REGIONE PUGLIA Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 Art. 13

REGIONE PUGLIA
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Art. 13
(Sistema informativo)
1. La Regione, nell’ambito del sistema informativo dei servizi sociali di cui all’articolo 21 della l. 328/2000, in
collaborazione con le Province e i Comuni, singoli e/o associati, istituisce il sistema informativo regionale dei
servizi socio-assistenziali.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1 è strumento per la tempestiva acquisizione dei dati e delle
informazioni necessarie alla conoscenza dei bisogni sociali finalizzata alla programmazione, alla gestione e
alla valutazione delle politiche sociali.
3. La Giunta Regionale emana le direttive di coordinamento cui le Province e i Comuni devono attenersi per
la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi:
a) alla realizzazione della banca dati riferita ai servizi, progetti, alle risorse finanziarie e alla loro
destinazione per aree d’intervento di attività;
b) alla conoscenza dei bisogni sociali e della domanda sociale espressa;
c) alla conoscenza delle risorse umane e professionali impegnate nella organizzazione ed erogazione
dei servizi sociali e sociosanitari.
Art. 14
(Osservatorio regionale delle politiche sociali)
1. E’ istituito presso l’Assessorato alla Solidarietà l’Osservatorio regionale per le politiche sociali.
L’Osservatorio promuove, coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi
sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli Enti Locali, nonché il monitoraggio
periodico sullo stato di attuazione dei Piani Sociali di Zona e la progettazione del sistema informativo sociale.
2. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale si colloca il Centro regionale di documentazione per le politiche per
l’infanzia e l’adolescenza, che opera quale centro regionale di raccolta ed analisi di documenti e buone
pratiche sulle problematiche sociali riferite ai minori e può essere articolato per macro-tematiche e che, in
attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451, provvede a raccogliere esclusivamente i dati relativi ai
minorenni e collabora nell’elaborazione delle politiche sociali regionali in favore dei medesimi.
3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali e del
Centro regionale di documentazione per le politiche per l’infanzia e l’adolescenza, al quale fornisce risorse e
strumenti adeguati per il pieno svolgimento del programma di attività.
4. L’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali si articola per aree tematiche, nella forma di articolazioni
organizzative interne, con programmi di attività e risorse specifiche, e tra loro connesse e con un
coordinamento unico, secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale.
5. La Regione, nell'ambito dell'Osservatorio per le politiche sociali, istituisce l’Osservatorio permanente sulle
famiglie e le politiche familiari. In particolare l'Osservatorio:
a) studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle
situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di individuare le
problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle esigenze familiari;
b) verifica l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni
pubbliche e private;
c) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della Regione;
d) si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della sicurezza sociale, anche al fine di creare un
sistema informativo coordinato;
e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali
marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona.
6. L’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali si articola sul territorio in una struttura regionale di
coordinamento e di raccordo operativo e nella rete degli Osservatori Sociali Provinciali, che concorrono alla
realizzazione del sistema informativo sociale regionale, di cui all’art. 13, nonché alla realizzazione del piano
di attività annuale dell’Osservatorio Regionale, e che possono promuovere con risorse proprie iniziative di
rilevazione, analisi e ricerca connesse al fabbisogno conoscitivo specifico del territorio di riferimento.