Adeguamento o realizzazione di un impianto

CONVEGNO
LA SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI
(DALLA L. 46/90 AL D.M. 37/2008)
VENERDI 09 APRILE 2010
SALA CONVEGNI
Adeguamento o
realizzazione di un
impianto
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
VIA PORTAZZOLO, 9
46100 MANTOVA
Baldassari Per. Ind. Gianpiero
I N C O L LA B O R A Z I O N E C O N
1
Partiamo dal DM 37/08 e consideriamo che la
classificazione, prevista dal modello della Dichiarazione
di Conformità dell'impianto alla regola dell'arte, cita:
NUOVO IMPIANTO
●
●
La realizzazione di un impianto non esistente in precedenza;
●
Il rifacimento completo di un impianto esistente.
TRASFORMAZIONE
●
●
●
●
●
●
La realizzazione di modifiche ad un impianto dovute ad uno, o più, dei seguenti
,motivi:
- Cambio di destinazione d'uso dell'edificio o del luogo nel quale l'impianto è
installato;
- Cambio delle prestazioni dello impianto con, ad esempio, il cambio delle
condizioni di alimentazione dello stesso;
- Applicazione delle prescrizioni di sicurezza (per quanto non rientra negli interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria);
- Rifacimento parziale di un impianto che non rientri nella manutenzione
straordinaria.
2
Partiamo dal DM 37/08 e consideriamo che la
classificazione, prevista dal modello della Dichiarazione
di Conformità dell'impianto alla regola dell'arte, cita:
AMPLIAMENTO
●
●
Si intende la sua espansione con aggiunta di uno o più circuiti elettrici.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
●
●
L'insieme di interventi con rinnovo e/o sostituzione di parti di impianto, che non
modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare
l'impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio e che non richiedono impiego
di strumenti o attrezzi particolari
MANUTENZIONE ORDINARIA
●
●
Rappresenta l'insieme di “interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso
nonché a far fronte ad eventuali eventi accidentali che comportino la necessità di primi
interventi e che, comunque, non modifichino la struttura essenziale dell'impianto e la
sue destinazione d'uso”
3
Quali documenti è necessario produrre nei vari casi ???
●
●
Progetto (*)
●
Dich. Conf.
NUOVO IMPIANTO
●
●
●
Progetto (*)
●
Dich. Conf.
●
Progetto (*)
●
Dich. Conf.
TRASFORMAZIONE
AMPLIAMENTO
●
M. STRAORDINARIA
●
●
Dich. Conf.
M. ORDINARIA
4
… e per gli impianti esistenti ???
5
… e per gli impianti esistenti ???
●
D.M. 37/08 articolo 7 comma 6:
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto
previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per
gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di
rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione
dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile
tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione.
6
… e per gli impianti esistenti, in caso di aumento di
potenza ???
7
Cosa dice il DM 37/08 per quanto riguarda il progetto ???
●
Art. 5:
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti è redatto un progetto.
Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi
indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi
professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal
responsabile tecnico della impresa installatrice.
8
Ma quando è OBBLIGATORIO redarre un progetto ???
●
a)
Articolo 5 comma 2
Impianti di cui all’articolo 1 , comma 2, lettera a) (impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere),
per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi
potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative
di superficie superiore a 400 m2;
9
Ma quando è OBBLIGATORIO redarre un progetto ???
●
b)
Articolo 5 comma 2
Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti
elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
10
Ma quando è OBBLIGATORIO redarre un progetto ???
●
c)
Articolo 5 comma 2
Impianti di cui all’articolo 1 , comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze
sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la
superficie superi i 200 m2;
11
Ma quando è OBBLIGATORIO redarre un progetto ???
●
d)
Articolo 5 comma 2
Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di
ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o
per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200
m3;
12
Ma quando è OBBLIGATORIO redarre un progetto ???
●
e)
Articolo 5 comma 2
Impianti di cui all’articolo 1 , comma 2, lettera b) (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere), relativi agli impianti elettronici in genere quando
coesistono con gli impianti elettrici con obbligo di progettazione;
13
Ma quando è OBBLIGATORIO redarre un progetto ???
●
h)
Articolo 5 comma 2
Impianti di cui all’articolo 1 , comma 2, lettera g) (impianti di protezione antincendio), se
sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e,
comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di
rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
14
Ma quando è OBBLIGATORIO redarre il progetto di un IMPIANTO ELETTRICO ???
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NUOVO IMPIANTO DI TERRA
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Nuovo impianto di terra
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Nuovo impianto di terra
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Nuovo impianto di terra
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Nuovo impianto di terra
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IMPIANTO ELETTRICO
AREE COMUNI
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Impianto elettrico aree comuni
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Come non si realizza un impianto elettrico...
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