TERZIARIO - PARMA Addì, 17 Settembre 2001, TRA L’Associazione delle Imprese Commercio e Terziario della Provincia di Parma- Ascom Confcommerico, sita in Parma Via Abbeveratoia 63/A, rappresentata dal Suo Presidente Fabrizio Bocchialini , assistito dal Direttore Generale Rag. Enzo Malanca e dal Capo Servizio Relazioni Sindacali Rag. Armando Baroni E FILCAMS CGIL DI PARMA rappresentata dal Segretario Generale Sig.ra Patrizia Maestri, assistita dalla Dr.ssa Silvia Avanzini; FISASCAT CISL DI PARMA rappresentata dal Segretario Generale Sig.ra Clementina Saglia, assistita dalla Sig.ra Michela Tosini; UILTUCS UIL DI PARMA rappresentata dal Segretario Generale Sig.na Alessia Ardenna; VISTO q il vigente CCNL del Terziario, della distribuzione e dei Servizi del 20/09/1999; q l’accordo tra parti sociali e governo italiano del 23/07/93; q il Patto sociale del 22/12/98; q si è stipulato il presente ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE a valere per aziende e lavoratori del terziario, della distribuzione e dei servizi della Provincia di Parma. (1) RELAZIONI SINDACALI Al fine di sviluppare un sistema di qualificate relazioni sindacali finalizzate alla concretizzazione di azioni ed obiettivi comuni, le parti concordano di definire incontri periodici, almeno semestrali, su temi centrali quali: andamento economico del settore, mercato del lavoro, orari commerciali, intese utili da sottoporre alle amministrazioni pubbliche e tutto quanto possa essere materia inerente alla contrattazione di secondo livello. Al fine di concretizzare adeguate e qualificate relazioni sindacali le parti si impegnano, almeno una volta all’anno, ad incontrarsi per effettuare una valutazione complessiva della situazione degli Orari Commerciali, in modo da proporre ai soggetti interessati, laddove possibile, valutazioni sinergiche e coordinate, tenendo conto delle attese ed esigenze dei lavoratori, e delle prospettive delle aziende. La verifica ed il confronto sugli Orari Commerciali dovrà vedere in particolare l’analisi delle problematiche connesse ai periodi di maggior afflusso turistico, nonché un’accurata quanto attenta valutazione delle aperture domenicali e festive. In tali incontri periodici le parti si impegnano altresì, a trovare un momento di coordinamento, almeno una volta all’anno, per un reciproco confronto di dati economici e produttivi, segnalazioni di istanze ed esigenze dei rispettivi associati, analisi delle tendenze economiche, problematiche politico - sindacali innovative. Tali incontri potranno tenersi, comunque, a richiesta di una delle parti. Inoltre le parti nel pieno rispetto della propria autonomia riconoscendo la necessità di attivare iniziative utili al rilancio ed al rafforzamento del settore terziario della provincia di Parma, con obiettivi di crescita complessiva, convengono di costituire gli strumenti necessari allo sviluppo delle potenzialità del settore oltre alla creazione di benefici sia per le aziende che per le lavoratrici e i lavoratori. (2) COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE Premesso che: l’art. 410 e seguenti del c.p.c., come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 31/03/98, prevedono il tentativo obbligatorio di conciliazione anteriore alla proposizione di un procedimento giudiziario: l’art. 17, prima parte, del CCNL vigente sulla composizione delle controversie individuali o plurime, relative all’applicazione del contratto del Terziario e di altri accordi e contratti riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del contratto stesso, licenziamenti individuali o plurimi, provvedimenti disciplinari, prevede l’obbligatorietà di conciliazione in sede sindacale presso la Commissione Paritetica di Conciliazione. Considerato il proliferare delle vertenze di lavoro e per essere di supporto ad aziende e lavoratori del settore, nonché per essere di supporto e fornire un valido contributo sinergico alle D.P.L. di Parma le parti convengono di costituire all’interno dell’E.B.T. la COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE di CONCILIAZIONE presso la quale a decorrere dal 1° Ottobre 2001 dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione delle controversie di lavoro del settore terziario, da parte delle aziende e i lavoratori del settore. La sede è fissata presso l’Associazione Commercianti di Parma. La Commissione di Conciliazione è composta da un rappresentante dell’Associazione per i datori di lavoro e da un rappresentante dell’organizzazione sindacale, cui il lavoratore abbia conferito il mandato. Ai sensi e per gli effetti degli art. 411 e 412 del c.p.c., e dell’art. 2113 c.c. la medesima provvederà al deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro del processo di verbale di conciliazione o di mancato accordo. Le procedure per la gestione delle controversie di lavoro sarà la seguente: q si richiama integralmente il contenuto dell’art. 17, titolo IV del vigente CCNL Terziario. (3) ORARIO DI LAVORO Per la determinazione dell’orario di lavoro si richiama integralmente il vigente Titolo V, art. 31 e seguenti del vigente Ccnl Commercio. In relazione all’art. 38 il datore di lavoro fisserà gli orari i lavoro, sentito le istanze del personale dipendente, ed affiggendo in apposita bacheca l’orario così determinato, nonché dovrà segnalarlo al locale ispettorato del Lavoro - DPL. L’articolazione dell’orario di lavoro, realizzata dal datore di lavoro, armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda, sarà fissata, durante l’anno, in base alle esigenze organizzative e produttive. Le parti si danno atto di continuare il confronto sindacale su tale materia, stante l’importanza dell’argomento e le novità presenti in tale contesto, dandosi altresì atto di valutare reciprocamente i contenuti indicati nella direttiva UE 93/104, al fine di armonizzare al meglio le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda, le aspettative dei lavoratori, con i mutati tempo di vita della società e della collettività, con particolare riferimento al personale femminile. In tale contesto diventa centrale la funzione dell’Ente Bilaterale, cui verrà attribuito il compito di monitorare tale contesto e realizzare gli adeguati strumenti di studio, per affrontare al meglio l’argomento L’orario di lavoro potrà essere strutturato a turno spezzato o a turno unico. (4) RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e giornaliero nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento. (5) LAVORO DOMENICALE In relazione alle novità introdotte dal Dlgs 114/98, le parti concordano di istituire un sistema di maggiorazione sul lavoro domenicale progressivo, in considerazione, del maggior impegno sostenuto dalle lavoratrici e lavoratori del settore. A tale proposito si concorda quanto segue: 5.1) DEROGHE NATALIZIE: per le ore prestate nelle giornate di domenica in occasione delle deroghe natalizie (intendendosi per tale il periodo compreso tra l’ultima domenica di novembre e tutte quelle cadenti fino al 31/12) verrà riconosciuta la maggiorazione del 50 %, in luogo di quanto previsto dal CCNL (30%). Tale maggiorazione potrà essere ulteriormente aumentata, con successivi accordi, valutato l’andamento economico e produttivo della provincia demandando comunque ogni ulteriore considerazione ai lavori dell’apposita Commissione Sindacale di cui al punto 9. Per il lavoro domenicale sarà possibile, recuperare il relativo riposo compensativo di legge entro il mercoledì della settimana successiva. 5.2 ) DOMENICHE LEGGE 114/98 per le ore di lavoro prestate nelle giornate delle domeniche di cui alla Legge 114/98 (escluse quelle già regolamentate dal precedente punto 5.1) le parti riconoscono il maggior impegno richiesto ai lavoratori e lavoratrici del settore: in tale contesto demandano ogni ulteriore considerazione ai lavori dell’apposita Commissione Sindacale di cui al punto 9, per la valutazione di eventuali aumenti di maggiorazione, rispetto a quanto prevede il CCNL, fermo restando che fin da ora sarà possibile recuperare il relativo riposo compensativo di legge entro il mercoledì della settimana successiva. (6) CONGEDI PARENTALI In caso di assenze dal lavoro per malattia del figlio, di età compresa tra i tre anni e gli otto anni, limitatamente a 5 giorni all’anno, l’Ente Bilaterale stanzierà un apposito fondo finalizzato a realizzare apposita polizza assicurativa, fino a concorrenza del fondo, per la copertura parziale della retribuzione spettante in tali giornate, in favore dei lavoratori del settore in regola con i versamenti dovuti all’E.B.T.. (7) MERCATO DEL LAVORO Le parti con la sottoscrizione del presente contratto intendono proseguire nell’obiettivo comune di monitorare e governare la flessibilità nella disciplina del rapporto di lavoro affinché le possibilità di lavoro offerte potenzialmente dal settore interessato possano essere non occasioni di lavoro precario, ma vere opportunità di impiego stabile e qualificato. A tale proposito le parti si danno reciprocamente atto di prevedere momenti di verifica anche preventiva in materia di novità legislative relative al mercato del lavoro ed ai contratti atipici. 7.1) CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO Confermando la validità dello strumento del CFL, le parti concordano di prevedere all’interno dell’apposita Commissione E.B.T., un percorso di verifica intermedia del progetto formativo al fine di valutare l'eventuale conferma anticipata del CFL, fermo restando il normale decorso del regime contributivo e la normativa di legge. In ogni caso dieci giorni prima del termine del contratto verrà comunicata la conferma o meno del lavoratore nei modi previsti. Le parti sottolineano la validità del momento formativo di 8 ore in aula e si impegnano a migliorarne il modulo prevedendo un momento formativo di incontro a fine CFL. 7.2) PART TIME Il lavoro supplementare è ammesso in tutte le ipotesi di contratto a termine ed è anche ammessa la forma mista, fatte salve le maggiorazioni previste dal CCNL e dallalegge. 7.3) APPRENDISTATO: Considerata la legislazione vigente e la normativa prevista dal CCNL in materia di apprendistato, le parti convengono quanto segue: in favore di tutti gli apprendisti assunti nella provincia di Parma, viene previsto lo stanziamento a carico dell’Ente Bilaterale, di apposito fondo per stipulare apposita polizza assicurativa, fino a concorrenza del fondo, in favore degli apprendisti a copertura parziale della retribuzione, in caso di malattia, del quarto e quinto giorno, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d’anno. (8) FORMAZIONE A titolo sperimentale l’EBT nel corso dell’anno 2001 finanzierà un modulo formativo pertinente ai cambiamenti introdotti dalle nuove tecnologie (alfabetizzazione al commercio elettronico, ecc.) , rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori del settore. La frequenza di almeno il 70% delle ore di formazione previste dal corso, ed il superamento positivo di esame di verifica, determinerà l’automatico passaggio al livello superiore nell’ambito della stessa azienda. L’iscrizione al corso, finalizzata quindi ad un percorso di carriera interna, sarà determinata dal datore di lavoro sentite le esigenze del lavoratore; il corso sarà organizzato al di fuori dell’orario di lavoro. (9) COMITATO DI STUDIO PROVINCIALE Le parti confermano l’importanza di istituire un “COMITATO DI STUDIO PROVINCIALE” per la ricerca ed il monitoraggio dei dati economici - finanziari - occupazionali della nostra provincia relativamente ai settori economici del commercio. Tale Comitato sarà insediato entro il 31 Gennaio 2002 e sarà composto da: q funzionari di ASCOM PARMA /FILCAMS/FISASCAT / UILTUCS di Parma q Uno o più esperti di riconosciuta fama professionale e con specifica esperienza nel settore. Il Comitato costituirà la priorità principale dell’Ente Bilaterale Provinciale. La sede di tale Comitato è definita presso l’Ascom / Confcommercio di Parma che metterà a disposizione i locali. Il compito fondamentale e la funzione del Comitato sarà quello di effettuare nell’ambito del contesto Provinciale - Parma - un’analisi dei dati occupazionali, economici e finanziari, con riferimento al settore Commercio. Tale studio sarà altresì incentrato ad una verifica dell’andamento inflattivo provinciale, con comparazione di quanto determinato a livello nazionale nell’ambito della contrattazione biennale. I dati e gli elementi sopra menzionati, in particolare l’incidenza dello scostamento inflazionistico comparando dati Nazionali e Provinciali, costituiranno uno strumento fondamentale di confronto tra le parti, con l’obbiettivo di addivenire alla definizione della struttura della parte economico integrativa di secondo livello. In tale ambito le parti concordano che al fine di adeguare la realtà provinciale agli standard previsti dalla gestione bilaterale delle relazioni sindacali e per una miglior concertazione delle politiche del lavoro, laddove sia possibile stipulare contratti aziendali, procedure afferenti a trasferimento d’azienda, fusioni, incorporazioni, procedure di mobilità, accordi aziendali di natura gestionale, e ogni altra cosa similare, si osserveranno le seguenti procedure, in ottemperanza a quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 12 del CCNL 03.11.1994 e nel pieno rispetto del ruolo delle RSA/RSU laddove elette, con decorrenza a partire dall’insediamento fattivo del suddetto Comitato di Studio Provinciale: q la piattaforma contrattuale (o la variazione di accordo esistente) presentata dalle RSA/RSU all’azienda sarà inviata per conoscenza, per mezzo dalle OO.SS., all’Ascom/Confcommercio di Parma, mentre sarà inviata direttamente all’Ascom e da questa alla ditta (entro 15 giorni) nel caso la ditta risulti associata all’Associazione;. q Le proposte di accordo gestionale e le comunicazioni relative a trasferimento d’azienda, fusioni, incorporazioni, procedure di mobilità, ecc. saranno inviate per conoscenza anche all’Ascom / Confcommercio da parte delle OO.SS.; q Entro quindici giorni dal ricevimento della piattaforma da parte dell’Ascom / Confcommercio, verrà avviato il confronto sindacale.. q Il confronto sindacale e l’eventuale trattativa potrà svolgersi presso la sede dell’Ascom con la parte datoriale assistita dall’Associazione stessa. q Le parti concordano inoltre di definire, per meglio monitorare il mercato del lavoro, l’anagrafe di tutte le realtà provinciali in cui sia stato stipulato un accordo aziendale. (10) DURATA E SFERA DI APPLICAZIONE Il presente accordo durerà 4 anni e potrà essere disdetto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza; passati i primi 4 anni il contratto sarà valido di anno in anno salvo disdetta da segnalare all’altra parte almeno due mesi prima. L’eventuale disdetta comporterà la sospensione degli effetti contrattuali con conseguente estinzione di tutti gli Istituti definiti nel presente accordo, fino alla ridefinizione del nuovo contratto. Il contratto si applica a tutte le aziende e lavoratori del settore per la parte normativa; la parte economica si applica solo per le aziende in cui non sia stipulato un accordo aziendale o un regolamento aziendale con connessioni economiche, e che si trovano nelle condizioni previste dall’art.12 del vigente CCNL. Letto, approvato, sottoscritto, rimossa ogni riserva.