• Parlamento europeo PARLAMENTO ITALIANO (2013) Donne e rappresentanza politica La società è composta in ugual misura da donne e uomini (le donne sono il 51,5% dei residenti in Italia) le istituzioni rappresentative dovrebbero essere composte in misura analoga da donne e uomini Un’inadeguata rappresentanza di donne impoverisce le istituzioni E’ un problema di qualità della democrazia In politica, equality = quality 11 Le quote di genere nel mondo In metà dei paesi del mondo esistono quote di genere in campo elettorale: ― a livello legislativo o costituzionale(circa 45 paesi) ― a livello di partiti (circa 50 paesi) In Asia ed Africa, è applicato il sistema dei seggi riservati alle donne in Afghanistan, le donne hanno il 28% dei seggi il paese con la più alta presenza femminile in Parlamento è il Ruanda (56%) In America Latina, sono diffuse le quote legislative (in Argentina, 38,5 per cento di donne) 12 Quote • Bisogna distinguere due tipi di quote destinate a facilitare l’accesso delle donne alle funzioni elettive e ai posti di responsabilità politica : da una parte, le quote stabilite dalla legislazione nazionale e d’altra parte quelle che sono adottate dai partiti politici. Le quote di genere in Europa I Paesi nordici sono ai primi posti per presenza femminile (Svezia 45,6%, Islanda 41,3%, Finlandia 39,5%, Norvegia 39,1%, Paesi Bassi 38,7%, Danimarca 37,9%) in questi paesi non sono previste quote a livello legislativo la parità tra i generi è pressoché realizzata a livello sociale laddove la parità è nei fatti, le quote non servono i paesi nordici hanno impiegato 70 anni per superare il 30 per cento Il Belgio ha raggiunto il 40% nel 1994 ha introdotto con legge le quote nel 1994 la rappresentanza femminile era inferiore al 10% nel 1999 è salità al 35%, nel 2004 al 37%, nel 2010 al 40% se il modello sociale non è propizio, le quote funzionano 14 Le quote di genere in Europa I paesi che superano il 30%: - o sono Paesi nordici - o adottano le quote a livello legislativo (Belgio, Spagna, Portogallo) - o hanno partiti che praticano con convinzione le quote (Germania) Hanno risultati medio bassi il Regno Unito (22,2%) e Francia (19,4%) In Francia e nel Regno Unito incide in senso negativo il sistema elettorale di tipo maggioritario 15 Quote legislative: evoluzione della rappresentanza di genere. Camera Bassa. Elezioni Dopo Introduzione quote Oggi Paese Anni Settanta Anni Ottanta Anni Novanta Anno Introduzione quote Belgio 3,37% (1971) 11,47% (1985) 10,87% (1991) 1994 2002(c) 2002 22,53% (1995) 38,33% (2007) Francia 2,70% (1973) 6,60% (1986) 6,40% (1993) 1999(c) 2000 12,20% (2002) 18,54% (2007) Grecia* 3,66% (1977) 3,66% (1985) 6,33% (1996) 2001 2002(c) 13,00% (2004) 16,00% (2007) Portogallo 3,10% (1973) 6,40% (1985) 13,00% (1995) 1997(c) 2006 16,50% (1999) 27% (2011) Slovenia - - 7,77% (1996) 2005 2006 13,33% (2008) 13,33% (2008) Spagna 6,00% (1977) 9,40% (1986) 16,00% (1993) 2007 36% (2008) 36% (2008) Il primo tentativo. La legge n. 81 del 1993, la legge n. 277 1993, la legge n. 43 del 1995 e l’intervento della Corte Costituzionale. • Alcune norme contenute nella legge n. 81 del 1993 - relativa all'elezione diretta del sindaco introducevano un criterio di proporzione tra i due sessi nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni dei consigli comunali, stabilendo che nei Comuni con popolazione fino ed oltre i 15.000 abitanti nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti (nel primo caso) ed ai due terzi (nel secondo caso) dei consiglieri assegnati. • Inoltre, una norma della legge n. 277 del 1993 disponeva che le liste presentate ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale (25% del totale), ove recassero più di un nome, fossero formate da candidati e candidate in ordine alternato (è importante ricordare che tali liste sono “bloccate”, vengono cioè eletti i candidati secondo l’ordine di presentazione. Ciò rende particolarmente importante l’ordine di inserimento dei candidati all’interno della lista). • La legge elettorale per le Regioni a statuto ordinario (legge 23 febbraio 1995, n. 43) prevedeva anch’essa la riserva, nelle liste elettorali, di almeno 1/3 al sesso minoritario. Corte Costituzionale • Sulle norme della legge n. 81 del 25 marzo 1993 (e, di conseguenza, anche sulle disposizioni delle sopracitate leggi) è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 422 del 6 settembre 1995 che le ha dichiarate costituzionalmente illegittime in rapporto agli art. 3 e 51 Cost., perché contrastanti con il principio di eguaglianza sia formale che sostanziale. Art. 51 della Costituzione modificato in senso paritario Art. 51. • Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. • La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. • Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Corte Costituzionale sentenza n. 49/2003 La Corte dà il ‘via libera’ all’obbligo di inserire nelle liste elettorali candidati di entrambi i sessi introdotto dalla legge elettorale valdostana e quindi supera la sentenza del 2005 che aveva affermato che il sesso non poteva essere rilevante ai fini della candidabilità Corte Costituzionale sentenza n. 4/2010 La Corte dà il ‘via libera’ alla doppia preferenza di genere della legge elettorale campana “Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell’art. 3, secondo comma, Cost. [...] Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale 20 Le quote di genere nelle Regioni Solo il 16 % dei consiglieri regionali è donna a livello sub-nazionale i partiti hanno una minore attenzione alla parità di genere Le quote di lista aumentano il numero di candidate, ma non il numero delle elette Le ultime 5 posizioni sono occupate dalle regioni del Sud (anche Puglia e Sicilia che hanno le quote) - nel Sud la parità tra i generi fatica ad affermarsi a livello sociale La Campania è però al primo posto (25%) - è l’unica regione che ha introdotto la doppia preferenza di genere 21 Le quote di genere nelle elezioni locali: le proposte Legge 215/2012 in materia di quote di genere per le elezioni amministrative Un elemento positivo è la convergenza Per le elezioni comunali, viene proposto il modello campano della doppia preferenza di genere La doppia preferenza di genere ha un vantaggio ‘culturale’: richiama l’attenzione dell’elettore sull’importanza della rappresentanza di genere 22 La legge 23 novembre 2012, n. 215, reca disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali Elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali • Per l’elezione dei consigli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la legge, riprendendo un modello già sperimentato dalla legge elettorale regionale della Campania, prevede una duplice misura volta ad assicurare il riequilibrio di genere: • la cd. quota di lista: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi (con arrotondamento all’unità superiore per il genere meno rappresentato, anche in caso di cifra decimale inferiore a 0,5); • l’introduzione della cd. doppia preferenza di genere, che consente all’elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. • In caso di violazione delle disposizioni sulla quota di lista, è peraltro previsto un meccanismo sanzionatorio differenziato, a seconda che la popolazione superi o meno i 15.000 abitanti, che di fatto rende la quota effettivamente vincolante solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In particolare, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la Commissione elettorale, in caso di mancato rispetto della quota, riduce la lista, cancellando i candidati del genere più rappresentato, partendo dall’ultimo, fino ad assicurare il rispetto della quota; la lista che, dopo le cancellazioni, contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge è ricusata e, dunque, decade. Quote di genere negli organi esecutivi Le soluzioni possono essere diverse, più o meno vincolanti È importante evitare il fenomeno della token woman (una sola donna inserita in un organo esecutivo tutto al maschile perché è ‘politicamente corretto’) Per fare massa critica sono necessarie almeno 2 donne negli organi di piccole dimensioni o almeno 3 donne negli organi più numerosi. Naturalmente il dato numerico non è da solo sufficiente. Conta più che mai l’elemento qualitativo: - inteso come qualità della persona: ci vogliono donne in grado portare elementi di differenza e innovazione rispetto al punto di vista maschile - inteso come qualità delle posizioni ricoperte 24 Francia • Il 28 giugno 1999 sono stati modificati due articoli della Costituzione : all’articolo 3 è stato aggiunta la frase : “La legge favorisce l’uguale accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive”. All’articolo 4 viene precisato « Essi (i partiti) contribuiscono all’attuazione del principio enunciato all’ultimo comma dell’articolo 3, nelle condizioni determinate dalla legge » Si può notare che il termine parità non è iscritto in quanto tale nella Costituzione.. Esempio negativo relativo alle sanzioni • E’ indubbio però che la legislazione elettorale, se è necessaria, non è sicuramente sufficiente. L’esempio più chiaro ci viene dato dalla Francia nelle elezioni all’Assemblea dei deputati nel 2002, quando tutti i partiti pagarono le sanzioni (in quel caso pecuniarie) per la non presentazione di candidature paritarie nel contesto della grave minaccia costituita dal voto al primo turno per le presidenziali che aveva visto escludere il socialista Lionel Jospin e presentarsi al ballottaggio il Front National di Jean Marie Le Pen. Argomenti per promuovere la rappresentanza equilibrata di uomini e donne Gli argomenti maggiormente utilizzati nelle proposte e progetti di legge destinati a promuovere la rappresentanza equilibrata di uomini e di donne sono: l’argomento della proporzionalità, dell’utilità e della differenza. • A questi si può aggiungere l’argomento della parità che fonda le sue ragioni sulla realizzazione del diritto di parità come diritto umano. Quest’ultimo argomento è fondato sul riconoscimento della dualità del genere umano e sul diritto all’uguaglianza. • Argomento della proporzionalità • L'argomento della proporzionalità lega l’importanza quantitativa delle donne nella popolazione all’idea di una rappresentanza politica proporzionale. Parlare di numeri proporzionali comporta la consapevolezza della necessità di escludere parte dei candidati maschili a favore di candidati donna e quindi immette l’idea di concorrenza tra i sessi. Inoltre viene suggerito che il rappresentante debba possedere le caratteristiche dell’elettore. Argomento della utilità • L’argomento dell’utilità sottolinea la mancanza di efficacia che rappresenta l’esercizio delle funzioni politiche che si priva delle competenze di una metà della società. Questo argomento permette di opporsi alle contestazioni di tipo meritocratico sulla concorrenza elettorale avanzate dagli oppositori della parità. Esso permette ugualmente di controbattere l’idea che i benefici ottenuti dalla parità si rivolgerebbero solo alle donne. Argomento della differenza • L'argomento della differenza mette l’accento sul fatto che l’aumento del numero delle rappresentanti implicherebbe un cambiamento delle politiche pubbliche : le elette terrebbero maggiormente conto degli « interessi delle donne ». Questo argomento suggerisce ugualmente che un tale aumento modificherebbe i valori e i modi di condurre l’azione politica. Potrebbe evidentemente anche implicare una categorizzazione essenzialista degli uomini e delle donne. Il principio della rappresentanza delle donne in quanto tale modificherebbe l’idea che l’esercizio della cittadinanza politica corrisponda ad un neutro e quindi oscuri la diversità costitutiva delle donne. Argomento della parità come diritto umano 1 • Qualunque sia la portata simbolica della parità, non si riduce alla sola femminilizzazione delle élites. Poiché sul piano giuridico-politico la rivendicazione paritaria tende ad erigere il principio di uguaglianza di status tra donne e uomini a diritto fondamentale. Cioè che l’uguaglianza giuridica è enunciata in maniera globale, in quanto diritto umano, altrettanto fondamentale del diritto alla dignità o alla sicurezza. In questa prospettiva la parità acquista la legittimità di un interesse generale che rafforza la rivendicazione di un diritto effettivo all’eleggibilità. Soglia critica • Drude Dahlerup definisce soglia critica la barriera del 40% di presenza femminile (Dahlerup D. (1988) “From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics” in Scandinavian Politcal Studies, vol. 11, n°4), cioè la percentuale di presenza femminile al di sotto della quale non è possibile percepire una “presenza di genere” nelle pratiche politiche.