Diapositiva 1 - Facoltà di Giurisprudenza

CORTE DI CASSAZIONE
sezione I civile
Sentenza
04–07–1987
n. 5862
La vicenda
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Il soggetto A (Ottavio Melaiu) vende al
soggetto B (Clemente Lutzu) con atto
pubblico un terreno confinante con la
restante proprietà di A
Si trattava in realtà di vendita simulata al
solo fine di costituire una società di fatto?
Scopo della presunta società: costruzione
e gestione di un night club
La vicenda
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Viene effettivamente costruito l’edificio
destinato a night club
La licenza d’esercizio per la gestione del
locale viene intestata alla moglie di B
La vicenda: il conflitto
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A viene escluso dal possesso dell’immobile
e dall’esercizio dell’impresa
Richieste di A:
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Accertare la simulazione
Retrocessione dell’area
Risolvere il rapporto sociale
Scioglimento comunione
Divisione dell’immobile
Sequestro giudiziario
La vicenda: i primi sviluppi
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La vicenda secondo B:
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La vendita era reale (nessuna società)
B unico proprietario dell’area di costruzione
Ammette di aver sconfinato (art. 938 c.c.)
Le rivendicazioni di B:
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Revoca del sequestro
Eventuale indennizzo per l’occupazione del
suolo
Il punto della situazione
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Posizione di A
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La società di fatto esiste e deve essere sciolta
con la restituzione dei conferimenti
Il terreno era un conferimento
Posizione di B
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La società non esiste e sua è la proprietà
dell’edificio
Il terreno era un puro oggetto di vendita
1) In tribunale
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La sentenza di primo grado:
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Revoca del sequestro giudiziario
Riconosciuto soggetto B unico proprietario
Respinta domanda di scioglimento della
società di fatto
A deve risarcire i danni del sequestro
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Il giudizio è a favore di B
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2) Corte d’appello
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Convalidato il sequestro giudiziario
Dichiarata l’esistenza della società di fatto
Disposta la liquidazione della società
Disposta la divisione dell’edificio
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Il giudizio si rovescia a favore di A!!
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Motivazioni
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In mancanza dell’atto scritto per il conferimento
in proprietà di beni immobili in una società di
fatto deve ritenersi che gli stessi siano stati
conferiti in godimento per 9 anni
Accertata l’esistenza della società di fatto e la
volontà comune di recedere si deve procedere
allo scioglimento
Ciascun proprietario ha acquistato la porzione di
costruzione che vi insiste donde la necessità
della divisione tramite liquidazione al fine di
restituire ai soci i beni conferiti in godimento
Articoli del codice civile coinvolti
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Art. 2251 Contratto sociale
Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme
speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643).
Art. 1367 Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso
in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne
avrebbero alcuno (1424).
Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata
(2702 e seguenti), sotto pena di nullità: (…)
9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e
seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri
diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato; (…)
Ma il soggetto B non si arrende…
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B afferma:
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la corte d’appello ha erroneamente ritenuto
valida la società di fatto nonostante il
conferimento fosse avvenuto senza l’atto
scritto ad substantiam
(ad substantiam: effetto costitutivo)
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Il trasferimento dell’immobile non è avvenuto nella
forma necessaria e ciò comporta la nullità dell’atto
CASSAZIONE
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La censura è fondata
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Problema: validità di una società di fatto nella
quale i conferimenti dei soci abbiano avuto
per oggetto beni immobili senza l’atto scritto
La soluzione del problema risiede negli
articoli 2251 e 1350 n.9 c.c.
Articoli del codice civile coinvolti
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Art. 2251 Contratto sociale
Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme
speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643).
Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata
(2702 e seguenti), sotto pena di nullità: (…)
9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e
seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri
diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato; (…)
L’opinione della giurisprudenza
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Prima opinione
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Nullità della clausola di conferimento di un immobile
non stipulata in forma scritta importa la nullità del
contratto sociale quando il conferimento dell’immobile
sia per sua natura essenziale al raggiungimento del
fine sociale (senza di esso la società non si sarebbe
costituita)
Seconda opinione
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se il conferimento è senza determinazione di tempo
in base al principio di conservazione (art. 1367 c.c.) il
contratto è da ritenersi valido nel limite dei 9 anni
Osservazioni
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L’apparente contrasto tra gli articoli 2248 e 2251
c.c. è risolto ricorrendo al principio di
conservazione del negozio giuridico (art. 1367
c.c.)
Non esiste nel nostro o.g. la possibilità di
ravvisare una comunione di impresa nell’attività
collettiva svolta dai comproprietari dei beni
senza l’osservanza dell’onere formale previsto
dall’art. 1350 c.9 c.c.
Se ne deduce (secondo Corte
d’Appello).
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In base al principio di conservazione
(art.1367 c.c.):
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Il tacito conferimento in società di beni
immobili NON può essere inteso come
conferimento in proprietà altrimenti il
contratto di società non produrrebbe alcun
effetto
Si è in presenza quindi di un contratto di
società di durata novennale
Articoli del codice civile coinvolti
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Art. 2251 Contratto sociale
Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme
speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643).
Art. 2248 Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o
più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III (1100 e
seguenti).
Art. 1367 Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso
in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne
avrebbero alcuno (1424).
Ne siamo sicuri? La Cassazione
non è d’accordo!
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La tesi non è condivisibile:
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Art. 1367 c.c.
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La norma prevede che, fallito ogni tentativo di
dare alla clausola contrattuale un significato, il
dubbio sulla sua reale portata permanga…
Cioè:
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La norma NON AUTORIZZA LA CONVERSIONE DI
CONTRATTI NULLI attraverso una interpretazione
sostitutiva della reale intenzione delle parti
Dunque…
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Per superare il ritenuto conflitto tra l’art.
2248 e 2251 c.c. non si può ricorrere
all’art. 1367 c.c.
In realtà il conflitto è inesistente: le due
norme operano su piani diversi
Perché?
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Art. 2248 c.c.
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Esclude l’ammissibilità della comunione di
impresa
Art. 2251 c.c.
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Non si perviene al risultato di riconoscere che
i comproprietari di immobili siano
necessariamente astretti da una comunione di
impresa per tutta il periodo in cui l’attività
economica è stata esplicata
In conclusione
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La nullità della clausola di conferimento importa la nullità
dell’intero contratto sociale se il conferimento è
essenziale al raggiungimento dello scopo sociale
La nullità del contratto sociale implica la restituzione dei
beni conferiti ma non trasforma i presunti soci in
soggetti che hanno svolto in comune un’attività
economica perché è inammissibile la comunione di
impresa
Si presenta piuttosto il problema della valutazione degli
effetti della nullità (tutela dei terzi – problema estraneo
al giudizio)
La controversia verte sulla proprietà dell’edificio e va
risolta applicando le norme sui diritti reali e non già i
principi di diritto societario
In conclusione
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Il primo motivo del ricorso deve essere
accolto (inesistenza della società di fatto)
Accolta l’obiezione del soggetto B