Economia Applicata all’Ingegneria Economia aziendale L’impresa ed il suo ambiente Azienda: definizione e classificazione Strategia e pianificazione Organizzazione aziendale Le aree funzionali Progettazione organizzativa a.a. 2014-2015 Definizione di azienda Azienda – definizione giuridica: «Complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa» (Art. 2555 del Codice Civile). E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi Azienda – definizione economica: l’azienda è un’organizzazione di persone, beni economici e rapporti che mira al soddisfacimento dei bisogni umani. L’azienda come sistema: − L’azienda è un sistema perché gli elementi che la costituiscono sono collegati per raggiungere uno scopo. − Dinamico: è soggetto a cambiamenti e adattamenti per equilibrarsi; − Aperto: ha rapporti di scambio con l’ambiente esterno (clienti, fornitori, AA PP, ecc …). Aziende CRITERI DI CLASSIFICAZIONE Secondo l’oggetto Agricole Commerciali Secondo la natura della proprietà Secondo il fine Aziende di consumo / erogazione Aziende di produzione Aziende composte Aziende private Aziende pubbliche Secondo la dimensione Miste Artigianali Settore primario Individuali Piccole Settore secondario Collettive Medie Settore terziario Settore terziario avanzato Grandi Le società Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili Forma di esercizio collettiva dell’azienda, organizzazione di persone e di beni preordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo La società si costituisce mediante contratto (atto costitutivo) «Con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividere gli utili» (Art. 2247 del Codice Civile) Elementi essenziali del contratto di società (Art. 2247 del Codice Civile): Pluralità di persone (deroghe per le società unipersonali Srl-Spa) Conferimenti: gli apporti dei soci a titolo di capitale di rischio. «Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali fra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale» Esercizio in comune di un’attività economica Divisione degli utili Classificazione delle società AZIENDE COLLETTIVE SOCIETA’ DI PERSONE SOCIETA’ DI CAPITALI SOCIETA’ COOPERATIVE Società Semplice Società Per Azioni A Mutualità Prevalente Società in Nome Collettivo Società a Responsabilità Limitata A Mutualità Non Prevalente Società in Accomandita Semplice SSRL Semplificata Società in Accomandita Per Azioni Società di persone e Società di capitali Società di persone S.s S.n.c. S.a.s. Principali differenze relative a: Responsabilità dei soci Apporti da parte dei soci Modalità di finanziamento Amministrazione della società Distribuzione degli utili Società di capitali S.p.A. capitale sociale minimo 120.000 € S.a.p.A. capitale sociale minimo 120.000 € S.r.l. capitale sociale minimo 10.000 € Non hanno personalità giuridica Hanno personalità giuridica, I singoli soci che le costituiscono hanno una responsabilità illimitata e solidale di fronte a eventuali dissesti societari (salvo Sas). I conferimenti assumono maggiore importanza delle qualità personali dei soci. La “ragione sociale” è lo strumento di individuazione delle società di persone, costituita dal nome della società, dal nome di uno o più soci, dall’indicazione del rapporto sociale. I creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale. L’amministrazione può essere affidata a non soci. La “denominazione sociale” è lo strumento di identificazione delle società di capitali, costituita dal nome della società e dall’indicazione del rapporto sociale. Il numero dei soci è solitamente ristretto, pertanto, il capitale sociale non è molto elevato. Alcune nozioni Nel linguaggio giuridico, con il termine persona si indica in generale il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito all’uopo della necessaria capacità giuridica La persona fisica è l’essere umano e viene a esistenza nel momento della nascita quando nasce vivo. La persona giuridica è quell’organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati. Pluralità di persone (con eccezioni) Patrimonio autonomo Scopo lecito Sono persone giuridiche gli enti che sono autonomi centri di imputazione giuridica rispetto alle persone fisiche che li compongono o li costituiscono e godono rispetto a queste di perfetta separazione patrimoniale Il momento giuridico dell’attribuzione della personalità giuridica all’ente qualificato dagli elementi o presupposti citati è il riconoscimento giuridico, che ha efficacia costitutiva, derivando da esso la creazione di un nuovo soggetto (titolare) di imputazione di rapporti giuridici Per le società il riconoscimento giuridico si ha con l’iscrizione presso il registro delle imprese Le società di Persone Società Semplice Società in Nome Collettivo Società in Accomandita Semplice Di persone in quanto assumono rilevanza le qualità personali dei soci (anche se possono esistere società di persone con soci rappresentati da altre società) Sono normalmente di piccole dimensioni Sono gestite dai soci (tranne quelli accomandanti) Pur diventando titolari di diritti ed obblighi sono prive di personalità giuridica, pur avendo un certo grado di soggettività giuridica, ma va sempre considerato che in ultima analisi diritti ed obblighi vanno a riflettersi indirettamente nella sfera patrimoniale dei soci (non hanno personalità giuridica ma ugualmente assumono obbligazioni e diritti ed è sempre presente un certo grado di separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello del socio che varia a seconda del tipo considerato. Hanno quindi soggettività giuridica) Società semplice (S.S.) Si costituisce con scrittura privata – anche non autenticata – la forma del contratto è però legata alla natura dei beni conferiti; (es: se conferisco immobili, azioni ecc) Non può esercitare attività d’impresa commerciale; Dotata di autonomia patrimoniale imperfetta: il creditore della società può soddisfarsi sul patrimonio sociale ed in caso di incapienza, può aggredire i singoli soci. Il creditore particolare del socio non può aggredire direttamente il patrimonio sociale, ma deve chiedere la liquidazione della quota. Responsabilità: ogni socio è solidalmente e illimitatamente responsabile con il proprio patrimonio; Ogni socio è obbligato ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale e, qualora non definito, a conferire, in concorso con gli altri soci, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale; Ogni socio ha il diritto di percepire periodicamente una parte degli utili prodotti dall’esercizio dell’attività imprenditoriale, proporzionale al conferimento eseguito; Ogni socio ha diritto di partecipare alla gestione sociale; Viene usata per attività agricole, “attività professionali in forma associata” e per attività di gestione patrimoniale (sia patrimoni immobiliari sia mobiliari); Il potere di amministrazione e di rappresentanza spettano a tutti i soci disgiuntamente, ossia senza bisogno dell’assenso degli altri soci (salvo deroghe previste dall’atto costitutivo o dai patti sociali). Società in nome collettivo (S.N.C.) Si compone di due o più soci con responsabilità illimitata e solidale, ovvero: illimitata: per le obbligazioni sociali i soci rispondono con l’intero patrimonio personale. solidale: ogni socio risponde interamente di ogni eventuale debito della società con la possibilità di rivalersi sugli altri soci. in ogni caso la responsabilità è sussidiaria (preventiva escussione) Si costituisce per scrittura privata autenticata (o atto pubblico) ed è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle CCIAA Nella ragione sociale è obbligatoriamente indicato il nome di almeno un socio Nell’atto costitutivo vanno indicati: I dati dei soci e la ragione sociale I nomi dei soci che hanno la rappresentanza della società La sede della società ed il suo oggetto sociale Il valore dei conferimenti dei soci e le regole di riparto degli utili Non è previsto un capitale minimo (poiché i soci garantiscono con il loro patrimonio) E’ anch’essa dotata di autonomia patrimoniale imperfetta, ma in questo caso il creditore del socio non può chiedere la liquidazione della quota (però può pignorare gli utili di spettanza del socio debitore). Società in accomandita semplice (S.A.S.) Si sceglie questa forma societaria quando ci sono da un lato persone che desiderano investire del capitale e dall’altro soggetti dotati di spirito imprenditoriale. Nella s.a.s. vigono le stesse norme che regolano la costituzione di una s.n.c. (forma scritta, capitale minimo non previsto), con la particolarità che sono previste due categorie di soci: soci accomandatari, con responsabilità illimitata. Essi garantiscono anche con il proprio patrimonio personale per i debiti della società e soltanto a loro spetta la gestione aziendale soci accomandanti, con responsabilità limitata. Essi rispondono soltanto con la propria quota di capitale e sono considerati dei finanziatori dei soci accomandatari, con alcuni diritti sociali, come ispezionare i libri contabili ed ottenere il rendiconto annuale e la distribuzione degli utili. Essi hanno diritto alla partecipazione agli utili, in proporzione alla loro quota ma non possono/devono partecipare all’amministrazione dell’azienda. Anche in questo caso l’autonomia patrimoniale è imperfetta, ma limitatamente agli accomandatari. Riepilogo lezione precedente Azienda e sue classificazioni Impresa (agricola e commerciale) Imprese individuali o collettive =>Società Società di Persone SS SNC SAS Società di Capitali Società di Capitali Società per Azioni Società a Responsabilità Limitata Società in Accomandita per Azioni Di Capitali in quanto il capitale assume rilevanza rispetto alla soggettività dei partecipanti Sono modelli societari utilizzati per imprese di dimensioni maggiori Possono essere gestite da non soci Hanno personalità giuridica che consiste nell'avere il diritto all'esercizio della capacità giuridica e pertanto sono idonee a divenire titolare di diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Il loro patrimonio è distinto da quello dei soci (ecc. Accomandatari nelle SAPA) Società per azioni (S.p.A.) Forma societaria utilizzata da soggetti di medio-grandi dimensioni. Modello societario a compagine sociale potenzialmente elevata, dove assumono rilevanza centrale la circolazione della partecipazione sociale e la possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio realizzato attraverso l’emissione di azioni (anche di diverse categorie). Le azioni sono “titoli di credito” che rappresentano singole quote di partecipazione dei soci alla società. Possono ricorrere ad un’altra fonte di finanziamento: emissione di prestiti obbligazionari: titoli di credito rappresentativi di un debito della società emittente nei confronti del sottoscrittore (obbligazionista), che danno diritto: ad un rendimento periodico fisso (%valore nominale del titolo) al rimborso del titolo al suo valore nominale a scadenza Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni alla scadenza del prestito. Si costituisce per atto pubblico (Notarile), con un capitale minimo di 120.000 euro (tale limite minimo deve essere rispettato per l’intera vita della società) e la sua costituzione è soggetta a pubblicità presso il registro delle imprese. (solo con l’iscrizione la società acquisisce personalità giuridica) Il conferimento del capitale può essere in denaro o in natura (perizia) Società per azioni (S.p.A.) Categorie di azioni Azioni ordinarie Azioni privilegiate (possono avere maggiori diritti economici e/o amministrativi e possono coesistere infinite categorie di azioni privilegiate) Azioni di godimento (non danno diritto di voto, concorrono agli utili e alla liquidazione dell’attivo in via subordinata alle azioni ordinarie) Circolazione delle azioni Prelazione (statuto) Girata / scritturazione AZIONE OBBLIGAZIONE Titolo di partecipazione Titolo di credito Titolo nominativo Titolo nominativo Qualità di socio Qualità di creditore Diritto (?) al dividendo Diritto ad un interesse prestabilito Società per azioni (S.p.A.) Gli organi sociali nel sistema tradizionale Assemblea degli azionisti (formata dai soci). Può essere: − Ordinaria (almeno 1 volta l’anno): nomina e revoca gli Amministratori, i Sindaci ed i Revisori; approva il bilancio d’esercizio, (Delibera a maggioranza semplice, salvo diversa previsione statutarie) − Straordinaria : approva le modifiche allo statuto, decide l’emissione di obbligazioni, nomina e decide i poteri dei primi liquidatori. Il consiglio di amministrazione (nominato dall’assemblea dei soci): − Può delegare il potere gestorio ad uno o + amministratori delegati, o a un comitato esecutivo − Nomina un presidente del CdA (anche diverso dall’AD) che rappresenta la società. − Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica 3 anni, hanno la responsabilità di gestire l’impresa Il collegio sindacale − Organo di controllo composto da 3 o 5 membri effettivi (soci o non). Compiti: controlla l’amministrazione della società, vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, accerta la regolarità delle scritture contabili (Revisione Legale), assiste alle adunanze del CdA, del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea Società a responsabilità limitata (S.r.l.) E’ una società di capitali. Il capitale non è rappresentato da azioni, ma da quote di partecipazione. La caratteristica fondamentale di questa società è la responsabilità limitata dei soci. Essi, infatti, rispondono dei debiti sociali esclusivamente nei limiti della quota conferita, in quanto è la società stessa, con l’assunzione della personalità giuridica, a farsi carico degli impegni sociali. La costituzione della società prevede obbligatoriamente la forma dell’atto pubblico. E’ previsto un capitale minimo di € 10.000,00. Il conferimento del socio può anche essere rappresentato da una prestazione d’opera. L’amministrazione della società può essere affidata ad un socio, a più soci o a terzi. La legge prevede che gli amministratori siano responsabili verso la società per i danni causati alla stessa, pertanto per chiamare in causa gli amministratori è necessario dimostrare la loro responsabilità. Esclusi da tali fattispecie sono quindi gli amministratori esenti da colpa, o coloro che hanno palesemente manifestato il proprio dissenso circa gli atti che hanno arrecato danno alla società. Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Gli organi sociali Assemblea dei soci Amministratori (o Amministatore unico) − Salvo deroga statutaria sono soci Collegio sindacale (o sindaco unico) se: − Ricavi superiori a 8,8 mln − Totale attivo superiore a 4,4 mln − N. dipendenti superiore a 50 2 su 3 per due anni consecutivi − Capitale sociale superiore a 120.000 euro Circolazione delle quote Prelazione Forma (scrittura privata autenticata) Ampia libertà dello statuto nella definizione dei limiti alla circolazione delle quote Titoli di debito Le Srl dal 2004 possono emettere titoli di debito simili alle obbligazione delle Spa S.r.l: sottotipi societari con deroghe e obblighi differenziati SRL ordinarie SRL Semplificata: deroga al capitale minimo (Capitale sociale compreso tra 1 e 9.999.99 €), statuto standard (modello ministeriale integrabile – 3657/C n. 33 Min. Svil. Econ.), soci esclusivamente persone fisiche con di qualunque età. Amministratori anche terzi rispetto ai soci. Incorpora quindi le semplificazioni dei 2 sottotipi previsti in precedenza: − SRLS: deroga al capitale minimo (Capitale sociale compreso tra 1 e 9.999.99 €), statuto standard (modello ministeriale integrabile – 3657/C n. 33 Min. Svil. Econ.), soci esclusivamente persone fisiche con età < di 35 anni. Amministratori scelti solo tra I soci − SRLCR: deroga al capitale minimo (Capitale sociale compreso tra 1 e 9.999.99 €), statuto libero, soci esclusivamente persone fisiche di qualsiasi età SRLI: Start up innovativa L. 221/12 statuto libero, attività prevalente ad alto valore tecnologico, almeno il 51% del capitale sottoscritto da persone fisiche, agevolazioni fiscali per società e soci. Non può distribuire utili, almeno il 20% del valore della produzione deve essere investito in R&D …. Società in Accomandita Per Azioni (S.a.p.A.) Modello societario “intermedio”, caratterizzato, come nelle società in accomandita semplice, dalla presenza sia di soci accomandanti, sia di soci accomandatari. A differenza di questa, però, le quote dei soci sono rappresentate da azioni. La qualifica di amministratore è insita nel ruolo di socio accomandatario La denominazione sociale deve riportare il nome di almeno un s. accomandatario La revoca degli amministratori è effettuata con le maggioranze previste dall’assemblea straordinaria La sostituzione degli amministratori è effettuata con le maggioranze previste dall’assemblea straordinaria, ed è approvata dagli amministratori rimasti in carica In caso di cessazione di tutti gi amministratori e mancata sostituzione entro 180 giorni, la società si scioglie. I soci accomandatari non hanno diritto di voto nelle assemblee in cui si nominano gli organi di controllo. Per le modifiche dell’atto costitutivo è necessario i voto favorevole di tutti gli accomandatari Sintesi sulla autonomia patrimoniale Il Grado di autonomia patrimoniale dipende dal tipo di società: Perfetta Imperfetta S.S. S.N.C. S.A.S. S.A.p.A. S.R.L. e S.P.A. Le società cooperative Anche le società cooperative, come quelle di capitali, hanno una personalità giuridica diversa da quella dei soci. Le principali caratteristiche distintive sono: l’idea cardine della costituzione di una cooperativa è il fine mutualistico: l’attività non è svolta a scopo di lucro ma al fine di favorire i soci della società cooperativa che, partecipandovi, traggono vantaggi di natura economica. non è previsto un capitale minimo per la costituzione ed il capitale è variabile in funzione dell’entrata di nuovi soci o l’uscita di quelli esistenti. ogni socio può svolgere anche contemporaneamente le funzioni di dipendente; le decisioni sono adottate in assemblea assegnando un voto ad ogni socio indipendentemente dalla quota di capitale conferita sono soggette all’obbligo della revisione da parte di soggetti iscritti in apposito registro, al fine della tutela sia nei confronti dei soci che nei confronti dei partner commerciali Le società cooperative Tipologie più diffuse: Cooperative di produzione e lavoro: operano principalmente nel settore dei trasporti, dell’edilizia, delle pulizie e della ristorazione. Il socio riveste il ruolo di «imprenditore» e di lavoratore; Cooperative di consumo: mirano a fornire ai soci beni a condizioni più favorevoli di quelle prospettate dal mercato. A tal fine, l’acquisto viene effettuato collettivamente; l’ente si assume i rischi imprenditoriali e le spese di distribuzione evitando così qualsiasi forma di intermediazione; Cooperative agricole: sono le società alle quali i produttori agricoli conferiscono i loro prodotti, affinché questi ultimi siano conservati, trasformati, e venduti mediante l’organizzazione societaria. Operano sia nel campo della produzione, sia in quello della lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e d’allevamento; Cooperative edilizie: provvedono alla costruzione o all’acquisto di immobili da affittare o vendere ai soci; Cooperative di credito: categoria societaria che comprende la Casse Rurali e Artigiane, nonché le Banche Popolari. Concedono finanziamenti a condizione di favore ai soci; Cooperative sociali: cooperative impegnate nella gestione di sevizi rivolti alle persone socialmente svantaggiate; Cooperative culturali, turistiche e sportive: promuovono manifestazioni, corsi e gestiscono strutture per il tempo libero. Riepilogo S.S. N° minimo soci 2 Atto costitutivo Non obbligatorio Capitale minimo Respons. dei soci Quote e azioni Amministr. Controllo sulla gestione S.N.C. S.A.S. S.p.A. S.A.P.A. 2 2 (di cui 1 accomandatario) 1 (se unipersonale) 2 S.r.l. Soc. Cooperativa 9 (minimo 3 per le 1 (se unipersonale) piccole cooperative) Redatto da notaio Nessun limite Illimitata, 120.000 euro Limitata solo per accomandanti Limitata alle azioni sottoscritte Conferimenti liberi Solo soci Solo soci accomandatari Esercitato da ogni socio Illimitata per i soci accomandatari Azioni Soci e terzi Solo soci accomandatari Obbligo collegio sindacale 10.000 euro Nessun limite Limitata alla quota apportata Limitata Quote trasferibili salvo diverse disposizioni Azioni o quote (valore min. 25 euro, max. 500 euro) Soci e terzi Soci e terzi Soci e collegio sindacale oltre un certo capitale Definito dallo statuto