1. ------IND- 2015 0593 F-- IT- ------ 20151105 --- --- PROJET
REPUBBLICA FRANCESE
Ministero dell'Edilizia abitativa, della
parità territoriale e degli spazi rurali
Decreto recante
regolamentazione degli impianti elettrici degli edifici residenziali
NOR:
Pubblico interessato: proprietari e comproprietari, committenti, appaltatori, costruttori e
promotori, architetti, imprese edili, elettricisti.
Oggetto: abrogazione del decreto del 22 ottobre 1969 recante regolamentazione degli impianti
elettrici degli edifici residenziali e sua sostituzione con un altro decreto che tiene conto delle
misure del piano di rilancio delle costruzioni (separazione della sicurezza elettrica e delle reti di
comunicazione).
Entrata in vigore: le disposizioni del presente decreto si applicano agli edifici residenziali la cui
data di deposito della domanda di concessione edilizia o della dichiarazione preventiva di inizio
lavori è successiva al 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso.
Avviso: nell'ottica di una semplificazione della normativa e di un nuovo avvicinamento tra
regolamentazione e normalizzazione, è emanato un decreto recante regolamentazione degli
impianti elettrici degli edifici residenziali,
che introduce gli obiettivi tecnici ai quali devono tendere gli impianti elettrici degli edifici
residenziali.
Esso fa riferimento alle norme NF C 15-100 e NF C 14-100 (datate), conferendo presunzione di
conformità a tali obiettivi tecnici.
Riferimenti: i testi modificati dal presente decreto possono essere consultati nella stesura
ottenuta in seguito a tale modifica sul sito Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Il ministro dell'Edilizia abitativa, della parità territoriale e degli spazi rurali, il
ministro dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia, il ministro degli Affari
sociali, della salute e dei diritti delle donne, il ministro dell'Interno e il ministro
dell'Economia, dell'industria e della digitalizzazione,
visto il codice dell’edilizia e delle abitazioni, in particolare l’articolo R. 111-12,
visto il parere del consiglio superiore dell'edilizia e dell'efficienza energetica,
visto il parere del consiglio nazionale di valutazione delle norme,
vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede
una procedura di informazione nel settore nelle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell'informazione,
DECRETANO:
Articolo 1
Il presente decreto si applica agli impianti elettrici degli edifici residenziali nuovi e alle opere di
allacciamento della rete pubblica di distribuzione dell'elettricità a bassa tensione degli edifici
residenziali nuovi, dal confine della proprietà fino alle prese di corrente o fino ai terminali di
alimentazione degli apparecchi utensili o degli apparecchi alimentati da canalizzazioni fisse.
Gli impianti elettrici e le opere di allacciamento di tali edifici rispondono alle caratteristiche
fissate dal presente decreto, con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle persone e il corretto
funzionamento dell'impianto elettrico e dell'opera di allacciamento.
Articolo 2
Gli impianti elettrici degli edifici residenziali sono progettati e realizzati secondo le sei regole
fondamentali che seguono.
1. L'impianto elettrico garantisce la protezione delle persone dai danni generati dal
contatto con masse in caso di guasto (contatto indiretto)
Per raggiungere questo obiettivo, l'impianto elettrico di ciascuna unità abitativa presenta:
- una presa di terra,
- un impianto di messa a terra composto da conduttori di terra, un morsetto di terra, un
conduttore principale di protezione e conduttori di protezione,
- un collegamento equipotenziale principale al quale sono collegati il morsetto principale
di terra, il conduttore principale di protezione e gli elementi conduttori dell'unità
abitativa,
- meccanismi di protezione per mezzo di interruzione automatica dell'alimentazione con
caratteristiche adeguate allo schema di messa a terra,
- un collegamento equipotenziale supplementare in ciascun locale contenente una vasca da
bagno o una doccia, al quale sono collegati gli elementi conduttori e le masse del locale.
2. L'impianto elettrico protegge le persone dai danni causati da temperature troppo
elevate o da limitazioni meccaniche causate da sovracorrenti che potrebbero prodursi
nei conduttori attivi
Per raggiungere questo obiettivo, i circuiti dell'impianto elettrico dell'unità abitativa sono protetti
con meccanismi di protezione che garantiscono l'interruzione automatica del circuito prima che
la sovratensione raggiunga un valore pericoloso per le persone.
3. I circuiti terminali garantiscono la sicurezza delle persone e il corretto funzionamento
dell'impianto elettrico
Per raggiungere questo obiettivo, l'impianto elettrico dell'unità abitativa è realizzato con
materiali elettrici che garantiscono la sicurezza delle persone nell'ambito di un utilizzo normale.
Il materiale elettrico utilizzato è adeguato alle influenze esterne alle quali può essere esposto.
La protezione dell'impianto elettrico tiene conto della sicurezza degli occupanti in rapporto alla
posizione dei materiali elettrici, e in particolare dell'alimentazione di punti esterni.
Per i locali contenenti una vasca da bagno o una doccia, l'impianto elettrico è realizzato tenendo
conto del rischio specifico legato alla presenza di acqua ed elettricità, in particolare installando
materiale elettrico adatto alla posizione di installazione rispetto alla vasca o alla doccia.
L'impianto elettrico presenta almeno un punto di alimentazione per l'illuminazione per locale
dell'unità abitativa, e un numero sufficiente di punti di utilizzo, ossia di prese di corrente e mezzi
di collegamento, adeguatamente dimensionati e ripartiti nell'unità abitativa.
L'impianto elettrico presenta circuiti specifici dedicati all'alimentazione degli apparecchi
specifici che consentono un loro utilizzo ottimale.
4. La distribuzione elettrica dell'unità abitativa è organizzata e messa in sicurezza
Per raggiungere questo obiettivo, all'alimentazione elettrica è riservato un alloggiamento
specifico dell'unità abitativa. L'alloggiamento raggruppa i terminali dei circuiti di potenza
elettrica, eventualmente il pannello di controllo, il quadro di sezionamento principale che
raggruppa i principali dispositivi di interruzione, di sezionamento e di protezione dell'unità
abitativa.
Un meccanismo di interruzione di emergenza consente in caso di necessità di interrompere
l'alimentazione elettrica a tutto l'impianto elettrico qualora si presenti un pericolo imprevisto di
scarica elettrica o di incendio.
Il pannello di controllo supporta l'apparecchio generale di comando e di protezione (AGCP) e il
contatore elettrico. Esso è accessibile quando l'apparecchio di comando e protezione garantisce
la funzione di interruzione di emergenza, in modo da consentire un'interruzione rapida
dell'alimentazione a tutto l'impianto elettrico.
Il quadro o i quadri di sezionamento raggruppano gli apparecchi di protezione e sezionamento
dell'impianto elettrico.
I quadri elettrici presentano dispositivi di sezionamento all'origine di ciascun circuito, dispositivi
di protezione contro la sovratensione adatti a ciascun circuito, dispositivi di protezione
complementari contro i contatti diretti e dispositivi di protezione contro la sovratensione di
origine atmosferica (parafulmine), se del caso. Il numero e le caratteristiche dei dispositivi di cui
sopra sono adeguati alle specificità dell'impianto.
I circuiti, le installazioni e le canalizzazioni sono identificate ed etichettate.
5. L'impianto elettrico protegge le persone dai rischi di contatto con le parti attive
pericolose (contatto diretto)
Per raggiungere questo obiettivo, nessuna parte attiva pericolosa dell'impianto elettrico deve
essere direttamente accessibile alle persone.
Le parti attive dell'impianto elettrico sono collocate all'interno di involucri o dietro barriere
dotate di un livello di protezione adeguato.
Sono vietati i materiali elettrici non adatti o che presentano rischi di contatto diretto con elementi
sotto tensione.
Tutti i circuiti terminali dell'impianto sono protetti con dispositivi differenziali a elevata
sensibilità, non superiore a 30mA, che garantiscono protezione aggiuntiva in caso di mancato
funzionamento del dispositivo di protezione dai contatti diretti o in caso di imprudenza delle
persone.
6. L'impianto elettrico limita i rischi di incendio, limita la propagazione del fuoco e dei
fumi, contribuisce alla sicurezza degli occupanti e all'intervento dei soccorsi ed
eventualmente garantisce il funzionamento degli impianti di sicurezza
Per raggiungere questo obiettivo, i materiali elettrici installati non presentano rischio di incendio
per i materiali adiacenti.
Un meccanismo di interruzione di emergenza, facilmente accessibile, consente in caso di
necessità di interrompere l'alimentazione elettrica a tutto l'impianto elettrico qualora si presenti
un pericolo imprevisto di scarica elettrica o di incendio.
Il materiale elettrico utilizzato è adeguato alle influenze esterne alle quali può essere esposto.
Nel caso in cui gli apparecchi di sicurezza debbano rimanere in funzione durante un incendio,
devono essere installati materiali elettrici idonei.
Articolo 3
Le opere di allacciamento che si trovano nella particella privata devono essere progettate e
realizzate secondo le prescrizioni degli articoli da 5 a 76bis del decreto del 17 maggio 2001 che
definisce le condizioni tecniche che devono soddisfare le distribuzioni di energia elettrica.
Articolo 4
Gli impianti elettrici degli edifici residenziali di cui all'articolo 2 del presente decreto, progettati
e realizzati secondo le disposizioni del titolo 10 della norma NF C 15-100 del 2002,
dell'aggiornamento del 2005 della norma NF C 15-100 del 2002 e delle relative modifiche da A1
a A5, e le opere di allacciamento di cui all'articolo 3, progettate e realizzate secondo le
prescrizioni della norma NF C 14-100 del 2008 e relative modifiche A1 e A2, si presumono
conformi agli obiettivi del presente decreto.
Articolo 5
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli edifici residenziali di cui all'articolo 1 la
cui data di deposito della domanda di concessione edilizia o della dichiarazione preventiva di
inizio lavori è successiva al 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso.
Articolo 6
Il decreto del 22 ottobre 1969 recante regolamentazione degli impianti elettrici degli edifici
abitativi è abrogato.
Articolo 7
Il direttore generale per l'insediamento, l'urbanistica e il paesaggio, il direttore generale per la
salute, il direttore generale per la protezione civile e la gestione delle crisi e il direttore generale
per le imprese sono incaricati, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'esecuzione del
presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Fatto il
Il ministro dell'Edilizia abitativa, della parità territoriale e degli spazi rurali
Per il ministro e su delega:
Il direttore per l'insediamento, l'urbanistica e il paesaggio,
L. GIROMETTI
Il ministro dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia,
Per il ministro e su delega:
Il direttore per l'insediamento, l'urbanistica e il paesaggio,
L. GIROMETTI
Il ministro degli Affari sociali, della sanità e dei diritti delle donne
Per il ministro e su delega:
Il direttore generale della sanità:
B. VALLET
Il ministro dell'Interno,
Per il ministro e su delega:
Il direttore generale per la protezione civile e la gestione delle crisi,
L. PREVOST
Il ministro dell'Economia, dell'industria e della digitalizzazione
Per il ministro e su delega:
Il direttore generale per le imprese
P. FAURE