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ECONOMIA DELLE AZIENDE
PUBBLICHE
DISTU (Dipartimento di istituzioni linguisticoLetterarie, Comunicazionali e StoricoGiuridiche dell'Europa)
LEZIONE DEL 29/10/12
ELABORAZIONE EMILIO
CORTESELLI ANNO 2012
DISTU
PROGRAMMA
1. LA STRATEGIA E LA GOVERNANCE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
1.1. Pianificazione e gestione strategica nella pubblica amministrazione
1.2 Le tendenze di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni
1.3 La evoluzione della pianificazione strategica
1.4. La pianificazione strategica nelle PA
1.5 Esperienze di pianificazione strategica
1.6 Le prospettive della pianificazione strategica
2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
2.1 Logiche e metodi
2.2 I bilanci di previsione
2.3 Le funzioni del bilancio
2.4 I principi di bilancio
2.5 La struttura del bilancio
2.6 Esecuzione e variazione di bilancio
2.7 La rendicontazione
3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
3.1 Il sistema dei controlli interni come elemento di aziendalizzazione
3.2 La classificazione dei controlli
3.3 La evoluzione dei controlli
3.4 Le varie tipologie di controllo
3.5 Riflessioni sul funzionamento del sistema dei controlli
4 I MODELLI TEORICI DELLA PUBBLICA AMMININISTRAZIONE
4.1 Il modello burocratico weberiano
4.2 Oltre il modello webewriano.
ELABORAZIONE EMILIO
CORTESELLI ANNO 2012
DISTU
1. LA STRATEGIA E LA GOVERNANCE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
ELABORAZIONE EMILIO
CORTESELLI ANNO 2012
DISTU
1. Pianificazione e gestione strategica nella pubblica
amministrazione NPM
Il modello del NPM viene creato sostanzialmente in risposta alla
crisi finanziaria che, avendo colpito gli stati capitalistici a partire
dagli anni '80, ha portato l'autorità pubblica a cercare di svolgere
un ruolo di coordinatore, legando le risorse pubbliche a quelle
private. Si è arrivati quindi, ad una ridefinizione dei ruoli dei
soggetti pubblici: all'autorità politica compete di operare ad un
livello strategico, mentre le azioni politiche e amministrative
portano a favorire la concertazione tra pubblico e privato.
ELABORAZIONE EMILIO
CORTESELLI ANNO 2012
DISTU
1. Pianificazione e gestione strategica nella pubblica
amministrazione
LA PUBLIC GOVERNANCE
La diffusione di tale paradigma di riferimento per la gestione delle aziende
pubbliche è stata favorita da numerosi fattori, tra cui si possono annoverare la
crescente consapevolezza che numerosi attori esterni all’istituto pubblico
esercitano un’importante influenza sull’esito della sua attività, l’affermazione
del principio di sussidiarietà , il decentramento amministrativo, lo sviluppo di
partnership pubblico-privato e l’evoluzione delle modalità di intervento
pubblico (cfr Borgonovi, 2004). In quest’ottica, se dal punto di vista teorico il
concetto di public governance è stato oggetto di ampio dibattito ed utilizzo per
descrivere i processi di cambiamento e di modernizzazione in atto nelle
amministrazioni pubbliche (cfr Cepiku, 2005), si è indubbiamente prestata meno
attenzione alle ricadute operative ed allo stato di attuazione di tale paradigma (cfr
Longo, 2005: 101), la cui interiorizzazione sembra richiedere dei cambiamenti
sostanziali nel comportamento del management, degli strumenti manageriali in grado
di realizzarlo
ELABORAZIONE EMILIO
CORTESELLI ANNO 2012
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1 Pianificazione e gestione strategica nella pubblica amministrazione: le vecchie e nuove
prospettive. Mintzberg.
I CINQUE MECCANISMI DI COORDINAMENTO DEL LAVORO
1. Adattamento reciproco: consegue il coordinamento attraverso il semplice processo della
comunicazione informale. Il controllo del lavoro resta nelle mani di chi lo esegue. La conoscenza
di quello che va fatto si sviluppa man mano che il lavoro procede. Tale meccanismo è adatto alle
organizzazioni più semplici .
2. Supervisione diretta: il coordinamento avviene tramite una persona che assume la responsabilità
del lavoro di altri dando loro ordini e controllando le loro azioni.
3. Standardizzazione dei processi di lavoro: quando si programmano i contenuti del lavoro.
4. Standardizzazione degli output: quando si specificano i risultati del lavoro.
5.
Standardizzazione degli input: quando viene specificato il tipo di formazione richiesto per
eseguire il lavoro, si apprendono cioè modelli di comportamento.
Via via che l‟attività diviene più complessa, il metodo di coordinamento sembra passare dall’adattamento
reciproco agli altri metodi, per poi ritornare alladattamento reciproco. La maggior parte delle organizzazioni
combina tutti e 5 questi metodi. Fino agli anni ‘50 due scuole hanno dominato la letteratura relativa ai
meccanismi di coordinamento:
1. con a capo Fayol che privilegiava la supervisione diretta;
2. che privilegiava la standardizzazione del lavoro. Due gruppi:
i. Taylor e la programmazione del contenuto del lavoro operativo;
ii. Weber e le strutture burocratiche il cui funzionamento era formalizzato attraverso regole,
descrizione delle mansioni e formazione.
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1 Pianificazione e gestione strategica nella pubblica amministrazione: le vecchie e nuove
prospettive. Mintzberg.
LE PARTI DELL’ORGANIZZAZIONE
Henry Mintzberg ha teorizzato un interessante modello di struttura organizzativa
aziendale che definisce alcune componenti fondamentali dell’azienda: il vertice
strategico, lo staff di supporto, la linea intermedia il nucleo operativo.
VERTICE STRATEGICO (in un eell puo’ essere
individuato nella giunta comunale)
LINEA INTERMEDIA (in un eell puo’ essere
individuata nei responsabile dei servizi)
NUCLE OPERATIVO (in un ente locale puo
essere individuato nel personale con qualica
non dirigenziale))
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ORGANI DI STAFF (in
un eell possono essere
individuati negli organi
di controllo iinterno e
nei consluenti)
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1 Pianificazione e gestione strategica nella pubblica amministrazione: le vecchie e nuove
prospettive. I modelli organizzativi secondo Rebora.
Rebora individua 3 modelli
organizzativi:
a) modello a razionalita’ limitata;
b) modello incrementale;
c) modello umanistico.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Lo studio di questo capitolo riguarda:
•la classificazione dei bilanci di previsione delle
PA;
•le funzioni, i principi, la struttura e la valenza
informativa dei bilanci di previsione;
•la contabilita’ finanziaria;
•la rendicontazione;
•le variazioni di bilancio;
•i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONILOGICHE E METODI
Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, oramai in vigore da diversi
anni, dopo le prime modifiche apportate (D.L.vo 336/96) e la emanazione della Legge
15.5.1997,n.127, ha raggiunto un livello di stabilità che consente di essere davvero attuato
in tutti i nostri enti. La forza innovativa delle nuove norme ha consentito di rivedere
l’organizzazione stessa delle strutture gestionali ed ha costituito un grande stimolo di
cambiamento, in un primo tempo, circa le modalità di costruzione del bilancio che, con il
Piano Esecutivo di Gestione, è divenuto un vero strumento di programmazione e
pianificazione dell’attività e di razionalizzazione della gestione stessa. L’altro aspetto, che
per molto tempo ha costituito motivo di discussioni e dibattiti, che riguarda l’introduzione
della contabilità economica negli enti locali e che senza dubbio è stato il motivo che ha
avviato la riforma, è in un primo tempo passato in secondo piano nell’attenzione degli
operatori. Ogni giorno reca la sua pena, sembra aver pensato il mondo delle autonomie
locali; in un primo tempo tutte le energie sono state dedicate all’impostazione dei nuovi
strumenti gestionale (e contabili) per l’attivazione dell’aspetto progettuale e organizzativo
del sistema. Alla contabilità economica si penserà quando verrà il momento e cioè a fine
esercizio quando si dovrà procedere alla chiusura dei conti.È questo un ragionamento che
potrà produrre, probabilmente, nuove tensioni e, forse, nuove richieste di rinvio dei termini.
ELABORAZIONE EMILIO
CORTESELLI ANNO 2012
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONILOGICHE E METODI
Il D.Lvo 77/95 (poi trasfuso nel TUEL unitamente alla legge 142/90), nell’introdurre
anche per l’ente locale, la contabilità economica rivede lo stesso assetto della
contabilità finanziaria precedentemente regolata dal D.P.R.421/79 e richiede una
nuova rilevazione del valore del "patrimonio“. La contabilità economica,
correttamente tenuta, risolve sicuramente quest’ultimo problema in quanto, come in
ogni azienda, anche nell’ente locale il risultato economico di esercizio, positivo o
negativo, non è altro che l’incremento o il decremento che il valore del patrimonio
ha subito nell’esercizio considerato per effetto della gestione. La prassi, la
metodologia con cui viene attuata la contabilità (contabilità semplificata, metodo
della "partita doppia" o altro) non influenza il principio di fondo. Con la contabilità
economica viene realizzato un collegamento diretto tra i due risultati. Una prima
considerazione può riferirsi al modo con cui il Legislatore ha affrontato
l'introduzione dell'innovazione delle regole contabili: agli enti è stata lasciata la
massima libertà di impostazione delle procedure, libertà che si riscontra nell'art. 74.
Infatti non esiste l'obbligo di adottare particolari metodologie, prassi di
scritturazione (il legislatore utilizza, forse impropriamente ma con grande efficacia,
il termine di "sistema") per la rilevazione dell'aspetto economico dei fatti di
gestione).
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONILOGICHE E METODI
Con il nuovo assetto invece, pur rimanendo formalmente inalterata la
macro-classificazione di bilancio, l'allocazione delle spese dovrà rispettare
rigorosi principi: sia il comma 5 dell'art.71 del D.L.vo 77 (ora TUEL) che il
comma 5 dell'art.1 del Decreto di approvazione dei modelli definiscono la
macro aggregazione dei "costi" elencando i seguenti semplici ma ben
definiti interventi che costituiscono la sintesi dei fattori produttivi utilizzati
o, sotto il profilo contabile, i "macro" conti economici dei costi che verranno
rilevati. I principi che traspaiono, al riguardo, dal TUEL e dai modelli
successivamente approvati possono essere così sintetizzati:
1 - la contabilità' finanziaria rimane come sistema contabile atto a rilevare gli
aspetti "autorizzativi" della gestione ed i flussi finanziari analizzati nelle
varie componenti;
2 - la stessa contabilità finanziaria non potrà essere utilizzata per rilevare gli
aspetti della gestione privi di contenuto finanziario;
3 - per la rilevazione degli aspetti economici dei fatti di gestione gli enti
locali adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le loro
esigenze .
ELABORAZIONE EMILIO
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONILOGICHE E METODI
La libertà lasciata agli enti locali di strutturare in modo personalizzato le procedure di
rilevazione economica dei fatti di gestione (cfr TUEL), rappresenta sicuramente una novità
per il mondo delle autonomie locali. Forse il nuovo approccio potrà non essere del tutto
apprezzato dagli operatori, che non possono fare riferimento ad un preciso "modello" che
indichi per ogni ente la univoca metodologia. Ma, al di la dell’impostazione pratica delle
prassi contabili che possono trovare differenti soluzioni in relazione alle caratteristiche
dei singoli enti, è opportuno riassumere in pochi punti il vero significato dell'innovazione:
1 - il sistema di contabilità economica è indispensabile (gli enti locali adottano...cfr TUEL),
anche se può essere semplificato;
2 - ogni ente può definire liberamente le proprie procedure e quindi adottare, se del caso,
una contabilità semplificata, nell'ambito della propria autonomia ed in relazione alle
proprie esigenze, purchè raggiunga i risultati voluti dalla norma;
3 - i principi generali cui fare riferimento sono ampiamente definiti dalla normativa
civilistica, dalla dottrina e, per quanto direttamente riguarda gli enti locali per aspetti
particolari (ad esempio l'applicazione degli ammortamenti) dai successivi articoli;
4 - la normativa richiede adempimenti minimali, uguali per tutti, costituiti dalla
rappresentazione a consuntivo di un conto del bilancio, uno stato patrimoniale, un conto
economico ed una dimostrazione di raccordo tra la rappresentazione dei dati economicopatrimoniali e di quelli finanziari (il prospetto di conciliazione).
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONILOGICHE E METODI
La soluzione adottata si rivela perciò profondamente rispettosa sia dell'autonomia
degli enti che dei principi contabili generali e consente, per gli enti di minori
dimensioni, l’adozione di metodologie di scritturazione semplificate in analogia con
quanto avviene nell'ambito privatistico in cui la contabilità può essere, appunto,
"semplificata" per gli operatori con ridotto volume di affari. La metodologia da
seguire e quindi l’assetto utilizzato per l’impianto del sistema contabile, potrà
essere attuato con approcci differenti in relazione alla necessità di ciascun ente.
Sostanzialmente potranno essere seguite le seguenti metodologie:
1 - la tenuta della contabilità finanziaria con l’utilizzo dei risultati del conto
consuntivo per la costruzione, mediante il prospetto di conciliazione, del conto
economico e dello stato patrimoniale;
2 - la tenuta della contabilità finanziaria e contemporaneamente di una contabilità
parallela che rilevi l’aspetto economico e conseguentemente patrimoniale, di ogni
singolo fatto di gestione; in questo caso il prospetto di conciliazione dovrà essere
costruito a fine esercizio in modo tale da consentire la creazione di una congruenza
di risultati tra i due sistemi contabili;
3 - la tenuta di una contabilità integrata che, per ogni fatto registrato, rilevi sia
l’aspetto finanziario che quello economico patrimoniale. In questo caso il prospetto
di conciliazione, potrà essere prodotto in modo semplice e pressoché automatico.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
PREVISIONE
Occorre preliminarmente premettere che non esiste il bilancio comunale, bensì un
sistema di bilancio di cui il bilancio di previsione e’ una componente. Il bilancio di
previsione viene approvato prima dell'inizio dell'anno di riferimento, normalmente
entro il 31/12 dell'anno precedente; il rendiconto della gestione (o conto
consuntivo), che da invece atto dei risultati della gestione dell'esercizio
precedente, che viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Il bilancio di previsione, è lo strumento di pianificazione e gestione
economica e finanziaria dei comuni italiani. In esso vengono dettagliate tutte le
entrate e le spese dell'ente divise in parte corrente e parte in conto capitale. Nel
corso di ciascun anno, che viene chiamato esercizio, ci sono passaggi precisi che
hanno lo scopo di redigere il bilancio di previsione, di verificarlo durante l'anno e di
consolidarlo, o meglio assestarlo, ad esercizio completato. Il bilancio è sempre
materia di Consiglio Comunale. I contenuti, la sua struttura e il processo di stesura
del bilancio sono normati per legge e sono di competenza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (MEF).
ELABORAZIONE EMILIO
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
PREVISIONE
Nel Bilancio infine sono anche dettagliate le opere pubbliche e le opere di manutenzione del
patrimonio che l'amministrazione intende realizzare e quindi tutti i progetti che prenderanno il
via nel corso dell'anno o negli anni successivi. Il Bilancio definisce anche cosa non verrà fatto.
Tutto quello che non viene messo a bilancio semplicemente non c'è e non verrà realizzato,
salvo che nel corso dell'esercizio non intervengano variazioni ad hoc. Il bilancio di
previsione e i documenti ad esso collegati rappresentano il risultato della programmazione
politica, economica e finanziaria del comune. Il bilancio di previsione dovrebbe essere
approvato dal consiglio comunale prima dell'inizio dell'anno a cui si riferisce, molto spesso
però la sua approvazione viene prorogata dal ministero dell'economia e della finanza (MEF).
Nel caso di approvazione ad esercizio già iniziato, il periodo dell'anno scoperto viene gestito
in dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato, vale a dire che per ogni mensilità è possibile
impegnare (cioè spendere) non più di 1/12 delle somme risultanti dal bilancio assestato (ossia
il bilancio risultante al 30 novembre, dopo che sono intervenute tutte le variazioni
dell'esercizio) relativo all'esercizio precedente per la medesima finalità. Il bilancio di
previsione che va in consiglio comunale ha una serie di documenti obbligatori per legge. La
struttura del bilancio comunale e' standard, ogni voce deve essere codificata secondo lo
schema definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
ELABORAZIONE EMILIO
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
PREVISIONE
Le voci di entrate sono suddivise in titoli e categorie, ognuna identificata da un codice
numerico. Ogni risorsa e' identificata utilizzando il codice del titolo, della categoria e della
risorsa separati tra loro da un punto. Ad esempio la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, facente parte delle entrate correnti, e' codificata come 01.02.0300.
Entrate correnti
Rientrano nelle entrate correnti le imposte e le tasse, i trasferimenti da altri enti pubblici e i
proventi da servizi erogati dal comune. La struttura delle entrate correnti è la seguente:
• Titolo I – Entrate tributarie;
•Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti da altri enti pubblici;
•Titolo III - Entrate extratributarie.
Entrate in conto capitale
Rientrano nelle entrate in conto capitale i finanziamenti statali per la realizzazione di opere
pubbliche e i trasferimenti in conto capitale da parte di altri soggetti, in quest'ultima voce
spiccano i proventi da concessioni edilizie ossia gli oneri di urbanizzazione. La struttura
delle entrate in conto capitale è la seguente:
•Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
PREVISIONE
Spese.
Le voci di spesa sono suddivise in titoli, funzioni e servizi, ognuna identificata da
un codice numerico. Ogni intervento e' identificato utilizzando il codice del titolo,
della funzione, del servizio e dell'intervento separati tra loro da un punto. Ad
esempio la spesa per il personale del comune legato allo smaltimento dei rifiuti e'
codificata come 01.09.05.01 .
Spese correnti
Rientrano nelle spese correnti tutte le spese legate al funzionamento dell'ente e ai
servizi erogati dal comune.
Spese in conto capitale
Con questa voce si identificano le spese per investimenti.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
PREVISIONE PLURIENNALE
Secondo l’art. 171 del Testo Unico, gli enti locali devono obbligatoriamente
redigere il bilancio pluriennale, che costituisce un allegato del bilancio
annuale di previsione e va con esso necessariamente raccordato.
Nel contesto della programmazione delle attività degli enti locali, il bilancio
pluriennale si inserisce quale strumento essenziale di analisi finanziaria.
Riveste una importanza fondamentale assieme alla relazione previsionale e
programmatica, poiché attraverso questi due documenti si concretizza la
capacità di programmazione di medio termine degli organi di governo degli
enti locali. Mentre la relazione previsionale e programmatica ha lo scopo di
individuare un piano generale degli interventi dell’ente locale, illustrando i
programmi, i progetti e le relative risorse da utilizzare, il bilancio pluriennale
ha quale principale funzione la verifica complessiva dell’entità e della
tipologia dei mezzi finanziari idonei a garantire il mantenimento degli
equilibri economico-finanziari nel tempo e, in particolare, la copertura delle
spese
di
funzionamento
e
di
investimento.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
PREVISIONE PLURIENNALE
Il
bilancio
pluriennale
si
caratterizza
per
il
fatto
di:
essere
redatto
per
competenza;
avere
natura
previsionale,
finanziaria
e
contabile;
avere
funzione
autorizzatoria;
coprire
un
arco
temporale
riferito
alla
programmazione
triennale
dell’ente;
- esprimere i dati finanziari aggregati per destinazione (programmi/servizi) e natura (titoli e interventi);
- derivare i programmi in cui è articolato da quelli definiti all’interno della sezione 3 della relazione
previsionale
e
programmatica.
Esso
assolve
a
finalità
di
diversa
natura:
- politiche amministrative, in quanto rappresenta uno strumento finanziario funzionale all’esercizio
delle prerogative di indirizzo e di controllo che l’assemblea elettiva, organo politico, deve esercitare
sulla
giunta,
organo
esecutivo;
- di programmazione finanziaria, poiché fornisce una valutazione della sostenibilità finanziaria delle
strategie dell’ente formulate nei programmi rpp, focalizzandosi sull’analisi a preventivo della
destinazione delle risorse e della copertura delle spese di funzionamento e di investimento e illustra
l’entità e la tipologia delle entrate che garantiscono il mantenimento degli equilibri finanziari nel
tempo;
- informative, in quanto integra le informazioni quali - quantitative illustrate nella rpp con ulteriori
informazioni finanziarie a supporto del processo di pianificazione strategica e di programmazione.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
PREVISIONE PLURIENNALE
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno
coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno
carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono
aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di
previsione.
La determinazione delle entrate deve misurare quanto si ritiene di poter
ragionevolmente accertare in ogni esercizio contemplato dal bilancio
pluriennale, nel rispetto del postulato della attendibilità e congruità.
Gli stanziamenti di entrata rappresentano, pertanto, indirizzo e
programma che l’organo consiliare assegna all’organo esecutivo per il
reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle
spese
di
funzionamento
e
di
investimento.
La durata del periodo contemplato dal bilancio pluriennale è pari a
quello della regione di appartenenza.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
I concetti contabili nei riferimenti legislativi del D. Lgs
267/2000
FASI dell’ENTRATA FASI della SPESA
Accertamento Art. 179 Impegno Art. 183
Riscossione Art. 180 Liquidazione Art. 184
Versamento Art. 181 Ordinazione e pagamento Art. 185
Avanzo di amministrazione Art. 187
Disavanzo di amministrazione Art. 188
Residui attivi Art. 189
Residui passivi Art. 190
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
Articolo 179 -Accertamento
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla
base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di
un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare,
nonchè fissata la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre
forme stabilite per legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere
produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione
diretta o di emissione di liste di carico;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza
dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti,
provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
3. OMISSIS
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
Articolo 180 - Riscossione
1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale
introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei
tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente
individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o
competenza;
f) la codifica;
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma versata in
favore dell'ente anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne
da' immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
Articolo 183 - Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di
obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato
il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori
atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i
relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di pre ammortamento ed
ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
Articolo 185- Ordinazione e pagamento
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al
tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento
di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la
relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
d) la codifica;
e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare
quietanza, nonchè, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata
concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione della spesa;
h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
3. OMISSIS
4. OMISSIS
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
Articolo 186 - Risultato contabile di
amministrazione.
1 - Il risultato contabile di amministrazione
è accertato con l'approvazione del
rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è
pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI
COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
Articolo 187 - Avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per
finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere
utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove
l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari
alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle
spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre
spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
3. OMISSIS
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COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
Articolo 188 - Disavanzo di amministrazione
1. L'eventuale disavanzo di amministrazione,
accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al
bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui
all'articolo 193, in aggiunta alle quote di
ammortamento accantonate e non disponibili nel
risultato contabile di amministrazione.
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COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
Articolo 189 - Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate
accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente
locale creditore della correlativa entrata.
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme
derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da
parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero
la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di
credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro
il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle
previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della
gestione.
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COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
Articolo 190 - Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e
non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di
somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio
costituiscono economia di spesa e, a tale titolo,
concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
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COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
A INCASSI DELLE ENTRATE (+)
B PAGAMENTI DELLE SPESE(-)
A-B Saldo (=)
AVANZO DI CASSA
A SUP B
DISAVANZO DI CASSA
A INF B
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COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
A ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE (+)
B IMPEGNO DELLE SPESE(-)
A-B Saldo (=)
AVANZO DI
COMPETENZA
A SUP B
DISAVANZO DI
COMPETENZA
A INF B
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COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Saldo cassa iniziale (+/-)
Saldo (R)
R SUP 0
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
DIAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
R INF 0
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BILANCIO
Dunque il BPA e' un documento contabile che contiene le previsioni di entrata e di spesa relative
all'esercizio cui il bilancio si riferisce. Per i comuni e le province deve essere redatto osservando i
principi contabili e rispettando la struttura fissata dalla legge. Il bilancio finanziario e' definito
autorizzatorio o vincolante perché gli stanziamenti di spesa costituiscono limite agli impegni fatta
eccezione per i servizi in conto terzi, mentre gli stanziamenti in entrata autorizzano il reperimento
delle relative forme di finanziamento. Il principio di competenza finanziaria impone che nel
bilancio preventivo di competenza debbono essere indicate, relativamente all‘esercizio considerato,
le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di Impegnare. I principali principi
del bilancio degli enti locali sono:
1. annualità;
2. unità;
3. universalità;
4. competenza finanziaria;
5. integrità;
6. pareggio;
7. equilibrio economico-finanziario;
8. pubblicità;
9. veridicità;
10. trasparenza;
11. attendibilità.
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BILANCIO
Articolo 162
Princìpi del bilancio.
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza,
per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può
presentare un disavanzo.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello
stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in
conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre
eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza
alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di
previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi
riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza
relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento,
salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei
contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo
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statuto e dai regolamenti.
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Annualità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; equilibrio economico-finanziario; pubblicità;
veridicità; trasparenza; attendibilità.
•Principio dell’annualità
I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto, devono essere
predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con
l’anno solare.
•Principio dell’universalità
È necessario ricomprendere nel sistema di bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione,
nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili all’ente locale, al fine
di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento dell’ente. Sono
incompatibili con il principio dell’universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in
«gestioni» poste in essere dall’ente locale o da sue articolazioni organizzative che non
transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono
essere ricondotte al sistema di bilancio dell’ente entro i termini dell’esercizio.
•Principio dell’integrità
Il presente principio rappresenta un rafforzamento in chiave formale di quanto dettato dal
principio dell’universalità. Si richiede che nel bilancio di previsione e nel conto del bilancio
non vi siano compensazioni di partite. È quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle
spese sostenute per la riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate
entrate.
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BILANCIO
Annualità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; equilibrio economicofinanziario; pubblicità; veridicità; trasparenza; attendibilità.
•Principio della veridicità
Il legislatore, ricorrendo al termine «veridicità», fa esplicito riferimento al principio internazionale del
“true and fair view”, ripreso nella tradizione normativa e contabile italiana con la prescrizione di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente e il
risultato economico dell'esercizio. Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di
rendicontazione, ma anche a quelli di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione
dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.
Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l’enunciazione degli altri
postulati di bilancio, che il legislatore non esplicita, ma che verranno precisati nel seguito del
documento in oggetto.
•Principio del pareggio finanziario
Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo, attraverso una
rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del presente principio, che
comporta anche la corretta applicazione degli altri equilibri finanziari, va assicurato, oltre che in
sede di previsione, durante la gestione e si riflette sul suo risultato finale.
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BILANCIO
Annualità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; equilibrio
economico-finanziario; pubblicità; veridicità; trasparenza; attendibilità.
•Principio della pubblicità
Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei
documenti contabili. È compito dell’ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai
cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e
caratteristici del bilancio e del rendiconto, comprensivi dei rispettivi allegati, anche
integrando le pubblicazioni obbligatorie. L’articolo 162, c. 7 del TUEL, impone agli enti
locali di precisare nello statuto e nei regolamenti le modalità con le quali assicurare ai
cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e
caratteristici del bilancio annuale. Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un
ruolo attivo dell’ente nella divulgazione delle risultanze dei documenti previsionali e
consuntivi, che comporti la fruibilità delle informazioni. Il solo rispetto del diritto di
accesso agli atti, esercitato su istanza del singolo cittadino, non soddisfa il principio della
pubblicità.
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BILANCIO
Annualità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; equilibrio
economico-finanziario; pubblicità; veridicità; trasparenza; attendibilità.
•Principio dell’attendibilità
Un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli
utilizzatori possono fare affidamento su di essa. A tal fine le previsioni di bilancio e, in
generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti
storici o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate
aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. L’oggettività degli andamenti storici e
dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle
norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio
e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di
approssimazione. Il presente principio non è applicabile solo ai documenti di previsione, ma
anche a quei documenti di rendicontazione per la redazione dei quali è necessario un
processo valutativo. Tale principio di estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori.
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BILANCIO
Annualità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; competenza
economico; pubblicità; veridicità; trasparenza; attendibilità.
•Principio della competenza finanziaria
Il presente principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono
il sistema di bilancio. La competenza finanziaria è il criterio con il quale le entrate e le spese
si imputano al periodo amministrativo in cui sorge il diritto di riscuotere (accertamento) e
l’obbligo di pagare (impegno), salvo le eccezioni espressamente previste per legge.
L’accertamento, a norma dell’art. 179 del TUEL, costituisce la prima fase di gestione
dell’entrata, mediante la quale viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un
idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché
fissata la relativa scadenza. L’impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene
costituito il vincolo sugli stanziamenti di bilancio, nell’ambito della disponibilità esistente, in
relazione ad una obbligazione giuridica e sia determinata la somma da pagare, il soggetto
titolare del vincolo con l’ente e la ragione di tale vincolo, salvo le eccezioni espressamente
previste per legge. Il dettato normativo prevede la coesistenza di documenti contabili
finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può
prescindere dall’esame di entrambi gli aspetti.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-FUNZIONI E PRINCIPI DI
BILANCIO
Annualità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; competenza
economico; pubblicità; veridicità; attendibilità.
•Principio della competenza economica
La “Preface to International Public Sector Accounting Standard” dichiara come suo scopo
quello di delineare un sistema di bilancio per le aziende pubbliche fondato sulla logica
della competenza economica. Il principio della competenza economica si muove in questa
direzione. Il presente principio è riferibile ai soli prospetti di natura economica e
patrimoniale e, in particolare, al conto del patrimonio, al conto economico ed al prospetto
di conciliazione. L’aspetto economico della gestione è necessario in considerazione degli
obiettivi che l’ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. I documenti di
programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici
complessivamente valutati in via preventiva. Per il principio della competenza economica
l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione del risultato economico
d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione, da
un lato di componenti economiche positive, dall’altro, di componenti economiche negative
relative al medesimo esercizio.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-STRUTTURA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE
L’organizzazione del bilancio è stabilita dal D.Lgs.
267/2000 art. 165. Il bilancio di previsione annuale
è composto di due parti relativamente all’entrata
ed alla spesa. Col bilancio di previsione viene
affidato a ciascun servizio un complesso di
mezzi finanziari, specificati negli interventi
assegnati, del quale risponde il responsabile del
servizio.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-STRUTTURA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE
Le ENTRATE sono ripartite su sei TITOLI
I Entrate tributarie
II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, Regione ed
altri Enti pubblici
III Entrate extra tributarie
IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
V Entrate derivanti da accensione di prestito
VI Entrate da servizi per conto terzi
Ogni titolo è a sua volta ripartito in categorie ed ogni categoria è
ripartita in risorse. Nella parte delle entrate viene iscritto anche la quota
dell’avanzo di amministrazione derivante dalla chiusura dell’ultimo
esercizio che è stata applicata.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-STRUTTURA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE
Le SPESE sono ripartite su quattro titoli
I Spese correnti
II Spese in conto capitale
III Spese per rimborso di prestiti
IV Spese per servizi per conto di terzi
Ogni titolo e a sua volta ripartito per funzioni e servizi. Ogni funzione è sua volta
ripartita in interventi.
Gli interventi sono a loro volta ripartiti su 11 codici
01 - personale
02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
03 - prestazioni di servizi
04 - utilizzo di beni di terzi
05 - trasferimenti
06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi
07 - imposte e tasse
08 – oneri straordinari della gestione corrente
09 - ammortamenti di esercizio
10 – fondo svalutazione crediti
11 - fondo di riserva
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-CICLO FINANZIARIO
DELLA ENTRATA
Il procedimento di gestione del bilancio relativo alle entrate si articola nelle seguenti fasi:
a. accertamento;
b. riscossione;
c. versamento.
a. Accertamento.
Con l'accertamento, che è la prima delle fasi attraverso le quali si realizza il processo di
acquisizione delle risorse, l'entrata viene determinata nell'ammontare, nella ragione e nella
persona debitrice. Ne consegue l'attivazione dei procedimenti che condurranno all'introito
delle somme nell'esercizio, oppure alla formazione di una situazione creditoria
giuridicamente costituita. L'entrata si considera accertata allorché, sulla base di idonea
documentazione, si sia provveduto alla:
- verifica della ragione del credito;
- verifica della sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
- individuazione del debitore;
-quantificazione della somma da incassare;
-fissazione della relativa scadenza nell'anno di competenza del bilancio o successivamente.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-CICLO FINANZIARIO
DELLA ENTRATA
b. Riscossione. L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai
debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni. Gli incaricati interni, che devono essere
designati con provvedimento formale dell'amministrazione, sono l'economo e gli altri eventuali
agenti contabili autorizzati al maneggio di denaro, addetti alla riscossione di diritti o canoni. Gli
incaricati esterni sono, di norma, il tesoriere ed il concessionario del servizio di riscossione tributi.
La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo d'incasso (reversale) trasmesso dall'ente al
tesoriere nelle forme e nei tempi stabiliti dalla convenzione di affidamento del servizio di tesoreria.
Con l'ordinativo d'incasso (reversale) si da ordine al tesoriere di riscuotere una determinata
somma dovuta all'ente. La reversale, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario o da altro
soggetto individuato dal regolamento di contabilità, deve indicare obbligatoriamente:
- codifica prevista nella struttura del bilancio;
- numero e data di emissione;
- esercizio finanziario di competenza;
- indicazione della risorsa o del capitolo cui è riferita l'entrata distintamente per residui e
competenza;
- debitore;
- ammontare della somma da riscuotere;
- causale;
- eventuale vincolo di destinazione della somma da riscuotere;
-voce economica.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-CICLO FINANZIARIO
DELLA ENTRATA
c. Versamento
La gestione dell'entrata si conclude con il
versamento, che si realizza nel momento in cui
soggetti incaricati della riscossione diversi dal
tesoriere versano le somme riscosse nelle casse
della tesoreria comunale. Se le riscossioni
vengono effettuate direttamente presso il tesoriere
senza il tramite di altri agenti contabili.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-CICLO FINANZIARIO
DELLA SPESA
Le fasi della spesa.
Le fasi in cui il procedimento di spesa si articola sono:
a. impegno;
b. liquidazione;
c. ordinazione;
d. pagamento.
a. Impegno. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a
seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata sono determinati la somma da pagare
ed il soggetto creditore, è indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria. I presupposti per porre in essere un
impegno sono:
1) la sussistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata;
2) la somma da pagare determinata;
3) il soggetto creditore individuato;
4) la ragione del debito indicata;
5) il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
e di trasmissione al tesoriere.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-CICLO FINANZIARIO
DELLA SPESA
b. Liquidazione. La liquidazione rappresenta la seconda fase di gestione della
spesa e consiste nella determinazione, sulla base di idonei elementi atti a
comprovare il diritto acquisito dal terzo creditore (fatture, notule, rendiconto spese
ecc.), della somma certa e liquida da pagare all'interno del vincolo sul bilancio
assunto con la fase precedente dell'impegno. Il servizio che ha effettuato l'atto di
impegno e la successiva ordinazione dei beni o dei servizi dovrà nella fase della
liquidazione:
- riscontrare la regolarità della fornitura o della prestazione eseguita;
- determinare la somma certa e liquida da pagare sulla base della idonea
documentazione presentata dal terzo creditore;
- predisporre l'atto di liquidazione allegando la documentazione di rito comprovante
il diritto acquisito dal terzo e facendo specifico riferimento all'atto con il quale la
spesa era stata precedentemente impegnata. Il responsabile del servizio che ha
provveduto ad effettuare l'impegno di spesa o persona da lui delegata secondo le
disposizioni previste dal regolamento di contabilità, dovrà sottoscrivere l'atto di
liquidazione e trasmetterlo con la documentazione allegata al servizio finanziario il
quale effettuerà i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali al fine di
provvedere alla successiva e conclusiva fase del pagamento.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-CICLO FINANZIARIO
DELLA SPESA
c. L'ordinazione e pagamento. Il pagamento del debito da parte del tesoriere
dell'ente al soggetto creditore rappresenta la fase conclusiva del procedimento di
gestione della spesa. L'ente tesoriere effettua il pagamento sulla base dell'ordine
impartito dall'ente mediante il mandato di pagamento. Il mandato, deve riportare gli
elementi previsti dalla legge, deve essere firmato dal soggetto individuato dal
regolamento di contabilità e deve contenere i seguenti elementi:
- il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- la data di emissione;
- l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la
relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
- la codifica;
- l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a
rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o
sia stata concordata con il creditore;
-la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
- il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI
I Residui attivi e passivi. Nella logica dell’applicazione del criterio di competenza finanziaria
delle entrate e delle spese, costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse
entro il termine dell’esercizio, per le quali tuttavia esista un titolo giuridico che rende l’ente
creditore dell’entrata relativa, mentre costituiscono residui passivi le somme impegnate e non
pagate al termine dell’esercizio.
Residui attivi. Entrate per le quali al termine dell’esercizio finanziario è stata perfezionata
solo la fase dell’accertamento (fase di diritto):
- sorgono quando le fasi di adempimento (riscossione, versamento) si verificano in un
esercizio diverso rispetto all’esercizio in cui si verifica la fase di diritto (accertamento);
- nel bilancio dell’esercizio successivo vanno indicati separatamente dalle entrate di
competenza.
Residui passivi. Spese per le quali al termine dell’esercizio finanziario è stata perfezionata
solo la fase dell’impegno (fase di diritto)
- sorgono quando le fasi di adempimento (liquidazione, ordinazione, pagamento) si verificano
in un esercizio diverso rispetto all’esercizio in cui si verifica la fase di diritto (impegno);
- nel bilancio dell’esercizio successivo vanno indicati separatamente dalle spese di
competenza.
Le somme iscritte tra le entrate di competenza ma non accertate entro il termine
dell’esercizio, così come le somme non impegnate entro lo stesso termine, costituiscono
minori accertamenti e economie di spesa e concorreranno a determinare il risultato
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economico dell’esercizio.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LE VARIAZIONI DI
BILANCIO
Articolo 175 TUEL. Variazioni al bilancio di previsione…1. Il bilancio di previsione puo'
subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. 2. Le variazioni al bilancio sono
di competenza dell'organo consiliare. 3. Le variazioni al bilancio possono essere
deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. 4. Ai sensi dell'articolo 42 le
variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza,
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non
sia scaduto il predetto termine. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del
provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto
ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 6. OMISSIS. 7.
OMISSIS. 8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio. 9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di
cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate
entro il 15 dicembre di ciascun anno.
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2 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LA RENDICONTAZIONE
Aspetto
Finanziario
Gestione
Aspetto
Economico
Gestione
Conto del bilancio
Conto economico
Aspetto
Patrimoniale
Gestione
Conto del patrimonio
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