Le operazioni rilevanti ai fini IVA • Cessioni di beni • Prestazioni di servizi Le cessioni di beni • Art. 2: “Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.” – Parte attrattiva: “Costituiscono inoltre cessioni di beni……” – Parte distrattiva: “Non sono considerate cessioni di beni……” Segue cessioni di beni • Ai fini dell’imponibilità il bene ceduto può essere materiale, immateriale, mobile, immobile. • Ma, per i beni immateriali: – In aderenza alle direttive comunitarie, le cessioni di beni immateriali quali invenzioni, brevetti, marchi, ecc. sono considerate prestazioni di servizi e non cessioni di beni, (trattate pertanto nel successivo articolo 3.) Trasferimento della proprietà • Acquisto derivativo-traslativo della proprietà, (inteso come potere di disposizione giuridica - alienazione o materiale-distruzione) • Esclusi atti di acquisto a titolo originario (accessione, usucapione) nonché il comodato • Sono rilevanti tutti gli atti giuridici (contratti, atti giurisdizionali-ad.es. vendita forzata a seguito di procedura esecutiva, sentenze costitutive-ad.es. in esecuzione di un preliminare) che comportano un trasferimento dietro corrispettivo • Rilevanti anche atti di trasferimento coattivi: espropriazione per pubblico interesse, pubblica utilità • Il pegno e l’ipoteca sono invece esclusi dall’Iva in quanto diritti reali di garanzia Indennità di espropriazione • Le somme corrisposte da un Comune per indennità di occupazione temporanea hanno natura risarcitoria, per cui sono da considerare fuori del campo di applicazione dell’IVA, le somme corrisposte dallo stesso per indennità di espropriazione per p.u. di immobili di una società dichiarata fallita, per acquisizione di macchinari e attrezzature esistenti negli stessi immobili, sono da assoggettare regolarmente ad imposta (art. 13, secondo comma, lett.a) del D.P.R. n. 633 del 1972). Operazioni assimilate alle cessioni di beni • Vendita con riserva di proprietà: – il compratore acquista il diritto con il pagamento dell’ultima rata. – L’effetto della sospensione civilistica del trasferimento della proprietà a garanzia del pagamento integrale del prezzo, viene considerato irrilevante agli effetti dell’iva. Segue operazioni assimilate alle cessioni di beni • Vendite – Locazioni: • Locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. – Sono soggette ad iva per l’intero valore del bene locato al momento in cui vengono poste in essere. – Conseguentemente, le successive quote saranno ovviamente escluse dall’iva essendo parti di un corrispettivo già interamente assoggettato ad iva. Cessioni gratuite • Beni la cui produzione o scambio rientra nell’attività propria dell’impresa: • imponibilità assoluta. – Con eccezione per i "campioni di modico valore appositamente contrassegnati" (art.2 comma 3 lett.d), si pensi alle diciture "omaggio gratuito"). Esclusione, in quanto spesa generale a titolo promozionale che si correla al prezzo di cessione dei beni collocati sul mercato. • Beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa: • imponibilità solo se il valore unitario del bene supera 25,82 Euro Segue. Cessioni gratuite • L'imponibilità delle cessioni gratuite serve ad evitare che un bene giunga al consumo detassato e consenta implicitamente la detrazione dell'eventuale imposta assolta sul suo acquisto. – (E’ esclusa l’imponibilità dei beni per i quali non è stata operata la detrazione al momento dell’acquisto) Campioni gratuiti • Non sono considerate cessioni di beni quelle aventi ad oggetto campioni gratuiti appositamente contrassegnati. – I campioni gratuiti non devono essere necessariamente beni di dimensioni o di valore inferiori ai beni commercializzati dall’impresa, ma possono essere anche esemplari di detti beni. • Attenzione: vi è sempre la rilevanza del modico valore. – Spetta all’ufficio fornire la prova che i campioni gratuiti sono stati ceduti da un soggetto senza l’apposito contrassegno (art. 2, terzo comma, lett.d) del D.P.R. n. 633 del 1972). Cessioni gratuite per beneficenza • Le cessioni gratuite per beneficenza o a favore di sinistrati sono esenti dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, se poste in essere nei confronti di enti pubblici, onlus, associazioni o fondazioni con finalità di assistenza e beneficenza. – NB: Trattandosi di cessioni esenti, queste non danno diritto ad operare la detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto. (Rinvio al pro – rata) Cessioni di beni a titolo di sconto Esclusione dalla base imponibile • Es. tredicesimo pezzo, cessione del premio a chi acquista una certa quantità di merce. Tali cessioni sono disciplinate dall’art. 15 e non concorrono a formare la base imponibile delle cessioni a cui sono collegate Autoconsumo • Destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa (compresa la cessazione dell’attività) • Applicabile per le attività d’impresa, arti e professioni • Rilevanza del solo “autoconsumo esterno”, senza distinzione tra beni che rientrano o meno nell’attività propria dell’impresa Segue autoconsumo • I beni così ceduti, sono soggetti a autofatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione e concorrono alla formazione del volume di affari. Per la determinazione della base imponibile, in assenza di corrispettivo, si fa ricorso al concetto di valore normale, così come definito dall’articolo 14 del D.P.R. n. 633/1972 Destinazione del bene ad uso personale • L’autoconsumo imponibile ad IVA si configura solamente quando la destinazione del bene ad uso personale sia definitiva e non meramente temporanea • (nella specie è stata esclusa la sussistenza di autoconsumo in caso di temporanea destinazione di un appartamento ad abitazione del costruttore) (Comm. trib. centr., Sez. XVI, 22/11/1989). Segue: assegnazioni ai soci e associati • Assegnazione “a qualsiasi titolo”, intesa come movimento di ricchezza tra organismo sociale e membri (trasferimento proprietà, divisione etc…) • Con esclusione dei beni di cui al terzo comma: – aziende o rami di esse – azioni quote obbligazioni, etc… Assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo • Costituiscono cessioni di beni assoggettabili ad iva – le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo ed oggetto: • rientrano nel campo di applicazione dell’imposta non solo le assegnazioni consistenti nella distribuzione di somme ai soci che conservino tale qualità, ma anche quelle consistenti nell’erogazione a favore di soci che cessino di far parte della società, essendo essenziale che l’assegnazione avvenga a causa della qualità di socio (Art. 2, secondo comma,n.6 del D.P.R.26/10/1972, n. 633). Le prestazioni di servizi • Art. 3: “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare, e di permettere quale ne sia la fonte. – Parte attrattiva: “Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:” – Parte distrattiva: “Non sono considerate prestazioni di servizi:” Contratti tipici • • • • • • • • contratto d’opera appalto trasporto mandato spedizione agenzia mediazione deposito Prestazioni di servizi segue • Contratto d’opera (art.2222 c.c.):un soggetto si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione (la materia può o meno essere fornita dal prestatore ma se assume carattere prevalente nel contratto si ha una vendita) • Appalto (1665 c.c.):una parte si assume con l’organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio , il compimento di un’opera dietro corrispettivo. (la materia è fornita dall’appaltatore salvo patto contrario) Segue: Prestazioni di servizi • Mandato (1703 e ss.): con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nei confronti dell’altra (vedi schede commissione) • Agenzia (1742 e ss.): con il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (la onerosità cosituisce elemento essenziale) • Mediazione (1754 c.c.): con il quale un mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad esse da rapporti di colaborazioneo rappresentanza Trasporto e spedizione • La differenza tra contratto di trasporto (1678 c.c) e contratto di spedizione (1737 c.c) consiste nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i mezzi propri o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell’esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato l’incarico, il trasporto. • Il vettore esaurisce i suoi obblighi allorchè ha trasferito al luogo indicato le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l’eventuale loro perdita. • Lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dell’inadempimento dell’obbligo di concluderlo. Deposito e disposizione di chiusura • Deposito (1766): con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla natura • Elencazione dei contratti meramente esemplificativa, ampia disposizione di chiusura, qualsiasi obbligazione di fare, non fare o permettere dà luogo a una prestazione di servizi ai fini IVA. Prestazioni generiche • Nel suo insieme la definizione di prestazione generica assume carattere residuale, in aderenza a quanto contenuto nelle direttive comunitarie e comprende tutto ciò che non è cessione di bene per attrarre alla disciplina dell’iva ogni operazione economicamente rilevante Locazioni, affitti, e simili • Sono comprese tutte le concessioni in locazione, affitto, noleggio e simili di beni, siano essi mobili. Immobili o produttivi come l’azienda Affitto d’azienda • Il Ministero con Circolare n. 26 del 19/3/1985, ha precisato che il locatore, qualora affitti l’unica azienda, perde lo status di soggetto passivo d’imposta, con la conseguenza che l’operazione è da assoggettare all’imposta di registro, sicché i canoni sono fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo Affitto d’azienda • La perdita del requisito di soggettività ai fini Iva in seguito all’affitto dell’azienda non può mai riguardare l’imprenditore con più aziende né le società, in considerazione del fatto che per le stesse opera la presunzione “juris et de jure” (assoluta) di attività imprenditoriale in base alla quale tutte le operazioni attive si considerano effettuate nell’esercizio di impresa. Leasing • Contratto atipico posto in essere da una società intermediaria (non produttrice) che ha per oggetto beni strumentali ove è previsto che alla scadenza il conduttore possa esercitare il diritto di riscatto del bene. Il soggetto concedente è tenuto ad applicare l’iva, provvedendo all’emissione della fattura, in corrispondenza di ognuno dei pagamenti periodici del canone Lease-back • Il lease-back è un’ operazione con la quale un’impresa industriale o commerciale vende un bene strumentale mobile o immobile ad un’impresa finanziaria che contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice Segue lease-back • La società di leasing che acquista l’immobile dall’impresa futura utilizzatrice può detrarre l’iva sul prezzo d’acquisto del bene successivamente concesso in locazione finanziaria • I canoni relativi alla conseguente locazione finanziaria sono soggetti ad iva con diritto a detrazione da parte dell’impresa prima cedente ora utilizzatrice del bene • L’eventuale riscatto del bene è anch’esso un’operazione imponibile con diritto a detrazione Cessioni di beni immateriali • La fattispecie va distinta a seconda che la cessione abbia ad oggetto diritti di proprietà industriale ovvero diritti d’autore in vista del diverso trattamento applicabile Diritti di proprietà industriale • Sono assimilate alle prestazioni di servizi le cessioni, le concessioni, licenze e simili, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà ovvero il solo diritto d’uso dei seguenti beni immateriali: – invenzioni industriali, processi, formule (e simili che possono costituire oggetto di brevetto), marchi, insegne, disegni ornamentali, modelli di utilità, ecc. Cessione di diritto d’autore • Le cessioni dei diritti d’autore e simili sono assimilate alle prestazioni di servizi. Si tratta in particolare dei diritti relativi a: opere di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arte figurative (sculture, pittura, disegno, fotografia), all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione, che sono protette dalla legge sul diritto d’autore Somministrazione di alimenti e bevande • L’inserimento tra i servizi di tali prestazioni è stato dettato dall’esigenza di eliminare i dubbi sulla loro qualificazione (se prestazioni di dare o di fare) • Le vendite da asporto, invece, in quanto considerate cessioni di beni non rientrano tra le somministrazioni Commercio elettronico di beni digitali • Tutte le operazioni che si realizzano tramite via telematica sono da considerarsi sempre delle prestazioni di servizi a prescindere dai beni o dai servizi ceduti Prestazioni gratuite imponibili • Sono da assoggettare ad iva le prestazioni gratuite rese a terzi e quelle destinate al consumo personale o familiare dell’imprenditore, purché si verifichino le seguenti condizioni: il valore unitario della prestazione sia superiore a 25,82 euro e che l’imposta sui relativi acquisti sia detraibile Prestazioni gratuite non soggette ad imposta • Sono fuori dal campo iva per esclusione: – Le prestazioni gratuite rese dai professionisti – Ma attenzione perché le professioni protette non ammettono prestazioni gratuite – Le somministrazioni gratuite nelle mense aziendali – Prestazioni pubblicitarie gratuite per fine educativo, culturale (c.d. pubblicità progresso) – Le prestazioni gratuite con imposta non detraibile