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I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO SCOLASTICO – GLI ARTT. 9-33-34 DELLA COSTITUZIONE
La promozione culturale
La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Il primo comma dell’art.9 della Costituzione conferisce alla Repubblica il compito di farsi
carico della promozione culturale , ovvero di fornire le condizioni e i presupposti per il
libero sviluppo della cultura, parametro di crescita dell’individuo sotto il profilo personale
e sociale.
Concretamente l’opera di promozione culturale si svolge garantendo:
· la libertà di insegnamento (art.33 ,comma 1 Costituzione) · la presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di Istruzione (art. 33,
comma
2 Costituzione) –
· il libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34
, comma 1 costituzione)
· l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo (art.34- 2° comma
costituzione)
· il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi,
purché capaci e meritevoli mediante borse di studio, assegni ed altre
provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34, comma 3, Cost.)
· l’ammissione per esami ai vari gradi dell’istruzione scolastica e
dell’abilitazione professionale (art.33 – comma 5 Cost.)
· la libera istituzione di scuole da parte di enti o privati , senza oneri per lo
Stato, (art.33 comma 3 – Cost.)
Oltre che dallo Stato in prima persona i compiti sopraindicati potranno essere
espletati anche da altre soggettività (Regioni, Città metropolitane, Province,
Comuni, Comunità montane, ASL, …)
La libertà di insegnamento
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento (art.33, 1° co Cost.)
L’identificazione dei concetti di ««arte»» e di ««scienza»» è di enorme
difficoltà,poiché “”qualsiasi oggetto può essere affrontato scientificamente e
qualunque può essere il contenuto o il motivo di un’espressione artistica””(ROIS).
In sede di Assemblea Costituente fu sollevata la questione della inutilità della
lettera dell’art. 33, 1° comma, laddove si proclama la libertà dell’arte e della
scienza che, per definizione, incarnano ed esprimono esse stesse la libertà
Una specificazione importante del principio costituzionale si trova nel testo
dell’art.1 del D.L.vo 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione valido per le scuole di ogni ordine e grado) che sancisce :
«la libertà di insegnamento è intesa come autonomia didattica e come libera
espressione culturale del docente ed è diretta a promuovere attraverso un
confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità
degli alunni».
Quali ulteriori limiti sono stati previsti il rispetto delle norme costituzionali e
degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale e civile
degli alunni (ABBASTANZA VAGO !)
Più incisiva sarebbe risultata una formulazione che sancisse la libertà di
insegnamento come strumento attraverso il quale dare corpo alla libertà e ai
diritti del discente : diritto all’apprendimento, diritto alla continuità dell’azione
educativa, diritto alla diversità
La libera gestione
dell’istruzione
Il diritto
all’istruzione
L’istruzione non è riservata ,quanto alla sua gestione, soltanto allo Stato
(ciò discende dal principio costituzionale della libertà di manifestazione
del pensiero e della libertà di iniziative dirette a realizzare la diffusione
dello stesso, anche mediante l’insegnamento).
E’ molto controverso (se il “senza oneri per lo Stato” si riferisca soltanto
alla istituzione della scuola non statale o, anche, al suo funzionamento (si
veda il recente, anche se modesto, buono-scuola assegnato a tutti gli
alunni frequentanti scuole non statali !)
Al dovere dello Stato di istituire su tutto il territorio nazionale scuole di
ogni ordine e grado, fa fronte un diritto civico dei cittadini, da
intendersi come diritto ad una prestazione : il diritto di accedere
liberamente al sistema scolastico, nonché di accedere ai gradi più alti
degli studi, anche se privo di mezzi ma capace e meritevole
EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO SCOLASTICO
PRIMA E DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE
BREVISSIMI CENNI SULLE LEGGI ANTE-COSTITUZIONE
La legge Casati(1859) : Affronta il problema dell’analfabetismo attraverso l’obbligatorietà e gratuità
dell’istruzione elementare(fino a 9 anni di età)
La legge Coppino (1877) : estende i principi della legge Casati, ma non ottiene grossi risultati, in
quanto mancano le sanzioni contro gli inadempienti
La legge Orlando (1904) : estende l’obbligo da 9 a 12 anni di età
La legge Credaro (1911) : Si avvia il passaggio allo Stato delle competenze e delle funzioni dei Comuni
in materia di gestione delle Scuole
La riforma Gentile, i cui punti chiave sono
a. L’estensione dell’obbligo scolastico fino al 14° anno di età con un corso
elementare di 5 anni ed un corso di avviamento professionale della durata di
3 anni per coloro che non accedono alla scuola media
b. L’istituzione di scuole speciali per handicappati sensoriali della vista e
dell’udito
c. La disciplina di tutti i tipi di istituzioni scolastiche (statali, private,
parificate,etc.) nelle quali svolgere l’obbligo scolastico
d. L’insegnamento obbligatorio della religione cattolica
e. L’istituzione di rigidi controlli per l’inadempienza dell’obbligo scolastico
f. La creazione dell’istituto magistrale per la preparazione dei maestri
elementari
La scuola democratica
GLI SVILUPPI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE DEL ‘48
La scelta fondamentale di una scuola democratica si ricava direttamente ed indirettamente
dai seguenti articoli della Costituzione:
Art. 3 (1)
Art. 9 (2)
Art. 30 (3)
Art. 33 (4)
Art. 34 (5)
Art. 38 (6)
(1)Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese
(2) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio
ed il patrimonio storico ed artistico della nazione
(3) E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal
matrimonio. Nel caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano svolti i loro compiti
(4) – si veda testo già commentato
(5) (La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.)
6 Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale
…..segue….. LA SCUOLA DEMOCRATICA
La riforma della scuola media
La scuola materna statale
Il tempo pieno
I decreti delegati
L’integrazione degli alunni handicappati
La legge n° 270 e 270 bis
La riforma della scuola elementare
La personalità giuridica
Il Testo Unico n° 297/94
La Carta dei servizi scolastici
Il processo autonomistico ex legge 59/1997
La riforma degli esami di maturità
L’innalzamento dell’obbligo scolastico
L’introduzione dell’obbligo formativo
Il riordino dei cicli e la riforma Moratti
a)dal 1945 al 1962 : la scuola “attiva”
RAPIDO EXCURSUS DELLE INNOVAZIONI SIGNIFICATIVE
NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
La reazione a più di 20 anni di dominanza fascista delle istituzioni , unita ad un ritardo (che
spesso è figlio del nostro provincialismo culturale) consistente nella presa d'atto di fenomeni
pedagogici che si affermano nei paesi più importanti dell'Occidente, fanno decollare con fatica il
modello della "scuola attiva" 1.
La pedagogia fino ad allora imperante nelle scuole italiane era di tipo autoritario, dogmatico,
monista. Con la scuola attiva si impone un modello decisamente antitetico, che assume una
accentuata propensione puerocentrica ("maxima debetur puero reverentia"!) con conseguente
piegatura dell'intero progetto pedagogico sui bisogni-interessi del fanciullo (-e conseguente
eccesso di enfasi sulla "motivazione"). Una rivolta di questo tipo appare salutare rispetto
all'aria pesante della scuola tradizionale, poco attenta alla "motivazione" per l'apprendimento. Il
rischio, cui non si sottrasse la scuola attiva, consisteva nel tener poco conto di qualunque cosa
potesse far riferimento all'adulto come formatore eteronomo con tanto di programmi, discipline,
lezioni, libri, compiti, ecc.
E così è stato spesso dimenticato il grido d'allarme di don Lorenzo Milani2 in nome di una
miracolistica potenzialità quasi terapeutica delle virtù dell'autoapprendimento da parte dei
bambini, purché fossero adeguatamente motivati
(1) Per riferimenti bibliografici :
L’imponente opera di J.Dewey
Piano Dalton (H.Parkhurst)
Metodo dei progetti (W.H. Kilpatrick)
Metodo Winnetka (C.W. Washburne, che fu membro della Commissione Ministeriale che redasse i programmi del 1945)
(2) fare parti uguali tra diseguali è il massimo dell’ingiustizia possibile
Dal 1962 al 1977:
La scuola media unica e il tempo pieno
In questo quindicennio si afferma una pedagogia che
· da una parte raccoglie e valorizza le principali istanze della scuola
attiva, in particolare mediante l'accoglimento del principio della
centralità dei bisogni-interessi dell'alunno nel processo educativo della
scuola
· dall'altra riesamina razionalmente il programma complessivo
dell'istruzione, che viene posta all'incrocio tra le esigenze
dell'insegnamento (che è attività ineliminabile dell'insegnante) e quelle
dell'apprendimento (che è attività dell'allievo)
Le "date salienti" di questo periodo storico-pedagogico sono:
la istituzione della scuola media unica obbligatoria (del 1962), che
supera la tradizionale distinzione tra la scuola d'élite (la vecchia scuola
media) e la scuola di massa o dei poveri (la scuola di avviamento
professionale, destinata a coloro che non dovevano proseguire negli
studi)
la scuola a tempo pieno (la legge 820/71), che si configura come
l'epicentro di un vero e proprio sisma pedagogico e la legge 517/77,
che concluderà un periodo particolarmente fecondo della pedagogia
nel nostro paese e contribuirà al definitivo svecchiamento di pratiche
didattico-educative basate sulla separazione, l'isolamento e la non
accettazione della diversità
La legge 517/77 ha tentato di coniugare i due modelli della scuola attiva e della scuola a tempo pieno,
mediante il riconoscimento dell'interazione inestricabile tra scuola ed ambiente in virtù della
quale la scuola determina la propria offerta formativa non con "a priori pedagogici" ma anche
sulla base delle richieste provenienti dal contesto circostanze e dalle agenzie formativa
extrascolastiche.
La legge 517 ha introdotto almeno quattro principi rivoluzionari, che hanno in qualche modo
codificato le più felici intuizioni della scuola a tempo pieno:
1.
la programmazione collegiale degli insegnanti : da principio generico, il diritto-dovere degli
insegnanti a programmare in tempi definiti è stato solennemente introdotto dalla legge 517 che
ha superato le formule relative al "personale piano di lavoro" . Era stata individuata sin da allora
la dimensione collegiale della professionalità docente
2. la valutazione formativa: fino a pochi mesi prima dell'entrata in vigore della legge 517 si
combattevano aspramente due tendenze, quella del mantenimento della votazione selettiva da 0
a 10 decimi e l'altra- per altro fortemente minoritaria- del voto unico, quale alternativa
anticipatrice della valutazione formativa . Il legislatore, come fortunatamente molte volte è
successo nel settore-scuola, ha accolto la tendenza pedagogicamente corretta, inducendo,
conseguentemente, gli insegnanti ad intendere la valutazione come operazione finalizzata alla
correzione dell'intervento didattico più che all'espressione di giudizi nei confronti degli alunni
3. inserimento degli alunni in situazione di handicap nelle normostrutture :
• la legge 517 è generalmente riconosciuto come l'atto normativo che ha codificato in
maniera irreversibile l'inserimento degli handicappati nelle normostrutture. A ben
vedere, il diritto soggettivo perfetto degli handicappati all'inserimento nelle scuole
comuni è riconosciuto sin dagli articoli 34 e 38 della Costituzione Repubblicana e,
successivamente, dalla legge 118 del 1971 sugli invalidi civili. E', però, vero che il
concetto (sempre in agguato) di "scolarizzazione minima possibile" aveva di fatto
consentito, oltre ogni limite di tollerabilità, il permanere di molte scuole speciali,
ritenute idonee a garantire il diritto allo studio delle persone handicappate. La legge
517, anche se non in maniera definitiva (si è arrivati al 1992 con la legge quadro 104
per una definitiva archiviazione del concetto di scolarizzazione, quale misura per
l'inserimento degli handicappati nelle normostrutture), garantì in modo irreversibile
l'inserimento. Eppure una legge così importante, da noi definita addirittura
rivoluzionaria per alcuni passaggi significativi, nell'anno 1977 era dedicata solo alla
scuola dell'obbligo, vale a dire alla scuola elementare e alla scuola media. In termini
calcistici, si potrebbe definire una "legge senza ali", in quanto dimenticava
incomprensibilmente sia il settore delle scuole superiori sia soprattutto il settore della
scuola materna : è risaputo che qualunque possibilità di successo dell'intervento
educativo e terapeutico riabilitativo può essere assicurata solo da un intervento
quanto più precoce possibile. Non a caso la legge 104/92 afferma il diritto pieno degli
handicappati all'inserimento precocissimo sin dall'asilo-nido.