L.R. 3 febbraio 1999, n. 3 (1). Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 - Bilancio pluriennale 1999/2001. (2) TITOLO I Disposizioni inerenti al bilancio di previsione Art. 1 È approvato in L. 8.918.241.707.000 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della regione per l'esercizio finanziario 1999. È approvato in L. 10.265.423.957.000 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della regione per l'esercizio finanziario 1999, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di L. 30.000.000.000 risultante al 1° gennaio 1999. Art. 2 Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 1998 dei quali si autorizza il riporto in bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999 è di L. 3.225.062.268.000. Art. 3 Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’esercizio finanziario 1999 giusta lo stato di previsione dell’entrata. Art. 4 È approvato in L. 8.918.241.707.000 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 1999. È approvato in L.10.265.423.957.000 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 1999. Art. 5 Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 1998 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999 è di L. 1.790.118.394.000. Art. 6 A termini dell'art. 30, 5° comma, della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, le spese sono ripartite nelle sezioni e nelle categorie indicate nell'accluso quadro di codificazione. Art. 7 Per gli effetti dell'att. 65 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, i capitoli di spesa del bilancio del Consiglio regionale, oggetto dell'esercizio dell'autonomia funzionale contabile, sono individuati come segue: 011101, 011104, 011106, 011107, 011108, 011201, 011400,011421,011438. Art. 8 E autorizzato l'impegno delle spese della regione per l'esercizio finanziario 1999, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui al precedente art. 4, l° comma. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1999, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui al precedente art. 4, 2° comma e tenuto conto di quanto disposto nel successivo art. 38. Art. 9 È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999. Art. 10 Il saldo finanziario positivo di L. 1.464.943.874.000, riportato nello stato di previsione dell'entrata è destinato per L. 1.464.913.726.300 alla copertura delle somme reiscritte, in base al 4° comma dell'art. 61 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, nella competenza dello stato di previsione della spesa a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale. (1) Pubblicata nel BURA 12 febbraio 1999, n. speciale. (2) Vedi, anche, la L.R. 9 agosto 1999, n. 46 e la L.R. 8 novembre 1999, n. 103. Art. 11 A termini dell'art. 12 della L.R. 31 agosto 1978, n. 57, sono autorizzate le iscrizioni, nello stato di previsione dell'entrata, delle seguenti somme: - al cap. 35005, di L. 300.000.000 per entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di protezione delle bellezze naturali; - al cap. 36101, L. 100.000.000 per recupero da vari enti di previdenza di posizioni contributive costituite ai fini della liquidazione della indennità di buona uscita; - al cap. 37204, L. 4.000.000.000 per contributi a carico del personale per il trattamento assistenziale e previdenziale; - al cap. 41002, L. 20.000.000 per alienazione di beni mobili; - al cap. 61315, L. 20.000.000 per proventi derivanti dalla cessione di copie delle cartografie e degli altri prodotti relativi al sistema informativo territoriale. Art. 12 Per gli effetti degli artt. 10, 11 e 20 della legge regionale di contabilità, è approvata l'acclusa tabella recante le entità degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa inerenti ai capitoli per i quali la determinazione delle entità stesse deve effettuarsi con la legge annuale di bilancio (3). Art. 13 Lo stanziamento del cap. 11400 dello stato di previsione della spesa, deve intendersi comprensivo della somma di L. 80.000.000 (4), determinata con il presente articolo in tale importo, in base all'art. 2 della L.R. 14 maggio 1985, n. 38. Art. 14 La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare i recuperi conseguenti alle anticipazioni ai Comuni, relativi ai corrispettivi delle forniture idriche ed agli oneri riconnessi, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 16 settembre 1987, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione, ove di necessità, deve intendersi estesa agli Enti d'Ambito già istituiti in base alle disposizioni contenute nella predetta legge regionale. Art. 15 Le dotazioni dei capp. 152325 e 152326 costituiscono ratei dei servizi per prestiti inerenti ai contributi in conto interesse concessi dalla Regione, rispettivamente negli anni 1982 e 1983, in applicazione della L.R. 27 agosto 1982, n. 62. Tali dotazioni restano, pertanto, utilizzabili solo ed esclusivamente per assicurare la corresponsione dei ratei dei servizi predetti. Art. 16 È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 denominato "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori", ai sensi del combinato disposto dell'art. 91 della legge regionale di contabilità e dell'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con lo stanziamento di L. 41.000.000.000. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 e dell'art. 18 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, a prelevare, dal predetto fondo, con propria ordinanza, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte del Settore competente: - della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative; - dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza, dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa. Non sono consentite variazioni al capitolo predetto, al di fuori di quanto disposto dal presente articolo, se non per legge di variazione al bilancio. Art. 17 Per gli effetti di cui all'art. 35 della legge regionale di contabilità, sono considerate spese obbligatorie quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge. (3) Vedi, anche, l’art. 3 e l’art. 14, L.R. 8 novembre 1999, n. 103. (4) L'originaria somma di L. 40.000.000 è stata così sostituita dall'art. 5, L.R. 9 agosto 1999, n. 46. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (capitolo 321920) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell'elenco n. 1. Di uguale facoltà di prelevamento è investito il Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 e dell'art. 18 della L.R. 21 maggio 1985 n. 58, mediante ordinanza, per il pagamento dei residui passivi delle spese di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e richiesti dagli aventi diritto, previa reiscrizione nei capitoli di provenienza ovvero in nuovi capitoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 della legge regionale di contabilità e 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al terzo comma sono disposti previo accertamento e certificazione esclusivamente da parte del Settore competente: - della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative; - dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza, dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa. Non sono consentite variazioni al capitolo predetto, al di fuori di quanto disposto dal presente articolo, se non per legge di variazione al bilancio. Art. 18 È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, dei capitoli 12999, 22999, 42999, 52999, 62999, 72999, 82999, 92999, 102999, 112999,122999,152999, 162999, 172999, 182999, 232999, 242999, 252999, 262999, 272999, 282999, 292999, 312999 denominati "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui" per i settori competenti. È altresì autorizzata, sempre nello stato di previsione della spesa l'iscrizione dei capitoli 12998, 22998, 42998, 52998, 62998, 72998, 82998, 92998, 102998, 112998, 122998, 152998, 162998, 172998, 182998, 232998, 242998, 252998, 262998, 272998, 282998, 292998, 312998 denominati "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" per i settori competenti. Tali capitoli costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi corrispondenti complessivamente a lire 1.464.713.726.300, ed inseriti nel saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 10. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 e dell'art. 18 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, a prelevare, dai predetti fondi, con propria ordinanza, su richiesta dei servizi competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa. Art. 19 I prelevamenti da effettuare dal cap. 321930 (Fondo di riserva per le spese impreviste) sono disposti nelle ipotesi ed in armonia con le disposizioni di cui all'art. 36 della legge regionale di contabilità. I prelevamenti predetti e la conseguente iscrizione ai vari capitoli di spesa o a capitoli di nuova istituzione, hanno luogo mediante decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta stessa. I decreti presidenziali di prelevamento di cui al precedente comma sono presentati al Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data della loro esecutività. Art. 20 È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, del cap. 011424, denominato "spese casuali", con lo stanziamento di L. 300.000.000. La destinazione di tale capitolo segue le disposizioni contenute nell'art. 141 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Art. 21 Per gli effetti del 4° comma dell'art. 40 della legge regionale di contabilità, il fondo di riserva del bilancio di cassa (cap. 321910), è fissato in L. 186.619.037.628. I trasferimenti dal predetto fondo osservano le modalità previste dal citato art. 40. Art. 22 Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, a norma dell'art. 41 -lettera a) - della legge regionale di contabilità, a disporre, con propri decreti, l'iscrizione dei fondi che perverranno dallo Stato in corrispondenza di interventi da quest'ultimo prefissati, ovvero di fondi connessi con regolamenti comunitari. I fondi indicati nel precedente comma sono utilizzati per il finanziamento di spese stabilite da provvedimenti legislativi statali, regionali, ovvero dai regolamenti comunitari. Art. 23 Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della legge regionale di contabilità, con propri decreti, il trasferimento dai capitoli nn. 323000, 324000 e 325000 dello stato di previsione della spesa, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi. Le iniziative di cui al comma che precede, anche a carattere intersettoriale, devono essere in sintonia, comunque, con le linee programmatiche del bilancio di previsione e dell'allegato bilancio pluriennale. I fondi previsti all'elenco n. 5, capitolo 325000, sono destinati esclusivamente ad interventi finalizzati alla realizzazione di ulteriori progetti per l'incremento occupazionale, con apposito provvedimento legislativo su proposta della Giunta regionale. Art. 24 Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1999 derivanti da leggi regionali i cui oneri siano coperti, in tutto o in parte, con la disponibilità finanziaria ad essi destinata sui fondi di cui ai capitoli 323000, 324000 e 325000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. Le variazioni suddette osservano le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 38 della legge regionale di contabilità. Art. 25 Per effetto del secondo comma dell'art. 45 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, è iscritto, nello stato di previsione della spesa, il Cap. 312600. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, garanzie fidejussorie pregresse. L'elenco n. 6 allegato al bilancio è redatto in base a quanto stabilito dall'ultimo comma del citato art. 45. Art. 26 Il Presidente della Giunta regionale, in dipendenza di necessità connesse con l'esercizio delle funzioni delegate, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ai sensi dell'art. 41 - lettera a) della legge regionale di contabilità, a disporre, con propri decreti, la istituzione di capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa o a variare gli stanziamenti dei capitoli stessi. Art. 27 Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ai sensi dell'art. 41 - lettera b) - della legge regionale di contabilità, a disporre, con propri decreti, la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa relativi alle partite di giro - rispettivamente titolo VI e titolo IV - strettamente connessi tra loro per disposizioni di leggi statali. Art. 28 Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio debbono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 29 Il 90% (5) dello stanziamento di cui al capitolo 011401 dello stato di previsione della spesa, è preliminarmente ripartito dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In sede ditale ripartizione, da effettuarsi non oltre il 28 febbraio, va assicurata una prima anticipazione a tutte le Strutture regionali ed una maggiorazione al Servizio Formazione Professionale da consentire l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 63, ed al Servizio Informatica per i sistemi per consentire la partecipazione ai corsi necessari al funzionamento dell'elaboratore centrale. Gli atti di impegno e di liquidazione sul predetto cap. 011401 sono disposti nei limiti delle ripartizioni stabilite a termini del primo comma. L'ulteriore 10% (6) dello stanziamento previsto al capitolo 11401 è assegnato dalla Giunta regionale ai (5) L'originario 70% è stato così sostituito dall'art. 8, L.R. 9 agosto 1999, n. 46. (6) L'originario 30% è stato così sostituito dall'art. 8, L.R. 9 agosto 1999, n. 46. singoli settori su comprovata necessità. Restano conseguentemente privi di efficacia eventuali provvedimenti che fossero, nel corso dell'esercizio, comunque adottati in deroga a quanto disposto dal presente articolo. Art. 30 È approvato l'elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione. (7) Nei confronti dei capitoli compresi nel primo gruppo del predetto elenco possono essere disposti ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati nonché in favore della Cassa economale centrale. Nei confronti dei capitoli compresi nel secondo gruppo del predetto elenco possono essere disposti ordini di accreditamento, ovvero emessi mandati diretti in favore della Cassa economale centrale, salvo quanto stabilito nel successivo art. 38. TITOLO II Disposizioni generali di natura finanziaria e giuscontabile Art. 31 La Giunta regionale, in base a tutte le prescrizioni contenute nell'art. 44 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 1999 e nel rispetto della condizione indicata nel successivo terzo comma, a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di L. 480.000.000.000, conformemente alla sussistenza dei limiti dell'indebitamento ai sensi dell'art;10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni. I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni: - tasso massimo: 5,50%; - durata massima del periodo di ammortamento: anni 20, con possibilità di rinegoziazione in sede di stipulazione. Le rate di ammortamento dei mutui stipulati al 31 dicembre 1998 e di quelli dei quali si autorizza la contrazione a valere per l'anno 1999, pari a presumibili complessive L. 69.000.000.000, sono iscritte nei capitoli 311730, 311731 e 313100 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti. Art. 32 La Giunta Regionale, per provvedere all'eventuale estinzione anticipata di mutui precedentemente contratti a condizioni più onerose di quelle in atto vigenti, è autorizzata ad assumere provvedimenti di novazione, purché l'onere di ammortamento di questi ultimi realizzi apprezzabili economie di spesa. Art. 33 La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate non tributarie, quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in L. 20.000. Art. 34 In attuazione della L.R. 12 settembre 1989, n. 83, gli stanziamenti dei capp. 11441 e 12101 dello stato di previsione della spesa possono concorrere alla realizzazione delle operazioni finanziarie previste dalla legge stessa, per la parte eccedente i costi effettivi delle locazioni ricadenti nell'anno 1999. [Art. 35 È autorizzata l'iscrizione del cap. 011207 "competenze al personale assunto ai sensi della legge n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, assegnati ad altri Enti" con lo stanziamento di L. 3.000.000.000.] (8) Art. 36 Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi. L'operatività di tutte le leggi regionali autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo (7) L'elenco n. 2 allegato alla presente legge, che per brevità si omette, è stato modificato dall’art. 6, L.R. 9 agosto 1999, n. 46. (8) Articolo abrogato dall'art. 9, L.R. 9 agosto 1999, n. 46. non derogabile. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse debbono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti per competenza. Art. 37 Per le spese da eseguire con le modalità di cui all'art. 64 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, resta comunque ferma la competenza del Servizio Bilancio in materia di impegno, liquidazione e riferimento al bilancio, stabilito dall'ordinamento vigente. Art. 38 L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, in generale, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali esistenti sul conto acceso presso il Ministero del Tesoro, in ossequio alle disposizioni vigenti, in particolare, alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché alle disposizioni analoghe che fossero successivamente emanate in materia a valere per l'anno 1999. I provvedimenti di ordinazione delle spese sono adottati tenendo conto di quanto stabilito nel comma precedente; di conseguenza, gli stanziamenti di cassa dei capitoli del bilancio, restano complessivamente limitati dal disposto del precedente comma. Per la regolazione dei flussi di cassa conseguente all'applicazione della predetta legge n. 720 del 1984, le aperture di credito in favore dei funzionari delegati di cui al precedente art. 29, sono disposte in misura tale da non eccedere, nel corso dell'anno 1999, una giacenza complessiva, presso tutti i predetti funzionari, di L. 20.000.000.000. Art. 39 Nelle more del ripristino delle disponibilità di cassa sul conto del Tesoriere regionale, da parte della Tesoreria Centrale dello Stato, il Servizio Ragioneria e Affari Finanziari e tenuto a trasmettere alla Tesoreria Regionale tutti i mandati, anche eccedenti le disponibilità di cassa risultanti presso il predetto Istituto Tesoriere. Devono essere comunque inviati i mandati il cui ritardo nella loro definizione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione. Le eventuali anticipazioni di cassa che si rendessero necessarie per gli adempimenti previsti nei commi precedenti sono concesse nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, penultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'articolo 26 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, dall'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e delle leggi statali vigenti in materia. Art. 40 Il capitolo 11414 dello stato di previsione della spesa iscritto nell'elenco n. 2 ai sensi del precedente art. 29 segue la normativa ivi prevista limitatamente alla somma di L. 40.000.000 (9). Art. 41 Ove si verifichi che non sia stato possibile riportare nelle tabelle, accluse alla presente legge, tra i residui passivi, partite derivanti da leggi deliberate nel corso del 1998 ma pubblicate, in pendenza del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, solo successivamente, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, a termini dell'art. 15 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, a procedere alla contabilizzazione delle partite stesse in occasione dell'adozione dell'operazione di cui all'art. 62 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 ovvero, se necessario, anche in epoca successiva. Nei confronti di tali partite sono applicabili, comunque, le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 40 della citata L.R. 29 dicembre 1977, n. 81. Art. 42 Gli stanziamenti di spesa conservati nel conto dei residui o reiscritti in competenza che trovano finanziamento nelle provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64, osservano le prescrizioni contenute nella legge stessa e i limiti di utilizzazione in materia stabiliti dai competenti Organi dello Stato. Art. 43 È approvato a termini dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale di contabilità, il bilancio relativo al triennio 1999/2001 quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 che pareggia nella complessiva somma di L. 11.127.303.000.000. (9) L’importo è stato incrementato di ulteriori L. 5.000.000 dall’art. 8, L.R. 8 novembre 1999, n. 103. TITOLO III Disposizioni inerenti agli enti ed alle aziende regionali Art. 44 Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, sono approvati gli allegati bilanci per l'esercizio finanziario 1998 delle Aziende per il Diritto allo studio universitario di L'Aquila, Teramo e Chieti. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende: - L.8.500.000.000 al cap. 41511 per spese correnti; Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva. Art. 45 Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio 1999 dell'Agenzia Regionale per i servizi di sviluppo agricolo - A.R.S.S.A. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1° giugno 1996, n. 29, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.S.S.A.: - L. 16.000.000.000 al capitolo 101580 per oneri per il personale e per le spese di funzionamento; - L. 3.100.000.000 al capitolo 102380 per attività ed iniziative di Istituto; - L. 6.100.000.000 al capitolo 101582 per l'erogazione di fondi per la spesa dei divulgatori agricoli polivalenti delle organizzazioni professionali. Art. 46 Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio 1999 dell'Azienda ai Promozione turistica regionale - A.P.T.R. Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.P.T.R.: - L. 10.000.000.000 al capitolo 241585 per spese correnti; (10) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Azienda è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del predetto bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva. Art. 47 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal l° gennaio 1999. Allegati (11) (10) Per effetto dell'art. 7, L.R. 9 agosto 1999, n. 46, la somma di lire 10.000.000.000 iscritta al capitolo 241585 deve intendersi destinata per lire 9.100.000.000 in favore dell'A.P.T.R. e per lire 900.000.000 all'ammortamento del mutuo contratto dall'ex Azienda di soggiorno e turismo di Pescara al cui pagamento provvede direttamente il Servizio Affari finanziari e Ragioneria della Giunta regionale. (11) Gli allegati, che si omettono, corretti con avviso di errata corrige pubblicato nel BURA 12 marzo 1999, n. 9, riportano le tabelle di bilancio con annessi prospetti ed elenchi. Variazioni agli stessi sono state apportate con L.R. 9 agosto 1999, n. 46 e con L.R. 8 novembre 1999, n. 103.