Il Presidente pone in votazione l’argomento iscritto al punto 11) dell’ordine del giorno recante per oggetto: “Alienazione piccola area comunale ubicata in via Pizzo Intermesoli prospiciente via Prati a favore della società SOPECO s.r.l.” IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO : che il Comune di Pescara è proprietario di un terreno sito in Via Pizzo Intermesoli prospiciente Via Prati, censito nel Catasto Terreni del Comune di Pescara al Foglio 19 Particelle 4131 e 4133, avente una superficie di circa ml. 35,00 di lunghezza e ml. 1,00 di larghezza e quindi di mq. 35,00, e con destinazione urbanistica B3 “ Completamento e recupero”; che il terreno in oggetto è proprietà del Comune in virtù di una cessione gratuita effettuata dalla Ditta SOPECO S.rl al fine di ottenere il Permesso a Costruire, rilasciato da questo Ente con il n. 367 del 10/12/07, per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione; che con istanza acquisita al protocollo generale in data 28/07/08 con il n. 110555, il signor Di Luzio Fabrizio, in qualità di legale rappresentante della Ditta SOPECO, ha chiesto di poter acquistare la piccola striscia dell’area, come sopra ceduta, al fine di realizzare la recinzione al fabbricato in corso di costruzione; che il Regolamento dei Contratti prevede l’asta pubblica per la vendita dei beni immobiliari, ma che l’art. 12 dello stesso Regolamento consente la deroga in quanto si può considerare il richiedente l’unico possibile utilizzatore dell’area e, quindi, giuridicamente avente diritto alla prelazione, pur non essendoci altri richiedenti interessati all’acquisto; che, attualmente, l’Ufficio Patrimonio, in adesione alla volontà manifestata dall’Amministrazione Comunale in merito all’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili dell’Ente, ed in attuazione del programma di sistemazione e riqualificazione dell’intera area urbana, ha intrapreso le iniziative necessarie per il recupero, tramite la vendita o la concessione ai richiedenti, di tutte quelle piccole proprietà, che non potendo essere utilizzate per fini istituzionali, rimarrebbero in stato di abbandono; che il Regolamento per l’alienazione dei beni del patrimonio Immobiliare, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 221 del 25/10/04, prevede all’art. 15, comma 2 lettera c, per il caso specifico, il ricorso alla procedura della trattativa privata con il confinante, potendo il richiedente essere considerato, di fatto, l’unico ed esclusivo utilizzatore dell’area in oggetto e che l’importo della vendita risulta di gran lunga inferiore ad €. 50.000,00; che, pertanto, l’ufficio Patrimonio ha effettuato accertamenti per la verifica dello stato in loco ed ha redatto una perizia di stima dell’area quantificata in €. 220,00 al mq. ; Visto il parere favorevole all’alienazione del terreno trasmesso in data 28/10/08 dal Settore Ingegneria del territorio; Vista le relazione tecnica illustrativa e di stima redatta dal Capo Ufficio Tecnico del Servizio Patrimonio; considerato che la vendita della porzione di area comporterà un introito di €. 7.700,00, rappresentando, quindi, un’operazione di indubbia valenza economica per l’Ente che, di conseguenza, potrà reinvestire subito tale entrata per acquisizioni rispondenti alle necessità istituzionali; Visto l’art. 12 del Regolamento dei Contratti; Visto l’art. 15 del regolamento per l’alienazione dei beni del Patrimonio immobiliare Comunale; Visto il Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti; Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare permanente” Risorse Economiche” in data 24/3/2009, che si allega; Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, nonché le valutazioni espresse dal V. Segretario generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 dello stesso D. L.gs.; Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale vigente; Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula, come da scheda allegata: consiglieri presenti n 14 astenuti n.1 (Dogali) votanti n. 14 voti favorevoli n. 13 indi DELIBERA 1)-di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa. 2)-di autorizzare il trasferimento della striscia di terrena, di proprietà comunale, di complessivi mq. 35,00 censita nel Catasto Terreni del Comune di Pescara al foglio di mappa 19 particelle 4131 e 4133, dall’elenco dei beni immobili patrimoniali indisponibili a quello dei beni disponibili, caricandolo nel relativo Registro inventario dei beni immobili di proprietà dell’Ente, per effetto dell’avvenuta sua sottrazione all’uso istituzionale originario. 3)-di alienare a favore della Ditta SOPECO, con sede a Pescara in Via Conte di Ruvo 153, nella persona del suo legale rappresentante, signor Di Luzio Fabrizio, nato a Pescara l’11/07/65 ed ivi residente in Viale Kennedy 110, una piccola area comunale costituente relitto di Via Pizzo Intermesoli e prospiciente Via Prati, della superficie complessiva di mq. 35,00 censita nel Catasto terreni del Comune di Pescara al foglio di mappa 19 particelle 4131 e 4133, come meglio individuata graficamente nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A, al prezzo determinato in €. 220,00 al metro quadrato e quindi complessivamente €. 7.700,00, corrispondente ai prezzi correnti di mercato. 4)-di precisare che l’effettiva superficie da alienare sarà determinata con precisione a seguito della redazione del tipo di frazionamento catastale, sulla scorta delle prescrizioni ed allineamenti che saranno forniti dal Servizio patrimonio. 5)-di prendere atto che la complessiva entrata di €. 7.700,00 è prevista allo stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione in corso di redazione esercizio finanziario 2009 al Tit. IV Cat. 01 “ Ricavo da alienazioni di terreni e fabbricati” (Cod.4010520) ( Cap. 125100) del PEG e che l’eguale spesa è prevista nel medesimo Bilancio al Tit. II Funz. 01 Serv. 05 Interv. 01 “ Reinvestimento fondi per l’acquisto di terreni e fabbricati ed interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare” (Cod. 2010501) (Cap.331400) del PEG ( Pre. Imp.36/09 ) 6)-di precisare che tutte le operazioni di natura contabile saranno effettuate con successivi atti dirigenziali. 7)-di stabilire che la Ditta acquirente dovrà effettuare il versamento della somma di €. 120,00 sul c/c postale n. 30309629 intestato a Comune di Pescara – Servizio Tesoreria – Causale : “Diritti di Istruttoria” nel rispetto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 82 del 25/01/05. 8)-di precisare che l’atto pubblico per il trasferimento della proprietà, unitamente ad eventuali provvedimenti necessari per il perfezionamento e completamento del procedimento amministrativo, sarà sottoscritto, per il Comune di Pescara, dal Dirigente del Settore Provveditorato e Patrimonio ai sensi del D. L.gs 267/2000. 9)-di precisare, infine, che tutte le spese relative al frazionamento, alla stipula, registrazione e trascrizione dell’atto di trasferimento della proprietà sono a carico della parte acquirente, alla quale compete la designazione del Notaio rogante. Punto n. 11 all’ordine del giorno: “Alienazione piccola area comunale ubicata in via Pizzo Intermesoli prospiciente via Prati a favore della società SOPECO Srl.” PRESIDENTE La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: Consiglieri presenti: 14 Voti favorevoli: 13 Voti contrari: 0 Voti astenuti: 1 Il Consiglio approva.