Il punto di vista del medico legale

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SOCIETÀ TRIVENETA
DI CHIRURGIA
U.O. CHIRURGIA
GENERALE SCHIO
Primario: Dr. M. Rebonato
RESPONSABIL
ITÀ CONDIVISE
IN CHIRURGIA
Presidenti: Dr. H. Pernthaler - Dr. M.
Rebonato
Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova
SCHIO
Sabato 19 Aprile 2008
Metodi di indagine
delle prestazioni sanitarie
Il punto di vista del
medico-legale
Daniele Rodriguez
P.O. di Medicina legale
Università degli Studi di Padova
Metodi di indagine
delle prestazioni sanitarie
Un punto di vista di un
medico-legale
Daniele Rodriguez
P.O. di Medicina legale
Università degli Studi di Padova
RESPONSABILITÀ
CIVILE
Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova
RESPONSABILITÀ
CIVILE:
una novità
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RESPONSABILITÀ CIVILE:
NATURA CONTRATTUALE
NATURA EXTRA-CONTRATTUALE
[ OBBLIGAZIONI DA FATTO
ILLECITO ]
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CODICE CIVILE
Art. 1173 (Fonti delle
obbligazioni)
Le obbligazioni derivano da
contratto, da fatto illecito,
o da ogni altro atto o fatto
idoneo a produrle in
conformità dell’ordinamento
giuridico.
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CODICE CIVILE
Art. 1321 (Nozione)
Il contratto è l’accordo di
due o più parti per
costituire, regolare od
estinguere tra loro un
rapporto giuridico
patrimoniale.
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L’accordo con un
professionista sanitario
esercente privatamente la
professione
costituisce un rapporto
contrattuale
con le relative obbligazioni
e la connessa
responsabilità contrattuale
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Riflessi sul regime
dell’onere della prova in
un eventuale giudizio
Notazione sommaria sulla teoria generale
del processo e della prova
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* Attore è colui che agisce in giudizio per
veder riconosciuta e soddisfatta una propria
pretesa
(= creditore
= in un’azione di risarcimento, la persona che
assume di aver subito il danno)
* Convenuto è colui che, chiamato in
giudizio, resiste alla pretesa della controparte
(= debitore
= in un’azione di risarcimento, il presunto
autore del danno)
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Nel processo civile,
in linea di principio generale
l’onere della prova
• di un fatto cosiddetto costitutivo (= di un
fatto a fondamento della pretesa che si
avanza) incombe sull’attore
• di un fatto impeditivo od estintivo,
(= di un fatto che contrasta la pretesa
avanzata) incombe sul convenuto
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In casi di responsabilità
contrattuale, chi assume di
aver subito un danno avrà solo
l’onere di dover provare
l’esistenza del rapporto
contrattuale [e la natura
ordinaria della prestazione
dovutagli (e mancatagli)]
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In questi casi, spetterà al
professionista sanitario l’onere di
dimostrare di aver usato quella
diligenza media che l’art. 1176 c.c.
impone e che il danno è ascrivibile ad
altro di diverso piuttosto che ad un
suo difetto di diligenza (“causa a lui
non imputabile”, secondo la formula
dell’art. 1218 c.c.).
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[Invece, nelle ipotesi, in cui si
prospettano speciali difficoltà, è
onere di chi lamenta il danno il dover
fornire anche la prova della colpa
grave del professionista sanitario che
ha operato e quindi dover dimostrare
che vi è stato quel particolare grado
di imperizia che fonda la
responsabilità e giustifica il
risarcimento]
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La situazione era diversa in
caso di rapporto
instauratosi fra il paziente e
il medico operante
nell’ambito di una struttura
pubblica
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Per molto tempo si è ritenuto che, in
questi casi, nell’eventualità di danno
provocato al paziente (dal medico) a
seguito della prestazione erogata, si
versasse in un’ipotesi di responsabilità di
natura extra-contrattuale e quindi che il
comportamento dannoso tenuto dal
professionista e sfociato necessariamente
nella morte od in una lesione subita dal
paziente desse luogo ad un’obbligazione
di risarcimento da fatto illecito.
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In realtà, si è fatta strada una
diversa prospettiva, che
riconduce la responsabilità del
medico dipendente di una
struttura sanitaria pubblica
alla categoria della
responsabilità contrattuale.
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Affermare che la situazione
giurisprudenziale sia mutata
sarebbe semplicistico, in
quanto la giurisprudenza della
Corte di Cassazione mantiene
sul punto alcune incertezze e
perplessità
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Il rapporto fra il paziente e l’ente
pubblico di assistenza sanitaria (azienda
ospedaliera o USL), che si instaura a
seguito dell’accettazione del paziente
stesso da parte della struttura, deve
essere configurato di natura contrattuale:
l’ente assume contrattualmente l’obbligo
della prestazione che eroga mediante i
professionisti inquadrati nella struttura,
che agiscono quali organi dell’ente
medesimo
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Circa la qualificazione della
responsabilità del professionista
sanitario, che effettua la prestazione
nell’ambito della struttura:
si è affermato che, essendo egli terzo
estraneo al rapporto che si costituiva fra il
paziente e la struttura assistenziale,
la sua eventuale responsabilità dovesse
essere qualificata da fatto illecito e quindi
di natura extra-contrattuale
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La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 22
gennaio 1999, n. 589; Massa c. Fineschi ed
altri; Comune di Roma c. Quirinis ed altri) ha
affermato:
“La responsabilità del medico
ospedaliero deve qualificarsi contrattuale,
al pari di quella dell’ente gestore del
servizio sanitario, non già per l’esistenza
di un pregresso rapporto obbligatorio
insorto fra le parti, bensì in virtù di un
rapporto contrattuale di fatto, originato
dal contatto sociale.”
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI
UNITE CIVILI Sentenza 11 gennaio 2008, n. 577
“A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente
dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente,
ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto
sociale", ha natura contrattuale.
In tema di responsabilità contrattuale della struttura
sanitaria e di responsabilità professionale da contatto
sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio,
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il
contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento
della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a
provocare il danno lamentato. Competerà
al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è
stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato
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eziologicamente rilevante.”
In sostanza, la Cassazione afferma:
è ormai acquisito che i contratti possano
nascere anche da rapporti di fatto idonei
a generare obbligazioni (per l’appunto di
natura contrattuale);
la situazione che genererebbe il contratto
andrebbe individuata nel “contatto
sociale”, che si instaura fra il paziente ed
il professionista della struttura sanitaria
pubblica in cui quest’ultimo
organicamente si inquadra.
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In ipotesi di danno, il paziente
avrebbe quindi la possibilità, in
alternativa, di scegliere di agire
con un’azione risarcitoria
* per responsabilità contrattuale
oppure
* per responsabilità extracontrattuale
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Le due forme di
responsabilità sarebbero, in
questo come in altri casi,
concorrenti ed è allora
rimessa all’interessato la
scelta fra le due azioni cui
ricorrere
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L’alternativa non è
affatto nominalistica ma,
al contrario, gravida di
conseguenze
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1. Muta il termine prescrizionale (cinque
anni se si agisce per responsabilità
extracontrattuale da fatto illecito; dieci
anni se si agisce per responsabilità
contrattuale):
nella realtà il paziente assistito da un
legale avveduto potrà avvalersi
facilmente di uno qualsiasi dei
meccanismi previsti di interruzione
della prescrizione determinandone così
il decorso ex novo
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2. Muta il regime probatorio, in quanto, in caso di
azione per responsabilità contrattuale, al paziente
sarà sufficiente dimostrare l’esistenza del
rapporto obbligatorio (facilmente dimostrabile in
questo caso) ed il relativo inadempimento
(oggettivo),
mentre incomberà sul professionista la prova
dell’adeguatezza della sua condotta e che il danno
deriva da causa a lui non imputabile.
Nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale
incomberà sul paziente, invece, la prova anche della
colpevolezza del professionista sanitario che si
assume autore del fatto (in forza dell’art. 2697 c.c.)
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Come può il
professionista sanitario
fornire la prova
dell’adeguatezza della
propria condotta
professionale?
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documentazione
clinica
(… ovviamente
integrata)
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ma può
bastare ?
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nella
pratica:
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a quale livello di
dettaglio si deve
spingere la cartella
clinica ?
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dobbiamo
filmare
tutto?
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…
la prova
impossibile !
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HO CONCLUSO
grazie
per l’attenzione
questo file può
essere chiesto a
daniele.rodriguez
@fastwebnet.it
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