Settembre 2004 Cosa cambia nelle SRL - Sintesi Ecco per le Srl le principali novità della riforma del diritto societario introdotta con il Decr. Leg.vo n. 6 del 17 gennaio 2003, confrontate con le precedenti disposizioni. Dati dei soci in sede di atto costitutivo (articolo 2463 II comma n° 1) Non era disciplinata l’indicazione dei dati dei soci che non fossero persone fisiche. La nuova norma impone la menzione nell’atto costitutivo, accanto ai dati anagrafici delle persone fisiche, anche dei dati sulla “denominazione” e la “sede” nonché il “luogo di costituzione” dei soci persone giuridiche. Indirizzo della sede legale (articolo 2463 II comma n° 2 e articolo 111-ter delle norme di attuazione) Occorreva indicare nello statuto l’indirizzo (città, via e numero civico) della sede legale. L’atto costitutivo ora deve menzionare il solo comune ove è posta la sede sociale. L’indirizzo completo (via e numero civico) della sede sociale andrà indicato solo in sede di iscrizione della società al Registro Imprese. La successiva variazione dell’indirizzo non richiederà quindi una deliberazione dei soci, non costituendo più una modificazione statutaria. Durata della società (articolo 2473 II comma) Era necessaria l’indicazione di durata della Srl. Tale indicazione non è più necessaria. L’articolo 2473, II comma, dispone che “nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purchè non superiore a un anno”. Versamento dei decimi in sede di costituzione (articolo 2464 IV comma) La misura minima era fissata nei 3/10. La misura minima è ora fissata nei 25/100 più l’intero sovraprezzo; i decimi possono sostituirsi con la prestazione di polizza assicurativa o fidejussione bancaria. Conferimenti al capitale di prestazione d’opera e servizi (articolo 2464 VI comma) Non era previsto. Ora, invece, il conferimento al capitale può avvenire mediante prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. Stima dei conferimenti in natura (articolo 2465 I comma) Prima della riforma il perito era nominato dal presidente del Tribunale. Ora la perizia deve essere fatta da un revisore contabile o da una società di revisione, senza che la nomina venga effettuata dal presidente del Tribunale. Finanziamento dei soci (articolo 2467 I comma) Il finanziamento dei soci era un credito di grado pari a quello degli altri creditori chirografari. Con la riforma, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Quote di partecipazione (articolo 2468 II comma) Le quote dovevano essere proporzionali all’entità del conferimento. L’atto costitutivo può ora prevedere che le partecipazioni non siano proporzionali all’entità del conferimento. Responsabilità dell’unico socio (articolo 2462 II comma) In caso di insolvenza della società, l’unico socio rispondeva illimitatamente: a) quando era una persona giuridica ovvero socio unico di altra società di capitali; b) quando i conferimenti non erano stati versati per intero; c) fino a quando non era stata attuata la pubblicità nel Registro Imprese. In caso di insolvenza della società si ha ora l’illimitata responsabilità dell’unico socio quando: 1) il capitale sociale non sia versato per intero o, in alternativa, 2) non sia stata effettuata la pubblicità al Registro Imprese. Intrasferibilità delle partecipazioni (articolo 2469 II comma) Non spettava il diritto di recesso. Con la riforma, in caso di intrasferibilità delle partecipazioni o di trasferibilità subordinata ad una clausola di mero gradimento, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso. Doppia alienazione di quota (articolo 2470 III comma) Prevaleva l’acquirente che aveva stipulato per primo. Ora prevale l’acquirente che in buona fede ha effettuato per primo la pubblicità dell’acquisto nel Registro Imprese. Recesso (articolo 2473 I comma) Non erano introducibili cause di recesso al di là di quelle tassativamente previste dalla legge. Con la riforma l’atto costitutivo può prevedere cause di recesso ulteriori rispetto a quelle dettate dalla legge. Rimborso al socio in caso di recesso (articolo 2473 III e IV comma) Nulla era previsto. Ora sono dettate le modalità per rimborsare il socio che recede: il valore della quota si determina con riguardo al patrimonio sociale, tenendo conto del valore di mercato (quindi si valorizza anche l’avviamento); in caso di disaccordo, la determinazione avviene tramite la relazione firmata di un esperto nominato dal tribunale. Esclusione del socio (articolo 2473-bis) Prima della riforma non era possibile prevedere casi di esclusione del socio. Ora nell’atto costitutivo si possono prevedere casi di esclusione dei soci per giusta causa. Organo amministrativo pluripersonale (articolo 2475 III comma) In caso di organo amministrativo pluripersonale si formava necessariamente un consiglio di amministrazione. Con la riforma, l’organo amministrativo pluripersonale forma un consiglio di amministrazione ma l’atto costitutivo può prevedere che gli amministratori operino in via disgiunta fra loro. Decisioni dell’organo amministrativo (articolo 2475 IV comma) L’organo amministrativo pluripersonale decideva collegialmente. A seguito della riforma l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei membri del consiglio di amministrazione, qualora costituito, possano essere espresse tramite consultazione scritta o in virtù di un consenso espresso per iscritto. Praticamente e’ un modo molto veloce per prendere decisioni. In questi casi i documenti devono riportare con chiarezza e in modo esplicito l’argomento della decisione ed il consenso dell’amministratore. Rappresentanza degli amministratori (articolo 2475-bis I comma) La rappresentanza prima era attribuita nei limiti dell’oggetto sociale. Ora gli amministratori hanno rappresentanza “generale”. Eventuali limitazioni previste dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina non sono opponibili ai terzi in buona fede. Amministratore in conflitto d’interessi (articolo 2475-ter I comma) Era annullabile la deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con il voto determinante di un amministratore in conflitto d’interessi. Ora si aggiunge che è annullabile l’operazione compiuta in conflitto d’interessi da un amministratore, qualora il conflitto sia conosciuto o riconoscibile da colui con il quale la società ha stipulato il contratto. Diritto di informazione dei soci (articolo 2476 II comma) Nelle società in cui non c’era collegio sindacale, ciascun socio aveva diritto di consultare i libri sociali. I soci che rappresentavano almeno un terzo del capitale avevano il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione. Con la riforma i soci che non partecipano all’amministrazione hanno sempre diritto di consultare i libri sociali e anche i documenti sull’amministrazione. Sembra di poter desumere, nel silenzio della norma, che i relativi costi debbano essere sostenuti dal socio che richiede il controllo. Titolarità dell’azione sociale di responsabilità (articolo 2476 III comma) L’azione era deliberata dall’assemblea. Ora l’azione spetta a ciascun socio. Revoca dell’amministratore in caso di azione sociale di responsabilità (articolo 2476 III comma) La revoca era automatica se la decisione era adottata da almeno 1/5 del capitale sociale. Con la riforma chi promuove l’azione può chiedere che sia adottato provvedimento di revoca dell’amministratore; il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di cauzione. Spese di giudizio in caso di azione sociale di responsabilità (articolo 2476 IV comma) Nulla era previsto. Ora in caso di accoglimento della domanda la società rimborsa agli attori le spese di giudizio. Transazione dell’azione di responsabilità (articolo 2476 V comma) La società poteva rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e transigere con deliberazione dell’assemblea purchè non si opponesse più di un quinto del capitale sociale. Con la riforma l’azione di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purchè vi consentano i due terzi del capitale sociale e non si opponga più del decimo del capitale sociale. Responsabilità individuale dei soci (articolo 2476 VII comma) Nulla era previsto. Ora sono responsabili in solido con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi. Decisioni dei soci (articolo 2479 III comma) Le delibere dei soci dovevano essere necessariamente assembleari. A seguito della riforma l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci possano essere espresse tramite consultazione scritta o in virtù di un consenso espresso per iscritto. Praticamente e’ un modo molto veloce per prendere decisioni. In questi casi i documenti devono riportare con chiarezza e in modo esplicito l’argomento della decisione ed il consenso del socio. Quorum nelle deliberazioni non assembleari (articolo 2479 VI comma) Non erano previste delibere non assembleari. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le deliberazioni dei soci (vedi sopra) sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Rappresentanza in assemblea (articolo 2479-bis II comma) La rappresentanza doveva essere conferita per iscritto; la delega non poteva essere rilasciata in bianco; il rappresentante poteva farsi sostituire solo da chi fosse espressamente indicato nella delega; la rappresentanza non poteva essere conferita ad amministratori o dipendenti; la stessa persona non poteva rappresentare più di dieci soci. I previgenti limiti sono ora integralmente aboliti. Quorum nelle decisioni assembleari (articolo 2479-bis III comma) L’assemblea ordinaria deliberava con il voto favorevole di tanti soci che rappresentavano la maggioranza del capitale sociale e l’assemblea straordinaria deliberava con il voto favorevole di tanti soci che rappresentavano almeno due terzi del capitale sociale. L’assemblea ora, se lo statuto non prevede diversamente, è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; nei casi di deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo o di compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell’oggetto sociale, è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Compiti e poteri del presidente (articolo 2479-bis IV comma) Nulla era previsto. Ora il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Assemblea totalitaria (articolo 2479-bis V comma) Dovevano essere presenti tutti i soci, gli amministratori e i sindaci. Ora devono essere presenti tutti i soci; gli amministratori e i sindaci devono essere presenti o informati, per cui si potranno tenere assemblee totalitarie anche senza gli amministratori ed i sindaci . Deliberazioni annullabili (articolo 2479-ter II comma) Erano annullabili le deliberazioni non adottate in conformità a legge o a statuto. Ora sono annullabili le decisioni non prese in conformità a legge o atto costitutivo (perche’ in teoria l’atto costitutivo e’ assorbente dello statuto) e adottate a seguito di irregolare, indebito o erroneo computo della maggioranza. Termine per impugnare le delibere annullabili (articolo 2479-ter I comma) Il termine era di tre mesi dalla deliberazione o dall’iscrizione nel Registro Imprese. Ora è di 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Deliberazioni nulle (articolo 2479-ter III comma) Erano nulle le deliberazioni con oggetto impossibile o illecito. Ora, inoltre, sono nulle anche le decisioni prese in assenza assoluta di informazione. Termine per impugnare le deliberazioni nulle (articolo 2479-ter III comma) L’azione non aveva termine di prescrizione. Ora la prescrizione è triennale; possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite. Altre deliberazioni annullabili (articolo 2479-ter IV comma) Non era previsto nulla. Con la riforma sono annullabili le delibere adottate: a seguito di irregolare, indebito o erroneo computo della maggioranza; in mancanza di legittimazione degli intervenuti all’assemblea; computando singoli voti che si rivelino invalidi; con verbalizzazione incompleta o inesatta. Delega dell’aumento di capitale agli amministratori (articolo 2481 I comma) La delega poteva durare al massimo cinque anni. Ora non sono più previsti limiti. Aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi (articolo 2481-bis I comma) Non spettava il diritto di recesso. Con la riforma, ai soci che non hanno consentito a tale decisione spetta il diritto di recesso. Decimi in sede di aumento di capitale sociale (articolo 2481-bis IV comma) Dovevano essere versati per almeno i 3/10. Ora devono essere versati per almeno 25/100 della parte di capitale sottoscritto e l’intero sovrapprezzo, qualora previsto. Riduzione del capitale (articolo 2482 I comma) Poteva avvenire solo per esuberanza del capitale rispetto all’oggetto. Ora la riduzione può avvenire anche a prescindere dall’esuberanza del capitale. Assemblea di riduzione del capitale per perdite (articolo 2482-bis III comma) Il principio non era esplicitamente previsto. Ora, qualora il capitale risulti diminuito di oltre 1/3 a seguito di perdite e sia convocata di conseguenza l’assemblea dei soci da parte degli amministratori, questi devono presentare una relazione sulla situazione patrimoniale della società, e integrarla dando conto ai soci dei fatti rilevanti avvenuti dopo la redazione di suddetta relazione. Emissioni di titoli di debito (articolo 2483 I comma) Alla Srl non era consentita l’emissione di obbligazioni. Con la riforma è consentita l’emissione di titoli di debito nei confronti di investitori qualificati (banche) che rispondono della solvenza della società nel caso di circolazione del titolo. ° ° ° ° °