 100% delle spese di commissione. Vale anche per i casi in cui è
attendibile la che un reclutatore, dal quale ci si aspetta che lavori in modo professionale e attento, sia stato a conoscenza
di tali motivi.
In tali casi, ABB si riserva inoltre il diritto di richiedere una compensazione dovuta agli sforzi aggiuntivi relativi alla risoluzione del
contratto.