Direttive anticipate: a che punto siamo? Carlo Casonato Facoltà di Giurisprudenza Progetto BioDiritto La condizione: consenso e rifiuto «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» (Costituzione, art. 32) «Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente» (Cod.deont.med., art. 35) Trento, 24 febbraio 2007 La Convenzione di Oviedo (art. 9) «I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione» Legge 28 marzo 2001, n. 145: la quasi ratifica Trento, 24 febbraio 2007 Trento, 24 febbraio 2007 Il Codice deontologico (art. 38) «Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato» Obbligo della motivazione in cartella clinica Attualità della scelta Trento, 24 febbraio 2007 Il CNB (parere 18-12-2003) “ogni persona ha il diritto di esprimere i propri desideri anche in modo anticipato in relazione a tutti i trattamenti terapeutici e a tutti gli interventi medici circa i quali può lecitamente esprimere la propria volontà attuale” “autonoma valutazione del medico, che non deve eseguire meccanicamente i desideri del paziente, ma anzi ha l’obbligo di valutarne l’attualità in relazione alla situazione clinica di questo e agli eventuali sviluppi della tecnologia medica” Non assolutamente vincolante, né meramente orientativo Trento, 24 febbraio 2007 Segue: Il requisito della attualità «Ne consegue che se il medico, in scienza e coscienza, si formasse il solido convincimento che i desideri del malato fossero non solo legittimi, ma ancora attuali, onorarli da parte sua diventerebbe non solo il compimento dell’alleanza che egli ha stipulato col suo paziente, ma un suo preciso dovere deontologico: sarebbe infatti un ben strano modo di tenere in considerazione i desideri del paziente quello di fare, non essendo mutate le circostanze, il contrario di ciò che questi ha manifestato di desiderare» Trento, 24 febbraio 2007 Il “diritto” che c’è Conv. Oviedo + CDM + Amm.Sost. + Carta UE Diritto di esprimere direttive anticipate Non vincolanti né meramente orientative Possibilità di discostarsene (motivatamanente) se non più attuali Attualità di carattere “oggettivo” Trento, 24 febbraio 2007 Il diritto possibile: il ddl 687 Consenso informato Definizioni: “dichiarazioni anticipate di trattamento: l’atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari…”: “ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi nonché estetici” Trento, 24 febbraio 2007 Le decisioni sostitutive Volontà espressa nella dichiarazione anticipata o dal fiduciario nominato o dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado Agire nell’esclusivo e migliore interesse dell’incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest’ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità Trento, 24 febbraio 2007 Segue: le decisioni sostitutive La dichiarazione anticipata di trattamento è l’atto di volontà redatto dal soggetto interessato, alla formazione del quale interviene il medico di medicina generale o il medico curante della struttura sanitaria Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 11, i cittadini sono tenuti a rendere la dichiarazione anticipata di trattamento Trento, 24 febbraio 2007 Segue: efficacia Stato di incapacità decisionale: neurologo, psichiatra, medico specializzato Le direttive… sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l’interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica Trento, 24 febbraio 2007