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TERZIARIO - PARMA
Addì, 17 Settembre 2001,
TRA
L’Associazione delle Imprese Commercio e Terziario della Provincia di Parma- Ascom Confcommerico,
sita in Parma Via Abbeveratoia 63/A, rappresentata dal Suo Presidente Fabrizio Bocchialini , assistito dal
Direttore Generale Rag. Enzo Malanca e dal Capo Servizio Relazioni Sindacali Rag. Armando Baroni
E
FILCAMS CGIL DI PARMA rappresentata dal Segretario Generale Sig.ra Patrizia Maestri, assistita dalla
Dr.ssa Silvia Avanzini;
FISASCAT CISL DI PARMA rappresentata dal Segretario Generale Sig.ra Clementina Saglia, assistita
dalla Sig.ra Michela Tosini;
UILTUCS UIL DI PARMA rappresentata dal Segretario Generale Sig.na Alessia Ardenna;
VISTO
q
il vigente CCNL del Terziario, della distribuzione e dei Servizi del 20/09/1999;
q
l’accordo tra parti sociali e governo italiano del 23/07/93;
q
il Patto sociale del 22/12/98;
q
si è stipulato il presente ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE a valere per aziende e
lavoratori del terziario, della distribuzione e dei servizi della Provincia di Parma.
(1)
RELAZIONI SINDACALI
Al fine di sviluppare un sistema di qualificate relazioni sindacali finalizzate alla concretizzazione di azioni
ed obiettivi comuni, le parti concordano di definire incontri periodici, almeno semestrali, su temi centrali
quali:
andamento economico del settore, mercato del lavoro, orari commerciali, intese utili da
sottoporre alle amministrazioni pubbliche e tutto quanto possa essere materia inerente alla contrattazione
di secondo livello.
Al fine di concretizzare adeguate e qualificate relazioni sindacali le parti si impegnano, almeno una volta
all’anno, ad incontrarsi per effettuare una valutazione complessiva della situazione degli Orari
Commerciali, in modo da proporre ai soggetti interessati, laddove possibile, valutazioni sinergiche e
coordinate, tenendo conto delle attese ed esigenze dei lavoratori, e delle prospettive delle aziende.
La verifica ed il confronto sugli Orari Commerciali dovrà vedere in particolare l’analisi delle problematiche
connesse ai periodi di maggior afflusso turistico, nonché un’accurata quanto attenta valutazione delle
aperture domenicali e festive.
In tali incontri periodici le parti si impegnano altresì, a trovare un momento di coordinamento, almeno una
volta all’anno, per un reciproco confronto di dati economici e produttivi, segnalazioni di istanze ed
esigenze dei rispettivi associati, analisi delle tendenze economiche, problematiche politico - sindacali
innovative.
Tali incontri potranno tenersi, comunque, a richiesta di una delle parti.
Inoltre le parti nel pieno rispetto della propria autonomia riconoscendo la necessità di attivare iniziative
utili al rilancio ed al rafforzamento del settore terziario della provincia di Parma, con obiettivi di crescita
complessiva, convengono di costituire gli strumenti necessari allo sviluppo delle potenzialità del settore
oltre alla creazione di benefici sia per le aziende che per le lavoratrici e i lavoratori.
(2)
COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE
Premesso che:
l’art. 410 e seguenti del c.p.c., come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 31/03/98, prevedono il
tentativo obbligatorio di conciliazione anteriore alla proposizione di un procedimento giudiziario: l’art. 17,
prima parte, del CCNL vigente sulla composizione delle controversie individuali o plurime, relative
all’applicazione del contratto del Terziario e di altri accordi e contratti riguardanti rapporti di lavoro nelle
aziende comprese nella sfera di applicazione del contratto stesso, licenziamenti individuali o plurimi,
provvedimenti disciplinari, prevede l’obbligatorietà di conciliazione in sede sindacale presso la
Commissione Paritetica di Conciliazione.
Considerato il proliferare delle vertenze di lavoro e per essere di supporto ad aziende e lavoratori del
settore, nonché per essere di supporto e fornire un valido contributo sinergico alle D.P.L. di Parma le parti
convengono di costituire all’interno dell’E.B.T. la COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE di
CONCILIAZIONE presso la quale a decorrere dal 1° Ottobre 2001 dovrà essere esperito il tentativo di
conciliazione delle controversie di lavoro del settore terziario, da parte delle aziende e i lavoratori del
settore.
La sede è fissata presso l’Associazione Commercianti di Parma.
La Commissione di Conciliazione è composta da un rappresentante dell’Associazione per i datori di
lavoro e da un rappresentante dell’organizzazione sindacale, cui il lavoratore abbia conferito il mandato.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 411 e 412 del c.p.c., e dell’art. 2113 c.c. la medesima provvederà al
deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro del processo di verbale di conciliazione o di mancato
accordo.
Le procedure per la gestione delle controversie di lavoro sarà la seguente:
q
si richiama integralmente il contenuto dell’art. 17, titolo IV del vigente CCNL Terziario.
(3)
ORARIO DI LAVORO
Per la determinazione dell’orario di lavoro si richiama integralmente il vigente Titolo V, art. 31 e seguenti
del vigente Ccnl Commercio.
In relazione all’art. 38 il datore di lavoro fisserà gli orari i lavoro, sentito le istanze del personale
dipendente, ed affiggendo in apposita bacheca l’orario così determinato, nonché dovrà segnalarlo al
locale ispettorato del Lavoro - DPL.
L’articolazione dell’orario di lavoro, realizzata dal datore di lavoro, armonizzando le istanze del personale
con le esigenze dell’azienda, sarà fissata, durante l’anno, in base alle esigenze organizzative e
produttive.
Le parti si danno atto di continuare il confronto sindacale su tale materia, stante l’importanza
dell’argomento e le novità presenti in tale contesto, dandosi altresì atto di valutare reciprocamente i
contenuti indicati nella direttiva UE 93/104, al fine di armonizzare al meglio le esigenze produttive ed
organizzative dell’azienda, le aspettative dei lavoratori, con i mutati tempo di vita della società e della
collettività, con particolare riferimento al personale femminile.
In tale contesto diventa centrale la funzione dell’Ente Bilaterale, cui verrà attribuito il compito di
monitorare tale contesto e realizzare gli adeguati strumenti di studio, per affrontare al meglio
l’argomento
L’orario di lavoro potrà essere strutturato a turno spezzato o a turno unico.
(4)
RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e giornaliero nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di
legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
(5)
LAVORO DOMENICALE
In relazione alle novità introdotte dal Dlgs 114/98, le parti concordano di istituire un sistema di
maggiorazione sul lavoro domenicale progressivo, in considerazione, del maggior impegno sostenuto
dalle lavoratrici e lavoratori del settore. A tale proposito si concorda quanto segue:
5.1) DEROGHE NATALIZIE:
per le ore prestate nelle giornate di domenica in occasione delle deroghe natalizie (intendendosi per tale
il periodo compreso tra l’ultima domenica di novembre e tutte quelle cadenti fino al 31/12) verrà
riconosciuta la maggiorazione del 50 %, in luogo di quanto previsto dal CCNL (30%).
Tale maggiorazione potrà essere ulteriormente aumentata, con successivi accordi, valutato l’andamento
economico e produttivo della provincia demandando comunque ogni ulteriore considerazione ai lavori
dell’apposita Commissione Sindacale di cui al punto 9. Per il lavoro domenicale sarà possibile,
recuperare il relativo riposo compensativo di legge entro il mercoledì della settimana successiva.
5.2 ) DOMENICHE LEGGE 114/98
per le ore di lavoro prestate nelle giornate delle domeniche di cui alla Legge 114/98 (escluse quelle già
regolamentate dal precedente punto 5.1) le parti riconoscono il maggior impegno richiesto ai lavoratori e
lavoratrici del settore: in tale contesto demandano ogni ulteriore considerazione ai lavori dell’apposita
Commissione Sindacale di cui al punto 9, per la valutazione di eventuali aumenti di maggiorazione,
rispetto a quanto prevede il CCNL, fermo restando che fin da ora sarà possibile recuperare il relativo
riposo compensativo di legge entro il mercoledì della settimana successiva.
(6)
CONGEDI PARENTALI
In caso di assenze dal lavoro per malattia del figlio, di età compresa tra i tre anni e gli otto anni,
limitatamente a 5 giorni all’anno, l’Ente Bilaterale stanzierà un apposito fondo finalizzato a realizzare
apposita polizza assicurativa, fino a concorrenza del fondo, per la copertura parziale della retribuzione
spettante in tali giornate, in favore dei lavoratori del settore in regola con i versamenti dovuti all’E.B.T..
(7)
MERCATO DEL LAVORO
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto intendono proseguire nell’obiettivo comune di
monitorare e governare la flessibilità nella disciplina del rapporto di lavoro affinché le possibilità di lavoro
offerte potenzialmente dal settore interessato possano essere non occasioni di lavoro precario, ma vere
opportunità di impiego stabile e qualificato. A tale proposito le parti si danno reciprocamente atto di
prevedere momenti di verifica anche preventiva in materia di novità legislative relative al mercato del
lavoro ed ai contratti atipici.
7.1) CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO
Confermando la validità dello strumento del CFL, le parti concordano di prevedere all’interno dell’apposita
Commissione E.B.T., un percorso di verifica intermedia del progetto formativo al fine di valutare
l'eventuale conferma anticipata del CFL, fermo restando il normale decorso del regime contributivo e la
normativa di legge. In ogni caso dieci giorni prima del termine del contratto verrà comunicata la conferma
o meno del lavoratore nei modi previsti.
Le parti sottolineano la validità del momento formativo di 8 ore in aula e si impegnano a migliorarne il
modulo prevedendo un momento formativo di incontro a fine CFL.
7.2) PART TIME
Il lavoro supplementare è ammesso in tutte le ipotesi di contratto a termine ed è anche ammessa la forma
mista, fatte salve le maggiorazioni previste dal CCNL e dallalegge.
7.3) APPRENDISTATO:
Considerata la legislazione vigente e la normativa prevista dal CCNL in materia di apprendistato, le parti
convengono quanto segue:
in favore di tutti gli apprendisti assunti nella provincia di Parma, viene previsto lo stanziamento a carico
dell’Ente Bilaterale, di apposito fondo per stipulare apposita polizza assicurativa, fino a concorrenza del
fondo, in favore degli apprendisti a copertura parziale della retribuzione, in caso di malattia, del quarto e
quinto giorno, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d’anno.
(8)
FORMAZIONE
A titolo sperimentale l’EBT nel corso dell’anno 2001 finanzierà un modulo formativo pertinente ai
cambiamenti introdotti dalle nuove tecnologie (alfabetizzazione al commercio elettronico, ecc.) , rivolto
alle lavoratrici e ai lavoratori del settore.
La frequenza di almeno il 70% delle ore di formazione previste dal corso, ed il superamento positivo di
esame di verifica, determinerà l’automatico passaggio al livello superiore nell’ambito della stessa
azienda. L’iscrizione al corso, finalizzata quindi ad un percorso di carriera interna, sarà determinata dal
datore di lavoro sentite le esigenze del lavoratore; il corso sarà organizzato al di fuori dell’orario di lavoro.
(9)
COMITATO DI STUDIO PROVINCIALE
Le parti confermano l’importanza di istituire un “COMITATO DI STUDIO PROVINCIALE” per la ricerca ed
il monitoraggio dei dati economici - finanziari - occupazionali della nostra provincia relativamente ai settori
economici del commercio.
Tale Comitato sarà insediato entro il 31 Gennaio 2002 e sarà composto da:
q
funzionari di ASCOM PARMA /FILCAMS/FISASCAT / UILTUCS di Parma
q
Uno o più esperti di riconosciuta fama professionale e con specifica esperienza nel settore.
Il Comitato costituirà la priorità principale dell’Ente Bilaterale Provinciale.
La sede di tale Comitato è definita presso l’Ascom / Confcommercio di Parma che metterà a
disposizione i locali.
Il compito fondamentale e la funzione del Comitato sarà quello di effettuare nell’ambito del contesto
Provinciale - Parma - un’analisi dei dati occupazionali, economici e finanziari, con riferimento al settore
Commercio.
Tale studio sarà altresì incentrato ad una verifica dell’andamento inflattivo provinciale, con
comparazione di quanto determinato a livello nazionale nell’ambito della contrattazione biennale.
I dati e gli elementi sopra menzionati, in particolare l’incidenza dello scostamento inflazionistico
comparando dati Nazionali e Provinciali, costituiranno uno strumento fondamentale di confronto tra le
parti, con l’obbiettivo di addivenire alla definizione della struttura della parte economico integrativa di
secondo livello.
In tale ambito le parti concordano che al fine di adeguare la realtà provinciale agli standard previsti dalla
gestione bilaterale delle relazioni sindacali e per una miglior concertazione delle politiche del lavoro,
laddove sia possibile stipulare contratti aziendali, procedure afferenti a trasferimento d’azienda, fusioni,
incorporazioni, procedure di mobilità, accordi aziendali di natura gestionale, e ogni altra cosa similare, si
osserveranno le seguenti procedure, in ottemperanza a quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 12 del
CCNL 03.11.1994 e nel pieno rispetto del ruolo delle RSA/RSU laddove elette, con decorrenza a partire
dall’insediamento fattivo del suddetto Comitato di Studio Provinciale:
q
la piattaforma contrattuale (o la variazione di accordo esistente) presentata dalle
RSA/RSU all’azienda sarà inviata per conoscenza, per mezzo dalle OO.SS., all’Ascom/Confcommercio di
Parma, mentre sarà inviata direttamente all’Ascom e da questa alla ditta (entro 15 giorni) nel caso la
ditta risulti associata all’Associazione;.
q
Le proposte di accordo gestionale e le comunicazioni relative a trasferimento d’azienda,
fusioni, incorporazioni, procedure di mobilità, ecc. saranno inviate per conoscenza anche all’Ascom /
Confcommercio da parte delle OO.SS.;
q
Entro quindici giorni dal ricevimento della piattaforma da parte dell’Ascom /
Confcommercio, verrà avviato il confronto sindacale..
q
Il confronto sindacale e l’eventuale trattativa potrà svolgersi presso la sede dell’Ascom con
la parte datoriale assistita dall’Associazione stessa.
q
Le parti concordano inoltre di definire, per meglio monitorare il mercato del lavoro,
l’anagrafe di tutte le realtà provinciali in cui sia stato stipulato un accordo aziendale.
(10)
DURATA E SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente accordo durerà 4 anni e potrà essere disdetto da una delle parti entro sei mesi dalla
scadenza; passati i primi 4 anni il contratto sarà valido di anno in anno salvo disdetta da segnalare
all’altra parte almeno due mesi prima.
L’eventuale disdetta comporterà la sospensione degli effetti contrattuali con conseguente estinzione di
tutti gli Istituti definiti nel presente accordo, fino alla ridefinizione del nuovo contratto. Il contratto si applica
a tutte le aziende e lavoratori del settore per la parte normativa; la parte economica si applica solo per le
aziende in cui non sia stipulato un accordo aziendale o un regolamento aziendale con connessioni
economiche, e che si trovano nelle condizioni previste dall’art.12 del vigente CCNL.
Letto, approvato, sottoscritto, rimossa ogni riserva.
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