STRUMENTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DEL “RISCHIO CHIMICO” Prof. G. Giorgio Bombi Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Chimiche “Pietre miliari” della formazione del cattivo nome della chimica 1959 Minamata 1961 Talidomide 1962 Problema dei pesticidi - “Silent spring” 1968 Yusho (anche Yu-Cheng, 1979) 1971 Times Beach 1976 Seveso 1979 Love Canal anni ‘80 Buco nello strato di ozono 1984 Bhopal 1999 “polli alla diossina del Belgio” Molti prodotti chimici sono in effetti “pericolosi”. Occorre però distinguere fra “pericolo” e “rischio”. - La pericolosità di un prodotto chimico è rappresentata dalla sua capacità intrinseca di causare un effetto nocivo sugli esseri umani e sull'ambiente. - Il rischio è la probabilità che tale effetto si verifichi. Noi non siamo in grado di modificare la pericolosità di un dato prodotto; possiamo però minimizzare (idealmente, annullare) i rischi connessi con il suo impiego. Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose La Direttiva è stata modificata (“adeguata al progresso tecnico”) 31 volte. L’ultima modifica risale al 15 gennaio 2009. Attualmente è ancora parzialmente in vigore; le norme verranno gradualmente sostituite da quelle contenute nel Regolamento comunitario n. 1272 del 2008. L’abrogazione definitiva avverrà nel 2015. La Direttiva 67/548 riguarda le “sostanze”. I “preparati” (o “miscele”, secondo la denominazione attuale) sono stati regolamentati dalla Direttiva 88/379, poi sostituita dalla Direttiva 1999/45. Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi Anche questa Direttiva è stata ripetutamente aggiornata e sarà gradualmente sostituita dal Regolamento n. 1272 del 2008 Definizione di sostanza Quando si parla di “sostanza” si intende di solito un composto chimico definito. La definizione ufficiale include un insieme molto più ampio di materiali: “un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione” Inventari europei delle sostanze chimiche In materia di sostanze chimiche esistevano tre inventari separati European Inventory of Existing Commercial EINECS Chemical Substances Sostanze Esistenti ovvero presenti sul mercato europeo tra 1.01.71 e 18.09.81 ELINCS European List of Notified Chemical Substances Sostanze Nuove (dichiarate) ovvero notificate e immesse sul mercato dopo 18.09.81 NLP Non più polimeri No-Longer Polymers list L’inventario CE è costituito dalla combinazione dei tre inventari EINECS + ELINCS + NLP Ogni sostanza dell’inventario CE è individuata univocamente da un numero CE La lista EINECS (chiusa dal 18 settembre 1981) comprende 100204 sostanze. I numeri EC partono da 200-001-8 (formaldehyde). La lista ELINCS (chiusa dal 31 maggio 2008) comprende 5292 sostanze. I numeri EC partono da 400-010-9 (indosol yellow SF-2RL). La lista NLP comprende 703 sostanze. I numeri EC partono da 500-001-0 (2-methylpropene, trimers). GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals È stato proposto inizialmente alla Conferenza di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo (1992) ed è stato messo a punto, in ambito ONU, da un Comitato di esperti. La prima edizione è stata pubblicata nel 2003. Successivamente sono state messe a punto quattro versioni rivedute, l’ultima delle quali è stata pubblicata nel giugno del 2011. Ricordiamo per inciso che nel corso della Conferenza di Rio è stata anche approvata la Convenzione Quadro sul cambiamento climatico che ha poi portato al “Protocollo di Kyoto” (è un volume di 568 pagine) Il GHS non ha valore normativo ma si propone come modello per l’adozione di norme specifiche da parte dei singoli Stati. Attualmente (ottobre 2011) è stato adottato o è in corso di adozione da parte di 67 Stati. L’Unione Europea ha adottato nel dicembre 2008 un regolamento riguardante la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele che recepisce le indicazioni del GHS e sostituisce le precedenti Direttiva in materia. Tale regolamento viene usualmente indicato con la sigla CLP (Classification, Labeling, Packaging) CLP Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 Il Regolamento CLP ha già subito due aggiornamenti “ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico” (Regolamenti n. 790/2009 e n. 286/2011). Complessivamente i tre documenti (testo originale + aggiornamenti) comprendono 1903 pagine Alcune definizioni (GHS/CLP) classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo consiglio di prudenza: una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. Indicazioni di pericolo Pericoli fisici H 2... Pericoli per la salute H 3... Pericoli per l’ambiente H 4... Informazioni supplementari sui pericoli EUH 0... Elementi supplementari per miscele EUH 2... Consigli di prudenza Consigli di prudenza di carattere generale P 1... Consigli di prudenza — Prevenzione P 2... Consigli di prudenza — Reazione P 3... Consigli di prudenza — Conservazione P 4... Consigli di prudenza — Smaltimento P 5... • • • • • • • • • • • • • • • • PERICOLI FISICI Esplosivi Gas infiammabili Aerosol infiammabili Gas comburenti Gas sotto pressione Liquidi infiammabili Solidi infiammabili Sostanze e miscele autoreattive Liquidi piroforici Solidi piroforici Sostanze e miscele autoriscaldanti Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili Liquidi comburenti Solidi comburenti Perossidi organici Sostanze o miscele corrosive per i metalli PERICOLI PER LA SALUTE • Tossicità acuta • Corrosione/irritazione della pelle • Gravi lesioni oculari/irritazione oculare • Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle • Mutagenicità sulle cellule germinali • Cancerogenicità • Tossicità per la riproduzione • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) • Pericolo in caso di aspirazione PERICOLI PER L’AMBIENTE • Pericoloso per l’ambiente acquatico • Pericoloso per lo strato di ozono Pittogrammi di pericolo (GHS/CLP) Ciascun pittogramma si applica a più pericoli, in generale secondo una combinazione classe + categoria di pericolo Per esempio il pittogramma in basso a destra indica sostanze: - sensibilizzanti - mutagene - cancerogene - tossiche per la riproduzione - tossiche per organi bersaglio - tossiche in caso di aspirazione La normativa precedente prevedeva dieci pittogrammi di pericolo, in corrispondenza alle classi/categorie di pericolo considerate Esempi di indicazioni di pericolo per alcuni casi di pericoli per la salute: Tossicità acuta (per via orale), categorie di pericolo 1 e 2 H300 Letale se ingerito Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 3 H301 Tossico se ingerito Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 4 H302 Nocivo se ingerito Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie Tossicità acuta (per via cutanea), categorie di pericolo 1 e 2 H310 Letale per contatto con la pelle Tossicità acuta (per via cutanea), categoria di pericolo 3 H311 Tossico per contatto con la pelle Tossicità acuta (per via cutanea), categoria di pericolo 4 H312 Nocivo per contatto con la pelle Corrosione/irritazione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 2 H315 Provoca irritazione cutanea Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea Alcuni esempi di consigli di prudenza: P102 P202 P233 P235 P251 P270 P273 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo fresco. Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Non disperdere nell’ambiente. In generale un determinato consiglio di prudenza si applica a più di una classe e/o categorie di pericolo. Per esempio, il consiglio P202 si applica a - Esplosivi - Mutageni - Cancerogeni - Tossici per la riproduzione REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (...) Fino ad oggi (settembre 2011) è stato aggiornato o modificato tredici volte Prevede che i circa 30 000 composti attualmente prodotti e utilizzati dall’industria chimica vengano – entro il 2018 - assoggettati ad una serie di controlli per verificarne i possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente sia nel corso della loro produzione che durante il successivo utilizzo. Il punto chiave è che l’onere di questi controlli passa dalle autorità nazionali e comunitarie (cioè dalla collettività) alle industrie. I prodotti chimici pericolosi costituiscono un rischio? Affinché sussista una condizione di rischio, sia il pericolo sia l'esposizione al pericolo devono essere presenti contemporaneamente. Il pericolo di un prodotto chimico è rappresentato dalla sua capacità intrinseca di causare un effetto nocivo sugli esseri umani e sull'ambiente. Il rischio è la possibilità che tale effetto si verifichi. Anche se un prodotto chimico possiede proprietà pericolose, il rischio per la salute o per l'ambiente è estremamente basso se il prodotto chimico è maneggiato in sicurezza e sotto controllo. Se la presentazione servirà ancora occorre rivedere l’impostazione! Mi accorgo (marzo 2011) che si parla del “CLP” come se fosse qualcosa di diverso dal regolamento 1272/2008. Frasi H (indicazione di pericolo) sostituiscono le frasi R e le frasi P (indicazione di prudenza) sostituiscono le frasi S. (da mettere altrove!) Inventari Europei delle sostanze chimiche EINECS: 100204 ELINCS: 4381 --> 5292 aggiunta marzo 2011 – da integrare con il resto In realtà tutta l’impostazione va riveduta. Il regolamento 790/2009 è già citato più avanti, dove si parla del GHS. La relazione fra i regolamenti comunitari e il GHS viene fuori tardi, ma probabilmente andrebbe presentata subito. Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele