I singoli e gli effetti interni del diritto dell`Unione europea File

I singoli e gli effetti
«interni» del diritto
dell’Unione
L’efficacia diretta e indiretta, il primato del diritto dell’Unione sul diritto
interno, la tutela processuale dei diritti dei singoli
Gli effetti interni «soggettivi» e
«giudiziari» del diritto dell’Unione Introduzione

Le norme europee sono di origine internazionale; tuttavia è superata la classica
«separazione» o «dicotomia» fra effetti internazionali e interni (dipendenti, questi,
anche e soprattutto dall’ordinamento nazionale dove le norme ricevono applicazione);

Il diritto dell’Unione sviluppa effetti anche nei rapporti interni agli ordinamenti statali:
ed è una delle caratteristiche fondamentali del diritto UE. Detti effetti sono voluti
dall’ordinamento e da esso «controllati» nei fini (principio di effettività, o di
applicazione effettiva);

In conseguenza il diritto europeo disciplina a) i presupposti dell’efficacia interna delle
sue norme; b) le conseguenze di detta efficacia (dimensione giudiziaria dei «rimedi»); e
c) le «garanzie strumentali» ad essa (primato e garanzie processuali). L’applicazione di
detti istituti (non codificati) pertiene al giudice nazionale (efficacia giudiziaria»)

Due gli scopi rilevanti: a) garantire l’effettività e l’applicazione uniforme del diritto
dell’Unione; e b) arricchire la dimensione giuridica soggettiva del singolo (il singolo e il
«private enforcement» del diritto europeo: vedi specialmente concorrenza e aiuti);
La varietà di «effetti interni» del
diritto dell’Unione: l’efficacia diretta

a) Efficacia diretta: definita dalla giurisprudenza come → la capacità della norma di
attribuire «direttamente» diritti (e obblighi) ai singoli (Van Gend & Loos, 5.2.1963, 26/62)

i) «capacità della norma»: a prescindere dal tipo di fonte del diritto dell’Unione (norme
primarie, intermedie e derivate);

ii) di attribuire «direttamente»: senza la mediazione necessaria di atti o misure nazionali
(principio di autonomia; sebbene tali atti o misure possano essere giuridicamente
imposti dal diritto europeo: principio di leale cooperazione, art. 4.3 TUE) o europee; per
es. norme del Trattato (Raffinerie Mediterranee (GS), 9.3.2010, C-378/08: i privati non
possono avvalersi direttamente dell'art. 191 TFUE - principio generale del “chi inquina
paga”, in materia di protezione ambientale - in assenza di una normativa derivata di
attuazione, ossia della direttiva sulla responsabilità ambientale);

iii) «diritti e obblighi»: si tratta di «posizioni giuridiche» soggettive favorevoli o
sfavorevoli (anche posizioni equivalenti a «interessi legittimi» nel diritto nazionale), di
natura sostanziale (ma anche strumentale o procedurale) che sono parte «del
patrimonio giuridico» del singolo;
Altri effetti

iv) L’efficacia diretta esprime la «pienezza di effetti» della norma dell’Unione rispetto al singolo, e
coinvolge il giudice (nazionale) chiamato a garantirle (in modo autoritativo o coercitivo) «in ogni
circostanza», ossia in tutte le situazioni disciplinate dalla norma;

b) Effetti «indiretti»: interpretazione conforme e risarcimento del danno;

si tratta di effetti non autonomi e «relazionali», che si rapportano al modo di essere del diritto
interno (e presuppongono l’esistenza di norme nazionali incompatibili con quelle europee);

Provvisti di condizioni proprie

E di carattere «residuale»

c) Garanzie strumentali (corollario degli effetti diretti):

Primato (del diritto dell’Unione sul diritto interno incompatibile);

Effettività della tutela giurisdizionale (in particolare, capacità del giudice e del sistema
processuale di garantire uno standard minimo di effettività)
L’efficacia diretta in generale

La norma direttamente efficace e i suoi effetti:

il giudice nazionale è chiamato a «trarre tutte le conseguenze» dalla norma direttamente efficace, nell’ambito
delle azioni cui è confrontato: siano esse di accertamento, inibitorie, restitutorie, risarcitorie; o persino penali
(effetti penali del diritto UE);

Nel diritto dell’Unione si parla (linguaggio specialistico) di efficacia diretta «di sostituzione» (la disciplina della
norma europea regola la fattispecie) o «di opposizione» (la norma europea «blocca» l’efficacia di una norma
interna incompatibile, lesiva per il privato; ma non regola, per il resto, la fattispecie).

Questione: il principio di non discriminazione (es. art. 18 TFUE) ha effetti diretti d sostituzione o di opposizione
(per esempio caso Cowan, caso Angonese, caso Garcia Avello)?

A seconda del soggetto contro cui la norma direttamente efficace è invocata si parla di:

a) Efficacia diretta «privatistica» (accertamento e altre): esempio: Courage c. Crehan, 20.9.2001, C-453/99:
azione (riconvenzionale) di un gestore di pub legato a un grande produttore nazionale di birra (Courage),
convenuto per talune fatture insolute relative alle forniture di birra. Chiede l’accertamento della illiceità
dell'accordo di fornitura esclusiva, ex art. 101 TFUE, e il risarcimento del danno; la regola britannica secondo cui
nessuno può avvantaggiarsi di un suo comportamento illecito preclude il successo dell'azione (risarcitoria) di
Crehan
Efficacia diretta orizzontale,
verticale…

b) ovvero di efficacia diretta «pubblicistica»: azioni del singolo contro l’amministrazione o «difese» del singolo
dall’azione amministrativa fondate sul diritto UE:

per esempio in materia di immigrazione e di rilascio di titoli di soggiorno: Rahman, 5.9.2012, C-83/11 (azione
dei familiari stranieri a carico di cittadino europeo per il rilascio della carta di soggiorno in base all’art. 3.2
direttiva 2004/38/CE); di concessioni o autorizzazioni allo svolgimento di attività: Delena Wells c. Secretary of
State for Transport, Local Government and the Regions, 7.1.2004, C-201/02: signora che contesta la ripresa di
un'attività estrattiva, in prossimità della sua abitazione, in preteso contrasto con la direttiva sulla VIA valutazione di impatto ambientale (effetto di opposizione, effetto diretto verticale ascendente);

c) o ancora, come derivazione di quest’ultima, di «difese europee» avverso azioni penali condotte dalla
pubblica autorità in base al diritto interno (incompatibile):

il singolo si difende invocando l’effetto di opposizione derivante da una norma direttamente efficace:

Ratti, 5.4.1979, 148/78: difesa, in base alla normativa europea, rispetto alla criminalizzazione di comportamenti
leciti per il diritto UE;

El Dridi, 28.4.2011, C-61/11 PPU oppure Delvigne c. Commune de Lesparre-Médoc, Préfet de la Gironde, GS,
6.10.2015, C-650/13: difesa, in base alla normativa europea, rispetto all’applicazione di sanzioni penali interne
(difformi)
…e verticale invertita

d) o (in situazioni invertite) di azioni penali condotte dalla pubblica autorità contro
il singolo sul presupposto del diritto dell’Unione (quale «norma incriminatrice»);
effetto assai raro in giurisprudenza (ma non escluso):

Garenfeld, 10.11.2011, C-405/10: in cui la Corte ammette un limite alla sanzione
penale delle violazioni della normativa europea (regolamento europeo sul controllo
delle spedizioni di rifiuti che proibisce l'esportazione di rifiuti in Stati terzi), stabilita
da uno Stato membro, per esigenze di tutela del principio di legalità in materia
penale (art. 49 Carta: la normativa europea, su cui poggia la sanzione penale, ha un
basso grado di chiarezza); v. anche Taricco (GS), 8.9.2015, C-105/14;

Nelle su esposte configurazioni, si parla rispettivamente: a) di «efficacia diretta
orizzontale» (il diritto UE incide o disciplina direttamente un rapporto giuridico fra
privati); ovvero b) e c) di «efficacia diretta verticale» (il diritto UE incide o disciplina
un rapporto fra il privato e la pubblica amministrazione); o infine d) di «efficacia
diretta verticale invertita» (il diritto UE attiva la sanzione amministrativa o penale
«a carico» del privato).
I presupposti dell’efficacia diretta

a) Sostanziali: «sufficiente precisione» e «sufficiente incondizionatezza» della norma; si
tratta di requisiti minimi operativi (della norma: certezza del diritto e principio della
separazione dei poteri);

Sufficiente precisione: in genere, sussiste per le norme di divieto (art. 34-36 TFUE); per
le norme che prevedono «prestazioni» (obblighi di fare), necessità che esse indichino a)
il titolare dell’obbligo, b) il titolare del diritto, e c) il contenuto della prestazione
(Francovich e Bonifaci, 19.11.1991, C-6/90 e C-9/90, sulla direttiva 80/987/CEE del
Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso
d’insolvenza del datore di lavoro);

Sufficiente incondizionatezza: la norma non deve dar modo allo Stato (legislatore) di
modularne la portata o il contenuto (eccezioni o deroghe discrezionali): Becker,
19.1.1982, 8/81;

In caso di ampio margine di discrezionalità, la norma può conferire la posizione giuridica
«strumentale» (e residuale) corrispondente al diritto al «controllo giurisdizionale» che lo
Stato (ex post) non abbia ecceduto il margine discrezionale che la norma «delimita»
(Van Duyn, 4.12.1974, 41/74; Johnston, 15.5.1986, 222/84; Linster, 19.9.2000, C-287/98;
Rahman e altri, 5.9.2012, C-83/11)
I presupposti «relativi allo strumento»: il
diritto primario (Trattati e norme della
Carta)

I trattati fondativi:

a) (precisione e incondizionatezza): Van Gend & Loos, 5.2.1963, 26/62 (norma primaria di stand-still
che impone obbligo agli Stati membri “beneficia” ai singoli interessati al suo adempimento);

b) norme di diritto primario che “onerano” direttamente i singoli (art. 101 TFUE) o come effetto
di un obbligo rivolto agli Stati membri (effetti orizzontali); simmetrico dell’ipotesi sub a) Defrenne
c. Sabena, 8.4.1976, 43/75 (irrilevanza della “destinazione” formale della norma: art. 157 TFUE);
Roman Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, 6.6.2000, C-281/98 (idem con riguardo
all’art. 45 TFUE: norma che vieta discriminazioni agli Stati membri incide anche sui rapporti
«lavoristici» inter-individuali);

c) norme di diritto primario assunte a presupposto di «effetti sfavorevoli» a carico del singolo
«azionati» direttamente (senza mediazione di atti interni o europei) dalla pubblica autorità»
(effetto diretto verticale invertito):

c1) art. 107, par. 1, e 108, par. 3, TFUE: norme precise che pongono obblighi procedurali allo Stato
che riverberano pregiudizialmente sui singoli: Klausner Holz Niedersachsen GmbH c. Land
Nordrhein-Westfalen, 11.11.2015, C-505/14) (effetto verticale invertito – dimensione
amministrativa);
Trattati e norme della Carta

c2) (precisione e incondizionatezza; effetti sfavorevoli penali sui singoli): l‘art. 325,
par. 1 e 2, TFUE (principio di «effettività» e di assimilazione nella lotta alle frodi e
alle attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione) integrato dalla
Convenzione PIF (convenzione fra Stati membri del 1995 sulla protezione contro le
frodi in questione) e la direttiva 2006/112 sono tali [«Tali disposizioni del diritto
primario dell’Unione pongono a carico degli Stati membri un obbligo di risultato
preciso e non accompagnato da alcuna condizione quanto all’applicazione della
regola in esse enunciata»] da richiedere la disapplicazione della norma del codice
penale italiano (art. 160 e 161) che limita «la proroga del termine di prescrizione»
ossia l’ambito temporale della perseguibilità del reato («frodi carosello»)
conducendo a una sorta di «impunità di fatto» dei reati lesivi degli interessi
finanziari dell’Unione (Taricco (GS), 8.9.2015, C-105/14, punti 39 e 49-51) (effetto
verticale invertito: dimensione penale, effetti in malam partem);

Le norme della Carta: efficacia diretta dei diritti e dei principi definiti in modo
perentorio e incondizionato (a contrario Laboubi c. Association de médiation sociale
(GS), 15.1.2014, C-176/12, punti 45-46 (art. 27, che opera rinvio alle norme UE e
nazionali per la definizione della portata del diritto fondamentale «alle
informazione e alla consultazione» dei lavoratori o dei loro rappresentanti);
Gli accordi internazionali dell’Unione

Le norme di accordi internazionali: la rilevanza dello «scopo» e del
«contesto» (natura e struttura) dell’accordo; per gli accordi bilaterali,
atteggiamento più permissivo (efficacia diretta «orizzontale»):
Simutenkov, 12.4.2005, C-265/03, accordo di partenariato CE-Russia e
«normative» privatistiche sportive discriminatorie in base alla
nazionalità – «contingentamento» dei calciatori stranieri)
I regolamenti, le direttive e le
decisioni quadro

I regolamenti: Azienda Agricola Monte Arcosu, 11.1.2001, C-403/98; Abdullahi, 10.12.2013, C-394/12
(riferimento al reg. cd Dublino II, che concede un «ampio potere discrezionale» agli Stati membri
«nell’esercizio del diritto di concedere l’asilo»; sicché esso non attribuisce agli individui il diritto di
contestare l’assegnazione a uno Stato membro, se non fondato sulla lesione di prerogative
fondamentali (art. 4 e 18 Carta);

Le direttive:

-condizioni materiali (sufficiente precisione e incondizionatezza: Società Edilizia Turistica
Alberghiera Residenziale (SETAR) SpA c. Comune di Quartu S. Elena, 18.12.2014, C-551/13)

-condizione temporale (il termine di attuazione),

-condizione soggettiva : solo gli Stati membri sono vincolati dalla direttiva: Stato legislatore, ma
anche Stato-pubblica autorità o soggetto di diritto interno (casistica estensiva: anche società di
diritto privato «controllate» dallo Stato);

non invece i singoli: in materia civile, amministrativa e, particolarmente, in materia penale:
divieto di effetti sfavorevoli in tale ambito, per l’operare anche dei principi – art. 49 Carta: Ratti,
cit.; Arcaro, 26.9.1996, C-168/95;
Le eccezioni all’inefficacia diretta
verticale invertita o orizzontale delle
direttive

Il principio della «inefficacia» diretta orizzontale (o verticale invertita) delle
direttive – inattuate o scorrettamente attuate determina conseguenze
«discriminatorie» (effetti «selettivi»);

Conseguenti temperamenti:

*rapporti triangolari (effetti collaterali – side effects – o consequenziali sfavorevoli
a carico del privato / controinteressato): efficacia diretta verticale invertita «modello» Fratelli Costanzo c. Comune di Milano, 22.6.1989, 103/88, effetti
consequenziali per la Lodigiani SpA, aggiudicataria dell’appalto per il rifacimento
dello stadio di Milano in base a un procedimento incompatibile con direttiva
direttamente efficace; v. anche Delena Wells, 7.1.2004, C-201/02);

* procedure di controllo: effetti sfavorevoli derivanti – nei rapporti o azioni
orizzontali – dalla incompatibilità «oggettiva» tra la normativa nazionale e norme
di direttive direttamente efficaci (Unilever c. CentralFood, 20.9.2000, C-443/98);
Direttive e inefficacia diretta
(verticale invertita o orizzontale)

* rinvio a direttive da parte di norme direttamente efficaci anche nei
rapporti orizzontali (norme regolamentari: Viamex, 17.1.2008, C-37/06,
perdita, per effetto di un reg. e di una dir., di un diritto a finanziamenti per
l’esportazione di bovini verso paesi terzi; Taricco, cit.: norma primaria
«riempita» del contenuto di una convenzione fra Stati membri e di una
direttiva in materia tributaria: rinvio implicito?);

*principio (direttamente operativo: non discriminazione in base all’età) di
cui direttiva fornisce specifica disciplina (Kücükdeveci, 19.1.2010, C-555/07,
art. 21 Carta; v. però Laboubi c. Association de médiation sociale, cit.)

*(no) successione di norme interne, di cui la più recente incompatibile con
direttiva (scorrettamente attuata per conseguenza), in materia penale:
Berlusconi, Adelchi, Dell’Utri, 3.5.2005, C-387/02;
Decisioni

Decisioni rivolte a singoli

Decisioni rivolte a Stati membri (effetti favorevoli per i terzi,
sfavorevoli per taluni singoli)
L’interpretazione conforme

Rimedi indiretti: residuali, e provvisti di propri presupposti e limiti (oltre che di
propri specifici effetti):

Obbligo del giudice nazionale (e dell’amministrazione) di applicare la disciplina
interna «rimodellata» alla luce del diritto dell’Unione europea (in specie alla luce di
direttive inattuate o male attuate); fondamento: art. 288, par. 3, TFUE e art. 4, par.
3, TUE;

Obbligo che supplisce

a) alla carenza di presupposti materiali dell’efficacia diretta

Von Colson, 10.4.1984, 14/83: esclusione illecita da un concorso per l’assunzione in
stabilimento penitenziario; discriminazione in base al sesso; obbligo statale ex
direttiva di sanzionare le discriminazioni in modo efficace; alternative possibili:
obbligo di assunzione o di riparazione per equivalenti; effettività della sanzione
prescelta dalla Germania; risarcimento non limitato alla compensazione delle spese
di viaggio; applicazione delle norme civilistiche generali in luogo della lex specialis
di attuazione della direttiva;
L’interpretazione conforme

b) alla carenza di condizioni soggettive dell’efficacia diretta:

Dominguez (GS), 24.1.2012, C-282/10: direttiva sulla politica sociale
invocata contro il Centre informatique du Centre Ouest Atlantique /
CICOA per ottenere il diritto al pagamento delle ferie non godute; il
diritto francese, in modo incompatibile con la direttiva, subordina il
sorgere del diritto a una «soglia minima» di tempo lavorativo svolto,
che l’interessata non raggiunge a causa di un incidente in itinere; la
Corte, posto che la direttiva non può essere invocata direttamente,
suggerisce al giudice di qualificare, in base al diritto interno
pertinente, l’incidente in itinere come « infortunio sul lavoro »
L’interpretazione conforme

L’obbligo di interpretazione conforme presuppone:

a) l’esistenza di una normativa interna: non solo funzionale all’attuazione della direttiva,
ma anche preesistente («tutto il diritto nazionale»: Marleasing, 13.11.1990, C-106/89: no
ricorso alla lex generalis civilistica a supplenza di lacuna della lex specialis) o
sopravvenuta alla fattispecie nazionale (Elgafaji, 17.2.2009, C-465/07: applicazione
«retroattiva» della disciplina olandese di attuazione postuma della direttiva
«qualifiche», che non impone al richiedente «protezione sussidiaria» di provare un
«danno grave individuale» ma si accontenta della dimostrazione di una «situazione di
violenza indiscriminata» che colpisce il ricorrente);

b) la previsione normativa interna di un «margine di discrezionalità» (inammissibile una
interpretazione «contra legem»): Kücükdeveci, 19.1.2010, C-555/07 (la Corte esclude
l’efficacia diretta della direttiva che vieta le discriminazioni in base all’età – direttiva
2000/78 – in quanto azionata in una lite orizzontale contro l’impresa Swedex; ed esclude
altresì il rimedio dell’interpretazione conforme; la norma interna «discriminatoria» in
funzione dell’età di assunzione, che «esclude» dal computo dell’anzianità lavorativa ai
fini della «portata» del termine di preavviso i periodi maturati prima del 25° anno di età
del lavoratore, è norma che non lascia al giudice nazionale un «margine interpretativo»
– art. 622 BGB tedesco)
L’interpretazione conforme

Esso non s’applica, inoltre:

c) prima della vigenza/invocabilità della normativa europea a beneficio dei privati
(necessità che il termine di attuazione della direttiva sia scaduto);

d) quando vi si oppone un principio generale del diritto o un diritto fondamentale
(certezza del diritto; legalità dei reati e delle pene): Arcaro, 26.9.1996, C-168/95
(assenza di autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose nei corsi d’acqua,
autorizzazione che la normativa interna impone «solo per gli impianti industriali
nuovi»; imputazione di Arcaro per gli scarichi di cadmio effettuato da un impianto
industriale «esistente»; la direttiva rilevante non eccettua gli impianti industriali in
questione; essa tuttavia non può costituire «autonomo» presupposto per
«determinare o aggravare» la responsabilità penale dei singoli (v. anche Caronna,
28.6.2012, C-7/11: assenza di autorizzazione, richiesta dal diritto UE ma non dal
diritto italiano, per la vendita all’ingrosso di medicinali; caso dei farmacisti, che
dispongono di una autorizzazione per la vendita al dettaglio degli stessi; non
azionabilità in un giudizio penale di detta assenza, pur contraria a direttiva UE)
L’interpretazione conforme

e) mere conseguenze procedurali penali possono darsi, pur nel rispetto del
principio del processo (penale) equo ex art. 47 Carta: Pupino, 16.6.2005, C105/03: interpretazione estensiva della «portata» dell’istituto
dell’«incidente probatorio», sebbene derogatorio, nel processo italiano,
rispetto al principio dell’assunzione delle prove nel dibattimento e in
contraddittorio con l’accusato; ciò al fine di garantire l’attuazione, in via
interpretativa, della protezione della vittima nel processo penale, rispetto al
«trauma» della deposizione in pubblica udienza;

secondo la Corte detto istituto non verte sulla portata della responsabilità
penale dell’interessata, ma sullo svolgimento del procedimento e sulle
modalità di assunzione della prova, nella specie applicate nel processo
relativo a un’insegnante accusata di «abuso dei mezzi di disciplina e lesioni
personali» a danno di minori
Il risarcimento del danno

Obbligo dello Stato (soggetto di diritto pubblico) di risarcire il danno
causato ai singoli a seguito di violazione del diritto dell’Unione; rimedio
generale imposto dal diritto dell’Unione («corollario» dell’effetto diretto del
diritto europeo: Brasserie du Pēcheur, 5.3.1996, C-46/93 e C-48/93);

Obbligo dello Stato di rimediare, per equivalenti, alla violazione del diritto
UE, in caso di mancata o scorretta trasposizione di direttiva «non
direttamente efficace» (violazione originaria imputabile a omissione o
illecito dello «Stato legislatore»): Francovich e Bonifaci, 19.11.1991, C-6/90 e
C-9/90, o di scorretta applicazione del diritto dell’Unione (Gerhard Köbler
contro Republik Österreich, 30.9.2003, C-224/01)

Tutti gli organi dello Stato possono «materializzare», con il loro
comportamento, la responsabilità (anche i giudici);
Il risarcimento del danno

Le «condizioni minime» per il sorgere del diritto al risarcimento del danno
«a beneficio dei singoli» (e avverso la pubblica autorità):

a) la norma UE deve essere diretta (preordinata) a conferire diritti ai singoli
(anche «aspettative di diritto», ovvero posizioni qualificabili in Italia come
«interesse legittimo»: Delena Wells c. Secretary of State for Transport, Local
Government and the Regions, 7.1.2004, C-201/02);

b) La violazione del diritto UE dev’essere sufficientemente grave e
manifesta (maggiore è la discrezionalità dell'autorità nazionale, minore è la
possibilità di veder soddisfatta tale condizione); nel caso dei giudici deve
sfiorare l’arbitrario;

c) Deve sussistere un nesso di causalità diretto tra la violazione e il danno
(in circostanze particolari non sono esclusi i «danni indiretti o collaterali»:
Kone AG (Otis), 5.6.2014, C-557/12: caso speciale dell’illecito antitrust nelle
«relazioni orizzontali»)
Il risarcimento del danno

Dette condizioni sono «necessarie e sufficienti»: lo Stato può tuttavia
dettare un regime più favorevole (non più gravoso: inammissibilità di
condizioni «sostanziali» tipo dolo o colpa del soggetto agente);

Nota bene: normative settoriali del diritto dell’Unione possono
prevedere regimi di responsabiltà attenuata o per colpa (dei singoli,
per esempio solo per negligenza o per inadempienza intenzionale, e
anche per il fatto commissivo o omissivo del terzo)

Le condizioni processuali (giudice competente, termini per ricorrere,
mezzi di prova ecc.) e le condizioni sostanziali accessorie sono
disciplinate dal diritto interno (vedi tutela processuale dei singoli)
Il primato del diritto dell’Unione: il
fondamento

Ove il conflitto tra diritto interno e diritto dell’Unione sia accertato (vedi interpretazione
conforme), esso va risolto in base al principio del «primato» del diritto dell’Unione
(«direttamente efficace»)

Ratio: irrevocabilità degli impegni assunti con i Trattati di integrazione, applicazione
uniforme del diritto UE (Costa c. Enel, 15.7.1964, 6/64): «...Istituendo una Comunità,
...[gli Stati membri] hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e
creato quindi un complesso di diritto vincolante per per i loro cittadini e per loro stessi»;
«Tale integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che promanano da
fonti comunitarie e, più in generale, lo spirito e i termini del Trattato, hanno per
corollario l'impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da
essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale
pertanto non potrà essere opponibile»

Istituto fondamentale di diritto primario «non scritto» e a carattere strumentale
(espressione dell’effettività del diritto UE). Nei trattati di esso vi è solo menzione nella
Dichiarazione n. 17 della CIG relativa al primato: «La conferenza ricorda che, per
giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i trattati e il diritto
adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle
condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza».
Il primato del diritto dell’Unione: i
presupposti

Il primato è garanzia di effettività delle norme provviste di efficacia diretta (Taricco
(GS), 8.9.2015, C-105/14, punti 50-52); vedi però, in senso estensivo, Mascolo e altri
c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (GS), 26.11.2014, C-22/13, da
C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punti 105-113

Salvi gli effetti maggiori riconosciuti (autonomamente) dal diritto interno, ossia
riconducibili a una norma interna che assicura maggior forza al diritto UE su quello
interno incompatibile anche in assenza di efficacia diretta del primo (tramite, ad
esempio, l'art. 117.1 Cost.):

→Corte cost. n. 28 del 2010, Veneta Mineraria. In sintesi: sindacabile in giudizio
costituzionale la legge di attuazione “derogatoria”, e più mite, rispetto a una
direttiva UE in materia di rifiuti; effetti del giudizio di costituzionalità «in malam
partem»: l'incidente di costituzionalità sorge da un procedimento penale; secondo
la Corte, salva la declaratoria di incostituzionalità della normativa interna mitior,
compete al giudice rimettente trarre le conseguenze necessarie →tenuto conto
che la direttiva non può essere «applicata», in quanto tale, nel processo penale a
quo; v. anche Corte cost. n. 227 del 2010, M.K.P.
Il primato del diritto dell’Unione: le
conseguenze

Conseguenze del primato:

Disapplicazione giudiziaria della normativa interna incompatibile;

Irrilevanza del «rango» e della «natura» della norma interna (secondo il
diritto nazionale);

Indifferente il tipo di fonte dell'Unione con la quale il diritto interno è in
conflitto: TFUE, regolamenti direttive e decisioni, norme della Carta o
principi generali non scritti (ovvero principi della Carta: Åkerberg Fransson,
26.2.2013, C-617/10, punti 43 ss.)

Eccezione: le norme processuali interne sono parzialmente immuni dal
primato (la logica del primato è – in genere – mediata dal principio di
autonomia processuale e limiti relativi); v. tuttavia infra, Lucchini (GS),
18.7.2007, C-119/05
Il primato del diritto dell’Unione: le
conseguenze

Impregiudicate dal primato: l'abrogazione, la dichiarazione di
incostituzionalità, o altre e ulteriori conseguenze dell’incompatibilità

L’obbligo di rimozione della legislazione incompatibile, ovvero principi quali
la «certezza del diritto», non giustificano temperamenti del primato (e
dell’obbligo di disapplicazione: Åkerberg Fransson, 26.2.2013, C-617/10,
punti 43 ss.: primato + salvaguardia del rinvio pregiudiziale)

Modalità del primato

Immediatezza giudiziaria della norma UE: inammissibile la posticipazione
della sua applicazione per effetto della competenza di altro organo
costituzionale (Simmenthal, 9.3.1978, 106/77; Filipiak, 19.11.2009, C-314/08;
Kücükdeveci, 19.1.2010, C-555/07)
Il primato del diritto dell’Unione

La preminenza immediata del diritto UE non concerne solo casi in cui
il conflitto tra diritto interno e diritto UE è chiaro o è stato accertato.

Anche situazioni “preventive”, in cui il conflitto è solo probabile,
devono essere salvaguardate a beneficio del diritto UE: Factortame,
19.6.1990, C-213/89: divieto di applicare norme interne (britanniche)
che precludono al giudice – in rigorosa applicazione del principio
della separazione dei poteri – di concedere provvedimenti provvisori
che «paralizzano» atti interni in contrasto (preteso, ma non
accertato) con norme primarie del TFUE e diritti soggettivi (non
discriminazione in base alla nazionalità)
Il primato del diritto dell’Unione: le
deroghe

Le deroghe al primato sono possibili solo se ammesse dal diritto dell'Unione:

a) primato «indiretto» del diritto UE rispetto alle norme nazionali processuali (limitative
dell’azione)

Vedi però Lucchini, 18.7.2007, C-119/05: e primato dell’art. 107 e 108 TFUE e di decisione
della Commissione sull’art. 2909 codice civile, conseguente disapplicazione della norma
codicistica sulla «autorità della cosa giudicata»; e per una «riduzione» ai criteri generali,
Klausner Holz Niedersachsen GmbH, 11.11.2015, C-505/14;

b) primato «cedevole» rispetto a misure nazionali strumentali alla tutela dei diritti
fondamentali: estinzione automatica del procedimento tributario di durata
ultradecennale (e art. 47 Carta: Belvedere Costruzioni, 29.3.2012, C-500/10);

cfr. con Taricco (GS), 8.9.2015, C-105/14 (disapplicazione della norma che «limita»
l’effetto temporale delle «interruzioni» speciali della prescrizione, e art. 49 della Carta,
legalità dei reati e delle pene) e con Procedimento penale a carico di Berlusconi, Adelchi,
Dell’Utri, 3.5.2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02 (esclusione dell’efficacia in malam
partem di direttive male attuate per contrasto con il principio del favor rei)
Il primato del diritto dell’Unione: i
limiti: il caso Melloni

c) primato «cedevole» rispetto alle norme «costituzionali» nazionali di tutela
«superiore» dei diritti fondamentali (art. 53 Carta e infra, «dottrina dei
controlimiti»)

Vedi però Melloni (GS), 26.2.2013, C-399/11: questioni sul mandato di arresto
europeo (MAE) con riguardo alla regola costituzionale spagnola secondo cui la
consegna, per l’esecuzione della pena, da parte dello Stato richiesto soggiace alla
condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere
oggetto di revisione nello Stato membro emittente. Secondo la Corte:

i) la condizione in questione contrasta le espresse disposizioni (e garanzie) del MAE
(2002-2009) (conflitto e conseguente primato della decisione quadro);

ii) le disposizioni del MAE sulla consegna del condannato a seguito di processo
«contumaciale» («in absentia») sono «pienamente compatibili» con gli art. 47 e 48,
par. 2, della Carta e con l’art. 6 CEDU, che prevede un diritto «derogabile»;
Il primato del diritto dell’Unione: i
limiti: il caso Melloni

iii) la disciplina del MAE «riflette il consenso raggiunto dagli Stati
membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, secondo
il diritto dell’Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone
condannate in absentia raggiunte da un mandato d’arresto europeo»
(punto 62);

iv) per quanto concerne l’applicabilità e gli effetti dell’art. 53 della
Carta, «è vero che l’art. 53 della Carta conferma che, quando un atto
di diritto dell'Unione richiede misure nazionali di attuazione, resta
consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard
nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale
applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta,
come interpretato dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del
diritto dell’Unione» (punto 60).
Il primato e i diritti fondamentali

Si ricordi: la sussunzione della tutela dei diritti fondamentali nel diritto
dell’Unione era stata motivata dall’esigenza di evitare «deroghe» o
«eccezioni» nazionali al primato (e all’applicazione uniforme del diritto
europeo);

oggi la giurisprudenza tende a «consentire» deroghe al primato giustificate
dalla tutela dei diritti fondamentali «secondo la visione nazionale» (Omega,
14.10.2004, C-36/02, con riferimento al principio della «dignità umana»);

singolarmente ha ribadito il primato (l’unità e l’effettività del diritto
dell’Unione) come «limite» alla maggior tutela nazionale dei diritti
fondamentali (ex art. 53 Carta): perlomeno in presenza di una normativa
derivata che stabilisce uno specifico livello di tutela e cristallizza un «punto
di equilibrio» fra diritti fondamentali e valori o interessi contrapposti (propri
del diritto dell’Unione: nel caso del MAE, fra equo processo e diritti della
difesa, da un lato, e mutuo riconoscimento e «circolazione» delle decisioni
penali, dall’altro)
Il primato del diritto dell’Unione
secondo la Corte costituzionale italiana

Evoluzione: percorso contrastato;

a) «disconoscimento» del primato (diritto UE – legge interna successiva alla legge
di esecuzione del Trattato) (Corte cost. n. 14 del 7.3.1964, Costa c. Enel);

b) riconoscimento del primato (e «ancoraggio» all’art. 11 Cost.): n. 232 del
30.10.1975, ICIC (illegittimità della normativa interna successiva che violi l’art. 288,
comma 2, TFUE, che la Corte costituzionale è chiamata ad accertare);

c) riconoscimento della «competenza di disapplicazione diffusa» del giudice
ordinario (spoliazione di competenza della Corte costituzionale, in deroga all’art.
134 Cost.): n. 170 dell’8.6.1984, Granital : diverso inquadramento teorico dei
rapporti UE-ordinamento nazionale; autonomia e distinzione dell’ordinamento UE,
rispetto a quello nazionale, ma «coordinamento» fra i due, cui presiede l’art. 11 (più
recentemente anche l’art. 117, comma 1, Cost.);
La «soluzione Granital»

i conflitti si risolvono in base al «criterio della competenza», qualora
riferibili a normativa UE «immediatamente applicabile dal giudice
interno» (abbandono del criterio cronologico); «obbligo di
applicazione giudiziaria», e amministrativa, del diritto UE (e «non
applicazione» conseguente del diritto interno in conflitto)

Divergenze fra le prospettive delle due Corti (teorica e applicativa)
I limiti al primato del diritto dell’Unione;
le competenze riservate alla Corte
costituzionale

La Corte costituzionale ha stabilito «limiti costituzionali» al primato del
diritto dell’Unione: ossia ipotesi (critiche) in cui potrebbe affermarsi la
(contraria) soluzione del primato del diritto nazionale (in realtà: mancato
ingresso del diritto dell’Unione nell’ordinamento italiano): vedi sub a-b).

Si tratta di ipotesi (vedi sub a-d) in cui risorge o sussiste la «competenza
accentrata» della Corte costituzionale (a seguito di «doveroso» incidente di
costituzionalità):

a) Ipotesi «cruciale» dei cd controlimiti: il diritto UE non può violare o
contraddire «i principi supremi» dell’ordinamento, o i «diritti fondamentali
della persona» (come costituzionalmente garantiti) (v. Acciaierie San
Michele, n. 98 del 1965; Frontini, n. 183 del 27.12.1973); in principio tale
ipotesi dovrebbe risultare «depotenziata» dalla giurisprudenza della Corte
di giustizia (v. deroghe al primato); tuttavia non è esclusa una «diversità di
valutazioni» (v. sentenza Taricco, e ordinanza della Corte di appello di
Milano, 18.9.2015, n. 6421/14, De Bortoli e altri)
I limiti al primato e le competenze
riservate della Corte costituzionale

b) Ipotesi di norme italiane dirette a «impedire o pregiudicare la perdurante
osservanza del Trattato, in relazione al sistema e al nucleo essenziale dei
suoi principi» (Corte cost. n. 170 del 1984, Granital): il controllo della Corte è
diretto a valutare se il legislatore «legittimamente» (e intenzionalmente)
abbia revocato l’impegno assunto con i Trattati. Il controllo della Corte
s’esercita sulla legge nazionale in conflitto «grave» con i Trattati;

c) norme europee prive di efficacia diretta (questione problematica:
nozione cangiante): vedi Corte cost., ord. 207 del 18.7.2013 (e sentenza
Mascolo della Corte di giustizia cit.); vedi Corte cost. n. 227 del 13.6.2010,
M.K.P. (decisione quadro sul MAE, priva di efficacia diretta; art. 18 TFUE,
presuntivamente di ardua applicazione giudiziaria);

d) norme europee la cui violazione è invocata (da parte dello Stato o delle
Regioni o Province autonome) nell’ambito delle competenze dirette della
Corte costituzionale (giudizio di costituzionalità in via principale, conflitti di
attribuzione, ammissibilità del referendum) (ampia giurisprudenza)
La tutela processuale dei diritti
(europei) nell’ordinamento nazionale

La competenza nazionale nella disciplina del processo – salvo interventi di
armonizzazione o di unificazione «normativi» – è oggi indiscussa; tuttavia il
diritto dell’Unione stabilisce dei «correttivi» al diritto processuale
nazionale, fondati sui principi o sui diritti fondamentali (e immediatamente
azionabili). Esamineremo incidentalmente vari istituti processuali, in
particolare i termini di ricorso e l’intangibilità del giudicato.

a) L’assenza di previsioni di armonizzazione del processo (o il loro carattere
embrionale) preserva (in maniera subordinata e strumentale) la
«competenza nazionale» in materia di «esercizio nel processo» dei diritti
derivanti dall’efficacia diretta.

È il principio di autonomia processuale : «è l’ordinamento giuridico interno
di ciascuno Stato membro che … stabilisce le modalità procedurali delle
azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in
forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta» (Rewe, 16.12.1976,
33/76);
Il principio di «autonomia processuale»

Ampio il suo ambito d’applicazione in ragione del carattere limitato e settoriale delle «discipline
processuali» europee, inerenti a settori sensibili per il mercato interno (diritto economico) ovvero
per lo SLSG (diritto dell’immigrazione, cooperazione giudiziaria penale). Nel diritto economico
europeo, previsioni processuali sono previste come «corollario» delle procedure amministrative di
aggiudicazione di appalti e concessioni o dei provvedimenti assunti in mercati regolamentati dalle
autorità nazionali indipendenti; nei settori delle comunicazioni, del gas o dell’energia; del diritto
dei consumatori; in taluni settori della politica sociale; nel diritto antitrust per quanto concerne le
azioni di danno; nel diritto tributario, per quanto concerne il recupero dell’imposta evasa e la lotta
alle frodi.

È principio «condizionato» alla effettiva «neutralità» del diritto processuale rispetto al diritto
sostanziale, e dunque al rispetto di due condizioni o «limiti» (cumulativi). Le norme processuali
nazionali

i) non devono sfavorire i titolari di diritti attribuiti dall’Unione europea (principio di equivalenza) e
ii) non debbono rendere «in pratica impossibile, o eccessivamente difficile, l’esercizio dei diritti
derivanti da norme dell’Unione» (principio di effettività)

Se l’una o l’altra delle due condizioni risulta violata, le norme processuali interne «non possono
essere opposte» ai titolari di diritti attribuiti dal diritto dell’Unione («primato processuale» del
diritto dell’Unione europea); il giudice nazionale è competente ad accertare e ad applicare detto
primato
I presupposti del principio: equivalenza
delle modalità processuali

Si tratta dunque di primato «circoscritto» a casi di ineffettività della tutela (problema di
qualificazione: infra) o a ipotesi di discriminazione processuale a danno dei singoli
beneficiari di diritti europei;

Principio di equivalenza: presuppone che «la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi
indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli simili
fondati sulla violazione del diritto interno»; esige che i rimedi o le azioni poste a raffronto
siano comparabili «alla luce del loro oggetto e dei loro elementi essenziali» e talora anche
con riguardo alla situazione della categoria dei soggetti promotori;

Esempio: Transportes Urbanos, 26.1.2010, C-118/08: «Il diritto dell’Unione osta
all’applicazione di una regola di uno Stato membro in forza della quale un’azione di
responsabilità dello Stato fondata su una violazione di tale diritto da parte di una legge
nazionale, constatata da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
pronunciata ai sensi dell’[art. 258 TFUE], può avere esito positivo solo qualora il ricorrente
abbia previamente esaurito tutti i rimedi interni diretti a contestare la validità dell’atto
amministrativo lesivo adottato sulla base di tale legge, sebbene una regola siffatta non sia
applicabile ad un’azione di responsabilità dello Stato fondata sulla violazione della
Costituzione da parte di tale stessa legge, constatata dal giudice competente» (punti 4344)
(segue): e loro effettività

L'accesso al giudice nazionale così come la tutela dei diritti controversi nel
procedimento interno, non deve essere resa – a livello normativo o in
pratica – «impossibile o eccessivamente difficile».

In positivo è richiesto che esista, nell’ordinamento nazionale, almeno un
rimedio, di carattere principale ovvero incidentale, sufficientemente
effettivo per far valere le posizioni giuridiche di origine europea (Unibet,
13.3.2007, C-432/05, punto 41)

Caso dei termini di ricorso (prescrizione o decadenza): la previsione di
termini (ragionevoli) di ricorso è in genere giustificata dai principi di
certezza del diritto, di definitività delle situazioni giuridiche, di legittimo
affidamento a beneficio del soggetto passivo dell’azione (giurisprudenza
costante). Il principio di effettività non è soddisfatto, tuttavia, ove il termine
di ricorso produca effetti restrittivi esorbitanti sul diritto d'azione dei singoli
e non si giustifichi con l'esigenza che, a livello interno, fonda la previsione di
norme processuali che «circoscrivono» l’esercizio del diritto.
Effettività e termini: i casi Emmott,
Santex…

Un caso particolare: Emmott, 25.7.1991, C-208/90: «lo Stato membro inadempiente non
può eccepire la tardività di un’azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo
al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni della direttiva
[inattuata o scorrettamente attuata] e che un termine di ricorso di diritto nazionale può
cominciare a decorrere solo da tale momento»;

Santex, 27.2.2003, C-327/00: decorrenza del termine per il ricorso amministrativo
(impugnazione di decisione di «esclusione» dalla gara d’appalto); criterio del «fatturato
dell’offerente nei tre anni precedenti»; criterio di accesso o di aggiudicazione;
comportamento «abusivo» dell’amministrazione: «nella fattispecie principale,
l'offerente leso ha potuto conoscere l'effettiva interpretazione della detta clausola del
bando di gara da parte dell'autorità aggiudicatrice soltanto quando è stato informato
della decisione di esclusione. Orbene, tenuto conto del fatto che, a quel punto, il
termine previsto per l'impugnazione del detto bando era già scaduto, tale offerente è
stato privato, per effetto delle norme di decadenza, di qualsiasi possibilità di far valere
in giudizio, nei confronti di successive decisioni arrecantigli pregiudizio, l'incompatibilità
di tale interpretazione con il diritto comunitario. Nella fattispecie principale, si può
affermare che il comportamento mutevole dell'autorità aggiudicatrice, vista l'esistenza
di un termine di decadenza, ha reso eccessivamente difficile per l'offerente leso
l'esercizio dei diritti conferitigli dall'ordinamento giuridico comunitario» (punti 60 e 61)
e Iaia (e la rilevanza della «situazione
concreta»)

Iaia e altri, 19.5.2011, C-452/09: azione di responsabilità statale per danni
(fondata sulla scorretta attuazione della direttiva medici specializzandi) che
risulta prescritta (termine generale quinquennale ex art. 2948.4 e 2947
codice civile); i ricorrenti invocano la giurisprudenza Emmott; la Corte:
«Nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Emmott il
comportamento delle autorità nazionali aveva, infatti, impedito alla
ricorrente nella causa principale di agire in giudizio per ottenere il beneficio
dei diritti conferiti dalla direttiva di cui si trattava. Ne deriva che il diritto
dell’Unione osta a che un’autorità nazionale eccepisca la scadenza di un
termine di prescrizione ragionevole soltanto se, con il suo comportamento,
essa è stata all’origine della tardività del ricorso, privando così il ricorrente
nella causa principale della possibilità di far valere dinanzi ai giudici
nazionali i diritti che gli spettano in forza di una direttiva dell’Unione» (punti
20 e 21)
L’applicazione del principio di
effettività processuale

L’applicazione del principio: valutazione astratta della effettività del rimedio:

«bilanciamento» fra l’ostacolo all’effettività dell’azione (prodotto dalla norma
processuale) e la ratio che giustifica detta norma (interesse generale e
proporzionalità: prospettiva «sostanziale»):

Peterbroeck, 14.12.1995, C-312/93: quando il giudice nazionale investito del ricorso
(discriminazione fiscale) è l’unico giudice nazionale investito della possibilità di
conoscere una violazione del diritto UE, è incompatibile la norma nazionale che
preclude a detto giudice, in un ricorso dinanzi alla Corte d’appello belga, una volta
scaduto il termine di ricorso nazionale, l'esame d'ufficio dei profili tratti dal diritto UE;
secondo la Corte «ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale
nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto
comunitario dev'essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma
nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso,
dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono
considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale
nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto
e il regolare svolgimento del procedimento» (punto 14).
..e le azioni di risarcimento

Numerose applicazioni in materia di «azioni risarcitorie» (efficacia diretta art. 101
TFUE: Courage c. Crehan, 20.9.2001, C-453/99, citata; o azioni contro lo Stato,
giurisprudenza Francovich e Bonifaci, 19.11.1991, C-6/90 e C-9/90)

Manfredi, 13.7.2006, da C-295/04 a C-298/04: eccepita prescrizione dell’azione di
danno a carico di compagnie assicuratrici «colpevoli» di aver attuato una intesa
illecita (art. 101 TFUE): «Una norma nazionale in virtù della quale il termine di
prescrizione per la presentazione di un ricorso per risarcimento danni decorre dal
giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è stata posta in essere potrebbe rendere
praticamente impossibile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno
causato da tale intesa o pratica vietata, in particolare qualora tale norma nazionale
preveda anche un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere
sospeso. Infatti, in una situazione del genere, nel caso di infrazioni continuate o
ripetute, non è escluso che il termine di prescrizione si estingua addirittura prima
che sia cessata l’infrazione e in tal caso chiunque abbia subito danni dopo la scadenza
del termine di prescrizione si trova nell’impossibilità di presentare un ricorso. È
compito del giudice nazionale verificare se ciò avvenga nel caso della norma
nazionale controversa nelle cause principali» (punti 78-80);
(segue): azioni di danno contro lo Stato
(per il fatto dei giudici)

Traghetti del Mediterraneo SpA c. Repubblica italiana (GS), 13.6.2006,
C-173/03: società di trasporti marittimi che ha subito le conseguenze
di aiuti illeciti concessi alla concorrente Tirrenia; la Cassazione ha
omesso di sollevare una questione pregiudiziale «chiarificatrice» alla
Corte di giustizia, sebbene tenuta a farlo (art. 267, ultimo comma,
TFUE); si duole, dinanzi al Tribunale di Genova, del danno subito,
imputabile alla Repubblica italiana, per il fatto del giudice supremo.

Il Tribunale di Genova interroga la Corte sulla compatibilità – con il
principio di effettività – della l. n. 117 del 1988 sulla responsabilità
civile dei magistrati. La Corte censura. La legge in questione pone
condizioni troppo restrittive per il conseguimento del risarcimento
(vedi Francovich-Köbler).
Il caso Traghetti del Mediterraneo

Infatti la legge a) prevede che la responsabilità possa essere stabilita solo
previo accertamento di dolo o colpa grave in capo al giudice e b) esclude tale
responsabilità per talune funzioni tipiche del giudice (l'attività di
interpretazione della legge o di valutazione dei fatti e delle prove)

«escludere, in simili circostanze, ogni responsabilità dello Stato a causa del
fatto che la violazione del diritto comunitario deriva da un’operazione di
interpretazione delle norme giuridiche effettuata da un organo
giurisdizionale equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il principio
sancito dalla Corte nella citata sentenza Köbler. Tale constatazione vale, a
maggior ragione, per gli organi giurisdizionali di ultimo grado, incaricati di
assicurare a livello nazionale l’interpretazione uniforme delle norme
giuridiche. # Si deve giungere ad analoga conclusione nel caso di una
legislazione che escluda, in maniera generale, la sussistenza di una
qualunque responsabilità dello Stato allorquando la violazione imputabile
ad un organo giurisdizionale di tale Stato risulti da una valutazione dei fatti
e delle prove» (punti 36 e 37)
Il «primato processuale» del diritto
dell’Unione (caso dell’intangibilità del
giudicato)

La giurisprudenza Lucchini, 18.7.2007, C-119/05: primato dell’art. 107
e 108 TFUE e della decisione della Commissione, rispetto alla
garanzia derivante della intangibilità del giudicato ex art. 2909 codice
civile; conseguente disapplicazione di tale norma;

La sentenza Taricco (GS), 8.9.2015, C-105/14 (efficacia diretta e
primato che travolge norme processuali – per l’ordinamento
dell’Unione – ossia i limiti alla durata in Italia della prescrizione dei
reati tributari)

Il ritorno al principio della «autonomia processuale»: Klausner Holz
Niedersachsen GmbH, 11.11.2015, C-505/14;
Il principio di tutela giurisdizionale
effettiva

Alle azioni fondate sul diritto dell’Unione si applica altresì il principio
di tutela giurisdizionale effettiva «nella sua declinazione interna» agli
Stati membri (art. 19, par. 1, TUE; art. 47 e 48 della Carta);

Il principio «focalizza» il test di compatibilità sulla effettività ed
equità della giurisdizione rispetto al singolo, soprattutto nella
prospettiva penale (profilo soggettivo dell'accessibilità del giudice,
dell'efficacia del suo controllo e della posizione del ricorrente nel
processo rispetto all'altra parte (→equità del procedimento), del diritto
alla difesa e al patrocinio effettivo) (v. per esempio Pupino, 16.6.2005,
C-105/03, cpv. 59 e 60; Melloni, 26.2.2013, C-399/11)
Ambito d’applicazione del principio di
tutela giurisdizionale effettiva

Ess0 si applica:

a) nella dimensione interna («nazionale») retta dal diritto UE (v. Alassini e a.,
18.3.2010, C-317/08 a C-320/08, sull’istituto della conciliazione preventiva
obbligatoria; Åkerberg Fransson, 26.2.2013, C-617/10: in cui la Corte, salva la facoltà
del diritto interno di offrire una tutela maggiore ai diritti fondamentali (art. 53
Carta), formula i criteri necessari al giudice nazionale (penale) per stabilire se una
previa sanzione amministrativa, divenuta definitiva, possa qualificarsi come una
«sentenza penale» che preclude una successiva imputazione penale per gli stessi
fatti, ai sensi dell’art. 50 della Carta (ne bis in idem interno));

b) nella dimensione verticale (coordinamento di rimedi nazionali e rimedi «diretti»
di diritto dell’Unione: rinvio al «sistema di tutela giurisdizionale»);

c) nella dimensione orizzontale o «transnazionale», ossia rispetto a normative
statali armonizzate dal diritto dell’Unione, ispirato al «mutuo riconoscimento» di
atti giudiziari (Melloni, 26.2.2013, C-399/11)
Questioni di autovalutazione 1

I presupposti dell’efficacia diretta

Le norme di regolamenti «non direttamente efficaci»

I limiti all’efficacia diretta «verticale invertita» (direttive; altre fonti
dell’Unione e «diritti fondamentali»)

I limiti all’obbligo di interpretazione conforme

Le condizioni del risarcimento del danno per violazione statale del
diritto dell’Unione
Questioni di autovalutazione 2

Il primato del diritto dell’Unione

Il primato del diritto dell’Unione e i diritti fondamentali protetti a
livello nazionale

Il primato del diritto dell’Unione e il maggior livello di tutela
costituzionale interna

Il primato del diritto dell’Unione in Italia e l’art. 11 Cost.

I «controlimiti» costituzionali al primato (in Italia)
Questioni di autovalutazione 3

La tutela processuale interna dei diritti derivanti dall’efficacia diretta:
il principio di «equivalenza»

La tutela processuale interna dei diritti derivanti dall’efficacia diretta:
il caso dei «termini» di prescrizione o decadenza dell’azione