Alienazione piccola area comunale ubicata in via Pizzo Intermesoli

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Il Presidente pone in votazione l’argomento iscritto al punto 11) dell’ordine del
giorno recante per oggetto: “Alienazione piccola area comunale ubicata in via
Pizzo Intermesoli prospiciente via Prati a favore della società SOPECO s.r.l.”
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO :
che il Comune di Pescara è proprietario di un terreno sito in Via Pizzo
Intermesoli prospiciente Via Prati, censito nel Catasto Terreni del Comune di
Pescara al Foglio 19 Particelle 4131 e 4133, avente una superficie di circa
ml. 35,00 di lunghezza e ml. 1,00 di larghezza e quindi di mq. 35,00, e con
destinazione urbanistica B3 “ Completamento e recupero”;
che il terreno in oggetto è proprietà del Comune in virtù di una cessione
gratuita effettuata dalla Ditta SOPECO S.rl al fine di ottenere il Permesso a
Costruire, rilasciato da questo Ente con il n. 367 del 10/12/07, per la
realizzazione di un fabbricato per civile abitazione;
che con istanza acquisita al protocollo generale in data 28/07/08 con il n.
110555, il signor Di Luzio Fabrizio, in qualità di legale rappresentante della
Ditta SOPECO, ha chiesto di poter acquistare la piccola striscia dell’area,
come sopra ceduta, al fine di realizzare la recinzione al fabbricato in corso di
costruzione;
che il Regolamento dei Contratti prevede l’asta pubblica per la vendita dei
beni immobiliari, ma che l’art. 12 dello stesso Regolamento consente la
deroga in quanto si può considerare il richiedente l’unico possibile
utilizzatore dell’area e, quindi, giuridicamente avente diritto alla prelazione,
pur non essendoci altri richiedenti interessati all’acquisto;
che, attualmente, l’Ufficio Patrimonio, in adesione alla volontà manifestata
dall’Amministrazione Comunale in merito all’aggiornamento dell’inventario
dei beni immobili dell’Ente, ed in attuazione del programma di sistemazione
e riqualificazione dell’intera area urbana, ha intrapreso le iniziative
necessarie per il recupero, tramite la vendita o la concessione ai richiedenti,
di tutte quelle piccole proprietà, che non potendo essere utilizzate per fini
istituzionali, rimarrebbero in stato di abbandono;
che il Regolamento per l’alienazione dei beni del patrimonio Immobiliare,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 221 del 25/10/04,
prevede all’art. 15, comma 2 lettera c, per il caso specifico, il ricorso alla
procedura della trattativa privata con il confinante, potendo il richiedente
essere considerato, di fatto, l’unico ed esclusivo utilizzatore dell’area in
oggetto e che l’importo della vendita risulta di gran lunga inferiore ad €.
50.000,00;
che, pertanto, l’ufficio Patrimonio ha effettuato accertamenti per la verifica
dello stato in loco ed ha redatto una perizia di stima dell’area quantificata in
€. 220,00 al mq. ;
Visto il parere favorevole all’alienazione del terreno trasmesso in data
28/10/08 dal Settore Ingegneria del territorio;
Vista le relazione tecnica illustrativa e di stima redatta dal Capo Ufficio
Tecnico del Servizio Patrimonio;
considerato che la vendita della porzione di area comporterà un introito di €.
7.700,00, rappresentando, quindi, un’operazione di indubbia valenza
economica per l’Ente che, di conseguenza, potrà reinvestire subito tale
entrata per acquisizioni rispondenti alle necessità istituzionali;
Visto l’art. 12 del Regolamento dei Contratti;
Visto l’art. 15 del regolamento per l’alienazione dei beni del Patrimonio
immobiliare Comunale;
Visto il Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari permanenti;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare permanente” Risorse
Economiche” in data 24/3/2009, che si allega;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal
Responsabile del Servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria,
nonché le valutazioni espresse dal V. Segretario generale ai sensi dell’art. 97
comma 2 dello stesso D. L.gs.;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori
prima designati e presenti in aula, come da scheda allegata:
consiglieri presenti n 14
astenuti n.1 (Dogali)
votanti n. 14
voti favorevoli n. 13
indi
DELIBERA
1)-di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa.
2)-di autorizzare il trasferimento della striscia di terrena, di proprietà
comunale, di complessivi mq. 35,00 censita nel Catasto Terreni del Comune
di Pescara al foglio di mappa 19 particelle 4131 e 4133, dall’elenco dei beni
immobili patrimoniali indisponibili a quello dei beni disponibili, caricandolo nel
relativo Registro inventario dei beni immobili di proprietà dell’Ente, per effetto
dell’avvenuta sua sottrazione all’uso istituzionale originario.
3)-di alienare a favore della Ditta SOPECO, con sede a Pescara in Via
Conte di Ruvo 153, nella persona del suo legale rappresentante, signor Di
Luzio Fabrizio, nato a Pescara l’11/07/65 ed ivi residente in Viale Kennedy
110, una piccola area comunale costituente relitto di Via Pizzo Intermesoli e
prospiciente Via Prati, della superficie complessiva di mq. 35,00 censita nel
Catasto terreni del Comune di Pescara al foglio di mappa 19 particelle 4131
e 4133, come meglio individuata graficamente nella planimetria allegata al
presente atto sotto la lettera A, al prezzo determinato in €. 220,00 al metro
quadrato e quindi complessivamente €. 7.700,00, corrispondente ai prezzi
correnti di mercato.
4)-di precisare che l’effettiva superficie da alienare sarà determinata con
precisione a seguito della redazione del tipo di frazionamento catastale, sulla
scorta delle prescrizioni ed allineamenti che saranno forniti dal Servizio
patrimonio.
5)-di prendere atto che la complessiva entrata di €. 7.700,00 è prevista allo
stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione in corso di redazione esercizio
finanziario 2009 al Tit. IV Cat. 01 “ Ricavo da alienazioni di terreni e
fabbricati” (Cod.4010520) ( Cap. 125100) del PEG e che l’eguale spesa è
prevista nel medesimo Bilancio al Tit. II Funz. 01 Serv. 05 Interv. 01 “
Reinvestimento fondi per l’acquisto di terreni e fabbricati ed interventi di
manutenzione del patrimonio immobiliare” (Cod. 2010501) (Cap.331400) del
PEG ( Pre. Imp.36/09 )
6)-di precisare che tutte le operazioni di natura contabile saranno effettuate
con successivi atti dirigenziali.
7)-di stabilire che la Ditta acquirente dovrà effettuare il versamento della
somma di €. 120,00 sul c/c postale n. 30309629 intestato a Comune di
Pescara – Servizio Tesoreria – Causale : “Diritti di Istruttoria” nel rispetto
delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 82 del
25/01/05.
8)-di precisare che l’atto pubblico per il trasferimento della proprietà,
unitamente ad eventuali provvedimenti necessari per il perfezionamento e
completamento del procedimento amministrativo, sarà sottoscritto, per il
Comune di Pescara, dal Dirigente del Settore Provveditorato e Patrimonio ai
sensi del D. L.gs 267/2000.
9)-di precisare, infine, che tutte le spese relative al frazionamento, alla
stipula, registrazione e trascrizione dell’atto di trasferimento della proprietà
sono a carico della parte acquirente, alla quale compete la designazione del
Notaio rogante.
Punto n. 11 all’ordine del giorno:
“Alienazione piccola area comunale ubicata in via Pizzo Intermesoli
prospiciente via Prati a favore della società SOPECO Srl.”
PRESIDENTE
La votazione è aperta.
La votazione è chiusa.
Comunico il risultato della votazione:
Consiglieri presenti:
14
Voti favorevoli:
13
Voti contrari:
0
Voti astenuti:
1
Il Consiglio approva.
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