L.R. n. 3/1999 - Consiglio regionale dell`Abruzzo

L.R. 3 febbraio 1999, n. 3 (1).
Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 - Bilancio pluriennale 1999/2001. (2)
TITOLO I
Disposizioni inerenti al bilancio di previsione
Art. 1
È approvato in L. 8.918.241.707.000 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della
regione per l'esercizio finanziario 1999.
È approvato in L. 10.265.423.957.000 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della regione
per l'esercizio finanziario 1999, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di L. 30.000.000.000 risultante
al 1° gennaio 1999.
Art. 2
Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 1998 dei quali si autorizza il riporto in
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999 è di L. 3.225.062.268.000.
Art. 3
Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate
dovute alla Regione per l’esercizio finanziario 1999 giusta lo stato di previsione dell’entrata.
Art. 4
È approvato in L. 8.918.241.707.000 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della
Regione per l'esercizio finanziario 1999.
È approvato in L.10.265.423.957.000 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione
per l'esercizio finanziario 1999.
Art. 5
Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 1998 dei quali si autorizza il riporto nel
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999 è di L. 1.790.118.394.000.
Art. 6
A termini dell'art. 30, 5° comma, della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, le spese sono ripartite nelle sezioni
e nelle categorie indicate nell'accluso quadro di codificazione.
Art. 7
Per gli effetti dell'att. 65 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, i capitoli di spesa del bilancio del Consiglio
regionale, oggetto dell'esercizio dell'autonomia funzionale contabile, sono individuati come segue:
011101, 011104, 011106, 011107, 011108, 011201, 011400,011421,011438.
Art. 8
E autorizzato l'impegno delle spese della regione per l'esercizio finanziario 1999, nei limiti degli
stanziamenti di competenza di cui al precedente art. 4, l° comma.
È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1999, nei limiti degli
stanziamenti di cassa di cui al precedente art. 4, 2° comma e tenuto conto di quanto disposto nel
successivo art. 38.
Art. 9
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
Art. 10
Il saldo finanziario positivo di L. 1.464.943.874.000, riportato nello stato di previsione dell'entrata è
destinato per L. 1.464.913.726.300 alla copertura delle somme reiscritte, in base al 4° comma dell'art. 61
della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, nella competenza dello stato di previsione della spesa a seguito
dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale.
(1) Pubblicata nel BURA 12 febbraio 1999, n. speciale.
(2) Vedi, anche, la L.R. 9 agosto 1999, n. 46 e la L.R. 8 novembre 1999, n. 103.
Art. 11
A termini dell'art. 12 della L.R. 31 agosto 1978, n. 57, sono autorizzate le iscrizioni, nello stato di
previsione dell'entrata, delle seguenti somme:
- al cap. 35005, di L. 300.000.000 per entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di protezione
delle bellezze naturali;
- al cap. 36101, L. 100.000.000 per recupero da vari enti di previdenza di posizioni contributive costituite
ai fini della liquidazione della indennità di buona uscita;
- al cap. 37204, L. 4.000.000.000 per contributi a carico del personale per il trattamento assistenziale e
previdenziale;
- al cap. 41002, L. 20.000.000 per alienazione di beni mobili;
- al cap. 61315, L. 20.000.000 per proventi derivanti dalla cessione di copie delle cartografie e degli altri
prodotti relativi al sistema informativo territoriale.
Art. 12
Per gli effetti degli artt. 10, 11 e 20 della legge regionale di contabilità, è approvata l'acclusa tabella
recante le entità degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa inerenti ai capitoli
per i quali la determinazione delle entità stesse deve effettuarsi con la legge annuale di bilancio (3).
Art. 13
Lo stanziamento del cap. 11400 dello stato di previsione della spesa, deve intendersi comprensivo della
somma di L. 80.000.000 (4), determinata con il presente articolo in tale importo, in base all'art. 2 della
L.R. 14 maggio 1985, n. 38.
Art. 14
La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare i recuperi conseguenti alle anticipazioni ai Comuni,
relativi ai corrispettivi delle forniture idriche ed agli oneri riconnessi, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 16
settembre 1987, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'autorizzazione, ove di necessità, deve intendersi estesa agli Enti d'Ambito già istituiti in base alle
disposizioni contenute nella predetta legge regionale.
Art. 15
Le dotazioni dei capp. 152325 e 152326 costituiscono ratei dei servizi per prestiti inerenti ai contributi in
conto interesse concessi dalla Regione, rispettivamente negli anni 1982 e 1983, in applicazione della L.R.
27 agosto 1982, n. 62.
Tali dotazioni restano, pertanto, utilizzabili solo ed esclusivamente per assicurare la corresponsione dei
ratei dei servizi predetti.
Art. 16
È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 denominato "Fondo
speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti
amministrativi, reclamate dai creditori", ai sensi del combinato disposto dell'art. 91 della legge regionale
di contabilità e dell'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con lo stanziamento di L. 41.000.000.000.
Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 e
dell'art. 18 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, a prelevare, dal predetto fondo, con propria ordinanza, le
somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente,
previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di
previsione della spesa.
I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e
certificazione da parte del Settore competente:
- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza, dell'impegno che diede luogo al
residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
Non sono consentite variazioni al capitolo predetto, al di fuori di quanto disposto dal presente articolo, se
non per legge di variazione al bilancio.
Art. 17
Per gli effetti di cui all'art. 35 della legge regionale di contabilità, sono considerate spese obbligatorie
quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
(3) Vedi, anche, l’art. 3 e l’art. 14, L.R. 8 novembre 1999, n. 103.
(4) L'originaria somma di L. 40.000.000 è stata così sostituita dall'art. 5, L.R. 9 agosto 1999, n. 46.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, il prelevamento di
somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (capitolo 321920) e la loro iscrizione ai capitoli di
bilancio inclusi nell'elenco n. 1.
Di uguale facoltà di prelevamento è investito il Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi dell'art. 15 della
L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 e dell'art. 18 della L.R. 21 maggio 1985 n. 58, mediante ordinanza, per il
pagamento dei residui passivi delle spese di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa e richiesti dagli aventi diritto, previa reiscrizione nei capitoli di provenienza
ovvero in nuovi capitoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 della legge regionale di contabilità
e 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al terzo comma sono disposti previo accertamento e
certificazione esclusivamente da parte del Settore competente:
- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza, dell'impegno che diede luogo al
residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
Non sono consentite variazioni al capitolo predetto, al di fuori di quanto disposto dal presente articolo, se
non per legge di variazione al bilancio.
Art. 18
È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, dei capitoli 12999, 22999, 42999, 52999,
62999, 72999, 82999, 92999, 102999, 112999,122999,152999, 162999, 172999, 182999, 232999,
242999, 252999, 262999, 272999, 282999, 292999, 312999 denominati "Fondo per la riassegnazione di
risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui" per i settori competenti.
È altresì autorizzata, sempre nello stato di previsione della spesa l'iscrizione dei capitoli 12998, 22998,
42998, 52998, 62998, 72998, 82998, 92998, 102998, 112998, 122998, 152998, 162998, 172998,
182998, 232998, 242998, 252998, 262998, 272998, 282998, 292998, 312998 denominati "Fondo per la
riassegnazione di economie vincolate" per i settori competenti.
Tali capitoli costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi
corrispondenti complessivamente a lire 1.464.713.726.300, ed inseriti nel saldo finanziario positivo di cui
al precedente art. 10.
Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 e
dell'art. 18 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, a prelevare, dai predetti fondi, con propria ordinanza, su
richiesta dei servizi competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma
precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello
stato di previsione della spesa.
Art. 19
I prelevamenti da effettuare dal cap. 321930 (Fondo di riserva per le spese impreviste) sono disposti
nelle ipotesi ed in armonia con le disposizioni di cui all'art. 36 della legge regionale di contabilità.
I prelevamenti predetti e la conseguente iscrizione ai vari capitoli di spesa o a capitoli di nuova
istituzione, hanno luogo mediante decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione
della Giunta stessa.
I decreti presidenziali di prelevamento di cui al precedente comma sono presentati al Consiglio regionale
entro 30 giorni dalla data della loro esecutività.
Art. 20
È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, del cap. 011424, denominato "spese
casuali", con lo stanziamento di L. 300.000.000.
La destinazione di tale capitolo segue le disposizioni contenute nell'art. 141 del R.D. 23 maggio 1924, n.
827.
Art. 21
Per gli effetti del 4° comma dell'art. 40 della legge regionale di contabilità, il fondo di riserva del
bilancio di cassa (cap. 321910), è fissato in L. 186.619.037.628.
I trasferimenti dal predetto fondo osservano le modalità previste dal citato art. 40.
Art. 22
Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, a
norma dell'art. 41 -lettera a) - della legge regionale di contabilità, a disporre, con propri decreti,
l'iscrizione dei fondi che perverranno dallo Stato in corrispondenza di interventi da quest'ultimo prefissati,
ovvero di fondi connessi con regolamenti comunitari.
I fondi indicati nel precedente comma sono utilizzati per il finanziamento di spese stabilite da
provvedimenti legislativi statali, regionali, ovvero dai regolamenti comunitari.
Art. 23
Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a
disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della legge regionale di contabilità, con propri decreti,
il trasferimento dai capitoli nn. 323000, 324000 e 325000 dello stato di previsione della spesa, delle
somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle
dotazioni dei capitoli medesimi.
Le iniziative di cui al comma che precede, anche a carattere intersettoriale, devono essere in sintonia,
comunque, con le linee programmatiche del bilancio di previsione e dell'allegato bilancio pluriennale.
I fondi previsti all'elenco n. 5, capitolo 325000, sono destinati esclusivamente ad interventi finalizzati
alla realizzazione di ulteriori progetti per l'incremento occupazionale, con apposito provvedimento
legislativo su proposta della Giunta regionale.
Art. 24
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al
bilancio di previsione per l'anno 1999 derivanti da leggi regionali i cui oneri siano coperti, in tutto o in
parte, con la disponibilità finanziaria ad essi destinata sui fondi di cui ai capitoli 323000, 324000 e
325000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.
Le variazioni suddette osservano le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 38 della
legge regionale di contabilità.
Art. 25
Per effetto del secondo comma dell'art. 45 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, è iscritto, nello stato di
previsione della spesa, il Cap. 312600.
Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie
fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, garanzie fidejussorie pregresse.
L'elenco n. 6 allegato al bilancio è redatto in base a quanto stabilito dall'ultimo comma del citato art. 45.
Art. 26
Il Presidente della Giunta regionale, in dipendenza di necessità connesse con l'esercizio delle funzioni
delegate, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ai sensi dell'art. 41 - lettera a) della legge regionale di contabilità, a disporre, con propri decreti, la istituzione di capitoli negli stati di
previsione dell'entrata e della spesa o a variare gli stanziamenti dei capitoli stessi.
Art. 27
Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ai
sensi dell'art. 41 - lettera b) - della legge regionale di contabilità, a disporre, con propri decreti, la
istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa relativi alle
partite di giro - rispettivamente titolo VI e titolo IV - strettamente connessi tra loro per disposizioni di
leggi statali.
Art. 28
Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio debbono essere pubblicati, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 29
Il 90% (5) dello stanziamento di cui al capitolo 011401 dello stato di previsione della spesa, è
preliminarmente ripartito dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
In sede ditale ripartizione, da effettuarsi non oltre il 28 febbraio, va assicurata una prima anticipazione a
tutte le Strutture regionali ed una maggiorazione al Servizio Formazione Professionale da consentire
l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 63, ed al Servizio Informatica per
i sistemi per consentire la partecipazione ai corsi necessari al funzionamento dell'elaboratore centrale.
Gli atti di impegno e di liquidazione sul predetto cap. 011401 sono disposti nei limiti delle ripartizioni
stabilite a termini del primo comma.
L'ulteriore 10% (6) dello stanziamento previsto al capitolo 11401 è assegnato dalla Giunta regionale ai
(5) L'originario 70% è stato così sostituito dall'art. 8, L.R. 9 agosto 1999, n. 46.
(6) L'originario 30% è stato così sostituito dall'art. 8, L.R. 9 agosto 1999, n. 46.
singoli settori su comprovata necessità.
Restano conseguentemente privi di efficacia eventuali provvedimenti che fossero, nel corso
dell'esercizio, comunque adottati in deroga a quanto disposto dal presente articolo.
Art. 30
È approvato l'elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione. (7)
Nei confronti dei capitoli compresi nel primo gruppo del predetto elenco possono essere disposti ordini
di accreditamento in favore dei funzionari delegati nonché in favore della Cassa economale centrale.
Nei confronti dei capitoli compresi nel secondo gruppo del predetto elenco possono essere disposti
ordini di accreditamento, ovvero emessi mandati diretti in favore della Cassa economale centrale, salvo
quanto stabilito nel successivo art. 38.
TITOLO II
Disposizioni generali di natura finanziaria e giuscontabile
Art. 31
La Giunta regionale, in base a tutte le prescrizioni contenute nell'art. 44 della L.R. 29 dicembre 1977, n.
81, è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 1999 e nel rispetto della condizione indicata nel
successivo terzo comma, a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di L. 480.000.000.000,
conformemente alla sussistenza dei limiti dell'indebitamento ai sensi dell'art;10 della legge 16 maggio
1970, n. 281 e successive modificazioni.
I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni:
- tasso massimo: 5,50%;
- durata massima del periodo di ammortamento: anni 20, con possibilità di rinegoziazione in sede di
stipulazione.
Le rate di ammortamento dei mutui stipulati al 31 dicembre 1998 e di quelli dei quali si autorizza la
contrazione a valere per l'anno 1999, pari a presumibili complessive L. 69.000.000.000, sono iscritte nei
capitoli 311730, 311731 e 313100 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno
mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a
venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti.
Art. 32
La Giunta Regionale, per provvedere all'eventuale estinzione anticipata di mutui precedentemente
contratti a condizioni più onerose di quelle in atto vigenti, è autorizzata ad assumere provvedimenti di
novazione, purché l'onere di ammortamento di questi ultimi realizzi apprezzabili economie di spesa.
Art. 33
La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre
l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate non tributarie, quando il
costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata
stessa.
Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in L. 20.000.
Art. 34
In attuazione della L.R. 12 settembre 1989, n. 83, gli stanziamenti dei capp. 11441 e 12101 dello stato di
previsione della spesa possono concorrere alla realizzazione delle operazioni finanziarie previste dalla
legge stessa, per la parte eccedente i costi effettivi delle locazioni ricadenti nell'anno 1999.
[Art. 35
È autorizzata l'iscrizione del cap. 011207 "competenze al personale assunto ai sensi della legge n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, assegnati ad altri Enti" con lo stanziamento di L.
3.000.000.000.] (8)
Art. 36
Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti
insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.
L'operatività di tutte le leggi regionali autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo
(7) L'elenco n. 2 allegato alla presente legge, che per brevità si omette, è stato modificato dall’art. 6, L.R. 9
agosto 1999, n. 46.
(8) Articolo abrogato dall'art. 9, L.R. 9 agosto 1999, n. 46.
non derogabile.
Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse debbono essere proporzionalmente ridotti in
rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti per competenza.
Art. 37
Per le spese da eseguire con le modalità di cui all'art. 64 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, resta
comunque ferma la competenza del Servizio Bilancio in materia di impegno, liquidazione e riferimento al
bilancio, stabilito dall'ordinamento vigente.
Art. 38
L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, in generale, l'andamento effettivo
dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali esistenti sul conto acceso presso il Ministero del Tesoro,
in ossequio alle disposizioni vigenti, in particolare, alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché alle
disposizioni analoghe che fossero successivamente emanate in materia a valere per l'anno 1999.
I provvedimenti di ordinazione delle spese sono adottati tenendo conto di quanto stabilito nel comma
precedente; di conseguenza, gli stanziamenti di cassa dei capitoli del bilancio, restano complessivamente
limitati dal disposto del precedente comma.
Per la regolazione dei flussi di cassa conseguente all'applicazione della predetta legge n. 720 del 1984, le
aperture di credito in favore dei funzionari delegati di cui al precedente art. 29, sono disposte in misura
tale da non eccedere, nel corso dell'anno 1999, una giacenza complessiva, presso tutti i predetti funzionari,
di L. 20.000.000.000.
Art. 39
Nelle more del ripristino delle disponibilità di cassa sul conto del Tesoriere regionale, da parte della
Tesoreria Centrale dello Stato, il Servizio Ragioneria e Affari Finanziari e tenuto a trasmettere alla
Tesoreria Regionale tutti i mandati, anche eccedenti le disponibilità di cassa risultanti presso il predetto
Istituto Tesoriere.
Devono essere comunque inviati i mandati il cui ritardo nella loro definizione potrebbe comportare un
aggravio di oneri a carico della Regione.
Le eventuali anticipazioni di cassa che si rendessero necessarie per gli adempimenti previsti nei commi
precedenti sono concesse nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, penultimo comma,
della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'articolo 26 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, dall'art. 3, comma
214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e delle leggi statali vigenti in materia.
Art. 40
Il capitolo 11414 dello stato di previsione della spesa iscritto nell'elenco n. 2 ai sensi del precedente art.
29 segue la normativa ivi prevista limitatamente alla somma di L. 40.000.000 (9).
Art. 41
Ove si verifichi che non sia stato possibile riportare nelle tabelle, accluse alla presente legge, tra i residui
passivi, partite derivanti da leggi deliberate nel corso del 1998 ma pubblicate, in pendenza del visto di cui
al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, solo successivamente, il Presidente della Giunta regionale è
autorizzato, a termini dell'art. 15 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, a procedere alla contabilizzazione
delle partite stesse in occasione dell'adozione dell'operazione di cui all'art. 62 della L.R. 29 dicembre
1977, n. 81 ovvero, se necessario, anche in epoca successiva.
Nei confronti di tali partite sono applicabili, comunque, le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 40
della citata L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.
Art. 42
Gli stanziamenti di spesa conservati nel conto dei residui o reiscritti in competenza che trovano
finanziamento nelle provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64, osservano le prescrizioni contenute
nella legge stessa e i limiti di utilizzazione in materia stabiliti dai competenti Organi dello Stato.
Art. 43
È approvato a termini dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale di contabilità, il bilancio relativo al
triennio 1999/2001 quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 che pareggia
nella complessiva somma di L. 11.127.303.000.000.
(9) L’importo è stato incrementato di ulteriori L. 5.000.000 dall’art. 8, L.R. 8 novembre 1999, n. 103.
TITOLO III
Disposizioni inerenti agli enti ed alle aziende regionali
Art. 44
Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, sono approvati gli allegati bilanci per l'esercizio
finanziario 1998 delle Aziende per il Diritto allo studio universitario di L'Aquila, Teramo e Chieti.
Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle
Aziende:
- L.8.500.000.000 al cap. 41511 per spese correnti;
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale ripartisce i predetti
fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di
variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.
In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 45
Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio
1999 dell'Agenzia Regionale per i servizi di sviluppo agricolo - A.R.S.S.A.
Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1° giugno 1996, n. 29, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore
dell'A.R.S.S.A.:
- L. 16.000.000.000 al capitolo 101580 per oneri per il personale e per le spese di funzionamento;
- L. 3.100.000.000 al capitolo 102380 per attività ed iniziative di Istituto;
- L. 6.100.000.000 al capitolo 101582 per l'erogazione di fondi per la spesa dei divulgatori agricoli
polivalenti delle organizzazioni professionali.
Art. 46
Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio
1999 dell'Azienda ai Promozione turistica regionale - A.P.T.R.
Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore
dell'A.P.T.R.:
- L. 10.000.000.000 al capitolo 241585 per spese correnti; (10)
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Azienda è tenuta ad adottare i
provvedimenti di variazione del predetto bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni
disposte.
In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 47
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal l° gennaio 1999.
Allegati (11)
(10) Per effetto dell'art. 7, L.R. 9 agosto 1999, n. 46, la somma di lire 10.000.000.000 iscritta al capitolo
241585 deve intendersi destinata per lire 9.100.000.000 in favore dell'A.P.T.R. e per lire 900.000.000
all'ammortamento del mutuo contratto dall'ex Azienda di soggiorno e turismo di Pescara al cui pagamento
provvede direttamente il Servizio Affari finanziari e Ragioneria della Giunta regionale.
(11) Gli allegati, che si omettono, corretti con avviso di errata corrige pubblicato nel BURA 12 marzo 1999,
n. 9, riportano le tabelle di bilancio con annessi prospetti ed elenchi. Variazioni agli stessi sono state
apportate con L.R. 9 agosto 1999, n. 46 e con L.R. 8 novembre 1999, n. 103.