Testo del Decreto - Giunta Regionale Web

RICHIAMATI
la legge 2/4/1968 n. 475 recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e le successive
modificazioni ed integrazioni;
la legge 8/11/1991 n. 362 s.m.i. recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
il D.P.R. 21/8/1971 n. 1275 : regolamento di esecuzione della legge 475/68 e, per quanto
applicabile, il R.D. 30.09.1938, n. 1706;
la legge regionale 4/4/1991 n. 3 “Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina dei
rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime di convenzionamento
esterno ai sensi dell’art. 48 della legge 23/12/1978 n. 833”, in particolare l’art.4 rubricato
“Concorsi per il conferimento di farmacie”;
l’art. 6 del D.L. 18-10-2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”
(convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) - Sezione II Amministrazione digitale e dati
di tipo aperto - rubricato “Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della
pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili” ;
l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24
marzo 2012, n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso
alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria”, come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n.
95/2012, che ha apportato modifiche sostanziali alla normativa vigente in materia di pianta
organica delle farmacie, di istituzione di nuove farmacie, nonché di indizione del concorso per
la loro assegnazione;
il bando di indizione del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione
di n.89 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Liguria, nonché
delle sedi che si rendessero vacanti a seguito delle scelte dei vincitori di uno dei concorsi
banditi ai sensi del medesimo articolo 11, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale
n. 1232 del 19 ottobre 2012 (nella versione recante le correzioni degli errori materiali apportate
con il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n.440 del
26/10/2012);
RICHIAMATI, in particolare, del predetto bando:
 l’articolo 2 “Requisiti per l’ammissione al concorso”;
 l’articolo 3 “Partecipazione in forma associata”;
 l’articolo 5 “Domanda di partecipazione al concorso”laddove al comma 3 elenca quanto il
candidato è tenuto a dichiarare a pena di inammissibilità della domanda;
 l’articolo 6 “Irricevibilità della domanda, cause di non ammissione al concorso”;
RILEVATO
che sono pervenute entro i termini n. 944 domande di partecipazione al concorso presentate con
modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata
dal Ministero della Salute (art 5, comma 1);
che dette n.944 domande pari a complessive n.1371 persone fisiche interessate sono così
suddivisibili: n.340 in forma associata e n. 604 in forma singola;
RITENUTO
di dover procedere all'ammissione dei suddetti candidati, preliminarmente all’avvio dei lavori
della commissione esaminatrice;
PRESO ATTO
che l’ammissione dei concorrenti viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi
nella domanda di partecipazione compilata esclusivamente con le modalità web dell’apposita
soprarichiamata piattaforma tecnologica ed applicativa unica, nell’osservanza di quanto
previsto dall’art. 5 del bando e dalle vigenti leggi in materia, pena le conseguenze
espressamente elencate nel successivo articolo 6, che recita: “Le domande presentate in forma
e/o con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 5 del bando sono considerate
irricevibili.
Costituisce motivo di non ammissione al concorso:
-il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2;
-l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie all’art.5;
In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità e di inammissibilità
relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri
componenti l’associazione medesima.
La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione
all’indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda”;
ATTESO
che con nota n. 1663 –P- 27/02/2013 – pervenuta via Pec lo scorso 6 marzo - il Direttore
Generale del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario
nazionale, Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario -Ufficio IV ex
DGSI - Sistema informativo del Ministero ha comunicato a questa Regione l’elenco dei
candidati che, a seguito delle verifiche effettuate dallo stesso Ministero, non hanno indicato, ne’
utilizzato un indirizzo “pec” (conservato agli atti del Settore Programmazione, controllo
direzionale e politiche del farmaco);
RIBADITO
che il mancato rispetto delle procedure di presentazione delle domande e, in particolare, il
mancato utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata comporta, ai sensi dei
soprarichiamati articoli 5 e 6 del bando, l’esclusione dal concorso della domanda presentata e di
tutti coloro che eventualmente l’abbiano congiuntamente presentata;
ATTESO CHE
- il D.L. 29-11-2008 n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (Convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2) con particolare attenzione ai
commi 7 e 7 bis dell’art.16 rubricato:“Riduzione dei costi amministrativi a carico delle
imprese”, - l’art 25 della L. 123/2011, l’art 38 del DPR 445/2000 s.m.i. rubricato: “Modalità di
invio e sottoscrizione delle istanze”e l’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
nel loro complesso ribadiscono il principio che la validità delle comunicazioni per via
telematica tra i professionisti iscritti ai rispettivi albi e le pubbliche amministrazioni è
subordinata all’utilizzo della posta elettronica certificata;
RITENUTO, pertanto:
di NON AMMETTERE n.41 candidati (allegato A1) corrispondenti a n.33 domande (allegato
A2) in quanto loro stessi, oppure uno dei componenti l’associazione della quale fanno parte,
non hanno indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale far pervenire ogni
comunicazione relativa al concorso costituente una delle condizioni di ammissione al concorso
previste dall’articolo 5 del bando;
di AMMETTERE, con riserva di ulteriori controlli mirati e/o a campione, n. 1330 candidati
(allegato B1) corrispondenti a n.911 domande (allegato B2) che hanno dichiarato di essere in
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando;
DATO ATTO
che, ai sensi dell’articolo 13 del bando e in osservanza delle norme poste dal DPR 28 dicembre
2000, n. 445 s.m.i. in materia di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni anche per via telematica, in qualsiasi fase del concorso o momento successivo
all’assegnazione della sede, l’Amministrazione regionale potrà disporre ulteriori controlli mirati
e/o a campione delle dichiarazioni rese da ciascuno dei candidati ammessi col presente
provvedimento e qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato il medesimo concorrente
decadrà dai benefici conseguenti a ogni provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, coinvolgendo gli altri candidati in caso di partecipazione in forma associata.
Tutto ciò premesso e per le motivazioni indicate
DECRETA
1. di NON AMMETTERE n.41 candidati (allegato A1) corrispondenti a n.33 domande
(allegato A2) in quanto loro stessi, oppure uno dei componenti l’associazione della quale
fanno parte, non hanno indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale far
pervenire ogni comunicazione relativa al concorso costituente una delle condizioni di
ammissione al concorso previste dall’articolo 5 del bando;
2. di AMMETTERE, con riserva di ulteriori controlli mirati e/o a campione, n. 1330
candidati (allegato B1) corrispondenti a n.911 domande (allegato B2) alla partecipazione al
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di n.89 sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Liguria, nonché delle sedi
che si rendessero vacanti a seguito delle scelte dei vincitori di uno dei concorsi banditi ai
sensi del medesimo articolo 11, che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di
ammissione previsti dal bando;
3. gli allegati A1, A2, B1 e B2 sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di rendere nota ai candidati di cui all’allegato A1 la mancata ammissione al concorso
tramite notifica del presente provvedimento a mezzo di lettera raccomandata A/R, non
essendo possibile avvalersi dello strumento dell’indirizzo PEC previsto dall’ultimo comma
dell’art 6 del bando;
5. di pubblicare il presente atto in forma integrale:
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
nel sito Internet della Regione: www.regione.liguria.it.
Contro il suddetto provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro
60=giorni o 120=giorni dalla data della sua notifica.