Principio di non discriminazione Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali • Art. 14: Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, le opinioni politiche o altre opinioni, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita o ogni altra condizione Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea • Art. 21: 1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali • Art. 22: L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea • Art. 10: Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale • Art. 19…. Il Consiglio… può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell’Unione Europea, 27 novembre 2000 Decreto Legislativo n. 216/2033 Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro • Art. 1: Il presente decreto reca le disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione… • Art. 2: Ai fini del presente decreto… per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata, o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) Discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura,le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone L. n. 121 del 1981 (Pubblica sicurezza) • Art. 7, II co. : “In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa o opinione politica…” Statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970) • Art. 8: “E’ fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore” D. L.vo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) • Art. 1: Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano • Art. 4, lett. D). “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale • Art. 26: I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante….. Lo “sbattezzo” • Decreto Trib. di Padova, sez. I civile, 26 maggio 2000 Come «lasciare» le altre religioni (sito UAAR) Per le altre confessioni cristiane vale lo stesso discorso della confessione cattolica: è sufficiente inviare la lettera modello, sostituendo soltanto “registro dei battezzati” con “elenco dove è stato registrato il battesimo”. L’appartenenza alle comunità ebraiche è documentata attraverso un’iscrizione: pertanto, per abbandonare l’ebraismo è sufficiente inviare una comunicazione formale con cui si rende palese la propria volontà, chiedendo altresì che venga data conferma per iscritto delle proprie “dimissioni”. Ovviamente, in tal modo si risolve il problema dell’appartenenza, non quello della circoncisione. Per l’islam le cose sono molto più complicate. Non esiste in Italia alcuna confessione centralizzata islamica, ma tante organizzazioni diverse in competizione fra loro: è quindi impossibile formulare una domanda ufficiale, ma solo apostatare pubblicamente. Il problema, ben noto, è che la dottrina prevalente nel mondo islamico prevede che l’apostata sia punito con la morte. Secondo un detto (hadīth) attribuito a Maometto, è vietato uccidere un musulmano, eccetto che in tre casi: quello di un musulmano che ha ucciso un altro musulmano, quello dell’adultero e quello dell’apostata. Al di fuori dai Paesi di tradizione musulmana sta comunque venendo alla luce un buon numero di apostati dall’islam. Alcuni di essi hanno pure creato spazi online (Apostates of Islam) e un’associazione, Council of Ex-Muslims of Britain. Anche per l’islam resta il problema della circoncisione.