persona giuridica File

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Diritto privato
Le persone giuridiche
Teorie sul concetto di persona
giuridica
In ordine al concetto di persona giuridica si possono
distinguere fondamentalmente le seguenti scuole di
pensiero:
1- La c.d. Fiktionestheorie che fa capo a Savigny il quale vede
nelle p.g. dei soggetti creati artificialmente
2- La Realitätstheorie che fa capo a Otto Von Gierke il
quale ritiene che le persone giuridiche siano organismi naturali
portatori di propri interessi ed in grado di manifestare una
propria volontà.
3- Teorie negazioniste, negatrici della personalità giuridica.
Teoria finzionista
Si individua il primo autore che ha riconosciuto
l’esistenza di persone non fisiche dotate di
soggettività in Sinibaldo de Fieschi il quale parla di
“collegium in causa universitas fingatur una
persona”, seguito da Bartolo di Sassoferrato il
quale dell’universitas dice: “proprie non est persona:
tamen hoc est fictum positivum pro vero, sicut
ponimus nos iuristae”. In tale linea si muoverà
Savigny per il quale si deve parlare di finzione di
una “persona giuridica perché ammessa solo per
uno scopo giuridico.”
Teoria realista
Gierke per contro ritiene che si tratti di un fenomeno
reale.
Interessante è la posizione di Arangio Ruiz il quale
non accetta in toto né la tesi della realtà né quella
della finzione giuridica, ma conclude affermando che
la persona giuridica è una “realtà giuridica”. Si tratta
di un’entità meramente giuridica, le persone
giuridiche “son fatte di diritto” .
Tesi negazioniste
In primo luogo abbiamo le teorie dei diritti
individuali privilegiati. Tali teorie muovono
dall'assunto che l'unica volontà è quella
dell'individuo. Pertanto attraverso la
personalità giuridica non si fa altro che
riconoscere ad alcuni soggetti, membri della
p.g. alcuni privilegi rivolti a facilitare la pratica
degli affari ( JHERING R.; VAN DEN
HEUVEL;VAREILLES – SOMMIÈRES).
Tesi negazioniste
In secondo luogo abbiamo le c.d. teorie normativiste
cui fanno capo una serie di autori che negano il
concetto di persona giuridica:
a) ora rivedendo l'istituto alla luce dell'analisi del
linguaggio (SCARPELLI e più recentemente
D'ALESSANDRO F.);
b) ora considerando la persona giuridica una mera
sintesi semantica di una serie di rapporti tra persone
fisiche sulla base di un processo di analisi
economica del diritto (ASCARELLI T. e più
recentemente GALGANO).
Tesi negazioniste

Di recente F. Galgano (voce Persona
giuridica, D. Civ., vol. XIII, pp. 392 ss.): “la
persona giuridica è solo uno strumento del
linguaggio giuridico, utile per riassumere una
complessa disciplina normativa di rapporti
intercorrenti tra persone fisiche…La persona
giuridica apparirà all’interprete come speciale
disciplina che, in deroga al diritto comune la
legge ha previsto per i membri di determinati
gruppi.”
Tesi c.d. neofinzioniste
Si segnalano in particolare le tesi di:
a) FERRARA F. sostiene che le p.g. siano
costituite da un substrato soggettivo
autonomo che rappresenterebbe la
premessa del conferimento della personalità
che sarebbe ridotta a mera veste legale.
b) FALZEA A. sostiene che la presenza d
interessi impersonali legittima l'ammissibilità
di un soggetto giuridico diverso dall'individuo.
Persone giuridiche nel codice
Il codice civile individua, come soggetti di
diritto dotati di capacità giuridica, accanto
alle persone fisiche gli enti (art. 12 ss. c.c.)
Si distinguono:
- Enti pubblici e enti privati;
- Enti a scopo di lucro e enti no profit
- Enti dotati di personalità giuridica e enti
senza personalità giuridica.
Capacità, nascita e morte della
persona giuridica
Gli enti suddetti hanno capacità giuridica in
quanto dalla loro costituzione sono idonei ad
essere titolari di situazioni giuridiche.
Come detto non potranno essere titolari di
tutte le situazioni di cui possono essere
titolari le persone fisiche (v. supra diritti della
personalità; residenza, domicilio p.f.  sede
p.g.; nome p.f.  denominazione p.g.).
Capacità, nascita e morte delle
persona giuridiche
Si creano per legge (enti pubblici), per atto
privato (enti privati);
Si estinguono in genere secondo le
previsioni del loro statuto o dell’atto
costitutivo o per raggiungimento dello scopo
o quando questo è divenuto impossibile.
Capacità di agire
Le persone giuridiche agiscono per il tramite dei
propri ORGANI.
Le fattispecie compiute dall'organo si imputano alla
p.g. sulla base di una "selezione normativa“
[GIANNINI M.S., voce Organi (teoria generale), in
Enc. dir.,1981, p. 46].
Gli organi potranno essere: collegiali (la loro volontà
trova espressione in delibere assunte secondo il
principio di maggioranza); individuali.
Capacità di agire

Gli organi sono allora enti non aventi una propria autonomia
rispetto alla p.g. , non sono una o più persone che agiscono per
l’ente, ma è l’ente stesso che agisce. Santi Romano, riteneva
che il carattere fondamentale degli organi stesse nella loro
“compenetrazione con un ente giuridico”.
La rappresentanza organica dovrebbe allora essere
tenuta distinta dalla rappresentanza ordinaria. La
giurisprudenza ha però talvolta ritenuto estensibili le
norme relative a quest’ultima a ipotesi di
rappresentanza organica.
Personalità giuridica
ART. 11
Persone giuridiche pubbliche.
Le province e i comuni, nonché gli enti
pubblici riconosciuti come persone giuridiche
godono dei diritti secondo le leggi e gli usi
osservati come diritto pubblico

Personalità giuridica
ART 12 Persone giuridiche private
Articolo abrogato dall'art. 11 d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il
testo recitava: «[I]. Le associazioni, le fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica
mediante il riconoscimento concesso con decreto del
Presidente della Repubblica. [II]. Per determinate categorie di
enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il
Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con
loro decreto»
ART 13 Società
“Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro
V.” (v. infra)
Competenze di prefetture e regioni
DPR 361/2000
art.1: Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e
9, le associazioni, le fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato acquistano la
personalità giuridica mediante il
riconoscimento determinato dall'iscrizione nel
registro delle persone giuridiche, istituito
presso le prefetture.
Competenze di prefetture e regioni

Art. 7: Il riconoscimento delle persone
giuridiche private che operano nelle materie
attribuite alla competenza delle regioni
dall'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui
finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di
una sola regione, è determinato
dall'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche istituito presso la stessa regione.
Competenze di prefetture e regioni
art. 9: nulla è innovato nella disciplina degli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in
base alla legge 20 maggio 1985, n. 222,
nonchè degli enti civilmente riconosciuti in
base alle leggi di approvazione di intese con
le confessioni religiose.
Sono inoltre salve le altre norme speciali
derogatorie rispetto alla disciplina delle
persone giuridiche di cui al libro I, titolo II c.c.
Personalità giuridica e autonomia
patrimoniale perfetta
Gli enti con personalità giuridica hanno
AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA= le vicende
dell’organizzazione incidono solo sul patrimonio di questa.
Gli enti senza personalità hanno
AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA= le vicende
dell’organizzazione incidono anche sul patrimonio delle
persone fisiche “sottostanti”.
L’ottenimento della personalità giuridica si
riflette su profili di responsabilità patrimoniale
(art. 2740).
Soggettività e personalità giuridica
Soggettività e Capacità giuridica, come
attitudine ad essere soggetti di diritto, la
hanno tutti gli enti compresi quelli che non
hanno personalità giuridica.
Personalità giuridica, come fondamento
dell’autonomia patrimoniale perfetta, la
hanno solo alcuni enti.
Persone giuridiche private
All’interno degli enti privati si distinguono
primariamente:
Gli enti di tipo associativo (CORPORAZIONI)
sono caratterizzati da dominio e controllo
delle persone fisiche sottostanti sull’ente.
Gli enti di tipo non associativo (ISTITUZIONI)
sono caratterizzate da una tendenziale
separazione dal fondatore.
Le associazioni
Le associazioni sono enti formati da una
pluralità di persone perseguenti uno scopo
comune non di lucro.
Sono costituite per ATTO COSTITUTIVO,
che dovrà avere la forma dell’atto pubblico.
La vita dell’ente è regolata dallo STATUTO.
Le associazioni
Gli organi delle associazioni sono:
l’assemblea che delibera sui principali atti
della vita dell’associazione.
gli amministratori che compiono gli atti
necessari alla vita dell’ente.
Le associazioni
Le associazioni occupano un ruolo rilevante
tenuto conto del loro riconoscimento a livello
costituzionale oltre quanto previsto all’art. 2.
L’art. 18 della costituzione sancisce:


I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Le associazioni non riconosciute

La disciplina delle associazioni non
riconosciute è essenzialmente contenuta
nell’art. 38 in base al quale …
“ per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l'associazione i terzi possono far
valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno
agito in nome e per conto dell'associazione”.
Le fondazioni
Sono enti creati da uno o più soggetti che
destinano un patrimonio, e le sue rendite, a
un determinato scopo.
Possono essere create con un atto inter vivos o
mortis causa
Atto costitutivo e Statuto di
associazioni e fondazioni
L’atto costitutivo e lo statuto devono
contenere ex art.16 c.c.: la denominazione
dell'ente, l'indicazione dello scopo, del
patrimonio e della sede, nonché le norme
sull'ordinamento e sulla amministrazione.
Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i
diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro
ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le
modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo
statuto possono inoltre contenere le norme relative alla
estinzione dell'ente.
I comitati

Sono enti creati per raccogliere presso il
pubblico fondi da destinare ad un
determinato scopo di interesse generale.
I comitati
Si distinguono i seguenti profili di responsabilità
(art. 40-41):
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi
raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della
conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo
annunziato.
I componenti, qualora il comitato non abbia ottenuto la
personalità giuridica, rispondono personalmente e solidalmente
delle obbligazioni assunte.
I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni
promesse.
Le società
La SOCIETA’ è l’organizzazione per
l’esercizio di un’impresa collettiva.
Dà vita all’ente il contratto di società con cui
“due o più persone conferiscono beni (in
proprietà o in godimento) o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività
economica, allo scopo di dividerne gli utili”.
Le società
Momenti fondamentali delle società sono:
>>Patrimonio (attivo sociale in un dato
momento).
>>Capitale (entità patrimoniale minima che la
società garantisce di avere).
>>Oggetto sociale è l’attività per il cui esercizio
in comune la società è stata creata.
Le società
Per la costituzione di una società sono
essenziali:
+ Atto costitutivo (di norma il contratto sociale)
+ Statuto (affianca di norma l’atto costitutivo)
+ Altri adempimenti variabili in ragione del tipo
di società e in particolare l’iscrizione nel
registro delle imprese per quelle
commerciali.
Tipi di società



Società lucrative e società mutualistiche
Società commerciali e non commerciali
(società semplice)
Società di persone: ss.; snc; sas (autonomia
patrimoniale imperfetta) e società di capitali:
srl; sapa; spa (autonomia patrimoniale
perfetta)
Impresa sociale
Con il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n.
155, attuativo della legge delega 13 giugno
2005, n. 118 è stata, infatti, introdotta la
definizione giuridica di impresa sociale e ne
sono stati circoscritti i settori di attività.
Impresa sociale
Impresa sociale e Costituzione
In base all’art. 118 ult. co. “Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”.
Impresa sociale
Possono acquisire la qualifica di impresa
sociale tutte le organizzazioni private, ivi
compresi gli enti di cui al libro V del codice
civile, che esercitano in via stabile e
principale un'attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di
beni o servizi di utilità sociale, diretta a
realizzare finalità di interesse generale, e che
hanno particolari requisiti.
Impresa sociale
Salvo quanto già disposto per le diverse
forme societarie, nelle organizzazioni che
esercitano un'impresa sociale il cui
patrimonio è superiore a ventimila euro, dal
momento della iscrizione nella apposita
sezione del registro delle imprese, delle
obbligazioni assunte risponde soltanto
l'organizzazione con il suo patrimonio.
Realtà e finzione della Persona
Giuridica. Il problema dell’abuso
della personalità giuridica
Si parla di abuso della personalità
giuridica con riferimento all'utilizzo della
struttura corrispondente a quella di una
società di capitali (si pensi ad una s.r.l. o una
s.p.a.) il cui substrato reale soggettivo
corrisponda sostanzialmente ad una sola
persona fisica, la quale abbia utilizzato altri
soggetti quali meri soci fittizi per poter fruire
del beneficio della responsabilità limitata.
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