I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO SCOLASTICO – GLI ARTT. 9-33-34 DELLA COSTITUZIONE La promozione culturale La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Il primo comma dell’art.9 della Costituzione conferisce alla Repubblica il compito di farsi carico della promozione culturale , ovvero di fornire le condizioni e i presupposti per il libero sviluppo della cultura, parametro di crescita dell’individuo sotto il profilo personale e sociale. Concretamente l’opera di promozione culturale si svolge garantendo: · la libertà di insegnamento (art.33 ,comma 1 Costituzione) · la presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di Istruzione (art. 33, comma 2 Costituzione) – · il libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34 , comma 1 costituzione) · l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo (art.34- 2° comma costituzione) · il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli mediante borse di studio, assegni ed altre provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34, comma 3, Cost.) · l’ammissione per esami ai vari gradi dell’istruzione scolastica e dell’abilitazione professionale (art.33 – comma 5 Cost.) · la libera istituzione di scuole da parte di enti o privati , senza oneri per lo Stato, (art.33 comma 3 – Cost.) Oltre che dallo Stato in prima persona i compiti sopraindicati potranno essere espletati anche da altre soggettività (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni, Comunità montane, ASL, …) La libertà di insegnamento L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento (art.33, 1° co Cost.) L’identificazione dei concetti di ««arte»» e di ««scienza»» è di enorme difficoltà,poiché “”qualsiasi oggetto può essere affrontato scientificamente e qualunque può essere il contenuto o il motivo di un’espressione artistica””(ROIS). In sede di Assemblea Costituente fu sollevata la questione della inutilità della lettera dell’art. 33, 1° comma, laddove si proclama la libertà dell’arte e della scienza che, per definizione, incarnano ed esprimono esse stesse la libertà Una specificazione importante del principio costituzionale si trova nel testo dell’art.1 del D.L.vo 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione valido per le scuole di ogni ordine e grado) che sancisce : «la libertà di insegnamento è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente ed è diretta a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni». Quali ulteriori limiti sono stati previsti il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni (ABBASTANZA VAGO !) Più incisiva sarebbe risultata una formulazione che sancisse la libertà di insegnamento come strumento attraverso il quale dare corpo alla libertà e ai diritti del discente : diritto all’apprendimento, diritto alla continuità dell’azione educativa, diritto alla diversità La libera gestione dell’istruzione Il diritto all’istruzione L’istruzione non è riservata ,quanto alla sua gestione, soltanto allo Stato (ciò discende dal principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di iniziative dirette a realizzare la diffusione dello stesso, anche mediante l’insegnamento). E’ molto controverso (se il “senza oneri per lo Stato” si riferisca soltanto alla istituzione della scuola non statale o, anche, al suo funzionamento (si veda il recente, anche se modesto, buono-scuola assegnato a tutti gli alunni frequentanti scuole non statali !) Al dovere dello Stato di istituire su tutto il territorio nazionale scuole di ogni ordine e grado, fa fronte un diritto civico dei cittadini, da intendersi come diritto ad una prestazione : il diritto di accedere liberamente al sistema scolastico, nonché di accedere ai gradi più alti degli studi, anche se privo di mezzi ma capace e meritevole EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO SCOLASTICO PRIMA E DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE BREVISSIMI CENNI SULLE LEGGI ANTE-COSTITUZIONE La legge Casati(1859) : Affronta il problema dell’analfabetismo attraverso l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione elementare(fino a 9 anni di età) La legge Coppino (1877) : estende i principi della legge Casati, ma non ottiene grossi risultati, in quanto mancano le sanzioni contro gli inadempienti La legge Orlando (1904) : estende l’obbligo da 9 a 12 anni di età La legge Credaro (1911) : Si avvia il passaggio allo Stato delle competenze e delle funzioni dei Comuni in materia di gestione delle Scuole La riforma Gentile, i cui punti chiave sono a. L’estensione dell’obbligo scolastico fino al 14° anno di età con un corso elementare di 5 anni ed un corso di avviamento professionale della durata di 3 anni per coloro che non accedono alla scuola media b. L’istituzione di scuole speciali per handicappati sensoriali della vista e dell’udito c. La disciplina di tutti i tipi di istituzioni scolastiche (statali, private, parificate,etc.) nelle quali svolgere l’obbligo scolastico d. L’insegnamento obbligatorio della religione cattolica e. L’istituzione di rigidi controlli per l’inadempienza dell’obbligo scolastico f. La creazione dell’istituto magistrale per la preparazione dei maestri elementari La scuola democratica GLI SVILUPPI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE DEL ‘48 La scelta fondamentale di una scuola democratica si ricava direttamente ed indirettamente dai seguenti articoli della Costituzione: Art. 3 (1) Art. 9 (2) Art. 30 (3) Art. 33 (4) Art. 34 (5) Art. 38 (6) (1)Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (2) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della nazione (3) E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nel caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano svolti i loro compiti (4) – si veda testo già commentato (5) (La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.) 6 Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale …..segue….. LA SCUOLA DEMOCRATICA La riforma della scuola media La scuola materna statale Il tempo pieno I decreti delegati L’integrazione degli alunni handicappati La legge n° 270 e 270 bis La riforma della scuola elementare La personalità giuridica Il Testo Unico n° 297/94 La Carta dei servizi scolastici Il processo autonomistico ex legge 59/1997 La riforma degli esami di maturità L’innalzamento dell’obbligo scolastico L’introduzione dell’obbligo formativo Il riordino dei cicli e la riforma Moratti a)dal 1945 al 1962 : la scuola “attiva” RAPIDO EXCURSUS DELLE INNOVAZIONI SIGNIFICATIVE NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO La reazione a più di 20 anni di dominanza fascista delle istituzioni , unita ad un ritardo (che spesso è figlio del nostro provincialismo culturale) consistente nella presa d'atto di fenomeni pedagogici che si affermano nei paesi più importanti dell'Occidente, fanno decollare con fatica il modello della "scuola attiva" 1. La pedagogia fino ad allora imperante nelle scuole italiane era di tipo autoritario, dogmatico, monista. Con la scuola attiva si impone un modello decisamente antitetico, che assume una accentuata propensione puerocentrica ("maxima debetur puero reverentia"!) con conseguente piegatura dell'intero progetto pedagogico sui bisogni-interessi del fanciullo (-e conseguente eccesso di enfasi sulla "motivazione"). Una rivolta di questo tipo appare salutare rispetto all'aria pesante della scuola tradizionale, poco attenta alla "motivazione" per l'apprendimento. Il rischio, cui non si sottrasse la scuola attiva, consisteva nel tener poco conto di qualunque cosa potesse far riferimento all'adulto come formatore eteronomo con tanto di programmi, discipline, lezioni, libri, compiti, ecc. E così è stato spesso dimenticato il grido d'allarme di don Lorenzo Milani2 in nome di una miracolistica potenzialità quasi terapeutica delle virtù dell'autoapprendimento da parte dei bambini, purché fossero adeguatamente motivati (1) Per riferimenti bibliografici : L’imponente opera di J.Dewey Piano Dalton (H.Parkhurst) Metodo dei progetti (W.H. Kilpatrick) Metodo Winnetka (C.W. Washburne, che fu membro della Commissione Ministeriale che redasse i programmi del 1945) (2) fare parti uguali tra diseguali è il massimo dell’ingiustizia possibile Dal 1962 al 1977: La scuola media unica e il tempo pieno In questo quindicennio si afferma una pedagogia che · da una parte raccoglie e valorizza le principali istanze della scuola attiva, in particolare mediante l'accoglimento del principio della centralità dei bisogni-interessi dell'alunno nel processo educativo della scuola · dall'altra riesamina razionalmente il programma complessivo dell'istruzione, che viene posta all'incrocio tra le esigenze dell'insegnamento (che è attività ineliminabile dell'insegnante) e quelle dell'apprendimento (che è attività dell'allievo) Le "date salienti" di questo periodo storico-pedagogico sono: la istituzione della scuola media unica obbligatoria (del 1962), che supera la tradizionale distinzione tra la scuola d'élite (la vecchia scuola media) e la scuola di massa o dei poveri (la scuola di avviamento professionale, destinata a coloro che non dovevano proseguire negli studi) la scuola a tempo pieno (la legge 820/71), che si configura come l'epicentro di un vero e proprio sisma pedagogico e la legge 517/77, che concluderà un periodo particolarmente fecondo della pedagogia nel nostro paese e contribuirà al definitivo svecchiamento di pratiche didattico-educative basate sulla separazione, l'isolamento e la non accettazione della diversità La legge 517/77 ha tentato di coniugare i due modelli della scuola attiva e della scuola a tempo pieno, mediante il riconoscimento dell'interazione inestricabile tra scuola ed ambiente in virtù della quale la scuola determina la propria offerta formativa non con "a priori pedagogici" ma anche sulla base delle richieste provenienti dal contesto circostanze e dalle agenzie formativa extrascolastiche. La legge 517 ha introdotto almeno quattro principi rivoluzionari, che hanno in qualche modo codificato le più felici intuizioni della scuola a tempo pieno: 1. la programmazione collegiale degli insegnanti : da principio generico, il diritto-dovere degli insegnanti a programmare in tempi definiti è stato solennemente introdotto dalla legge 517 che ha superato le formule relative al "personale piano di lavoro" . Era stata individuata sin da allora la dimensione collegiale della professionalità docente 2. la valutazione formativa: fino a pochi mesi prima dell'entrata in vigore della legge 517 si combattevano aspramente due tendenze, quella del mantenimento della votazione selettiva da 0 a 10 decimi e l'altra- per altro fortemente minoritaria- del voto unico, quale alternativa anticipatrice della valutazione formativa . Il legislatore, come fortunatamente molte volte è successo nel settore-scuola, ha accolto la tendenza pedagogicamente corretta, inducendo, conseguentemente, gli insegnanti ad intendere la valutazione come operazione finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più che all'espressione di giudizi nei confronti degli alunni 3. inserimento degli alunni in situazione di handicap nelle normostrutture : • la legge 517 è generalmente riconosciuto come l'atto normativo che ha codificato in maniera irreversibile l'inserimento degli handicappati nelle normostrutture. A ben vedere, il diritto soggettivo perfetto degli handicappati all'inserimento nelle scuole comuni è riconosciuto sin dagli articoli 34 e 38 della Costituzione Repubblicana e, successivamente, dalla legge 118 del 1971 sugli invalidi civili. E', però, vero che il concetto (sempre in agguato) di "scolarizzazione minima possibile" aveva di fatto consentito, oltre ogni limite di tollerabilità, il permanere di molte scuole speciali, ritenute idonee a garantire il diritto allo studio delle persone handicappate. La legge 517, anche se non in maniera definitiva (si è arrivati al 1992 con la legge quadro 104 per una definitiva archiviazione del concetto di scolarizzazione, quale misura per l'inserimento degli handicappati nelle normostrutture), garantì in modo irreversibile l'inserimento. Eppure una legge così importante, da noi definita addirittura rivoluzionaria per alcuni passaggi significativi, nell'anno 1977 era dedicata solo alla scuola dell'obbligo, vale a dire alla scuola elementare e alla scuola media. In termini calcistici, si potrebbe definire una "legge senza ali", in quanto dimenticava incomprensibilmente sia il settore delle scuole superiori sia soprattutto il settore della scuola materna : è risaputo che qualunque possibilità di successo dell'intervento educativo e terapeutico riabilitativo può essere assicurata solo da un intervento quanto più precoce possibile. Non a caso la legge 104/92 afferma il diritto pieno degli handicappati all'inserimento precocissimo sin dall'asilo-nido.