REACH: come sarà la fase di Registrazione delle sostanze Graziella Chiodini Padova, 30.06.05 REACH: Registrazione • Obbligo di registrazione per le sostanze (nuove ed esistenti) ▪ in quanto tali tali ▪ in quanto componenti di preparati ▪ contenute negli articoli prodotte o importate in quantità ≥ 1 ton/anno. • La registrazione riguarda: produttori e importatori. ● Scompare l’attuale distinzione fra sostanze nuove e sostanze esistenti, si distingue tra: ▪ sostanze phase-in, quelle già sul mercato, che entrano gradualmente nel sistema REACH in funzione dei quantitativi ▪ sostanze non phase-in per le quali vale il principio “No registration-no marketing” DEFINIZIONI • A) Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. • B) Preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze. • C) Articolo: Un oggetto composto di una o più sostanze o preparati, a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione di uso finale in misura maggiore della sua composizione chimica. Registrazione: campo di applicazione • REACH non si applica a sostanze utilizzate ▪ Come medicinali per uso umano ▪ Come additivi in prodotti alimentari ▪ Come aromatizzanti in prodotti alimentari ▪ Come additivi nell’alimentazione degli animali ▪ Nell’alimentazione animale ▪ Sostanze radioattive ▪ Sostanze in transito assoggettate a controllo doganale ▪ I principi attivi presenti in prodotti fitosanitari e biocidi sono considerati registrati solo per i suddetti usi. ▪ Si considerano registrate le sostanze notificate ai sensi della Dir.67/548/CE. L’Agenzia attribuisce un numero di registrazione entro un anno dall’entrata in vigore del Regolamento. Registrazione: campo di applicazione Sostanza Campo di applicazione Registrazione Intermedi non isolati fuori -- Intermedi isolati in sito (Art.15) compresi Registrazione semplificata Intermedi isolati trasportati (Art.16) compresi Registrazione semplificata Polimeri (Art.14) compresi Esentati Monomeri (Art.5.2) compresi Registrazione Monomeri e additivi presenti nel polimero > 2% e prodotti > 1 ton/anno (Art. 5.3) compresi Registrazione Prodotto e processo orientati R&D (Art.7) compresi Esenzione per 5 anni, rinnovabile. Notifica all’agenzia Procedura di Registrazione • • • • • • • Dossier con le informazioni richieste + tests sottoposto all’Agenzia Check di completezza da parte dell’Agenzia Se non si riceve alcuna richiesta entro tre settimane si ha diritto alla commercializzazione L’Agenzia può rifiutare dossier incompleti L’Agenzia assegna un numero di registrazione ed una data Le informazioni vengono fornite allo SM del produttore entro 30 giorni Un aggiornamento della registrazione è richiesto in caso di: – – – – • Cambio composizione (grado di purezza, natura delle impurità) Diversa quantità prodotta Nuovi usi Nuova classificazione Consorzi Le registrazioni possono essere presentate singolarmente o mediante consorzi di aziende, una delle quali si assume l’onere di rappresentare l’intero consorzio. Registrazione: Dossier Tecnico Informazioni da fornire per la registrazione • • • • • • • • • • Identità del fabbricante o dell’importatore Identità della sostanza Informazioni sulla fabbricazione e su tutti gli usi identificati dal dichiarante Classificazione e etichettatura della sostanza Istruzioni riguardanti la sicurezza d’uso Riassunto dei dati chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici. (Allegati da V a IX) Dichiarazione sull’esistenza di dati desunti da studi su animali vertebrati Proposte di tests necessari a completare i dossier previsti in funzione dei quantitativi Dichiarazione in cui si accetti di mettere a disposizione gli studi non su animali vertebrati CSR per quantitativi > 10ton/anno Registrazione: Dossier Tecnico • Informazioni in funzione dei quantitativi – 1 – 10 ton/anno: allegato V – 10 – 100 ton/anno: allegati V e VI – 100 – 1000 ton/anno: allegati V, VI e proposte test allegato VII – > 1000 ton/anno: allegato V, VI e proposte test allegati VII e VIII Registrazione: tempistica Regime transitorio per le sostanze phase-in ▪ Sostanze ≥ 1000 ton /anno ▪ Sostanze C/M/R Cat.1 e 2 (> 1ton/anno) entro 3 anni (dall’entrata in vigore del regolamento) entro 3 anni ▪ Sostanze ≥ 100 ton/anno entro 6 anni ▪ Sostanze ≥ 1 ton/anno entro 11 anni Sostanze non phase-in ▪ “No registration-no marketing” entro 60 giorni Registrazione: CSR ● La Relazione sulla sicurezza chimica si applica a tutte le sostanze soggette a registrazione e prodotte/importate > 10 ton/anno. ● Esclusi: - intermedi isolati in sito - intermedi isolati e trasportati ● CSR deve contenere: ▪ valutazione dei pericoli per la salute umana ▪ valutazione dei pericoli per la salute umana dovute alle caratteristiche chimico/fisiche ▪ valutazione dei pericoli per l’ambiente ▪ valutazione PBTo vPvB ●Se la sostanza risulta classificata o se risulta PBT o vPvB va anche effettuato ▪ valutazione dell’esposizione ▪ caratterizzazione del rischio Registrazione: articoli Sostanze contenute negli articoli: ▪ > 1 ton/anno/tipo articolo per P/I ▪ classificate secondo 67/548/CEE Sono intenzionalmente rilasciate in condizioni d’uso normali Obbligo di registrazione Rilascio non intenzionale, ma possibilità di rilascio in condizioni d’uso normali. Obbligo di notifica all’agenzia L’agenzia può richiedere la registrazione Registrazione: intermedi Tipo 1: non isolati Tipo 2: isolati in sito Tipo 3: isolati trasportati esclusi dal REACH registrazione semplificata (>1 ton) registrazione semplificata Registrazione semplificata a) b) c) d) Intermedi isolati in sito: Identità del fabbricante Identità della sostanza Classificazione Informazioni disponibili sulle proprietà chimico/fisiche e sugli effetti sulla salute umana e sull’ambiente. Intermedi isolati trasportati: a) Come intermedi tipo 2 b) Se ≥ 1000 ton/anno: informazioni allegato V Registrazione: Esenzione Polimeri I polimeri sono esentati dalla registrazione se in accordo alla definizione: POLIMERO = Sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche avente distribuzione di pesi molecolari: > 50 % molecole contenenti 3 unità monomeriche covalent. legate ad un’altra. < 50 % molecole dello stesso peso molecolare. Polimeri sono esentati da registrazione e valutazione, non da autorizzazione No Longer Polymer ≠ polimero ma = sostanza soggetto a registrazione Monomeri e altri chemicals quali additivi, PPA, catalizzatori sono soggetti a registrazione se: presenti nel polimero ≥ 2 % prodotti in quantità > 1 ton/anno Monomeri che sono intermedi utilizzati in sito o trasportati sono soggetti a piena registrazione (non registrazione semplificata) Registrazione: Esenzione R&D • Sostanze utilizzate per attività di ricerca e sviluppo < 1ton/anno: nessuna richiesta > 1 ton/anno: esenzione per 5 anni prorogabile (5anni) (10anni per i prodotti farmaceutici) Notifica all’agenzia con le informazioni: ▪ identità fabbricante ▪ identità sostanza ▪ classificazione ▪ quantità stimata ▪ elenco clienti ▪ informazioni programma di ricerca L’Agenzia comunica le informazioni allo SM Tutte le informazioni sono ritenute confidenziali Registrazione: condivisione dei dati • Sostanze phase-in E’ prevista una fase di pre-registrazione, in cui si dichiarano all’agenzia i dati in possesso (CAS, EINECS, quantità…) e l’assenso a mettere a disposizione anche gli studi non su animali vertebrati Tempi: 18 mesi prima del termine fissato per le sostanze soggette a regime transitorio • Sostanze non phase-in Il dichiarante deve chiedere all’Agenzia se la sostanza è già registrata ed eventualmente l’accesso ai dati. L’accesso è obbligatorio per i dati su animali vertebrati mentre per i dati non su animali vertebrati vale la dichiarazione di intenti fatta dal primo dichiarante. Registrazione: Utenti a valle • L’utente a valle non deve effettuare la registrazione Il produttore/importatore prepara la scheda di dati di sicurezza (SDS) che conterrà in allegato gli scenari di esposizione per gli usi identificati. • L’utente a valle può fornire informazioni al fornitore per la descrizione degli scenari di esposizione qualora ritenga non siano adeguatamente descritti nella SDS. • L’utente a valle deve applicare e raccomandare le appropriate misure che consentono un adeguato controllo dei rischi identificati nella (SDS). tempi: 12 mesi Registrazione: Utenti a valle • L’utente a valle deve redigere una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) se – utilizza la sostanza fuori dallo scenario descritto dai fornitori nella SDS e/o – vuole mantenere confidenziale il proprio uso. • Comunicazioni da fornire all’Agenzia: – Identità del dichiarante – Numero di registrazione – Identità della sostanza – Identità del produttore – Descrizione degli usi – Proposta di ulteriori studi tempi: 6 mesi Registrazione: analisi critica • Criterio di priorità basata solo sui quantitativi, non sulla pericolosità. • Insufficienti indicazioni sulla registrazione di sostanze negli articoli • Procedura sulla costituzione di consorzi non chiara, restano aperti problemi di competitività e regole per la divisione dei costi. • Condivisione dei dati: mancano i criteri per la divisione dei costi e per l’acquisizione della lettera di accesso, che tengano conto delle rispettive quote di mercato.