Presentazione di PowerPoint - Dipartimento di Scienze Chimiche

STRUMENTI NORMATIVI
PER LA GESTIONE DEL
“RISCHIO CHIMICO”
Prof. G. Giorgio Bombi
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Chimiche
“Pietre miliari” della formazione
del cattivo nome della chimica
1959 Minamata
1961 Talidomide
1962 Problema dei pesticidi - “Silent spring”
1968 Yusho (anche Yu-Cheng, 1979)
1971 Times Beach
1976 Seveso
1979 Love Canal
anni ‘80 Buco nello strato di ozono
1984 Bhopal
1999 “polli alla diossina del Belgio”
Molti prodotti chimici sono in effetti “pericolosi”.
Occorre però distinguere fra “pericolo” e “rischio”.
- La pericolosità di un prodotto chimico è rappresentata dalla sua capacità intrinseca di causare un effetto
nocivo sugli esseri umani e sull'ambiente.
- Il rischio è la probabilità che tale effetto si verifichi.
Noi non siamo in grado di modificare la pericolosità di
un dato prodotto; possiamo però minimizzare
(idealmente, annullare) i rischi connessi con il suo
impiego.
Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose
La Direttiva è stata modificata (“adeguata al progresso tecnico”)
31 volte. L’ultima modifica risale al 15 gennaio 2009.
Attualmente è ancora parzialmente in vigore;
le norme verranno gradualmente sostituite da quelle contenute nel
Regolamento comunitario n. 1272 del 2008.
L’abrogazione definitiva avverrà nel 2015.
La Direttiva 67/548 riguarda le “sostanze”. I “preparati” (o “miscele”,
secondo la denominazione attuale) sono stati regolamentati dalla Direttiva
88/379, poi sostituita dalla Direttiva 1999/45.
Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi
Anche questa Direttiva è stata ripetutamente aggiornata e sarà
gradualmente sostituita dal Regolamento n. 1272 del 2008
Definizione di sostanza
Quando si parla di “sostanza” si intende di solito un
composto chimico definito. La definizione ufficiale
include un insieme molto più ampio di materiali:
“un elemento chimico e i suoi composti, allo stato
naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di
fabbricazione, compresi gli additivi necessari a
mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal
procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che
possono essere separati senza compromettere la
stabilità della sostanza o modificarne la composizione”
Inventari europei delle sostanze chimiche
In materia di sostanze chimiche esistevano tre inventari separati
European Inventory of Existing Commercial
EINECS
Chemical Substances
Sostanze Esistenti ovvero
presenti sul mercato europeo tra
1.01.71 e 18.09.81
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
Sostanze Nuove (dichiarate)
ovvero notificate e immesse sul
mercato dopo 18.09.81
NLP
Non più polimeri
No-Longer Polymers list
L’inventario CE è costituito dalla combinazione dei tre inventari
EINECS + ELINCS + NLP
Ogni sostanza dell’inventario CE è individuata univocamente da un
numero CE
La lista EINECS (chiusa dal 18 settembre 1981)
comprende 100204 sostanze. I numeri EC partono
da 200-001-8 (formaldehyde).
La lista ELINCS (chiusa dal 31 maggio 2008)
comprende 5292 sostanze. I numeri EC partono da
400-010-9 (indosol yellow SF-2RL).
La lista NLP comprende 703 sostanze. I numeri EC
partono da 500-001-0 (2-methylpropene, trimers).
GHS
Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals
È stato proposto inizialmente alla Conferenza di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo (1992) ed è stato messo a punto, in ambito
ONU, da un Comitato di esperti. La prima edizione è stata
pubblicata nel 2003. Successivamente sono state messe a
punto quattro versioni rivedute, l’ultima delle quali è stata
pubblicata nel giugno del 2011.
Ricordiamo per inciso che nel corso della Conferenza di Rio è
stata anche approvata la Convenzione Quadro sul cambiamento
climatico che ha poi portato al “Protocollo di Kyoto”
(è un volume di 568 pagine)
Il GHS non ha valore normativo ma si propone come
modello per l’adozione di norme specifiche da parte
dei singoli Stati.
Attualmente (ottobre 2011) è stato adottato o è in
corso di adozione da parte di 67 Stati.
L’Unione Europea ha adottato nel dicembre 2008 un
regolamento riguardante la classificazione,
l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle
miscele che recepisce le indicazioni del GHS e
sostituisce le precedenti Direttiva in materia.
Tale regolamento viene usualmente indicato con la
sigla CLP (Classification, Labeling, Packaging)
CLP
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento
(CE) n. 1907/2006
Il Regolamento CLP ha già subito due aggiornamenti “ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico”
(Regolamenti n. 790/2009 e n. 286/2011).
Complessivamente i tre documenti (testo originale + aggiornamenti) comprendono 1903 pagine
Alcune definizioni (GHS/CLP)
classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o
per l'ambiente
categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna
classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo
pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente
un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o
colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche
sul pericolo in questione
indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria
di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o
miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo
consiglio di prudenza: una frase che descrive la misura o le
misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli
effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela
pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento.
Indicazioni di pericolo
Pericoli fisici
H 2...
Pericoli per la salute
H 3...
Pericoli per l’ambiente
H 4...
Informazioni supplementari sui pericoli
EUH 0...
Elementi supplementari per miscele
EUH 2...
Consigli di prudenza
Consigli di prudenza di carattere generale
P 1...
Consigli di prudenza — Prevenzione
P 2...
Consigli di prudenza — Reazione
P 3...
Consigli di prudenza — Conservazione
P 4...
Consigli di prudenza — Smaltimento
P 5...
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PERICOLI FISICI
Esplosivi
Gas infiammabili
Aerosol infiammabili
Gas comburenti
Gas sotto pressione
Liquidi infiammabili
Solidi infiammabili
Sostanze e miscele autoreattive
Liquidi piroforici
Solidi piroforici
Sostanze e miscele autoriscaldanti
Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili
Liquidi comburenti
Solidi comburenti
Perossidi organici
Sostanze o miscele corrosive per i metalli
PERICOLI PER LA SALUTE
• Tossicità acuta
• Corrosione/irritazione della pelle
• Gravi lesioni oculari/irritazione oculare
• Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle
• Mutagenicità sulle cellule germinali
• Cancerogenicità
• Tossicità per la riproduzione
• Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
• Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)
• Pericolo in caso di aspirazione
PERICOLI PER L’AMBIENTE
• Pericoloso per l’ambiente acquatico
• Pericoloso per lo strato di ozono
Pittogrammi di pericolo (GHS/CLP)
Ciascun pittogramma si applica
a più pericoli, in generale
secondo una combinazione
classe + categoria di pericolo
Per esempio il pittogramma in
basso a destra indica sostanze:
- sensibilizzanti
- mutagene
- cancerogene
- tossiche per la riproduzione
- tossiche per organi bersaglio
- tossiche in caso di aspirazione
La normativa precedente prevedeva dieci pittogrammi di pericolo,
in corrispondenza alle classi/categorie di pericolo considerate
Esempi di indicazioni di pericolo per alcuni casi di pericoli per la salute:
Tossicità acuta (per via orale), categorie di pericolo 1 e 2
H300
Letale se ingerito
Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 3
H301
Tossico se ingerito
Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 4
H302
Nocivo se ingerito
Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1
H304
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione
nelle vie respiratorie
Tossicità acuta (per via cutanea), categorie di pericolo 1 e 2
H310
Letale per contatto con la pelle
Tossicità acuta (per via cutanea), categoria di pericolo 3
H311
Tossico per contatto con la pelle
Tossicità acuta (per via cutanea), categoria di pericolo 4
H312
Nocivo per contatto con la pelle
Corrosione/irritazione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C
H314
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 2
H315
Provoca irritazione cutanea
Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1
H317
Può provocare una reazione allergica cutanea
Alcuni esempi di consigli di prudenza:
P102
P202
P233
P235
P251
P270
P273
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le
avvertenze.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Conservare in luogo fresco.
Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure
dopo l’uso.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
Non disperdere nell’ambiente.
In generale un determinato consiglio di prudenza si applica a più di una classe e/o
categorie di pericolo. Per esempio, il consiglio P202 si applica a
- Esplosivi
- Mutageni
- Cancerogeni
- Tossici per la riproduzione
REACH
Registration, Evaluation, Authorisation
and Restrictions of Chemicals
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (...)
Fino ad oggi (settembre 2011) è stato aggiornato o modificato tredici
volte
Prevede che i circa 30 000 composti attualmente
prodotti e utilizzati dall’industria chimica vengano –
entro il 2018 - assoggettati ad una serie di controlli
per verificarne i possibili effetti sulla salute umana e
sull’ambiente sia nel corso della loro produzione che
durante il successivo utilizzo.
Il punto chiave è che l’onere di questi controlli
passa dalle autorità nazionali e comunitarie
(cioè dalla collettività) alle industrie.
I prodotti chimici pericolosi costituiscono un rischio?
Affinché sussista una condizione di rischio, sia il
pericolo sia l'esposizione al pericolo devono essere
presenti contemporaneamente. Il pericolo di un
prodotto chimico è rappresentato dalla sua capacità
intrinseca di causare un effetto nocivo sugli esseri
umani e sull'ambiente. Il rischio è la possibilità che tale
effetto si verifichi. Anche se un prodotto chimico
possiede proprietà pericolose, il rischio per la salute o
per l'ambiente è estremamente basso se il prodotto
chimico è maneggiato in sicurezza e sotto controllo.
Se la presentazione servirà ancora occorre rivedere
l’impostazione! Mi accorgo (marzo 2011) che si parla
del “CLP” come se fosse qualcosa di diverso dal
regolamento 1272/2008.
Frasi H (indicazione di pericolo) sostituiscono le
frasi R e le frasi P (indicazione di prudenza)
sostituiscono le frasi S.
(da mettere altrove!)
Inventari Europei delle sostanze chimiche
EINECS: 100204
ELINCS: 4381 --> 5292
aggiunta marzo 2011 – da integrare con il resto
In realtà tutta l’impostazione va riveduta. Il regolamento 790/2009 è
già citato più avanti, dove si parla del GHS. La relazione fra i
regolamenti comunitari e il GHS viene fuori tardi, ma probabilmente
andrebbe presentata subito.
Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del
10 agosto 2009, recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico,
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele