2016_Unit 7 - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

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• Parlamento europeo
PARLAMENTO ITALIANO
(2013)
Donne e rappresentanza politica
 La società è composta in ugual misura da donne e uomini (le
donne sono il 51,5% dei residenti in Italia)
le istituzioni rappresentative dovrebbero essere composte
in misura analoga da donne e uomini
 Un’inadeguata rappresentanza di donne impoverisce le
istituzioni
 E’ un problema di qualità della democrazia
 In politica, equality = quality
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Le quote di genere nel mondo
 In metà dei paesi del mondo esistono quote di genere in campo
elettorale:
― a livello legislativo o costituzionale(circa 45 paesi)
― a livello di partiti (circa 50 paesi)
 In Asia ed Africa, è applicato il sistema dei seggi riservati alle
donne
 in Afghanistan, le donne hanno il 28% dei seggi
 il paese con la più alta presenza femminile in Parlamento è il
Ruanda (56%)
 In America Latina, sono diffuse le quote legislative
(in Argentina, 38,5 per cento di donne)
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Quote
• Bisogna distinguere due tipi di quote
destinate a facilitare l’accesso delle
donne alle funzioni elettive e ai posti di
responsabilità politica : da una parte, le
quote stabilite dalla legislazione
nazionale e d’altra parte quelle che sono
adottate dai partiti politici.
Le quote di genere in Europa
 I Paesi nordici sono ai primi posti per presenza femminile
(Svezia 45,6%, Islanda 41,3%, Finlandia 39,5%, Norvegia 39,1%, Paesi Bassi
38,7%, Danimarca 37,9%)
 in questi paesi non sono previste quote a livello legislativo
 la parità tra i generi è pressoché realizzata a livello sociale
 laddove la parità è nei fatti, le quote non servono
 i paesi nordici hanno impiegato 70 anni per superare il 30 per cento
 Il Belgio ha raggiunto il 40%
 nel 1994 ha introdotto con legge le quote
 nel 1994 la rappresentanza femminile era inferiore al 10%
 nel 1999 è salità al 35%, nel 2004 al 37%, nel 2010 al 40%
 se il modello sociale non è propizio, le quote funzionano
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Le quote di genere in Europa
 I paesi che superano il 30%:
- o sono Paesi nordici
- o adottano le quote a livello legislativo (Belgio, Spagna,
Portogallo)
- o hanno partiti che praticano con convinzione le quote
(Germania)
 Hanno risultati medio bassi il Regno Unito (22,2%) e Francia
(19,4%)
 In Francia e nel Regno Unito incide in senso negativo il sistema
elettorale di tipo maggioritario
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Quote legislative:
evoluzione della rappresentanza di genere.
Camera Bassa.
Elezioni
Dopo
Introduzione
quote
Oggi
Paese
Anni
Settanta
Anni
Ottanta
Anni
Novanta
Anno
Introduzione
quote
Belgio
3,37%
(1971)
11,47%
(1985)
10,87%
(1991)
1994
2002(c)
2002
22,53%
(1995)
38,33%
(2007)
Francia
2,70%
(1973)
6,60%
(1986)
6,40%
(1993)
1999(c)
2000
12,20%
(2002)
18,54%
(2007)
Grecia*
3,66%
(1977)
3,66%
(1985)
6,33%
(1996)
2001
2002(c)
13,00%
(2004)
16,00%
(2007)
Portogallo
3,10%
(1973)
6,40%
(1985)
13,00%
(1995)
1997(c)
2006
16,50%
(1999)
27%
(2011)
Slovenia
-
-
7,77%
(1996)
2005
2006
13,33%
(2008)
13,33%
(2008)
Spagna
6,00%
(1977)
9,40%
(1986)
16,00%
(1993)
2007
36%
(2008)
36%
(2008)
Il primo tentativo. La legge n. 81 del 1993, la legge n.
277 1993, la legge n. 43 del 1995 e l’intervento della
Corte Costituzionale.
•
Alcune norme contenute nella legge n. 81 del 1993 - relativa all'elezione diretta del sindaco introducevano un criterio di proporzione tra i due sessi nella composizione delle liste dei candidati
alle elezioni dei consigli comunali, stabilendo che nei Comuni con popolazione fino ed oltre i 15.000
abitanti nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti (nel
primo caso) ed ai due terzi (nel secondo caso) dei consiglieri assegnati.
•
Inoltre, una norma della legge n. 277 del 1993 disponeva che le liste presentate ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale (25% del totale), ove recassero più di un nome,
fossero formate da candidati e candidate in ordine alternato (è importante ricordare che tali liste
sono “bloccate”, vengono cioè eletti i candidati secondo l’ordine di presentazione. Ciò rende
particolarmente importante l’ordine di inserimento dei candidati all’interno della lista).
•
La legge elettorale per le Regioni a statuto ordinario (legge 23 febbraio 1995, n. 43) prevedeva
anch’essa la riserva, nelle liste elettorali, di almeno 1/3 al sesso minoritario.
Corte Costituzionale
• Sulle norme della legge n. 81 del 25 marzo 1993 (e, di
conseguenza, anche sulle disposizioni delle sopracitate
leggi) è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale
n. 422 del 6 settembre 1995 che le ha dichiarate
costituzionalmente illegittime in rapporto agli art. 3 e 51
Cost., perché contrastanti con il principio di eguaglianza sia
formale che sostanziale.
Art. 51 della Costituzione modificato in senso
paritario
Art. 51.
• Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine
la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le
pari opportunità tra donne e uomini.
• La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
• Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
 Corte Costituzionale sentenza n. 49/2003
La Corte dà il ‘via libera’ all’obbligo di inserire nelle liste elettorali candidati di
entrambi i sessi introdotto dalla legge elettorale valdostana e quindi supera la
sentenza del 2005 che aveva affermato che il sesso non poteva essere rilevante ai
fini della candidabilità
 Corte Costituzionale sentenza n. 4/2010
La Corte dà il ‘via libera’ alla doppia preferenza di genere della legge elettorale
campana
“Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al
principio fondamentale dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza
politica, nazionale e regionale, nello spirito dell’art. 3, secondo comma, Cost. [...]
Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive,
non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori
culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via
delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza
astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed
elettorale
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Le quote di genere nelle Regioni
 Solo il 16 % dei consiglieri regionali è donna
 a livello sub-nazionale i partiti hanno una minore attenzione alla
parità di genere
 Le quote di lista aumentano il numero di candidate, ma non il
numero delle elette
 Le ultime 5 posizioni sono occupate dalle regioni del Sud (anche
Puglia e Sicilia che hanno le quote)
- nel Sud la parità tra i generi fatica ad affermarsi a livello sociale
 La Campania è però al primo posto (25%)
- è l’unica regione che ha introdotto la doppia preferenza di genere
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Le quote di genere nelle elezioni locali:
le proposte
 Legge 215/2012 in materia di quote di genere per le elezioni
amministrative
 Un elemento positivo è la convergenza
 Per le elezioni comunali, viene proposto il modello campano della doppia
preferenza di genere
 La doppia preferenza di genere ha un vantaggio ‘culturale’: richiama
l’attenzione dell’elettore sull’importanza della rappresentanza di genere
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La legge 23 novembre 2012, n. 215, reca disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali
Elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali
• Per l’elezione dei consigli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti la legge, riprendendo un modello già sperimentato dalla legge elettorale regionale
della Campania, prevede una duplice misura volta ad assicurare il riequilibrio di genere:
• la cd. quota di lista: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato
in misura superiore a due terzi (con arrotondamento all’unità superiore per il genere meno
rappresentato, anche in caso di cifra decimale inferiore a 0,5);
• l’introduzione della cd. doppia preferenza di genere, che consente all’elettore di esprimere
due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti
candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
• In caso di violazione delle disposizioni sulla quota di lista, è peraltro previsto un meccanismo
sanzionatorio differenziato, a seconda che la popolazione superi o meno i 15.000 abitanti,
che di fatto rende la quota effettivamente vincolante solo nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti.
In particolare, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la Commissione
elettorale, in caso di mancato rispetto della quota, riduce la lista, cancellando i candidati del
genere più rappresentato, partendo dall’ultimo, fino ad assicurare il rispetto della quota; la
lista che, dopo le cancellazioni, contiene un numero di candidati inferiore al minimo
prescritto dalla legge è ricusata e, dunque, decade.
Quote di genere negli organi esecutivi
 Le soluzioni possono essere diverse, più o meno vincolanti
 È importante evitare il fenomeno della token woman (una sola
donna inserita in un organo esecutivo tutto al maschile perché è ‘politicamente
corretto’)
 Per fare massa critica sono necessarie almeno 2 donne negli
organi di piccole dimensioni o almeno 3 donne negli organi
più numerosi.
 Naturalmente il dato numerico non è da solo sufficiente.
Conta più che mai l’elemento qualitativo:
- inteso come qualità della persona: ci vogliono donne in
grado portare elementi di differenza e innovazione rispetto al
punto di vista maschile
- inteso come qualità delle posizioni ricoperte
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Francia
• Il 28 giugno 1999 sono stati modificati due articoli della
Costituzione : all’articolo 3 è stato aggiunta la frase : “La
legge favorisce l’uguale accesso delle donne e degli uomini ai
mandati elettorali e alle funzioni elettive”. All’articolo 4 viene
precisato « Essi (i partiti) contribuiscono all’attuazione del
principio enunciato all’ultimo comma dell’articolo 3, nelle
condizioni determinate dalla legge » Si può notare che il
termine parità non è iscritto in quanto tale nella Costituzione..
Esempio negativo relativo alle sanzioni
• E’ indubbio però che la legislazione elettorale, se è necessaria,
non è sicuramente sufficiente. L’esempio più chiaro ci viene
dato dalla Francia nelle elezioni all’Assemblea dei deputati
nel 2002, quando tutti i partiti pagarono le sanzioni (in quel
caso pecuniarie) per la non presentazione di candidature
paritarie nel contesto della grave minaccia costituita dal voto al
primo turno per le presidenziali che aveva visto escludere il
socialista Lionel Jospin e presentarsi al ballottaggio il Front
National di Jean Marie Le Pen.
Argomenti per promuovere la rappresentanza
equilibrata di uomini e donne
Gli argomenti maggiormente utilizzati nelle proposte e
progetti di legge destinati a promuovere la rappresentanza
equilibrata di uomini e di donne sono: l’argomento della
proporzionalità, dell’utilità e della differenza.
• A questi si può aggiungere l’argomento della parità che fonda
le sue ragioni sulla realizzazione del diritto di parità come
diritto umano. Quest’ultimo argomento è fondato sul
riconoscimento della dualità del genere umano e sul diritto
all’uguaglianza.
•
Argomento della proporzionalità
• L'argomento della proporzionalità lega l’importanza
quantitativa delle donne nella popolazione all’idea di
una rappresentanza politica proporzionale. Parlare di
numeri proporzionali comporta la consapevolezza
della necessità di escludere parte dei candidati
maschili a favore di candidati donna e quindi immette
l’idea di concorrenza tra i sessi. Inoltre viene
suggerito che il rappresentante debba possedere le
caratteristiche dell’elettore.
Argomento della utilità
• L’argomento dell’utilità sottolinea la mancanza di
efficacia che rappresenta l’esercizio delle funzioni
politiche che si priva delle competenze di una metà
della società. Questo argomento permette di opporsi
alle contestazioni di tipo meritocratico sulla
concorrenza elettorale avanzate dagli oppositori della
parità. Esso permette ugualmente di controbattere
l’idea che i benefici ottenuti dalla parità si
rivolgerebbero solo alle donne.
Argomento della differenza
• L'argomento della differenza mette l’accento sul fatto che
l’aumento del numero delle rappresentanti implicherebbe un
cambiamento delle politiche pubbliche : le elette terrebbero
maggiormente conto degli « interessi delle donne ». Questo
argomento suggerisce ugualmente che un tale aumento
modificherebbe i valori e i modi di condurre l’azione politica.
Potrebbe evidentemente anche implicare una categorizzazione
essenzialista degli uomini e delle donne. Il principio della
rappresentanza delle donne in quanto tale modificherebbe
l’idea che l’esercizio della cittadinanza politica corrisponda ad
un neutro e quindi oscuri la diversità costitutiva delle donne.
Argomento della parità come diritto umano 1
• Qualunque sia la portata simbolica della parità, non si riduce
alla sola femminilizzazione delle élites. Poiché sul piano
giuridico-politico la rivendicazione paritaria tende ad erigere il
principio di uguaglianza di status tra donne e uomini a diritto
fondamentale. Cioè che l’uguaglianza giuridica è enunciata in
maniera globale, in quanto diritto umano, altrettanto
fondamentale del diritto alla dignità o alla sicurezza. In questa
prospettiva la parità acquista la legittimità di un interesse
generale che rafforza la rivendicazione di un diritto effettivo
all’eleggibilità.
Soglia critica
• Drude Dahlerup definisce soglia critica la
barriera del 40% di presenza femminile
(Dahlerup D. (1988) “From a Small to a Large
Minority: Women in Scandinavian Politics” in
Scandinavian Politcal Studies, vol. 11, n°4),
cioè la percentuale di presenza femminile al di
sotto della quale non è possibile percepire una
“presenza di genere” nelle pratiche politiche.
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