Le libertà comunitarie
ed il principio di non
restrizione ai fini fiscali
Ruolo fondamentale delle libertà di
circolazione nel disegno comunitario
La libertà di circolazione
( merci, persone, servizi e capitali)
contribuisce ad assicurare il
raggiungimento dell’integrazione
comunitaria al fine di realizzare un
processo di unificazione economica e
commerciale .
…segue
La libertà di circolazione promuovono:
 L’abbattimento delle barriere fisiche
 Abbattimento delle restrizioni giuridiche
istituite dai vari Stati
Norme di riferimento

Art. 23 del Trattato:
“Libertà di circolazione merci”

Art. 39 e art. 43 del Trattato:
“Libertà di circolazione di persone”

Art. 49 del Trattato:
“Libertà di circolazione dei servizi”

Art. 56 del Trattato:
“Libertà di circolazione dei capitali”
Principio di non restrizione delle
libertà di circolazione a fini fiscali
Ai fini fiscali le libertà di circolazione
contribuiscono ad evitare che gli Stati
nazionali adottino delle misure
protezionistiche o dirigistiche o che
comunque possano ostruire o
limitare la libera circolazione delle
merci, delle persone, dei servizi o dei
capitali.
…segue:
Collisione della medesima norma
nazionale con più libertà
dell’ordinamento comunitario, in quanto
contrastante con una pluralità di norme
formulate nel Trattato.
Contiguità fra il divieto di restrizione
ed il principio di non discriminazione
Tale contiguità è giustificata dal fatto che
la violazione delle libertà si realizza in
presenza di misure nazionali che
introducono uno svantaggio nei
confronti dei residenti di altri stati
membri e che pertanto producono un
effetto discriminatorio.
Sentenza di Dassonville
“ogni normativa commerciale degli Stati
membri che possa ostacolare
direttamente o indirettamente, in atto o
in potenza, gli scambi intracomunitari
va considerata come una misura di
effetto equivalente a restrizioni
quantitative”
Test di restrizione

Il test di restrizione viene effettuato
mediante l’accertamento dello
svantaggio che il soggetto straniero
subisce in relazione agli scambi
intracomunitari quale conseguenza della
normativa di uno stato membro
…segue

Tuttavia la misura restrittiva può essere
giustificata da un interesse nazionale
apprezzato secondo il canone della
ragionevolezza.
E’ necessario, pertanto bilanciare gli
interessi comunitari con gli interessi
nazionali.
Struttura binaria del principio
di non restrizione


Accertamento dell’esistenza di un
ostacolo normativo rispetto alle libertà
di circolazione previste dal Trattato;
Valutazione di una ragionevole causa di
giustificazione che legittimi l’esistenza
della misura nazionale restrttiva
…in materia fiscale

Le norma e tributarie degli stati membri
non possono essere un ostacolo allo
svolgimento delle libertà di circolazione
e comunque non possono rendere
meno conveniente l’uso delle libertà
comunitarie.
Art. 23
Liberta circolazione delle merci
La libera circolazione delle merci è
assicurata mediante l’eliminazione delle
barriere doganali e con
l’omogeneizzazione delle imposte sul
consumo previste nei vari Stati membri
Politica dell’Unione Europea in materia di
libera circolazione delle merci



Istituzione dell’Unione doganale e la
fissazione di una disciplina unitaria in materia
doganale direttamente applicabile in ciascun
Stato membro;
Armonizzazione della disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto con una serie di direttive
comunitarie;
L’armonizzazione della disciplina delle accise
per mezzo di una serie di direttive
comunitarie
Art. 49
Liberta di circolazione dei servizi
La libera circolazione dei servizi è di
fondamentale importanza per la
realizzazione di un mercato unico,
considerando la crescente importanza
che i servizi ed il terziario hanno
assunto nel sistema economico e
produttivo
…profilo fiscale
Sotto il profilo fiscale tale libertà viene
assicurata mediante una politica di
ravvicinamento delle imposte indirette,
in specie dell’imposta sul valore
aggiunto.
…segue
In materia di imposte dirette l’effetto
restrittivo è stato configurato in due
fattispecie:
1)La norma fiscale nazionale può dissuadere i
prestatori di servizi dallo svolgimento della
propria attività nello Stato membro;
I destinatari del servizio possono essere
dissuasi dal richiedere o fruire delle
prestazioni da una norma tributaria nazionale

La libertà di circolazione dei
capitali


Libertà di raccogliere capitali per lo
svolgimento di attività economiche e di
impresa
Libertà di investire capitali per
conseguire un ritorno economico
….segue
spesso la libertà di circolazione dei
capitali tende a sovrapporsi, o a
combinarsi, con la libertà di
stabilimento delle imprese
…segue
È fatto divieto alle norme nazionali di
limitare la libertà di circolazione dei
capitali con misure restrittive che
ostacolano la movimentazione dei
capitali
…segue
Pertanto è considerato una restrizione quel
vantaggio fiscale limitato solo ai redditi di
capitale originati da investimenti domestici
Deroghe alla libertà di
circolazione dei capitali
La libertà di circolazione dei capitali è l’unica
delle libertà comunitarie per la quala è
prevista una restrizione espressamente
sancita dal Trattato
1°deroga alla libertà di
circolazione dei capitali



Art. 58 del trattato stabilisce che gli stati membri possono
prevedere una distinzione di trattamento fiscale per i
contribuenti che non si trovano nella stessa situazione in
ragione della propria residenza o del luogo di allocazione del
capitale al fine di:
Assumere le misure necessarie per impedire violazioni della
normativa fiscale e di controllo delle istituzioni finanziarie;
Stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitale
a scopo di informazione amministrative o statistiche;
Adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza;
2° deroga alla libertà di circolazione
dei capitali
Art. 57 n.1 del Trattato stabilisce che sono le
restrizioni alla libera circolazione dei capitali
esistenti alla data del 31.12.1993 nei confronti di
paesi terzi con riguardo ad “investimenti diretti”,
inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo
stabilimento di imprese o di attività economiche,
la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione
di valori mobiliari nei mercati finanziari.
Movimento di capitali
La Direttiva n. 88/361 ha elencato una serie di
fattispecie che possono qualificarsi come
“investimenti diretti” di capitale: si tratta di
investimenti di capitale di qualsiasi tipo,
effettuati da persone fisiche o giuridiche e
destinate a costituire o mantenere legami
durevoli e diretti fra il finanziatore e l’impresa
che riceve i capitali.
Art. 43
Libera circolazione delle persone
Libera circolazione delle persone è
riconducibile alla facoltà di stabilirsi ed
assumere la propria residenza in ogni
territorio appartenente all’Unione Europea
Mobilità dei lavoratori
Con riferimento alla mobilità dei lavoratori
la libera circolazione prevede
l’abolizione di ogni restrizione fondata
sulla nazionalità o sulla residenza del
lavoratore in relazione all’impiego, alla
retribuzione ed alle altre condizioni del
rapporto di lavoro.
…in materia fiscale
Sono vietate le norme fiscali che
introducono un regime tributario dei
redditi di lavoro dipendente
penalizzante per le attività svolte da
persone non residenti
Libertà di stabilimento
Diritto di stabilire una attività economica
produttiva (che non sia quindi
subordinata) in ciascuno degli Stati
membri. Tale libertà si estende anche
alla costituzione di agenzie, di succursali
o di affiliate da parte di soggetti
residenti in Stati membri.
…segue

La libertà di stabilimento presuppone il
duplice requisito di una attività
economica e di un livello minimo di
presenza fisica del soggetto non
residente che si è stabilito dello Stato
comunitario
…segue

Il trasferimento della sede della
direzione effettiva o amministrativa di
una società residente in uno Stato del
territorio in un altro Stato membro non
rientra nell’ambito ella regola fissata per
la libertà di stabilimento, deve
considerarsi come una mera
articolazione organizzativa della società