La presentazione in formato power point

Direttive anticipate:
a che punto siamo?
Carlo Casonato
Facoltà di Giurisprudenza
Progetto BioDiritto
La condizione:
consenso e rifiuto

«Nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana»
(Costituzione, art. 32)

«Il medico non deve intraprendere attività
diagnostica e/o terapeutica senza
l’acquisizione del consenso esplicito e
informato del paziente» (Cod.deont.med., art. 35)
Trento, 24 febbraio 2007
La Convenzione di Oviedo (art. 9)

«I desideri precedentemente espressi a
proposito di un intervento medico da parte di
un paziente che, al momento dell’intervento,
non è in grado di esprimere la sua volontà
saranno tenuti in considerazione»

Legge 28 marzo 2001, n. 145:
la quasi ratifica
Trento, 24 febbraio 2007
Trento, 24 febbraio 2007
Il Codice deontologico
(art. 38)

«Il medico, se il paziente non è in grado di
esprimere la propria volontà, deve tenere
conto nelle proprie scelte di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso
in modo certo e documentato»

Obbligo della motivazione in cartella clinica

Attualità della scelta
Trento, 24 febbraio 2007
Il CNB (parere 18-12-2003)
“ogni persona ha il diritto di esprimere i propri desideri
anche in modo anticipato in relazione a tutti i
trattamenti terapeutici e a tutti gli interventi medici circa
i quali può lecitamente esprimere la propria volontà
attuale”
“autonoma valutazione del medico, che non deve
eseguire meccanicamente i desideri del paziente, ma
anzi ha l’obbligo di valutarne l’attualità in relazione alla
situazione clinica di questo e agli eventuali sviluppi
della tecnologia medica”
Non assolutamente vincolante,
né meramente orientativo
Trento, 24 febbraio 2007
Segue:
Il requisito della attualità
«Ne consegue che se il medico, in scienza e coscienza, si
formasse il solido convincimento che i desideri del
malato fossero non solo legittimi, ma ancora attuali,
onorarli da parte sua diventerebbe non solo il
compimento dell’alleanza che egli ha stipulato col suo
paziente, ma un suo preciso dovere deontologico:
sarebbe infatti un ben strano modo di tenere in
considerazione i desideri del paziente quello di fare,
non essendo mutate le circostanze, il contrario di ciò
che questi ha manifestato di desiderare»
Trento, 24 febbraio 2007
Il “diritto” che c’è

Conv. Oviedo + CDM + Amm.Sost. + Carta
UE

Diritto di esprimere direttive anticipate

Non vincolanti né meramente orientative

Possibilità di discostarsene
(motivatamanente) se non più attuali

Attualità di carattere “oggettivo”
Trento, 24 febbraio 2007
Il diritto possibile: il ddl 687

Consenso informato

Definizioni: “dichiarazioni anticipate di
trattamento: l’atto scritto con il quale taluno
dispone in merito ai trattamenti sanitari…”:

“ogni trattamento praticato, con qualsiasi
mezzo, per scopi connessi alla tutela della
salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi
nonché estetici”
Trento, 24 febbraio 2007
Le decisioni sostitutive

Volontà espressa nella dichiarazione anticipata
o dal fiduciario nominato
o dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal
convivente, dai figli, dai genitori, dai parenti entro il
quarto grado

Agire nell’esclusivo e migliore interesse dell’incapace,
tenendo conto della volontà espressa da quest’ultimo
in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni
notoriamente proprie della persona in stato di
incapacità
Trento, 24 febbraio 2007
Segue: le decisioni sostitutive

La dichiarazione anticipata di trattamento è l’atto di
volontà redatto dal soggetto interessato, alla
formazione del quale interviene il medico di
medicina generale o il medico curante della struttura
sanitaria

Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla
presente legge e dal decreto del Ministro della salute
di cui all’articolo 11, i cittadini sono tenuti a rendere
la dichiarazione anticipata di trattamento
Trento, 24 febbraio 2007
Segue: efficacia

Stato di incapacità decisionale:
neurologo, psichiatra, medico specializzato

Le direttive… sono impegnative per le scelte
sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo
quando, sulla base del parere vincolante del
comitato etico della struttura sanitaria, non sono
più corrispondenti a quanto l’interessato aveva
espressamente previsto al momento della
redazione, sulla base degli sviluppi delle
conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando
compiutamente le motivazioni della decisione nella
cartella clinica
Trento, 24 febbraio 2007