ASSOINDUSTRIA - VICENZA 30 OTTOBRE 2003
I RISCHI da AGENTI CHIMICI:
EVOLUZIONE del SISTEMA SICUREZZA
alla LUCE del D.Lgs. 25/2002
Relatore: C. MINOIA
Laboratorio di Misure Ambientali e Tossicologiche
Fondazione “S. Maugeri” - Pavia
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
PREESISTENTI al D.Lgs. 25/2002
e le MODIFICHE INTRODOTTE...
D.P.R. 303/56
NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO
ABROGAZIONE voci da 1 a 44 e 47 della “Tabella delle lavorazioni per
le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche”
(Allegato all’articolo 33 del Decreto)
D.Lgs. 277/91
ABROGAZIONE Capo II e Allegati II, III, IV (Piombo) nonché
Allegato VIII (modalità di campionatura e misurazione degli agenti chimici)
D.Lgs. 626/94 s.m.i.
INTRODUZIONE del Titolo VII-bis:
“PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI”
Al puzzle dell’esposizione professionale...
?
… occorre trovare una SOLUZIONE !
!
CAMPO di APPLICAZIONE
D.Lgs. 2 Febbraio 2002, n. 25:
Attuazione della Direttiva 98/24/CE
sulla protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro.
Sono determinati i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza, derivanti dagli effetti degli AGENTI
CHIMICI presenti durante il lavoro a qualunque
titolo (impiego, deposito, trasporto, etc.) o che a
qualunque titolo derivino da un’attività lavorativa,
quale risultato di un processo, sia desiderato sia no.
DEFINIZIONI
AGENTI CHIMICI
sono tutti gli elementi
ed i loro composti chimici, sia da soli
che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse
naturali che da sintesi chimica, sia nella forma che deriva
dal loro impiego specifico che nella forma in cui vengono
smaltiti, anche come rifiuti, e comunque in qualunque
modalità per cui ci si trovi in loro presenza.
I requisiti indicati al Titolo VII bis si applicano in
presenza di AGENTI CHIMICI PERICOLOSI che
sono le sostanze della cosiddetta “Normativa
di prodotto” vigente in materia di immissione
sul mercato comunitario dei prodotti chimici pericolosi:
D.Lgs. 52/97, D.M. 28/04/97, D.Lgs. 285/98,
D.M. 11/04/2001 recepimento Direttiva 2000/33/CE XXVII° adeguamento in materia di classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
DEFINIZIONI
Sono considerati AGENTI CHIMICI PERICOLOSI anche gli
agenti chimici, che pur non essendo classificabili come tali,
possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza a
causa:
• delle proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche
E
• delle modalità con cui sono utilizzati e
presenti sul luogo di lavoro
(ad es. fumi generati durante l’attività
di saldatura, nei processi di combustione,
nelle sintesi chimiche, nello stampaggio a caldo di
materie plastiche,
nell’impiego di motori per
autotrazione a benzina o diesel, etc.).
DEFINIZIONI
Nella definizione sono compresi anche gli agenti chimici
per cui, indipendentemente dalla loro classificazione, si è
pervenuto all’individuazione di un VALORE LIMITE di
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE.
Esempio 1) nella lavorazione a caldo di polimeri che
normalmente NON SONO agenti chimici pericolosi, ma che
liberando monomeri od altre sostanze pericolose nel
processo lavorativo, possono comportare un rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori in funzione delle loro
proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche.
Esempio 2) la presenza o la generazione di fibre tessili
aerodisperse durante alcuni processi di lavorazione. Ad
esempio il cotone polvere, grezzo che ha un valore limite
di esposizione professionale stabilito da ACGIH.
La VALUTAZIONE dei RISCHI
Al DATORE di LAVORO vengono indicati due compiti:
INDIVIDUARE preliminarmente la presenza eventuale di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro
e
VALUTARE I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti.
Ciò significa procedere “preliminarmente” alla identificazione di
tutti gli agenti chimici utilizzati, stilando una LISTA COMPLETA di
tutte le sostanze e preparati utilizzati a qualunque titolo
nonché
identificare se nel corso di tali attività, vi siano processi o
lavorazioni in cui si sviluppano agenti chimici pericolosi quali per
esempio: attività di saldatura, eliminazione o trattamento rifiuti,
fusioni o tempra dei metalli, uso di fluidi lubrorefrigeranti,
combustioni, lavorazioni a caldo di materie plastiche, o altro.
La VALUTAZIONE dei RISCHI
Occorre quindi successivamente determinare:
• quantità
• luogo e modalità d’uso dell’agente
• proprietà pericolose dell’agente (frasi R)
• le informazioni contenute nella SCHEDA di SICUREZZA
• il livello, il tipo e la durata dell’esposizione
• eventuali misurazioni o valutazioni già eseguite in
precedenza (monitoraggi ambientali)
• misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc già in questa fase
(monitoraggi ambientali, UNI EN 689: Guida alla valutazione
dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del
confronto con i valori limite e strategie di misurazione)
• stime qualitative
• i valori limite professionali e/o biologici dell’agente, se
esistenti
• gli effetti delle misure preventive e protettive adottate
• le conclusioni, se disponibili, delle azioni di Sorveglianza
Sanitaria
Nella valutazione dei rischi, effettuata attraverso i parametri
indicati, è possibile includere la “…giustificazione che la natura e
l’entità dei rischi…” “…rendono non necessaria una ulteriore
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi ”.
La “GIUSTIFICAZIONE” consente al Datore di Lavoro di
terminare il processo di valutazione dei rischi senza
ulteriori approfondimenti (ad es. misurazioni ambientali)
ma NON LO ESONERA dalla predisposizione di opportuni
provvedimenti di prevenzione e protezione e altresì gli
consente di classificarsi al di sotto della soglia del rischio
moderato.
Nel D.Lgs. 25/02 viene quindi introdotto il concetto di RISCHIO
MODERATO e quando il processo valutativo indica il non
superamento di tale soglia di rischio, il Datore di Lavoro può non
applicare le specifiche norme di prevenzione contenute nel
Decreto: sorveglianza sanitaria, cartelle sanitarie e di rischio,
misure specifiche di protezione e prevenzione, disposizioni in
caso di incidenti o di emergenza.
Viceversa può essere necessario sviluppare una dettagliata
valutazione del rischio attraverso:
• misurazioni ambientali (esposizione cutanea e/o inalatoria)
• algoritmi o modelli per stime di rischio
N.B. l’articolo 72-terdecies prevede l’emanazione di un
Decreto Ministeriale per l’individuazione del rischio
moderato e che, nelle more di questo, la valutazione
del rischio moderato è comunque effettuata dal
DATORE di LAVORO.
IDENTIFICAZIONE dei PERICOLI:
inventario sostanze, processi
lavorativi, schede sicurezza
VALUTAZIONE PRELIMINARE dei RISCHI:
proprietà pericolose sostanze, quantità
utilizzata, misure protettive in atto, valori
limite, esiti Sorv. San., livelli esposizione
VALUTAZIONE
APPROFONDITA
del RISCHIO e
MISURAZIONI
NO
IL RISCHIO VALUTATO è DA
CONSIDERARSI “MOLTO
BASSO”?
IL RISULTATO
della VALUTAZIONE è BASSO e
CONSENTE LA CLASSIFICAZIONE
di RISCHIO MODERATO
NO
SI
GIUSTIFICAZIONE
RISCHIO
MODERATO
SI
RISCHIO SUPERIORE al “MODERATO”
si applicano: misure specifiche e di emergenza,
Sorveglianza Sanitaria, cartellonistica di
rischio
La DEFINIZIONE di RISCHIO MODERATO
1. nelle traduzioni della Direttiva 98/24 degli altri Paesi
UE il termine è stato univocamente definitivo come
rischio BASSO: geringfigiges (D), leve (SP), slight
(GB),faible (F), baixio (P), micro (GR) o irrilevante
2. le direttive CE recepite nel nostro ordinamento non
possono ridurre i livelli di tutela della salute e sicurezza
raggiunti nelle norme nazionali previgenti
3. il DPR 303/56, art. 35, c. 2 prevede l’esonero dagli
obblighi di Sorveglianza Sanitaria, qualora per l’esiguità
del materiale o dell’agente chimico pericoloso e per
l’efficacia delle misure preventive adottate, o per il
carattere occasionale del lavoro insalubre “possa
fondamentalmente ritenersi irrilevante il rischio per la
salute dei lavoratori”
La DEFINIZIONE di RISCHIO MODERATO
4. nel D.M.10 marzo 1998 (antincendio) vengono
definiti come luoghi di lavoro a rischio di incendio
BASSO, quei luoghi o parte di essi in cui vi sono scarse
possibilità di sviluppo d’incendio in presenza di sostanze
a basso tasso d’infiammabilità e bassa probabilità di
propagazione. I luoghi di lavoro a rischio d’incendio
basso non richiedono redazione del piano d’emergenza.
Se non può essere ridotto il livello di protezione per i
lavoratori con l’introduzione della 98/24 CE appare
logico associare il RISCHIO MODERATO alla dizione
“rischio irrilevante per la salute”.
Quindi può essere ritenuto ragionevole definire il
RISCHIO MODERATO previsto dal D.Lgs.25 come
la soglia al di sotto della quale il rischio è BASSO.
Differenza nella definizione di
RISCHIO MODERATO fra
la Direttiva 98/24/CE e il D.Lgs.25/02
Direttiva 98/24
il RISCHIO MODERATO viene individuato solo dal
parametro quantità dell’agente chimico
Decreto 25
I parametri presi in considerazione sono:
• tipo e quantità dell’agente chimico
• modalità e frequenza di esposizione all’agente
chimico
La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO
L'Art.72 terdecies del D.Lgs. 25/2002 ha
previsto un comitato consultivo per la
determinazione e l'aggiornamento dei valori
limite di esposizione professionale e per la
determinazione del rischio moderato.
Sulla base delle conclusioni del Comitato, il
Governo dovrebbe emanare il Decreto che
stabilisce le modalità di individuazione del
cosiddetto RISCHIO MODERATO
La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO
Il recepimento della 98/24 e la seguente istituzione del
titolo VII-bis ha confermato che, in presenza di rischio
chimico per la salute e la sicurezza, le misure generali di
tutela dei lavoratori debbano in ogni caso sempre
essere rigorosamente osservate:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione
b) fornitura di attrezzature idonee e relative procedure di
manutenzione
c) riduzione al minimo di lavoratori che sono o potrebbero essere
esposti
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione
e) misure igieniche adeguate
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti
g) metodi di lavoro appropriati per la sicurezza nella
manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto di agenti
chimici pericolosi e dei rifiuti
La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO
Il datore di lavoro dopo aver eseguito
la fase di identificazione dei pericoli
deve intraprendere
la fase di valutazione del rischio
(con le modalità previste al il titolo VII-bis D.Lgs. 626/94)
Nella valutazione dei rischi, come detto,
è possibile includere la
“…GIUSTIFICAZIONE che la natura e l’entità dei
rischi…” “…rendono non necessaria una ulteriore
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”.
La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO
Si identifica così un primo “passaggio” del processo che
prevede che quando le esigue quantità degli agenti
chimici impiegati e la natura degli stessi lo permettono,
sia possibile terminare il processo di valutazione dei
rischi (che comunque deve contenere quanto previsto
dagli artt.72-quater c. 1, e 72-quinques c.1)
La giustificazione consente al datore di lavoro di
terminare il processo di valutazione dei rischi senza
ulteriori approfondimenti (es. misurazioni ambientali)
MA non lo esonera dalla predisposizione di opportuni
provvedimenti di prevenzione e protezione e ALTRESÌ
gli consente di classificarsi al di sotto della soglia del
RISCHIO MODERATO.
La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO
Valutazione attraverso l’uso dei valori limite
occupazionali
Le misurazioni devono essere effettuate secondo le
norme UNI-EN di cui all’Allegato VIII-sexies.
Nell’ambito della “Commissione Ministeriale” si stanno
considerando le seguenti ipotesi per la determinazione
del rischio moderato:
• il valore di esposizione risulti quantomeno inferiore ad
1/10 del valore limite
• su rilevazioni effettuate in 3 diversi turni di lavoro e
nella medesima postazione di lavoro, il valore di
esposizione risulti quantomeno inferiore ad ¼ del
valore limite.
La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO
Pertanto è ragionevole e praticabile indicare che
quantomeno tali valori fissino la soglia al di sopra
della quale si DEVE classificare il RISCHIO NON
MODERATO per inalazione di un agente chimico
VALUTAZIONI SENZA L’AUSILIO DI VALORI LIMITE.
I modelli o algoritmi per la valutazione del rischio
permettono, attraverso un giudizio sintetico finale , di
inserire il risultato delle valutazioni in classi: risulta
pertanto indispensabile per l’applicazione di ogni
modello, oltre alla conoscenza dettagliata, riferirsi alla
specifica graduazione in esso contenuta.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO da
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI ad USO delle
PICCOLE e MEDIE IMPRESE
(Modello proposto nel Gennaio 2003 dalle Regioni Lombardia- VenetoPiemonte-Emilia/Romagna-Toscana-Marche)
In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è
possibile l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati
su relazioni matematiche (o su modelli grafici)
denominati algoritmi (letteralmente: procedure di
calcolo).
Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano
un valore numerico ad una serie di fattori o parametri
che intervengono nella determinazione del rischio
pesando, per ognuno di essi in modo diverso,
l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo
finale.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Assume importanza nella costruzione di un algoritmo:
• l'individuazione puntuale dei parametri che
determinano il rischio
• l'individuazione del "peso" dei fattori di
compensazione nei confronti del rischio
• l'individuazione della relazione numerica che lega i
parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi,
esponenziali, ...)
• l'individuazione della scala dei valori dell’indice in
relazione al rischio (per esempio: molto basso, basso,
medio, medio-alto, alto...).
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti
dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è il
prodotto:
R=P x E
dove P rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di
una sostanza o di un preparato (in questo modello
identificato con le frasi di rischio R della classificazione
ex Direttiva 67/548/CEE s.m.)
mentre E rappresenta il livello di esposizione (cutanea
e/o inalatoria) dei soggetti nella specifica attività
lavorativa.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
È possibile calcolare un rischio R per esposizione
• inalatoria (Rinal)
• cutanea (Rcute)
• cumulativa (Rcum)
Gli intervalli di variazione di R sono:
0.1 Rinal 100
1 Rcute 100
1 Rcum 141
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Modalità per la valutazione della pericolosità
intrinseca per la salute di un agente chimico.
Criteri per l'identificazione dell’indice P
Come detto il metodo si basa sulla classificazione CEE
Direttiva 67/548) dove i rischi intrinseci delle sostanze
e dei preparati pericolosi sono segnalati in frasi tipo
(Frasi R).
Mediante l'assegnazione di un valore alla Frase R
(singola o combinata) attribuito alla proprietà più
pericolosa e di conseguenza alla classificazione più
pericolosa è possibile avere a disposizione un indice
numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico
pericoloso impiegato.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
• è evidente che il risultato dell’applicazione risente
dei limiti propri dei criteri di classificazione
• nella scelta delle proprietà da indicizzare e nella
ponderazione dei relativi coefficienti si introduce un
inevitabile grado di arbitrarietà
• metodi di questo tipo non si prestano per
apprezzare modeste differenze di rischio
• un certo grado di incertezza è sempre
accompagnato dall’uso di questi metodi di
valutazione
• tali incertezze si evidenziano maggiormente
qualora si sia in prossimità della soglia che viene
stabilita dall’estensore relativa al rischio moderato.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Determinazione dell’esposizione E
L 'indice di esposizione per via inalatoria Einal viene
determinato attraverso il prodotto
Einal = I x d
Dove
• I rappresenta l’intensità dell'esposizione mentre
• d rappresenta la distanza del lavoratore dalla
sorgente di intensità I
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Il sub-indice d tiene conto della distanza fra una
sorgente di intensità I e il lavoratore/i esposto/i :
nel caso siano prossimi alla sorgente (< 1 mt) il sub-indice I rimane
inalterato (d =1); via via che il lavoratore risulta lontano dalla
sorgente il sub-indice di intensità di esposizione I deve essere
ridotto proporzionalmente fino ad arrivare ad un valore di 1/10 di I
per distanze maggiori di 10 metri:
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Determinazione del Sub-indice I dell'intensità di
esposizione I
Comporta l'uso delle seguenti 5 variabili:
1. Proprietà chimico-fisiche
2. Quantità in uso
3. Tipologia d'uso
4. Tipologia di controllo
5. Tempo di esposizione
Per facilitare l'applicazione del modello per la
valutazione dell'esposizione inalatoria
viene proposto uno schema semplificato a matrici.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Ora è possibile quindi calcolare il rischio R di
esposizione ad agenti chimici pericolosi :
R=P x E
Dove, come detto, P è lo score mentre E rappresenta il
livello di esposizione (cutanea e/o inalatoria) dei
soggetti nella specifica attività lavorativa.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Attenzione!
Il calcolo deve essere fatto per ogni posto di lavoro e
per ogni sostanza o preparato pericoloso utilizzato!
inoltre
• la classificazione in rischio moderato ovvero in
“superiore a moderato” deve essere effettuata tramite il
valore del rischio R che è risultato più elevato
• quando una sostanza o preparato presentano più frasi
di rischio per l'individuazione dello score P da
introdurre nella formula deve essere utilizzato il valore
più elevato fra quelli ottenuti
• La classificazione del posto di lavoro avverrà mediante
il confronto del rischio R risultato più alto, con il
criterio proposto da questo modello.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
inoltre
la valutazione dell'esposizione cutanea è obbligatoria
quando:
• la frase R prevede espressamente un pericolo per la
via di assorbimento cutaneo
• la Scheda di Sicurezza indica il pericolo di
assorbimento per via cutanea
• una sostanza contenuta nel preparato presenti,
congiuntamente ad un valore limite di esposizione
professionale, la nota che è possibile l'assorbimento
cutaneo
• sia individuata nell'attività lavorativa, la possibilità di
contatto diretto con la sostanza o il preparato.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Altre considerazioni sull’utilizzo dell’algoritmo.
Nella valutazione dell’esposizione E, deve essere usata
una accurata analisi del ciclo tecnologico e dell'attività
lavorativa (es. "tipologia di controllo”). È evidente che
l'esistenza di un'aspirazione localizzata non è di per se
sufficiente ad identificare quella casella, ma è
necessario che tale presidio sia ben funzionante ed
efficiente.
L'individuazione della “manipolazione diretta”
presuppone che l'analisi relativa alle misure di
prevenzione e protezione sia stata compiuta e che non
esistono altre possibilità che non la manipolazione
diretta della sostanza con le opportune protezioni
individuali e misure procedurali.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Altre considerazioni sui limiti di utilizzo dell’algoritmo.
Nella valutazione dell’esposizione, per le variabili
quantitative (la quantità in uso e tempi di esposizione)
è indispensabile compiere un'attenta analisi dell'attività
lavorativa per individuare le reali quantità su base
giornaliera e gli effettivi tempi in cui i lavoratori
risultano esposti alla sostanza/preparato.
Nel caso specifico del tempo di esposizione, questo è
indipendente dalla frequenza d'uso e anche agenti
chimici utilizzati per periodi temporali limitati nel corso
dell'anno (es. 2 mesi all'anno o 1 gg/settimana) devono
essere prese in considerazione, relativamente al periodo
temporale pari ad una giornata lavorativa (8 ore), le
condizioni di maggiore esposizione.
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
In ogni caso il Datore di Lavoro
per scegliere l’opzione di NON procedere alla
misurazione dell’agente
DEVE PROVARE in modo inequivocabile
che il sistema scelto offra ampie garanzie sui
livelli di esposizione raggiunti.
L’impiego dell’algoritmo, per la sua complessità di
applicazione, sembrerebbe più adatto per essere
utilizzato in fase ispettiva, da parte dell’ente di
controllo, piuttosto che essere uno strumento
flessibile che faciliti la valutazione da parte del
Datore di Lavoro.
IL DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI
(già previsto ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.)
dovrà quindi contenere anche:
• l’elenco con l’identificazione delle sostanze e dei
preparati utilizzati e dei processi produttivi attuati in
azienda (identificazione dei pericoli)
• i modelli di valutazione del rischio utilizzati
• le relazioni corrispondenti ai resoconti di prova delle
misurazioni ambientali di esposizione eventualmente
effettuate
• le principali misure generali di prevenzione e protezione
misure d’emergenza attuate
MISURAZIONE dell’AGENTE CHIMICO
QUANDO
Ogni volta che sono modificate le condizioni che possono far
variare l’esposizione all’agente chimico [quantità, modalità
d’uso, modifiche di tecnologie ed impianti….] oppure
periodicamente per controllare l’esposizione dei lavoratori.
COME
Le metodiche standardizzate con cui effettuare le
misurazioni sono (indicate nell’Allegato VIII-sexties) norme
UNI-EN della serie “Atmosfera in ambiente di lavoro) e cioè:
UNI-EN 481, UNI-EN 482, UNI-EN 838, UNI-EN 1076, UNIEN 1231, UNI-EN 1232, UNI-EN 12919, UNI-EN 689
“…per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini
spazio – temporali ” [tendenzialmente l’intero turno di
lavoro] e anche negli spostamenti all’interno dei luoghi di
lavoro.
Quindi, successivamente, per utilizzare le misurazioni per la
valutazione dell’esposizione occorre disporre di un sistema
di valori limite che allo stato attuale, nell’Allegato VII-ter
del Decreto, contiene solo quello relativo al Piombo
inorganico e suoi composti.
In attesa dell’estensione dell’allegato VII-ter è possibile
riferirsi a:
• lista dei valori limite indicativa contenuta nella Direttiva
2000/39/CE dell’8 giugno 2000 [contenente 63 agenti
chimici con relativo limite]
• lista dei valori limite di soglia pubblicata dalla ACGIH
(American
Conference
of
Governmental
Industrial
Hygienist).
Dal confronto dei limiti “europei” OELs
(Occupational Exposure Limits)
reperibili sulla Direttiva 2000/39/CE
con i limiti T.L.V. “americani” della A.C.G.I.H.
emerge il seguente quadro riassuntivo:
OELs inferiori ai TLV ----------> 47%
OELs uguali ai TLV ----------> 35%
OELs maggiori ai TLV ----------> 10%
Limiti CE senza corrispondenti limiti stabiliti
dalla A.C.G.I.H. ----------> 8%
QUALCHE ESEMPIO:
OELs inferiori ai TLV (mg/m3) ---> più restrittivi
AMMONIACA (14 EU - 17,4 USA), XILENE isomeri (221 EU - 434 USA),
METILETILCHETONE (300 EU-590 USA), CLOROFORMIO (10 EU-49 USA),
CUMENE (100 EU - 245,8 USA), CICLOESANONE (40,8 EU - 100 USA),
FOSGENE (0,08 EU - 0,4 USA), TETRAIDROFURANO (102 EU - 590 USA).
1-2-4 TRICLOROBENZENE (15,1 EU-37 USA), FENOLO (7,8 EU-19,2 USA),
1,2,3 TRIMETILBENZENE (100 EU - 123 USA), etc.
OELs uguali ai TLV
ACETONE, 1,1-DICLOROETANO, NN-DIMETILACETAMMIDE, ETILAMMINA,
ETILBENZENE, FLUORO, METILAMILCHETONE, ACIDO CLORIDRICO,
ACIDO FLUORIDRICO, ACIDO FOSFORICO, ARGENTO METALLICO, etc.
OELs maggiori ai TLV (mg/m3) ---> meno restrittivi
ALCOL ALLILICO (4,8 EU - 1,19 USA), EPTANO (2085 EU - 1639 USA),
1,4-DICLOROBENZENE (122 EU-60 USA),
TRIETILAMMINA (8,4 EU-4,2 USA), etc.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Nel D.Lgs. 25 la Sorveglianza Sanitaria negli esposti ad
agenti chimici è considerata come misura di tutela specifica
dei lavoratori.
Il Medico Competente pertanto, con il Decreto 25, assume
un ruolo ancora più attivo nell’attuazione delle misure di
prevenzione ed in particolare della valutazione dei rischi.
Se si rimane al di sotto della soglia del rischio moderato per
la salute non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
tranne i casi che il D.Lgs. 25/02 non ha abrogato (voci n.
50, 51, 52, 53 - Allegato art. 33 DPR 303/56).
Al di sopra della soglia del rischio moderato per la salute, la
sorveglianza sanitaria.
È viceversa OBBLIGATORIA per gli agenti chimici pericolosi
SORVEGLIANZA SANITARIA: periodicità e contenuti.
Il Decreto 25 prevede che la Sorveglianza Sanitaria
venga effettuata “di norma” con periodicità annuale o
con una periodicità diversa stabilita dal Medico
Competente con adeguata motivazione che dovrà
essere riportata nel Documento di Valutazione dei
Rischi e resa nota agli RLS.
Per le aziende con numero di lavoratori inferiori a 10,
per le quali non vige l’obbligo di redazione del
documento ex art. 4 D.Lgs. 626/94, la motivazione di
tale scelta del Medico Competente dovrà essere
comunque formalizzata con apposito documento da
allegare alla autocertificazione.
VALORE LIMITE BIOLOGICO
L’articolo 72-ter, comma 1, lettera e) del D.Lgs 626/94,
così come modificato dal Decreto 25, definisce il
VALORE LIMITE BIOLOGICO (VLB) come
“il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita o di un indicatore di effetto nell’appropriato
mezzo biologico”.
L’unico agente chimico per il quale il Decreto riporta un VLB
è il Piombo, tuttavia si ritiene che il monitoraggio biologico
debba estendersi anche per tutti quegli agenti chimici per i
quali enti internazionali riconosciuti abbiano fissato dei
Valori Limite Biologici (es. i “BEI” dell’ACGIH, i “BAT” del
DFG, etc.) riferimenti peraltro correntemente utilizzati nella
attuale pratica di Medicina del Lavoro ed indispensabili per
una valutazione del rischio individuale e/o di gruppo.
CONCLUSIONI
• Nella Direttiva 98/24/CE - il cui recepimento è il
Decreto 25 - si può leggere nella premessa, al punto 2:
“(…) tale direttiva deve evitare di imporre vincoli
amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da
ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie
imprese ”
• Le aziende che hanno effettuato una corretta
Valutazione dei Rischi, mettendo in atto le soluzioni
preventive adeguate a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, dovranno comunque procedere a
una riverifica e ad aggiornare il Documento di
Valutazione dei Rischi. È presumibile che in molti casi
l’impegno conseguente sarà contenuto, sia in termini
tecnici sia economici.
CONCLUSIONI
• il Decreto 25 coinvolge anche la PMI e tutti i settori
produttivi (officine meccaniche, galvaniche, tipografie,
lavanderie, parrucchieri, etc.)
• l’autocertificazione e l’andare ad accertare la presenza
di un rischio moderato NON deve essere considerato una
sorta di “condono” o di “sanatoria” ma assumono un
significato tecnico e giuridico ben definito. Eventuali
scelte improprie o inadeguate potranno essere oggetto
di contestazioni future da parte degli Enti preposti,
anche sul piano di accertamenti ambientali specifici e
mirati.
• il Medico Competente e quindi la Sorveglianza
Sanitaria assumono un ruolo di primaria importanza
anche in fase valutativa e preventiva divenendo
componente attiva e dinamica nella gestione del sistema
sicurezza aziendale