Il Registro Imprese: finestra sul tessuto
imprenditoriale italiano – I modulo
David Lucci
Roma, 29/09/2016
Il Registro Imprese
È l’anagrafe economica e lo strumento di pubblicità legale di tutte le
aziende.
È stato definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale una delle basi di
interesse nazionale in quanto fonte ufficiale, attendibile e garantita dalla
legge, di informazioni sulle imprese.
È il primo registro europeo istituito per legge (1995), come registro
informatico.
Il valore aggiunto che la P.A. restituisce alle imprese
Il Registro Imprese
Contiene informazioni ufficiali su tutte le aziende italiane:
>6 Milioni
10 Milioni
950.000
>5 Milioni
DI IMPRESE REGISTRATE
DI PERSONE
BILANCI DEPOSITATI
DI PEC
PRESENTI
OGNI ANNO
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






Amministratori, sindaci e titolari di cariche o qualifiche
Trasferimenti di azienda, fusioni, scissioni, subentri
Scioglimenti, procedure concorsuali, cancellazioni, liquidazioni
Partecipazioni in altre società e trasferimenti di quote
Libro Soci (titolari di diritti su quote o azioni)
Capitale e strumenti finanziari: Bilanci
Informazioni da statuto e statuto depositato
Indirizzi PEC (Posta Elettronica Certificata)
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3 Dicembre 2015
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Le principali caratteristiche del Registro Imprese
DISPONIBILE SEMPRE
ON-LINE
REGISTRO UNICO a livello nazionale
COMPLETO: tutte le imprese hanno l’obbligo di iscriversi
PUBBLICO: consultabile da chiunque vi abbia interesse
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Come si alimenta il DB del Registro Imprese 1/2
L’inserimento dei dati nel Registro Imprese si fonda su alcuni importanti principi:
Principio della tipicità delle iscrizioni
sono possibili soltanto le iscrizioni previste dalla legge,
non si ammette, quindi, che i privati usufruiscano del
R.I. al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Principio dell’istanza di parte
le iscrizioni sono eseguite su domanda sottoscritta
dall’interessato, individuato dalle stesse norme che
prescrivono l’iscrizione.
Principio della obbligatorietà delle iscrizioni
posto a carico dell’interessato.
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Come si alimenta il DB del Registro Imprese 2/2
La maggior parte dei dati contenuti
nel R.I., rigorosamente tipizzati,
sono trasmessi in Camera di
Commercio a cura dell’impresa,
che è obbligata quindi a tenere
sempre aggiornata la propria
posizione.
Eventuali discrepanze riscontrate possono
derivare da una mancata o errata
comunicazione del dato da parte
dell’impresa.
Ad esempio:
dati relativi al
capitale deliberato,
sottoscritto o
versato
trasferimento quote non
seguito da comunicazione di
socio unico o ricostituzione
della pluralità dei soci
Nel corso degli ultimi anni ci sono state alcune evoluzioni nella tenuta del Registro,
dovute soprattutto ad interventi del Legislatore.
es.: abolizione libro soci Srl oppure riforma del diritto societario
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La Comunicazione Unica
Camere di Commercio
Obbligatoria dal 1 aprile 2010, consente alle imprese
di utilizzare un solo strumento di compilazione e di
trasmettere con un solo invio telematico un pacchetto
di moduli, automaticamente smistato a tutti gli Enti
interessati all’evento.
3 milioni di pratiche inviate nel 2015
• Invio modelli SUAP possibile solo
con Starweb
• Utilizzo della Comunicazione Unica
possibile solo per alcune attività
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Come si arricchisce il DB del Registro Imprese
2015
2016
2014
2013
Società
quotate
2012
(oggi ANAC)
Certificazioni ISO
Attestazioni
SOA
Codice attività
impresa (ATECO)
Rating di legalità
Albi e Registri
ambientali
Certificazioni
prodotti
Agro-biologico
Addetti per
localizzazione
Marchi & Brevetti
Pratiche con
comunicazioni Rea
Indirizzi R.I. con
georeferenziazione
Imprese
Import-export
Certificazioni
prodotti
DOP e IGP
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7
Perché il Registro Imprese
Società dell’informazione
Il carattere fondamentale del progresso
scientifico-tecnologico non sta solo nell'aver
accesso alle informazioni e nel consultarle,
selezionarle ed estrarle, ma soprattutto nel
saperle mettere in relazione tra loro ed
elaborarle in maniera creativa per restituire
un prodotto innovativo. Tutto ciò fa
dell'informazione una merce pregiata.
Fenomeno della registrazione
Deriva dal bisogno giuridico e sociale che
hanno i rapporti umani di svolgersi nella
certezza e prevedibilità dei comportamenti.
Hub Informativo…
e nel prossimo futuro… Big Data
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1999: il Registro Imprese sbarca in internet
Il servizio Telemaco
Un ponte tra Camere di
Commercio da una parte e
imprese e intermediari
dall’altra.
Ponte a «doppio senso»:
• posso trasmettere dati
per alimentare i DB
• posso prelevare dati
dai DB
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L’interrogazione banche dati
La nuova visura PDF: QR-CODE e Copertina
Il «QR-CODE»
Il “glifo”
garantisce
garantisce
la non
la non
contraffazione
contraffazione
del
del
documento.
documento.
Il “glifo” garantisce
la non contraffazione
del documento.
Maggiore
leggibilità ed
immediatezza
grafica.
Organizzazione
delle
informazioni
nell’ottica del
fruitore.
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L’interrogazione banche dati
La visura navigabile in formato HTML
La navigazione
permette di trovare
l’informazione in
modo semplice e
veloce: consentendo
di passare facilmente
dalle informazioni
economiche di
un’impresa a quelle
anagrafiche di una
persona con cariche.
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L’interrogazione banche dati
La Visura in inglese
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La pubblicità legale
La funzione principale del Registro Imprese è di
assicurare un sistema organico di pubblicità legale
delle imprese, garantendo la tempestività
dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
La pubblicità legale dell'impresa si distingue nelle
seguenti forme:
Pubblicità
costitutiva
L'iscrizione di un determinato atto nel Registro è requisito necessario
ed indispensabile affinché l'atto produca i propri effetti giuridici tra le
parti (ad es. atto costitutivo di società di capitali).
Pubblicità
dichiarativa
L'iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l'atto del quale è stata
data pubblicità, prescindendo dalla effettiva conoscenza che i terzi ne
abbiano (ad es. atto costitutivo delle società di persone).
Pubblicità
notizia
L'iscrizione nel Registro ha una finalità di certificazione anagrafica e di
informazione del pubblico, senza alcuna conseguenza né sulla
efficacia, né sulla opponibilità ai terzi dell'atto iscritto (ad es. l'iscrizione
del piccolo imprenditore commerciale).
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Lo stato dell’impresa
Informazione della visura che indica se l’impresa è «in vita»
CANCELLAZIONE
CESSAZIONE
si riferisce sempre alla Sede Legale
si riferisce a
• unità locali
• soggetti "Only REA"
• imprese individuali prima della
Comunicazione Unica (2009)
• posizioni del Registro Ditte
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Lo stato dell’attività 1/2
Un’impresa può nascere…
ATTIVA
INATTIVA
Comunica subito
• data inizio attività
• attività prevalente
• attività primaria e secondarie
In un secondo adempimento, dopo
l’iscrizione comunica
• data inizio attività
• attività prevalente
• attività primaria e secondarie
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Lo stato dell’attività 2/3
L’inizio attività
La prima attività che l’impresa dichiara
determina il passaggio dallo stato
“inattiva” allo stato “Attiva”.
La prima attività può essere avviata
• presso la sede legale
• o in alternativa presso un’unità
locale nella stessa provincia della
sede legale oppure in un’altra
provincia
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Lo stato dell’attività 3/3
Un’impresa…
può tornare ad essere inattiva quando sono
cessate tutte le attività nella sede legale e nelle
UL
per le società è un passaggio obbligatorio
prima della definitiva cancellazione dal R.I.
le imprese individuali possono, invece,
cancellarsi senza passare per lo stato di
inattività
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Localizzazioni 1/2
Ogni impresa deve avere sempre almeno una localizzazione definita Sede Legale, tutte le altre
eventuali localizzazioni dove è presente l’impresa possono essere di due tipi: unità locali o sedi
secondarie.
UNITÀ LOCALE
Impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o
amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito, ecc.), ubicato in luogo diverso da
quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività
economiche.
La diversificazione dell’ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del
numero civico o dell’interno nell’ambito dello stesso fabbricato. (Circ. MISE 3668/C del 2014)
Quindi un’unità locale…
• deve nascere sempre “attiva” da subito
• deve essere chiusa quando tutte le attività sono cessate
• non esiste un’unità locale “inattiva” (fanno eccezione le
UL magazzino o ufficio per le quali non si ha un’attività
economica dichiarata, trattandosi di sole localizzazioni
che contribuiscono al processo produttivo che si svolge
altrove)
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Localizzazioni 2/2
SEDE SECONDARIA
Localizzazione diversa dalla sede legale:
secondo il Codice Civile (art.2197 c.c.) una
localizzazione può essere considerata sede
secondaria soltanto se è organizzata con una
"rappresentanza stabile" ed è prevista dall'atto
costitutivo o da una sua modificazione.
Le sedi aperte in Italia da società estere
rientrano
nella
categoria
delle
sedi
secondarie.
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L’attribuzione dei codici ATECO
ATECO (Attività Economiche): codice numerico per la classificazione delle attività
economiche, utilizzata da ISTAT per le rilevazioni statistiche di carattere economico.
I numeri che lo compongono (che vanno da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi
gradi di dettaglio, le articolazioni e le disaggregazioni dei diversi settori d’attività.
Per le imprese monolocalizzate il codice è acquisito tramite batch direttamente
dall’Agenzia delle Entrate. Il batch si attiva:
• in fase di iscrizione di un’impresa al R.I. con immediato inizio attività
• quando l’impresa comunica l’inizio attività
• quando l’impresa effettua una variazione inerente le attività
Per le imprese plurilocalizzate i codici sono attribuiti “a mano” sulla base della
descrizione attività comunicata al R.I.
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I soggetti only REA
Sono iscritti esclusivamente nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo):
 tutti i soggetti collettivi (associazioni, consorzi, fondazioni, enti di vario
genere, ecc.) che, pur esercitando un'attività economica commerciale
e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di un'impresa
 gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono
nel territorio nazionale delle unità locali
(natura giuridica: ″Soggetti Esteri″)
 le “persone fisiche”, iscritte nei soppressi Ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio e
degli agenti di affari in mediazione che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgevano l’attività
presso alcuna impresa (l’iscrizione era possibile entro il 30 settembre 2013)
 i soggetti che, all’interno di un’impresa, cessano di svolgere l’attività di agente di affari in
mediazione, agente o rappresentante di commercio e mediatore marittimo, entro il termine di
90 giorni dalla cessazione dell’attività, pena la decadenza
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L’elenco dei soci e dei consorziati 1/1
SRL - SCARL
 elenco soci presente nel R.I.
 comunicano tutte le variazioni inerenti i diritti di
godimento della quota, l’ammontare del versato e il
domicilio di ogni socio, entro 30 gg dall’evento
 libro soci: abolito
SPA quotate in borsa
 elenco dei soci non presente nel R.I.
 trasmettono le variazioni dell’ammontare e della composizione del proprio capitale alla Consob
(art. 2.6.2 Regolamento della Borsa Italiana, in vigore dal 03/06/2013)
 libro soci: in vigore
SPA – SCPA non quotate in borsa
 elenco dei soci presente nel R.I.
 trasmettono l’elenco soci aggiornato una volta l’anno insieme al deposito del bilancio d’esercizio,
comprensivo di tutte le variazioni avvenute nel corso dell’ultimo esercizio. Inoltre un elenco soci
aggiornato è presentato al R.I. nei casi aumento/diminuzione del capitale, fusioni e scissioni
 libro soci: abolito
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L’elenco dei soci e dei consorziati 2/2
Società Cooperative: elenco soci non presente nel R.I.
Società di persone: elenco soci presente nel R.I.
Consorzi con attività esterna: elenco dei consorziati presente nel
R.I. Comunicano tutte le variazioni inerenti la sola entrata e uscita dei
consorziati.
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Il Registro dà i numeri…
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Il Registro dà i numeri…
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Per informazioni o dubbi sui contenuti,
potete scrivere a tutor e docenti all’indirizzo:
[email protected]