1. ------IND- 2015 0593 F-- IT- ------ 20151105 --- --- PROJET REPUBBLICA FRANCESE Ministero dell'Edilizia abitativa, della parità territoriale e degli spazi rurali Decreto recante regolamentazione degli impianti elettrici degli edifici residenziali NOR: Pubblico interessato: proprietari e comproprietari, committenti, appaltatori, costruttori e promotori, architetti, imprese edili, elettricisti. Oggetto: abrogazione del decreto del 22 ottobre 1969 recante regolamentazione degli impianti elettrici degli edifici residenziali e sua sostituzione con un altro decreto che tiene conto delle misure del piano di rilancio delle costruzioni (separazione della sicurezza elettrica e delle reti di comunicazione). Entrata in vigore: le disposizioni del presente decreto si applicano agli edifici residenziali la cui data di deposito della domanda di concessione edilizia o della dichiarazione preventiva di inizio lavori è successiva al 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso. Avviso: nell'ottica di una semplificazione della normativa e di un nuovo avvicinamento tra regolamentazione e normalizzazione, è emanato un decreto recante regolamentazione degli impianti elettrici degli edifici residenziali, che introduce gli obiettivi tecnici ai quali devono tendere gli impianti elettrici degli edifici residenziali. Esso fa riferimento alle norme NF C 15-100 e NF C 14-100 (datate), conferendo presunzione di conformità a tali obiettivi tecnici. Riferimenti: i testi modificati dal presente decreto possono essere consultati nella stesura ottenuta in seguito a tale modifica sul sito Légifrance (http://legifrance.gouv.fr). Il ministro dell'Edilizia abitativa, della parità territoriale e degli spazi rurali, il ministro dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia, il ministro degli Affari sociali, della salute e dei diritti delle donne, il ministro dell'Interno e il ministro dell'Economia, dell'industria e della digitalizzazione, visto il codice dell’edilizia e delle abitazioni, in particolare l’articolo R. 111-12, visto il parere del consiglio superiore dell'edilizia e dell'efficienza energetica, visto il parere del consiglio nazionale di valutazione delle norme, vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura di informazione nel settore nelle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, DECRETANO: Articolo 1 Il presente decreto si applica agli impianti elettrici degli edifici residenziali nuovi e alle opere di allacciamento della rete pubblica di distribuzione dell'elettricità a bassa tensione degli edifici residenziali nuovi, dal confine della proprietà fino alle prese di corrente o fino ai terminali di alimentazione degli apparecchi utensili o degli apparecchi alimentati da canalizzazioni fisse. Gli impianti elettrici e le opere di allacciamento di tali edifici rispondono alle caratteristiche fissate dal presente decreto, con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle persone e il corretto funzionamento dell'impianto elettrico e dell'opera di allacciamento. Articolo 2 Gli impianti elettrici degli edifici residenziali sono progettati e realizzati secondo le sei regole fondamentali che seguono. 1. L'impianto elettrico garantisce la protezione delle persone dai danni generati dal contatto con masse in caso di guasto (contatto indiretto) Per raggiungere questo obiettivo, l'impianto elettrico di ciascuna unità abitativa presenta: - una presa di terra, - un impianto di messa a terra composto da conduttori di terra, un morsetto di terra, un conduttore principale di protezione e conduttori di protezione, - un collegamento equipotenziale principale al quale sono collegati il morsetto principale di terra, il conduttore principale di protezione e gli elementi conduttori dell'unità abitativa, - meccanismi di protezione per mezzo di interruzione automatica dell'alimentazione con caratteristiche adeguate allo schema di messa a terra, - un collegamento equipotenziale supplementare in ciascun locale contenente una vasca da bagno o una doccia, al quale sono collegati gli elementi conduttori e le masse del locale. 2. L'impianto elettrico protegge le persone dai danni causati da temperature troppo elevate o da limitazioni meccaniche causate da sovracorrenti che potrebbero prodursi nei conduttori attivi Per raggiungere questo obiettivo, i circuiti dell'impianto elettrico dell'unità abitativa sono protetti con meccanismi di protezione che garantiscono l'interruzione automatica del circuito prima che la sovratensione raggiunga un valore pericoloso per le persone. 3. I circuiti terminali garantiscono la sicurezza delle persone e il corretto funzionamento dell'impianto elettrico Per raggiungere questo obiettivo, l'impianto elettrico dell'unità abitativa è realizzato con materiali elettrici che garantiscono la sicurezza delle persone nell'ambito di un utilizzo normale. Il materiale elettrico utilizzato è adeguato alle influenze esterne alle quali può essere esposto. La protezione dell'impianto elettrico tiene conto della sicurezza degli occupanti in rapporto alla posizione dei materiali elettrici, e in particolare dell'alimentazione di punti esterni. Per i locali contenenti una vasca da bagno o una doccia, l'impianto elettrico è realizzato tenendo conto del rischio specifico legato alla presenza di acqua ed elettricità, in particolare installando materiale elettrico adatto alla posizione di installazione rispetto alla vasca o alla doccia. L'impianto elettrico presenta almeno un punto di alimentazione per l'illuminazione per locale dell'unità abitativa, e un numero sufficiente di punti di utilizzo, ossia di prese di corrente e mezzi di collegamento, adeguatamente dimensionati e ripartiti nell'unità abitativa. L'impianto elettrico presenta circuiti specifici dedicati all'alimentazione degli apparecchi specifici che consentono un loro utilizzo ottimale. 4. La distribuzione elettrica dell'unità abitativa è organizzata e messa in sicurezza Per raggiungere questo obiettivo, all'alimentazione elettrica è riservato un alloggiamento specifico dell'unità abitativa. L'alloggiamento raggruppa i terminali dei circuiti di potenza elettrica, eventualmente il pannello di controllo, il quadro di sezionamento principale che raggruppa i principali dispositivi di interruzione, di sezionamento e di protezione dell'unità abitativa. Un meccanismo di interruzione di emergenza consente in caso di necessità di interrompere l'alimentazione elettrica a tutto l'impianto elettrico qualora si presenti un pericolo imprevisto di scarica elettrica o di incendio. Il pannello di controllo supporta l'apparecchio generale di comando e di protezione (AGCP) e il contatore elettrico. Esso è accessibile quando l'apparecchio di comando e protezione garantisce la funzione di interruzione di emergenza, in modo da consentire un'interruzione rapida dell'alimentazione a tutto l'impianto elettrico. Il quadro o i quadri di sezionamento raggruppano gli apparecchi di protezione e sezionamento dell'impianto elettrico. I quadri elettrici presentano dispositivi di sezionamento all'origine di ciascun circuito, dispositivi di protezione contro la sovratensione adatti a ciascun circuito, dispositivi di protezione complementari contro i contatti diretti e dispositivi di protezione contro la sovratensione di origine atmosferica (parafulmine), se del caso. Il numero e le caratteristiche dei dispositivi di cui sopra sono adeguati alle specificità dell'impianto. I circuiti, le installazioni e le canalizzazioni sono identificate ed etichettate. 5. L'impianto elettrico protegge le persone dai rischi di contatto con le parti attive pericolose (contatto diretto) Per raggiungere questo obiettivo, nessuna parte attiva pericolosa dell'impianto elettrico deve essere direttamente accessibile alle persone. Le parti attive dell'impianto elettrico sono collocate all'interno di involucri o dietro barriere dotate di un livello di protezione adeguato. Sono vietati i materiali elettrici non adatti o che presentano rischi di contatto diretto con elementi sotto tensione. Tutti i circuiti terminali dell'impianto sono protetti con dispositivi differenziali a elevata sensibilità, non superiore a 30mA, che garantiscono protezione aggiuntiva in caso di mancato funzionamento del dispositivo di protezione dai contatti diretti o in caso di imprudenza delle persone. 6. L'impianto elettrico limita i rischi di incendio, limita la propagazione del fuoco e dei fumi, contribuisce alla sicurezza degli occupanti e all'intervento dei soccorsi ed eventualmente garantisce il funzionamento degli impianti di sicurezza Per raggiungere questo obiettivo, i materiali elettrici installati non presentano rischio di incendio per i materiali adiacenti. Un meccanismo di interruzione di emergenza, facilmente accessibile, consente in caso di necessità di interrompere l'alimentazione elettrica a tutto l'impianto elettrico qualora si presenti un pericolo imprevisto di scarica elettrica o di incendio. Il materiale elettrico utilizzato è adeguato alle influenze esterne alle quali può essere esposto. Nel caso in cui gli apparecchi di sicurezza debbano rimanere in funzione durante un incendio, devono essere installati materiali elettrici idonei. Articolo 3 Le opere di allacciamento che si trovano nella particella privata devono essere progettate e realizzate secondo le prescrizioni degli articoli da 5 a 76bis del decreto del 17 maggio 2001 che definisce le condizioni tecniche che devono soddisfare le distribuzioni di energia elettrica. Articolo 4 Gli impianti elettrici degli edifici residenziali di cui all'articolo 2 del presente decreto, progettati e realizzati secondo le disposizioni del titolo 10 della norma NF C 15-100 del 2002, dell'aggiornamento del 2005 della norma NF C 15-100 del 2002 e delle relative modifiche da A1 a A5, e le opere di allacciamento di cui all'articolo 3, progettate e realizzate secondo le prescrizioni della norma NF C 14-100 del 2008 e relative modifiche A1 e A2, si presumono conformi agli obiettivi del presente decreto. Articolo 5 Le disposizioni del presente decreto si applicano agli edifici residenziali di cui all'articolo 1 la cui data di deposito della domanda di concessione edilizia o della dichiarazione preventiva di inizio lavori è successiva al 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso. Articolo 6 Il decreto del 22 ottobre 1969 recante regolamentazione degli impianti elettrici degli edifici abitativi è abrogato. Articolo 7 Il direttore generale per l'insediamento, l'urbanistica e il paesaggio, il direttore generale per la salute, il direttore generale per la protezione civile e la gestione delle crisi e il direttore generale per le imprese sono incaricati, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Fatto il Il ministro dell'Edilizia abitativa, della parità territoriale e degli spazi rurali Per il ministro e su delega: Il direttore per l'insediamento, l'urbanistica e il paesaggio, L. GIROMETTI Il ministro dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia, Per il ministro e su delega: Il direttore per l'insediamento, l'urbanistica e il paesaggio, L. GIROMETTI Il ministro degli Affari sociali, della sanità e dei diritti delle donne Per il ministro e su delega: Il direttore generale della sanità: B. VALLET Il ministro dell'Interno, Per il ministro e su delega: Il direttore generale per la protezione civile e la gestione delle crisi, L. PREVOST Il ministro dell'Economia, dell'industria e della digitalizzazione Per il ministro e su delega: Il direttore generale per le imprese P. FAURE