Donna e organizzazioni internazionali
Alcune organizzazioni internazionali di donne
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•
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ICW - International Council of Women
IAW - International Alliance of Women
ICWG - International Coperative Women’s Guild
IFBPW - International Federation of Business and
Professional Women
• IFUW - International Federation of University Women
• WYMCA - World Young Women’s Christian Association
• WILPF - Women’s International League for Peace and
Freedom
L’impulso delle donne latino-americane
1933 - Convenzione di Montevideo sulla Nazionalità della
Donna Sposata
Non ci devono essere differenze fondate sul sesso con
riferimento alla nazionalità nella legge o nella prassi
Principio:
Nè il matrimonio nè la sua dissoluzione possono incidere
sulla nazionalità del marito, della moglie o dei figli
1938 - Dichiarazione di Lima in favore dei Diritti della Donna
Afferma i diritti civili, politici ed economici delle donne e chiede agli
Stati di riconoscerli legalmente
I comitati
1937 Società delle Nazioni
Committe of Experts on the Legal Status of Women
1946 Organizzazione delle Nazioni Unite
Commission on the Status of Women (CSW)
Il mandato della CSW
1946-1962 - rilevare lo status giuridico delle
donne nei paesi membri ONU
Elaborare bozze di testi legislativi e di
convenzioni internazionali a sostegno della donna
Dal 1987 ECOSOC ne accresce il mandato:
• patrocinare eguaglianza, sviluppo e pace;
• monitorare l’applicazione delle misure
internazionali per il progresso della donna;
• verificare e stimare i progressi a livello
nazionale, regionale e internazionale
Basi legali dell’eguaglianza
1949 Conv. sulla soppressione del traffico delle persone e
sullo sfruttamento dell’altrui prostituzione
1951 Conv. sull’eguale retribuzione
1952 Conv. sui diritti politici della donna
1957 Conv. sulla nazionalità della donna sposata
1958 Conv. contro la discriminazione nell’impiego e
nell’occupazione
1960 Conv. contro la discriminazione nell’educazione
1962 Conv. sul consenso al matrimonio, sull’età minima
matrimoniale e sulla registrazione del matrimonio
1975-1985
UN Decade for Women
Equality - Development -Peace
Eguaglianza
Non solo giuridica (eliminazione della discriminazione de
jure), ma piena eguaglianza di diritti, responsabilità,
opportunità per la partecipazione della donna allo
sviluppo, sia come beneficiario che come soggetto attivo
Eguaglianza è un obiettivo ma anche un mezzo
sviluppo
Sviluppo significa sviluppo totale: politico,
economico, sociale, culturale come anche
sviluppo delle risorse economiche e materiali
e crescita fisica, morale, intellettuale e
culturale degli esseri umani
Lo sviluppo richiede una dimensione morale
che ne assicuri la giustizia e la rispondenza
ai bisogni e ai diritti degli individui e che guidi
la scienza e la tecnologia nella creazione di un ambiente
salubre per tutte le forme di vita esistenti
pace
Rispetto dei legittimi diritti di tutti i paesi, grandi e piccoli,
e dei popoli all’autodeterminazione, indipendenza,
sovranità, integrità territoriale e
diritto di vivere in pace entro i confini nazionali
Dipende dalla prevenzione dell’uso o della minaccia
di uso di forza, aggressione, occupazione militare, ingerenza
negli affari interni di altri, e dall’eliminazione di dominio,
occupazione, oppressione, sfruttamento, violazione
di diritti umani e libertà fondamentali
pace
Pace non è solo assenza di guerra, violenza e ostilità
a livello nazionale e internazionale
Pace è godimento di giustizia sociale ed economica,
dell’eguaglianza, e dell’intero insieme
dei diritti umani e delle libertà fondamentali
Il decennio ONU per le donne:
1976-1985
1975 - Anno Internazionale della Donna
1975 Città del Messico: I Conferenza mondiale
1980 Copenhagen: II Conferenza mondiale
1985 Nairobi: III Conferenza mondiale
Equality – development peace
Employment – health - education
Conferenza di Città del Messico 1975
Dichiarazione sull’uguaglianza delle donne ed il loro contributo
allo sviluppo e alla pace
Piano di azione mondiale in vista della realizzazione
degli obiettivi dell’anno internazionale della donna
2 piani regionali per l’integrazione delle donne al processo di
sviluppo (commissioni economiche e sociali per l’Africa e
per l’Asia e il Pacifico)
dalla Conferenza di
Città del Messico 1975
nascono
UNIFEM
INSTRAW
1976 INSTRAW
International Research and Training
Institute for the Advancement of Women
Dal 1983 a Santo Domingo
Sviluppa GAINS: Gender Awareness
Information and Networking System
www.un-instraw-gains.org
1985 UNIFEM
UN Development Fund for Women
• Fornire supporto diretto ai progetti e ai
programmi femminili
• Promuovere la partecipazione femminile nel
processo decisionale dei programmi di
sviluppo
• Sostenere gli obiettivi economici e sociali e
l’uguaglianza delle donne nei PVS
Nairobi Forward-Looking Strategies for
the Advancement of Women (NFLS) 1985
Par. 16:
“è necessario considerare la prospettiva femminile sullo
sviluppo umano, poiché è nell’interesse
dell’arricchimento e del progresso umano introdurre e
imbastire nel tessuto sociale il concetto femminile di
eguaglianza, le scelte femminili tra strategie di
sviluppo alternative, l’approccio femminile alla pace,
nel rispetto delle aspirazioni, interessi e talenti delle
donne. Ciò non è solo desiderabile in sé, ma è anche
essenziale al perseguimento degli scopi e degli obiettivi
del Decennio”
NFLS: non vi sono
specifiche questioni femminili
ma tutte le questioni del mondo
sono anche questioni femminili
Entro il 2000: eliminare
l’analfabetismo, aumentare a 65
anni l’aspettativa di vita, offrire
ampie opportunità di impiego,
garantire l’eguaglianza della
donna in tutte le sfere della vita
privata e pubblica
Cairo 1994: Conferenza
Internazionale su Popolazione e
Sviluppo (ICPD)
Pianificazione familiare:
la donna ha il diritto di decidere il numero e
l’intervallo di nascita dei figli?
diritto alla pianificazione familiare
riconosciuto dalla Dichiarazione di Teheran del 1968
[diritto] “di decidere liberamente, e con
cognizione di causa, il numero e l’intervallo
delle nascite, e di accedere alle informazioni,
all’educazione ed ai mezzi necessari per
esercitare tali diritti”.
art. 16 lett. e) della CEDAW
Il Programma di Azione del Cairo fissa 4
obiettivi da raggiungere entro il 2015
• Educazione
• Riduzione della mortalità neonatale e
infantile
• Riduzione della mortalità materna
• Accesso ai servizi sanitari per la salute
sessuale e riproduttiva, inclusa la
pianificazione familiare
Beijing Declaration and
Platform for Action
for Equality, Development
and Peace (PFA) 1995
“The Platform for Action is
an agenda for women’s
empowerement”
I 12 Settori di attenzione
della Beijing Platform for Action
Donna e povertà
Educazione e formazione
delle donne
Donne e salute
Violenza contro le donne
Donne e conflitti armati
Donne ed economia
Potere e processi
decisionali
Meccanismi istituzionali per il
progresso delle donne
Diritti umani delle donne
Donne e media
Donne e ambiente
Bambine
2000
Beijing + 5
UN General Assembly Special Session:
Women 2000: Gender Equality,
Development and Peace for the TwentyFirst Century
Fonti per Beijing +5
Dati nazionali: Review and Appraisal of the
Implementation of the Beijing Platform of Action
1999 UN World Survey on the Role of Women in
Development: Globalization, Gender and Work
UNIFEM Progress of the World’s Women 2000
UN Statistic Division The World’s Women 2000: Trends
and Statistics
•Rapporti delle ONG nazionali e internazionali: 15
regionali, 80 nazionali (relativi a 57 paesi) e 14 tematici
= NGO Alternative Report
Beijing + 5
Political Declaration
Further Actions and Initiatives to Implement the
Beijing Declaration and Platform for Action
Contiene più di 200 raccomandazioni da sviluppare
nel successivo quinquennio
2005
Beijing + 10
49ma sessione CSW:
Dichiarazione in occasione del decimo
anniversario della Quarta Conferenza
Mondiale sulla Donna
Genere
definizione UN
Significato sociale attribuito alle differenze
biologiche.
È una costruzione ideologica e culturale … e
influenza la distribuzione di risorse, benessere,
lavoro, potere decisionale e politico, nonché il
godimento e la titolarità di diritti in seno alla
famiglia e alla società.
È uno stratificatore sociale, in questo senso
simile a razza, classe, etnia, sessualità, età.
1999 World Survey on the Role of Women in Development, par. 16.
Approcci alla questione
femminile
WID: Women in Development – l’accento è sulla
sola donna e non si indagano le ragioni della
diseguaglianza
GAD: Gender and Development –cambiano la
percezione e la comprensione delle relazioni tra
uomo e donna
Approccio GAD
L’attenzione è spostata dalla donna al genere e
alle ineguali relazioni di potere tra uomo e donna
Tutte le strutture sociali, politiche ed economiche
nonché le politiche di sviluppo sono riesaminate
sotto la lente dei differenziali di genere
Il raggiungimento dell’eguaglianza di genere
richiede dei cambiamenti sostanziali, delle
trasformazioni
GEM
Gender Empowerment Measure
- Partecipazione al processo
decisionale politico
- Accesso alle opportunità
professionali
- Potere salariale
link
Consiglio dei
diritti umani
Violenza contro le donne
definizione
Violenza di genere: percosse e violenza domestica, violenza e
abusi sessuali, schiavitù e sfruttamento sessuale, traffico
internazionale di donne e bambini, prostituzione forzata,
molestie sessuali
Violenza derivante da pregiudizi culturali, razzismo e
discriminazione razziale, xenofobia, pornografia, pulizia etnica,
conflitti armati, occupazione straniera, estremismi religiosi e
antireligiosi, terrorismo
Quale tutela?
• La CEDAW tace
• 1993 - Dichiarazione sull’Eliminazione
della violenza nei confronti le donne
• 1994 - Convenzione di Belém do Para
Inter-american convention on the prevention, punishment
and eradication of violence against women
• 1995 - Beijing Platform for Action
– Violenza contro le donne
– Conflitti armati
– Bambine
Segue…
Beijing +5 condanna
– Il delitto d’onore
– Il matrimonio di coazione
Richiede agli Stati interventi decisi per
- eliminare le violenze connesse al sistema della
dote
- eliminare le mutilazioni genitali femminili
- disciplinare rigidamente la violenza domestica
(incluso lo stupro coniugale) e gli abusi sessuali su
donne e bambine
Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica - Consiglio d’Europa, Istanbul 2011
Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto
basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei
meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una
posizione subordinata rispetto agli uomini;
Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono
spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le
molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del
cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una
grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale
ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;
Convenzione di Istanbul – art. 3
con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare
una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le
donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che
provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura
fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere
tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita
pubblica, che nella vita privata;
l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica,
sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o
del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa
residenza con la vittima
l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi
violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo
sproporzionato;
Convenzione di Istanbul – art. 4, co. 3
L'attuazione delle disposizioni della
presente Convenzione da parte delle Parti
contraenti, in particolare le misure destinate
a tutelare i diritti delle vittime, deve essere
garantita senza alcuna discriminazione
fondata sul sesso, sul genere, sulla razza,
sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle
opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo,
sull’origine nazionale o sociale,
sull’appartenenza a una minoranza
nazionale, sul censo, sulla nascita,
sull’orientamento sessuale, sull’identità di
genere, sull'età, sulle condizioni di salute,
sulla disabilità, sullo status matrimoniale,
sullo status di migrante o di rifugiato o su
qualunque altra condizione.
L'INCREDIBILE
SENTENZA DI UN
TRIBUNALE DI
HANNOVER, IN
GERMANIA
Violenta fidanzata: sconto
di pena, è sardo
Sei anni a un italiano, ma
il giudice concede
«attenuanti etniche e
culturali». Il difensore:
«Sentenza razzista»
Convenzione di Istanbul - art. 12
Le Parti adottano le misure
necessarie per promuovere i
cambiamenti nei comportamenti
socio-culturali delle donne e degli
uomini
al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra
pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
Convenzione di Istanbul – art. 12
Le Parti vigilano affinché la cultura, gli
usi e i costumi, la religione, la tradizione
o il cosiddetto "onore" non possano
essere in alcun modo utilizzati per
giustificare nessuno degli atti di violenza
che rientrano nel campo di applicazione
della presente Convenzione.
Convenzione di Istanbul - art. 14
Le Parti intraprendono, se del
caso, le azioni necessarie per
includere nei programmi
scolastici di ogni ordine e
grado dei materiali didattici su
temi quali la parità tra i sessi,
i ruoli di genere non
stereotipati
il reciproco rispetto, la soluzione non
violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne
basata sul genere e il diritto all'integrità
personale, appropriati al livello cognitivo
degli allievi.
Convenzione di Istanbul – matrimonio forzato
Art. 32 - Le Parti adottano le misure legislative o di
altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni
contratti con la forza possano essere invalidabili,
annullati o sciolti senza rappresentare un onere
finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.
Art. 36 - 1. Le Parti adottano le misure
legislative o di altro tipo necessarie per
penalizzare l’atto intenzionale di
costringere un adulto o un bambino a
contrarre matrimonio.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per
penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un
adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso
da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre
Matrimonio.
I principali documenti
internazionali
1979 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti della donna
1999 - Protocollo Opzionale alla Convenzione
Art.1
Cedaw
Ai fini della presente Convenzione,
l’espressione «discriminazione nei confronti
della donna» concerne ogni distinzione,
esclusione o limitazione basata sul sesso,
che abbia come conseguenza, o come
scopo, di compromettere o distruggere il
riconoscimento, il godimento o l’esercizio
da parte delle donne, quale che sia il loro
stato matrimoniale, dei diritti umani e
delle libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale, culturale e civile o in ogni
altro campo, su base di parità
tra l’uomo e la donna.
Art. 2 CEDAW
• Gli Stati Parte ….. si impegnano a:
• a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni
altra disposizione legislativa appropriata, il principio
dell’uguaglianza tra uomo e donna …, e garantire
….l’applicazione effettiva del suddetto principio;
• b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo
adeguato,…. tendenti a proibire ogni discriminazione nei
confronti delle donne;
• c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle
donne su un piano di parità con gli uomini ….;
• d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria
nei confronti della donna …;
Art. 2 CEDAW…segue
• e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la
discriminazione praticata nei confronti della donna da
persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
• f) prendere ogni misura adeguata, …., per modificare o
abrogare ogni legge, disposizione, regolamento,
consuetudine o pratica che costituisca discriminazione
nei confronti della donna;
• g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono
discriminazione nei confronti della donna.
Art. 7 CEDAW
Gli Stati Parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la
discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica
del paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con
gli uomini, il diritto:
•di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di
essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
b) di prendere parte
all’elaborazione della
politica dello Stato
ed alla sua
esecuzione, di
occupare gli impieghi
pubblici e di
esercitare tutte le
funzioni pubbliche ad
ogni livello di governo;
(omissis)
Art. 9 CEDAW
1. Gli Stati Parte accordano alle donne diritti uguali a
quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e
conservazione della cittadinanza. (omissis)
2. Gli Stati Parte
accordano alla
donna diritti uguali
a quelli dell’uomo in
merito alla
cittadinanza dei
loro figli
The Government of the People’s Democratic Republic of Algeria
wishes to express its reservations concerning the provisions of
article 9, paragraph 2, which are incompatible with the provisions
of the Algerian Nationality Code and the
Algerian Family Code. The Algerian Nationality Code allows a
child to take the nationality of the mother only when:
—The father is either unknown or stateless;
—The child is born in Algeria to an Algerian mother and a foreign
father who was born in Algeria;
—The child is born in Algeria to an Algerian mother and a foreign
father who was not born on Algerian territory, under article 26 of
the Algerian Nationality Code, providing the Ministry of Justice
does not object.
Art. 10 CEDAW
• Gli Stati Parte prendono tutte le misure adeguate
…. al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli
uomini per quanto concerne l’educazione e, in
particolare, per garantire, su basi uguali tra l’uomo
e la donna:
• a) le medesime condizioni di orientamento
professionale, di accesso agli studi, di acquisizione
dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni
ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle
zone urbane. (….);
• b) l’accesso agli stessi programmi, agli stessi
esami, ad un personale docente avente le qualifiche
dello stesso grado, a locali scolastici e ad
attrezzature della medesima qualità;
Art. 10
Cedaw
c) Gli Stati Parte prendono tutte le misure
adeguate al fine di eliminare ogni concezione
stereotipata dei ruoli dell'uomo e della
donna
Art. 10 CEDAW segue
d) le medesime possibilità nel
campo della concessione di borse e
altre sovvenzioni di studio;
e) le medesime possibilità di
accesso ai programmi di educazione
permanente, compresi i programmi
di alfabetizzazione per adulti e di
alfabetizzazione funzionale, (…..);
f) la riduzione del tasso
d’abbandono femminile degli studi
(…..);
g) le medesime possibilità di
partecipare attivamente agli sport
e all’educazione
Art. 10 Cedaw
segue
• h) l’accesso alle
specifiche informazioni
di carattere educativo
tendenti a garantire la
salute ed il benessere
familiare, comprese le
informazioni ed i
consigli relativi alla
pianificazione familiare
Art. 11 CEDAW
1. Gli Stati Parte si impegnano
a prendere ogni misura
adeguata al fine di eliminare
la discriminazione nei
confronti della donna nel
campo dell’impiego e di
assicurare, sulla base della
parità tra uomo e donna, gli
stessi diritti, in particolare:
- il diritto al lavoro, che è
diritto inalienabile di ogni
essere umano;
- il diritto alla parità di
remunerazione
Art. 11 CEDAW
….segue
- il diritto alla libera
scelta della professione
e dell’impiego, il diritto
alla promozione, alla
stabilità dell’impiego ed
a tutte le prestazioni e
condizioni di lavoro, il
diritto alla formazione
professionale ed
all’aggiornamento
professionale e alla
formazione permanente;
Art. 11 CEDAW- segue
• 2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle
donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità
(….), gli Stati Parte si impegnano a (….):
• a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per
causa di gravidanza o di congedo di maternità e la
discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato
matrimoniale;
• b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati
o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti,
con la garanzia di mantenimento dell'impiego precedente,
dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
• c) incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di sostegno
necessari (…..) in particolare favorendo l’istituzione e lo
sviluppo di una rete di asili-nido;
• d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte
per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.
Art. 15 CEDAW
1. Gli Stati Parte riconoscono alla donna la parità con
l’uomo di fronte alla legge.
2. Gli Stati Parte riconoscono alla donna, in materia civile,
una capacità giuridica identica a quella dell’uomo e le
medesime possibilità di esercitare tale capacità. (…)
3. Gli Stati Parte convengono che ogni
contratto e ogni altro strumento privato, di
qualunque tipo esso sia, avente un effetto
giuridico diretto a limitare la capacità
giuridica della donna, deve essere
considerato nullo.
4. Gli Stati Parte riconoscono all’uomo e alla
donna i medesimi diritti nel campo della
legislazione relativa al diritto che ogni
individuo ha di circolare liberamente e di
scegliere la propria residenza o domicilio.
Art. 16 par. 1 CEDAW
• 1. Gli Stati Parte prendono tutte le misure
adeguate per eliminare la discriminazione nei
confronti della donna in tutte le questioni
derivanti dal matrimonio, e nei rapporti
familiari e, in particolare, assicurano, in
condizioni di parità con gli uomini:
• a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
• b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il
proprio congiunto e di contrarre matrimonio
soltanto con libero e pieno consenso;
• c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità
nell’ambito del matrimonio e all’atto del suo
scioglimento;
• d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità
come genitori, ……;
Art. 16 par. 1 CEDAW - segue
e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con
cognizione di causa, il numero e l’intervallo delle nascite,
e di accedere alle informazioni, all’educazione ed ai
mezzi necessari per esercitare tali diritti;
f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di
tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o
simili istituti allorché questi esistano nella legislazione
nazionale ….;
Art. 16 par. 2 CEDAW
I fidanzamenti ed i matrimoni
tra fanciulli non avranno
effetto giuridico e tutte le
misure necessarie, comprese
le disposizioni legislative,
saranno prese al fine di
fissare un'età minima per il
matrimonio, rendendo
obbligatoria l’iscrizione del
matrimonio su un registro
ufficiale.
Art. 17 CEDAW
1. Al fine di esaminare i progressi realizzati
nell’applicazione della presente Convenzione,
viene istituito un Comitato per l’eliminazione
della discriminazione nei confronti delle donne
(qui di seguito detto il Comitato) composto,……di
esperti di alta autorità morale ed
eminentemente competenti nel campo nel quale si
applica la presente Convenzione, eletti dagli
Stati Parte tra i loro cittadini e che siederanno
a titolo personale, tenendo conto del principio di
una equa ripartizione geografica e della
rappresentatività delle diverse forme di cultura
e dei principali sistemi giuridici.
Art. 18 CEDAW
• 1. Gli Stati Parte si impegnano a presentare al Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, per
esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di
ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro
genere, che hanno adottato per dar seguito alle
disposizioni della presente Convenzione e sui progressi
realizzati in merito:
• a) durante l’anno seguente all’entrata in vigore della
Convenzione nello Stato interessato;
• b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del
Comitato.
• 2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che
influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi
previsti dalla presente Convenzione.
protocollo facoltativo alla
convenzione sull’eliminazione di
ogni forma di discriminazione
nei confronti della donna - 1999
Art. 1 Prot. CEDAW
• Uno Stato Parte del presente
Protocollo riconosce la competenza del
Comitato per l’eliminazione della
discriminazione nei confronti delle
donne a ricevere e prendere in esame
le comunicazioni ad esso presentate in
conformità con quanto previsto dal
successivo articolo 2.
Art. 2 Prot. CEDAW
• Le comunicazioni potranno essere presentate a
titolo individuale o a nome di gruppi di persone,
le quali rientrino nella giurisdizione di uno Stato
Parte, che denuncino di essere state vittime
della violazione di uno qualsiasi dei diritti
esposti nella Convenzione dallo Stato Parte in
questione. Laddove una comunicazione venga
presentata per conto di un individuo o di un
gruppo di persone, questo avverrà con il loro
consenso a meno che, nel caso di una mancanza
di tale consenso, l’autore della comunicazione
non possa comunque dimostrare di agire in sua,
o loro, rappresentanza.
Art. 3 Prot. CEDAW
• Le comunicazioni saranno sempre
presentate in forma scritta e non
potranno mai essere anonime. Nessuna
comunicazione verrà accettata dal
Comitato nel caso in cui essa riguardi
uno Stato Parte alla Convenzione che
non sia parte del presente Protocollo.
Art. 4 Prot. CEDAW
• 1. Il Comitato non prenderà in esame
alcuna comunicazione a meno che esso non
abbia accertato che tutti i possibili rimedi
disponibili a livello nazionale siano stati
esauriti o che l’applicazione di tali rimedi
venga prolungata irragionevolmente o non
possa verosimilmente portare a una
soluzione efficace.
Alcuni riferimenti
• www.un.org
• www.undp.org
• www.coe.int
www.cedu-echr.int
• [email protected]