lezioni 2012-13 - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Dal dizionario della lingua italiana
Zanichelli
• COMUNICAZIONE = trasmissione del pensiero; il
portare qualcuno a conoscenza di qualcosa (idee,
informazioni ..); scambio di messaggi fra un emittente
e un ricevente; trasferimento di informazioni.
• INFORMAZIONE = l’informare (profilo attivo),
l’informarsi (profilo passivo).
• INFORMARE = ragguagliare qualcuno procurandogli
notizie, dati e simili; procurarsi notizie.
• In sintesi, il fine della comunicazione è appunto
l’informazione, dal lato attivo e passivo.
Le tecnologie della comunicazione
• Le tecnologie della comunicazione hanno
segnato il passo della storia umana. È possibile
leggere l’evoluzione dell’uomo attraverso
l’evoluzione dei modi di comunicare.
Rete come luogo
• Il Ciberspazio indica “un complesso di
tecnologie in grado di indurre nell’utilizzatore
una sensazione di presenza in un ambiente
sociale diverso da quello in cui fisicamente si
trova” (M. Benedikt, 1991).
La Rete
• Siamo di fronte a una continua ristrutturazione
e redistribuzione di poteri, nuovi soggetti si
manifestano in uno spazio pubblico che viene
continuamente ridefinito.
La Rete come strumento di
trasformazione sociale
• Come tutte le tecnologie della comunicazione,
Internet, rappresenta un potente strumento di
trasformazione della società. Questo, infatti, ha
comportato un mutamento dei linguaggi, dei
comportamenti, degli stili di vita e di conseguenza la
nascita di modelli organizzativi diversi rispetto a quelli
tradizionali (ad una società strutturata secondo
un’organizzazione piramidale si sostituisce
un’organizzazione a rete), la Rete quindi rappresenta
una nuova dimensione.
La Rete come strumento di
trasformazione sociale
• L’utilizzazione delle reti ha modificato la natura stessa
del capitalismo. Questo per anni si era basato sulla
trasformazione di materie prime in prodotti, oggi,
invece, trasforma le risorse culturali in beni di
consumo.
• Internet, però, si pone anche come luogo di
costruzione della cittadinanza, come spazio pubblico
dove l’utente costruisce la propria dimensione di
cittadino, partecipando a dibattiti elettronici e
disponendo di informazioni sulle scelte politiche.
Internet
• Non è un mondo parallelo, ma un’estensione del mondo
relazionale e informazionale della nostra società; è uno spazio
pubblico illimitato, anzi, il più grande spazio pubblico che
l’umanità abbia mai conosciuto.
• Ma è anche il luogo in cui la vita cambia qualità e colore, dove
sono possibili l’anonimato e la moltiplicazione delle identità, la
conoscenza e l’ubiquità, la libertà piena e il controllo totale.
• La Rete è l’esempio di come la trasformazione tecnologica possa
cambiare o contribuire a cambiare il quadro dei diritti civili e
politici, a ridisegnare il ruolo dei pubblici poteri, a mutare i
rapporti personali e sociali, a incidere sull’antropologia delle
persone.
Dalla Dichiarazione di indipendenza
del ciberspazio (1996)
• “Governi del mondo industriale, stanchi giganti
di carne e di sangue, io vengo dal Ciberspazio,
la nuova dimora della mente. In nome del
futuro, invito voi, che venite dal passato, a
lasciarci in pace. Non siete benvenuti tra noi.
Non avete sovranità sui luoghi dove ci
incontriamo” (John Perry Barlow).
Comunicazione e regole
• La comunicazione è fatta di regole che devono
essere poste agli operatori e assicurate ai
destinatari, per stabilire il perimetro di legalità
entro cui si svolge tale importante funzione di
trasmissione delle idee e delle opinioni, che
influenzano in modo diretto lo svolgimento dei
processi democratici.
Comunicazione e regole
• Senza regole la comunicazione può trasformarsi in
potere illimitato e in sopruso, e le informazioni
divenire arbitrio e privilegio di chi le controlla, mentre
i cittadini rischiano di essere privati degli strumenti
necessari per esercitare un controllo diffuso sulle
istituzioni e le persone che vi operano.
• La formazione dell’opinione pubblica è il principio
cardine dei processi politici e della democrazia
rappresentativa (Corte cost., sent. n. 155/2002).
Comunicazione e regole
• I media, per svolgere correttamente la propria
funzione sociale di costruzione della coscienza
collettiva, devono assicurare informazioni
complete, varie, critiche, attendibili e degne di
fiducia.
• Garantire ai cittadini l’accesso a informazioni di
diversa provenienza.
Le nuove tecnologie e il diritto
• La diffusione dell’informatica in ogni aspetto
della vita sociale ha fatto nascere nuove
possibilità, nuovi beni e nuovi pericoli e ha
quindi reso necessaria la DISCIPLINA
GIURIDICA DEI NUOVI MODI DI AGIRE
E DEI NUOVI RAPPORTI.
Tecnologia bifronte
• Tecnologie della libertà.
• Tecnologie del controllo.
Le nuove tecnologie
• Rapporto diretto tra il grado di democraticità
di un sistema politico e la quantità di
informazioni rilevanti che circolano al suo
interno.
• “Soltanto una società informatizzata può
essere una società democratica” (Racc.
854/1979 – Parlamento Europeo).
I sette peccati dell’età digitale
• Diseguaglianza.
• Sfruttamento commerciale e abusi informativi.
• Rischi per la privacy.
• Disintegrazione delle comunità.
• Plebisciti istantanei e dissoluzione della
democrazia.
• Tirannia di chi controlla gli accessi.
• Perdita del valore del servizio pubblico e della
responsabilità sociale.
Diritti umani
• I diritti umani, a volerli costruire come diritti
naturali, finiscono per legarsi a una regola
essenziale: l’evoluzione.
• I diritti umani: categoria in espansione, non
statica e immobile nel tempo.
• Diritti spettanti all’uomo in quanto tale.
• Inviolabili da parte dei poteri pubblici,
inalienabili da parte dei titolari, imprescrittibili
rispetto al loro utilizzo.
Diritti umani
• La loro protezione non è assoluta, ma è legata
ai bisogni che la società esprime in un
determinato momento storico.
• Diverse generazioni di diritti fondamentali,
variabili a seconda delle epoche storiche.
• L’INTENSITA’ DELLA TUTELA DELLA
PERSONA UMANA SEGNA IL GRADO DI
CIVILTA’ DI UN ORDINAMENTO.
Prima generazione
di diritti fondamentali
• Costituzioni liberal-democratiche.
• Forme di libertà prevalentemente “negative”,
rivendicate in particolare nei confronti dello
Stato, (freedom from).
Seconda generazione
di diritti fondamentali
• Diritti sociali, politici ed economici.
• Consistono in richieste specifiche rivolte allo
Stato, non più soltanto, quindi, assenze di
limitazioni da parte di quest’ultimo.
• “Libertà positive” (freedom through).
Terza generazione
di diritti fondamentali
• Categoria di situazioni soggettive che
prescindono dallo Stato, rivolgendosi alla
tutela di valori assoluti e globali, es: il diritto
alla pace, il diritto all’ambiente, il diritto allo
sviluppo dei popoli, il diritto al patrimonio
comune dell’umanità e alla sua conservazione.
Quarta generazione
di diritti fondamentali
• Diritti legati allo sviluppo delle nuove
tecnologie, es. diritto alla riduzione del digital
divide, il diritto all’uso delle tecnologie
informatiche, i diritti riguardanti l’impiego e le
applicazioni della ricerca biogenetica, la
protezione dei dati personali.
Art. 2 Cost.
• La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
• Fattispecie aperta: una sorta di valvola d’entrata che
permette l’inserimento e l’integrazione nella nostra
Cost. di nuovi valori che nel corso del tempo,
vengono espressi dalla società e dalla coscienza
collettiva.
La libera espressione del pensiero
• Rientra tra i diritti fondamentali dell’individuo.
• Caratterizza la formazione dello Stato liberale,
a garanzia della libertà di coscienza, di
opinione e del pluralismo delle idee.
• Il riconoscimento di questo diritto condiziona
l’effettività di gran parte delle libertà,
individuali e associative.
•
•
Comunicazione intesa come:
LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO RIVOLTA
A DESTINATARI INDETERMINATI
Fondamento costituzionale = art. 21 Cost., comma
1, Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
•
•
•
•
Profilo attivo = diritto di esprimersi, comunicare,
informare
Profilo negativo = diritto al silenzio
Profilo passivo = diritto a ricercare e ricevere
informazioni (essere informati)
Corollari:
Diritto di cronaca vs. tutela della sfera privata
Pluralismo dell’informazione
Comunicazione intesa come:
• LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO
RIVOLTA A DESTINATARI DETERMINATI E
INFUNGIBILI
• Fondamento costituzionale = art. 15 Cost.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.
• Profilo attivo = diritto di comunicare
• Profilo negativo = diritto di non comunicare
• Profilo passivo = diritto di ricevere
comunicazioni
• Corollario: riservatezza
• NON C’E’ IL LIMITE DEL BUON
COSTUME (art. 21 u. c., Cost.)!
Libertà di
manifestazione del pensiero
• Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino - Francia 1789
Art. 11 - La libera manifestazione dei pensieri
e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi
dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare,
scrivere, stampare liberamente, salvo a
rispondere dell’abuso di questa libertà nei
casi determinati dalla Legge.
Libertà di
manifestazione del pensiero
• Costituzione degli Stati Uniti I Emendamento –
1791.
“Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il
riconoscimento di qualsiasi religione, o per
proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di
parola o di stampa; o il diritto che hanno i
cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare
petizioni al governo per la riparazione di torti
subiti”.
Libertà di
manifestazione del pensiero
• Costituzione francese del 1848
Art. 8 – I cittadini hanno il diritto di associarsi, di
riunirsi pacificamente e senza armi, di rivolgere
petizioni, di manifestare i loro pensieri per via della
stampa o diversamente.
L’esercizio di questi diritti trova i suoi unici limiti nei
diritti o nella libertà degli altri e nella
sicurezza pubblica.
La stampa non può, in nessun caso, essere sottoposta
alla censura.
Libertà di
manifestazione del pensiero
• Statuto albertino – 1848
Art. 28. – La stampa sarà libera, ma una legge
ne reprime gli abusi.
Libertà di
manifestazione del pensiero
• Costituzione di Weimar – Germania 1919
Art. 118 – Ogni tedesco ha il diritto di esprimere liberamente,
nei limiti stabiliti dalle disposizioni generali di legge, le sue
opinioni mediante la parola, lo scritto, la stampa, le immagini
o in analoghe guise. Nessun rapporto di lavoro o di impiego
può recare impedimento a questo diritto, e nessuno può recare
danno per il fatto che si usi del medesimo.
Non è ammessa alcuna censura. Possono tuttavia stabilirsi,
con legge, deroghe per gli spettacoli cinematografici. Sono
altresì ammissibili misure legislative per la repressione della
letteratura immorale e pornografica e per la protezione della
gioventù nei riguardi degli spettacoli e rappresentazioni
pubbliche.
Libertà di
manifestazione del pensiero
• Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo - Assemblea generale delle
Nazioni Unite, 10 dicembre 1948
Art. 19. – Ogni individuo ha diritto alla libertà
di opinione e di espressione incluso il diritto di
non essere molestato per la propria opinione e
quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere.
Libertà di
manifestazione del pensiero
Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali -1950 Art. 10. - Libertà di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la
libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche
e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di
sottoporre ad un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione,
cinematografiche o televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può
essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono
previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla
pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione della salute o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di
informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere
giudiziario.
Libertà di
manifestazione del pensiero
• Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea - Articolo 11. – Libertà di espressione e
d'informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione.
Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono
rispettati.
Art. 21 Cost.
• Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
• La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
• Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
Art. 21 Cost.
• In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.
• Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
• La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
• Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO
RIVOLTA A DESTINATARI INDETERMINATI
•
LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO RIVOLTA A
DESTINATARI INDETERMINATI
Fondamento costituzionale = art. 21 Cost., comma 1
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Profilo attivo = diritto di esprimersi, comunicare, informare
Profilo negativo = diritto al silenzio
Profilo passivo = diritto a ricercare e ricevere informazioni
(essere informati)
Corollari:
Diritto di cronaca vs. tutela della sfera privata
Pluralismo dell’informazione
• Raffronto con l’art. 5 della Costituzione tedesca (23
maggio 1949)
• (I) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le
sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi,
senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono
garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la
radio ed il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.
• (II) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle
leggi generali, nelle norme legislative concernenti la
protezione della gioventù e nel diritto della persona al suo
onore.
LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO RIVOLTA
A DESTINATARI INDETERMINATI
•
LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO RIVOLTA A
DESTINATARI INDETERMINATI
Fondamento costituzionale = art. 21 Cost., comma 1
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Profilo attivo = diritto di esprimersi, comunicare, informare
Profilo negativo = diritto al silenzio
Profilo passivo = diritto a ricercare e ricevere informazioni (essere
informati)
Corollari:
Diritto di cronaca vs. tutela della sfera privata
Pluralismo dell’informazione
• Raffronto con l’art. 5 della Costituzione tedesca (23
maggio 1949)
• (I) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le
sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi,
senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono
garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la
radio ed il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.
• (II) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle
leggi generali, nelle norme legislative concernenti la
protezione della gioventù e nel diritto della persona al suo
onore.
Art. 21 Cost.
• Incentrato sulla disciplina della stampa.
• Reazione all’esperienza fascista: disposizione tesa ad arginare
indebite ingerenze dei pubblici poteri valorizzato l’aspetto
“negativo” della libertà di espressione (atteggiamento
retrospettivo del costituente).
• Il ruolo attivo dello Stato appare invece sfumato (possibilità per il
legislatore di imporre alle imprese editoriali obblighi di
trasparenza in relazione alle fonti di finanziamento).
• Assenza di riferimento al valore del pluralismo dell’informazione
e al profilo passivo della libertà di espressione, anche se ciò può
essere dedotto per via interpretativa.
• Al Costituente è mancata la percezione del nesso fra disciplina
dell’informazione e democrazia.
Il diritto dell’informazione
Il diritto dell’informazione/della comunicazione è di matrice
prevalentemente giurisprudenziale.
E’ stata la Corte costituzionale che, nel tempo, con numerose
importanti sentenze, ha sancito:
la rilevanza dell’informazione ai fini dell’attuazione del principio
democratico;
la libertà di divulgazione delle notizie e il diritto di cronaca;
il profilo passivo del diritto all’informazione (necessità del
pluralismo delle fonti per una completa e obiettiva informazione del
cittadino).
Il diritto all’informazione, in tutti i suoi aspetti, può considerarsi un
diritto sociale fondamentale (secondo comma dell’art. 3 Cost.)
Libertà di informazione e
attuazione del principio democratico
• Fra libertà di informazione e attuazione del principio democratico c’è
un nesso inscindibile, come ha spesso affermato la Corte costituzionale.
Alcuni esempi:
• Sentenza n. 84/1969: «Non è necessario ricordare come la libertà di
propaganda è espressione di quella di manifestazione del pensiero, garantita
dall'art. 21 della Costituzione e pietra angolare dell'ordine democratico. [...
] Essa è assicurata fino al limite oltre il quale risulti leso il metodo
democratico.»
• Sentenza n. 172/1972: «La Corte ha più volte affermato che la libertà di
espressione del pensiero è fondamento della democrazia e che la stampa,
considerata come essenziale strumento di quella libertà, deve esser
salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta.»
• Sentenza n. 138/1985: «... la libertà di manifestazione del pensiero è tra le
libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione,
[tuttavia] anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse,
quello sancito nell'art. 21 Cost.) debbono venir contemperati con le
esigenze di una tollerabile convivenza ... »
• Quali altre norme della prima parte della Costituzione si
ricollegano all’art. 21 Cost.?
• Art. 15 (libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione)
• Art. 17 (libertà di riunione)
• Art. 18 (libertà di associazione)
• Art. 19 (libertà di religione)
• Art. 30 (diritto/dovere dei genitori di istruire, mantenere,
educare i figli)
• Art. 33 (libertà di arte, scienza e insegnamento)
• Art. 39 (libertà di organizzazione sindacale)
• Art. 48 (libertà e segretezza del voto)
• Art. 49 (libertà di associazione in partiti politici)
• Art. 50 (diritto di petizione)
Profilo soggettivo dell’art. 21
• “Tutti” hanno il diritto di esprimere
liberamente il proprio pensiero, senza alcuna
distinzione di qualifiche, status o condizioni
personali.
• Formulazione amplissima e generale.
Limiti funzionali per i singoli
• Limitazioni che, ad es., incombono su
militari, magistrati, medici, notai, ministri
del culto, avvocati, funzionari pubblici,
ecc…
• Limiti dovuti alla funzione o all’ufficio da
essi ricoperti.
Casi speciali
• Parlamentari e consiglieri regionali (artt. 68 e
122 Cost.).
• Giornalisti.
Aspetti esclusi dalla garanzia di
cui all’art. 21 Cost.
• La comunicazione interpersonale (art. 15 Cost.).
• Tutto ciò che non è puro pensiero, ma si concretizza in un
incitamento all’azione, come ad esempio l’istigazione,
l’apologia e la propaganda. In questi casi, il legislatore
ordinario ha la facoltà di vietarne alcune forme ritenute
incompatibili con l’ordinamento costituzionale (es. istigazione
a delinquere, apologia di reato, propaganda sovversiva e
antinazionale). Cfr. Corte costituzionale sentenze n. 120/1957
e n. 100/1966.
• Il profilo passivo della libertà di informazione
• La Costituzione italiana non è attenta al profilo passivo della
libertà di informazione (diritto ad essere informati).
• Tale principio è stato desunto per via interpretativa dalla Corte
costituzionale.
• Esso è inoltre sancito in atti di diritto internazionale, cui
l’ordinamento giuridico italiano deve conformarsi (ex artt. 10 e
11 Cost.).
• Tale necessaria conformità vale ancor di più se si interpreta
l’art. 2 Cost. come “catalogo aperto” di diritti (La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale).
• Il profilo passivo: il diritto di essere informati
• Corte costituzionale, sent. 105/1972 (in tema di riposo
settimanale per gli addetti delle aziende editrici e stampatrici):
• «... deve riconoscersi che il particolare regime dettato per la
stampa periodica, per le agenzie di notizie ed altrettanti mezzi
di diffusione del pensiero contrasta con l'art. 21 Cost., che
solennemente proclama uno tra i principi caratterizzanti del
vigente ordinamento democratico, garantendo a "tutti" il diritto
di manifestare liberamente il proprio pensiero "con ogni mezzo
di diffusione" e dettando per di più ulteriori e specifiche norme
a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e
tuttora insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e
quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e
consapevole».
Il profilo passivo della libertà di espressione nella
giurisprudenza della Corte costituzionale
Sentenza n. 112/1993
• «Questa Corte ha costantemente affermato che la Costituzione, all'art. 21,
riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero
con qualsiasi mezzo di diffusione e che tale libertà ricomprende tanto il
diritto di informare, quanto il diritto di essere informati (v., ad esempio,
sentt. nn. 202 del 1976, 148 del 1981, 826 del 1988). L'art. 21, come la
Corte ha avuto modo di precisare, colloca la predetta libertà tra i valori
primari, assistiti dalla clausola dell'inviolabilità (art. 2 della Costituzione), i
quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono
direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell'individuo, di
carattere assoluto. [...]
• ... questa Corte ha da tempo affermato che il "diritto all'informazione" va
determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di
Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia
sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi
attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà
generale. »
Il diritto di ricercare informazioni
•
•
•
•
•
•
•
Questo particolare profilo riguarda non tanto i destinatari delle notizie, quanto
piuttosto gli operatori dell’informazione.
Per quanto riguarda i rapporti privati, il diritto di ricercare e diffondere notizie si
scontra con l’esigenza della tutela della riservatezza .
Per quanto riguarda, invece, i rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione, la
legge 241/1990 ha garantito a tutti i cittadini il diritto soggettivo di accesso ad atti e
documenti in possesso delle P. A.
Il fondamento costituzionale risiede nell’art. 97 Cost. (legalità e imparzialità
dell’azione amministrativa).
Il diritto in esame va bilanciato con altri valori parimenti protetti dalla Costituzione,
quali la sicurezza dello Stato, la riservatezza dei terzi etc.
Vari interventi legislativi negli anni novanta hanno posto in capo ad alcune
amministrazioni specifici obblighi di informazione (es. il Ministero dell’ambiente
in materia di inquinamento atmosferico).
Infine, la legge 150/2000 ha istituito per tutto le P. A. l’obbligo generale di fornire
informazioni al pubblico.
Il necessario bilanciamento dei diritti:
i limiti alla libertà di espressione
• Limite espresso:
– buon costume
(6° comma)
• Limiti impliciti:
–
–
–
–
–
–
–
onore e reputazione
tutela della riservatezza
identità personale
oblio
regolare funzionamento della giustizia
sicurezza dello Stato
ordine pubblico?
Limiti impliciti
•
•
•
1) Limitazioni sostanziali della libertà di manifestazione del pensiero, che è una di
quelle che meglio caratterizzano il regime vigente attualmente nello Stato, non
possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare
fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente
enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante
la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica. (sent. 9/1965,
pratiche anticoncezionali).
2) La libertà di manifestazione del pensiero è coessenziale al regime di libertà
garantito dalla Costituzione, inconciliabile con qualsiasi disciplina che direttamente
o indirettamente apra la via a pericolosi attentati, e di fronte al quale non v'é
pubblico interesse che possa giustificare limitazioni che non siano consentite dalla
stessa Carta costituzionale. (sent. 11/1968, ordinamento della professione
giornalistica).
3) La libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle
disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di
protezione costituzionale, tra i quali il sesto comma ha espressamente indicato il
buon costume a causa della sua particolare rilevanza. (sent. 120/1968, divieto di
pubblicazione di inserzioni amorose).
Il limite (espresso) del buon costume:
la normativa
• Art. 21 Cost., u. c.: Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
• Art. 528 c. p., comma 1: Chiunque, allo scopo di farne commercio o
distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel
territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in
circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie,
e' punito ..........
• Art. 529 c. p.: Agli effetti della legge penale, si considerano "osceni" gli atti
e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non
si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo, che, per motivo
diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque
procurata a persona minore degli anni diciotto.
Il limite (espresso) del buon costume:
la giurisprudenza della Corte cost.
• Corte costituzionale, sentenza n. 9/1965 (in tema di propaganda di
anticoncezionali): «il buon costume non può essere fatto coincidere [...]
con la morale o con la coscienza etica [...] il buon costume risulta da un
insieme di precetti che impongono un determinato comportamento
nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in
particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto
nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si
congiunge, e del sentimento morale dei giovani....»
• Corte costituzionale, sentenza n. 293/2000 (in tema di pubblicazione di
fotografie raccapriccianti): «L'art. 15 della legge sulla stampa del 1948
[...] vieta gli stampati idonei a "turbare il comune sentimento della
morale". Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali
del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che
convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro
non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2
della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione
incriminatrice denunciata. »
• Corte costituzionale, sentenza n. 191/1970 (in tema di
pubblicazioni oscene): « Il costume varia notevolmente
secondo le condizioni storiche d'ambiente e di cultura, ma non
vi è momento in cui il cittadino, e tanto più il giudice, non
siano in grado di valutare quali comportamenti debbano
considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel
tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano».
• Questo tipo di accertamento non è contrario al principio di
legalità (tassatività della fattispecie), in quanto quest’ultimo
«si attua non soltanto con la rigorosa e tassativa descrizione di
una fattispecie, ma, in talune ipotesi, con l’uso di espressioni
sufficienti per individuare con certezza il precetto ».
•
Corte costituzionale, sentenza n. 368/1992 (in tema di circolazione di materiale
pornografico): «Considerato che si tratta di un limite che l'art. 21 della Costituzione
contrappone alla libertà dei singoli individui, il "buon costume” [...] non è diretto ad
esprimere semplicemente un valore di libertà individuale o, più precisamente, non è
soltanto rivolto a connotare un'esigenza di mera convivenza fra le libertà di più
individui, ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in
generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti
morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato
momento storico, siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato,
una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela
della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione).
[...] ... la contrarietà al sentimento del pudore non dipende dall'oscenità di atti o di
oggetti in sé considerata, ma dall'offesa che può derivarne al pudore sessuale,
considerato il contesto e le modalità in cui quegli atti e quegli oggetti sono compiuti
o esposti ... »
•
Quindi, c’è differenza fra ciò che è destinato a raggiungere la collettività e ciò che
si esaurisce, invece, nella sfera privata. La “pubblicità” è un requisito essenziale
della nozione di buon costume.
La comunicazione interpersonale
• Art. 15 Costituzione
La comunicazione
• Il termine comunicazione compare:
- 28 volte nel CAD
- 126 volte nel Codice privacy
“Il pericolo non viene da ciò che non
sappiamo, ma da quello che crediamo sia
vero, e invece non lo è”.
(Mark Twain)
Nascita e evoluzione
del diritto alla privacy
•Ripensare la nozione di privacy.
•Avvento delle nuove tecnologie informatiche.
•Le banche di dati.
•Il corpo elettronico.
•La società della sorveglianza.
•Affermazione del potere attraverso il controllo.
•Potere visibile e inverificabile.
•Attualità del modello panottico e del “Grande Fratello” di
Orwell.
•Lo Stato totalitario mira a ottenere il dominio permanente di
ogni singolo individuo in qualsiasi aspetto della vita.
Nascita e evoluzione
del diritto alla privacy
• Dal diritto ad essere lasciato da solo al diritto di
mantenere il controllo sulla circolazione delle
informazioni che riguardano l’interessato.
• Informazioni in entrata e in uscita.
• Potere di selettività e diritto di non sapere.
Prima legge italiana
a tutela dei dati personali
• Legge 31 dicembre 1996, n. 675 intitolata
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali”.
Testo unico sulla privacy
• Codice in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
• Diviso in tre parti:
• disposizioni generali
• disposizioni relative a specifici settori
• tutela dell’interessato e sanzioni
• Composto da 186 articoli e 7 allegati.
Diritto alla privacy
come costellazione di diritti
• Diritto alla riservatezza.
• Diritto alla protezione dei dati personali.
• Diritto all’identità personale.
• Diritto all’oblio.
• Tutela dell’anonimato.
Finalità del Codice
• Il Codice (art. 2) non vieta il trattamento dei
dati ma garantisce che questo si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
della persona, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.
Codice privacy:
legislazione per principi
• Principio di finalità.
• Principio di necessità.
• Principio di proporzionalità.
• Principio di pertinenza e non eccedenza.
• Principio di funzionalità.
Art. 1 Codice
• Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
• Il diritto alla protezione dei dati personali è
riconosciuto anche dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea (art. 8).
Art. 8 Carta dei
diritti fondamentali U.E.
• 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di
carattere personale che lo riguardano.
• 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio
di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso
della persona interessata o a un altro fondamento
legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il
diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e
di ottenerne la rettifica.
• 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di
un’autorità indipendente.
Dati
D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196
Trattamenti
Ruoli
Dati
• Personale
• Identificativo
• Sensibile
• Giudiziario
• Semisensibile
• Anonimo
• Relativi all’ubicazione
• Relativi al traffico
Dato personale
• Qualunque informazione relativa a persona
fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale.
Dati identificativi
•I
dati
personali
che
permettono
l’identificazione diretta dell’interessato (ad. es.
nome e cognome, recapiti telefonici, codice
fiscale, dati bancari, etc.).
Dati sensibili
• I dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale.
Dati giudiziari
• I dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o)
e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato
ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale.
Dati semisensibili
• Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura
dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può
determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti
a garanzia dell'interessato, ove prescritti (art. 17, comma 1,
Codice).
• Vengono definiti dalla prassi decisoria del Garante per la
protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di prior
checking ovvero verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 Codice
privacy rubricato come “trattamento che presenta rischi
specifici”.
Dati relativi all’ubicazione
• Ogni dato trattato in una rete di comunicazione
elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico.
Dati relativi al traffico
• Qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini
della trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della
relativa fatturazione.
Trattamento
… c’è qualcosa che non sia
considerabile “Trattamento”?
“…s’intende per “trattamento”, qualunque operazione
o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo,
l'interconnessione,
il
blocco,
la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati…”
(art. 4 – D.Lg 196/03)
Comunicazione
• “Il dare conoscenza dei dati personali a uno o
più soggetti determinati diversi dall’interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio
dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati,
in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione”.
Diffusione
• “Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o
consultazione”.
Ruoli
• L’interessato
• Il titolare del trattamento
• Il responsabile del trattamento
• L’incaricato
• L’amministratore di sistema
Il titolare del trattamento
La persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni
in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Il responsabile del trattamento
La persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare
al trattamento di dati personali.
Il responsabile del trattamento
• È facoltà del titolare designare alcuni soggetti
(persone fisiche o giuridiche, enti od organismi)
quali "responsabili" del trattamento, delineandone
analiticamente e per iscritto i compiti attribuiti, e
individuando al loro interno, se del caso, ulteriori
livelli di responsabilità in base all'organizzazione
delle divisioni e degli uffici o alle tipologie di
trattamenti, di archivi e di dati, sempre che
ciascuno di questi dimostri l'esperienza, la capacità
e l'affidabilità richieste dalla legge (art. 29 del
Codice).
Il responsabile del trattamento
• 1 . Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
• 2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
• 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
• 4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto
dal titolare.
• 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Incaricati
• Le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile.
Designazione degli incaricati
• “In assenza di una formale designazione come
incaricati, i dipendenti che, per lo svolgimento
di propri compiti, vengono a conoscenza di dati
personali, devono essere considerati come
soggetti terzi rispetto all’amministrazione stessa.
Con conseguenti limiti per la comunicazione e
l’utilizzazione dei dati e quindi per la liceità del
trattamento” (Garante, 23 maggio 2000).
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
Amministratore di sistema
• Con la definizione di "amministratore di sistema" si
individuano generalmente, in ambito informatico,
figure professionali finalizzate alla gestione e alla
manutenzione di un impianto di elaborazione o di
sue componenti.
• Secondo il provvedimento del Garante privacy del
27/11/2008 vengono però considerate tali anche altre
figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi
alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi
di dati, gli amministratori di reti e di apparati di
sicurezza e gli amministratori di sistemi software
complessi.
Soggetti che effettuano il
trattamento
Soggetti pubblici – principio di legalità
Soggetti privati – principio del consenso
Nozione di soggetto pubblico:
- amministrazioni dello Stato, anche a
ordinamento autonomo;
- gli enti pubblici non economici nazionali e
locali;
- regioni;
- enti locali territoriali.
Principi applicabili ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici
• Qualunque trattamento di dati è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali (principio funzionale).
• Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
presupposti e i limiti stabiliti dal codice privacy
nonché dalla legge e dai regolamenti.
• Non necessità del consenso
Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari
• 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
• 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa
quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali.
• 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono
ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
Il trattamento dei dati sensibili
da parte di soggetti pubblici
• I dati sensibili possono essere trattati solo se autorizzati
da espressa disposizione di legge che specifichi:
- tipi di dati trattati;
- operazioni eseguibili;
- finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Art. 19, comma 3 bis
• Le notizie concernenti lo svolgimento delle
prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione
pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili
dall'amministrazione di appartenenza.
• Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle
infermità e degli impedimenti personali o familiari che
causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti
della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di
lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione,
idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'art. 4, comma 1, lettera d).
Il trattamento dei dati sensibili
da parte di soggetti pubblici
• Se il trattamento non è previsto espressamente
da una disposizione di legge i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalità di rilevante interesse pubblico e per le
quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei
dati sensibili (Garanzie per i dati sensibili).
Il trattamento dei dati sensibili
da parte di soggetti pubblici
• Utilizzo di tecniche di cifratura e codici
identificativi (art. 22, comma 6)
• Conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalità che non
richiedono il loro utilizzo.
• I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.