ûûûûû CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE E PER I SOCI E DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE TURISMO "ALBERGHI" L'anno in Roma millenovecentonovantotto il giorno trenta del mese di novembre TRA C.N.A.I. - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori, rappresentato dal suo Presidente Orazio Renzo Di Renzo e da Giangiacomo Pagliaro, Eugenio Porta e Guglielmo Marcone U.C.I.C.T. Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo, rappresentata dal suo Presidente Nazionale Orazio Renzo Di Renzo e dai Consiglieri Nazionali Werther Nanni, Guglielmo Marcone, Rocco Vetrone, Manola Di Renzo e da Umberto Ferro, Salvatore Mele, Sabatino Sacripante, Raffaella Samorè, Vincenzo Sardano, Sabrina Padovano, Cosimo Mangia, Enzo Sulpizio, Roberto Lunerti, Antonio Cucurachi, Severino Lupattelli, Pasquale Greco, Andrea Magoni, Gianni Tomassetti, Riccardo Viviani; FE.NA.S.A.L.C. - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, rappresentata dal Segretario Generale Adriano Cosimati C.I.S.A.L. - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, rappresentata dal Segretario Confederale Pietro Venneri e assistito da Eugenio Pagliaro SI È STIPULATO il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende e dipendenti e soci delle Cooperative del settore Turismo: Aziende Alberghieri, esso si compone di: a. b. c. d. e. Premessa; Indice; Titoli n. 69; Articoli n. 128; Allegati A, B, C, D, E. DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti, nel prendere atto che in passato si sono verificati casi in cui qualche Azienda o Cooperativa associata all'U.C.I.C.T., ha applicato il ccnl per le Aziende e Cooperative con numero di dipendenti per un periodo superiore a sei mesi in attesa che venisse elaborato e stipulato il presente ccnl, concordano che tali Aziende o Cooperative possono regolarizzare la loro posizione retributiva e contributiva secondo le seguenti procedure: a. a partire dalla data di scadenza del periodo di sei mesi previsti dall'art. 1, comma 3 del c.c.n.l. "Turismo e Pubblici esercizi con numero di dipendenti fino ad otto", fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Azienda o la Cooperativa corrisponderà al personale in forza la differenza della paga base nazionale prevista, per la stessa qualifica o di quella equivalente di appartenenza, dai cc.cc.n.l. stipulati per le due diverse tipologie; b. sulle differenze retributive così determinate, dovranno essere calcolati e versati i contributi previdenziali ed assistenziali le eventuali imposte. L'attuazione della procedura di cui sopra costituisce la messa regola della Azienda o della Cooperativa per tutti gli aspetti sia natura retributiva che contributiva e fiscale. e in di Letto e approvato dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti. PREMESSA Tale è stato il successo riportato dal c.c.n.l. in vigore per le Aziende e le Cooperative del settore Turismo - in particolare tra alberghi e pubblici esercizi - di piccole dimissioni (con numero di dipendenti fino ad otto), che le Organizzazioni stipulanti, verificata la persistente richiesta, da parte delle Aziende e delle Cooperative di maggiori dimensioni di poter disporre di un c.c.n.l. riservato agli associati all'U.C.I.C.T., e valutata positivamente la forte richiesta proveniente dalla base degli associati, hanno concordemente deciso di adottare un articolato di dipendente superiore ad otto. Il c.c.n.l. che segue vuole riconoscere alle Aziende ed alle Cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata dell'accordo. La durata del presente c.c.n.l. è quadriennale per la parte normativa, mentre è biennale per la parte economica. Come per tutti gli altri contratti finora sottoscritti dalle Associazioni CNAI con i sindacati CISAL, l'applicazione del presente c.c.n.l. è riservato esclusivamente alla Aziende ed alle Cooperative associate. La normativa che segue, infatti, non può essere estesa a tutta la categoria, propria perché nel rispetto della libertà di associazione costituzionalmente garantite, ciascun imprenditore ha facoltà di applicare ai propri dipendenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. stipulato dall'associazione di appartenenza. È peraltro da considerare che, per effetto della mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione, nessun contratto di diritto comune può essere ritenuto valido erga omnes, neppure se stipulato da organizzazioni che pretendono di rappresentare tutti, anche in relazione all'art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, con l'osservanza dei doveri di solidarietà politica economica e sociale. Tra le peculiarità della normativa che segue, speciale attenzione è stata riservata agli aspetti della formazione professionale dei lavoratori ed alla loro riqualificazione ritenendo che il settore, pur dotato di presenze lavorative spesso efficacemente professionalizzate, è comunque carente di speciali professionalità rapportate alle differenziate tipologie aziendali anche territoriali. Una più organica disciplina è stata prevista per la contribuzione alla "CAP" e per l'individuazione e la definizione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali da erogare sia a favore dei lavoratori sia a favore degli imprenditori che ai soci delle cooperative. A loro è altresì assicurato un sistema plurimo di servizi attraverso l'ENBOA "Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome" - articolato in ambito territoriale con Enti Bilaterali e Centri di Servizio, dei quale le Parti s'impegnano a recepire ad osservare le norme statutarie e regolamentari. Viene riaffermato il principio della contrattazione a più livelli, riservando particolare rilevanza alla contrattazione locale e aziendale, quale strumento di indiscussa valenza per il riequilibrio delle disparità determinate dai fattori socio economici in ambito territoriale. Le Parti ritengono, infine, di estrema importanza far ricorso all'utilizzo dello strumento legislativo dei contratti di formazione e lavoro, attraverso il quale le Aziende o le Cooperative possono dare impulso agli istituti previsti ad attivare i percorsi formativi più idonei per realizzare elevata competitività aziendale ed elevato standard qualitativo delle prestazioni rese dai lavoratori. TITOLO I -DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO GENERALI - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE ART. 1 Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le Aziende o le Cooperative sotto indicate. L'adozione del presente c.c.n.l. è riservato esclusivamente, alle Aziende o alle Cooperative associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti e si applica a tutti i soggetti rappresentati dalle Parti contraenti. Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione e non sono cumulabili con nessuna altra regolamentazione pattizia. Esse costituiscono in ogni sua forma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle Aziende o dalle Cooperative. Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati od alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'Azienda o della Cooperativa all'applicazione delle norme del c.c.n.l. e di legge in materia di lavoro. Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente accordo non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnata "ad personam", esclusione fatta nel caso derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro. AZIENDE ALBERGHIERE 1. alberghi, hotels meublès, pensioni, locande, ristoranti, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi, alberghi specializzati per il soggiorno agli anziani, similari; ogni altra struttura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero; 2. taverne, locali notturni, caffè e mescite annessi agli alberghi pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso Alberghiero, purché vi sia gestione diretta dell'albergatore o della Cooperativa alberghiera; 3. di ostelli, residences, villaggi turistici, colonie climatiche, case vacanze, e esercizi similari; 4. alberghi diurni ed attività similari; 5. il predetto contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio commerciali - svolte nell'interno della struttura ricettiva e pararicettiva, alla condizione che le relative licenze siano intestate ai titolari dell'Azienda o alla Cooperativa; 6. settore termale - il presente c.c.n.l. si applica ai lavoratori delle Aziende o soci delle Cooperative addetti al servizio delle cure termali all'interno di strutture alberghiere. DICHIARAZIONE A VERBALE 1 Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale o una unica Cooperativa il personale dipendente ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto. DICHIARAZIONE A VERBALE 2 Le Organizzazioni stipulanti hanno inteso limitare l'adozione del presente accordo alle sole Aziende o alle sole Cooperative aderenti alle Parti contraenti, recependo i principi ispiratori dell'art. 39 della Costituzione. DICHIARAZIONE A VERBALE 3 Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Alberghiere". TITOLO II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE ART. 2 La CISAL ha responsabilmente firmato il 22 dicembre 1994 il protocollo sulla politica dei redditi ed in quella sede e con quelli accordi la CISAL si è impegnata a comportamenti coerenti con gli impegni sottoscritti. Per parte sua l'UCICT ritiene di concordare con l'impostazione della CISAL e così, le Parti hanno inteso disciplinare la contrattazione, come appresso: a. b. e c. contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria; contrattazione di secondo livello: contratto regionale, provinciale distrettuale; contrattazione integrativa speciale "Aziendale". ART. 3 La contrattazione nazionale vuole riconoscere alle Aziende o alle Cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata dell'accordo. Il c.c.n.l. è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata e biennale. Per il rinnovo del contratto nazionale è necessario che una delle Parti dia, tre mesi prima delle relative scadenze, la disdetta presentando le proposte per un nuovo accordo per consentire l'apertura delle trattative. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del c.c.n.l. e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata. L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta per cento) del tasso di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per cento) dell'inflazione programmata, sempre calcolata sul minimo tabellare. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l., l'indennità di vacanza cessa di essere corrisposta. ART. 4 La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta sede territoriale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal c.c.n.l., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale. Alla contrattazione integrativa territoriale è demandato provvedere sulle seguenti materie specificamente individuate: di in a. possibilità di una diversa ripartizione, a norma dell'art. 23 comma 2, dell'orario normale di lavoro che, salvo diversa valutazione delle parti territoriali; b. determinazione dell'Elemento Territoriale Variabile o dell'Elemento Territoriale Annuale. Detto elemento sarà concordato, in sede territoriale, tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti nel territorio, tramite le risultanze di indicatori nazionali e locali; c. costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, nonché la disciplina del Rappresentante per la sicurezza; d. la costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale per disamina ed approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo la disciplina nazionale e le Leggi vigenti; e. di costituzione e funzionamento territoriale dell'organismo conciliazione; f. in attuazione della disciplina della formazione professionale, anche riferimento alla formazione esterna dell'apprendista; g. individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto; h. azioni in favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13.12.1984 e delle disposizioni legislative nazionali o regionali in tema di parità uomo-donna; i. la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga; l. la definizione di ulteriore ipotesi di applicazione del 1° comma dell'art. 23 della Legge n. 56, del 1987 e maggiori percentuali rispetto a quelli stabilito dal presente c.c.n.l., m. intervalli per la consumazione dei pasti; n. misura del risarcimento per rotture e smarrimenti oggetti; o. contratti a termine ed aziende di stagione; p. decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore; q. determinazioni delle quote sindacali; r. disciplina di altre materie o istituti espressamente demandate alla contrattazione territoriale mediante specifiche clausole di rinvio; che siano del c.c.n.l., s. la contrattazione di secondo livello può, con previo accordo delle OO.SS. e le Organizzazioni datoriali nazionali, proporre soluzione diverse dal c.c.n.l., in base alle esigenze e/o leggi regionali, esteso anche ad una flessibilità salariale. L'accordo di secondo livello territoriale, ha durata quadriennale. Nell'arco di vigenza del presente c.c.n.l. potrà aversi una sola fase negoziale a livello territoriale, da svolgere conformemente alla seguente procedura. Le richieste di stipula del contratto integrativo devono essere presentate dopo un mese dal deposito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del presente accordo. Successivamente almeno quattro mesi prima della data di decorrenza prevista per gli effetti del contratto territoriale, per consentire l'apertura delle trattative. Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste al termine di 60 (sessanta) giorni decorrente l'apertura delle trattative. ART. 5 La contrattazione integrativa speciale "Aziendale" è ammessa nelle Aziende o nelle Cooperative che occupano più di quindici dipendenti. La contrattazione "Aziendale" è limitata alle seguenti materie: a. alla determinazione e modificazione sia più che in meno del "Elemento Territoriale Variabile" di cui all'art. 54 del presente c.c.n.l. in relazione all'andamento economico dell'Azienda o della Cooperativa; b. a qualifiche esistenti in Azienda o in Cooperativa non equiparabili quelle comprese nelle esemplificazioni del presente contratto; c. distribuzione degli orari, dei turni di lavoro eventuali riposi di conguaglio; e degli d. articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende o nelle Cooperative che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge; e. ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto quanto previsto dal presente c.c.n.l.; f. ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito dell'articolo 9 della legge 20.05.1970, n. 3 La contrattazione avverrà tra l'Azienda o la Cooperativa e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. ai relativi livelli di competenza. TITOLO III - DECORRENZA - DURATA ART. 6 Il presente contratto decorre dal 1° dicembre 1998 e scadrà il 30 novembre 2002, per la materia di natura economica scadrà il 30 novembre 2000. Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo. TITOLO IV - ESCLUSIVITÀ DISTRIBUZIONE CONTRATTI DI STAMPA - ARCHIVIO CONTRATTI - ART. 7 Il presente contratto conforme all'originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. ART. 8 In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell'art. 17 della legge 963/1988, le Parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) - Archivio Contratti Via Davide Lubin, 2 - Roma, copia del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996 convertito con modificazioni nella Legge n. 402, del 29 luglio 1996, il presente c.c.n.l., a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 (trenta) giorni, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali. ART. 9 Le Parti in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, convengono di assegnare al presente c.c.n.l., anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro finalizzato sia alla estensione, di comune accordo, della rappresentanza delle Parti firmatarie sia al servizio ai lavoratori che dall'applicazione del contratto ne scaturisce. Con tale valenza testo contrattuale. vanno considerati gli allegati contenuti nel Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente c.c.n.l.. ART. 10 Le Aziende o le Cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio e neo assunto copia del presente c.c.n.l. TITOLO V - NATURA DELL'IMPRESA COOPERATIVA - RUOLO SOCIO LAVORATORE ART. 11 La Cooperativa si pone in una condizione diversa dall'impresa privata, in quanto essa non prosegue fini speculativi ma ha come scopo il conseguimento, attraverso la gestione in forma associata dell'Azienda da parte dei soci, della continuità di lavoro, delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di mercato e dalle disposizioni legislative. L'adesione alla Cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale, il socio (co-imprenditore) partecipa alla elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo partecipa responsabilmente ai risultati economici ed Cooperativa, contribuisce economicamente alla formazione a disposizione il proprio lavoro e le proprie della Cooperativa, al rischio della del capitale sociale, mette capacità professionali. In considerazione di ciò la posizione giuridica del socio nei confronti della Cooperativa di cui fa parte è quella di co-imprenditore. Fermo restando quanto sopra, le prerogative statutarie, ed in questo ambito le delibere assembleari, le parti convengono che il trattamento minimo per il socio co-imprenditore è quello previsto dal presente c.c.n.l. TITOLO VI - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO ART. 12 Fermo restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze delle Aziende o delle Cooperative, degli strumenti di legge, le Parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro. Le Parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente a livello regionale o per singole aree subregionali, anche con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di: a. definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazioni, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga; b. di promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti lavoro; c. di incontri con gli enti Regionali per verificare gli obiettivi sviluppo del settore e conseguentemente verificare la possibilità dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione e del prolungamento della stagione con le previsioni dei relativi periodi di occupazione, della formazione e qualificazione e riqualificazione professionale. TITOLO VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - PAGA BASE NAZIONALE ART. 13 I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 10 (dieci) livelli, di cui due Quadri, alle quali corrispondono 10 (dieci) livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili. I valori minimi mensili sono quelli di seguito riportati. L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie, verrà effettuata sulla base delle declaratorie e profili sotto enunciati. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed valore esemplificativo minimo. del hanno Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni degli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti. Le Parti demandano all'Ente Nazionale Bilaterale il compito di approfondire i temi connessi alla classificazione del personale. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti contraenti del presente c.c.n.l.. AREA QUADRI Ai sensi della Legge n. 190, del 13.95.1985 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli 6 e 4 del RDL 1130 del 01.07.1026, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica, conseguentemente rientrano in questa area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate. QUADRO A Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'Azienda o della Cooperativa e svolgono con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della Azienda o della Cooperativa. ESEMPLIFICAZIONE 1. Direttore. QUADRO B Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda o della Cooperativa correlativamente al livello di responsabilità a loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisione ed operativa. ESEMPLIFICAZIONE 1. 2. è Vice Direttore; Food and Severage Manager, intendendosi per tale il lavoratore cui affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio la responsabilità della conduzione e pianificazione di tutti i servizi di ristorazione rispondendo dell'organizzazione dei servizi e formulando standards di qualità, quantità e costo; 3. Room division Manager, intendendosi per tale colui che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, gestisce con funzione di supervisore il settore comprendente i servizi di ricevimento, portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando e determinando indirizzi organizzati atto a coordinare i vari servi, fornendo inoltre proiezioni di dati che possono essere usati per la compilazione di situazioni relative all'attività gestionale; 4. Capo settore commerciale - Capo settore Marketing, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della direzione esecutiva, dell'organizzazione e pianificazione delle varie attività di programmazione, promozione e vendite delle quali analizza criticamente i risultati, formulando sintesi di situazione preventive e consuntive; 5. Capo settore amministrativo - Capo settore del personale; intendendosi per tale il lavoratore che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, provvedono con autonomia tecnica di gestione all'elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o attività attinenti all'amministrazione del personale, formulando sintesi di situazioni preventive e/o esecutive; 6. Capo settore acquisti - Economato; intendendosi per tale colui che, in particolari e complesse strutture organizzative con elevato livello di servizio articolate in vari settori, abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione, pianificando, in collaborazione con gli altri capi del settori interessati, la politica di tutti gli acquisti; 7. Capo settore tecnico; intendendosi per tale colui che, in particolari e complesse strutture organizzative con elevato livello di servizio, abbia piena autonomia tecnica ed amministrativa di gestione, coordini ed organizzi l'attività dei responsabili degli impianti tecnici, attuando in piena autonomia soluzioni e proposte fornitegli; 8. Capo centro EDP; intendendosi per tale colui che in autonomia esecutiva ha responsabilità delle direttive e dei programmi aziendali di un centro di elaborazione dati, organizza e pianifica risorse umane e tecniche in funzione dei progetti intendendo per tali una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale; 9. Capo settore sedi congressuale alberghieri e manifestazioni; intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse, abbia la responsabilità della direzione, organizzazione e pianificazione delle varie attività; di programmazione, promozione, vendite, che si svolgono in una sede congressuale alberghiera, analizzando criticamente i risultati e formulando sintesi di situazioni preventive e consecutive; 10. Altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella suddetta esemplificazione. PRIMO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomie operative ed ai quali sono affidate nell'ambito della responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva nell'Azienda o nella Cooperativa e cioè, ESEMPLIFICAZIONE 1. in Responsabile di ristorante; intendendosi per tale colui che, strutture particolarmente complesse dotate di ristorante di elevato livello di servizio, sovraintende, coordina e gestisce tutta l'attività relativa al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea di ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di marketing e di relazioni esterne; 2. Responsabile dei servizi di prenotazione; intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse coordina con adeguata conoscenza professionale dell'organizzazione del settore turistico, l'attività del servizio, sovraintende alla sua gestione, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso; 3. Responsabile vendite centralizzate; intendendosi per tale colui che, operando nell'ambito di strutture commerciali articolate e complesse nonché avvalendosi di qualificate conoscenze professionali, coordina e svraintende all'attività della rete vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali ed emplementati gli obiettivi di marketing dell'Azienda o della Cooperativa; 4. Responsabile tecnico area 5. di Analista Sistemista; intendendosi per tale colui che, sia in grado svolgere la propria attività in assoluta autonomia tecnica anche se secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata sistema informativo aziendale; di 6. e ricevimento Responsabile del coordinamento dei servizi di un portineria; 7. Capo cuoco responsabile del coordinamento di più servizi; 8. Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta esemplificazione. SECONDO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti di uffici e reparti, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè Esemplificazione 1. Capo ricevimento; 2. Primo portiere; 3. Primo matre d'hotel; 4. Capo cuoco; 5. Prima governante; 6. Coordinatore del centro prenotazioni; 7. Capo servizio amministrativo; 8. Capo servizio personale; 9. Capo C.E.D.; 10. Analista - Programmatore C.E.D.; 11. Funzionario alle vendite; 12. Assistente al Direttore; intendendo per tale il lavoratore che svolge con autonoma iniziativa, nell'ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori; 13. Cassiere centrale; intendendosi per tale quel lavoratore che in Azienda o in Cooperative con strutture organizzative complesse, svolga con autonoma iniziativa nell'ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di controllo, collegamento e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente; 14. Capo Barman; responsabile delle operanti contemporaneamente e/o autonomamente; attività di più bar 15. Responsabile impianti tecnici; intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche degli impianti, coordini l'attività del personale addetto, e svolga funzioni di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi; 16. Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta esemplificazione. TERZO LIVELLO Appartengono di a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori e cioè: ESEMPLIFICAZIONE 1. Impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo; 2. impiegato addetto al controllo amministrativo; 3. corrispondente in lingue estere; 4. portiere unico; 5. dietologo diplomato; 6. infermiere diplomato professionale 7. fisichinesiterapista diplomato; 8. coordinatore reparto cure sanitarie; 9. cuoco unico; 10. governante unica; 11. capo operaio; 12. barman unico; 13. economo e/o consegnatario non considerati nei livelli superiori; 14. portiere unico; 15. programmatore C.E.D.; 16. capo centralinista; intendendosi per tale colui che, in complesse strutture organizzative sia responsabile del controllo, verifica e coordinamento dell'attività dei centralinisti e svolga altresì mansioni complesse che comportano una specifica ed adeguata conoscenza professionale delle comunicazioni e delle tariffazzazioni nazionali ed internazionali con adeguata conoscenza delle lingue estere; 17. segretario con funzioni di portineria; intendendosi per tale colui che nelle Azienda o nelle Cooperative delle quali le attività di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatogli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quella di portineria; 18. primo barman; - nei casi in cui il Primo Barman svolge funzioni di capo dei servizi di bar va inquadrato al secondo livello; 19. prima guardarobiera consegnataria; intendendosi per tale colei che abbia l'incarico di predisporre sulla base di stime tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e coordini l'attività delle altre guardarobiere; 20. matre; intendendosi per tale coloro che svolgono mansioni di Secondo Matre, in subordine ad un Capo Servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente del gerente; 21. operaio specializzato provetto; intendendosi per tale colui che in possesso di conoscenze tecnico - specializzazioni tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare guasti, scegliere la successione e la modalità d'intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione degli impianti ed attrezzature complesse; 22. Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta esemplificazione. QUARTO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: ESEMPLIFICAZIONE 1. addetto a macchine elettroniche; 2. stenodattilografa con mansioni di segretaria; 3. guardarobiera unica consegnataria; 4. portiere; 5. cuoco capo partita; 6. chef di rang, sala, piani, vini, trinciatore; 7. seconda governante; 8. barman; 9. capo lavandaio; 10. dispensiere; 11. cantiniere e caffettiere; 12. capo garage; 13. capo giardiniere; 14. addetto fangoterapia; 15. massoterapista; 16. infermiere; 17. estetista; 18. istruttore di nuoto con brevetto; 19. istruttore di ginnastica correttiva; 20. segretario; intendendosi per tale colui che sulla base di precise e dettagliate istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevanza ed elaborazioni ed attività di corrispondenza; 21. centralinista lingue estere; intendendosi per tale colui che avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe; 22. operaio specializzato; intendendosi per tale colui che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature; 23. operatore C.E.D.; intendendosi per tale colui che pur operando a livello di procedura non è in grado di agire in completa autonomia tecnica, ma svolge funzioni di raccolta di informazioni e dati necessari onde valutare ed operare nella struttura procedurale informatica, nonché intervenire su programmi preesistenti secondo istruzioni logiche; 24. conducente di automezzi pesanti; intendendosi per tale colui che in possesso dei requisiti previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,500 Kg.; 25. Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta esemplificazione. QUINTO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro, cioè: ESEMPLIFICAZIONE 1. al addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, ricevimento cassa, allasegreteria, al controllo movimento, personale, con mansioni d'ordine; 2. cassiere bar ristorante; 3. dattilografo; 4. centralinista; 5. telescriventista; 6. magazziniere comune con funzione operaie; 7. assistente ai bagnanti; 8. conduttore con lingue; 9. autista; 10. giardiniere; 11. pulitore, lavatore a secco; 12. lavandaio unico; 13. capo stiratrice, cucitrice, rammentatrice unico; 14. caffettiere, dispensieri, cantinieri unici; merci e 15. facchino e/o guardiano di notte; anche con compiti di controllo alla porta e movimenti clienti; 16. guardia giurata; 17. operatore macchine meccanografiche in genere; 18. addetto alle operazioni di trasporto del fango; 19. addetto alle inalazioni; 20. assistente di portineria; intendendosi per tale colui che con conoscenza di lingue straniere, su precise e dettagliate disposizioni esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzione temporanee; 21. in demi chef de rang; laddove il servizio di sala sia organizzato ranghi; 22. cameriera sala e piani; intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione; 23. conduttore di mezzi leggeri; intendendosi per tale colui che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciali o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 Kg., autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 Kg.; 24. cuoco, cameriere, barista; intendendosi per tale colui che, presta la propria attività in Azienda o nella Cooperativa nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori; 25. operaio qualificato; intendendosi per tale colui che, sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature 26. Altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella suddetta esemplificazione. SESTO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguata capacità tecnico - pratiche comunque acquisite che seguono lavori di normale complessità e cioè: ESEMPLIFICAZIONE 1. comis di cucina, sala e piani, bar; diplomati o che abbiano comunque acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro; 2. addetto ai servizi di camere; negli esercizi a struttura complesse dove le operazioni tradizionali di riassetto e pulizia del piano e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, siano attribuite ad un unico operatore; 3. Altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella suddetta esemplificazione. SETTIMO LIVELLO Appartengono a questo che richiedono un normale conoscenze professionali, cioè: livello i lavoratori che addestramento pratico ed svolgono attività elementare ESEMPLIFICAZIONE. 1. addetto di cucina; con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro; 2. addetto non diplomato; al self-service, tavola calda, banco 3. addetto alla portineria; 4. lavandaio; 5. conduttore; 6. garagista; 7. rammendatrice, cucitrice, stiratrice; 8. facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli; bar e sala 9. cameriera ai piani; intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni; 10. addetto mensa personale; 11. vetturiere; - 12. aiuto reparto sanitario; 13. cameriera; villaggi turistici 14. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nelle suddetta esemplificazione. OTTAVO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate, cioè: ESEMPLIFICAZIONE 1. personale di fatica e/o pulizia; addetto alla sala, cucina, uffici, magazzino e relative dotazioni; 2. addetto al mangano ed alla stiratura, con apparecchi automatici; 3. vestiarista; 4. lavoratori di primo impiego che eseguono semplici lavori d'ufficio. Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto o anche presso diverse aziende un biennio di servizio nella specifica mansione, come: dattilografi, centralinisti, addetti a mansioni di scritturazione, addetti alla perforazione ed all'inserimento dati nel l'elaboratore; 5. lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto agli operai di livello superiore. 6. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta esemplificazione. DICHIARAZIONE A VERBALE Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto collettivo la dizione "lavoratore e/o dipendente" si intende indicativa della categoria, quadri, impiegati ed operai. Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di quadri, impiegati od operai. ART. 14 Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale mensile con le relative decorrenze sottoelencate. TABELLA "A" CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Quadro A Quadro B Livello I° Livello II° Livello III° Livello IV° - 18 anni Livello V° - 18 anni Livello VI° - 18 anni Livello VII° - 18 anni Livello VIII° - 18 anni Minimo tabellare 01.12.1998 (a) 1.720.000 1.550.000 1.320.000 1.140.000 1.050.000 910.000 890.000 800.000 780.000 750.000 725.000 700.000 698.000 625.000 563.000 Minimo tabellare 01.12.1999 (a) 1.754.000 1.581.000 1.397.000 1.186.000 1.071.000 920.000 908.000 816.000 796.000 765.000 740.000 714.000 712.000 638.000 575.000 TABELLA "B" CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Quadro A Quadro B Livello I° Livello II° Livello III° Livello IV° - 18 anni Livello V° - 18 anni Livello VI° Paga base nazionale 01.12.1998 (c) 2.751.000 2.571.000 2.340.000 2.150.000 2.053.000 1.907.000 1.806.000 1.792.000 1.692.000 1.739.000 Paga base nazionale 01.12.1999 (c) 2.785.000 2.602.000 2.417.000 2.196.000 2.074.000 1.917.000 1.824.000 1.808.000 1.708.000 1.754.000 Contingenza (b) 1.031.000 1.021.000 1.020.000 1.010.000 1.003.000 997.000 916.000 992.000 912.000 989.000 909.000 988.000 908.000 892.000 904.000 - 18 anni Livello VII° - 18 anni Livello VIII° - 18 anni 1.634.000 1.688.000 1.606.000 1.517.000 1.467.000 1.649.000 1.702.000 1.620.000 1.530.000 1.479.000 DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 Le paghe relative ai lavoratori meno 18 (diciotto) anni, sono riferite ai dipendenti che hanno già una esperienza lavorativa nel settore. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 Le Parti per eliminare ogni ombra di dubbio sul significato dei vari termini di retribuzione indicati nel presente c.c.n.l., danno atto di quanto segue: 1. la per "minimo Tabellare" si intendono gli importi contrassegnati con lettera (a), nelle colonne 2 e 3 della tabella "A" sopra riportata; 2. per "Contingenza" si intendono gli importi indicati con la lettera (b) nella colonna 4 della tabella sopra riportata "A"; 3. per "Paga Base Nazionale" si intendono gli importi contrassegnati con la lettera (c) nella colonna 2 e 3 della tabella "B"; 4. per "Retribuzione di Fatto" si intende la somma percepita dal lavoratore, comprensiva di: pagabase nazionale, eventuali scatti di anzianità, terzi elementi ecc.. TITOLO VIII - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY ART. 15 Il dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà qualificato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbia rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte. ART. 16 Al dipendente che viene normalmente adibito per oltre due mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della nuova mansione. Qualora l'esercizio di mansioni si prolunghi oltre quattro mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore. ART. 17 Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'impresa non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo produzione presente nell'impresa. L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente a quello della generalità delle singole mansione svolte. superiore TITOLO IX - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA - ESCLUSIONE DELLE QUOTE DI RISERVA ART. 18 L'assunzione del personale sarà effettuato secondo le norme di legge. L'assunzione seguenti indicazioni. dovrà risultare da atto scritto, contenente le 1. data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro; 2. la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato; 3. la durata del periodo di prova, se è diverso da quello previsto dal presente contratto; 4. la qualifica ed il livello d'inquadramento; 5. il trattamento economico; 6. gli elementi di cui alla direttiva CEE n. 91/533 del 14 ottobre 1991. La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro e/o società, nonché tutti quei dati o notizie previste per legge. L'Azienda o la e contemporaneamente presente contratto. Cooperativa alla lettera deve di consegnare assunzione gratuitamente copia del ART. 19 Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti: 1. 2. ne 3. a libretto di lavoro e tesserino di disoccupazione; documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che sono in possesso; libretto di "Indennità sanitaria" per il personale da adibire quelle attività per cui è richiesto per legge; 4. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali; 5. accettazione della lettera di assunzione; 6. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito; 7. certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende o Cooperative; 8. certificati o diplomi degli studi compiuti oppure diplomi od attestati di corsi di addestramento frequentati; 9. altri documenti e certificati che l'Azienda o la Cooperativa richiederà per le proprie esigenze. Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale di data non superiore a tre mesi. Il lavoratore dovrà dichiarare all'Azienda o alla Cooperativa sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti. la Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e/o dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti. L'Azienda o che trattiene. la Cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti ART. 20 Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda o della Cooperativa per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato. Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che non sono compatibili, per la maggior gravosità, con la propria idoneità fisica. Il datore di lavoro ha la facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore. ART. 21 In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2° della Legge 23 luglio 1991, n. 223, non sono computati ai fini della determinazione delle quote di riserva: a. le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli primo e secondo; b. le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli terzo, quarto e quinto a condizione che abbiano già prestato servizio presso Aziende o Cooperative nel medesimo settore o che siano in possesso di un titolo di studio od attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere. TITOLO X - PERIODO DI PROVA ART. 22 La durata massima del periodo di prova non potrà superare: LIVELLI Quadro A e B Livello I° Livello II° Livello III° Livello IV° e V° Livello VI° Livello VIII° Apprendisti PERIODO 180 150 75 45 30 20 15 30 giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo 10, della legge 15.07.1996, n. 604. Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il periodo di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto. Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, di esperire la prova per il tempo minimo necessario, di fruire anche del "mini comporto", ma non ha diritto di ricevere durante il periodo di assenza per malattia la retribuzione. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, ed il periodo stesso sarà cumulato nell'anzianità di servizio. TITOLO XII - ORARIO DI LAVORO ART. 23 Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni le deroghe relative. e L'orario normale di lavoro effettivo per la generalità delle Aziende o delle Cooperative è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali, distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurato la retribuzione. Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 30 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti. La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro. Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro. Parteciperanno a livello locale alla contrattazione aziendale OO.SS. locali stipulanti. le Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge ed in relazione alle particolari esigenze del settore turismo, ed all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro a 2080 (40x52) viene maggiorato sino a 2200 ore, potrà essere ridistribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 (dodici) ore e per un massimo di quattro mesi l'anno e dovrà essere recuperato nei mesi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci per cento) (Orario ultrasettimanale). La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporanea. (Flex-time). per La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro. (Job-sharing). Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'Azienda senza esserne autorizzato. DICHIARAZIONE A VERBALE 1 Le Parti ribadiscono che quanto appresso mai considerato orario di lavoro effettivo. riportato non verrà Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come: il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, la consumazione dei pasti e colazioni, il pernottamento non è considerato tempo a disposizione del datore di lavoro. DICHIARAZIONE A VERBALE 2 Le Parti in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso nell'ambito di una politica generale riduttiva per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore. TITOLO XII - ORARIO DI LAVORO DI FANCIULLI ED ADOLESCENTI ART. 24 L'orario di lavoro dei fanciulli di età inferiore ai quindici anni, che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 (sette) ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali. L'orario di lavoro dei fanciulli minori di età tra i anni compiuti ed i diciotto anni compiuti non può superare le ore giornaliere e le 40 (quaranta) settimanali. quindici 8 (otto) L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge n. 977/1967 ed eventuali modificazioni. L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non sono cumulabili con le interruzioni previste sopra previste: L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata. L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari. TITOLO XIII - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO ART. 25 Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata di domenica saranno retribuite con una maggiorazione del 10% (dieci per cento) da calcolarsi sulla paga base nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato. ART. 26 Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nelle giornate festive di cui all'art. 44 del presente c.c.n.l., sarà retribuito con una maggiorazione del 20% (venti percento) da calcolarsi sulla paga base nazionale. ART. 27 Per lavoro notturno si intende il lavoro svolto dalle 24 (ventiquattro) alle ore 6 (sei) e verranno retribuiti con la maggiorazione del 20% (venti per cento) calcolata sulla paga base nazionale. Per il sopra personale con qualifica notturna la maggiorazione di ore cui compete nella misura del 10% (dieci per cento) in quanto nella specificità della loro prestazione si è già tenuto conto ai fini dell'inquadramento dei relativi livelli retributivi. Al personale che sostituisca quella con la qualifica notturna, compete la normale maggiorazione del 20% (venti per cento). TITOLO XIV - LAVORO STRAORDINARIO ART. 28 Il lavoro straordinario, notturno e festivo viene retribuito con le seguenti percentuali di maggiorazione, da calcolarsi sulla retribuzione di fatto. 1. 2. 3. 4. Lavoro Lavoro Lavoro Lavoro straordinario straordinario straordinario straordinario diurno diurno festivo notturno notturno festivo Per lavoro straordinario s'intende l'orario contrattuale oltre la quarantesima ora. 25% 40% 40% 45% quello prestato dopo Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore. In caso di lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti del presente c.c.n.l. e di quelli di legge, il lavoro straordinario non trasforma la prestazione lavorativa oltre l'orario normale in prestazione lavorativa ordinaria ne trasforma il relativo compenso straordinario in compenso ordinario. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 (duecento) ore annue. I lavoratori motivo, non potranno esimersi, senza giustificato e valido dal prestare presente contratto. lavoro straordinario entro i limiti fissati Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa veci. Per quanto non previsto dal presente articolo lavoro straordinario, valgono le norme di legge. in dal ove materia non di TITOLO XV - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO ART. 29 Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'Azienda o della Cooperativa o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955). I dipendenti di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 15% (quindici per cento) della paga base nazionale. TITOLO XVI - PERSONALE O CUSTODIA CON ORARIO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA ART. 30 Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali è non applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692, approvato con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali le seguenti figure professionali: a. b. c. d. e. f. g. h. i. e custodi; guardiani diurni e notturni; portieri; uscieri ed inservienti; commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti; persone addette ai lavori di carico e scarico; addetti ai centralini telefonici; personale addetto alla estinzione degli incendi; personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione inumidimento Le attività di cui ai R.D. 6 dicembre 1923, n. 2637 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia. L'orario di lavoro per i dipendenti si cui dedite alle attività di cui sopra è fissato secondo i limiti di legge, ma viene demandato alla contrattazione integrativa di secondo livello nastri di orario diverso. TITOLO XVII - SOSTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI ART. 31 Per soste di breve durata, quanto nel loro complesso non superano i 30 minuti, dovute a causa di forza maggiore non si tiene conto delle soste stesse nel conteggio della retribuzione; qualora tale sosta dovesse perdurare e l'Azienda o la Cooperativa trattiene il dipendente, allo stesso è dovuta la corresponsione di tutte le ore di presenza. ART. 32 In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione. La norma pubbliche calamità, da scioperi. di cui al precedente comma non si applica nel caso di eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore o ART. 33 In caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratori, il datore di lavoro può accordarsi con i propri dipendenti per una sospensione dal servizio a rotazione per periodi non superiori a 10 (dieci) giorni. In tal periodo non decorrerà alcuna retribuzione e alcuna mensilità aggiuntiva ad esclusione del T.F.R.. non matura ART. 34 Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendentemente dalla volontà del dipendente o dell'Azienda o della Cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo. I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere le dieci giornaliere. ore TITOLO XVIII - RIPOSO SETTIMANALE - PERMESSI ART. 35 Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento. Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende o nelle Cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale. ART. 36 Durante l'orario di lavoro il dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa senza esserne autorizzato. Brevi permessi retribuiti, da chiedere normalmente durante la prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi. I permessi retribuiti sono complessivamente 16 (sedici) ore annue. Detti permessi retribuiti sono concessi a richiesta del dipendente tenendo conto delle esigenze di lavoro dell'Azienda o della Cooperativa. Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengono in tutto od in parte usufruite, il lavoratore ha diritto comunque alla corresponsione della relativa retribuzione. In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante di lavoro nella misura massima di un ora al giorno. ore TITOLO XIX - PERMESSI STRAORDINARI - CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI ART. 37 Le Parti convengono che il dipendente ha diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sottoelencati: a. b. c. o matrimonio di un figlio 1 (uno) giorno; nascita od adozione di un figlio 2 (due) giorni; decesso del coniuge, di un genitore, di un figlio, di un fratello sorella, di uno dei suoceri o di uno dei nonni 1 (uno) giorno. ART. 38 In caso di comprovata disgrazia familiare legati da stretto vincolo di parentela o di affinità (I° grado, eccezionalmente II° grado), nei casi di gravi calamità, il lavoratore avrà il diritto ad un congedo straordinario retribuito sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso, con un limite massimo di 5 (cinque) giorni di calendario. In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuito o dalle ferie annuali. TITOLO XX - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI ART. 39 La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene stabilito dal datore di lavoro. TITOLO XXI - CONGEDO PER MATRIMONIO ART. 40 Al lavoratore non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Durante il periodo di congedo per gli impiegati decorrerà la normale retribuzione mensile. L'operaio e l'apprendista hanno diritto al pagamento di 80 (ottanta) ore di normale retribuzione. Per gli operai e gli apprendisti il trattamento economico di cui sopra è corrisposta dall'Azienda o dalla Cooperativa in via anticipata è comprensivo dell'assegno INPS. La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore, casi eccezionali, con anticipo di 6 (sei) giorni di calendario. salvo La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 30 (trenta) giorni successivi al termine del periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio. Le disposizione del presente articolo non si applicano per dipendenti con contratto a termine. i TITOLO XXII - PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI ART. 41 In attuazione dell'art. 10 della legge 300/1970 le Aziende o le Cooperative, con non meno di cinquanta dipendenti, concederanno nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi permessi retribuiti e non ai lavoratori, non in prova, che intendano corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 21 dicembre 1953, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1947, n. 86. A) LAVORATORI STUDENTI UNIVERSITARI A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati a cinque. Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere potranno essere concessi a richiesta, non retribuiti, sino ad un 20 (venti) giorni l'anno. esami massimo di B) LAVORATORI STUDENTI DI SCUOLE SUPERIORI E DI SCUOLE PROFESSIONALI A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma. Ai lavoratori predetti possono essere concessi, per motivo di studio, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell'anno. Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni. Il lavoratore che chiederà di assentarsi ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'Azienda o alla Cooperativa, nei limiti e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali limiti di norma non saranno inferiori al trimestre. L'Azienda o delle certificazioni presente articolo. la Cooperativa potrà richiedere la necessarie all'esercizio dei diritti di produzione cui al Le Parti concordano in ogni caso che deve essere garantito lo svolgimento della normale attività. Eventuali permessi spettanti per lo stesso fine in forza di accordi aziendali non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo. TITOLO XXIII - PERMESSI PER ELEZIONI ART. 42 Ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 3, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi dalla Repubblica o dalle Regioni, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. TITOLO XXIV - SERVIZIO MILITARE ART. 43 In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303. Al lavoratore ripresentandosi nei termini di 30 (trenta) giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuto - agli effetti dell'anzianità - il periodo trascorso sotto le armi. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti, comunque, il dipendente ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra. TITOLO XXV - FESTIVITÀ - FERIE ART. 44 Sono considerati festivi, quindi dovranno essere giorni appresso specificati: retribuiti, i a. - festività nazionali 25 aprile ricorrenza della liberazione, 1° maggio - festa dei lavoratori. b. - festività infrasettimanali il primo giorno dell'anno; l'Epifania; il giorno del lunedì di Pasqua; il 15 agosto - festa dell'Assunzione; il 1° novembre - Ognissanti; l'8 dicembre - Immacolata Concezione; il 25 dicembre - Natale; il 26 dicembre - S. Stefano; la solennità del Santo Patrono. In considerazione delle particolari caratteristiche delle Aziende o delle Cooperative alberghiere il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. Relativamente alle festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo), di cui alla legge 54/77, e successive modificazioni DPR 28 dicembre 1985, n. 792, si fa riferimento all'art. 52, del contratto collettivo nazionale di lavoro. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 50 (cinquanta) o 60 (sessanta) ore in attuazione dell'art. 30, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci e dodici ore. A tutto il personale assente nella giornata di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro. Il di trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi coincidenza delle di sospensione dal provvedimenti disciplinari. festività servizio sopra e elencate dalla con retribuzione uno dei giorni per Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di cui all'art. 26 del presente c.c.n.l.. Per le festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre ai dipendenti è corrisposto dall'Azienda o dalla Cooperativa 2 (due) giornate di permesso retribuite. ART. 45 Il personale dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 (ventisei) giornate lavorative, salvo quelle previste per legge (fanciulli ed adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 (sei) giorni. Compatibilmente con le esigenze dell'Azienda o della Cooperativa, e quelle dei dipendenti è in facoltà del datore di lavoro di stabilire un periodo di ferie pari a due settimane. Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi. Le ferie sono irrinunciabili. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il lavoratore nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la retribuzione di fatto ed di cui all'art. 53. In caso di licenziamento o dimissioni, spetteranno al dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno. TITOLO XXVI - MATERNITÀ ART. 46 I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Le parti concordano che la disposizione della legge 31 dicembre 1971, n. 1204, in materia di permessi post-parto, trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre lavoratore ai sensi, per gli effetti ed alle condizioni previste dalla legge n. 1204/1971, dell'art. 7, nonché dalla sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale. La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15 (quindici) giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficiale di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro: a. nel per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata certificato medico di gravidanza; b. c. il per tre mesi dopo il parto; per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed parto stesso; d. per un alla lettera c; ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui e. per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo o affidato ai sensi della legge 04 maggio 1983, n. 184: f. durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre di uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione del 20% (venti per cento) della tredicesima mensilità (articolo 30 del D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568). Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% (ottanta per cento) ed al 30% (trenta per cento) della normale retribuzione posta a carico dell'INPS, come stabilito dall'articolo 74 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Indennità anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli art. 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a termine o stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del sesto comma dell'art. 1 della 29 febbraio 1980, n. 33. Legge I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a), b), e c) devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 6 della Legge 30 dicembre 1871, n. 1204. Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 (sette) della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'Azienda o della Cooperativa, ultimazione per la quale la lavoratrice era assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato". TITOLO XXVII - ASPETTATIVA - ASPETTATIVA PER MALATTIA O PER INFORTUNIO ART. 47 Al dipendente che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità od alcun altro effetto. Il dipendente che entro 7 (sette) giorni della scadenza del di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario. periodo L'Azienda o la Cooperativa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione può richiedere al dipendenti di riprendere il lavoro nel termine di 7 (sette) giorni. ART. 48 Al dipendente, ammalato o infortunato sul lavoro a sua richiesta l'aspettativa sarà prolungata per un ulteriore periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, alle seguenti condizioni: a. che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; b. che non si tratti di malattie croniche o psichiche; c. che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità od alcun altro effetto, TITOLO XXVIII - MALATTIE - INFORTUNI ART. 49 L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattro ore, salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre il dipendente deve trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL e all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali. In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento: A) PERIODO DI COMPORTO 1. al in caso mantenimento di malattia il dipendente, non in prova. ha del posto di lavoro per assenza continuativa diritto fino ad un massimo di sei mesi (180 giorni di calendario), anche a cavallo due anni solari, per anzianità fino a due anni; 2. in di in caso di malattia o di malattia professionale il dipendente non prova ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (anno 365 giorni di calendario) nel periodo di tre anni, o periodo inferiore, dovute anche ad eventi morbosi diversi, per i dipendenti aventi anzianità di servizio di oltre due anni. 3. ha in caso di infortunio sul lavoro il dipendente non in prova, diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto al dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente istituto; 4. ha in caso di malattia professionale il dipendente non in diritto alla conservazione del posto per un mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. periodo di prova nove 5. è per il personale assunto a termine, la conservazione del posto comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio. Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini sopra indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso. Il dipendente che presti servizio in Aziende o in Cooperative addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico attestante che egli non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. B) TRATTAMENTO ECONOMICO Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia, infortunio o malattia professionale l'Azienda o la Cooperativa corrisponderà al dipendente, quanto appresso: a. CASO MALATTIA 1. (periodo di carenza) il primo giorno di malattia è ha carico del lavoratore; sono a carico del datore di lavoro i successivi due giorni. Nel caso in cui la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro; 2. di ad una indennità da parte dell'INPS da corrispondersi dal datore lavoro, é a suo carico una integrazione in modo da raggiungere complessivamente la misura del 75% (settanta cinque per cento) dal quarto al ventesimo giorno e del 100% (cento per cento) dal ventunesimo in poi della retribuzione giornaliera, che il lavoratore avrebbe percepito di diritto in caso di normale svolgimento del lavoro. L'integrazione è dovuta per 180 (centottanta) giorni, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto. b. CASO INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, l'intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio ed una indennità pari al 60% (sessanta per cento) della normale retribuzione giornaliera di fatto per i successivi 3 (tre) giorni (periodo di carena). Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal primo giorno di assenza. L'integrazione non è dovuta se l'INPS/INAIL non riconoscono per qualsiasi motivo l'indennità a loro carico. Se le indennità sono riconosciute dagli Istituti menzionati in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte d'indennità non corrisposta dagli Istituti. Al lavoratore malato od infortunato sarà riconosciuta l'anzianità di servizio per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Durante il periodo di prova, non è dovuta al dipendente, nessuna integrazione da parte dell'Azienda o della Cooperativa. Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal servizio per malattia sono espletate dalle Unità Sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali le fasce orarie di reperibilità di cui al D.M. della Sanità dell'8 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. del 7.2.85 sono così determinate: 10,00-12,00 / 17,00-19,00, sabato e domenica compresi, salva diversa disposizione della competente autorità sanitaria. ART. 50 Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'Azienda o della Cooperativa è facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nei propri locali oppure di richiedere l'allontanamento in caso di malattia infettiva o per necessita di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia. In caso di anticipazioni delle spese da parte del datore di lavoro per i medici o medicine a favore del dipendente queste sono tenuti al rimborso. TITOLO XXIX - LAVORATORI AFFETTI DA TUBERCOLOSI ART. 51 Il lavoratore affetto da tubercolosi che sia ricoverato in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC a proprie spese ha diritto alla conservazione del posto fino a 18 (diciotto) mesi dalla data di sospensione dal lavoro. o Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1088/1970 le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) unità hanno l'obbligo di conservare il posto di lavoro ai lavoratori affetti da TBC fino a 6 (sei) mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. Al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. TITOLO XXX - CASSA ASSISTENZA PREVIDENZA ART. 52 Mensilmente le Aziende o le Cooperative sono tenute a versare alla Cassa Assistenza Previdenza "CAP gli importi ottenuti dalla percentuale del 10,00% (dieci per cento) sulla paga base nazionale, compresi i dipendenti assunti come apprendisti o con contratto di formazione lavoro. Di detta percentuale l'1,00% (uno per cento) è a carico del dipendente e il restante 9.00% (nove per cento) a carico del datore di lavoro. La percentuale di cui sopra va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri. Per quanto concerne il datore di lavoro, le somme da accantonare per la parte previdenziale, varia a secondo del numero dei dipendenti occupati. Le differenze contributive andranno accantonate parte a favore delle Organismi bilaterali e parte per la costituzione di enti o organismi da parte delle Organizzazioni datoriali stipulanti il presente c.c.n.l.. Le percentuali sono così determinate: a. fino ad otto dipendenti occupati b. da nove a venti dipendenti occupati c. oltre 4,00%; 1,99%; 0,50%. La Cassa Assistenza Previdenza provvederà alle prestazioni di assistenza, secondo un Regolamento da predisporre dalle parti stipulanti, un anno dall'inizio di decorrenza del presente accordo. entro Il Comitato di Gestione della "CAP può assumere decisioni per realizzare le prestazioni previdenziali o mediante il sistema della previdenza integrativa, ovvero di una rendita vitalizia, ovvero di un capitale finale. La percentuale di cui sopra del 10,00%, viene così ripartita: il 5,00% (cinque per cento) a favore del lavoratore, il 4,00% a favore del titolare o aventi della "CAP". diritto, l'1,00% (uno per cento) per il funzionamento Inoltre vengono versati alla Cassa Assistenza Previdenza gli importi delle festività soppresse con legge 54/77, e precisamente (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo). La Cassa Assistenza Previdenza "CAP" dovrà prevedere inoltre, prestazioni integrative di malattia, infortuni od altre forme di assistenza, secondo il Regolamento previsto dallo Statuto della "CAP", per le quali è dovuto un contributo variabile dallo 0,50% (zero cinquanta per cento) al 8,00% (otto per cento) della paga base nazionale previsto nell'art. 53 del presente c.c.n.l.; durante la vigenza del presente accordo viene stabilita la percentuale del 6,00% (sei per cento) La percentuale di cui sopra del 6,00% (sei per cento) viene così ripartita, l'1,00% (uno per cento) per il funzionamento della "CAP"; il 2,50% (due e cinquanta per cento) per prestazioni assistenziali; 1,00% (uno per cento) per quote servizio contrattuali; l'1,00% per il funzionamento degli Organismi bilaterali, di cui lo 0,40% (zero quaranta per cento) per Organismi nazionali e lo 0,60% (zero sessanta per cento per quelli provinciali; infine l'0,50% (zero cinquanta per cento) per la costituzione di Organismo o Enti da parte delle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente c.c.n.l.. L'Azienda o la Cooperativa deve versare la somma di lire 400.000 a titolo costitutivo (una tantum) per l'assistenza sanitaria integrativa dei quadri. Tale importo è per dipendente, è indivisibile e va versato per intero all'atto dell'assunzione o del passaggio alla categoria quadro. Indipendentemente se il contratto sia a tempo indeterminato o determinato, all'inizio di ogni anno il datore di lavoro deve versare la somma di lire 300.000 per ogni dipendente della categoria quadro. Ai dipendenti licenziati o dimissionari sarà corrisposto da parte della Cassa Assistenza Previdenza il trattamento previsto dalla legge 29.05.1982, n. 297, se gli importi relativi al T.F.R. vengono annualmente versati alla Cassa Assistenza Previdenza, non oltre il 10 marzo di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni Nazionali contraenti. Le Cooperative per i propri dipendenti, sono tenute al dei contributi alla "CAP" nelle percentuali sopra stabilite. versamento Fermo restando le contribuzioni di cui sopra, le prestazioni a favore dei datori di lavoro non si applicano ai soci di società di capitali di qualsiasi tipo o natura, ai soci di enti, associazioni e fondazioni, in loro vece subentrano gli amministratori in percentuale. Per le prestazioni dovute agli imprenditori che hanno raggiunto l'età, pensionabile o che svolgono attività stagionale, occasionale o per motivi diversi dietro presentazione di domanda alla "CAP", possono ottenere una riduzione delle contribuzioni di cui sopra, di quatto punti percentuali, quindi l'aliquota sarà pari al 14,00% (quattordici per cento). In tal caso l'imprenditore non avrà diritto ad alcuna delle previdenze previste dalla "CAP". In questa ipotesi, la percentuale dell'1,00% (uno per cento) viene assegnata alla formazione di cui l'0,20% (zero venti per cento) all'Organismo nazionale il restante 0,80% (zero ottanta per cento) agli Organismi provinciali; un ulteriore 1,00% (uno per cento) andrà ad incremento della percentuale prevista per la costituzione di Enti ed Organismi da parte delle Organizzazioni datoriali stipulanti il presente c.c.n.l.. Le Cooperative sono tenute al versamento alla "CAP" nella misura del 14,00% (quattordici per cento) da calcolarsi sui compensi effettivamente riscossi dai soci-co-imprenditori sulla base del bilancio di esercizio, Comunque mensilmente verseranno in acconto contributi da calcolarsi sui compensi del mese precedente. Nel mese di giugno di ogni anno si procederà al conguaglio ed all'eventuale versamento o meno della differenza. La "CAP" può riscuotere le quote contrattuali per il funzionamento degli enti bilaterali. DICHIARAZIONE A VERBALE Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, l'applicazione del presente c.c.n.l. comporta l'obbligo a carico dell'Azienda o della Cooperativa di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali, ivi compresi quelli regolanti la materia previdenziale ed assistenziale gestita dalla "CAP - Cassa Assistenza Previdenza". A tal fine, ciascuna Azienda o Cooperativa è tenuta a trasmettere mensilmente alla "CAP" la prevista denuncia riguardante l'elenco del personale dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti. Poiché l'adempimento di tali obblighi costituisce anche garanzia di tutela contrattuale nei confronti dei lavoratori dipendenti, beneficiari delle relative prestazioni unitamente - nei casi previsti - dai datori di lavoro, l'evasione e l'elusione della normativa regolante la materia contributiva, investe la diretta responsabilità dell'imprenditore per inadempienza contrattuale e può essere denunciata alla Commissione Provinciale di Garanzia Contrattuale per i provvedimenti di conseguenza, non esclusa l'espulsione dall'associazione con la perdita del diritto di applicare il presente c.c.n.l.. Il modulo previsto per la denuncia alla "CAP" viene fornito dalla "CAP" stessa - dietro richiesta - ovvero può essere riprodotta a cura dell'Azienda o della Cooperativa. TITOLO XXXI - TRATTAMENTO ECONOMICO ART. 53 La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: a. paga base nazionale riportata di cui all'art. 14 del presente c.c.n.l.; b. elemento territoriale variabile o elemento territoriale annuale; c. terzi elementi nazionali o provinciali o aziendali ove esistenti; d. eventuali scatti di anzianità, di cui all'art. 60; e. per il personale tavoleggiante: eventuale retribuzione scaturita dalla percentuale di servizio secondo le misure e le modalità di cui all'art. 58 del presente c.c.n.l.. ART. 54 L'Elemento Territoriale Variabile o elemento territoriale annuale va in aggiunta al minimo tabellare e viene determinata a livello provinciale o "aziendale", e non va imputata agli altri istituti contrattuali. Detto Elemento Territoriale Variabile o Elemento Territoriale Annuale può subire variazioni in più o in meno a seconda dell'andamento economico del settore, dell'Azienda dalla situazione territoriale, come può essere determinate, sempre nella vigenza di detto c.c.n.l., scadenze successive diverse con importi diversi. L'Elemento Territoriale Variabile va erogato mensilmente, mentre l'Elemento Territoriale Annuale verrà erogato insieme alla tredicesima, cioè di norma nel mese di dicembre. ART. 55 La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto si ottiene dividendo l'importo mensile con i seguenti divisori convenzionali: a. 172 per il personale con orario normale di 40 (quaranta) ore settimanali; b. 190 per il personale con orario normale di 44 (quarantaquattro) ore settimanali; c. 192 per il personale con orario normale di 45 (quarantacinque) ore settimanali. Per i dipendenti addetti a lavori discontinui o di semplice o custodia il divisore convenzionale è pari a 1/216 mensile. attesa Per i guardiani, portieri e custodi con alloggi nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche e simili il divisore convenzionale è pari a 1/260 mensili. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26. ART. 56 Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) mensile della paga base nazionale. Le somme cauzione eventualmente richieste all'impiegato a titolo di dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del dipendente. ART. 57 Il personale di cui all'art. 101 del presente c.c.n.l. viene retribuito con la paga base nazionale maggiorato da un minino del 10% (dieci per cento) ad un massimo del 20% (venti per cento) relativamente al livello d'inquadramento per le ore effettivamente lavorate: Da detto compenso sarà detratto l'importo di eventuale percentuale di servizio. ART. 58 La retribuzione può essere anche parzialmente o totalmente a percentuale di servizio. La percentuale di servizio compete al personale tavoleggiante, compresi i familiari del datore di lavoro svolgenti le stesse mansioni e soggetti alle stesse regole del personale dipendente. La percentuale di servizio va applicata sull'importo conti riguardanti le sole consumazioni. netto dei La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro il limite minimo del 10% (dieci per cento) e massimo del 20% (venti per cento), che sarà applicata a criterio del datore di lavoro. Il datore di lavoro può assegnare una parte minima della percentuale di servizio al personale interno. Applicando il sistema addizionale il tavoleggiante riscuote direttamente dal cliente la percentuale di servizio al momento della presentazione del conto. Applicando il sistema globale, cioè includente nel prezzo della consumazione l'importo della percentuale di servizio, essa viene riscossa dal datore di lavoro e dovrà essere corrisposta al personale non più tardi della fine del mese, a meno che tra il personale e datore di lavoro non sia stata concordata una modalità diversa. TITOLO XXXII - NORME SPECIFICHE PER I QUADRI ART. 59 Per quanto non espressamente disposto nel presente Titolo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge. Le Parti per quanto disposto dalla Legge n. 190/1985, concordano che hanno dato piena attuazione per l'attribuzione della qualifica Quadro con la presente disciplina. Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei Quadri, tra le OO.SS. stipulanti e le Aziende o le Cooperative verranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento professionali. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguentemente a colpe nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile, nelle seguenti misure: a. b. categoria A categoria B lire lire 85.000 75.000. TITOLO XXXIII - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ ART. 60 Al dipendente per ogni triennio di anzianità di servizio presso una stessa Azienda o Cooperativa, ha diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad uno scatto triennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sottoelencati per ciascun livello: Gli scatti di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Quadro A Quadro B Livello 1° Livello 2° Livello 3° Livello 4° Livello 5° Livello 6° Livello 7° Livello 8° lire lire lire lire lire lire lire lire lire lire 80.000 75.000 75.000 70.000 70.000 65.000 60.000 60.000 55.000 50.000 TITOLO XXXIV - GRATIFICA NATALIZIA ART. 61 In occasione delle feste natalizie l'Azienda o la Cooperativa dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di fatto. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, "sempre che sia stato superato il periodo di prova" il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda o la Cooperativa. La frazione di mese viene considerata mese intero se è pari o superiore a 15 (quindici) giorni di calendario, mentre non viene considerato se è inferiore a 15 (quindici) giorni. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno detratti i ratei relativi alle sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei periodi di conservazione del posto di lavoro, le assenze giustificate. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice, per il periodo interessato, solamente il 20% (venti per cento) della gratifica natalizia ai sensi dell'art. 30 del D.P.R., 21 maggio 1953, n. 568. TITOLO XXXV -INDENNITÀ PER DEL DIPENDENTE USO DI MEZZO DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ ART. 62 Al dipendente cui sono stati attribuiti mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese saranno a carico dell'Azienda/o della Cooperativa. Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del dipendente deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti. TITOLO XXXVI - TRASFERTE ART. 63 Al dipendente occasionalmente o temporaneamente comandato in missione o in servizio vanno rimborsate entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio. Inoltre al dipendente deve essere corrisposto: a. nel caso di pernottamento fuori sede un indennità giornaliera del 15% (quindici per cento) sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio); b. nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede ma il servizio o la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del 15% quindici per cento) sull'ammontare delle spese di vitto; c. nel caso in cui l'Azienda o la Cooperativa provvede all'alloggio e/o al vitto, corrisponderà al dipendente in missione, in luogo dell'indennità di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con il dipendente stesso. Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'Azienda o la Cooperativa in sostituzione delle spese di vitto ed alloggio potrà convenire con il dipendente una diaria giornaliera a titolo forfettario. TITOLO XXXVII - VITTO E ALLOGGIO ART. 64 L'Azienda o la Cooperativa alla somministrazione alla fornitura dell'alloggio ai propri dipendenti. del vitto ed Tale facoltà sarà da verificarsi secondo le disponibilità aziendali. Nel caso di concessione del vitto ed alloggio la retribuzione in natura corrispondente sarà determinata ed assoggettata agli Istituti di legge secondo le norme vigenti. TITOLO XXXVIII - DIVIETO DI ACCETTAZIONE DELLE MANCE ART. 65 Le mance sono vietate, il personale che comunque le solleciti potrà essere punito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art.... TITOLO XXXIX - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA PAGA ART. 66 La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini dell'Azienda o della Cooperativa. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione dell'Azienda o della Cooperativa, il nome e cognome del dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute. ART. 67 Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il dipendente che non provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa. Qualsiasi reclamo sul salario, stipendio o qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal dipendente, sotto pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione. Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2115 del codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. TITOLO XL - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ART. 68 Ciascuno dei tempo indeterminato mezzo contraenti può recedere dal contratto dando di preavviso scritto con raccomandata lavoro od a altro idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini nel successivo art. 71. stabiliti La comunicazione di recesso, senza preavviso, può avvenire da del datore di lavoro per una delle cause sotto elencate: parte a. diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'Azienda o della Cooperativa anche fra i dipendenti; b. insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori; c. comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori; d. appropriazione di beni aziendali o di terzi nel luogo di lavoro; e. danneggiamento volontario di beni dell'Azienda o della Cooperativa o di terzi presso locali aziendali; f. concorrenza con l'Azienda o la Cooperativa in cui presta la propria opera; g. esecuzione di lavori senza permesso, nell'Azienda o nella Cooperativa sia per proprio conto che per terzi; h. falsificazione di documentazione aziendale; i. assenze non giustificate di oltre tre giornate consecutive o di cinque nel biennio anche non consecutive; l. rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il secondo giorno dalla data di guarigione. ART. 69 Nella casistica di licenziamento per giustificato motivo rientra, ma con diritto di preavviso, anche: a. b. cessazione dell'attività; gravi difficoltà economiche dell'azienda o della Cooperativa. TITOLO XLI - ASSENZE NON GIUSTIFICATE ART. 70 Il dipendente, salvo caso di legittimo impedimento, iscritto giustificare le assenze dal lavoro. deve Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione per della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l'importo del 10% (dieci per cento) della retribuzione mensile e nel caso di assenza superiore a tre giorni si fa riferimento alla lettera i) dell'articolo 68. TITOLO XLII - PREAVVISO ART. 71 I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti sono: LIVELLI Quadro A Quadro B Livello 1° Livello 2° e 3° Livello 4° e 5° Livello 6°,7°e 8° SERVIZIO FINO A 5 ANNI 120 giorni 120 giorni 60 giorni 45 giorni 30 giorni 20 giorni SERVIZIO FINO A 10 ANNI 150 giorni 150 giorni 90 giorni 60 giorni 45 giorni 30 giorni SERVIZIO OLTRE 10 ANNI 180 180 120 90 60 45 giorni giorni giorni giorni giorni giorni ART. 72 Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né di congedo matrimoniale. Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti del T.F.R.. TITOLO XLIII - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ART. 73 In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, come previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto dipendente all'atto della cessazione dal servizio. al Quando ragioni tecniche, derivanti dalla elaborazione meccanografica impediscono una pronta liquidazione, la stessa comunque dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto i lavoro. In caso di cessione o trasformazione dell'Azienda i dipendenti conservano i diritti acquisiti. Qualora i dipendenti vengono liquidati dal proprietario precedente, non esiste nessun obbligo da parte dei subentranti. In caso di fallimento o liquidazione dell'Azienda o della Cooperativa il dipendente ha diritto all'indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto e il complessivo suo credito sarà considerato "credito privilegiato" nei limiti e nelle forme di Legge. In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto, secondo le norme contenute nel codice civile. TITOLO XLIV - CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA ART. 74 Per il trapasso, la cessione ed il fallimento fa riferimento alle disposizioni delle leggi. dell'Azienda si TITOLO XILV - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO ART. 75 Quando la viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise spesa relativa è a carico del datore di lavoro. È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, lavanderia e relative dotazioni. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori. gli attrezzi e Il dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quando viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto. Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi ed a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'Azienda o alla Cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito. In caso di risoluzione del rapporto, il dipendente deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea: indumenti, divise, attrezzi o strumenti ecc., in caso di smarrimento, il dipendente è tenuto alla sostituzione ed al rimborso. TITOLO XILVI - LAVORATORI INABILI ART. 76 Le Parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento. A tal fine le Parti potranno richiedere consulenze di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi. o in cui interventi TITOLO XLVII - TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI ART. 77 Le Parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sanitari ed inserimento/mantenimento nella realtà produttiva. Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono nei progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche e che rispettano le prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture in aggiunta al periodo di comporto. L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali, anche in ragione della loro specificità. TITOLO XLVIII - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI ART. 78 Ai fini di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti professionali delle Organizzazioni stipulanti in collegamento anche dei Ministeri interessati e degli Enti locali. con le iniziative TITOLO XLIX - GENITORI DI INABILI E TOSSICODIPENDENTI ART. 79 I genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal Servizio Sanitario competenti per territorio, che richiedono il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori. TITOLO L - PART-TIME ART. 80 Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire, flessibilità della forza di lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive è consentito, con l'accordo delle parti interessate, la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione del comma 3 lettera c, e 4, dell'art. 5 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espressamente riferimento alla Legge n. 863/1984 ed alle successive modificazioni. ART. 81 L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicate, oltre le voci dell'art. 18, le seguenti: a. periodo di prova per i nuovi assunti; b. la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità; c. trattamento economico e normativo secondo i di proporzionalità all'entità delle prestazioni. le criteri TITOLO LI - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO - FORMAZIONE ART. 82 Nel quadro della più generale impresa tra l'U.C.I.C.T. e la C.I.S.A.L. le Parti, per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti più idonei siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto del contratto di formazione e lavoro, ravvisando in esso uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile, concordano sulla necessità di attivare comuni interventi per approdare alle definizioni della legge n. 863/84. ART. 83 Le Organizzazioni territoriali delle Parti stipulanti il presente c.c.n.l., si attiveranno nei confronti dell'Ente Regione per determinare indirizzi e obiettivi sui programmi e sulla tutela formativa. Inoltre le Organizzazioni datoriali e i Sindacati lavoratori definiranno attraverso specifici accordi e progetti formazione l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro. dei di Copia di detto accordi verrà depositato a cura di una delle Parti presso gli Uffici del Ministero del Lavoro. I progetti di formazione definiti tra le Parti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici provinciali e regionali del lavoro, al fine del rilascio immediato, alle Aziende o alle Cooperative associate all'U.C.I.C.T., del nulla osta da parte degli Uffici del collocamento territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto art. 3, comma 3, della Legge n. 863/1984. ART. 84 Particolari condizioni, in deroga al comma 4° della citata legge si possono studiare tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni datoriali stipulanti per Aziende e Cooperative di particolare importanza e con eventuali più esercizi collegati. Copia dell'accordo verrà depositato a cura di una delle Parti al Ministero del Lavoro e agli Uffici periferici. ART. 85 Le Parti convengono che le caratteristiche dei contratti di formazione e lavoro per l'acquisizione dei contenuti professionali sono ripartiti come segue: a) CFL L'ACQUISIZIONE DI PROFESSIONALITÀ ELEVATE Il contratto di formazione lavoro mirato alla acquisizione di professionalità elevata è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al terzo livello d'inquadramento ed ai livelli superiori ed ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, inoltre debbono prevedere una formazione pari a 130 (centotrenta) ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Livello Iniziale Livello finale 1° B 2° 1° 3° 2° 4° 3° Ore formazione Durata in mesi 130 24 130 24 130 24 130 24 b) CFL L'ACQUISIZIONE DI PROFESSIONALITÀ INTERMEDIA Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di professionalità intermedie è consentita per il conseguimento di professionalità corrispondenti al 5° (quinto), 6° (sesto) e 7° (settimo) livello ed ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi e deve prevedere una formazione pari a 80 (ottanta) ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Livello Iniziale Livello finale 5° 4° 6° 5° 7° 6° Ore formazione Durata in mesi 80 24 80 24 80 24 c) CONTRATTI DI CFL MIRATI AD AGEVOLARE L'INSERIMENTO PROFESSIONALE Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali nel contesto aziendale nel suo insieme, è consentito per tutti i livelli ad eccezione del livello A, deve prevedere un iter formativo di 20 (venti) ore ed avrà una durata di dodici mesi. Livello Iniziale Livello finale 1° B 2° 1° 3° 2° 4° 3° 5° 4° 6° 5° 7° 6° Le eventuali quanto Ore formazione Durata in mesi 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 ore aggiuntive devolute alla formazione in base a stabilito da progetti formativi non vengono retribuiti. Le cause di sospensione legale del rapporto, comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari alla effettiva sospensione, unicamente nei casi in cui l'INPS riconosca il diritto alla proroga e dei benefici contributivi. ART. 86 La formazione sarà normalmente impartita dal personale qualificato o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato. La formazione teorica, di cui al comma precedente, su richiesta del datore di lavoro può essere impartita dagli Enti delle Organizzazioni stipulanti. Tre mesi prima della scadenza del rapporto formativo l'Azienda o la Cooperativa comunicherà al lavoratore l'esito della formazione stessa. ART. 87 L'U.C.I.C.T., per mezzo del proprio ente ENFRAU, e la C.I.S.A.L. per mezzo dell'E.Co.Form., unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro, nonché quelli di loro pertinenza. ART. 88 Ai lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente c.c.n.l., quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le Parti. ART. 89 Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora la disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche. A tale scopo le problematiche relative saranno demandate ai di Assistenza che studieranno le soluzioni relative. Centri TITOLO LII - APPRENDISTATO ART. 90 La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16 e dall'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dalle disposizioni del presente contratto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al precedente comma sono elevati di due anni. I soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. legge La durata del periodo di apprendistato non può essere inferiore a diciotto mesi, né superiore a quattro anni. In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo complessivamente superiore a 30 (trenta) giorni, anche non continuativi, il rapporto potrà essere prolungato dello stesso periodo. In caso di trasformazione del contratto di apprendista da tempo pieno a tempo parziale in corso di rapporto, la durata inizialmente prevista s'intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo di 48 (quarantotto) mesi. DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti s'impegnano a incontrarsi entro due mesi dall'approvazione della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare la disciplina contrattuale con le nuove norme legislative. ART. 91 Per quanto si riferisce: all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello d'inquadramento professionale devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione. ART. 92 La durata del tirocinio è fissata in: a. b. 36 (trentasei) mesi per il primo livello di professionalità; 4(quattro) anni per il secondo livello di professionalità. Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore o di laurea, o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire le suddette durate sono ridotte a: a. b. 24 (ventiquattro) mesi per il primo livello di professionalità; 26 (trentasei) mesi per il secondo livello di professionalità. ART. 93 La retribuzione dell'apprendista viene determinata applicando le percentuali di seguito riportate sulla paga base nazionale relativamente al livello d'inquadramento. Moduli Durata 1° livello di profes.: 3 2° livello di profes.: 4 1° anno 2° anno 65% 75% 65% 75% 3° anno 85% 85% 4° anno 90% Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguita presso un istituto professionale ovvero di un diploma di scuola media superiore, l'applicazione delle percentuali previste nella precedente tabella sono aumentate di 2 (due) punti percentuale. Condizioni diverse possono essere stabilite a livello territoriale. ART. 94 Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione i cui contenuti verranno definiti con apposito decreto ministeriale. In applicazione del D.M. 8 aprile 1998, la formazione esterna è così articolata: a) CONTENUTI A CARATTERE TRASVERSALE MODULO 1° Disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure collettive di prevenzione, modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro MODULO 2° 1. 2. 3. Recupero (eventuale) di conoscenze linguistico-matematiche; Comportamenti relazionali, conoscenze organizzative gestionali; Conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali). b) CONTENUTI A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE MODULO 3° Sicurezza sul lavoro, mezzi di protezione individuali propri della figura professionale. MODULO 4° Nozioni tecnico scientifiche ed operative, differenziate per singole figure professionali. le 1. APPRENDISTI primo anno A1 = A2 = A3 = A4 = Tot. 20 20 8 16 64 ore ore ore ore ore secondo anno terzo anno A1 A2 = 20 ore A3 = 8 ore A4 = 16 ore Tot. 44 ore A1 A2 A3 = 8 ore A4 = 16 ore Tot. 32 ore quarto anno A1 A2 A3 = 8 ore A4 = 16 ore Tot. 32 ore totali A1 = A2 = A3 = A4 = Tot. 20 ore 40 ore 32 ore 64 ore 156 ore Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16 della Legge 196/1997 potranno essere effettuate anche all'interno dell'Azienda o della Cooperativa. 2. APPRENDISTI IN POSSESSO DI ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE, TITOLO DI STUDIO DI SCUOPLA MEDIA SUPERIORE O LAUREA, NON IDONEI RISPETTO ALL'ATTIVITA' DA SVOLGERE. primo anno A1 = 10 ore A2 = 10 ore A3 = 4 ore A4 = 8 ore Tot. 32 ore secondo anno terzo anno A1 A2 = 10 ore A3 = 4 ore A4 = 8 ore Tot. 32 ore A1 A2 A3 = 4 ore A4 = 8 ore Tot. 12 ore quarto anno A1 A2 A3 = 4 ore A4 = 8 ore Tot. 12 ore Totali A1 = A2 = A3 = A4 = Tot. 10 20 16 32 78 Le ore complessive di formazione esterna ed interna sono complessivamente pari a 60 (sessanta) ore medie annue. Le ore di formazione esterne potranno essere effettuate anche all'interno ore ore ore ore ore dell'Azienda o della Cooperativa. 3.APPRENDISTI CON ATTESTATI DI QUALIFICA PROFESSIONALE, IDONEO RISPETTO ALL'ATTIVITÀ DA SVOLGERE. A1 A2 A3 A4 = 8 ore = 12 ore = 4 ore = 16 ore 4.APPRENDISTI IN POSSESSO DI TITOLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE LAUREA, IDONEI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ DA SVOLGERE O A1 = 8 ore A2 = 8 ore A3 = 4 ore All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche non in mansioni analoghe l'Azienda o la Cooperativa dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnicoprofessionale eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione l'Azienda o la Cooperativa richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra impresa ai fini del conseguimento del credito formativo e comunque dell'esenzione della frequenza dei moduli formativi già contemplati. Le Parti entro il 31 dicembre 1998 s'incontreranno per definire i criteri formativi e le schede per la gestione della formazione degli apprendisti. Le Parti procederanno poi a redigere con progetto formativo da sottoporre al Ministero del Lavoro per la relativa approvazione e delibera dei finanziamenti a supporto. Le Parti si danno affidamento rispetto al fatto che tali progetti formativi potranno riguardare circa 2.000 contratti di apprendistato sul territorio nazionale per i comparti rappresentati. ART. 95 Le Parti in applicazione del D.M. 142 del 25 marzo 1998, attuativo dell'art. 18 della Legge 196/1997, si adopereranno per favorire la stipulazione di apposite convenzioni, secondo le modalità previste dal citato decreto, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di promozione dell'occupazione tramite stages formativi e di orientamento. ART. 96 Il Tutore nelle iniziative formative di cui sopra può essere identificato in lavoratori dell'Azienda o della Cooperativa, di livello non inferiore a quello finale dell'apprendista ovvero in consulenti esterni aventi le esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione. L'art. 4, comma 2 del D.M. 8 aprile 1998 prevede che nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque nelle imprese artigiane, la funzione di tutore possa essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa. DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti si attiveranno per richiedere una modifica legislativa, che consenta la funzione di tutore anche al titolare dell'Azienda o al Responsabile della Cooperativa indipendentemente dal numero dei dipendenti. TITOLO LIII - CONTRATTO A TERMINE ART. 97 In riferimento a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'opposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, oltre a quanto già disposto dalle leggi vigenti e dal presente contratto, anche nei seguenti casi: a. intensificazione temporanea dell'attività derivante da situazione straordinaria e non prevedibile; b. per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; c. esecuzione di servizi definiti predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con la normale forza lavoro. Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dei precedenti punti a) e c) non potranno superare i seguenti limiti: lavoratori a tempo Da 1 a Da 4 a Oltre indeterminato 3 9 9 lavoratori a tempo determinato 3 unità 4 unità 50% La base di computo per il calcolo delle percentuali di cui al comma precedente è costituito dal numero dei lavoratori occupati al momento dell'assunzione dei lavoratori assunti a tempo determinato. La frazione di unità si considera per intero. Le Aziende o le Cooperative che non hanno alle dipendenze personale assunto a tempo indeterminato possono comunque assumere fino a (tre) dipendenti a tempo determinato. 3 ART. 98 L'adozione devono dei contratti a termine, di cui alle lettere a) e b) essere comunicati entro tre mesi dall'assunzione dei lavoratori, alle OO.SS. stipulanti o al Centro Assistenza, indicando: il numero dei lavoratori, qualifiche, motivazioni e durata del rapporto. L'assunzione dei lavoratori di cui alla essere autorizzata prima all'assunzione stessa. lettera c) dovrà ART. 99 All'atto delle assunzioni di cui al presente Titolo, l'Azienda o la Cooperativa dovrà esibire agli organi del collocamento, una dichiarazione, avvalendosi di appositi moduli predisposti e vidimati dai Centri di Assistenza, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione del presente c.c.n.l. ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro. (Allegato C) ART. 100 La durata dei contratti di cui alle lettere a) e c) relative all'articolo precedente non potrà essere superiore a sei mesi. ART. 101 In riferimento al comma 3, dell'art. 23 della Legge n. 56/1987, e ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi (banchetti per cerimonie, meeting, convegni, manifestazioni in genere ed altri eventi similari) di durata non superiore ad un giorno. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'Ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo. TITOLO LIV - CONTRATTI D'INSERIMENTO ART. 102 Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori al primo impiego o privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, si applica per un periodo di 36 (trentasei) mesi il trattamento retributivo di seguito riportato: a. primo anno 70% (settanta per cento) della nazionale corrispondente al livello d'inquadramento; b. secondo anno 80% (ottanta per cento) della nazionale corrispondente al livello di inquadramento; c. terzo anno 90% (novanta per cento) della nazionale corrispondente al livello d'inquadramento. paga base paga base paga base L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento dovrà risultare da atto scritto. ART. 103 L'adozione dei contratti d'inserimento dovrà essere comunicato in via preventiva all'Ente Bilaterale delle Organizzazione Autonome della provincia di appartenenza o al Centro di Servizi su moduli predisposti. (Allegato E) All'atto dell'assunzione al presente Titolo l'Azienda o la Cooperativa dovrà esibire all'Ufficio di collocamento una dichiarazione predisposta e vidimata dal Ente Bilaterale Provinciale o Centri di Servizi da cui risulti l'impegno integrale del rispetto del presente c.c.n.l. ed all'assolvimento degli obblighi di contribuzione e di legislazione sul lavoro. (vedi allegato F) DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti concordano, che per primo impiego si considera il dipendente che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione. TITOLO LV - LAVORI A DOMICILIO "TELELAVORO" ART. 104 Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "Telelavoro". Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere rese disponibili entro 12 (dodici) ore dalla cessazione e non potranno mai essere trattenute a pagamento di spettanze di lavoro. Con l'instaurazione del telelavoro vengono azionati automaticamente gli articoli del C.C. 2051, 2105 e 2125. Il rapporto denominato "telelavoro" deve risultare da atto scritto è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo. ed Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (Legge 877/1973). La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "telelavoro", sarà ridotta del 30% (trenta per cento) rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere la prestazione lavorativa TITOLO LVI - CONTRATTI DI LAVORO "ATIPICI" ART. 105 Le Parti concordano di rimandare alla contrattazione locale l'inserimento al lavoro dipendenti con "contrattazione atipica", a secondo delle situazioni esistenti e della normativa di legge TITOLO LVII - STAGIAIRES ART. 106 L'Azienda o la Cooperativa, oltre che instaurare rapporti di lavoro subordinato o autonomo ha possibilità di ospitare nell'Azienda o nella Cooperativa alcuni giovani con lo strumento dello stage o del tirocinio al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I rapporti che il datore di lavoro intrattiene con i non costituiscono rapporto di lavoro. tirocinanti ART. 107 I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'Azienda o della Cooperativa, nei limiti di seguito indicati: a. un Aziende con cinque dipendenti assunti a tempo indeterminato tirocinante; b. Aziende o Cooperative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di 2 (due) tirocinanti contemporaneamente; c. con più di 20 (venti) dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dei suddetti dipendenti contemporaneamente. ART. 108 Per tutto ciò che riguarda: le modalità di attivazione, le garanzie assicurative, il tutorato e le modalità esecutive, le convenzioni, il valore dei corsi, la durata, l'estendibilità ai cittadini stranieri, le procedure di rimborso e quant'altro si fa riferimento all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 ed al Regolamento recante norme di attuazione D.M. 28 marzo 1998, n. 142. TITOLO LVIII - OCCUPAZIONE FEMMINILE ART. 109 Le Parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale, al fine di sperimentare azioni positive. A tale fine saranno costituiti comitati paritetici, nell'ambito del Centro Assistenza Contrattuale, per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici. TITOLO LIX - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE AMBIENTE DI LAVORO ART 110 Le Parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle Aziende o nelle Cooperative convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione. ART. 111 Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'Azienda o la Cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (es.: guanti, zoccoli, stivali, maschere, occhiali, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzione igieniche Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna. ART. 112 Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori: a. di osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; b. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c. a utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi loro disposizione; d. le segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito loro delle competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro preposto; e. di non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi sicurezza o di segnalazione o di controllo; f. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g. si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h. contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. ART. 113 Le Parti firmatarie del presente accordo danno alle proprie Organizzazioni territoriali il compito di istituire un Comitato paritetico carattere permanente per quanto previsto dagli articoli precedenti. a La costituzione ed il funzionamento dei Comitati, nonché del Rappresentante per la sicurezza saranno disciplinati dal protocollo nazionale d'intesa. (Allegato D). TITOLO LX - DIVIETI ART. 114 È proibito al dipendente di prestare la propria opera presso Aziende o Cooperative diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico. TITOLO LXI - TRATTENUTA PER RISARCIMENTO DANNI ART. 115 I danni che comportano trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore non appena essi siano venuti a conoscenza dell'Azienda o della Cooperativa. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci per cento) della retribuzione normale per ogni periodo di paga. In caso di risoluzione del rapporto il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo. TITOLO LXII - COMMISSIONE PROVINCIALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE ART. 116 In ciascuna provincia è costituita una Commissione Provinciale di Garanzia e Conciliazione, composta da quattro membri, di cui due nominati dalle Organizzazioni datoriali e due di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. La Commissione ha i seguenti compiti: a. ed esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione applicazione nell'Azienda o nella Cooperativa del presente contratto e dei contratti integrativi; b. tentare la bonaria composizione, ai sensi e per effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo di conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie; in sede c. verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende o Cooperative, i livelli di produttività in essa realizzati, anche ai fini della concessione al personale dipendente di eventuali benefici connessi; d. verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende o Cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente contratto e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato a richiesta anche di un solo lavoratore dell'Azienda o Cooperativa: quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione. Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente CCNL è riservata esclusivamente alle Imprese e/o Cooperative associate alle Organizzazioni firmatarie. TITOLO LXIII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE ART. 117 Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle Leggi 15.07.66 n. 604, 20.05.1970 n. 300 e 11.05.1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolo. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dagli interessati lavoratori e datori lavoro. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (legge 11 .08.1973, n. 533). La parte interessata, sia essa dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta. L'Organizzazione sindacale che ha ricevuto il mandato di conciliazione deve a sua volta denunciare la controversia sia alla parte interessata che all'Organizzazione controparte per mezzo di lettera raccomandata Tale lettera raccomandata deve contenere oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, l'incontro deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data della lettera raccomandata. TITOLO LXIV - ENTE NAZIONALE BILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI "E.N.B.O.A." AUTONOME ART. 118 Le Parti con l'accordo del 8 settembre 1998 hanno deciso di costituire l'Ente Nazionale Bilaterali delle Organizzazioni Autonome "E.N.B.O.A.", di cui ne faranno parte tutte le Organizzazioni aderenti ai C.N.A.I. (U.C.I.C.T. - U.N.A.P.I. - A.N.I.L.F. - A.N.T.I.) da parte datoriale e la C.I.S.A.L. con le sue Federazioni stipulanti i cc.cc.n.l. con le Organizzazioni datoriali menzionate. L'ENBOA sarà a composizione paritetica. L'E.N.B.O.A. costituisce lo strumento/struttura al quale le Parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto ai lavoratori e alle Aziende o alle Cooperative associate all'U.C.I.C.T, relativamente ai settori "Commercio Turismo - Terziario e Servizi". L'E.N.B.O.A. Enti di norma si articola nell'ambito territoriale, con Territoriali Bilaterali e Centri di Servizi. La costituzione di detti Enti Bilaterali territoriali si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente c.c.n.l.. Laddove l'Ente Bilaterale Territoriale tarderà la costituzione, ravvisata la necessità, le Parti potranno essi stessi promuoverne la costituzione d'intesa con l'Ente Nazionale. A tal fine l'E.N.B.O.A. su mandato delle Parti stipulanti il presente c.c.n.l. attua e concretizza le materie ed i compiti affidati relativi a livello nazionale e coadiuva ed interviene o sostituisce, quanto se ne rende necessario ed opportuno le strutture a livello territoriale, per quanto appresso: a. in l'esame e l'interpretazione autentica della normativa contrattuale caso di dubbio parti stipulanti; o incertezza, su segnalazione di una delle b. l'esame e le possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali; c. la definizione della classificazione del personale, previsto dall'art. 13 del presente contratto; come d. l'esame delle problematiche del "telelavoro", in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare agli istituti contrattuali, in relazione alla evoluzione della dinamica del fenomeno ed alle nuove normative che dovessero intervenire; e. l'assistenza alle Aziende o alle Cooperative che ne facciano richiesta per l'instaurazione del rapporti di lavoro di cui all'art. 23, comma 3 della legge n. 56/1987; f. l'esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione Europea, concernente l'istituzione di procedure per l'informazione la consultazione dei lavoratori; e g. cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle Aziende o dalle Cooperative che si avvalgono degli strumenti di cui agli articoli 97 e 102; h. organizza e gestisce la formazione e la qualificazione; i. organizza e figure professionali; gestisce i progetti formativi per l. in gestisce organizza e la le formazione professionale singole che anche rapporto ai compiti previsti alla successiva lettera p) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza accordi possibili e necessari con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridiche/legislative, risultano coinvolti; m. organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le Parti stipulanti hanno raggiunto in materia di contratti formazione e lavoro (CFL), nonché i possibili programmi/progetti della Legge 223/1881. n. i organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando progetti predisposti dalle Parti, nonché quelli della U.E.; o. organizza e gestisce i corsi di formazione per apprendisti; p. predispone progetti e stipula convenzioni con: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, CCIAA, Enti in genere, Istituti, con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui alle precedenti lettere, per le materie di cui alla legge n. 626/1994. (Sicurezza sul lavoro); q. organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN o dall'INAIL, in collaborazione con il "CAP"; r. coordina le commissione provinciali di conciliazione; s. riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati, nonché dati forniti dalle Organizzazioni internazionali cui aderiscono le rispettive Parti firmatarie del presente c.c.n.l.; t. i realizza lo Statuto tipo territoriale; u. le risorse economiche destinate all'E.N.B.O.A. per la realizzazione delle iniziative assegnate sono previste nell'art. 52 del presente c.c.n.l.; La costituzione delle Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "E. N. B.O.A." troverà definizione attraverso la certificazione con atto notarile dello statuto e regolamento allegati presente c.c.n.l.. Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati presente c.c.n.l. ne costituisce parte integrante. al al TITOLO LXV - PENSIONE INTEGRATIVA ART. 119 Le Parti concordano di esaminare le tematiche connesse all'istituzione della previdenza complementare in relazione al dibattito in atto ed al decreto legislativo n. 124 del 1993, che alla stato attuale le rende inattuabili e non conveniente per i lavoratori. TITOLO LXVI - DIRITTI SINDACALI ART. 120 Le Parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 (dieci) ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'Azienda o della Cooperativa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore, riducibili a 24 ore in caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento e dell'ordine del giorno. ART. 121 Le trattenute per contributi sindacali, vengono operate dal datore di lavoro, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati. Le deleghe devono essere inoltrate dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore. al datore di lavoro ART. 122 I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo di ore 5 (cinque) per ciascun dipendente, di permessi retribuiti con un massimo di 20 ore annue. I permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta per iscritto, con almeno 2 (due) giorni di anticipo, dalle organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. ART. 123 Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970. ART. 124 I permessi retribuiti di cui agli art. 120, 122 e 123 non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli enti assistenziali e previdenziali a norma della Legge n. 402/1996. ART. 125 I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge 300/1970, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende. Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro. Copia degli direzione aziendale. stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Il contenuto di dette del prestigio dell'Azienda categorie imprenditoriali. pubblicazioni non o della dovrà Cooperativa risultare o lesivo delle TITOLO LXVII -CODICE DISCIPLINARE (AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 20 MAGGIO 1970) ART. 126 - DOVERI DEL LAVORATORE Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare: 1. osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda ha posto in essere per il controllo delle presenze; 2. di svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità; 3. o conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda della Cooperativa evitando di propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in presso l'Azienda o la Cooperativa stessa; 4. il in merito alla posizione assegnatagli ed ai compiti uso inerenti, lavoratore deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti propri a danno dell'Azienda o della Cooperativa in cui lavora evitando altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività contrarie agli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il R.D.L. del 13 novembre 1924, n. 1825 convertito nella Legge 18 marzo 1925, n. 562. 5. usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela e tutto il pubblico che per qualsiasi motivo trattiene rapporti con l'azienda; 6. divieto assoluto di ritornare nei locali dell'Azienda della Cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, o salvo che vi sia autorizzazione ovvero che sia previsto dal contratto collettivo o da disposizioni legislative; 7. la rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'Azienda o Cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti. TITOLO LXVIII - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI ART. 127 I lavoratori che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravita dell'inadempienza commessa con: 1. rimprovero verbale; 2. rimprovero scritto; 3. multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base; 4. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni. Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito ed averlo sentito in sua difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa. Il lavoratore avrà la possibilità di presentare le controdeduzioni a sua difesa entro 5 (cinque) giorni. L'adozione 10 del provvedimento disciplinare dovrà essere preso entro (dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che: a. risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno giorni consecutivi fino ad massimo di 3 (tre); b. o multa più abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo; c. abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione; d. non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza; e. e procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti quant'altro esistente presso l'azienda o la Cooperativa; f. contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro; g. contravvengono al divieto di accettare mance dalla clientela dell'Azienda o della Cooperativa o da fornitori della stessa che comunque le promuovono e/o le sollecitino; e h. non rispettino le norme e le regole stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda. È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo. Il lavoratore che intende impugnare il provvedimento disciplinare preso nei suoi confronti può avvalersi della procedura dell'art. 7, comma 6 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Il lavoratore risponde in proprio delle perdite e dei danni arrecati all'Azienda o alla Cooperativa per quanto ad esso imputabili per negligenza o colpa grave. TITOLO LXIX - PATRONATI ART. 128 Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 300/1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle Aziende o delle Cooperative, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende o Cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto fuori dell'orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo un con dipendente dell'Azienda o della Cooperativa per espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi Albi messi a disposizione dalle Aziende o dalle Cooperative per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le Aziende o le Cooperative da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle attività contemplate nel presente articolo ALLEGATO A CONTRIBUTO "CAP" AL 18%. AZIENDE % A carico Prestazioni 5,00% 4,00% 3,00% 0,50% fest. Soppr. Azienda Aziende Azienda Dipendente Rendita e/o Capitale 3,50% Azienda 1,00% 1,00% Azienda Dipendente A favore Dipendente Titolari Aziende Assistenza diversa Dipendente Titolari Aziende. (alcune prestazioni sono anche a favore di familiari a carico) Funzionamento della "CAP" - Enti Bilaterali - Cost. Enti Quote di servizio di assistenza contrattuale CONTRIBUTO "CAP" AL 14%. AZIENDE O COOPERATIVE % 5,00% A carico Azienda Cooperativa 2,50% Azienda 0,50% Cooperativa fest. Soppr. Dipen. O Prestazioni A favore Rendita e/o Capitale Dipendente e/o Socio della cooperativa Assistenza diversa Dipendenti e/o Soci Cooperativa(alcune prestazioni sono Socio 4,00% 1,00% 1,00% Azienda Cooperativa Azienda Cooperativa Dipen. o soci anche a favore di familiari a carico) Funzionamento della "CAP" - Enti Bilaterali - Costit. Enti Quote di servizio di assistenza contrattuale ALLEGATO B ARI 1 L'U.C.I.C.T. e la C.I.S.A.L. ciascuna per le proprie competenze convengono di attuare gli strumenti più idonei, siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro, ed esprimono, così, la volontà di recepire le disposizioni della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, Le Parti provvederanno all'invio della copia del presente accordo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di ottenere l'esonero della procedura di approvazione da parte della competente Autorità Pubblica (C.R.I.) in attuazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 D.L. 29 marzo 1991, n. 108 convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169. I progetti di formazione definiti tra le parti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro della Previdenza Sociale ai fini del rilascio immediato alle Aziende o Cooperative associate alla U.C.I.C.T. dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro da parte degli Uffici Circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti. ART. 2 Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro. Il contratto di formazione e lavoro dovrà risultare da atto scritto. Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche elevate (Tipo "A.1") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 2° livello di inquadramento ed avrà durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche intermedie (Tipo "A.2") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3° e 4° livello di inquadramento ed avrà una durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 80 da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. ore Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una formazione teorica pari a 20 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento delle qualifiche previste al 5° livello del presente C.C.N.L.. In caso di sospensione legale del rapporto di lavoro, il contratto di formazione e lavoro verrà prorogato per un periodo di durata pari alla sospensione medesima, solo nel caso in cui gli Istituti previdenziali ed assistenziali benefici contributivi. riconoscano il diritto alla proroga dei La formazione teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori. ART. 3 Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento economico e normativo di cui al presente C.C.N.L.. In caso di assenze dal lavoro con diritto di conservazione del posto, al lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, spetterà il trattamento economico previsto dalle norme di legge. Nessuna integrazione è prevista a carico del datore di lavoro. ART. 4 Le parti s'impegnano ad incontrarsi ogni qualvolta la disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche. Azienda o Cooperativa Spett.le ............ ..................... OGGETTO: Progetto contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni. ... I.... sottoscritt ..................... nella qualità di ........... della Ditta/Cooperativa ................ ubicata in ............. Via/P.zza. ....................... N. ........ Pr ...... CAP ..... esercente l'attività di .............................. CHIEDE che venga approvato il progetto di formazione al conseguimento della/e qualifica/che finali di: ........................... e lavoro relativo a) - N° ......... qualifica ............. durata CFL mesi ......... livello iniziale di inquadramento .............. livello finale ........; b) - N° ......... qualifica ............. durata CFL mesi ......... livello iniziale di inquadramento .............. livello finale ........; A tal fine dichiara che alla data odierna escluso i lavoratori interessati al presente progetto, questa azienda o cooperativa occupa n° ............. dipendenti, di cui: a) Impiegati n° ....... operai n° ........ apprendisti n° ......... b) uomini n° .......... donne n° ........; c) a tempo indeterminato n° ...... a tempo determinato n°..... CFL n°..... La formazione consisterà nell'impartire le nozioni teorico pratiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa e consentirà l'inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle capacità professionali cui è preordinata la formazione. La formazione sarà impartita nei locali dell'azienda sotto la guida del titolare o di altre persone qualificate. I contenuti dell'istruzione avranno particolari riferimenti a:....................................... ......................................................................... . ......................................................................... . Ai lavoratori assunti in contratto di formazione e lavoro spetterà il trattamento economico retributivo previsto dal C.C.N.L. sopra menzionato. Si dichiara mesi licenziamenti sia inoltre per di non aver effettuato riduzione del personale la negli cui ultimi 12 professionalità attinente a quella che debbono conseguire i lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro e di non avere in atto sospensioni dal lavoro, ai sensi della Legge 12.08.1977, n. 675 art. 2, di lavoratori in possesso della stessa professionalità. Si dichiara inoltre che ai sensi del comma 4° dell'art. 25 della Legge n. 233/91 i lavoratori non verranno impiegati in mansioni non equivalenti a quelli risultati dalla richiesta di avviamento. Firma del legale rappresentate ........................................... Allegato: attestato d'iscrizione dell'azienda all'U.C.I.C.T. PROSPETTO FORMAZIONE E LAVORO DI TIPO B Nella riunione del 3 agosto 1998 in Roma nella Commissione Paritetica tra l'U.C.I.C.T., la C.I.S.A.L. e FE.NA.S.A.L.C. hanno stabilito la costituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "ENBOA" per i settori Commercio Turismo - Terziario e Servizi. Tra le varie decisioni approvate c'è la possibilità di instaurare rapporti di formazione e lavoro mirati ad agevolare l'inserimento professionale (c.d. cfl di tipo b). Le Parti visto quanto disposto dal D.L. n. 626/1994 sull'obbligo di impartire a tutti i dipendenti una formazione adeguata in relazione alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro. Considerato che la definizione dei contenuti dei progetti formativi concernenti i contratti di formazione e lavoro è demandata agli Enti Bilaterali, ai Centri di Servizio, alla contrattazione integrativa, alle Commissioni paritetiche, hanno Deliberato di approvare restando l'allegato progetto di formazione e lavoro, fermo che l'effettivo ricorso allo stesso dovrà essere preceduto dall'apposizione del visto di conformità da parte dei competenti organismo bilaterali. PROGETTO Il presente progetto è mirato ad agevolare l'inserimento professionale di n° ........ lavoratori. CARATTERISTICHE GENERALI 1. il rapporto di formazione e lavoro avrà un durata di dodici mesi; 2. la formazione avrà una durata complessiva di ore ...... inquadramento iniziale .......................inquadramento finale a cui tende la formazione .................. CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 1. il concetto di azienda di lavoro e della qualità dei servizi, organigramma aziendale con relativi incarichi, responsabilità e mansioni affidate, con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di acquisizioni delle capacità professionali, 2. al la disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento c.c.n.l. di categoria di appartenenza, alla contrattazione aziendale, alle disposizioni aziendali e alla disciplina sanzionatoria; 3. il servizio di prevenzione e protezione degli infortuni della sicurezza in genere, eventuali rischi specifici riguardanti l'attività svolta nel settore di appartenenza, normativa vigente e disposizioni aziendali; 4. la il servizio prevenzione incendi e le azioni da espletare e per tutela della sicurezza, normativa vigente e disposizioni aziendali; 5. le azioni da adottarsi a tutela e promozione della qualità del luogo del lavoro e dell'ambiente circostante, con particolare riferimento alle normativa igieniche sanitarie, alla tutela dal rumore risparmio energetico. e al La formazione si svolgerà nei locali normalmente dell'Azienda o della Cooperativa adibiti ai processi produttivi, ad eccezione fatta per i corsi organizzati dagli Enti Bilaterali o da altri Enti individuati dal datore di lavoro. L'assunzione avverrà il .../.../..., ovvero entro il .../.../... (comunque entro 3/tre mesi dell'accertamento di conformità da parte dell'Ente bilaterale). Il datore di Lavoro timbro e firma ...................... l'Ente Bilaterale timbro e firma ........................ ALLEGATO C - MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE MODULO 1 - DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DELL'ART. DEL CCNL Spett.le RSU (o alle OO.SS.LL.) Al Centro di Servizio OGGETTO: C.C.N.L. settore turismo "Alberghi" Assunzione con contratto a termine. dipendenti La sottoscritta Azienda o Cooperativa ................................... in conformità a quanto previsto dall'art. 97 lettera a) o b) del c.c.n.l. settore turismo "Alberghi" stipulato l'8 settembre 1998 comunica che a proceduto all'assunzione a termine di n° .......... lavoratori per intensificazione temporanea dell'attività derivanti da situazioni straordinarie e non prevedibili oppure se ricorre il caso (per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse o ... ) DICHIARA la sottoscritta Azienda o Cooperativa ..................... in conformità di quanto previsto dall'art. 97 del c.c.n.l. di cui all'oggetto ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56 dichiara di impegnarsi alla integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e legislazione sul lavoro. firma e timbro dell'Azienda o Cooperativa * A secondo il caso che ricorre. MODULO 2 - DI CUI ALLA LETTERA C) DELL'ART. DEL CCNL Alla RSU (o alle OO.SS.LL.) A Centro Servizi OGGETTO:C.C.N.L. settore turismo "Alberghi": Assunzione con contratti a termine. dipendenti La sottoscritta Azienda o Cooperativa ...................... in conformità a quanto previsto dall'art. 97, lettera c) del c.c.n.l. settore Turismo "Alberghi" del 01.10.1998 comunica che: intende procedere all'assunzione di n. ..... lavoratori per l'esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non è possibile sopperire con il normale organico. Dichiara La sottoscritta Azienda o Cooperativa ............. in conformità a quanto previsto dall'art. 97, lettera c) del c.c.n.l. di cui in oggetto ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56 dichiara di impegnarsi all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e legislazione del lavoro firma dell'Azienda o della Cooperativa ALLEGATO D - NORME PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 626/94 ART. 1 - RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA. In applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 19 settembre i Rappresentanti per la sicurezza (RLS) sono eletti riferimento esclusivo alle singole unità produttive, in ragione di: a. 15 N° 1994, n. 626 con 1 rappresentante per le unità produttive che occupano fino a dipendenti. b. N° 1 rappresentante per le unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti. c. N° 2 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti. d. N° 3 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti. e. N° 4 rappresentanti per le unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti. Nelle attività produttive di cui al punto 1, limitatamente a quelle Imprese e/o quelle Cooperative che occupano meno di 15 dipendenti e/o soci, i compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza possono essere demandati ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di Aziende o di Cooperative ricomprese in uno specifico territorio. È concesso alle Aziende o alle Cooperative che occupano fino a 30 dipendenti e/o soci, o che abbiano unità produttive di pari grandezza, la facoltà di far ricorso alla designazione dei RLST, ai fini dell'applicazione dei disposti di legge. I Rappresentanti per la Sicurezza sono nominati tra i soggetti individuati dalle Rappresentanze sindacali firmatarie il presente c.c.n.l. ART. 2 - PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEL R.L.S. La individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra i dipendenti dell'Azienda e/o delle Cooperativa durante un'assemblea convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno. Il RLS viene liste contrapposte. eletto con sistema del voto uninominale per Godono del diritto di voto tutti i dipendenti in forza nella Aziende o nella Cooperativa al momento della votazione, prescindendo dal tipo di rapporto di lavoro in essere (tempo indeterminato o determinato, part-time, formazione e lavoro, attività atipiche, telelavoro ecc.). Sono eleggibili tempo indeterminato. solo dipendenti con rapporto di lavoro a Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezione. Il verbale contenente i nominativi dei Rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione della Azienda o della Cooperativa che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco. ART. 3 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEL TERRITORIO. Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 626/1994. L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto di un RLST ogni 2000 addetti e/o un RLST sino ad un massimo di 200 Aziende o Cooperative. Il mandato di nomina dei RLST avrà durata triennale con possibilità di successiva nuova designazione. ART. 4 - PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RLS Ai RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla Legge 300/70 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello di Aziende o Cooperativa in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale. ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEI RILS E DEI RLST. Con riferimento alle attribuzioni dei RLS e/o RLST, la cui disciplina legale è contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, Parti concordano sulle seguenti indicazioni. le ART. 6 - ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato. ART. 7 - MODALITÀ DI CONSULTAZIONE. Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore gli di lavoro, pertanto, consulta il RLS e/o RLST su tutti eventi per i quali la intervento consultivo dello stesso. disciplina legislativa prevede un Il RLS e/o RLST, in occasione delle consultazioni, avendone il tempo necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto delle consultazioni secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Il RLS e/o RLST conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 626/1994, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali presenti in Azienda o nella Cooperativa. A tal fine la rappresentanza sindacale, all'interno delle Aziende o delle Cooperative, può designare uno o più soggetti, entro i limiti previsti dall'art. 18, comma 6 del D.Lgs. n. 626/1994. ART. 8 - INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DELLA AZIENDA O DELLA COOPERATIVA. Il RLS e/o RLST ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione della Azienda e/o della Cooperativa di cui alle lettere e) ed 9 del comma 1, dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 626/1994. Il RLS e/o RLST ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'Azienda la Cooperativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione di Legge. Il datore di lavoro fornisce, su istanza del RLS e/o RLST, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla Legge. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro. Il RLS e/o RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto d'ufficio. In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS e/o RLST segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, c. 1, del D.Lgs. 626/1994. La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione. ART. 9 - FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA. Il RLS e/o RLST ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 626/1994. La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 (trentadue) ore che, nelle Aziende o nelle Cooperative con un numero di dipendenti e/o soci, inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere: 1. conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 2. conoscenze generali su rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; 3. metodologie sulla valutazione dei rischi; 4. metodologie minime di comunicazione. È prevista la facoltà per le Aziende o le Cooperative di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo delle Aziende o della Cooperativa. La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione. Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti sindacali. La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso presso l'Azienda o la Cooperativa stessa. consentirà l'OP o Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le Parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 (trentadue) ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle ore attribuite al diritto allo studio previste dal presente c.c.n.l.. Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non avrà l'erogazione del monte ore per la formazione di base. ART. 10 - RIUNIONI PERIODICHE. In applicazione all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il RLS e/o RLST può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nella Azienda o nella Cooperativa. ART. 11 - REGISTRO DEGLI INFORTUNI - CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO. I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 (tre) giorni, compreso quello dell'evento. Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro con riferimento all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 integrato dalle disposizioni del D.Lgs. 626/1994. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'Azienda o la Cooperativa. ART. 12 - LAVORATORI ADDETTI AL VIDEOTERMINALE. S'intendono per addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 626/1994. Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 (quattro) ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale. Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 (quindici) minuti ogni 120 (centoventi) minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni come previsto dal presente c.c.n.l., l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. ART. 13 - NOME TRANSITORIE E FINALI. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo dell'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità previste agli art. 34 e 35 del D.Lgs. 626/1994. Nelle Aziende o nelle Cooperative sino a 200 dipendenti e/o si dovessero verificare le previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 626/1994 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni. soci L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzione e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura prevista. Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti norme, fa riferimento al D.Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626. ALLEGATO E -STATUTO E REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE BILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME "ENBOA" si COSTITUZIONE ART. 1 Conformemente a quanto previsto dall'articolo 118 del c.c.n.l. settore Turismo "Aziende Alberghiere" del 1° ottobre 1998 e dal protocollo d'intesa stipulato 8 settembre 1998 dal "C.N.A.I." Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Imprenditori per conto delle Organizzazioni ad essa Aderenti, di cui l'U.C.I.C.T. - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo da una parte e dall'altra dalla "C.I.S.A.L. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori" e la "FE.NA.S.A.L.C. Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori del Commercio" è costituita ad iniziativa delle Organizzazioni Regionali della U.C.I.C.T. e C.I.S.A.L. FE.NA.S.A.L.C., l'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome" relativamente ai Settori del Commercio, del Turismo e del Terziario e Servizi di seguito denominato "ENBOA". Possono far parte dell'ENBOA tutte le Organizzazioni firmatarie di c.c.n.l. aderenti al C.N.A.I. - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori. NATURA ART. 2 L'ENBOA ha natura giuridica e non persegue finalità di lucro. ART. 3 La durata dell'ENBOA è indeterminato nel di scioglimento di cui agli articoli seguenti. SEDE tempo, salvo i casi ART. 4 L'ENBOA provvisoriamente ha sede in Chieti Via Marco Vezio Marcello 4, previo consenso delle parti potranno essere istituiti altre sedi o sportelli. SCOPI ART. 5 Nel ribadire che l'ENBOA non ha scopi di lucro ed ha per finalità l'attuazione di mutualità ed assistenza a favore dei lavoratori, dei titolari o soci delle cooperative e delle attività, così come definito dai cc.cc.n.l. e da ogni altro accordo tra le parti. Pertanto il raggiungimento di tali scopi e finalità l'Ente promuove e gestisce in proprio tutto ciò che è di pertinenza nazionale, lasciando agli Enti Bilaterali Territoriali, ove costituiti le loro autonomie. a. iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato; b. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti; c. interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori. d. Inoltre, Organismi svolge le azioni più opportune affinché dagli competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto; e. L'ENBOA istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine l'Osservatorio: a. le programma ed organizza, al proprio livello di competenza, relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste; b. ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale; c. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto; d. cura aziendali la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed all'Osservatorio Nazionale; e. svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro. L'ENBOA, inoltre, svolge ogni qualsiasi altro compito, dei lavoratori, dei titolari o soci delle cooperative e delle che gli fosse affidato dalle Parti stipulati o aderenti. a favore attività, SOCI E BENEFICIARI ART. 6 Sono Soci dell'ENBOA le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dei CC.CC.N.L., cioè C.I.S.A.L. FE.NA.S.A.L.C. e U.C.I.C.T., nonché le Associazioni aderenti al C.N.A.I. che lo richiederanno. Le iniziative di cui all'articolo 5 (cinque) del presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti di Aziende o di Cooperative che corrispondono all'ENBOA le quote di finanziamento di cui al successivo articolo 7. Le risorse dell'ENBOA saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, in ragione della provenienza del gettito. FINANZIAMENTO ART. 7 L'ENBOA è finanziata da quote versate da tutte le Aziende o Cooperative e dai loro dipendenti nella misura prevista dai c.c.n.l.. La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'ENBOA, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento. ORGANI DELL'ENBOA ART. 8 Sono organi dell'ENBOA: a. b. c. d. L'Assemblea Il Presidente Il Comitato Esecutivo Il Collegio dei Sindaci ASSEMBLEA ART. 9 L'Assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro da n. 12 membri, nominati: a. in n. 6 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro U.C.I.C.T, ed seguito sarà ripartito tra le Organizzazioni aderenti; b. n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui n. 3 nominati dalla C.I.S.A.L. e n. 3 dalla FE.N.A.S.A.L.C. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono confermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. È però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta. Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito. POTERI DELL'ASSEMBLEA ART. 10 Spetta all'Assemblea di: a. nominare i componenti del Comitato Esecutivo; b. approvare i regolamenti interni dell'ENBOA; c. deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 5 del presente Statuto; d. provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'ENBOA; e. promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'ENBOA; f. deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori e per i Sindaci; g. stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento; h. approvare i verbali delle proprie riunioni; i. svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto. RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA ART. 11 L'Assemblea si riunisce ordinariamente tre volte l'anno e straordinariamente, ogni volta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBOA. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto. IL PRESIDENTE ART. 12 Il Presidente dell'E.N.B.O.A. è la stessa persona che riveste la carica di Presidente nella "C.A.P. - Cassa Assistenza Previdenza", e la sua carica dura fino a quanto riveste la stessa carica nella "CAP". Spetta al Presidente dell'ENBOA di: a. b. e rappresentare l'ENBOA di fronte a terzi e stare in giudizio; promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze; c. presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo; d. sovrintendere alla applicazione del presente Statuto; e. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e Comitato Esecutivo; f. svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o Comitato Esecutivo. del dal dal Il Presidente ha la firma sociale. IL VICE PRESIDENTE ART. 13 Il Vice Presidente dell'E.N.B.O.A è la stessa persona che la stessa carica nella "C.A.P. - Cassa Assistenza Previdenza". riveste Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente. IL COMITATO ESECUTIVO ART. 14 Il Comitato Esecutivo si compone di 6 i componenti l'Assemblea e così ripartiti: a. b. c. d. (sei) membri, scelti tra Il Presidente dell'Assemblea; il Vicepresidente dell'Assemblea; 2 (due) membri nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro; 2 (due) membri nominati dalla Organizzazioni dei lavoratori: POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO ART. 15 Spetta al Comitato Esecutivo di: a. vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi; b. vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'ENBOA; c. provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'ENBOA; d. assumere e licenziare il personale dell'ENBOA e regolarne il trattamento economico; e. predisporre i regolamenti interni dell'ENBOA e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea; f. riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere; g. approvare i verbali delle proprie riunioni. RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO ART. 16 Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBOA. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono almeno quattro membri. valide solo se ricevono il voto favorevole di Ciascun membro ha un voto. IL COLLEGIO DEI SINDACI ART. 17 Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai Sindacati dei Lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei Conti, che ne è il Presidente. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per causa di forza maggiore. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in e possono essere riconfermati. carica tre anni I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 Codice Civile in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio per dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'ENBOA controllare la corrispondenza delle relative dei registri contabili. voci alle scritture Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. I Sindaci potranno essere invitati riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo a partecipare alle IL PATRIMONIO DELL'ENBOA ART. 18 Le disponibilità dell'ENBOA sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. Dai contributi che la "CAP sua discrezione eroga all'ENBOA. - Cassa Assistenza Previdenza", a Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'ENBOA le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'ENBOA ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. In adesione allo spirito ed alle finalità del C.C.N.L., il patrimonio dell'ENBOA è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 o accantonato, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'ENBOA, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in di comunione di beni. tema I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'ENBOA sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso. GESTIONE DELL'ENBOA ART. 19 Per le spese di impianto e di gestione, l'ENBOA potrà avvalersi delle disponibilità di cui ali' articolo 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente. BILANCIO DELL'ENBOA ART. 20 Gli esercizi finanziari dell'ENBOA hanno inizio il primo gennaio termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'ENBOA e del bilancio preventivo. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo, ma non oltre il 30 giugno. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni alle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1 del presente Statuto. LIQUIDAZIONE DELL'ENBOA ART. 21 La messa in liquidazione dell'ENBOA è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'articolo 1 nei seguenti casi: a. qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge; b. qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale; c. qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratti Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi. Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'ENBOA i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagarne i medesimi. Nella ipotesi di messa stipulanti provvederanno alla nomina dalla Associazione dei datori dei Lavoratori; trascorso un liquidazione, in liquidazione, le Organizzazioni di sei liquidatori, di cui tre di lavoro e tre nominati mese dal giorno della dai messa in nominati Sindacati provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale. Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'ENBOA i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare le Organizzazioni firmatarie del presente atto. tra In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi. MODIFICHE STATUTARIE ART. 22 Qualunque modifica al presente statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1, e deliberata dall'Assemblea dell'ENBOA con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa. CONTROVERSIE ART. 23 Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita all'esame delle Presidenze o Segreterie Nazionali delle Organizzazioni aderenti. DISPOSIZIONI FINALI ART. 24 Per le quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore. REGOLAMENTO ART. 1 Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'ENBOA. ART. 2 La misura delle quote mensili di finanziamento dell'ENBOA è stabilita nello 0,40 per cento di paga base e contingenza, di cui lo 0,10 per cento a carico del lavoratore e lo 0,30 per cento a carico del datore di lavoro. Il 30% (trenta per cento) viene erogato agli Enti territoriali regolarmente costituiti in proporzione al numero delle Aziende o delle Cooperative associate. ART. 3 La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga. ART. 4 Le quote a carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono essere versate all'ENBOA (avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato a livello nazionale). ART. 5 Gli importi essere delle quote di cui all'articolo precedente devono versati dalle Aziende o dalle Cooperative entro il mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di ritardato versamento sono dovuti all'ENBOA gli interessi di mora fissati nella misura del 5% (cinque per cento) in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell'ENBOA medesimo ad adire le vie legali. ART. 6 I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall'ENBOA o dall'Ente Bilaterale Territoriale sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga. Le iniziative di cui sopra sono erogate dall'Ente Bilaterale Territoriale ove è regolarmente costituito, in caso contrario viene erogato dall'ENBOA. ART. 7 Entro il 1 luglio ed il 1 febbraio di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'Ente Bilaterale Territoriale se costituito, altrimenti all'ENBOA il riepilogo distinto per mese delle quote versate nel semestre precedente utilizzando a tal fine esclusivamente i moduli che saranno messi gratuitamente a disposizione dell'ENBOA e che dovranno essere compilati in ogni parte. Il riepilogo dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo. þþþþ