LA GIUNTA COMUNALE Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del dirigente del servizio interessato e del Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata; Visto l’art. 48 del D. Lgs 267/00; Con voto unanime espresso nelle forme e nei modi di legge; DELIBERA 1. di resistere al ricorso proposto dinanzi al TAR Abruzzo sez. Pescara da De Luca Stefano contro il Comune di Pescara nonché la Primavera Aldo srl per l’annullamento, previa sospensiva, dell’art. 9 lett. g, e dell’art. 33, lett. b, secondo comma delle Norme tecniche di Attuazione al Piano Regolatore di Pescara, nonché del permesso di costruire n. 428/08 del 14 gennaio 2009. 2. di affidare la rappresentanza e la difesa dell’Ente all’avv. Marco De Flaviis dell’Avvocatura Comunale; 3. di rinviare a successivo provvedimento e cioè a definizione del procedimento giudiziario l’impegno dell’eventuale spesa al momento non quantificabile; Indi LA GIUNTA COMUNALE Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la presente immediatamente eseguibile. RELAZIONE Allegato alla deliberazione n. del Il sig. Stefano De Luca con atto notificato in data 08.09.2009 ha proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo sez. Pescara, contro il Comune di Pescara e la Primavera Aldo srl per l’annullamento, previa sospensiva, dell’art. 9, lett. g, e dell’art. 33, lett. b, secondo comma delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore di Pescara, nonché del permesso di costruire n. 428/08 del 14 gennaio 2009. Parte ricorrente riferisce di essere proprietaria di un villino in cui risiede con la propria famiglia, posto a confine con la proprietà della società Primavera Aldo srl sulla quale quest’ultima ha in corso una costruzione autorizzata dal Comune di Pescara, con permesso di costruire n. 428/08 rilasciato in data 14.01.2009, avente ad oggetto “la realizzazione di un fabbricato mediante il riutilizzo della volumetria derivante dalla demolizione di un fabbricato esistente”. L’esponente riferisce, ancora, che l’edificio in questione è stato autorizzato in forza della previsione dell’art. 32 delle NTA che consente nella zona B3 “la demolizione e nuova edificazione di edifici entro i limiti della cubatura esistente”. Il sig. De Luca a sostegno del ricorso sostiene che nello specifico si prevedeva la costruzione di un fabbricato di cinque piani di altezza su una superficie complessiva di mq. 441 che interferisce in modo insostenibile con l’abitazione degli esponenti, sacrificandone il godimento. Riferisce, infine che come si legge nel progetto la cubatura complessiva dell’edificio originale era pari a mc. 1730,00 comprensiva di un volume oggetto di autorizzazione in sanatoria in forza della concessione edilizia in sanatoria del 1° ottobre 2008. La cubatura della nuova costruzione ammonterebbe a mc. 1.729,85 e sarebbe quindi pienamente conforme al vincolo del limite della “cubatura esistente” prevista dall’art. 33 delle NTA. In tale computo, però, secondo l’esponente non sarebbero state calcolate le superfici non residenziali, che nella specie risultavano particolarmente significative, poiché il progetto della ditta Primavera prevede, oltre ad un piano seminterrato di parcheggi, anche una destinazione a parcheggi dell’intero primo piano dell’intervento a cui si aggiunge la suddivisione dell’ultimo piano sottotetto in otto distinte unità immobiliari tutte munite di un proprio bagno. Il sig. De Luca sostiene, altresì, che tale impostazione progettuale avrebbe consentito alla ditta Primavera di ottenere l’autorizzazione per la costruzione di un edificio di dimensioni sostanzialmente doppie rispetto a quello esistente, seppure formalmente identico sotto il profilo del dato della “cubatura”. Per quanto sopra l’esponente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi: 1) Violazione degli artt. 1 e 3 del D. Lgs 380/2001. Per essere l’intervento stato autorizzato sulla base di una normativa incompatibile con il Testo Unico dell’edilizia. 2) Violazione degli artt. 5 e 33 delle Norme Tecniche di Attuazione. Per avere il Comune di Pescara preso in considerazione una cubatura esistente divenuta “legittima” dopo l’adozione del P.R.G. 3) Violazione degli artt. 5 e 8 delle NTA. Difetto di istruttoria e di motivazione. Per avere il Comune di Pescara considerato come volumetrie utili locali qualificati dalla richiedente come “posto al di sotto del piano stradale”. 4) Violazione dell’art. 5, 2<à comma, lett. f) del Regolamento edilizio del Comune di Pescara. Difetto di istruttoria. Per non avere la Società Primavera Aldo srl indicato nel progetto approvato le quote dell’edificio da realizzarsi. 5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, commi 2 e 8, e dell’art. 5, comma 1°, lett. a, delle Norme tecniche di attuazione al PRG. Per avere il Comune considerato ai fini del calcolo della “superficie coperta” le porzioni della part. 540 occupate dalle strade comunali. 6) Violazione dell’art. 11, D. Lgs 380/01, dell’art. 60, L.R. 18/83 e dell’art. 2, comma 1° del Regolamento edilizio del Comune di Pescara. Contraddizione tra provvedimento ed istruttoria. Per avere il Comune considerato ai fini del calcolo della superficie coperta una porzione del lotto di intervento di cui aveva accertato l’appartenenza al demanio stradale comunale e su cui la ditta Primavera non vanta né diritti di proprietà, né altri diritti reali. 7) Violazione dell’art. 33, comma 8, delle Norme Tecniche di attuazione. Per avere il Comune consentito alla Primavera di collocare il proprio fabbricato ad una distanza di m. 4,30 dal ciglio stradale contro una misura minima di m. 5 prevista dal PRG. Per quanto sopra, parte ricorrente chiede che l’Ecc.mo TAR adito voglia, previa sospensione, annullare i provvedimenti impugnati. Spese vinte. Il ricorso appare privo di fondamento per cui si rende opportuno opporre resistenza ed affidare la rappresentanza e la difesa dell’Ente all’avv. Marco De Flaviis dell’Avvocatura Comunale. Pescara 16.09.2009