Principio di non
discriminazione
Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali
• Art. 14: Il godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione deve
essere garantito, senza alcuna distinzione,
fondata soprattutto sul sesso, la razza, il
colore, la lingua, le opinioni politiche o altre
opinioni, l’origine nazionale o sociale,
l’appartenenza a una minoranza nazionale, sui
beni di fortuna, nascita o ogni altra condizione
Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea
• Art. 21: 1. E’ vietata qualsiasi forma di
discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli
handicap, l’età o le tendenze sessuali
• Art. 22: L’Unione rispetta la
diversità culturale, religiosa e
linguistica
Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea
• Art. 10: Nella definizione e
nell’attuazione delle sue politiche e
azioni, l’Unione mira a combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza
o l’origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale
• Art. 19…. Il Consiglio… può prendere
i provvedimenti opportuni per
combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza, o l’origine
etnica, la religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio
dell’Unione Europea,
27 novembre 2000
Decreto Legislativo n. 216/2033
Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di
condizioni di lavoro
• Art. 1: Il presente decreto reca le disposizioni
relative all’attuazione della parità di
trattamento fra le persone
indipendentemente dalla religione, dalle
convinzioni personali, dagli handicap, dall’età
e dall’orientamento sessuale, per quanto
concerne l’occupazione e le condizioni di
lavoro, disponendo le misure necessarie
affinché tali fattori non siano causa di
discriminazione…
• Art. 2: Ai fini del presente decreto… per
principio di parità di trattamento si intende
l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o
indiretta a causa della religione, delle
convinzioni personali, degli handicap, dell’età
o dell’orientamento sessuale.
Tale principio comporta che non sia praticata
alcuna discriminazione diretta o indiretta, così
come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per
religione, per convinzioni personali,
per handicap, per età o
orientamento sessuale, una persona
è trattata meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata, o sarebbe
trattata un’altra in una situazione
analoga;
b) Discriminazione indiretta quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un
atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere
le persone che professano una
determinata religione o ideologia di altra
natura,le persone portatrici di handicap,
le persone di una particolare età o di un
orientamento sessuale in una situazione
di particolare svantaggio rispetto ad altre
persone
L. n. 121 del 1981
(Pubblica sicurezza)
• Art. 7, II co. : “In ogni caso è vietato
raccogliere informazioni e dati sui
cittadini per il solo fatto della loro
razza, fede religiosa o opinione
politica…”
Statuto dei lavoratori
(l. n. 300 del 1970)
• Art. 8: “E’ fatto divieto al datore di lavoro, ai
fini dell’assunzione come nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi,
sulle opinioni politiche, religiose o sindacali
del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai
fini della valutazione dell’attitudine
professionale del lavoratore”
D. L.vo n. 196 del 2003
(Codice in materia di protezione dei
dati personali)
• Art. 1: Chiunque ha diritto alla
protezione dei dati personali che
lo riguardano
• Art. 4, lett. D). “dati sensibili”, i dati
personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
• Art. 26: I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto
dell’interessato e previa
autorizzazione del Garante…..
Lo “sbattezzo”
• Decreto Trib. di Padova, sez. I
civile, 26 maggio 2000
Come «lasciare» le altre religioni
(sito UAAR)
Per le altre confessioni cristiane vale lo stesso
discorso della confessione cattolica: è sufficiente
inviare la lettera modello, sostituendo soltanto
“registro dei battezzati” con “elenco dove è stato
registrato il battesimo”.
L’appartenenza alle comunità ebraiche è
documentata attraverso un’iscrizione: pertanto,
per abbandonare l’ebraismo è sufficiente inviare
una comunicazione formale con cui si rende
palese la propria volontà, chiedendo altresì che
venga data conferma per iscritto delle proprie
“dimissioni”. Ovviamente, in tal modo si risolve il
problema dell’appartenenza, non quello della
circoncisione.
Per l’islam le cose sono molto più complicate.
Non esiste in Italia alcuna confessione
centralizzata islamica, ma tante organizzazioni
diverse in competizione fra loro: è quindi
impossibile formulare una domanda ufficiale,
ma solo apostatare pubblicamente. Il problema,
ben noto, è che la dottrina prevalente nel
mondo islamico prevede che l’apostata sia
punito con la morte.
Secondo un detto (hadīth) attribuito a
Maometto, è vietato uccidere un musulmano,
eccetto che in tre casi: quello di un musulmano
che ha ucciso un altro musulmano, quello
dell’adultero e quello dell’apostata. Al di fuori
dai Paesi di tradizione musulmana sta
comunque venendo alla luce un buon numero di
apostati dall’islam. Alcuni di essi hanno pure
creato spazi online (Apostates of Islam) e
un’associazione, Council of Ex-Muslims of
Britain. Anche per l’islam resta il problema della
circoncisione.