LA COSTITUZIONE VS PowerPoint

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LA
COSTITUZIONE
1
LA
COSTITUZIONE E’
LA LEGGE
FONDAMENTALE
DELLO STATO
2
COSTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO
STATUTO
ALBERTINO
COSTITUZIONE
REPUBBLICANA
3
STATUTO ALBERTINO
COSTITUZIONE CONCESSA NEL 1848
DA RE CARLO ALBERTO NEL REGNO
DI SARDEGNA E PIEMONTE
4
1861
REGNO
D’ITALIA
LO STATUTO ALBERTINO
DIVENTA LA PRIMA
COSTITUZIONE ITALIANA
5
CARATTERI
DELLO STATUTO
ALBERTINO
6
CONCESSO O OTTRIATO
DAL SOVRANO
BREVE: DEDICA POCHI
ARTICOLI AI DIRITTI E ALLE
LIBERTA’ DEI CITTADINI
FLESSIBILE: PUO’ ESSERE MODIFICATO
CON UNA LEGGE ORDINARIA DA PARTE
DEL PARLAMENTO
CONFESSIONALE: RICONOSCEVA LA
RELIGIONE CATTOLICA COME RELIGIONE
UFFICIALE DI STATO
7
Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d'Italia. Il
primo re d'Italia fu Vittorio Emanuele Il, già re di
Sardegna. La nascita del nuovo Stato avvenne nel
segno della continuità con il Regno di Sardegna.
Al nuovo Stato italiano furono estese le leggi dello
Stato piemontese; lo Statuto aIbertino, che Carlo
Alberto di Savoia, re di Sardegna, aveva concesso
nel 1848 ai propri sudditi, divenne la Costituzione
ufficiale del Regno d'Italia.
L'estensione allo Stato nazionale della
legislazione piemontese determinò, più che una
piena unificazione, una "piemontesizzazione"
dell'Italia.
8
Lo Statuto albertino si basava su una concezione
che vedeva la figura del sovrano come centro dei
poteri dello Stato. Egli era innanzitutto titolare del
potere esecutivo, insieme ai propri ministri che egli
stesso nominava e revocava. Il potere legislativo era
affidato a un Parlamento bicamerale, composto
dalla Camera dei deputati, elettiva sia pure a
suffragio limitato per censo, e dal Senato, i cui
membri erano nominati a vita dal re. Ogni legge,
inoltre, dopo essere stata approvata dalle due
Camere, doveva avere l'approvazione regia,
altrimenti non poteva entrare in vigore. Il re
controllava anche il potere giudiziario, come si può
dedurre dalla lettura dell'art, 68 dello Statuto: «La
giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo
9
nome dai Giudici che egli istituisce».
IL PERIODO LIBERALE (1861 – 1922)
PRIMO PERIODO DOPO L’UNITA’: MONARCHIA
COSTITUZIONALE PURA
Il re deteneva il potere esecutivo e quello giudiziario e
controllava il potere legislativo. Il suffragio era
censitario.
GRADUALMENTE L’ITALIA DIVENNE UNA
MONARCHIA COSTITUZIONALE
PARLAMENTARE.
Fu introdotto il rapporto di fiducia tra Parlamento e
Governo; i ministri, nominati dal re, dovevano
ottenere l’approvazione del Parlamento, fu introdotto
il suffragio universale maschile (1912).
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Il regime che si affermò nel Regno d'Italia fu di tipo
liberale. Esso si ispirava al principio della separazione
dei poteri:
il potere legislativo apparteneva al re e al Parlamento
che, era composto dal Senato, i cui membri erano
nominati dal re, e dalla Camera dei deputati, eletta dai
cittadini, ma solo dai più ricchi (cosiddetto suffragio
censitario);
il potere esecutivo era esercitato dal re, che nominava e
revoca i ministri;
il potere giudiziario spettava ai giudici, nominati dal re.
Nonostante la formale separazione, in pratica il re era in
grado di influenzare tutti e tre i poteri. Si può affermare
che lo Stato in questa prima fase era una monarchia
costituzionale pura.
11
Nel giro di alcuni anni, tuttavia, il potere del re andò
gradualmente
attenuandosi.
Innanzitutto
si
rafforzarono i poteri della Camera dei deputati,
elettiva, rispetto al Senato, che era di nomina regia.
Venne poi introdotta la possibilità di fare cadere il
Governo attraverso un voto di sfiducia; inoltre i
ministri continuarono a essere nominati dal re, ma
dovevano ottenere l’approvazione anche del
Parlamento.
Si passò dunque ad una monarchia costituzionale
parlamentare. A ciò si aggiunse che il re rinunciò alla
possibilità di rifiutare l'approvazione delle leggi.
Infine, in seguito all’introduzione del suffragio
universale maschile nel 1912, la composizione della
Camera si allargò ai ceti popolari.
12
1915 - 1918
L’ITALIA PARTECIPA
ALLA PRIMA GUERRA
MONDIALE
IL DOPOGUERRA E’ UN
PERIODO DI CRISI ECONOMICA,
CARATTERIZZATO DA FORTI
TENSIONI SOCIALI
13
1922
MARCIA SU ROMA
MUSSOLINI NOMINATO PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
INIZIA IL FASCISMO – STATO TOTALITARIO
1925 - LEGGI FASCISTISSIME –
LIMITATI I DIRITTI CIVILI E POLITICI
1936 – ASSE ROMA – BERLINO
1938 – LEGGI RAZZIALI
14
1939
LA GERMANIA DI HITLER INVADE
LA POLONIA – INIZIA LA SECONDA
GUERRA MONDIALE
1940 – DICHIARAZIONE DI
GUERRA – L’ITALIA ENTRA IN
GUERRA A FIANCO DELLA
GERMANIA
15
1943
SBARCO DEGLI ALLEATI IN SICILIA
VITTORIO EMANUELE III DESTITUISCE E
FA ARRESTARE MUSSOLINI
FINE DEL FASCISMO
BADOGLIO NOMINATO CAPO
DEL GOVERNO
16
1943
MUSSOLINI VIENE LIBERATO DAI
TEDESCHI E ISTITUISCE LA REPUBBLICA
SOCIALE ITALIANA CON SEDE A SALO’
I PARTITI ANTIFASCISTI FORMANO
IL COMITATO DI LIBERAZIONE
NAZIONALE (CLN) E INIZIA LA
«RESISTENZA» - GUERRA CIVILE
17
25 APRILE 1945
LIBERAZIONE
GRAZIE ALL’INTERVENTO DEGLI
ALLEATI E ALL’AZIONE DELLA
RESISTENZA, L’ITALIA E’ LIBERATA DAI
TEDESCHI E DAI FASCISTI
FINISCE PER L’ITALIA LA
SECONDA GUERRA
MONDIALE
18
2 GIUGNO 1946
PER LA PRIMA VOLTA SI VOTA A SUFFRAGIO
UNIVERSALE
( PER LA PRIMA VOLTA VOTANO LE DONNE)
PER CHE COSA SI VOTA?
1 - REFERENDUM ISTITUZIONALE:
SCELTA TRA MONARCHIA E REPUBBLICA
 VINCE LA REPUBBLICA
2 – ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA
COSTITUENTE
19
ASSEMBLEA COSTITUENTE
FORMATA DA 556 DEPUTATI
I “COSTITUENTI”
AVEVA IL COMPITO PRINCIPALE DI
APPROVARE UNA NUOVA COSTITUZIONE,
CHE SOSTITUISSE LO STATUTO ALBERTINO
ELESSE COME CAPO PROVVISORIO DELLO
STATO ENRICO DE NICOLA
“COMMISSIONE DEI 75”: PROGETTO DI UNA
NUOVA COSTITUTUZIONE DA PRESENTARE
ALL’ASSEMBLEA
20
1 GENNAIO 1948
22/12/1947
APPROVAZIONE DELLA
COSTITUZIONE REPUBBLICANA
27/12/1947
PROMULGAZIONE
1 GENNAIO 1948
ENTRA IN VIGORE LA
COSTITUZIONE REPUBBLICANA
21
CARATTERI
DELLA
COSTITUZIONE
REPUBBLICANA
22
POPOLARE: APPROVATA
ELETTO DAL POPOLO
DA
UN
ORGANO
RIGIDA: PUO’ ESSERE MODIFICATA SOLO DA UNA
LEGGE
DI
REVISIONE
COSTITUZIONALE
(PROCEDURA AGGRAVATA)
LUNGA: DEDICA MOLTI ARTICOLI AI DIRITTI E ALLE
LIBERTA’ DEI CITTADINI
COMPROMISSORIA:
E’
IL
RISULTATO
COMPROMESSO TRA IDEALI DIVERSI
DEL
DEMOCRATICA: PREVEDE CHE LA SOVRANITA’ SIA
ESERCITATA
DAL
POPOLO,
ATTRAVERSO
STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA ED INDIRETTA
PROGRAMMATICA: PREVEDE UN PROGRAMMA DA
SEGUIRE
PER
COSTITUIRE
UNA
NUOVA
ORGANIZZAZIONE SOCIALE
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LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
La Costituzione è composta di 139 articoli, a cui si
aggiungono diciotto “disposizioni transitorie e
finali”.
Gli articoli dal 1°al 12 costituiscono i "I principi
fondamentali" (Preambolo ).
Vi è poi la Parte Prima (artt. da 13 a 54), che
disciplina "I diritti e i doveri dei cittadini”.
Segue la Parte Seconda (artt. da 55 a 139), che
riguarda "L'ordinamento della Repubblica", e
quindi il Parlamento, il Governo, il Presidente della
Repubblica, la Magistratura, le Autonomie locali
ecc.
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LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
1 – 12
Preambolo
Principi
fondamentali
13 – 54
Parte Prima
55 – 139
Parte
Seconda
Diritti e
doveri dei
cittadini
Ordinamento
della
Repubblica
I - XVIII
Disposizioni transitorie e
finali
ARTICOLO 1
“L'Italia è una Repubblica
democratica,
fondata
sul
lavoro.
La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della
Costituzione”.
26
ARTICOLO 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI
PRINCIPIO DELLA
REPUBBLICA
PRINCIPIO DELLA
DEMOCRAZIA
PRINCIPIO DEL
LAVORO
27
PRINCIPIO REPUBBLICANO: con il referendum del 2 giugno
1946 i cittadini hanno scelto la repubblica come forma di
governo, piuttosto che la monarchia. La forma di governo
italiana è quella della repubblica parlamentare.
PRINCIPIO DEMOCRATICO: si definisce democrazia la forma
di governo in cui titolare della sovranità è il popolo.
L'esercizio della democrazia è normalmente di tipo
rappresentativo (o indiretto): i cittadini, attraverso le
elezioni, scelgono, i propri rappresentanti, ai quali spetta il
compito di prendere le decisioni in nome del popolo. Il
popolo elegge i suoi rappresentanti in Parlamento, che è
l'organo cui è affidato il potere legislativo. Il Parlamento, a
sua volta, elegge il Presidente della Repubblica, il quale
rappresenta l'unità nazionale e provvede alla nomina del
Governo, l'organo che detiene il potere esecutivo. Il
Governo deve ottenere la fiducia da parte del Parlamento.
Tutti gli organi hanno pertanto un'investitura popolare.
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In alcuni casi, la democrazia è esercitata in modo
diretto: gli strumenti di democrazia diretta, come i
referendum, le petizioni e il potere di iniziativa di legge,
consentono ai cittadini di prendere direttamente le
decisioni.
Il referendum può essere di tipo abrogativo (i cittadini
devono decidere se abrogare una legge o una parte di
una legge) o di tipo confermativo o costituzionale (i
cittadini devono confermare o meno una legge di
revisione costituzionale approvata dal Parlamento).
PRINCIPIO DEL LAVORO: l’articolo 1 afferma che il
fondamento della Repubblica è il lavoro. Si vuole così
sottolineare l’importanza sociale ed economica del
lavoro, come fattore di crescita dell’individuo e della
collettività.
29
ARTICOLO 2
“La
Repubblica
riconosce
e
garantisce
i
diritti
inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la
sua
personalità,
e
richiede
l'adempimento
dei
doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale”.
30
PRINCIPIO DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO: a tutte
le persone che si trovano sul territorio dello Stato (anche
agli stranieri), sono riconosciuti i diritti fondamentali
dell’uomo. Infatti non si parla di soli cittadini, ma di
“uomini”. "Inviolabili" significa che questi diritti non
devono essere "violati“, né da altre persone, né dallo
Stato.
PRINCIPIO PLURALISTICO: vengono riconosciute le
"formazioni sociali", come la famiglia, le associazioni, le
chiese, i partiti, i sindacati.
PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA': la vita dei cittadini deve
ispirarsi ad un criterio di solidarietà nei confronti di chi ha
bisogno. Sono previsti doveri di solidarietà politica (ad
esempio attraverso il voto), economica (ad esempio
attraverso i tributi) e sociale (ad esempio attraverso il
lavoro).
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ARTICOLO 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla
organizzazione politica, economica e sociale del
Paese”.
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PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE: l'art. 3
stabilisce il principio di uguaglianza in senso giuridico (o
formale): tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE: il principio
di uguaglianza sostanziale presuppone che la Repubblica
si impegni a intervenire a favore dei cittadini che si
trovino ostacolati nello sviluppo della loro personalità a
causa delle loro precarie condizioni economiche o a
causa della loro situazione sociale. E’ quindi compito
dello Stato intervenire affinché anche nella “sostanza”,
cioè nella realtà, ogni persona abbia le medesime
opportunità e non sia trattata in modo discriminatorio. E'
dunque necessario un intervento dello Stato che
garantisca a tutti le medesime opportunità (l'art. 34
prevede per esempio l'istruzione obbligatoria e gratuita
per tutti). E’ un intervento tipico dello Stato sociale.
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ARTICOLO 4
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere
secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, una attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o
spirituale della società”.
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PRINCIPIO DEL LAVORO: l'art. 4 riconosce a
tutti il diritto al lavoro, che è il fondamento
della Repubblica ai sensi dell'art. 1, e impegna
la Repubblica stessa a promuovere le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Lo Stato ha il dovere di intervenire per
garantire un posto di lavoro alla maggior parte
delle persone e quindi deve impegnarsi per
ridurre la disoccupazione.
Il lavoro però è anche un dovere per il
cittadino: ognuno di noi, con la propria attività,
deve contribuire al progresso della società.
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ARTICOLO 5
“La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi e i
metodi della sua legislazione alle
esigenze
dell'autonomia
e
del
decentramento”.
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PRINCIPIO DELL'UNITA' E INDIVISIBILITA' DELLA
REPUBBLICA: lo Stato italiano è uno e indivisibile e
non può tollerare la separazione o la perdita di parte
del suo territorio.
PRINCIPIO AUTONOMISTICO: la
Costituzione
riconosce le autonomie locali (gli enti locali:
Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane), e
la loro utilità nel fornire ai cittadini servizi che
rispondano meglio alle esigenze locali.
PRINCIPIO
DEL
DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO: la Pubblica Amministrazione si
occupa di erogare i servizi di competenza dello
Stato. La P. A. è strutturata in modo decentrato con
organi centrali (a Roma, per esempio i ministeri) e
organi periferici decentrati.
37
ARTICOLO 6
“La Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche”.
PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE
LINGUISTICHE: lo Stato, con apposite leggi,
tutela e garantisce le minoranze che hanno
lingua, cultura e tradizioni diverse da quella
italiana. La norma costituzionale si riferisce, ad
esempio, alle minoranze linguistiche che vivono
in alcune Regioni di confine come il Trentino e la
Val d’Aosta.
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ARTICOLI 7 E 8
ARTICOLO 7
“Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale”.
ARTICOLO 8
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla Cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze”.
39
PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE: l'art. 7
riguarda i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato,
"ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani". Il
secondo comma regola i rapporti tra Chiesa Cattolica e
Stato, dichiarando validi i Patti Lateranensi, stipulati
nel 1929, e imponendo che le modifiche debbano
essere concordate. I Patti Lateranensi sono costituiti
da due documenti: il Trattato (che riconosce la
sovranità della Chiesa sulla Città del Vaticano) e il
Concordato (che regola i rapporti tra Stato e Chiesa: ad
esempio riconosce la validità del matrimonio cattolico).
I Patti Lateranensi sono stati modificati nel 1984 con il
Nuovo Concordato. L'art. 8 stabilisce il principio di
libertà religiosa, poi esplicitato dagli artt. 19 e 20.
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ARTICOLO 9
“La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico
della Nazione”.
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PRINCIPIO DELLA PROMOZIONE DELLA
CULTURA E DELLA RICERCA: lo Stato
deve tutelare la cultura e la ricerca, ad
esempio
investendo
risorse
nell’istruzione e nella ricerca.
PRINCIPIO
DELLA
TUTELA
DEL
PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO E
DELL'AMBIENTE: lo Stato deve tutelare e
valorizzare il proprio patrimonio storico e
artistico e l’ambiente.
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ARTICOLO 10
“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
di diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici”.
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PRINCIPIO
DEL
DIRITTO
INTERNAZIONALE: la Repubblica ha
scelto di rapportarsi con gli altri Stati in
base al diritto internazionale. Lo straniero
che
ha
subito
nel
suo
Paese
discriminazioni,
o
addirittura
persecuzioni dovute a motivi politici, ha
diritto ad ottenere asilo. E’ vietata
l’estradizione per reati politici. All’interno
dell’UE l’estradizione è sostituita dal
mandato di cattura europeo.
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ARTICOLO 11
“L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà dei popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie a un ordinamento che
assicuri lo pace e la giustizia fra le nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo”.
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PRINCIPIO DELLA COESISTENZA
PACIFICA: l'art. 11 stabilisce il
principio della pace e il ripudio della
guerra: le controversie internazionali
devono essere superate con il diritto
e non con la forza. L’Italia può
aderire
alle
organizzazioni
internazionali, anche se questo
comporta limitazioni della propria
sovranità.
46
ARTICOLO 12
“La bandiera della Repubblica
è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni”.
47
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