Donna e organizzazioni internazionali Alcune organizzazioni internazionali di donne • • • • ICW - International Council of Women IAW - International Alliance of Women ICWG - International Coperative Women’s Guild IFBPW - International Federation of Business and Professional Women • IFUW - International Federation of University Women • WYMCA - World Young Women’s Christian Association • WILPF - Women’s International League for Peace and Freedom L’impulso delle donne latino-americane 1933 - Convenzione di Montevideo sulla Nazionalità della Donna Sposata Non ci devono essere differenze fondate sul sesso con riferimento alla nazionalità nella legge o nella prassi Principio: Nè il matrimonio nè la sua dissoluzione possono incidere sulla nazionalità del marito, della moglie o dei figli 1938 - Dichiarazione di Lima in favore dei Diritti della Donna Afferma i diritti civili, politici ed economici delle donne e chiede agli Stati di riconoscerli legalmente I comitati 1937 Società delle Nazioni Committe of Experts on the Legal Status of Women 1946 Organizzazione delle Nazioni Unite Commission on the Status of Women (CSW) Il mandato della CSW 1946-1962 - rilevare lo status giuridico delle donne nei paesi membri ONU Elaborare bozze di testi legislativi e di convenzioni internazionali a sostegno della donna Dal 1987 ECOSOC ne accresce il mandato: • patrocinare eguaglianza, sviluppo e pace; • monitorare l’applicazione delle misure internazionali per il progresso della donna; • verificare e stimare i progressi a livello nazionale, regionale e internazionale Basi legali dell’eguaglianza 1949 Conv. sulla soppressione del traffico delle persone e sullo sfruttamento dell’altrui prostituzione 1951 Conv. sull’eguale retribuzione 1952 Conv. sui diritti politici della donna 1957 Conv. sulla nazionalità della donna sposata 1958 Conv. contro la discriminazione nell’impiego e nell’occupazione 1960 Conv. contro la discriminazione nell’educazione 1962 Conv. sul consenso al matrimonio, sull’età minima matrimoniale e sulla registrazione del matrimonio 1975-1985 UN Decade for Women Equality - Development -Peace Eguaglianza Non solo giuridica (eliminazione della discriminazione de jure), ma piena eguaglianza di diritti, responsabilità, opportunità per la partecipazione della donna allo sviluppo, sia come beneficiario che come soggetto attivo Eguaglianza è un obiettivo ma anche un mezzo sviluppo Sviluppo significa sviluppo totale: politico, economico, sociale, culturale come anche sviluppo delle risorse economiche e materiali e crescita fisica, morale, intellettuale e culturale degli esseri umani Lo sviluppo richiede una dimensione morale che ne assicuri la giustizia e la rispondenza ai bisogni e ai diritti degli individui e che guidi la scienza e la tecnologia nella creazione di un ambiente salubre per tutte le forme di vita esistenti pace Rispetto dei legittimi diritti di tutti i paesi, grandi e piccoli, e dei popoli all’autodeterminazione, indipendenza, sovranità, integrità territoriale e diritto di vivere in pace entro i confini nazionali Dipende dalla prevenzione dell’uso o della minaccia di uso di forza, aggressione, occupazione militare, ingerenza negli affari interni di altri, e dall’eliminazione di dominio, occupazione, oppressione, sfruttamento, violazione di diritti umani e libertà fondamentali pace Pace non è solo assenza di guerra, violenza e ostilità a livello nazionale e internazionale Pace è godimento di giustizia sociale ed economica, dell’eguaglianza, e dell’intero insieme dei diritti umani e delle libertà fondamentali Il decennio ONU per le donne: 1976-1985 1975 - Anno Internazionale della Donna 1975 Città del Messico: I Conferenza mondiale 1980 Copenhagen: II Conferenza mondiale 1985 Nairobi: III Conferenza mondiale Equality – development peace Employment – health - education Conferenza di Città del Messico 1975 Dichiarazione sull’uguaglianza delle donne ed il loro contributo allo sviluppo e alla pace Piano di azione mondiale in vista della realizzazione degli obiettivi dell’anno internazionale della donna 2 piani regionali per l’integrazione delle donne al processo di sviluppo (commissioni economiche e sociali per l’Africa e per l’Asia e il Pacifico) dalla Conferenza di Città del Messico 1975 nascono UNIFEM INSTRAW 1976 INSTRAW International Research and Training Institute for the Advancement of Women Dal 1983 a Santo Domingo Sviluppa GAINS: Gender Awareness Information and Networking System www.un-instraw-gains.org 1985 UNIFEM UN Development Fund for Women • Fornire supporto diretto ai progetti e ai programmi femminili • Promuovere la partecipazione femminile nel processo decisionale dei programmi di sviluppo • Sostenere gli obiettivi economici e sociali e l’uguaglianza delle donne nei PVS Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women (NFLS) 1985 Par. 16: “è necessario considerare la prospettiva femminile sullo sviluppo umano, poiché è nell’interesse dell’arricchimento e del progresso umano introdurre e imbastire nel tessuto sociale il concetto femminile di eguaglianza, le scelte femminili tra strategie di sviluppo alternative, l’approccio femminile alla pace, nel rispetto delle aspirazioni, interessi e talenti delle donne. Ciò non è solo desiderabile in sé, ma è anche essenziale al perseguimento degli scopi e degli obiettivi del Decennio” NFLS: non vi sono specifiche questioni femminili ma tutte le questioni del mondo sono anche questioni femminili Entro il 2000: eliminare l’analfabetismo, aumentare a 65 anni l’aspettativa di vita, offrire ampie opportunità di impiego, garantire l’eguaglianza della donna in tutte le sfere della vita privata e pubblica Cairo 1994: Conferenza Internazionale su Popolazione e Sviluppo (ICPD) Pianificazione familiare: la donna ha il diritto di decidere il numero e l’intervallo di nascita dei figli? diritto alla pianificazione familiare riconosciuto dalla Dichiarazione di Teheran del 1968 [diritto] “di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l’intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all’educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti”. art. 16 lett. e) della CEDAW Il Programma di Azione del Cairo fissa 4 obiettivi da raggiungere entro il 2015 • Educazione • Riduzione della mortalità neonatale e infantile • Riduzione della mortalità materna • Accesso ai servizi sanitari per la salute sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare Beijing Declaration and Platform for Action for Equality, Development and Peace (PFA) 1995 “The Platform for Action is an agenda for women’s empowerement” I 12 Settori di attenzione della Beijing Platform for Action Donna e povertà Educazione e formazione delle donne Donne e salute Violenza contro le donne Donne e conflitti armati Donne ed economia Potere e processi decisionali Meccanismi istituzionali per il progresso delle donne Diritti umani delle donne Donne e media Donne e ambiente Bambine 2000 Beijing + 5 UN General Assembly Special Session: Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for the TwentyFirst Century Fonti per Beijing +5 Dati nazionali: Review and Appraisal of the Implementation of the Beijing Platform of Action 1999 UN World Survey on the Role of Women in Development: Globalization, Gender and Work UNIFEM Progress of the World’s Women 2000 UN Statistic Division The World’s Women 2000: Trends and Statistics •Rapporti delle ONG nazionali e internazionali: 15 regionali, 80 nazionali (relativi a 57 paesi) e 14 tematici = NGO Alternative Report Beijing + 5 Political Declaration Further Actions and Initiatives to Implement the Beijing Declaration and Platform for Action Contiene più di 200 raccomandazioni da sviluppare nel successivo quinquennio 2005 Beijing + 10 49ma sessione CSW: Dichiarazione in occasione del decimo anniversario della Quarta Conferenza Mondiale sulla Donna Genere definizione UN Significato sociale attribuito alle differenze biologiche. È una costruzione ideologica e culturale … e influenza la distribuzione di risorse, benessere, lavoro, potere decisionale e politico, nonché il godimento e la titolarità di diritti in seno alla famiglia e alla società. È uno stratificatore sociale, in questo senso simile a razza, classe, etnia, sessualità, età. 1999 World Survey on the Role of Women in Development, par. 16. Approcci alla questione femminile WID: Women in Development – l’accento è sulla sola donna e non si indagano le ragioni della diseguaglianza GAD: Gender and Development –cambiano la percezione e la comprensione delle relazioni tra uomo e donna Approccio GAD L’attenzione è spostata dalla donna al genere e alle ineguali relazioni di potere tra uomo e donna Tutte le strutture sociali, politiche ed economiche nonché le politiche di sviluppo sono riesaminate sotto la lente dei differenziali di genere Il raggiungimento dell’eguaglianza di genere richiede dei cambiamenti sostanziali, delle trasformazioni GEM Gender Empowerment Measure - Partecipazione al processo decisionale politico - Accesso alle opportunità professionali - Potere salariale link Consiglio dei diritti umani Violenza contro le donne definizione Violenza di genere: percosse e violenza domestica, violenza e abusi sessuali, schiavitù e sfruttamento sessuale, traffico internazionale di donne e bambini, prostituzione forzata, molestie sessuali Violenza derivante da pregiudizi culturali, razzismo e discriminazione razziale, xenofobia, pornografia, pulizia etnica, conflitti armati, occupazione straniera, estremismi religiosi e antireligiosi, terrorismo Quale tutela? • La CEDAW tace • 1993 - Dichiarazione sull’Eliminazione della violenza nei confronti le donne • 1994 - Convenzione di Belém do Para Inter-american convention on the prevention, punishment and eradication of violence against women • 1995 - Beijing Platform for Action – Violenza contro le donne – Conflitti armati – Bambine Segue… Beijing +5 condanna – Il delitto d’onore – Il matrimonio di coazione Richiede agli Stati interventi decisi per - eliminare le violenze connesse al sistema della dote - eliminare le mutilazioni genitali femminili - disciplinare rigidamente la violenza domestica (incluso lo stupro coniugale) e gli abusi sessuali su donne e bambine Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Consiglio d’Europa, Istanbul 2011 Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini; Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi; Convenzione di Istanbul – art. 3 con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; Convenzione di Istanbul – art. 4, co. 3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione. L'INCREDIBILE SENTENZA DI UN TRIBUNALE DI HANNOVER, IN GERMANIA Violenta fidanzata: sconto di pena, è sardo Sei anni a un italiano, ma il giudice concede «attenuanti etniche e culturali». Il difensore: «Sentenza razzista» Convenzione di Istanbul - art. 12 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. Convenzione di Istanbul – art. 12 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. Convenzione di Istanbul - art. 14 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. Convenzione di Istanbul – matrimonio forzato Art. 32 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima. Art. 36 - 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio. 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre Matrimonio. I principali documenti internazionali 1979 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 1999 - Protocollo Opzionale alla Convenzione Art.1 Cedaw Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l’uomo e la donna. Art. 2 CEDAW • Gli Stati Parte ….. si impegnano a: • a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell’uguaglianza tra uomo e donna …, e garantire ….l’applicazione effettiva del suddetto principio; • b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato,…. tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne; • c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piano di parità con gli uomini ….; • d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna …; Art. 2 CEDAW…segue • e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo; • f) prendere ogni misura adeguata, …., per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna; • g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna. Art. 7 CEDAW Gli Stati Parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto: •di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti; b) di prendere parte all’elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo; (omissis) Art. 9 CEDAW 1. Gli Stati Parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. (omissis) 2. Gli Stati Parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell’uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli The Government of the People’s Democratic Republic of Algeria wishes to express its reservations concerning the provisions of article 9, paragraph 2, which are incompatible with the provisions of the Algerian Nationality Code and the Algerian Family Code. The Algerian Nationality Code allows a child to take the nationality of the mother only when: —The father is either unknown or stateless; —The child is born in Algeria to an Algerian mother and a foreign father who was born in Algeria; —The child is born in Algeria to an Algerian mother and a foreign father who was not born on Algerian territory, under article 26 of the Algerian Nationality Code, providing the Ministry of Justice does not object. Art. 10 CEDAW • Gli Stati Parte prendono tutte le misure adeguate …. al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l’educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l’uomo e la donna: • a) le medesime condizioni di orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. (….); • b) l’accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità; Art. 10 Cedaw c) Gli Stati Parte prendono tutte le misure adeguate al fine di eliminare ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna Art. 10 CEDAW segue d) le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio; e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, (…..); f) la riduzione del tasso d’abbandono femminile degli studi (…..); g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sport e all’educazione Art. 10 Cedaw segue • h) l’accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare Art. 11 CEDAW 1. Gli Stati Parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell’impiego e di assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare: - il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano; - il diritto alla parità di remunerazione Art. 11 CEDAW ….segue - il diritto alla libera scelta della professione e dell’impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell’impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente; Art. 11 CEDAW- segue • 2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità (….), gli Stati Parte si impegnano a (….): • a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale; • b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali; • c) incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di sostegno necessari (…..) in particolare favorendo l’istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido; • d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo. Art. 15 CEDAW 1. Gli Stati Parte riconoscono alla donna la parità con l’uomo di fronte alla legge. 2. Gli Stati Parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell’uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. (…) 3. Gli Stati Parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo. 4. Gli Stati Parte riconoscono all’uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza o domicilio. Art. 16 par. 1 CEDAW • 1. Gli Stati Parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini: • a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio; • b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso; • c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell’ambito del matrimonio e all’atto del suo scioglimento; • d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, ……; Art. 16 par. 1 CEDAW - segue e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l’intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all’educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti; f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti allorché questi esistano nella legislazione nazionale ….; Art. 16 par. 2 CEDAW I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l’iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale. Art. 17 CEDAW 1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell’applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (qui di seguito detto il Comitato) composto,……di esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletti dagli Stati Parte tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici. Art. 18 CEDAW • 1. Gli Stati Parte si impegnano a presentare al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito: • a) durante l’anno seguente all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato; • b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato. • 2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. protocollo facoltativo alla convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna - 1999 Art. 1 Prot. CEDAW • Uno Stato Parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne a ricevere e prendere in esame le comunicazioni ad esso presentate in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 2. Art. 2 Prot. CEDAW • Le comunicazioni potranno essere presentate a titolo individuale o a nome di gruppi di persone, le quali rientrino nella giurisdizione di uno Stato Parte, che denuncino di essere state vittime della violazione di uno qualsiasi dei diritti esposti nella Convenzione dallo Stato Parte in questione. Laddove una comunicazione venga presentata per conto di un individuo o di un gruppo di persone, questo avverrà con il loro consenso a meno che, nel caso di una mancanza di tale consenso, l’autore della comunicazione non possa comunque dimostrare di agire in sua, o loro, rappresentanza. Art. 3 Prot. CEDAW • Le comunicazioni saranno sempre presentate in forma scritta e non potranno mai essere anonime. Nessuna comunicazione verrà accettata dal Comitato nel caso in cui essa riguardi uno Stato Parte alla Convenzione che non sia parte del presente Protocollo. Art. 4 Prot. CEDAW • 1. Il Comitato non prenderà in esame alcuna comunicazione a meno che esso non abbia accertato che tutti i possibili rimedi disponibili a livello nazionale siano stati esauriti o che l’applicazione di tali rimedi venga prolungata irragionevolmente o non possa verosimilmente portare a una soluzione efficace. Alcuni riferimenti • www.un.org • www.undp.org • www.coe.int www.cedu-echr.int • [email protected]