Art. 19 lr 19/2006 - Basileus Comunicazione

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Dalla legge nazionale di riforma del welfare
al 1° Piano regionale per le politiche
sociali in Puglia
Legge 328/2000

Riforma del Titolo V della Costituzione

Legge Regionale 17/2003

Piano regionale delle politiche sociali in Puglia 2004-05
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La nuova fase del welfare in Puglia

• La legge regionale 19/2006 “Disciplina del
sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia
• Regolamento regionale attuativo
2
……………Uno schema teorico di riferimento
FUNZIONI
A CHI COMPETE
MODALITA’ DI
ESERCIZIO/PRINCIPI
ISPIRATORI
INTERLOCUTORI
GOVERNO
(responsabilità
programmatoria,
organizzativa e gestionale
del sistema integrato di
interventi e servizi sociali)
Comuni, Province, Regioni, Stato
Sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità,
copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità e unicità
dell’amministrazione, autonomia
amministrativa e regolamentare
degli enti locali
Organismi non lucrativi di utilità
sociale, organismi della
cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondaziopni,
enti di patronato, enti riconosciuti
delle confessioni religiose, altri enti
privati
PRODUZIONE
di interventi e servizi
sociali
Soggetti pubblici, nonché in qualità
di soggetti attivi nella
progettazione e nella realizzazione
concertata degli
interventi,organismi non lucrativi di
utilità sociale, organismi della
cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti
di patronato a altri soggetti privati
Sussidarietà orizzontale tesa a
favorire la pluralità di offerta di
servizi al cittadino e il suo diritto di
scelta, ma anche promozione
della solidarietà sociale
attraverso la valorizzazione
dell’iniziativa delle persone, dei
nuclei familiari, delle forme di autoaiuto e di reciprocità e della
solidarietà organizzata
TUTELA E
PROMOZIONE DEI
DIRITTI
Organizzazioni sindacali,associazioni
sociali e di tutela degli utenti
Partecipazione attiva
Tale funzione può essere esercitata
a livello politico, culturale, di
patrocinio specifico.
Autonomia della funzione di tutela.
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Rapporti interistituzionali tra livelli territoriali
Programmazione zonale e gestione dei servizi
Comune
Comune
Terzo settore
Terzo settore
Terzo settore
Terzo settore
Terzo settore
Terzo settore
Asl
Comune
Asl
Comune
Provincia
Regolazione finanziaria e programmatoria
Regione
Mutamento
relazioni
interistituzionali
Regione
Regione
Regione
Tutte le altre funzioni
Funzioni indivisibili, diritti di
cittadinanza,livelli essenziali
Stato
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SUSSIDARIETA’
• Sussidarietà verticale fra le Istituzioni pubbliche secondo
il principio che “l’esercizio delle responsabilità pubbliche
deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle
autorità più vicine ai cittadini”(art. 4 della Carta Europea)
• Sussidarietà orizzontale fra Istituzioni pubbliche e
società civile. Non intesa quale semplice supplenza delle
istituzioni pubbliche alle carenze della società civile, ma
quale strumento di promozione, coordinamento e
sostegno che permette alle formazioni sociali di
esprimere al meglio, e con la piena garanzia di libertà di
iniziativa, le diverse e specifiche potenzialità.Resta in
capo alle istituzioni il ruolo fondamentale di garanzia
della risposta (esistenza, qualità ed accessibilità).
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GOVERNANCE
può definirsi come un’aspetto della sussidiarietà
orizzontale, la creazione cioè di uno spazio politico entro
il quale l’ente locale da un lato assume il ruolo di
propulsore e regolatore di politiche e azioni sociali ideate
e attivate di concerto con gli altri attori del privato sociale
radicati nel territorio, dall’altro assume quello di garante
nei confronti dei cittadini, rispetto alle prestazioni erogate
da una molteplicità di attori sociali, che dovranno
garantire il possesso di adeguati livelli di qualità.
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SUSSIDIARIETA’ SOLIDALE
• Le funzioni pubbliche non sono affidate esclusivamente alle
istituzioni pubbliche, ma sono da queste condivise con le formazioni
sociali
• Non più uno STATO CHE DA’ e una SOCIETA’ CHE RICEVE ma la
garanzia da parte delle istituzioni di una risposta ai diritti che
provenga innanzitutto da una comunità solidale
• Il principio della SUSSIDARIETA’ SOLIDALE implica la condivisione
di funzioni e di responsabilità pubbliche tra istituzioni pubbliche e
soggetti privati
• L’attribuzione alla società civile di funzioni pubbliche non si pone in
alternativa alla responsabilità istituzionale, ma viene legata ad essa
in un rapporto di complementarietà, nel quale comunque le scelte
politiche relative alle priorità e ai livelli essenziali di risposta devono
essere inequivocabilmente riservate a chi rappresenta
democraticamente tutti i cittadini (WELFARE PLURALE)
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I piani di zona
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Possiamo definire i Piani di zona come la più significativa innovazione nella
realtà delle politiche e dei servizi sociali italiani negli ultimi decenni.
Il PdZ è lo strumento strategico dei Comuni associati per il governo locale
dei servizi sociali.
La realizzazione del PdZ introduce almeno quattro significativi cambiamenti
nella tradizionale prassi della programmazione sociale:
1. Si integrano gli interventi e le politiche sociali
2. Si consolida il passaggio da una prospettiva di government, intesa come
una funzione esclusiva del soggetto pubblico, ad una prospettiva di
governance, intesa come attività di governo svolta attraverso la
mobilitazione e il coordinamento di soggetti pubblici, del privato socialie,
della società civile
3. Si programma a un nuovo livello: l’ambito territoriale, superando i
tradizionali limiti delle politiche sociali in Italia legati al frazionamento
comunale
4. Si programma in modo congiunto anche con le aziende sanitarie locali
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La partecipazione del terzo settore
• Il terzo settore partecipa alla programmazione e progettazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la
partecipazione attiva all’elaborazione del piano di zona
•
Il terzo settore concorre alla concreta attuazione dei piani di zona in
quanto gestore di servizi (funzione di produzione)
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Il terzo settore
• Col termine terzo settore si intendono (art. 1 comma 4
l.328/00):
• - gli organismi non lucrativi di utilità sociale
• - gli organismi della cooperazione
• - le associazioni e gli enti di promozione sociale
• - le fondazioni e gli enti di patronato
• - gli enti riconosciuti delle confessioni religiose
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Le modalità di gestione dei servizi
Nella legge di riforma 328/2000 è possibile individuare quattro modalità
principali di intervento:
1.
Sviluppo del volontariato e dei gruppi di auto-aiuto, in una logica di
potenziamento delle possibilità di risposta della collettività ai propri
bisogni
2.
Introduzione di un sistema di servizi acquistati direttamente dai cittadini,
nella logica dell’accreditamento, con un controllo ex ante dell’ente
pubblico ed il ricorso alla logica di mercato
3.
L’esternalizzazione di servizi, finanziati dall’ente pubblico ed erogati dal
privato o dal privato sociale
4.
Lo sviluppo di nuove forme di gestione dei servizi sociali nella logica di
una risposta diretta al bisogno del cittadino da parte dell’ente pubblico
(l.142/90)
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Il terzo settore nella legge regionale
Art. 19 l.r 19/2006
La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo e
la rilevanza sociale ed economica dei soggetti
del terzo settore e valorizzano l’apporto delle
organizzazioni di volontariato, delle cooperative
sociali e delle associazioni di promozione
sociale,degli enti di patronato e delle fondazioni
attraverso azioni per il sostegno e la
qualificazione dei soggetti operanti.
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I soggetti del terzo settore:
• partecipano alla programmazione e alla
progettazione del sistema integrato
d’interventi (METODO DELLA
CONCERTAZIONE)
• Concorrono alla realizzazione del sistema
integrato degli interventi e dei servizi
sociali
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L’affidamento dei servizi
• Gli enti pubblici ricorrono a forme di
aggiudicazione dei servizi con procedure di
evidenza pubblica secondo modalità tali da
permettere il confronto tra più soggetti e più
offerte, valorizzando prioritariamente l’apporto
progettuale e la conoscenza del territorio…
• E’ sancito il principio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base
della qualità e del prezzo, escludendo il metodo
del massimo ribasso
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Altre modalità di rapporto tra enti pubblici e
altri soggetti privati
• Gli enti locali possono stipulare convenzioni con i soggetti del terzo
settore che non presentino organizzazione di impresa per
l’erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le
finalità statuarie, laddove tali attività siano coerenti con gli obiettivi
del PdZ e adeguate a integrare la rete dei servizi che sarà realizzata
dai soggetti pubblici e privati chiamati a gestire i servizi previsti.
• Accreditamento
• Istruttoria pubblica per la cooprogettazione
• Concessione di servizio (vedi bozza regolamento)
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