RICHIAMATI la legge 2/4/1968 n. 475 recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e le successive modificazioni ed integrazioni; la legge 8/11/1991 n. 362 s.m.i. recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”; il D.P.R. 21/8/1971 n. 1275 : regolamento di esecuzione della legge 475/68 e, per quanto applicabile, il R.D. 30.09.1938, n. 1706; la legge regionale 4/4/1991 n. 3 “Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime di convenzionamento esterno ai sensi dell’art. 48 della legge 23/12/1978 n. 833”, in particolare l’art.4 rubricato “Concorsi per il conferimento di farmacie”; l’art. 6 del D.L. 18-10-2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) - Sezione II Amministrazione digitale e dati di tipo aperto - rubricato “Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili” ; l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012, che ha apportato modifiche sostanziali alla normativa vigente in materia di pianta organica delle farmacie, di istituzione di nuove farmacie, nonché di indizione del concorso per la loro assegnazione; il bando di indizione del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di n.89 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Liguria, nonché delle sedi che si rendessero vacanti a seguito delle scelte dei vincitori di uno dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 11, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1232 del 19 ottobre 2012 (nella versione recante le correzioni degli errori materiali apportate con il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n.440 del 26/10/2012); RICHIAMATI, in particolare, del predetto bando: l’articolo 2 “Requisiti per l’ammissione al concorso”; l’articolo 3 “Partecipazione in forma associata”; l’articolo 5 “Domanda di partecipazione al concorso”laddove al comma 3 elenca quanto il candidato è tenuto a dichiarare a pena di inammissibilità della domanda; l’articolo 6 “Irricevibilità della domanda, cause di non ammissione al concorso”; RILEVATO che sono pervenute entro i termini n. 944 domande di partecipazione al concorso presentate con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute (art 5, comma 1); che dette n.944 domande pari a complessive n.1371 persone fisiche interessate sono così suddivisibili: n.340 in forma associata e n. 604 in forma singola; RITENUTO di dover procedere all'ammissione dei suddetti candidati, preliminarmente all’avvio dei lavori della commissione esaminatrice; PRESO ATTO che l’ammissione dei concorrenti viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione compilata esclusivamente con le modalità web dell’apposita soprarichiamata piattaforma tecnologica ed applicativa unica, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 5 del bando e dalle vigenti leggi in materia, pena le conseguenze espressamente elencate nel successivo articolo 6, che recita: “Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 5 del bando sono considerate irricevibili. Costituisce motivo di non ammissione al concorso: -il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2; -l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie all’art.5; In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione all’indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda”; ATTESO che con nota n. 1663 –P- 27/02/2013 – pervenuta via Pec lo scorso 6 marzo - il Direttore Generale del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale, Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario -Ufficio IV ex DGSI - Sistema informativo del Ministero ha comunicato a questa Regione l’elenco dei candidati che, a seguito delle verifiche effettuate dallo stesso Ministero, non hanno indicato, ne’ utilizzato un indirizzo “pec” (conservato agli atti del Settore Programmazione, controllo direzionale e politiche del farmaco); RIBADITO che il mancato rispetto delle procedure di presentazione delle domande e, in particolare, il mancato utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata comporta, ai sensi dei soprarichiamati articoli 5 e 6 del bando, l’esclusione dal concorso della domanda presentata e di tutti coloro che eventualmente l’abbiano congiuntamente presentata; ATTESO CHE - il D.L. 29-11-2008 n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2) con particolare attenzione ai commi 7 e 7 bis dell’art.16 rubricato:“Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”, - l’art 25 della L. 123/2011, l’art 38 del DPR 445/2000 s.m.i. rubricato: “Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze”e l’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel loro complesso ribadiscono il principio che la validità delle comunicazioni per via telematica tra i professionisti iscritti ai rispettivi albi e le pubbliche amministrazioni è subordinata all’utilizzo della posta elettronica certificata; RITENUTO, pertanto: di NON AMMETTERE n.41 candidati (allegato A1) corrispondenti a n.33 domande (allegato A2) in quanto loro stessi, oppure uno dei componenti l’associazione della quale fanno parte, non hanno indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale far pervenire ogni comunicazione relativa al concorso costituente una delle condizioni di ammissione al concorso previste dall’articolo 5 del bando; di AMMETTERE, con riserva di ulteriori controlli mirati e/o a campione, n. 1330 candidati (allegato B1) corrispondenti a n.911 domande (allegato B2) che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando; DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 13 del bando e in osservanza delle norme poste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. in materia di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni anche per via telematica, in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, l’Amministrazione regionale potrà disporre ulteriori controlli mirati e/o a campione delle dichiarazioni rese da ciascuno dei candidati ammessi col presente provvedimento e qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato il medesimo concorrente decadrà dai benefici conseguenti a ogni provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, coinvolgendo gli altri candidati in caso di partecipazione in forma associata. Tutto ciò premesso e per le motivazioni indicate DECRETA 1. di NON AMMETTERE n.41 candidati (allegato A1) corrispondenti a n.33 domande (allegato A2) in quanto loro stessi, oppure uno dei componenti l’associazione della quale fanno parte, non hanno indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale far pervenire ogni comunicazione relativa al concorso costituente una delle condizioni di ammissione al concorso previste dall’articolo 5 del bando; 2. di AMMETTERE, con riserva di ulteriori controlli mirati e/o a campione, n. 1330 candidati (allegato B1) corrispondenti a n.911 domande (allegato B2) alla partecipazione al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di n.89 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Liguria, nonché delle sedi che si rendessero vacanti a seguito delle scelte dei vincitori di uno dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 11, che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando; 3. gli allegati A1, A2, B1 e B2 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4. di rendere nota ai candidati di cui all’allegato A1 la mancata ammissione al concorso tramite notifica del presente provvedimento a mezzo di lettera raccomandata A/R, non essendo possibile avvalersi dello strumento dell’indirizzo PEC previsto dall’ultimo comma dell’art 6 del bando; 5. di pubblicare il presente atto in forma integrale: nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nel sito Internet della Regione: www.regione.liguria.it. Contro il suddetto provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60=giorni o 120=giorni dalla data della sua notifica.