Inoltre acquisiscono AUTOMATICAMENTE la

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ONLUS
Onlus è l’acronimo che sta per Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale; chi
acquisisce tale status potrà godere di una serie di agevolazioni fiscali non previste per
qualsiasi altro ente, ma di contro dovrà rispettare una serie di vincoli, obblighi e controlli.
Onlus è dunque una posizione esclusivamente fiscale: non si costituisce infatti una
ONLUS, ma si acquisisce la qualifica di Onlus. Per acquisire tale qualifica bisogna fare
una approfondita analisi: prima di tutto se si rientra fra le categorie di soggetti che possono
diventare ONLUS e, in caso affermativo, se è un’operazione conveniente diventare
ONLUS (nessuno infatti è obbliagato ad acquisire lo status di Onlus).
Possono acquisire la posizione di Onlus:
1. le Associazioni
2. i Comitati
3. le Fondazioni
4. le Società Cooperative
5. e atri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
Invece NON POSSONO acquisire la posizione di Onlus:
1. gli enti pubblici
2. le società commerciali diverse dalle società cooperative
3. i partiti e movimenti politici
4. le organizzazioni sindacali
5. le associazioni di datori di lavoro
6. le associazioni di categoria
Inoltre acquisiscono AUTOMATICAMENTE la posizione di Onlus:
a. le Organizzazioni di Volontariato costituite ai sensi della legge 266/91 ed iscritte nei
Registri Regionali;
b. le Cooperative Sociali costituite ai sensi della legge 381/91 ed iscritte nei Registri
Prefettizi;
c. le Organizzazioni Non Governative di cui alla legge 49/87 che hanno ottenuto il
riconoscimento di idoneità dal Ministero degli affari Esteri;
Tra i soggetti che hanno la facoltà di acquisire la posizione di Onlus, occorre che questi
ultimi perseguano esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo attività rientranti
in uno dei seguenti settori:
1. assistenza sociale e socio sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, ivi
comprese le biblioteche;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
9. promozione della cultura e dell’arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni
che la svolgono direttamente;
Per poter acquisire la qualifica di Onlus le attività di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 9 e 10 non
devono essere svolte nei confronti di soci associati o partecipanti ma devono essere
dirette ad arrecare benefici nei confronti di:
 persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari (anche se socie).
 Componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Se si svolgono le attività restanti (ai punti 1,3,7,8 e 11), invece, si può acquisire la
qualifica di Onlus anche se fra i destinatari delle attività vi sono i soci o partecipanti (per
l’attività di cui al punto 9 si può acquisire la qualifica di Onlus a prescindere dalle
condizioni di svantaggio dei beneficiari solo se si usufruisce di apporti economici da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato).
_________________________________________________
Lo svolgimento di tali attività per le Onlus deve essere a carattere esclusivo al di fuori di
queste si possono svolgere solo le cosiddette attività direttamente connesse alla attività
principale, e cioè quelle attività accessorie per antura e integrative a quella principale
istituzionale (necessarie per il reperimento dei fondi e per le quali non sussiste l’obbligo di
indirizzarsi esclusivamente a soggetti svantaggiati). Tali attivitò non potrannoa mai
cosituire un’autonoma attività.
___________________________________________________ Chi vuol acquisire la
qualifica di Onlus deve obbligatoriamente dotarsi di uno statuto che contenga una serie di
clausole espressamente previste dal decreto legislativo n° 460/97.
PERCHÉ SI DOVREBBE DIVENTARE ONLUS?
Il primo vantaggio delle Onlus è quello di avere le attività Istituzionali non tassabili, cosa
che invece non si verifica per le società cooperative e anche sociali. Anche le attività
Direttamente Connesse non sono tassate ai fini delle imposte sul reddito (questa
previsione non vale per le società cooperative, anche sociali).
Alcune attività svolte da Onlus sono considerate esenti dall’Iva (art.10 DPR 633/72, ad
esempio le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni
genere
[…];
le
prestazioni
socio-sanitarie
in
favore
di
anziani,
inabili
adulti,
tossicodipendenti, handicappati psicofisici […]).
Alle Onlus è applicabile, ove compatibile, la disciplina degli enti non commerciali
(questa previsione non vale per le società cooperative, anche sociali)
Sui contributi corrisposti da enti pubblici alle Onlus non si applica la ritenuta alla
fonte del 4%;
Esenzione da imposta di bollo.
-
Esenzione da tasse sulle concessioni governative.
-
Esenzione da imposte sulle successioni e donazioni.
-
Esenzione da imposte per lo svolgimento di lotterie, tombole, pesche e banchi di
beneficenza.
-
Esenzione da imposta sugli intrattenimenti per attività spettacolistiche svolte
occasionalmente.
-
Esenzione da imposta di registro per trasferimento della proprietà di beni
immobili e diritti reali di godimento, se utilizzati entro due anni per l’esercizio di
attività istituzionali.
-
Esenzione da INVIM per immobili acquistati a titolo gratuito.
-
La pubblicità gratuita in favore di Onlus è esclusa da Iva.
-
Eredità e donazioni in favore di Onlus sono escluse da imposta di successione e
donazione e da INVIM.
-
Le erogazioni liberali in denaro concesse da privati o da imprese sono
detraibili/deducibili dal reddito di chi effettua l’erogazione liberale .
Quali sono gli obblighi, i vincoli e le “controindicazioni” derivanti dall’acquisire la
qualifica di Onlus?
a. Invio obbligatorio di una comunicazione al Ministero delle Finanze con la quale si
rende noto di aver acquisito la qualifica di Onlus (non è una domanda ma una
semplice comunicazione, quindi non si riceverà nessuna risposta).
b. Bisogna sempre rendere noto e visibile in ogni comunicazione interna ed esterna
l’acronimo ONLUS accanto al nome dell’ente che ne ha acquisito lo status (quindi
deve essere riportato nello statuto, in ogni lettera, fax, invito…..).
c. Tenuta di scritture contabili cronologiche e sistematiche (vedasi partita doppia,
metodo adottato dalle società di capitali), ad eccezione delle ONLUS con entrate
annuali inferiori a 51,645,00 euro.
d. Tenuta di una regolare contabilità Iva (come qualsiasi impresa) per le attività
direttamente connesse, le quali non risultano in alcun modo agevolate dal punto di
vista dell’IVA.
e. Non esiste nessuna norma particolare di agevolazione in tema di IVA, ad eccezione
della possibilità di fatturare in esenzione IVA (e non in esclusione) per talune
circoscritte attività.
f. Obbligo dell’adeguamento degli statuti, inserendo le clausole obbligatoriamente
previste dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97.
g. Obbligo di adeguamento dello Statuto anche al solo fine di inserire accanto alla
denominazione dell’ente l’acronimo ONLUS.
h. Obbligo di esclusivo svolgimento di una delle attività di cui all’art.10 comma 1 lett.
A) del D.Lgs. 460/97.
i.
Alcune di queste attività devono essere svolte esclusivamente nei confronti di
persone svantaggiate.
Non è assolutamente chiaro (ad eccezione di vendita gadgets o magliette o simili in
occasione di particolari eventi, fattispecie già esistente e prevista per il mondo degli enti
non commerciali in genere, vedi art.2 D.Lgs. 460/97) quali possono essere considerate
attività direttamente connesse e quali no (le circolari ministeriali in merito cominciano ad
essere numerose benché confuse e non certo di interpretazione estensiva!).
L’eventuale svolgimento di attività direttamente connesse deve rispettare certi limiti precisi.
Queste non devono essere prevalenti rispetto alle attività istituzionali e i proventi derivanti
dalle attività direttamente connesse non devono superare il 66% delle spese complessive
della Onlus
ATTENZIONE!!!
Con l’istituzione dell’Authority del terzo settore si dovrebbero avere degli
approfonditi controlli sulle realtà che hanno acquisito la qualifica di ONLUS.
Sono previste sanzioni amministrative nel caso in cui si scopra che l’acquisizione
dello status di Onlus e il conseguente utilizzo di tale denominazione sia stato fatto
abusivamente, e cioè non si rientrava tra i requisiti richiesti.
Sono previste pesanti sanzioni, con responsabilità solidale ed illimitata del
rappresentante legale e degli amministratori, nel caso in cui si sia usufruito di agevolazioni
fiscali derivanti dall’avere acquisito indebitamente la qualifica di ONLUS; tali sanzioni sono
autonome, e cioè vanno a sommarsi a quelle fiscali derivanti dal mancato pagamento
delle imposte e dei relativi interessi e sanzioni.
Le società Cooperative godono solamente di una piccola parte delle agevolazioni
previste per le Onlus, essendo tali società inquadrate a tutti gli effetti nella normativa
fiscale delle società di capitali.
Gli enti non commerciali che non acquisiscono la qualifica di ONLUS
possono comunque godere, sempre rispettando precisi obblighi e vincoli imposti
dal D.Lgs. 460/97 (minori comunque rispetto alle ONLUS), di rilevanti agevolazioni
fiscali.
In conclusione si vuole sottolineare come trattare “l’argomento ONLUS” non è affatto un
qualcosa di immediato e scontato.
Diventare ONLUS non è infatti la soluzione di tutto, l’evento che spazza via tutti i problemi!
A fianco di alcune agevolazioni fiscali non previste per altri enti non commerciali (peraltro
non certo rilevantissime), si affiancano una serie numerosissima di obblighi e vincoli.
Acquisire la qualifica di Onlus significa dapprima fare una attenta disamina sull’esistenza
dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 460/97 per poter eventualmente acquisire tale status.
Considerarsi Onlus indebitamente è infatti sinonimo di sanzioni, che possono essere più o
meno rilevanti a seconda che oltre che all’abuso di denominazione si sia abusato anche di
agevolazioni fiscali
Nel caso in cui si possa diventare ONLUS occorre poi andare molto a fondo: non sempre
infatti conviene acquisire la qualifica di ONLUS.
La breve descrizione fatta in questa sede si spera sia servita a far luce su un fatto ben
preciso: purtroppo per valutare la convenienza e per gestire correttamente un soggetto
giuridico che ha acquisito lo status di ONLUS è necessario ricorrere a professionalità
adeguate e specializzate, in grado di analizzare veramente tale problematica che non è
affatto di semplice soluzione ed è soggetta a notevoli, e alle volte assurdi, sforzi
interpretativi e di aggiornamento continuo. Solo così il vasto mondo degli operatori del
terzo settore può evitare di incorrere in gravi errori che potrebbero (e come purtroppo sarà
nel momento in cui l’Authority del Terzo Settore diventerà operativa [quando??]) portare a
delle spiacevolissime sorprese, rappresentate da sanzioni e da controlli approfonditi. A
prescindere dalle sanzioni si potrebbe inoltre presentare il caso in cui si è acquisito la
qualifica di ONLUS nel rispetto del dettato normativo, si è adempiuto a tutti gli obblighi,
rispettato tutti i vincoli ma non usufruito di alcuna agevolazione in più rispetto all’essere
semplicemente un ente non commerciale generico (associazione, fondazione..) non
ONLUS. Quindi tanta fatica (e probabilmente soldi spesi…) in più e nessuna agevolazione
aggiuntiva.
OCCHIO! Onlus non è sinonimo di salvezza, anzi alle volte può essere il contrario.
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