LA COSTITUZIONE 1 LA COSTITUZIONE E’ LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO 2 COSTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO STATUTO ALBERTINO COSTITUZIONE REPUBBLICANA 3 STATUTO ALBERTINO COSTITUZIONE CONCESSA NEL 1848 DA RE CARLO ALBERTO NEL REGNO DI SARDEGNA E PIEMONTE 4 1861 REGNO D’ITALIA LO STATUTO ALBERTINO DIVENTA LA PRIMA COSTITUZIONE ITALIANA 5 CARATTERI DELLO STATUTO ALBERTINO 6 CONCESSO O OTTRIATO DAL SOVRANO BREVE: DEDICA POCHI ARTICOLI AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’ DEI CITTADINI FLESSIBILE: PUO’ ESSERE MODIFICATO CON UNA LEGGE ORDINARIA DA PARTE DEL PARLAMENTO CONFESSIONALE: RICONOSCEVA LA RELIGIONE CATTOLICA COME RELIGIONE UFFICIALE DI STATO 7 Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d'Italia. Il primo re d'Italia fu Vittorio Emanuele Il, già re di Sardegna. La nascita del nuovo Stato avvenne nel segno della continuità con il Regno di Sardegna. Al nuovo Stato italiano furono estese le leggi dello Stato piemontese; lo Statuto aIbertino, che Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna, aveva concesso nel 1848 ai propri sudditi, divenne la Costituzione ufficiale del Regno d'Italia. L'estensione allo Stato nazionale della legislazione piemontese determinò, più che una piena unificazione, una "piemontesizzazione" dell'Italia. 8 Lo Statuto albertino si basava su una concezione che vedeva la figura del sovrano come centro dei poteri dello Stato. Egli era innanzitutto titolare del potere esecutivo, insieme ai propri ministri che egli stesso nominava e revocava. Il potere legislativo era affidato a un Parlamento bicamerale, composto dalla Camera dei deputati, elettiva sia pure a suffragio limitato per censo, e dal Senato, i cui membri erano nominati a vita dal re. Ogni legge, inoltre, dopo essere stata approvata dalle due Camere, doveva avere l'approvazione regia, altrimenti non poteva entrare in vigore. Il re controllava anche il potere giudiziario, come si può dedurre dalla lettura dell'art, 68 dello Statuto: «La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo 9 nome dai Giudici che egli istituisce». IL PERIODO LIBERALE (1861 – 1922) PRIMO PERIODO DOPO L’UNITA’: MONARCHIA COSTITUZIONALE PURA Il re deteneva il potere esecutivo e quello giudiziario e controllava il potere legislativo. Il suffragio era censitario. GRADUALMENTE L’ITALIA DIVENNE UNA MONARCHIA COSTITUZIONALE PARLAMENTARE. Fu introdotto il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo; i ministri, nominati dal re, dovevano ottenere l’approvazione del Parlamento, fu introdotto il suffragio universale maschile (1912). 10 Il regime che si affermò nel Regno d'Italia fu di tipo liberale. Esso si ispirava al principio della separazione dei poteri: il potere legislativo apparteneva al re e al Parlamento che, era composto dal Senato, i cui membri erano nominati dal re, e dalla Camera dei deputati, eletta dai cittadini, ma solo dai più ricchi (cosiddetto suffragio censitario); il potere esecutivo era esercitato dal re, che nominava e revoca i ministri; il potere giudiziario spettava ai giudici, nominati dal re. Nonostante la formale separazione, in pratica il re era in grado di influenzare tutti e tre i poteri. Si può affermare che lo Stato in questa prima fase era una monarchia costituzionale pura. 11 Nel giro di alcuni anni, tuttavia, il potere del re andò gradualmente attenuandosi. Innanzitutto si rafforzarono i poteri della Camera dei deputati, elettiva, rispetto al Senato, che era di nomina regia. Venne poi introdotta la possibilità di fare cadere il Governo attraverso un voto di sfiducia; inoltre i ministri continuarono a essere nominati dal re, ma dovevano ottenere l’approvazione anche del Parlamento. Si passò dunque ad una monarchia costituzionale parlamentare. A ciò si aggiunse che il re rinunciò alla possibilità di rifiutare l'approvazione delle leggi. Infine, in seguito all’introduzione del suffragio universale maschile nel 1912, la composizione della Camera si allargò ai ceti popolari. 12 1915 - 1918 L’ITALIA PARTECIPA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE IL DOPOGUERRA E’ UN PERIODO DI CRISI ECONOMICA, CARATTERIZZATO DA FORTI TENSIONI SOCIALI 13 1922 MARCIA SU ROMA MUSSOLINI NOMINATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO INIZIA IL FASCISMO – STATO TOTALITARIO 1925 - LEGGI FASCISTISSIME – LIMITATI I DIRITTI CIVILI E POLITICI 1936 – ASSE ROMA – BERLINO 1938 – LEGGI RAZZIALI 14 1939 LA GERMANIA DI HITLER INVADE LA POLONIA – INIZIA LA SECONDA GUERRA MONDIALE 1940 – DICHIARAZIONE DI GUERRA – L’ITALIA ENTRA IN GUERRA A FIANCO DELLA GERMANIA 15 1943 SBARCO DEGLI ALLEATI IN SICILIA VITTORIO EMANUELE III DESTITUISCE E FA ARRESTARE MUSSOLINI FINE DEL FASCISMO BADOGLIO NOMINATO CAPO DEL GOVERNO 16 1943 MUSSOLINI VIENE LIBERATO DAI TEDESCHI E ISTITUISCE LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA CON SEDE A SALO’ I PARTITI ANTIFASCISTI FORMANO IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE (CLN) E INIZIA LA «RESISTENZA» - GUERRA CIVILE 17 25 APRILE 1945 LIBERAZIONE GRAZIE ALL’INTERVENTO DEGLI ALLEATI E ALL’AZIONE DELLA RESISTENZA, L’ITALIA E’ LIBERATA DAI TEDESCHI E DAI FASCISTI FINISCE PER L’ITALIA LA SECONDA GUERRA MONDIALE 18 2 GIUGNO 1946 PER LA PRIMA VOLTA SI VOTA A SUFFRAGIO UNIVERSALE ( PER LA PRIMA VOLTA VOTANO LE DONNE) PER CHE COSA SI VOTA? 1 - REFERENDUM ISTITUZIONALE: SCELTA TRA MONARCHIA E REPUBBLICA VINCE LA REPUBBLICA 2 – ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 19 ASSEMBLEA COSTITUENTE FORMATA DA 556 DEPUTATI I “COSTITUENTI” AVEVA IL COMPITO PRINCIPALE DI APPROVARE UNA NUOVA COSTITUZIONE, CHE SOSTITUISSE LO STATUTO ALBERTINO ELESSE COME CAPO PROVVISORIO DELLO STATO ENRICO DE NICOLA “COMMISSIONE DEI 75”: PROGETTO DI UNA NUOVA COSTITUTUZIONE DA PRESENTARE ALL’ASSEMBLEA 20 1 GENNAIO 1948 22/12/1947 APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 27/12/1947 PROMULGAZIONE 1 GENNAIO 1948 ENTRA IN VIGORE LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 21 CARATTERI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 22 POPOLARE: APPROVATA ELETTO DAL POPOLO DA UN ORGANO RIGIDA: PUO’ ESSERE MODIFICATA SOLO DA UNA LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE (PROCEDURA AGGRAVATA) LUNGA: DEDICA MOLTI ARTICOLI AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’ DEI CITTADINI COMPROMISSORIA: E’ IL RISULTATO COMPROMESSO TRA IDEALI DIVERSI DEL DEMOCRATICA: PREVEDE CHE LA SOVRANITA’ SIA ESERCITATA DAL POPOLO, ATTRAVERSO STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA ED INDIRETTA PROGRAMMATICA: PREVEDE UN PROGRAMMA DA SEGUIRE PER COSTITUIRE UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE SOCIALE 23 LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA La Costituzione è composta di 139 articoli, a cui si aggiungono diciotto “disposizioni transitorie e finali”. Gli articoli dal 1°al 12 costituiscono i "I principi fondamentali" (Preambolo ). Vi è poi la Parte Prima (artt. da 13 a 54), che disciplina "I diritti e i doveri dei cittadini”. Segue la Parte Seconda (artt. da 55 a 139), che riguarda "L'ordinamento della Repubblica", e quindi il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Magistratura, le Autonomie locali ecc. 24 LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1 – 12 Preambolo Principi fondamentali 13 – 54 Parte Prima 55 – 139 Parte Seconda Diritti e doveri dei cittadini Ordinamento della Repubblica I - XVIII Disposizioni transitorie e finali ARTICOLO 1 “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. 26 ARTICOLO 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI PRINCIPIO DELLA REPUBBLICA PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA PRINCIPIO DEL LAVORO 27 PRINCIPIO REPUBBLICANO: con il referendum del 2 giugno 1946 i cittadini hanno scelto la repubblica come forma di governo, piuttosto che la monarchia. La forma di governo italiana è quella della repubblica parlamentare. PRINCIPIO DEMOCRATICO: si definisce democrazia la forma di governo in cui titolare della sovranità è il popolo. L'esercizio della democrazia è normalmente di tipo rappresentativo (o indiretto): i cittadini, attraverso le elezioni, scelgono, i propri rappresentanti, ai quali spetta il compito di prendere le decisioni in nome del popolo. Il popolo elegge i suoi rappresentanti in Parlamento, che è l'organo cui è affidato il potere legislativo. Il Parlamento, a sua volta, elegge il Presidente della Repubblica, il quale rappresenta l'unità nazionale e provvede alla nomina del Governo, l'organo che detiene il potere esecutivo. Il Governo deve ottenere la fiducia da parte del Parlamento. Tutti gli organi hanno pertanto un'investitura popolare. 28 In alcuni casi, la democrazia è esercitata in modo diretto: gli strumenti di democrazia diretta, come i referendum, le petizioni e il potere di iniziativa di legge, consentono ai cittadini di prendere direttamente le decisioni. Il referendum può essere di tipo abrogativo (i cittadini devono decidere se abrogare una legge o una parte di una legge) o di tipo confermativo o costituzionale (i cittadini devono confermare o meno una legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento). PRINCIPIO DEL LAVORO: l’articolo 1 afferma che il fondamento della Repubblica è il lavoro. Si vuole così sottolineare l’importanza sociale ed economica del lavoro, come fattore di crescita dell’individuo e della collettività. 29 ARTICOLO 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 30 PRINCIPIO DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO: a tutte le persone che si trovano sul territorio dello Stato (anche agli stranieri), sono riconosciuti i diritti fondamentali dell’uomo. Infatti non si parla di soli cittadini, ma di “uomini”. "Inviolabili" significa che questi diritti non devono essere "violati“, né da altre persone, né dallo Stato. PRINCIPIO PLURALISTICO: vengono riconosciute le "formazioni sociali", come la famiglia, le associazioni, le chiese, i partiti, i sindacati. PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA': la vita dei cittadini deve ispirarsi ad un criterio di solidarietà nei confronti di chi ha bisogno. Sono previsti doveri di solidarietà politica (ad esempio attraverso il voto), economica (ad esempio attraverso i tributi) e sociale (ad esempio attraverso il lavoro). 31 ARTICOLO 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 32 PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE: l'art. 3 stabilisce il principio di uguaglianza in senso giuridico (o formale): tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE: il principio di uguaglianza sostanziale presuppone che la Repubblica si impegni a intervenire a favore dei cittadini che si trovino ostacolati nello sviluppo della loro personalità a causa delle loro precarie condizioni economiche o a causa della loro situazione sociale. E’ quindi compito dello Stato intervenire affinché anche nella “sostanza”, cioè nella realtà, ogni persona abbia le medesime opportunità e non sia trattata in modo discriminatorio. E' dunque necessario un intervento dello Stato che garantisca a tutti le medesime opportunità (l'art. 34 prevede per esempio l'istruzione obbligatoria e gratuita per tutti). E’ un intervento tipico dello Stato sociale. 33 ARTICOLO 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 34 PRINCIPIO DEL LAVORO: l'art. 4 riconosce a tutti il diritto al lavoro, che è il fondamento della Repubblica ai sensi dell'art. 1, e impegna la Repubblica stessa a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Lo Stato ha il dovere di intervenire per garantire un posto di lavoro alla maggior parte delle persone e quindi deve impegnarsi per ridurre la disoccupazione. Il lavoro però è anche un dovere per il cittadino: ognuno di noi, con la propria attività, deve contribuire al progresso della società. 35 ARTICOLO 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. 36 PRINCIPIO DELL'UNITA' E INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA: lo Stato italiano è uno e indivisibile e non può tollerare la separazione o la perdita di parte del suo territorio. PRINCIPIO AUTONOMISTICO: la Costituzione riconosce le autonomie locali (gli enti locali: Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane), e la loro utilità nel fornire ai cittadini servizi che rispondano meglio alle esigenze locali. PRINCIPIO DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: la Pubblica Amministrazione si occupa di erogare i servizi di competenza dello Stato. La P. A. è strutturata in modo decentrato con organi centrali (a Roma, per esempio i ministeri) e organi periferici decentrati. 37 ARTICOLO 6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: lo Stato, con apposite leggi, tutela e garantisce le minoranze che hanno lingua, cultura e tradizioni diverse da quella italiana. La norma costituzionale si riferisce, ad esempio, alle minoranze linguistiche che vivono in alcune Regioni di confine come il Trentino e la Val d’Aosta. 38 ARTICOLI 7 E 8 ARTICOLO 7 “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. ARTICOLO 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla Cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. 39 PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE: l'art. 7 riguarda i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato, "ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani". Il secondo comma regola i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato, dichiarando validi i Patti Lateranensi, stipulati nel 1929, e imponendo che le modifiche debbano essere concordate. I Patti Lateranensi sono costituiti da due documenti: il Trattato (che riconosce la sovranità della Chiesa sulla Città del Vaticano) e il Concordato (che regola i rapporti tra Stato e Chiesa: ad esempio riconosce la validità del matrimonio cattolico). I Patti Lateranensi sono stati modificati nel 1984 con il Nuovo Concordato. L'art. 8 stabilisce il principio di libertà religiosa, poi esplicitato dagli artt. 19 e 20. 40 ARTICOLO 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 41 PRINCIPIO DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA RICERCA: lo Stato deve tutelare la cultura e la ricerca, ad esempio investendo risorse nell’istruzione e nella ricerca. PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO E DELL'AMBIENTE: lo Stato deve tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico e artistico e l’ambiente. 42 ARTICOLO 10 “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”. 43 PRINCIPIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: la Repubblica ha scelto di rapportarsi con gli altri Stati in base al diritto internazionale. Lo straniero che ha subito nel suo Paese discriminazioni, o addirittura persecuzioni dovute a motivi politici, ha diritto ad ottenere asilo. E’ vietata l’estradizione per reati politici. All’interno dell’UE l’estradizione è sostituita dal mandato di cattura europeo. 44 ARTICOLO 11 “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri lo pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 45 PRINCIPIO DELLA COESISTENZA PACIFICA: l'art. 11 stabilisce il principio della pace e il ripudio della guerra: le controversie internazionali devono essere superate con il diritto e non con la forza. L’Italia può aderire alle organizzazioni internazionali, anche se questo comporta limitazioni della propria sovranità. 46 ARTICOLO 12 “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. 47