ûûûûû
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE
E
PER I SOCI E DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE TURISMO "ALBERGHI"
L'anno
in
Roma
millenovecentonovantotto il giorno trenta del mese di novembre
TRA
C.N.A.I.
- Coordinamento Nazionale Associazioni
Imprenditori,
rappresentato dal suo Presidente Orazio Renzo Di Renzo e da
Giangiacomo
Pagliaro, Eugenio Porta e Guglielmo Marcone
U.C.I.C.T.
Unione Cristiana Italiana
Commercio
Turismo,
rappresentata dal suo Presidente Nazionale Orazio Renzo Di Renzo e
dai
Consiglieri Nazionali Werther Nanni, Guglielmo Marcone, Rocco
Vetrone,
Manola Di Renzo e da Umberto Ferro, Salvatore Mele, Sabatino
Sacripante,
Raffaella Samorè, Vincenzo Sardano, Sabrina Padovano, Cosimo Mangia,
Enzo
Sulpizio, Roberto Lunerti, Antonio Cucurachi, Severino
Lupattelli,
Pasquale Greco, Andrea Magoni, Gianni Tomassetti, Riccardo Viviani;
FE.NA.S.A.L.C. - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Lavoratori
Commercio, rappresentata dal Segretario Generale Adriano Cosimati
C.I.S.A.L. - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori,
rappresentata dal Segretario Confederale Pietro Venneri e assistito
da
Eugenio Pagliaro
SI È STIPULATO
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
dipendenti
delle Aziende e dipendenti e soci delle Cooperative del settore
Turismo:
Aziende Alberghieri, esso si compone di:
a.
b.
c.
d.
e.
Premessa;
Indice;
Titoli n. 69;
Articoli n. 128;
Allegati A, B, C, D, E.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, nel prendere atto che in passato si sono verificati casi in
cui
qualche Azienda o Cooperativa associata all'U.C.I.C.T., ha applicato
il
ccnl per le Aziende e Cooperative con numero di dipendenti per un
periodo
superiore a sei mesi in attesa che venisse elaborato e stipulato
il
presente
ccnl, concordano che tali Aziende o Cooperative
possono
regolarizzare la loro posizione retributiva e contributiva secondo
le
seguenti procedure:
a.
a partire dalla data di scadenza del periodo di sei mesi
previsti
dall'art. 1, comma 3 del c.c.n.l. "Turismo e Pubblici esercizi con
numero di dipendenti fino ad otto", fino alla data di entrata in
vigore
del presente accordo, l'Azienda o la Cooperativa corrisponderà
al
personale in forza la differenza della paga base nazionale prevista,
per
la stessa qualifica o di quella equivalente di appartenenza,
dai
cc.cc.n.l. stipulati per le due diverse tipologie;
b.
sulle differenze retributive così determinate, dovranno
essere
calcolati e versati i contributi previdenziali ed assistenziali
le
eventuali imposte.
L'attuazione della procedura di cui sopra costituisce la messa
regola
della Azienda o della Cooperativa per tutti gli aspetti sia
natura
retributiva che contributiva e fiscale.
e
in
di
Letto e approvato dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti.
PREMESSA
Tale è stato il successo riportato dal c.c.n.l. in vigore per le Aziende
e
le Cooperative del settore Turismo - in particolare tra alberghi
e
pubblici esercizi - di piccole dimissioni (con numero di dipendenti
fino
ad otto), che le Organizzazioni stipulanti, verificata la
persistente
richiesta, da parte delle Aziende e delle Cooperative di
maggiori
dimensioni di poter disporre di un c.c.n.l. riservato agli
associati
all'U.C.I.C.T., e valutata positivamente la forte richiesta
proveniente
dalla base degli associati, hanno concordemente deciso di adottare
un
articolato di dipendente superiore ad otto.
Il c.c.n.l. che segue vuole riconoscere alle Aziende ed alle
Cooperative
il diritto di poter impostare la propria attività produttiva
sulla
certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa
su
elementi predeterminati e validi per tutta la durata dell'accordo.
La durata del presente c.c.n.l. è quadriennale per la parte
normativa,
mentre è biennale per la parte economica.
Come per tutti gli altri contratti finora sottoscritti dalle
Associazioni
CNAI con i sindacati CISAL, l'applicazione del presente c.c.n.l.
è
riservato esclusivamente alla Aziende ed alle Cooperative associate.
La normativa che segue, infatti, non può essere estesa a tutta
la
categoria, propria perché nel rispetto della libertà di
associazione
costituzionalmente garantite, ciascun imprenditore ha facoltà di
applicare
ai propri dipendenti lo stato giuridico ed il trattamento
economico
previsto dal c.c.n.l. stipulato dall'associazione di appartenenza.
È
peraltro
da considerare che, per effetto della mancata
attuazione
dell'art. 39 della Costituzione, nessun contratto di diritto comune
può
essere ritenuto valido erga omnes, neppure se stipulato da
organizzazioni
che pretendono di rappresentare tutti, anche in relazione all'art. 2,
che
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia
nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, con l'osservanza
dei
doveri di solidarietà politica economica e sociale.
Tra le peculiarità della normativa che segue, speciale attenzione è
stata
riservata agli aspetti della formazione professionale dei lavoratori
ed
alla loro riqualificazione ritenendo che il settore, pur dotato
di
presenze lavorative spesso efficacemente professionalizzate, è
comunque
carente
di
speciali professionalità rapportate alle
differenziate
tipologie aziendali anche territoriali.
Una più organica disciplina è stata prevista per la contribuzione
alla
"CAP"
e
per
l'individuazione e la definizione delle
prestazioni
previdenziali ed assistenziali da erogare sia a favore dei lavoratori
sia
a favore degli imprenditori che ai soci delle cooperative. A loro
è
altresì assicurato un sistema plurimo di servizi attraverso l'ENBOA
"Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome" - articolato
in
ambito territoriale con Enti Bilaterali e Centri di Servizio, dei quale
le
Parti
s'impegnano a recepire ad osservare le norme statutarie
e
regolamentari.
Viene riaffermato il principio della contrattazione a più
livelli,
riservando particolare rilevanza alla contrattazione locale e
aziendale,
quale strumento di indiscussa valenza per il riequilibrio delle
disparità
determinate dai fattori socio economici in ambito territoriale.
Le Parti ritengono, infine, di estrema importanza far ricorso
all'utilizzo
dello
strumento legislativo dei contratti di formazione e
lavoro,
attraverso il quale le Aziende o le Cooperative possono dare impulso
agli
istituti previsti ad attivare i percorsi formativi più idonei
per
realizzare elevata competitività aziendale ed elevato standard
qualitativo
delle prestazioni rese dai lavoratori.
TITOLO I -DISPOSIZIONI
DEL
CONTRATTO
GENERALI - VALIDITÀ E SFERA
DI
APPLICAZIONE
ART. 1
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in
maniera
unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a
tempo
indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le
Aziende
o le Cooperative sotto indicate.
L'adozione del presente c.c.n.l. è riservato esclusivamente, alle
Aziende
o alle Cooperative associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti e
si
applica a tutti i soggetti rappresentati dalle Parti contraenti.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili
tra
di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione e non
sono
cumulabili con nessuna altra regolamentazione pattizia. Esse
costituiscono
in ogni sua forma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile
per
i lavoratori dipendenti dalle Aziende o dalle Cooperative.
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai
finanziamenti
agevolati od alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per
la
formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali,
regionali,
provinciali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'Azienda
o
della Cooperativa all'applicazione delle norme del c.c.n.l. e di legge
in
materia di lavoro.
Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni
stipulanti
dichiarano che con il presente accordo non hanno inteso sostituire
le
condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data
di
applicazione, che restano a lui assegnata "ad personam", esclusione
fatta
nel caso derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista
la
decadenza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto
collettivo
valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
AZIENDE ALBERGHIERE
1.
alberghi,
hotels
meublès,
pensioni,
locande,
ristoranti,
self-service, tavole calde, caffè e bar annessi, alberghi
specializzati
per il soggiorno agli anziani, similari; ogni altra struttura
ricettiva
munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
2.
taverne, locali notturni, caffè e mescite annessi agli
alberghi
pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente
ad
essi in quanto formino parte integrante del complesso Alberghiero,
purché
vi sia gestione diretta dell'albergatore o della Cooperativa
alberghiera;
3.
di
ostelli, residences, villaggi turistici, colonie climatiche, case
vacanze, e esercizi similari;
4.
alberghi diurni ed attività similari;
5.
il predetto contratto si applica agli addetti alle attività
non
turistiche - esempio commerciali - svolte nell'interno della
struttura
ricettiva e pararicettiva, alla condizione che le relative licenze
siano
intestate ai titolari dell'Azienda o alla Cooperativa;
6.
settore termale - il presente c.c.n.l. si applica ai lavoratori
delle
Aziende o soci delle Cooperative addetti al servizio delle cure
termali
all'interno di strutture alberghiere.
DICHIARAZIONE A VERBALE 1
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune
da
più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica
ragione
sociale o una unica Cooperativa il personale dipendente ivi adibito
è
regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE 2
Le Organizzazioni stipulanti hanno inteso limitare l'adozione del
presente
accordo alle sole Aziende o alle sole Cooperative aderenti alle
Parti
contraenti,
recependo
i principi ispiratori
dell'art.
39
della
Costituzione.
DICHIARAZIONE A VERBALE 3
Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato
il
termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Alberghiere".
TITOLO II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
ART. 2
La CISAL ha responsabilmente firmato il 22 dicembre 1994 il
protocollo
sulla politica dei redditi ed in quella sede e con quelli accordi la
CISAL
si è impegnata a comportamenti coerenti con gli impegni sottoscritti.
Per
parte sua l'UCICT ritiene di concordare con l'impostazione della CISAL
e
così, le Parti hanno inteso disciplinare la contrattazione, come
appresso:
a.
b.
e
c.
contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
contrattazione di secondo livello: contratto regionale, provinciale
distrettuale;
contrattazione integrativa speciale "Aziendale".
ART. 3
La
contrattazione nazionale vuole riconoscere alle Aziende o
alle
Cooperative il diritto di poter impostare la propria attività
produttiva
sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa
su
elementi predeterminati e validi per tutta la durata dell'accordo.
Il c.c.n.l. è formato da una parte normativa la cui durata è
quadriennale
e da una parte economica la cui durata e biennale.
Per il rinnovo del contratto nazionale è necessario che una delle
Parti
dia, tre mesi prima delle relative scadenze, la disdetta presentando
le
proposte per un nuovo accordo per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza
del
c.c.n.l. e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro
mesi
dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non
assumeranno
iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette. Dopo un
periodo
di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza,
ovvero
dalla
data di presentazione delle richieste se successiva,
verrà
corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della
retribuzione
denominata.
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta per cento) del
tasso
di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al
50%
(cinquanta per cento) dell'inflazione programmata, sempre calcolata
sul
minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l.,
l'indennità
di vacanza cessa di essere corrisposta.
ART. 4
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta
sede
territoriale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal
c.c.n.l.,
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto
nazionale.
Alla contrattazione integrativa territoriale è demandato
provvedere
sulle seguenti materie specificamente individuate:
di
in
a.
possibilità di una diversa ripartizione, a norma dell'art. 23
comma
2, dell'orario normale di lavoro che, salvo diversa valutazione
delle
parti territoriali;
b.
determinazione dell'Elemento Territoriale Variabile o
dell'Elemento
Territoriale
Annuale. Detto elemento sarà
concordato,
in
sede
territoriale, tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore
e
sarà correlato ai risultati conseguiti nel territorio, tramite
le
risultanze di indicatori nazionali e locali;
c.
costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale
paritetico
per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di
lavoro,
secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, nonché
la
disciplina del Rappresentante per la sicurezza;
d.
la
costituzione
e
funzionamento dell'organismo
territoriale
per
disamina ed approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo
la
disciplina nazionale e le Leggi vigenti;
e.
di
costituzione
e
funzionamento
territoriale
dell'organismo
conciliazione;
f.
in
attuazione della disciplina della formazione professionale, anche
riferimento alla formazione esterna dell'apprendista;
g.
individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla
specificità
delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste
dal
presente contratto;
h.
azioni in favore del personale femminile, in attuazione
della
raccomandazione CEE, n. 635 del 13.12.1984 e delle
disposizioni
legislative nazionali o regionali in tema di parità uomo-donna;
i.
la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga;
l.
la definizione di ulteriore ipotesi di applicazione del 1°
comma
dell'art. 23 della Legge n. 56, del 1987 e maggiori percentuali
rispetto a
quelli stabilito dal presente c.c.n.l.,
m.
intervalli per la consumazione dei pasti;
n.
misura del risarcimento per rotture e smarrimenti oggetti;
o.
contratti a termine ed aziende di stagione;
p.
decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore;
q.
determinazioni delle quote sindacali;
r.
disciplina di altre materie o istituti
espressamente
demandate alla contrattazione territoriale
mediante
specifiche clausole di rinvio;
che
siano
del
c.c.n.l.,
s.
la contrattazione di secondo livello può, con previo accordo
delle
OO.SS. e le Organizzazioni datoriali nazionali, proporre soluzione
diverse
dal c.c.n.l., in base alle esigenze e/o leggi regionali, esteso anche
ad
una flessibilità salariale.
L'accordo di secondo livello territoriale, ha durata quadriennale.
Nell'arco di vigenza del presente c.c.n.l. potrà aversi una sola
fase
negoziale a livello territoriale, da svolgere conformemente alla
seguente
procedura.
Le richieste di stipula del contratto integrativo devono essere
presentate
dopo un mese dal deposito presso il Ministero del Lavoro e
della
Previdenza Sociale del presente accordo. Successivamente almeno
quattro
mesi prima della data di decorrenza prevista per gli effetti del
contratto
territoriale, per consentire l'apertura delle trattative.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad
azioni
dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste
al
termine di 60 (sessanta) giorni decorrente l'apertura delle trattative.
ART. 5
La contrattazione integrativa speciale "Aziendale" è ammessa nelle
Aziende
o nelle Cooperative che occupano più di quindici dipendenti.
La contrattazione "Aziendale" è limitata alle seguenti materie:
a.
alla determinazione e modificazione sia più che in meno del
"Elemento
Territoriale Variabile" di cui all'art. 54 del presente c.c.n.l.
in
relazione all'andamento economico dell'Azienda o della Cooperativa;
b.
a
qualifiche esistenti in Azienda o in Cooperativa non equiparabili
quelle comprese nelle esemplificazioni del presente contratto;
c.
distribuzione degli orari, dei turni di lavoro
eventuali
riposi di conguaglio;
e
degli
d.
articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende o
nelle
Cooperative che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a
turno
ai sensi di legge;
e.
ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di
lavoro
settimanale normale rispetto quanto previsto dal presente c.c.n.l.;
f.
ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica
dei
lavoratori nell'ambito dell'articolo 9 della legge 20.05.1970, n. 3
La contrattazione avverrà tra l'Azienda o la Cooperativa e le
strutture
sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle
Organizzazioni
stipulanti il presente c.c.n.l. ai relativi livelli di competenza.
TITOLO III - DECORRENZA - DURATA
ART. 6
Il presente contratto decorre dal 1° dicembre 1998 e scadrà il 30
novembre
2002, per la materia di natura economica scadrà il 30 novembre 2000.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato
di
anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della
scadenza
con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito
dal
successivo.
TITOLO IV - ESCLUSIVITÀ
DISTRIBUZIONE
CONTRATTI
DI
STAMPA - ARCHIVIO CONTRATTI
-
ART. 7
Il presente contratto conforme all'originale, è stato edito dalle
Parti
stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.
È
vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva
autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso
delle
Organizzazioni firmatarie.
ART. 8
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive
sull'organizzazione
dell'archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell'art.
17
della legge 963/1988, le Parti contraenti si impegnano ad inviare al
CNEL
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) - Archivio Contratti
Via Davide Lubin, 2 - Roma, copia del presente contratto
collettivo
nazionale di lavoro. Inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.
n.
318, del 14 giugno 1996 convertito con modificazioni nella Legge n.
402,
del 29 luglio 1996, il presente c.c.n.l., a cura di una delle parti,
sarà
inviato nei termini di 30 (trenta) giorni, al Ministero del Lavoro e
della
Previdenza Sociale ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali.
ART. 9
Le Parti in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, convengono
di
assegnare
al
presente c.c.n.l., anche il ruolo di strumento
di
documentazione e di lavoro finalizzato sia alla estensione, di
comune
accordo, della rappresentanza delle Parti firmatarie sia al servizio
ai
lavoratori che dall'applicazione del contratto ne scaturisce.
Con tale valenza
testo
contrattuale.
vanno
considerati gli allegati
contenuti
nel
Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta
a
cura delle Parti stipulanti il presente c.c.n.l..
ART. 10
Le Aziende o le Cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente
ad
ogni singolo dipendente in servizio e neo assunto copia del
presente
c.c.n.l.
TITOLO V - NATURA DELL'IMPRESA COOPERATIVA - RUOLO SOCIO LAVORATORE
ART. 11
La Cooperativa si pone in una condizione diversa dall'impresa privata,
in
quanto
essa non prosegue fini speculativi ma ha come
scopo
il
conseguimento, attraverso la gestione in forma associata dell'Azienda
da
parte dei soci, della continuità di lavoro, delle migliori
condizioni
economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di
mercato
e dalle disposizioni legislative.
L'adesione alla Cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale,
il
socio (co-imprenditore) partecipa alla elaborazione e alla
realizzazione
dei processi produttivi e di sviluppo
partecipa
responsabilmente ai risultati economici ed
Cooperativa,
contribuisce economicamente alla formazione
a
disposizione il proprio lavoro e le proprie
della
Cooperativa,
al rischio della
del capitale sociale, mette
capacità professionali.
In considerazione di ciò la posizione giuridica del socio nei
confronti
della Cooperativa di cui fa parte è quella di co-imprenditore.
Fermo restando quanto sopra, le prerogative statutarie, ed in
questo
ambito le delibere assembleari, le parti convengono che il
trattamento
minimo per il socio co-imprenditore è quello previsto dal
presente
c.c.n.l.
TITOLO VI - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
ART. 12
Fermo restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti
esigenze
delle Aziende o delle Cooperative, degli strumenti di legge, le
Parti
convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato,
di
crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
che
determinano esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento
che
tenda a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di
minore
impiego della forza lavoro.
Le Parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente a
livello
regionale o per singole aree subregionali, anche con specifici
accordi
negoziali, soluzioni capaci di:
a.
definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le
esigenze
relative di qualificazioni, le procedure di ricerca e disponibilità
di
lavoro extra e surroga;
b.
di
promuovere
iniziative idonee al conseguimento
di
nuovi
posti
lavoro;
c.
di
incontri
con
gli enti Regionali per verificare
gli
obiettivi
sviluppo del settore e conseguentemente verificare la
possibilità
dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione e del
prolungamento
della stagione con le previsioni dei relativi periodi di
occupazione,
della formazione e qualificazione e riqualificazione professionale.
TITOLO VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - PAGA BASE NAZIONALE
ART. 13
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria
articolata
su 10 (dieci) livelli, di cui due Quadri, alle quali corrispondono
10
(dieci) livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.
I valori minimi mensili sono quelli di seguito riportati.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie,
verrà
effettuata sulla base delle declaratorie e profili sotto enunciati.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali
contenuto
professionale delle mansioni in esse considerate ed
valore
esemplificativo minimo.
del
hanno
Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie
deve
essere
effettuata in base alle mansioni degli stessi in
concreto
esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti.
Le
Parti
demandano all'Ente Nazionale Bilaterale il
compito
di
approfondire i temi connessi alla classificazione del personale.
I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a
conoscenza
delle parti contraenti del presente c.c.n.l..
AREA QUADRI
Ai sensi della Legge n. 190, del 13.95.1985 e successive
modificazioni,
sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i
lavoratori
che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui
agli
articoli 6 e 4 del RDL 1130 del 01.07.1026, siano in possesso di
idoneo
titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione
professionale
specialistica, conseguentemente rientrano in questa
area,
per
la
corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le
qualifiche
successivamente specificate.
QUADRO A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori
con
funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale
ed
organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per
la
definizione degli obiettivi dell'Azienda o della Cooperativa e
svolgono
con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai
fini
dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali
lavoratori,
inoltre è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con
ampi
poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo
dei
diversi settori e servizi della Azienda o della Cooperativa.
ESEMPLIFICAZIONE
1. Direttore.
QUADRO B
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori
con
funzioni direttive che, l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda o
della
Cooperativa
correlativamente al livello di responsabilità
a
loro
attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di
unità
aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori
di
particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia
decisione
ed operativa.
ESEMPLIFICAZIONE
1.
2.
è
Vice Direttore;
Food and Severage Manager, intendendosi per tale il lavoratore cui
affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con
elevato
livello di servizio la responsabilità della conduzione e
pianificazione di
tutti i servizi di ristorazione rispondendo dell'organizzazione
dei
servizi e formulando standards di qualità, quantità e costo;
3.
Room division Manager, intendendosi per tale colui che, in
strutture
organizzative particolarmente complesse con elevato livello di
servizio,
gestisce con funzione di supervisore il settore comprendente i servizi
di
ricevimento, portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando
e
determinando indirizzi organizzati atto a coordinare i vari
servi,
fornendo inoltre proiezioni di dati che possono essere usati per
la
compilazione di situazioni relative all'attività gestionale;
4.
Capo settore commerciale - Capo settore Marketing, intendendosi
per
tale
il
lavoratore cui è affidata, in strutture
organizzative
particolarmente
complesse con elevato livello di
servizio,
la
responsabilità
della
direzione esecutiva, dell'organizzazione
e
pianificazione delle varie attività di programmazione, promozione
e
vendite delle quali analizza criticamente i risultati, formulando
sintesi
di situazione preventive e consuntive;
5.
Capo
settore
amministrativo - Capo settore del
personale;
intendendosi per tale il lavoratore che, in strutture
organizzative
particolarmente complesse con elevato livello di servizio, provvedono
con
autonomia tecnica di gestione all'elaborazione, analisi, controllo
e
verifica
di
fatti
amministrativi
e/o
attività
attinenti
all'amministrazione del personale, formulando sintesi di
situazioni
preventive e/o esecutive;
6.
Capo settore acquisti - Economato; intendendosi per tale colui
che,
in particolari e complesse strutture organizzative con elevato livello
di
servizio articolate in vari settori, abbia autonomia tecnica
e
amministrativa di gestione, pianificando, in collaborazione con gli
altri
capi del settori interessati, la politica di tutti gli acquisti;
7.
Capo settore tecnico; intendendosi per tale colui che, in
particolari
e complesse strutture organizzative con elevato livello di servizio,
abbia
piena autonomia tecnica ed amministrativa di gestione, coordini
ed
organizzi l'attività dei responsabili degli impianti tecnici, attuando
in
piena autonomia soluzioni e proposte fornitegli;
8.
Capo centro EDP; intendendosi per tale colui che in
autonomia
esecutiva ha responsabilità delle direttive e dei programmi aziendali
di
un centro di elaborazione dati, organizza e pianifica risorse umane
e
tecniche in funzione dei progetti intendendo per tali una serie
coordinata
di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un
sistema
informativo aziendale;
9.
Capo
settore sedi congressuale alberghieri e
manifestazioni;
intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente
complesse,
abbia la responsabilità della direzione, organizzazione e
pianificazione
delle varie attività; di programmazione, promozione, vendite, che
si
svolgono in una sede congressuale alberghiera, analizzando
criticamente i
risultati e formulando sintesi di situazioni preventive e consecutive;
10.
Altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella
suddetta
esemplificazione.
PRIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni
ad
elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed
autonomie
operative ed ai quali sono affidate nell'ambito della responsabilità
ad
essi delegate, funzioni di direzione esecutiva nell'Azienda o
nella
Cooperativa e cioè,
ESEMPLIFICAZIONE
1.
in
Responsabile
di
ristorante; intendendosi per tale
colui
che,
strutture particolarmente complesse dotate di ristorante di
elevato
livello di servizio, sovraintende, coordina e gestisce tutta
l'attività
relativa al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della
linea
di ristorazione e curando la promozione del ristorante anche
attraverso
idonee azioni di marketing e di relazioni esterne;
2.
Responsabile dei servizi di prenotazione; intendendosi per tale
colui
che, in strutture articolate e complesse coordina con adeguata
conoscenza
professionale dell'organizzazione del settore turistico, l'attività
del
servizio, sovraintende alla sua gestione, con particolare riferimento
ai
sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne
le
politiche, curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori
del
servizio stesso;
3.
Responsabile vendite centralizzate; intendendosi per tale colui
che,
operando nell'ambito di strutture commerciali articolate e
complesse
nonché avvalendosi di qualificate conoscenze professionali, coordina
e
svraintende all'attività della rete vendita, avendo cura che
siano
rispettate le politiche commerciali ed emplementati gli obiettivi
di
marketing dell'Azienda o della Cooperativa;
4.
Responsabile tecnico area
5.
di
Analista Sistemista; intendendosi per tale colui che, sia in grado
svolgere
la
propria attività in assoluta autonomia
tecnica
anche
se
secondo
indirizzi
di
progetto, vale a dire una
serie
coordinata
di
procedure atte alla risoluzione completa ed integrata
sistema
informativo aziendale;
di
6.
e
ricevimento
Responsabile
del
coordinamento
dei
servizi
di
un
portineria;
7.
Capo cuoco responsabile del coordinamento di più servizi;
8.
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese
nella suddetta esemplificazione.
SECONDO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni
che
comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed
in
applicazione
delle direttive generali ricevute,
con
funzioni
di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti di uffici
e
reparti, per le quali è richiesta una particolare competenza
professionale
e cioè
Esemplificazione
1.
Capo ricevimento;
2.
Primo portiere;
3.
Primo matre d'hotel;
4.
Capo cuoco;
5.
Prima governante;
6.
Coordinatore del centro prenotazioni;
7.
Capo servizio amministrativo;
8.
Capo servizio personale;
9.
Capo C.E.D.;
10.
Analista - Programmatore C.E.D.;
11.
Funzionario alle vendite;
12. Assistente al Direttore; intendendo per tale il lavoratore che
svolge
con autonoma iniziativa, nell'ambito delle disposizioni ricevute
dalla
direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e
di
controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria
particolare
esperienza professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori;
13.
Cassiere centrale; intendendosi per tale quel lavoratore che
in
Azienda o in Cooperative con strutture organizzative complesse, svolga
con
autonoma iniziativa nell'ambito delle disposizioni ricevute, funzioni
di
controllo, collegamento e coordinamento di più casse
funzionanti
autonomamente;
14.
Capo Barman; responsabile delle
operanti
contemporaneamente e/o autonomamente;
attività
di
più
bar
15.
Responsabile impianti tecnici; intendendosi per tale colui che
abbia
la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la
manutenzione
ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delle
disposizioni
ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche degli impianti,
coordini
l'attività del personale addetto, e svolga funzioni di coordinamento
degli
altri servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la
responsabilità
di attuare gli indirizzi organizzativi;
16.
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese
nella suddetta esemplificazione.
TERZO LIVELLO
Appartengono
di
a
questo
livello i lavoratori
che
svolgono
mansioni
concetto o prevalentemente tali che comportano particolari
conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti
che,
in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie
mansioni,
svolgono
lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità
professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica
e/o
tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle
caratteristiche
professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità
di
coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori e cioè:
ESEMPLIFICAZIONE
1.
Impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
2.
impiegato addetto al controllo amministrativo;
3.
corrispondente in lingue estere;
4.
portiere unico;
5.
dietologo diplomato;
6.
infermiere diplomato professionale
7.
fisichinesiterapista diplomato;
8.
coordinatore reparto cure sanitarie;
9.
cuoco unico;
10.
governante unica;
11.
capo operaio;
12.
barman unico;
13.
economo e/o consegnatario non considerati nei livelli superiori;
14.
portiere unico;
15.
programmatore C.E.D.;
16.
capo centralinista; intendendosi per tale colui che, in
complesse
strutture organizzative sia responsabile del controllo, verifica
e
coordinamento dell'attività dei centralinisti e svolga altresì
mansioni
complesse
che
comportano una specifica ed adeguata
conoscenza
professionale delle comunicazioni e delle tariffazzazioni nazionali
ed
internazionali con adeguata conoscenza delle lingue estere;
17.
segretario con funzioni di portineria; intendendosi per tale
colui
che nelle Azienda o nelle Cooperative delle quali le attività
di
portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i
compiti
affidatogli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni
di
segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quella di portineria;
18.
primo barman; - nei casi in cui il Primo Barman svolge funzioni
di
capo dei servizi di bar va inquadrato al secondo livello;
19.
prima guardarobiera consegnataria; intendendosi per tale colei
che
abbia l'incarico di predisporre sulla base di stime tecniche dettate
da
esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria occorrenti per
il
servizio, ne abbia la consegna e coordini l'attività delle
altre
guardarobiere;
20.
matre; intendendosi per tale coloro che svolgono mansioni di
Secondo
Matre, in subordine ad un Capo Servizio e quelli che in posizione
unica,
direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala
secondo
istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore
o
direttamente del gerente;
21.
operaio specializzato provetto; intendendosi per tale colui che
in
possesso di conoscenze tecnico - specializzazioni tali da consentirgli
di
interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare
guasti,
scegliere la successione e la modalità d'intervento, i mezzi
di
esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di
difficoltà
per
aggiustaggio, riparazione e manutenzione degli impianti
ed
attrezzature complesse;
22.
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese
nella suddetta esemplificazione.
QUARTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di
autonomia
esecutiva, anche preposti a gruppi operativi svolgono mansioni
specifiche
di
natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e
relative
operazioni
complementari, che richiedono il possesso di
conoscenze
specialistiche comunque acquisite e cioè:
ESEMPLIFICAZIONE
1.
addetto a macchine elettroniche;
2.
stenodattilografa con mansioni di segretaria;
3.
guardarobiera unica consegnataria;
4.
portiere;
5.
cuoco capo partita;
6.
chef di rang, sala, piani, vini, trinciatore;
7.
seconda governante;
8.
barman;
9.
capo lavandaio;
10.
dispensiere;
11.
cantiniere e caffettiere;
12.
capo garage;
13.
capo giardiniere;
14.
addetto fangoterapia;
15.
massoterapista;
16.
infermiere;
17.
estetista;
18.
istruttore di nuoto con brevetto;
19.
istruttore di ginnastica correttiva;
20.
segretario; intendendosi per tale colui che sulla base di precise
e
dettagliate istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite,
svolga
operazioni di rilevanza ed elaborazioni ed attività di corrispondenza;
21.
centralinista lingue estere; intendendosi per tale colui che
avendo
buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di
eseguire
prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche
per
quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
22.
operaio specializzato; intendendosi per tale colui che in base
ad
indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi
di
particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione
di
macchine, impianti ed attrezzature;
23.
operatore C.E.D.; intendendosi per tale colui che pur operando
a
livello di procedura non è in grado di agire in completa
autonomia
tecnica, ma svolge funzioni di raccolta di informazioni e dati
necessari
onde valutare ed operare nella struttura procedurale informatica,
nonché
intervenire su programmi preesistenti secondo istruzioni logiche;
24.
conducente di automezzi pesanti; intendendosi per tale colui che
in
possesso dei requisiti previsti dalla legge venga adibito alla
conduzione
di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,500 Kg.;
25.
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese
nella suddetta esemplificazione.
QUINTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che in possesso di
qualificate
conoscenze e capacità tecnico pratiche svolgono compiti esecutivi
che
richiedono preparazione e pratica di lavoro, cioè:
ESEMPLIFICAZIONE
1.
al
addetto
amministrazione personale, al controllo amministrativo,
ricevimento cassa, allasegreteria, al controllo
movimento,
personale, con mansioni d'ordine;
2.
cassiere bar ristorante;
3.
dattilografo;
4.
centralinista;
5.
telescriventista;
6.
magazziniere comune con funzione operaie;
7.
assistente ai bagnanti;
8.
conduttore con lingue;
9.
autista;
10.
giardiniere;
11.
pulitore, lavatore a secco;
12.
lavandaio unico;
13.
capo stiratrice, cucitrice, rammentatrice unico;
14.
caffettiere, dispensieri, cantinieri unici;
merci
e
15.
facchino e/o guardiano di notte; anche con compiti di controllo
alla
porta e movimenti clienti;
16.
guardia giurata;
17.
operatore macchine meccanografiche in genere;
18.
addetto alle operazioni di trasporto del fango;
19.
addetto alle inalazioni;
20.
assistente di portineria; intendendosi per tale colui che
con
conoscenza di lingue straniere, su precise e dettagliate
disposizioni
esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzione temporanee;
21.
in
demi
chef
de rang; laddove il servizio di sala sia organizzato
ranghi;
22.
cameriera sala e piani; intendendosi per tale colei che oltre
ad
assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle
camere e
degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;
23.
conduttore di mezzi leggeri; intendendosi per tale colui che,
in
possesso dei requisiti previsti dalla legge venga adibito alla
conduzione
di automezzi o autoveicoli per uso speciali o trasporti specifici, di
peso
complessivo a pieno carico fino a 3500 Kg., autoveicoli per
trasporto
promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con
peso a
vuoto superiore a 400 Kg.;
24. cuoco, cameriere, barista; intendendosi per tale colui che, presta
la
propria attività in Azienda o nella Cooperativa nelle quali la natura
e la
struttura del servizio di ristorazione per la semplicità dei
modelli
organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da
richiedere
l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori;
25.
operaio qualificato; intendendosi per tale colui che, sulla base
di
dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà
nella
riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature
26.
Altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella
suddetta
esemplificazione.
SESTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di
adeguata
capacità tecnico - pratiche comunque acquisite che seguono lavori
di
normale complessità e cioè:
ESEMPLIFICAZIONE
1.
comis di cucina, sala e piani, bar; diplomati o che abbiano
comunque
acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro;
2.
addetto ai servizi di camere; negli esercizi a struttura
complesse
dove le operazioni tradizionali di riassetto e pulizia del piano e
delle
camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni,
siano
attribuite ad un unico operatore;
3.
Altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella
suddetta
esemplificazione.
SETTIMO LIVELLO
Appartengono a questo
che
richiedono un normale
conoscenze
professionali, cioè:
livello i lavoratori che
addestramento pratico
ed
svolgono
attività
elementare
ESEMPLIFICAZIONE.
1.
addetto di cucina; con mansioni di supporto nella preparazione
dei
cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di
lavoro;
2.
addetto
non
diplomato;
al
self-service, tavola calda, banco
3.
addetto alla portineria;
4.
lavandaio;
5.
conduttore;
6.
garagista;
7.
rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
8.
facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
bar
e
sala
9.
cameriera ai piani; intendendosi per tale colei che assolve
alle
operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi
compreso il
rifornimento delle relative dotazioni;
10.
addetto mensa personale;
11.
vetturiere;
-
12.
aiuto reparto sanitario;
13.
cameriera; villaggi turistici
14.
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese
nelle suddetta esemplificazione.
OTTAVO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici
attività
anche con macchine già attrezzate, cioè:
ESEMPLIFICAZIONE
1.
personale di fatica e/o pulizia; addetto alla sala, cucina,
uffici,
magazzino e relative dotazioni;
2.
addetto al mangano ed alla stiratura, con apparecchi automatici;
3.
vestiarista;
4.
lavoratori di primo impiego che eseguono semplici lavori
d'ufficio.
Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto
o
anche presso diverse aziende un biennio di servizio nella
specifica
mansione, come: dattilografi, centralinisti, addetti a mansioni
di
scritturazione, addetti alla perforazione ed all'inserimento dati
nel
l'elaboratore;
5.
lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come
aiuto
agli operai di livello superiore.
6.
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese
nella suddetta esemplificazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del
presente
contratto collettivo la dizione "lavoratore e/o dipendente" si
intende
indicativa della categoria, quadri, impiegati ed operai.
Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori
vengono
usate le dizioni separate di quadri, impiegati od operai.
ART. 14
Ai
rispettivi livelli previsti dalla classificazione del
personale
corrisponde un valore di paga base nazionale mensile con le
relative
decorrenze sottoelencate.
TABELLA "A"
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Quadro A
Quadro B
Livello I°
Livello II°
Livello III°
Livello IV°
- 18 anni
Livello V°
- 18 anni
Livello VI°
- 18 anni
Livello VII°
- 18 anni
Livello VIII°
- 18 anni
Minimo
tabellare
01.12.1998
(a)
1.720.000
1.550.000
1.320.000
1.140.000
1.050.000
910.000
890.000
800.000
780.000
750.000
725.000
700.000
698.000
625.000
563.000
Minimo
tabellare
01.12.1999
(a)
1.754.000
1.581.000
1.397.000
1.186.000
1.071.000
920.000
908.000
816.000
796.000
765.000
740.000
714.000
712.000
638.000
575.000
TABELLA "B"
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Quadro A
Quadro B
Livello I°
Livello II°
Livello III°
Livello IV°
- 18 anni
Livello V°
- 18 anni
Livello VI°
Paga base
nazionale
01.12.1998
(c)
2.751.000
2.571.000
2.340.000
2.150.000
2.053.000
1.907.000
1.806.000
1.792.000
1.692.000
1.739.000
Paga base
nazionale
01.12.1999
(c)
2.785.000
2.602.000
2.417.000
2.196.000
2.074.000
1.917.000
1.824.000
1.808.000
1.708.000
1.754.000
Contingenza
(b)
1.031.000
1.021.000
1.020.000
1.010.000
1.003.000
997.000
916.000
992.000
912.000
989.000
909.000
988.000
908.000
892.000
904.000
- 18 anni
Livello VII°
- 18 anni
Livello VIII°
- 18 anni
1.634.000
1.688.000
1.606.000
1.517.000
1.467.000
1.649.000
1.702.000
1.620.000
1.530.000
1.479.000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Le paghe relative ai lavoratori meno 18 (diciotto) anni, sono riferite
ai
dipendenti che hanno già una esperienza lavorativa nel settore.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
Le Parti per eliminare ogni ombra di dubbio sul significato dei
vari
termini di retribuzione indicati nel presente c.c.n.l., danno atto
di
quanto segue:
1.
la
per "minimo Tabellare" si intendono gli importi contrassegnati con
lettera (a), nelle colonne 2 e 3 della tabella "A" sopra riportata;
2.
per "Contingenza" si intendono gli importi indicati con la
lettera
(b) nella colonna 4 della tabella sopra riportata "A";
3.
per "Paga Base Nazionale" si intendono gli importi contrassegnati
con
la lettera (c) nella colonna 2 e 3 della tabella "B";
4.
per "Retribuzione di Fatto" si intende la somma percepita
dal
lavoratore, comprensiva di: pagabase nazionale, eventuali scatti
di
anzianità, terzi elementi ecc..
TITOLO VIII - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY
ART. 15
Il dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a
mansioni
relative a diverse qualifiche, sarà qualificato nella qualifica
di
categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le
mansioni
relative alla qualifica superiore abbia rilievo sensibile e
prevalente,
sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
ART. 16
Al dipendente che viene normalmente adibito per oltre due mesi a
mansioni
per
le quali è prevista una retribuzione superiore a quella
che
percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della
nuova
mansione.
Qualora
l'esercizio di mansioni si prolunghi oltre
quattro
mesi
consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria
relativa
alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a
mansioni
superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore.
ART. 17
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'impresa non assegna
una
specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni
tecnicamente
diverse su più fasi dell'intero ciclo produzione presente nell'impresa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente
a
quello della generalità delle singole mansione svolte.
superiore
TITOLO IX - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA - ESCLUSIONE
DELLE
QUOTE DI RISERVA
ART. 18
L'assunzione del personale sarà effettuato secondo le norme di legge.
L'assunzione
seguenti
indicazioni.
dovrà
risultare
da atto scritto,
contenente
le
1.
data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;
2.
la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a
tempo
determinato;
3.
la durata del periodo di prova, se è diverso da quello previsto
dal
presente contratto;
4.
la qualifica ed il livello d'inquadramento;
5.
il trattamento economico;
6.
gli elementi di cui alla direttiva CEE n. 91/533 del 14 ottobre
1991.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o
la
ragione sociale, l'indirizzo, codice fiscale, la posizione INPS del
datore
di lavoro e/o società, nonché tutti quei dati o notizie previste
per
legge.
L'Azienda
o
la
e
contemporaneamente
presente
contratto.
Cooperativa
alla
lettera
deve
di
consegnare
assunzione
gratuitamente
copia
del
ART. 19
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1.
2.
ne
3.
a
libretto di lavoro e tesserino di disoccupazione;
documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che
sono in possesso;
libretto di "Indennità sanitaria" per il personale
da
adibire
quelle attività per cui è richiesto per legge;
4.
documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione
delle
norme previdenziali e fiscali;
5.
accettazione della lettera di assunzione;
6.
attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le
mansioni
che implicano tale requisito;
7.
certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende
o
Cooperative;
8.
certificati o diplomi degli studi compiuti oppure diplomi
od
attestati di corsi di addestramento frequentati;
9.
altri documenti e certificati che l'Azienda o la
Cooperativa
richiederà per le proprie esigenze.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il
certificato
penale di data non superiore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'Azienda o alla Cooperativa
sua
residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
la
Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli
dovrà
produrre
il titolo di studio e/o dichiarare gli eventuali
corsi
professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L'Azienda o
che
trattiene.
la
Cooperativa deve rilasciare ricevuta dei
documenti
ART. 20
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a
visita
medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda o della
Cooperativa
per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari
per
l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata
da
gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici
o
universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a
continuare
nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che non
sono
compatibili, per la maggior gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di fare controllare l'idoneità
fisica
del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati
di
diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite
mediche
obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
ART. 21
In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2° della Legge
23
luglio 1991, n. 223, non sono computati ai fini della determinazione
delle
quote di riserva:
a.
le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei
livelli
primo e secondo;
b.
le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei
livelli
terzo, quarto e quinto a condizione che abbiano già prestato
servizio
presso Aziende o Cooperative nel medesimo settore o che siano in
possesso
di un titolo di studio od attestati professionali attinenti alle
mansioni
da svolgere.
TITOLO X - PERIODO DI PROVA
ART. 22
La durata massima del periodo di prova non potrà superare:
LIVELLI
Quadro A e B
Livello I°
Livello II°
Livello III°
Livello IV° e V°
Livello VI°
Livello VIII°
Apprendisti
PERIODO
180
150
75
45
30
20
15
30
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente
le
giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di
sei
mesi previsto dall'articolo 10, della legge 15.07.1996, n. 604.
Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il periodo
di
lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di
preavviso,
ma con diritto al trattamento di fine rapporto. Il lavoratore in prova
ha
diritto, in caso di insorgenza di malattia, di esperire la prova per
il
tempo minimo necessario, di fruire anche del "mini comporto", ma non
ha
diritto di ricevere durante il periodo di assenza per malattia
la
retribuzione.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia
dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata,
ed
il periodo stesso sarà cumulato nell'anzianità di servizio.
TITOLO XII - ORARIO DI LAVORO
ART. 23
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni
le
deroghe relative.
e
L'orario normale di lavoro effettivo per la generalità delle Aziende
o
delle Cooperative è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali,
distribuito
su
cinque
o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurato
la
retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda
un'applicazione
assidua e continuativa.
Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra
quelle
occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso,
un
lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o
di
semplice attesa o custodia di cui all'art. 30 è fissato nei
limiti
previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in
più
di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni
di
riposo settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore
di
lavoro.
Diverse
condizioni
di orario sono demandate
alla
contrattazione
integrativa provinciale o aziendale, anche se la distribuzione
dell'orario
di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
Parteciperanno a livello locale alla contrattazione aziendale
OO.SS.
locali stipulanti.
le
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge
ed
in
relazione
alle particolari esigenze del settore
turismo,
ed
all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti, al
fine
di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo
ai
flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro
a
2080 (40x52) viene maggiorato sino a 2200 ore, potrà essere
ridistribuito
nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 (dodici) ore e
per
un massimo di quattro mesi l'anno e dovrà essere recuperato nei mesi
di
minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci per
cento)
(Orario ultrasettimanale).
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità
il
lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della
prestazione
entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa
estensione
temporanea. (Flex-time).
per
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la
possibilità
della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento del lavoro
in
un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo
di
lavoro. (Job-sharing).
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in
luogo
accessibile a tutto il personale interessato, l'orario di lavoro
con
indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del
personale
occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il
periodo
di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire
dall'Azienda
senza esserne autorizzato.
DICHIARAZIONE A VERBALE 1
Le
Parti ribadiscono che quanto appresso
mai
considerato orario di lavoro effettivo.
riportato
non
verrà
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per
sue
determinate esigenze, come: il tempo dei riposi intermedi, la
sistemazione
della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona,
la
consumazione dei pasti e colazioni, il pernottamento non è
considerato
tempo a disposizione del datore di lavoro.
DICHIARAZIONE A VERBALE 2
Le Parti in relazione all'orario di lavoro di cui al presente
articolo,
affermano la volontà di perseguire nel corso della validità
contrattuale
una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso nell'ambito di
una
politica generale riduttiva per favorire l'occupazione con il
maturarsi
delle condizioni di rilancio del settore.
TITOLO XII - ORARIO DI LAVORO DI FANCIULLI ED ADOLESCENTI
ART. 24
L'orario di lavoro dei fanciulli di età inferiore ai quindici anni,
che
abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7
(sette)
ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali.
L'orario di lavoro dei fanciulli minori di età tra i
anni
compiuti ed i diciotto anni compiuti non può superare le
ore
giornaliere e le 40 (quaranta) settimanali.
quindici
8
(otto)
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare
senza
interruzione più di quattro ore e mezza. Qualora l'orario di
lavoro
giornaliero superi le quattro ore e mezza, deve essere interrotto da
un
riposo intermedio della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge
n.
977/1967 ed eventuali modificazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei
pasti
non
sono
cumulabili con le interruzioni previste sopra
previste:
L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere
esposte,
insieme agli altri orari.
TITOLO XIII - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO
ART. 25
Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata
di
domenica saranno retribuite con una maggiorazione del 10% (dieci
per
cento) da calcolarsi sulla paga base nazionale, quale corrispettivo
del
maggior disagio per il lavoro prestato.
ART. 26
Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nelle giornate
festive
di cui all'art. 44 del presente c.c.n.l., sarà retribuito con
una
maggiorazione del 20% (venti percento) da calcolarsi sulla paga
base
nazionale.
ART. 27
Per
lavoro
notturno si intende il lavoro svolto dalle
24
(ventiquattro) alle ore 6 (sei) e verranno retribuiti con la
maggiorazione
del 20% (venti per cento) calcolata sulla paga base nazionale.
Per il
sopra
personale con qualifica notturna la maggiorazione
di
ore
cui
compete nella misura del 10% (dieci per cento) in quanto nella
specificità
della loro prestazione si è già tenuto conto ai fini
dell'inquadramento
dei relativi livelli retributivi.
Al personale che sostituisca quella con la qualifica notturna, compete
la
normale maggiorazione del 20% (venti per cento).
TITOLO XIV - LAVORO STRAORDINARIO
ART. 28
Il lavoro straordinario, notturno e festivo viene retribuito con
le
seguenti percentuali di maggiorazione, da calcolarsi sulla retribuzione
di
fatto.
1.
2.
3.
4.
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
straordinario
straordinario
straordinario
straordinario
diurno
diurno festivo
notturno
notturno festivo
Per
lavoro
straordinario s'intende
l'orario
contrattuale oltre la quarantesima ora.
25%
40%
40%
45%
quello
prestato
dopo
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili nel senso che la
maggiore
assorbe la minore.
In caso di lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo
nei
limiti del presente c.c.n.l. e di quelli di legge, il lavoro
straordinario
non trasforma la prestazione lavorativa oltre l'orario normale
in
prestazione lavorativa ordinaria ne trasforma il relativo
compenso
straordinario in compenso ordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore
di
lavoro
di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a
carattere
individuale nel limite di 200 (duecento) ore annue.
I lavoratori
motivo,
non potranno esimersi, senza giustificato e valido
dal prestare
presente
contratto.
lavoro
straordinario entro i limiti fissati
Il
lavoratore non può compiere lavoro straordinario
sia
autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa veci.
Per quanto non previsto dal presente articolo
lavoro
straordinario, valgono le norme di legge.
in
dal
ove
materia
non
di
TITOLO XV - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO
ART. 29
Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di
legge
sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre
alcuna
modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n.
692,
il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i dipendenti
con
funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale
direttivo
quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'Azienda
o
della Cooperativa o di un reparto di essa con diretta
responsabilità
dell'andamento dei servizi (art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923,
n.
1955).
I dipendenti di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale
nella
misura del 15% (quindici per cento) della paga base nazionale.
TITOLO XVI - PERSONALE
O
CUSTODIA
CON
ORARIO
DISCONTINUO O DI
SEMPLICE
ATTESA
ART. 30
Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che
richiedono
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali
è
non
applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L.
15
marzo 1923, n. 692, approvato con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657
e
pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati
tali
le seguenti figure professionali:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
e
custodi;
guardiani diurni e notturni;
portieri;
uscieri ed inservienti;
commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti;
persone addette ai lavori di carico e scarico;
addetti ai centralini telefonici;
personale addetto alla estinzione degli incendi;
personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione
inumidimento
Le attività di cui ai R.D. 6 dicembre 1923, n. 2637 possono
riguardare
anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
L'orario di lavoro per i dipendenti si cui dedite alle attività di
cui
sopra è fissato secondo i limiti di legge, ma viene demandato
alla
contrattazione integrativa di secondo livello nastri di orario diverso.
TITOLO XVII - SOSTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI
ART. 31
Per soste di breve durata, quanto nel loro complesso non superano i
30
minuti, dovute a causa di forza maggiore non si tiene conto delle
soste
stesse nel conteggio della retribuzione; qualora tale sosta
dovesse
perdurare e l'Azienda o la Cooperativa trattiene il dipendente,
allo
stesso è dovuta la corresponsione di tutte le ore di presenza.
ART. 32
In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà
del
lavoratore, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, per
tutti
i periodi della sospensione.
La norma
pubbliche
calamità,
da
scioperi.
di cui al precedente comma non si applica nel caso di
eventi atmosferici straordinari, casi di forza
maggiore
o
ART. 33
In caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratori,
il
datore di lavoro può accordarsi con i propri dipendenti per
una
sospensione dal servizio a rotazione per periodi non superiori a
10
(dieci) giorni.
In tal periodo non decorrerà alcuna retribuzione e
alcuna
mensilità aggiuntiva ad esclusione del T.F.R..
non
matura
ART. 34
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendentemente
dalla
volontà del dipendente o dell'Azienda o della Cooperativa è ammesso
il
recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e
sia
richiesto entro il mese successivo.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere le
dieci
giornaliere.
ore
TITOLO XVIII - RIPOSO SETTIMANALE - PERMESSI
ART. 35
Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti
dalla
legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le
attività
stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione,
pulizia
e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende o nelle Cooperative
e
degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.
ART. 36
Durante l'orario di lavoro il dipendente non potrà lasciare il
proprio
posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda o
dalla
Cooperativa senza esserne autorizzato. Brevi permessi retribuiti,
da
chiedere normalmente durante la prima ora di lavoro, saranno concessi
per
giustificati motivi.
I permessi retribuiti sono complessivamente 16 (sedici) ore annue.
Detti
permessi retribuiti sono concessi a richiesta del dipendente tenendo
conto
delle esigenze di lavoro dell'Azienda o della Cooperativa.
Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengono in tutto od
in
parte usufruite, il lavoratore ha diritto comunque alla
corresponsione
della relativa retribuzione.
In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di
permessi
di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante
di
lavoro nella misura massima di un ora al giorno.
ore
TITOLO XIX - PERMESSI STRAORDINARI - CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI
ART. 37
Le Parti convengono che il dipendente ha diritto a permessi
straordinari
retribuiti per i casi sottoelencati:
a.
b.
c.
o
matrimonio di un figlio 1 (uno) giorno;
nascita od adozione di un figlio 2 (due) giorni;
decesso del coniuge, di un genitore, di un figlio, di un fratello
sorella, di uno dei suoceri o di uno dei nonni 1 (uno) giorno.
ART. 38
In caso di comprovata disgrazia familiare legati da stretto vincolo
di
parentela o di affinità (I° grado, eccezionalmente II° grado), nei casi
di
gravi calamità, il lavoratore avrà il diritto ad un congedo
straordinario
retribuito sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di
assenza,
reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso, con
un
limite massimo di 5 (cinque) giorni di calendario.
In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di
congedi
retribuiti deducibili dai permessi retribuito o dalle ferie annuali.
TITOLO XX - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
ART. 39
La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo
mezz'ora
ad un massimo di due ore, e viene stabilito dal datore di lavoro.
TITOLO XXI - CONGEDO PER MATRIMONIO
ART. 40
Al lavoratore non in prova sarà concesso in occasione del suo
matrimonio,
un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di
calendario.
Durante il periodo di congedo per gli impiegati decorrerà la
normale
retribuzione mensile. L'operaio e l'apprendista hanno diritto al
pagamento
di 80 (ottanta) ore di normale retribuzione.
Per gli operai e gli apprendisti il trattamento economico di cui sopra
è
corrisposta
dall'Azienda o dalla Cooperativa in via anticipata
è
comprensivo dell'assegno INPS.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore,
casi
eccezionali, con anticipo di 6 (sei) giorni di calendario.
salvo
La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 30
(trenta)
giorni successivi al termine del periodo di congedo tramite il
certificato
di matrimonio.
Le disposizione del presente articolo non si applicano per
dipendenti
con contratto a termine.
i
TITOLO XXII - PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI
ART. 41
In
attuazione dell'art. 10 della legge 300/1970 le Aziende o
le
Cooperative, con non meno di cinquanta dipendenti, concederanno nei
casi
ed alle condizioni di cui ai successivi commi permessi retribuiti e non
ai
lavoratori, non in prova, che intendano corsi di studio
compresi
nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti
in
base alla legge 21 dicembre 1953, n. 1859, o riconosciuti in base
alla
legge 19 gennaio 1947, n. 86.
A) LAVORATORI STUDENTI UNIVERSITARI
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per
ogni
esame sostenuto. Per gli esami di diploma universitario e di laurea
i
giorni di permesso retribuiti sono elevati a cinque.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere
potranno
essere concessi a richiesta, non retribuiti, sino ad un
20
(venti) giorni l'anno.
esami
massimo
di
B) LAVORATORI STUDENTI DI SCUOLE SUPERIORI E DI SCUOLE PROFESSIONALI
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso
retribuito
quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi, per motivo di
studio,
permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel
corso
dell'anno.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere gli esami
di
diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti
fino
ad un massimo di 30 (trenta) giorni.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi ai sensi del presente
articolo
dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare
che
dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti
con
l'orario di lavoro.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda
scritta
all'Azienda o alla Cooperativa, nei limiti e con le modalità che
saranno
concordate con il datore di lavoro. Tali limiti di norma non
saranno
inferiori al trimestre.
L'Azienda
o
delle
certificazioni
presente
articolo.
la
Cooperativa
potrà
richiedere
la
necessarie all'esercizio dei diritti di
produzione
cui
al
Le Parti concordano in ogni caso che deve essere garantito lo
svolgimento
della normale attività.
Eventuali permessi spettanti per lo stesso fine in forza di
accordi
aziendali non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute
dal
presente articolo.
TITOLO XXIII - PERMESSI PER ELEZIONI
ART. 42
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 3, in occasione
di
tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi dalla Repubblica
o
dalle Regioni, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici
elettorali,
ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati,
nonché,
in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro
per
tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al
comma
precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di
attività
lavorativa.
TITOLO XXIV - SERVIZIO MILITARE
ART. 43
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si
fa
riferimento alle disposizioni di cui al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946,
n.
303. Al lavoratore ripresentandosi nei termini di 30 (trenta) giorni
di
cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di
leva,
sarà riconosciuto - agli effetti dell'anzianità - il periodo
trascorso
sotto le armi.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti,
comunque,
il dipendente ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi,
alla
conservazione del posto.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per
ferma
volontaria,
risolve il rapporto di lavoro, senza il
diritto
al
riconoscimento dei benefici di cui sopra.
TITOLO XXV - FESTIVITÀ - FERIE
ART. 44
Sono considerati festivi, quindi dovranno essere
giorni
appresso specificati:
retribuiti,
i
a.
-
festività nazionali
25 aprile
ricorrenza della liberazione,
1° maggio - festa dei lavoratori.
b.
-
festività infrasettimanali
il primo giorno dell'anno;
l'Epifania;
il giorno del lunedì di Pasqua;
il 15 agosto - festa dell'Assunzione;
il 1° novembre - Ognissanti;
l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
il 25 dicembre - Natale;
il 26 dicembre - S. Stefano;
la solennità del Santo Patrono.
In considerazione delle particolari caratteristiche delle Aziende o
delle
Cooperative alberghiere il godimento delle festività suddette
verrà
subordinato alle esigenze aziendali.
Relativamente alle festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione,
Corpus
Domini e SS. Pietro e Paolo), di cui alla legge 54/77, e
successive
modificazioni DPR 28 dicembre 1985, n. 792, si fa riferimento all'art.
52,
del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
per
i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 50 (cinquanta) o
60
(sessanta) ore in attuazione dell'art. 30, il trattamento economico per
le
festività è pari rispettivamente a dieci e dodici ore.
A tutto il personale assente nella giornata di festività, per
riposo
settimanale, per malattia, infortunio dovrà essere corrisposta
una
giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.
Per
le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria
per
gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una
indennità
integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico
del
datore di lavoro.
Il
di
trattamento
di
cui al presente articolo non è
dovuto
nei
casi
coincidenza delle
di
sospensione
dal
provvedimenti
disciplinari.
festività
servizio
sopra
e
elencate
dalla
con
retribuzione
uno
dei
giorni
per
Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività
è
dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera la retribuzione per
le
ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di
cui
all'art. 26 del presente c.c.n.l..
Per le festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre ai dipendenti
è
corrisposto dall'Azienda o dalla Cooperativa 2 (due) giornate di
permesso
retribuite.
ART. 45
Il personale dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad
un
periodo
di ferie annuali nella misura di 26 (ventisei)
giornate
lavorative, salvo quelle previste per legge (fanciulli ed adolescenti).
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la
distribuzione
dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 (sei) giorni.
Compatibilmente con le esigenze dell'Azienda o della Cooperativa, e
quelle
dei dipendenti è in facoltà del datore di lavoro di stabilire un
periodo
di ferie pari a due settimane.
Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi. Le
ferie
sono irrinunciabili.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in
servizio
il lavoratore nel corso del periodo di ferie, fermo restando il
diritto
del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva
il
diritto al rimborso delle spese sostenute.
Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la retribuzione di
fatto
ed
di cui all'art. 53.
In caso di licenziamento o dimissioni, spetteranno al dipendente
tanti
dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per quanti sono
i
mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.
TITOLO XXVI - MATERNITÀ
ART. 46
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti
ed
i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Le parti concordano che la disposizione della legge 31 dicembre 1971,
n.
1204,
in materia di permessi post-parto, trovino applicazione
in
alternativa alla madre, anche nei confronti del padre lavoratore ai
sensi,
per gli effetti ed alle condizioni previste dalla legge n.
1204/1971,
dell'art. 7, nonché dalla sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale.
La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore
di
lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o dal medico
del
servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a
darne
ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio
la
lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15
(quindici)
giorni
successivi al parto il certificato di nascita del
bambino
rilasciato dall'Ufficiale di stato civile o il certificato di
assistenza
al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936,
n.
2128.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto
ad
astenersi dal lavoro:
a.
nel
per
due
mesi
precedenti la data presunta del parto
indicata
certificato medico di gravidanza;
b.
c.
il
per tre mesi dopo il parto;
per
il periodo intercorrente tra la data presunta del parto
ed
parto stesso;
d.
per un
alla
lettera c;
ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di
cui
e.
per malattia del bambino di età inferiore a tre anni.
Diritto
riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo
o
affidato ai sensi della legge 04 maggio 1983, n. 184:
f.
durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro
deve
consentire alle madri lavoratrici, due periodi di riposo,
anche
cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando
l'orario
giornaliero di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore. Detti periodi di
riposo
hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla
lavoratrice
madre di uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa; sono di
mezz'ora
ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda o
dalla
Cooperativa quando la lavoratrice voglia usufruire della camera
di
allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro
nelle
dipendenze dei locali di lavoro.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo
di
assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione del 20% (venti per
cento)
della tredicesima mensilità (articolo 30 del D.P.R. 21 maggio 1953,
n.
568).
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice
ha
diritto ad una indennità pari all'80% (ottanta per cento) ed al
30%
(trenta per cento) della normale retribuzione posta a carico
dell'INPS,
come stabilito dall'articolo 74 della Legge 23 dicembre 1978, n.
833.
Indennità anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della
Legge
29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto
a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di
cui
agli art. 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a termine o
stagionali,
l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di
maternità
agli aventi diritto ai sensi del sesto comma dell'art. 1 della
29
febbraio 1980, n. 33.
Legge
I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a), b), e c)
devono
essere computati agli effetti indicati dall'art. 6 della Legge 30
dicembre
1871, n. 1204.
Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è
computabile
solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 (sette) della Legge
30
dicembre 1971, n. 1204.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per
tutto
il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età
del
bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per
giusta
causa,
cessazione
dell'attività dell'Azienda o della
Cooperativa,
ultimazione per la quale la lavoratrice era assunta o cessazione
del
rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era
stato
stipulato".
TITOLO XXVII - ASPETTATIVA - ASPETTATIVA PER MALATTIA O PER INFORTUNIO
ART. 47
Al dipendente che ne faccia richiesta può essere concessa una
aspettativa
senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità od alcun
altro
effetto.
Il dipendente che entro 7 (sette) giorni della scadenza del
di
aspettativa
non si presenti per riprendere servizio è
considerato
dimissionario.
periodo
L'Azienda o la Cooperativa qualora accerti che durante l'aspettativa
sono
venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione può
richiedere
al dipendenti di riprendere il lavoro nel termine di 7 (sette) giorni.
ART. 48
Al
dipendente, ammalato o infortunato sul lavoro a sua
richiesta
l'aspettativa sarà prolungata per un ulteriore periodo non superiore a
120
(centoventi) giorni, alle seguenti condizioni:
a.
che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
b.
che non si tratti di malattie croniche o psichiche;
c.
che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa
senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità od alcun altro effetto,
TITOLO XXVIII - MALATTIE - INFORTUNI
ART. 49
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattro
ore,
salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre il dipendente
deve
trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio,
anche
di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore
abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore non
essendo
venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto
inoltrare
la
prescritta denuncia all'INAIL e all'autorità giudiziaria,
resta
esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal
mancato
ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento,
le
assenze
scaturite
da
malattia
o
infortunio
sono
considerate
ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per
il
ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il
seguente
trattamento:
A) PERIODO DI COMPORTO
1.
al
in
caso
mantenimento
di
malattia il dipendente, non in prova.
ha
del posto di lavoro per assenza continuativa
diritto
fino
ad
un
massimo di sei mesi (180 giorni di calendario), anche a cavallo
due
anni solari, per anzianità fino a due anni;
2.
in
di
in caso di malattia o di malattia professionale il dipendente non
prova ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze,
anche
non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (anno 365 giorni
di
calendario) nel periodo di tre anni, o periodo inferiore, dovute anche
ad
eventi morbosi diversi, per i dipendenti aventi anzianità di servizio
di
oltre due anni.
3.
ha
in
caso
di
infortunio sul lavoro il dipendente non in
prova,
diritto alla conservazione del posto fino a quando dura
l'inabilità
temporanea che impedisca totalmente e di fatto al dipendente medesimo
di
attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel
certificato
definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato
dal
competente istituto;
4.
ha
in
caso
di
malattia professionale il dipendente non in
diritto alla conservazione del posto per un
mesi
consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
periodo
di
prova
nove
5.
è
per
il
personale assunto a termine, la conservazione del
posto
comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.
Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini
sopra
indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto di
lavoro
senza obbligo di preavviso.
Il dipendente che presti servizio in Aziende o in Cooperative addette
alla
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui
alla
legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo in caso di malattia di
durata
superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio al
datore
di lavoro il certificato medico attestante che egli non presenta
pericolo
di contagio dipendente dalla malattia medesima.
B) TRATTAMENTO ECONOMICO
Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento
di
malattia, infortunio o malattia professionale l'Azienda o la
Cooperativa
corrisponderà al dipendente, quanto appresso:
a. CASO MALATTIA
1.
(periodo di carenza) il primo giorno di malattia è ha carico
del
lavoratore; sono a carico del datore di lavoro i successivi due
giorni.
Nel caso in cui la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente
i
detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore
di
lavoro;
2.
di
ad una indennità da parte dell'INPS da corrispondersi dal datore
lavoro, é a suo carico una integrazione in modo da
raggiungere
complessivamente la misura del 75% (settanta cinque per cento) dal
quarto
al ventesimo giorno e del 100% (cento per cento) dal ventunesimo in
poi
della retribuzione giornaliera, che il lavoratore avrebbe percepito
di
diritto in caso di normale svolgimento del lavoro. L'integrazione è
dovuta
per 180 (centottanta) giorni, fatta eccezione per i dipendenti assunti
con
contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non
verrà
corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
b. CASO INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori
soggetti
all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro,
l'intera
retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio ed
una
indennità pari al 60% (sessanta per cento) della normale
retribuzione
giornaliera di fatto per i successivi 3 (tre) giorni (periodo di carena).
Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si
inizia
dal primo giorno di assenza.
L'integrazione non è dovuta se l'INPS/INAIL non riconoscono per
qualsiasi
motivo l'indennità a loro carico. Se le indennità sono riconosciute
dagli
Istituti menzionati in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto
ad
integrare la parte d'indennità non corrisposta dagli Istituti.
Al lavoratore malato od infortunato sarà riconosciuta l'anzianità
di
servizio per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.
Durante il periodo di prova, non è dovuta al dipendente,
nessuna
integrazione da parte dell'Azienda o della Cooperativa.
Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal
servizio
per malattia sono espletate dalle Unità Sanitarie locali alle quali
spetta
la competenza esclusiva di tale accertamento.
Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali le
fasce
orarie di reperibilità di cui al D.M. della Sanità dell'8 gennaio
1985
pubblicato sulla G.U. del 7.2.85 sono così determinate: 10,00-12,00
/
17,00-19,00, sabato e domenica compresi, salva diversa disposizione
della
competente autorità sanitaria.
ART. 50
Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'Azienda o
della
Cooperativa è facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il
periodo
di infermità nei propri locali oppure di richiedere l'allontanamento
in
caso di malattia infettiva o per necessita di interventi chirurgici o
per
difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità
della
malattia.
In caso di anticipazioni delle spese da parte del datore di lavoro per
i
medici o medicine a favore del dipendente queste sono tenuti al rimborso.
TITOLO XXIX - LAVORATORI AFFETTI DA TUBERCOLOSI
ART. 51
Il lavoratore affetto da tubercolosi che sia ricoverato in
istituti
sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC
a
proprie spese ha diritto alla conservazione del posto fino a 18
(diciotto)
mesi dalla data di sospensione dal lavoro.
o
Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1088/1970 le imprese aventi un
numero
di
dipendenti superiore a 15 (quindici) unità hanno l'obbligo
di
conservare il posto di lavoro ai lavoratori affetti da TBC fino a 6
(sei)
mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta
guarigione
o stabilizzazione.
Al
lavoratore
affetto da malattia tubercolare
sarà
riconosciuto
nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 (centottanta)
giorni.
TITOLO XXX - CASSA ASSISTENZA PREVIDENZA
ART. 52
Mensilmente le Aziende o le Cooperative sono tenute a versare alla
Cassa
Assistenza Previdenza "CAP gli importi ottenuti dalla percentuale
del
10,00% (dieci per cento) sulla paga base nazionale, compresi i
dipendenti
assunti come apprendisti o con contratto di formazione lavoro. Di
detta
percentuale l'1,00% (uno per cento) è a carico del dipendente e
il
restante 9.00% (nove per cento) a carico del datore di lavoro.
La
percentuale di cui sopra va computata anche sull'utile effettivo
di
cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
Per quanto concerne il datore di lavoro, le somme da accantonare per
la
parte previdenziale, varia a secondo del numero dei dipendenti
occupati.
Le differenze contributive andranno accantonate parte a favore
delle
Organismi bilaterali e parte per la costituzione di enti o organismi
da
parte delle Organizzazioni datoriali stipulanti il presente c.c.n.l..
Le percentuali sono così determinate:
a. fino ad otto dipendenti occupati
b. da nove a venti dipendenti occupati
c. oltre
4,00%;
1,99%;
0,50%.
La Cassa Assistenza Previdenza provvederà alle prestazioni di
assistenza,
secondo un Regolamento da predisporre dalle parti stipulanti,
un
anno dall'inizio di decorrenza del presente accordo.
entro
Il Comitato di Gestione della "CAP può assumere decisioni per
realizzare
le prestazioni previdenziali o mediante il sistema della
previdenza
integrativa, ovvero di una rendita vitalizia, ovvero di un
capitale
finale.
La percentuale di cui sopra del 10,00%, viene così ripartita: il
5,00%
(cinque per cento) a favore del lavoratore, il 4,00% a favore del
titolare
o aventi
della
"CAP".
diritto,
l'1,00% (uno per cento) per
il
funzionamento
Inoltre vengono versati alla Cassa Assistenza Previdenza gli importi
delle
festività
soppresse con legge 54/77, e precisamente (S.
Giuseppe,
Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo).
La Cassa Assistenza Previdenza "CAP" dovrà prevedere inoltre,
prestazioni
integrative di malattia, infortuni od altre forme di assistenza,
secondo
il Regolamento previsto dallo Statuto della "CAP", per le quali è
dovuto
un contributo variabile dallo 0,50% (zero cinquanta per cento) al
8,00%
(otto per cento) della paga base nazionale previsto nell'art. 53
del
presente c.c.n.l.; durante la vigenza del presente accordo viene
stabilita
la percentuale del 6,00% (sei per cento)
La percentuale di cui sopra del 6,00% (sei per cento) viene
così
ripartita, l'1,00% (uno per cento) per il funzionamento della "CAP";
il
2,50% (due e cinquanta per cento) per prestazioni assistenziali;
1,00%
(uno
per cento) per quote servizio contrattuali; l'1,00% per
il
funzionamento degli Organismi bilaterali, di cui lo 0,40% (zero
quaranta
per cento) per Organismi nazionali e lo 0,60% (zero sessanta per cento
per
quelli provinciali; infine l'0,50% (zero cinquanta per cento) per
la
costituzione di Organismo o Enti da parte delle Organizzazioni
datoriali
firmatarie del presente c.c.n.l..
L'Azienda o la Cooperativa deve versare la somma di lire 400.000 a
titolo
costitutivo (una tantum) per l'assistenza sanitaria integrativa
dei
quadri. Tale importo è per dipendente, è indivisibile e va versato
per
intero all'atto dell'assunzione o del passaggio alla categoria quadro.
Indipendentemente se il contratto sia a tempo indeterminato o
determinato,
all'inizio di ogni anno il datore di lavoro deve versare la somma di
lire
300.000 per ogni dipendente della categoria quadro.
Ai dipendenti licenziati o dimissionari sarà corrisposto da parte
della
Cassa
Assistenza
Previdenza il trattamento previsto
dalla
legge
29.05.1982, n. 297, se gli importi relativi al T.F.R. vengono
annualmente
versati alla Cassa Assistenza Previdenza, non oltre il 10 marzo di
ogni
anno,
secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni
Nazionali
contraenti.
Le Cooperative per i propri dipendenti, sono tenute al
dei
contributi alla "CAP" nelle percentuali sopra stabilite.
versamento
Fermo restando le contribuzioni di cui sopra, le prestazioni a favore
dei
datori di lavoro non si applicano ai soci di società di capitali
di
qualsiasi tipo o natura, ai soci di enti, associazioni e fondazioni,
in
loro vece subentrano gli amministratori in percentuale.
Per le prestazioni dovute agli imprenditori che hanno raggiunto
l'età,
pensionabile o che svolgono attività stagionale, occasionale o per
motivi
diversi dietro presentazione di domanda alla "CAP", possono ottenere
una
riduzione delle contribuzioni di cui sopra, di quatto punti
percentuali,
quindi l'aliquota sarà pari al 14,00% (quattordici per cento). In tal
caso
l'imprenditore non avrà diritto ad alcuna delle previdenze previste
dalla
"CAP".
In questa ipotesi, la percentuale dell'1,00% (uno per cento)
viene
assegnata
alla formazione di cui l'0,20% (zero venti per
cento)
all'Organismo nazionale il restante 0,80% (zero ottanta per cento)
agli
Organismi provinciali; un ulteriore 1,00% (uno per cento) andrà
ad
incremento della percentuale prevista per la costituzione di Enti
ed
Organismi da parte delle Organizzazioni datoriali stipulanti il
presente
c.c.n.l..
Le Cooperative sono tenute al versamento alla "CAP" nella misura
del
14,00% (quattordici per cento) da calcolarsi sui compensi
effettivamente
riscossi dai soci-co-imprenditori sulla base del bilancio di
esercizio,
Comunque mensilmente verseranno in acconto contributi da calcolarsi
sui
compensi del mese precedente. Nel mese di giugno di ogni anno si
procederà
al conguaglio ed all'eventuale versamento o meno della differenza.
La "CAP" può riscuotere le quote contrattuali per il funzionamento
degli
enti bilaterali.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti
l'impianto
contrattuale, l'applicazione del presente c.c.n.l. comporta l'obbligo
a
carico dell'Azienda o della Cooperativa di dare attuazione a tutti
gli
istituti
contrattuali, ivi compresi quelli
regolanti
la
materia
previdenziale ed assistenziale gestita dalla "CAP - Cassa
Assistenza
Previdenza".
A tal fine, ciascuna Azienda o Cooperativa è tenuta a
trasmettere
mensilmente alla "CAP" la prevista denuncia riguardante l'elenco
del
personale dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali
ed
assistenziali stabiliti.
Poiché l'adempimento di tali obblighi costituisce anche garanzia di
tutela
contrattuale nei confronti dei lavoratori dipendenti, beneficiari
delle
relative prestazioni unitamente - nei casi previsti - dai datori
di
lavoro, l'evasione e l'elusione della normativa regolante la
materia
contributiva, investe la diretta responsabilità dell'imprenditore
per
inadempienza contrattuale e può essere denunciata alla
Commissione
Provinciale di Garanzia Contrattuale per i provvedimenti di
conseguenza,
non esclusa l'espulsione dall'associazione con la perdita del diritto
di
applicare il presente c.c.n.l..
Il modulo previsto per la denuncia alla "CAP" viene fornito dalla
"CAP"
stessa - dietro richiesta - ovvero può essere riprodotta a
cura
dell'Azienda o della Cooperativa.
TITOLO XXXI - TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 53
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a.
paga base nazionale riportata di cui all'art. 14 del
presente
c.c.n.l.;
b.
elemento territoriale variabile o elemento territoriale annuale;
c.
terzi elementi nazionali o provinciali o aziendali ove esistenti;
d.
eventuali scatti di anzianità, di cui all'art. 60;
e.
per il personale tavoleggiante: eventuale retribuzione
scaturita
dalla percentuale di servizio secondo le misure e le modalità di
cui
all'art. 58 del presente c.c.n.l..
ART. 54
L'Elemento Territoriale Variabile o elemento territoriale annuale va
in
aggiunta al minimo tabellare e viene determinata a livello provinciale
o
"aziendale", e non va imputata agli altri istituti contrattuali.
Detto Elemento Territoriale Variabile o Elemento Territoriale Annuale
può
subire variazioni in più o in meno a seconda dell'andamento economico
del
settore, dell'Azienda dalla situazione territoriale, come può
essere
determinate, sempre nella vigenza di detto c.c.n.l., scadenze
successive
diverse con importi diversi.
L'Elemento
Territoriale
Variabile va erogato
mensilmente,
mentre
l'Elemento Territoriale Annuale verrà erogato insieme alla
tredicesima,
cioè di norma nel mese di dicembre.
ART. 55
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto si
ottiene
dividendo l'importo mensile con i seguenti divisori convenzionali:
a.
172 per il personale con orario normale di 40 (quaranta)
ore
settimanali;
b.
190 per il personale con orario normale di 44 (quarantaquattro)
ore
settimanali;
c.
192 per il personale con orario normale di 45 (quarantacinque)
ore
settimanali.
Per i dipendenti addetti a lavori discontinui o di semplice
o
custodia il divisore convenzionale è pari a 1/216 mensile.
attesa
Per i guardiani, portieri e custodi con alloggi nello stabilimento,
nel
cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato
anche
in carovane, baracche e simili il divisore convenzionale è pari a
1/260
mensili.
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto,
si
ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il
divisore
convenzionale 26.
ART. 56
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere
di
continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori,
con
l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità
di
cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per
cento)
mensile della paga base nazionale.
Le somme
cauzione
eventualmente
richieste all'impiegato
a
titolo
di
dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del
garantito,
presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi
interessi
matureranno a favore del dipendente.
ART. 57
Il personale di cui all'art. 101 del presente c.c.n.l. viene
retribuito
con la paga base nazionale maggiorato da un minino del 10% (dieci
per
cento) ad un massimo del 20% (venti per cento) relativamente al
livello
d'inquadramento per le ore effettivamente lavorate: Da detto compenso
sarà
detratto l'importo di eventuale percentuale di servizio.
ART. 58
La retribuzione può essere anche parzialmente o totalmente a
percentuale
di servizio.
La percentuale di servizio compete al personale tavoleggiante, compresi
i
familiari del datore di lavoro svolgenti le stesse mansioni e
soggetti
alle stesse regole del personale dipendente.
La percentuale di servizio va applicata sull'importo
conti
riguardanti le sole consumazioni.
netto
dei
La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro il limite
minimo
del 10% (dieci per cento) e massimo del 20% (venti per cento), che
sarà
applicata a criterio del datore di lavoro.
Il datore di lavoro può assegnare una parte minima della percentuale
di
servizio al personale interno.
Applicando il sistema addizionale il tavoleggiante riscuote
direttamente
dal cliente la percentuale di servizio al momento della presentazione
del
conto.
Applicando
il sistema globale, cioè includente nel
prezzo
della
consumazione l'importo della percentuale di servizio, essa viene
riscossa
dal datore di lavoro e dovrà essere corrisposta al personale non più
tardi
della fine del mese, a meno che tra il personale e datore di lavoro
non
sia stata concordata una modalità diversa.
TITOLO XXXII - NORME SPECIFICHE PER I QUADRI
ART. 59
Per quanto non espressamente disposto nel presente Titolo, al
lavoratore
con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge.
Le Parti per quanto disposto dalla Legge n. 190/1985, concordano che
hanno
dato piena attuazione per l'attribuzione della qualifica Quadro con
la
presente disciplina.
Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei Quadri, tra le
OO.SS.
stipulanti e le Aziende o le Cooperative verranno concordati programmi
di
formazione e di aggiornamento professionali.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio
di
responsabilità civile verso terzi conseguentemente
a
colpe
nello
svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile, nelle
seguenti
misure:
a.
b.
categoria A
categoria B
lire
lire
85.000
75.000.
TITOLO XXXIII - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
ART. 60
Al dipendente per ogni triennio di anzianità di servizio presso una
stessa
Azienda o Cooperativa, ha diritto, indipendentemente da qualsiasi
aumento
di merito, ad uno scatto triennale, per un massimo di cinque
scatti,
secondo i valori mensili sottoelencati per ciascun livello:
Gli
scatti di anzianità decorreranno dal primo giorno
del
mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio
di
anzianità.
Quadro A
Quadro B
Livello 1°
Livello 2°
Livello 3°
Livello 4°
Livello 5°
Livello 6°
Livello 7°
Livello 8°
lire
lire
lire
lire
lire
lire
lire
lire
lire
lire
80.000
75.000
75.000
70.000
70.000
65.000
60.000
60.000
55.000
50.000
TITOLO XXXIV - GRATIFICA NATALIZIA
ART. 61
In occasione delle feste natalizie l'Azienda o la Cooperativa
dovrà
corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una
mensilità
della normale retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso
dell'anno, "sempre che sia stato superato il periodo di prova"
il
lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia
per
quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda o la
Cooperativa.
La frazione di mese viene considerata mese intero se è pari o superiore
a
15 (quindici) giorni di calendario, mentre non viene considerato se
è
inferiore a 15 (quindici) giorni.
Agli
effetti della liquidazione della gratifica natalizia
verranno
detratti i ratei relativi alle sospensioni delle prestazioni di
lavoro,
dovute per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito
dei
periodi di conservazione del posto di lavoro, le assenze giustificate.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio,
sarà
corrisposta alla lavoratrice, per il periodo interessato, solamente il
20%
(venti per cento) della gratifica natalizia ai sensi dell'art. 30
del
D.P.R., 21 maggio 1953, n. 568.
TITOLO XXXV -INDENNITÀ PER
DEL
DIPENDENTE
USO DI MEZZO DI TRASPORTO
DI
PROPRIETÀ
ART. 62
Al dipendente cui sono stati attribuiti mansioni comportanti l'impiego
di
mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese saranno a
carico
dell'Azienda/o della Cooperativa.
Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del dipendente deve
essere
corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e
di
trasporto per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.
TITOLO XXXVI - TRASFERTE
ART. 63
Al dipendente occasionalmente o temporaneamente comandato in missione o
in
servizio vanno rimborsate entro i limiti della normalità, a piè di
lista,
le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio.
Inoltre al dipendente deve essere corrisposto:
a.
nel caso di pernottamento fuori sede un indennità giornaliera del
15%
(quindici per cento) sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese
di
vitto e alloggio);
b.
nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede ma il
servizio
o la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del
15%
quindici per cento) sull'ammontare delle spese di vitto;
c.
nel caso in cui l'Azienda o la Cooperativa provvede all'alloggio
e/o
al vitto, corrisponderà al dipendente in missione, in luogo
dell'indennità
di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con
il
dipendente stesso.
Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse
protrarsi
o comunque riguardare lunghi periodi, l'Azienda o la Cooperativa
in
sostituzione delle spese di vitto ed alloggio potrà convenire con
il
dipendente una diaria giornaliera a titolo forfettario.
TITOLO XXXVII - VITTO E ALLOGGIO
ART. 64
L'Azienda o la Cooperativa alla somministrazione
alla
fornitura dell'alloggio ai propri dipendenti.
del
vitto
ed
Tale facoltà sarà da verificarsi secondo le disponibilità aziendali.
Nel caso di concessione del vitto ed alloggio la retribuzione in
natura
corrispondente sarà determinata ed assoggettata agli Istituti di
legge
secondo le norme vigenti.
TITOLO XXXVIII - DIVIETO DI ACCETTAZIONE DELLE MANCE
ART. 65
Le mance sono vietate, il personale che comunque le solleciti potrà
essere
punito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari ai
sensi
dell'art....
TITOLO XXXIX - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA PAGA
ART. 66
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con cadenza
periodica,
comunque
non
superiore a quella mensile, secondo le
consuetudini
dell'Azienda o della Cooperativa.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al
lavoratore
una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere
distintamente
specificate: la denominazione dell'Azienda o della Cooperativa, il nome
e
cognome del dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione
si
riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti
la
retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
ART. 67
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a
quella
indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla
qualità
della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il dipendente
che
non provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il
denaro
contenuto nella busta paga stessa.
Qualsiasi reclamo sul salario, stipendio o qualunque richiesta inerente
al
rapporto di lavoro debbono essere presentati dal dipendente, sotto pena
di
decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2115 del codice civile,
come
modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
TITOLO XL - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 68
Ciascuno dei
tempo
indeterminato
mezzo
contraenti può recedere dal contratto
dando
di
preavviso scritto con raccomandata
lavoro
od
a
altro
idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini
nel
successivo art. 71.
stabiliti
La comunicazione di recesso, senza preavviso, può avvenire da
del
datore di lavoro per una delle cause sotto elencate:
parte
a.
diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno
dell'Azienda
o della Cooperativa anche fra i dipendenti;
b.
insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
c.
comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
d.
appropriazione di beni aziendali o di terzi nel luogo di lavoro;
e.
danneggiamento volontario di beni dell'Azienda o della Cooperativa
o
di terzi presso locali aziendali;
f.
concorrenza con l'Azienda o la Cooperativa in cui presta la
propria
opera;
g.
esecuzione di lavori senza permesso, nell'Azienda o nella
Cooperativa
sia per proprio conto che per terzi;
h.
falsificazione di documentazione aziendale;
i.
assenze non giustificate di oltre tre giornate consecutive o
di
cinque nel biennio anche non consecutive;
l.
rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il
secondo
giorno dalla data di guarigione.
ART. 69
Nella casistica di licenziamento per giustificato motivo rientra, ma
con
diritto di preavviso, anche:
a.
b.
cessazione dell'attività;
gravi difficoltà economiche dell'azienda o della Cooperativa.
TITOLO XLI - ASSENZE NON GIUSTIFICATE
ART. 70
Il dipendente, salvo caso di legittimo impedimento,
iscritto
giustificare le assenze dal lavoro.
deve
Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata
corresponsione
per
della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a
tre
giorni, una multa non eccedente l'importo del 10% (dieci per cento)
della
retribuzione mensile e nel caso di assenza superiore a tre giorni si
fa
riferimento alla lettera i) dell'articolo 68.
TITOLO XLII - PREAVVISO
ART. 71
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti sono:
LIVELLI
Quadro A
Quadro B
Livello 1°
Livello 2° e 3°
Livello 4° e 5°
Livello 6°,7°e 8°
SERVIZIO FINO A
5 ANNI
120 giorni
120 giorni
60 giorni
45 giorni
30 giorni
20 giorni
SERVIZIO FINO A
10 ANNI
150 giorni
150 giorni
90 giorni
60 giorni
45 giorni
30 giorni
SERVIZIO OLTRE
10 ANNI
180
180
120
90
60
45
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
ART. 72
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né
di
congedo matrimoniale.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per
la
ricerca di nuova occupazione.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di
preavviso,
deve
corrispondere all'altra una indennità pari all'importo
della
retribuzione di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti del T.F.R..
TITOLO XLIII - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
ART. 73
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha
diritto
ad un trattamento di fine rapporto, come previsto dalla Legge 29
maggio
1982, n. 297.
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto
dipendente
all'atto della cessazione dal servizio.
al
Quando ragioni tecniche, derivanti dalla elaborazione
meccanografica
impediscono una pronta liquidazione, la stessa comunque dovrà
avvenire
entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto i lavoro.
In caso di cessione o trasformazione dell'Azienda i dipendenti
conservano
i diritti acquisiti.
Qualora i dipendenti vengono liquidati dal proprietario precedente,
non
esiste nessun obbligo da parte dei subentranti.
In caso di fallimento o liquidazione dell'Azienda o della Cooperativa
il
dipendente ha diritto all'indennità di preavviso ed al trattamento di
fine
rapporto
e
il complessivo suo credito sarà considerato
"credito
privilegiato" nei limiti e nelle forme di Legge.
In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto
e
l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli
aventi
diritto, secondo le norme contenute nel codice civile.
TITOLO XLIV - CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA
ART. 74
Per il trapasso, la cessione ed il fallimento
fa
riferimento alle disposizioni delle leggi.
dell'Azienda
si
TITOLO XILV - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO
ART. 75
Quando
la
viene fatto obbligo al personale di indossare speciali
divise
spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli
indumenti
che
i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di
carattere
igienico-sanitario o le cui mansioni comportino l'uso prolungato
di
sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle
pulizie
di sala, bar, cucina, office, lavanderia e relative dotazioni.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire
gli
strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
gli
attrezzi
e
Il dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e
tutto
quando
viene
messo
a sua disposizione senza apportarvi
nessuna
modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione
dal
superiore diretto.
Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di
lavoro,
alle macchine, agli attrezzi ed a quanto altro messo a sua
disposizione
darà diritto all'Azienda o alla Cooperativa di rivalersi sulle
sue
competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
In caso di risoluzione del rapporto, il dipendente deve riconsegnare
al
magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto
in
consegna temporanea: indumenti, divise, attrezzi o strumenti ecc., in
caso
di smarrimento, il dipendente è tenuto alla sostituzione ed al rimborso.
TITOLO XILVI - LAVORATORI INABILI
ART. 76
Le Parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale
e/o
territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro
possesso
sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili
per
esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni
più
favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese
essi
operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le Parti potranno richiedere consulenze
di
strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
o
in
cui
interventi
TITOLO XLVII - TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI
ART. 77
Le Parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale
allo
scopo
di individuare le realtà ove costituire comitati
bilaterali
territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i
soggetti
interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai
servizi
sanitari ed inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
Ai
lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono
nei
progetti
riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche e che rispettano
le
prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va
concessa
l'aspettativa
non
retribuita
comunque
non
influente
ai
fini
dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette
strutture
in aggiunta al periodo di comporto.
L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica
delle
strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali, anche
in
ragione della loro specificità.
TITOLO XLVIII - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
ART. 78
Ai
fini
di
favorire
l'inserimento nel
settore
di
lavoratori
extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi
di
formazione
professionale
attraverso gli Enti
professionali
delle
Organizzazioni stipulanti in collegamento anche
dei
Ministeri interessati e degli Enti locali.
con
le
iniziative
TITOLO XLIX - GENITORI DI INABILI E TOSSICODIPENDENTI
ART. 79
I genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti,
riconosciuti
dal Servizio Sanitario competenti per territorio, che richiedono
il
passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto
agli
altri lavoratori.
TITOLO L - PART-TIME
ART. 80
Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di
lavoro
prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal
presente
contratto.
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire,
flessibilità
della forza di lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito
della
giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta
valida
ad esigenze individuali dei lavoratori.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive
è
consentito, con l'accordo delle parti interessate, la prestazione
di
lavoro
supplementare rispetto all'orario di lavoro
concordato
in
attuazione del comma 3 lettera c, e 4, dell'art. 5 della Legge 19
dicembre
1984, n. 863.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa
espressamente
riferimento alla Legge n. 863/1984 ed alle successive modificazioni.
ART. 81
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare
da
atto scritto, nel quale siano indicate, oltre le voci dell'art. 18,
le
seguenti:
a.
periodo di prova per i nuovi assunti;
b.
la durata della prestazione lavorativa ridotta e
relative
modalità;
c.
trattamento
economico
e normativo
secondo
i
di
proporzionalità all'entità delle prestazioni.
le
criteri
TITOLO LI - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO - FORMAZIONE
ART. 82
Nel quadro della più generale impresa tra l'U.C.I.C.T. e la C.I.S.A.L.
le
Parti, per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti
più
idonei siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare
al
meglio l'istituto del contratto di formazione e lavoro, ravvisando in
esso
uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale
giovanile,
concordano sulla necessità di attivare comuni interventi per
approdare
alle definizioni della legge n. 863/84.
ART. 83
Le
Organizzazioni territoriali delle Parti stipulanti il
presente
c.c.n.l., si attiveranno nei confronti dell'Ente Regione per
determinare
indirizzi e obiettivi sui programmi e sulla tutela formativa.
Inoltre
le
Organizzazioni datoriali e i Sindacati
lavoratori
definiranno
attraverso specifici accordi e progetti
formazione
l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro.
dei
di
Copia di detto accordi verrà depositato a cura di una delle Parti
presso
gli Uffici del Ministero del Lavoro.
I progetti di formazione definiti tra le Parti a livello
territoriale
verranno depositati presso gli Uffici provinciali e regionali del
lavoro,
al fine del rilascio immediato, alle Aziende o alle Cooperative
associate
all'U.C.I.C.T., del nulla osta da parte degli Uffici del
collocamento
territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in
attuazione
del disposto art. 3, comma 3, della Legge n. 863/1984.
ART. 84
Particolari condizioni, in deroga al comma 4° della citata legge
si
possono studiare tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e
le
Organizzazioni
datoriali stipulanti per Aziende e
Cooperative
di
particolare importanza e con eventuali più esercizi collegati.
Copia dell'accordo verrà depositato a cura di una delle Parti al
Ministero
del Lavoro e agli Uffici periferici.
ART. 85
Le Parti convengono che le caratteristiche dei contratti di formazione
e
lavoro per l'acquisizione dei contenuti professionali sono ripartiti
come
segue:
a) CFL L'ACQUISIZIONE DI PROFESSIONALITÀ ELEVATE
Il
contratto
di
formazione lavoro mirato alla
acquisizione
di
professionalità
elevata è consentito per
il
conseguimento
delle
professionalità corrispondenti al terzo livello d'inquadramento ed
ai
livelli superiori ed ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi,
inoltre
debbono prevedere una formazione pari a 130 (centotrenta) ore
da
effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Livello Iniziale Livello finale
1°
B
2°
1°
3°
2°
4°
3°
Ore formazione Durata in mesi
130
24
130
24
130
24
130
24
b) CFL L'ACQUISIZIONE DI PROFESSIONALITÀ INTERMEDIA
Il
contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione
di
professionalità
intermedie è consentita per
il
conseguimento
di
professionalità corrispondenti al 5° (quinto), 6° (sesto) e 7°
(settimo)
livello ed ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi e deve prevedere
una
formazione pari a 80 (ottanta) ore da effettuarsi in luogo
della
prestazione lavorativa.
Livello Iniziale Livello finale
5°
4°
6°
5°
7°
6°
Ore formazione Durata in mesi
80
24
80
24
80
24
c) CONTRATTI DI CFL MIRATI AD AGEVOLARE L'INSERIMENTO PROFESSIONALE
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare
l'inserimento
professionale
mediante
un'esperienza lavorativa
che
consenta
un
adeguamento delle capacità professionali nel contesto aziendale nel
suo
insieme, è consentito per tutti i livelli ad eccezione del livello A,
deve
prevedere un iter formativo di 20 (venti) ore ed avrà una durata di
dodici
mesi.
Livello Iniziale Livello finale
1°
B
2°
1°
3°
2°
4°
3°
5°
4°
6°
5°
7°
6°
Le eventuali
quanto
Ore formazione Durata in mesi
20
12
20
12
20
12
20
12
20
12
20
12
20
12
ore aggiuntive devolute alla formazione in
base
a
stabilito da progetti formativi non vengono retribuiti.
Le cause di sospensione legale del rapporto, comportano la
prorogabilità
del
termine finale per un periodo di durata pari alla
effettiva
sospensione, unicamente nei casi in cui l'INPS riconosca il diritto
alla
proroga e dei benefici contributivi.
ART. 86
La formazione sarà normalmente impartita dal personale qualificato o
dal
datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per
inserire
il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.
La formazione teorica, di cui al comma precedente, su richiesta del
datore
di lavoro può essere impartita dagli Enti delle Organizzazioni
stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del rapporto formativo l'Azienda o
la
Cooperativa comunicherà al lavoratore l'esito della formazione stessa.
ART. 87
L'U.C.I.C.T., per mezzo del proprio ente ENFRAU, e la C.I.S.A.L. per
mezzo
dell'E.Co.Form.,
unitariamente convengono di
approntare
corsi
di
formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti
dal
datore di lavoro, nonché quelli di loro pertinenza.
ART. 88
Ai lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro
sarà
assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al
presente
c.c.n.l., quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le Parti.
ART. 89
Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora la disciplina legislativa
del
contratto di formazione e lavoro subisca modifiche.
A tale scopo le problematiche relative saranno demandate ai
di
Assistenza che studieranno le soluzioni relative.
Centri
TITOLO LII - APPRENDISTATO
ART. 90
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla Legge 19 gennaio
1955,
n. 25, dal relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956,
n.
16 e dall'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dalle
disposizioni
del presente contratto.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di
età
non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero
a
ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del
regolamento
(CEE)
n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e
successive
modificazioni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui
al
precedente comma sono elevati di due anni.
I
soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato
sono
computati nelle quote di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e
successive
modificazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla
sulla
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
legge
La durata del periodo di apprendistato non può essere inferiore a
diciotto
mesi, né superiore a quattro anni.
In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo
complessivamente
superiore a 30 (trenta) giorni, anche non continuativi, il rapporto
potrà
essere prolungato dello stesso periodo.
In caso di trasformazione del contratto di apprendista da tempo pieno
a
tempo parziale in corso di rapporto, la durata inizialmente
prevista
s'intende
proporzionalmente prolungata fino ad un massimo
di
48
(quarantotto) mesi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti s'impegnano a incontrarsi entro due mesi dall'approvazione
della
legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare
la
disciplina contrattuale con le nuove norme legislative.
ART. 91
Per quanto si riferisce: all'assunzione, all'orario di lavoro, alle
ferie,
valgono le norme di legge.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il
relativo
livello d'inquadramento professionale devono essere espressamente
indicati
nella lettera di assunzione.
ART. 92
La durata del tirocinio è fissata in:
a.
b.
36 (trentasei) mesi per il primo livello di professionalità;
4(quattro) anni per il secondo livello di professionalità.
Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito
presso
un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore o di laurea,
o
di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità
da
acquisire le suddette durate sono ridotte a:
a.
b.
24 (ventiquattro) mesi per il primo livello di professionalità;
26 (trentasei) mesi per il secondo livello di professionalità.
ART. 93
La
retribuzione
dell'apprendista viene determinata
applicando
le
percentuali di seguito riportate sulla paga base nazionale
relativamente
al livello d'inquadramento.
Moduli
Durata
1° livello di profes.:
3
2° livello di profes.:
4
1° anno 2° anno
65%
75%
65%
75%
3° anno
85%
85%
4° anno
90%
Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguita
presso
un istituto professionale ovvero di un diploma di scuola media
superiore,
l'applicazione delle percentuali previste nella precedente tabella
sono
aumentate di 2 (due) punti percentuale.
Condizioni diverse possono essere stabilite a livello territoriale.
ART. 94
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione
i
cui contenuti verranno definiti con apposito decreto ministeriale.
In
applicazione del D.M. 8 aprile 1998, la formazione esterna è
così
articolata:
a) CONTENUTI A CARATTERE TRASVERSALE
MODULO 1°
Disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro,
misure
collettive di prevenzione, modelli operativi per la tutela della salute
e
della sicurezza sul luogo del lavoro
MODULO 2°
1.
2.
3.
Recupero (eventuale) di conoscenze linguistico-matematiche;
Comportamenti relazionali, conoscenze organizzative gestionali;
Conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali).
b) CONTENUTI A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE
MODULO 3°
Sicurezza sul lavoro, mezzi di protezione individuali propri della
figura
professionale.
MODULO 4°
Nozioni tecnico scientifiche ed operative, differenziate per
singole
figure professionali.
le
1. APPRENDISTI
primo anno
A1 =
A2 =
A3 =
A4 =
Tot.
20
20
8
16
64
ore
ore
ore
ore
ore
secondo anno
terzo anno
A1
A2 = 20 ore
A3 = 8 ore
A4 = 16 ore
Tot. 44 ore
A1
A2
A3 = 8 ore
A4 = 16 ore
Tot. 32 ore
quarto anno
A1
A2
A3 = 8 ore
A4 = 16 ore
Tot. 32 ore
totali
A1 =
A2 =
A3 =
A4 =
Tot.
20 ore
40 ore
32 ore
64 ore
156 ore
Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16
della
Legge 196/1997 potranno essere effettuate anche all'interno dell'Azienda
o
della Cooperativa.
2. APPRENDISTI IN POSSESSO DI ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE,
TITOLO
DI STUDIO DI SCUOPLA MEDIA SUPERIORE O LAUREA, NON IDONEI
RISPETTO
ALL'ATTIVITA' DA SVOLGERE.
primo anno
A1 = 10 ore
A2 = 10 ore
A3 = 4 ore
A4 = 8 ore
Tot. 32 ore
secondo anno
terzo anno
A1
A2 = 10 ore
A3 = 4 ore
A4 = 8 ore
Tot. 32 ore
A1
A2
A3 = 4 ore
A4 = 8 ore
Tot. 12 ore
quarto anno
A1
A2
A3 = 4 ore
A4 = 8 ore
Tot. 12 ore
Totali
A1 =
A2 =
A3 =
A4 =
Tot.
10
20
16
32
78
Le ore complessive di formazione esterna ed interna sono
complessivamente
pari a 60 (sessanta) ore medie annue.
Le ore di formazione esterne potranno essere effettuate anche
all'interno
ore
ore
ore
ore
ore
dell'Azienda o della Cooperativa.
3.APPRENDISTI CON ATTESTATI DI QUALIFICA PROFESSIONALE, IDONEO
RISPETTO
ALL'ATTIVITÀ DA SVOLGERE.
A1
A2
A3
A4
= 8 ore
= 12 ore
= 4 ore
= 16 ore
4.APPRENDISTI IN POSSESSO DI TITOLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
LAUREA,
IDONEI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ DA SVOLGERE
O
A1 = 8 ore
A2 = 8 ore
A3 = 4 ore
All'apprendista
che
avesse
intrattenuto
precedenti
rapporti
di
apprendistato anche non in mansioni analoghe l'Azienda o la
Cooperativa
dovrà
fornire
esclusivamente
la
formazione
tecnicoprofessionale
eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata
dall'effettuazione
dell'attività formativa con contenuti di natura generale qualora
già
effettuata presso il datore di lavoro precedente.
All'atto
dell'assunzione
l'Azienda
o
la
Cooperativa
richiederà
all'apprendista
di
documentare
l'eventuale
attività
formativa
precedentemente svolta presso altra impresa ai fini del conseguimento
del
credito formativo e comunque dell'esenzione della frequenza dei
moduli
formativi già contemplati.
Le Parti entro il 31 dicembre 1998 s'incontreranno per definire i
criteri
formativi e le schede per la gestione della formazione degli apprendisti.
Le Parti procederanno poi a redigere con progetto formativo da
sottoporre
al Ministero del Lavoro per la relativa approvazione e delibera
dei
finanziamenti a supporto.
Le Parti si danno affidamento rispetto al fatto che tali
progetti
formativi potranno riguardare circa 2.000 contratti di apprendistato
sul
territorio nazionale per i comparti rappresentati.
ART. 95
Le Parti in applicazione del D.M. 142 del 25 marzo 1998,
attuativo
dell'art. 18 della Legge 196/1997, si adopereranno per favorire
la
stipulazione di apposite convenzioni, secondo le modalità previste
dal
citato decreto, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio
e
lavoro e di promozione dell'occupazione tramite stages formativi e
di
orientamento.
ART. 96
Il Tutore nelle iniziative formative di cui sopra può essere
identificato
in lavoratori dell'Azienda o della Cooperativa, di livello non inferiore
a
quello finale dell'apprendista ovvero in consulenti esterni aventi
le
esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale
di
prossima emanazione.
L'art. 4, comma 2 del D.M. 8 aprile 1998 prevede che nelle imprese
con
meno di 15 dipendenti e, comunque nelle imprese artigiane, la funzione
di
tutore possa essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si attiveranno per richiedere una modifica legislativa,
che
consenta la funzione di tutore anche al titolare dell'Azienda o
al
Responsabile
della
Cooperativa indipendentemente
dal
numero
dei
dipendenti.
TITOLO LIII - CONTRATTO A TERMINE
ART. 97
In riferimento a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 della Legge
28
febbraio 1987, n. 56, l'opposizione di un termine alla durata
del
contratto di lavoro è consentita, oltre a quanto già disposto dalle
leggi
vigenti e dal presente contratto, anche nei seguenti casi:
a.
intensificazione temporanea dell'attività derivante da
situazione
straordinaria e non prevedibile;
b.
per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione
del posto di lavoro;
c.
esecuzione di servizi definiti predeterminati nel tempo cui non
sia
possibile far fronte con la normale forza lavoro.
Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi
dei
precedenti punti a) e c) non potranno superare i seguenti limiti:
lavoratori a tempo
Da 1 a
Da 4 a
Oltre
indeterminato
3
9
9
lavoratori a tempo determinato
3 unità
4 unità
50%
La base di computo per il calcolo delle percentuali di cui al
comma
precedente è costituito dal numero dei lavoratori occupati al
momento
dell'assunzione dei lavoratori assunti a tempo determinato.
La frazione di unità si considera per intero.
Le Aziende o le Cooperative che non hanno alle dipendenze
personale
assunto a tempo indeterminato possono comunque assumere fino a
(tre)
dipendenti a tempo determinato.
3
ART. 98
L'adozione
devono
dei contratti a termine, di cui alle lettere a)
e
b)
essere comunicati entro tre mesi dall'assunzione dei lavoratori,
alle
OO.SS. stipulanti o al Centro Assistenza, indicando: il numero
dei
lavoratori, qualifiche, motivazioni e durata del rapporto.
L'assunzione
dei lavoratori di cui alla
essere
autorizzata prima all'assunzione stessa.
lettera
c)
dovrà
ART. 99
All'atto delle assunzioni di cui al presente Titolo, l'Azienda o
la
Cooperativa dovrà esibire agli organi del collocamento, una
dichiarazione,
avvalendosi di appositi moduli predisposti e vidimati dai Centri
di
Assistenza, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione
del
presente c.c.n.l. ed all'assolvimento degli obblighi in materia
di
contribuzione e di legislazione sul lavoro. (Allegato C)
ART. 100
La durata dei contratti di cui alle lettere a) e c) relative
all'articolo
precedente non potrà essere superiore a sei mesi.
ART. 101
In riferimento al comma 3, dell'art. 23 della Legge n. 56/1987, e
ammessa
l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali
servizi
(banchetti per cerimonie, meeting, convegni, manifestazioni in genere
ed
altri eventi similari) di durata non superiore ad un giorno.
Dell'avvenuta
assunzione deve essere data comunicazione all'Ufficio di
collocamento
entro il primo giorno non festivo.
TITOLO LIV - CONTRATTI D'INSERIMENTO
ART. 102
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori al
primo
impiego o privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto,
si
applica per un periodo di 36 (trentasei) mesi il trattamento
retributivo
di seguito riportato:
a.
primo anno 70% (settanta per cento) della
nazionale
corrispondente al livello d'inquadramento;
b.
secondo anno 80% (ottanta per cento) della
nazionale
corrispondente al livello di inquadramento;
c.
terzo anno 90% (novanta per cento) della
nazionale
corrispondente al livello d'inquadramento.
paga
base
paga
base
paga
base
L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento
dovrà
risultare da atto scritto.
ART. 103
L'adozione dei contratti d'inserimento dovrà essere comunicato in
via
preventiva
all'Ente Bilaterale delle Organizzazione Autonome
della
provincia di appartenenza o al Centro di Servizi su moduli
predisposti.
(Allegato E)
All'atto dell'assunzione al presente Titolo l'Azienda o la
Cooperativa
dovrà esibire all'Ufficio di collocamento una dichiarazione predisposta
e
vidimata dal Ente Bilaterale Provinciale o Centri di Servizi da
cui
risulti l'impegno integrale del rispetto del presente c.c.n.l.
ed
all'assolvimento degli obblighi di contribuzione e di legislazione
sul
lavoro. (vedi allegato F)
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti concordano, che per primo impiego si considera il dipendente
che
non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di
servizio
nella specifica mansione.
TITOLO LV - LAVORI A DOMICILIO "TELELAVORO"
ART. 104
Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano
il
presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza
e
le
disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può
instaurare
un rapporto di lavoro a domicilio denominato "Telelavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene
resa
presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore
di
lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere
rese
disponibili entro 12 (dodici) ore dalla cessazione e non potranno
mai
essere trattenute a pagamento di spettanze di lavoro.
Con l'instaurazione del telelavoro vengono azionati automaticamente
gli
articoli del C.C. 2051, 2105 e 2125.
Il rapporto denominato "telelavoro" deve risultare da atto scritto
è
compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del
presente
accordo.
ed
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente
in
materia (Legge 877/1973).
La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "telelavoro", sarà
ridotta
del 30% (trenta per cento) rispetto alla paga base nazionale, poiché
non
sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi
presso
l'azienda per rendere la prestazione lavorativa
TITOLO LVI - CONTRATTI DI LAVORO "ATIPICI"
ART. 105
Le Parti concordano di rimandare alla contrattazione locale
l'inserimento
al lavoro dipendenti con "contrattazione atipica", a secondo
delle
situazioni esistenti e della normativa di legge
TITOLO LVII - STAGIAIRES
ART. 106
L'Azienda o la Cooperativa, oltre che instaurare rapporti di
lavoro
subordinato o autonomo ha possibilità di ospitare nell'Azienda o
nella
Cooperativa alcuni giovani con lo strumento dello stage o del tirocinio
al
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell'ambito
dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante
la
conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I rapporti che il datore di lavoro intrattiene con i
non
costituiscono rapporto di lavoro.
tirocinanti
ART. 107
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione
all'attività
dell'Azienda o della Cooperativa, nei limiti di seguito indicati:
a.
un
Aziende
con
cinque
dipendenti assunti a
tempo
indeterminato
tirocinante;
b.
Aziende o Cooperative con un numero di dipendenti a
tempo
indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di 2
(due)
tirocinanti contemporaneamente;
c.
con più di 20 (venti) dipendenti a tempo indeterminato,
tirocinanti
in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dei suddetti
dipendenti
contemporaneamente.
ART. 108
Per tutto ciò che riguarda: le modalità di attivazione, le
garanzie
assicurative, il tutorato e le modalità esecutive, le convenzioni,
il
valore dei corsi, la durata, l'estendibilità ai cittadini stranieri,
le
procedure di rimborso e quant'altro si fa riferimento all'art. 18
della
Legge 24 giugno 1997, n. 196 ed al Regolamento recante norme di
attuazione
D.M. 28 marzo 1998, n. 142.
TITOLO LVIII - OCCUPAZIONE FEMMINILE
ART. 109
Le Parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale, al fine
di
sperimentare azioni positive. A tale fine saranno costituiti
comitati
paritetici, nell'ambito del Centro Assistenza Contrattuale, per
la
progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche
utilizzando
le risorse dei vari enti pubblici.
TITOLO LIX - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE
AMBIENTE DI LAVORO
ART 110
Le Parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare
le
condizioni di lavoro nelle Aziende o nelle Cooperative convengono
di
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le
misure
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla
base
di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché
dalle
direttive comunitarie in tema di prevenzione.
ART. 111
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai
vari
livelli, l'Azienda o la Cooperativa fornirà gratuitamente idonei
mezzi
protettivi (es.: guanti, zoccoli, stivali, maschere, occhiali,
grembiuli
ecc.) osservando tutte le precauzione igieniche
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni
aziendali,
curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
ART. 112
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od
omissioni,
conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi
forniti
dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a.
di
osservano
le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore
lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e
individuale;
b.
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature,
gli
utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e
le
altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c.
a
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi
loro disposizione;
d.
le
segnalano
immediatamente
al datore di
lavoro
o
al
preposto
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché
le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito
loro
delle
competenze
e
possibilità, per eliminare o ridurre
tali
deficienze
o
pericoli, dandone notizia al datore di lavoro preposto;
e.
di
non
rimuovono
o modificano senza autorizzazione i
dispositivi
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f.
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono
di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o
di altri lavoratori;
g.
si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h.
contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al
preposto,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente
o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori
durante il lavoro.
ART. 113
Le Parti firmatarie del presente accordo danno alle proprie
Organizzazioni
territoriali il compito di istituire un Comitato paritetico
carattere
permanente per quanto previsto dagli articoli precedenti.
a
La
costituzione
ed
il funzionamento dei
Comitati,
nonché
del
Rappresentante per la sicurezza saranno disciplinati dal
protocollo
nazionale d'intesa. (Allegato D).
TITOLO LX - DIVIETI
ART. 114
È proibito al dipendente di prestare la propria opera presso Aziende
o
Cooperative diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il
caso
di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.
TITOLO LXI - TRATTENUTA PER RISARCIMENTO DANNI
ART. 115
I
danni che comportano trattenute per risarcimento debbono
essere
contestati al lavoratore non appena essi siano venuti a
conoscenza
dell'Azienda o della Cooperativa.
L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno
arrecato,
sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci per
cento)
della retribuzione normale per ogni periodo di paga.
In caso di risoluzione del rapporto il saldo eventuale sarà trattenuto
su
tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
TITOLO LXII - COMMISSIONE PROVINCIALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE
ART. 116
In ciascuna provincia è costituita una Commissione Provinciale di
Garanzia
e Conciliazione, composta da quattro membri, di cui due nominati
dalle
Organizzazioni datoriali e due di nomina delle Organizzazioni
sindacali
firmatarie del presente contratto.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a.
ed
esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione
applicazione nell'Azienda o nella Cooperativa del presente contratto e
dei
contratti integrativi;
b.
tentare la bonaria composizione, ai sensi e per effetti
dell'articolo
che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo
di
conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie;
in
sede
c.
verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole
Aziende
o Cooperative, i livelli di produttività in essa realizzati, anche ai
fini
della concessione al personale dipendente di eventuali benefici
connessi;
d.
verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole
Aziende
o Cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente contratto
e
dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine
all'attuazione
della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato
a
richiesta anche di un solo lavoratore dell'Azienda o
Cooperativa:
quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie
alla
Commissione.
Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente CCNL
è
riservata esclusivamente alle Imprese e/o Cooperative associate
alle
Organizzazioni firmatarie.
TITOLO LXIII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 117
Per
tutte
le
controversie
individuali
o
collettive
relative
all'applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo
di
conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite
dal
presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui
alle
Leggi 15.07.66 n. 604, 20.05.1970 n. 300 e 11.05.1990 n. 108,
non
derivanti da provvedimenti disciplinari devono essere ugualmente
fatti
tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui
al
precedente articolo.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro
copie,
dovranno essere sottoscritti anche dagli interessati lavoratori e
datori
lavoro. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale
del
Lavoro (legge 11 .08.1973, n. 533).
La parte interessata, sia essa dipendente che datore di lavoro,
alla
definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo
di
conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
L'Organizzazione sindacale che ha ricevuto il mandato di
conciliazione
deve a sua volta denunciare la controversia sia alla parte interessata
che
all'Organizzazione controparte per mezzo di lettera raccomandata
Tale
lettera
raccomandata deve contenere oltre al
motivo
della
controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il
tentativo
di conciliazione, l'incontro deve avvenire entro e non oltre 15
giorni
dalla data della lettera raccomandata.
TITOLO LXIV - ENTE NAZIONALE BILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI
"E.N.B.O.A."
AUTONOME
ART. 118
Le Parti con l'accordo del 8 settembre 1998 hanno deciso di
costituire
l'Ente Nazionale Bilaterali delle Organizzazioni Autonome "E.N.B.O.A.",
di cui ne faranno parte tutte le Organizzazioni aderenti ai
C.N.A.I.
(U.C.I.C.T. - U.N.A.P.I. - A.N.I.L.F. - A.N.T.I.) da parte datoriale e
la
C.I.S.A.L. con le sue Federazioni stipulanti i cc.cc.n.l. con
le
Organizzazioni datoriali menzionate.
L'ENBOA sarà a composizione paritetica.
L'E.N.B.O.A. costituisce lo strumento/struttura al quale
le
Parti
intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire
un
sistema plurimo di servizi rivolto ai lavoratori e alle Aziende o
alle
Cooperative associate all'U.C.I.C.T, relativamente ai settori "Commercio
Turismo - Terziario e Servizi".
L'E.N.B.O.A.
Enti
di
norma
si articola nell'ambito
territoriale,
con
Territoriali Bilaterali e Centri di Servizi.
La costituzione di detti Enti Bilaterali territoriali si realizza
con
accordo
specifico
tra le rappresentanze locali
delle
rispettive
Organizzazioni nazionali stipulanti il presente c.c.n.l..
Laddove l'Ente Bilaterale Territoriale tarderà la costituzione,
ravvisata
la necessità, le Parti potranno essi stessi promuoverne la
costituzione
d'intesa con l'Ente Nazionale.
A tal fine l'E.N.B.O.A. su mandato delle Parti stipulanti il
presente
c.c.n.l. attua e concretizza le materie ed i compiti affidati relativi
a
livello nazionale e coadiuva ed interviene o sostituisce, quanto se
ne
rende necessario ed opportuno le strutture a livello territoriale,
per
quanto appresso:
a.
in
l'esame e l'interpretazione autentica della normativa contrattuale
caso di dubbio
parti
stipulanti;
o
incertezza,
su segnalazione
di
una
delle
b.
l'esame e le possibile soluzione di ogni eventuale problema
che
dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle
parti
contrattuali;
c.
la definizione della classificazione del personale,
previsto
dall'art. 13 del presente contratto;
come
d.
l'esame delle problematiche del "telelavoro", in ragione
delle
eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare agli
istituti
contrattuali, in relazione alla evoluzione della dinamica del fenomeno
ed
alle nuove normative che dovessero intervenire;
e.
l'assistenza alle Aziende o alle Cooperative che ne
facciano
richiesta per l'instaurazione del rapporti di lavoro di cui all'art.
23,
comma 3 della legge n. 56/1987;
f.
l'esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione
Europea,
concernente
l'istituzione di procedure per l'informazione
la
consultazione dei lavoratori;
e
g.
cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle Aziende o
dalle
Cooperative che si avvalgono degli strumenti di cui agli articoli 97
e
102;
h.
organizza e gestisce la formazione e la qualificazione;
i.
organizza e
figure
professionali;
gestisce i progetti formativi per
l.
in
gestisce
organizza
e
la
le
formazione professionale
singole
che
anche
rapporto ai compiti previsti alla successiva lettera p) dovrà tendere
alla
realizzazione di una formazione professionale permanente. Al
riguardo
nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza accordi
possibili
e necessari con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale
materia,
anche per effetto di norme giuridiche/legislative, risultano coinvolti;
m.
organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le
Parti
stipulanti hanno raggiunto in materia di contratti formazione e
lavoro
(CFL), nonché i possibili programmi/progetti della Legge 223/1881.
n.
i
organizza
e
gestisce la formazione mediante stages
utilizzando
progetti predisposti dalle Parti, nonché quelli della U.E.;
o.
organizza e gestisce i corsi di formazione per apprendisti;
p.
predispone progetti e stipula convenzioni con: Ministeri,
Regioni,
Province, Comuni, CCIAA, Enti in genere, Istituti, con strutture
pubbliche
e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui
alle
precedenti lettere, per le materie di cui alla legge n.
626/1994.
(Sicurezza sul lavoro);
q.
organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle
prestazioni
erogate dal SSN o dall'INAIL, in collaborazione con il "CAP";
r.
coordina le commissione provinciali di conciliazione;
s.
riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati, nonché
dati
forniti dalle Organizzazioni internazionali cui aderiscono le
rispettive
Parti firmatarie del presente c.c.n.l.;
t.
i
realizza lo Statuto tipo territoriale;
u.
le risorse economiche destinate all'E.N.B.O.A. per la
realizzazione
delle iniziative assegnate sono previste nell'art. 52 del
presente
c.c.n.l.;
La costituzione delle Ente Nazionale Bilaterale delle
Organizzazioni
Autonome "E. N. B.O.A." troverà definizione attraverso la
certificazione
con atto notarile dello statuto e regolamento allegati
presente
c.c.n.l.. Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati
presente
c.c.n.l. ne costituisce parte integrante.
al
al
TITOLO LXV - PENSIONE INTEGRATIVA
ART. 119
Le Parti concordano di esaminare le tematiche connesse
all'istituzione
della previdenza complementare in relazione al dibattito in atto ed
al
decreto legislativo n. 124 del 1993, che alla stato attuale le
rende
inattuabili e non conveniente per i lavoratori.
TITOLO LXVI - DIRITTI SINDACALI
ART. 120
Le Parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire
collettivamente
nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di
10
(dieci) ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste
al
datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di
lavoro;
le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'Azienda o
della
Cooperativa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi
anche
all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore
di
lavoro con preavviso di 48 ore, riducibili a 24 ore in caso di
emergenza
con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento e dell'ordine
del
giorno.
ART. 121
Le trattenute per contributi sindacali, vengono operate dal datore
di
lavoro, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il
cui
rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, in base a
deleghe
individuali, firmate dai singoli interessati.
Le
deleghe
devono essere inoltrate
dalle
Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
al
datore
di
lavoro
ART. 122
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi
provinciali,
regionali
e
nazionali
delle organizzazioni
sindacali
stipulanti
usufruiranno, nel limite complessivo di ore 5 (cinque) per
ciascun
dipendente, di permessi retribuiti con un massimo di 20 ore annue.
I
permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga
espressamente
richiesta per iscritto, con almeno 2 (due) giorni di anticipo,
dalle
organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla
normale
attività di altri lavoratori.
ART. 123
Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali
di
segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure chiamati
a
ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31
della
Legge 300/1970.
ART. 124
I permessi retribuiti di cui agli art. 120, 122 e 123 non rientrano
nella
retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli
enti
assistenziali e previdenziali a norma della Legge n. 402/1996.
ART. 125
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge
300/1970,
nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o
settore
dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su
albi
posti a disposizione delle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e
del
lavoro.
Copia degli
direzione
aziendale.
stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla
Il contenuto di dette
del
prestigio
dell'Azienda
categorie
imprenditoriali.
pubblicazioni non
o
della
dovrà
Cooperativa
risultare
o
lesivo
delle
TITOLO LXVII -CODICE DISCIPLINARE (AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N.
300
DEL 20 MAGGIO 1970)
ART. 126 - DOVERI DEL LAVORATORE
Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto
con
il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1.
osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o
chi
per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda ha posto
in
essere per il controllo delle presenze;
2.
di
svolgere
tutti i compiti che gli verranno assegnati dal
datore
lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto
collettivo
applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la
massima
diligenza ed assiduità;
3.
o
conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda
della Cooperativa evitando di propagare, specialmente alla
concorrenza,
notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in
presso
l'Azienda o la Cooperativa stessa;
4.
il
in
merito
alla posizione assegnatagli ed ai compiti
uso
inerenti,
lavoratore deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti
propri
a
danno dell'Azienda o della Cooperativa in cui lavora evitando altresì
di
assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività contrarie
agli
obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama
a
proposito il R.D.L. del 13 novembre 1924, n. 1825 convertito nella
Legge
18 marzo 1925, n. 562.
5.
usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di
presentazione,
con la clientela e tutto il pubblico che per qualsiasi motivo
trattiene
rapporti con l'azienda;
6.
divieto assoluto di ritornare nei locali dell'Azienda
della
Cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro
prestabilito,
o
salvo che vi sia autorizzazione ovvero che sia previsto dal
contratto
collettivo o da disposizioni legislative;
7.
la
rispettare
tutte
le
disposizioni in uso
presso
l'Azienda
o
Cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti
con
il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti.
TITOLO LXVIII - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
ART. 127
I
lavoratori
che si renderanno inadempienti dei doveri
inerenti
all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro
instaurato,
saranno sanzionati in base alla gravita dell'inadempienza commessa con:
1.
rimprovero verbale;
2.
rimprovero scritto;
3.
multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della
retribuzione
base;
4.
sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo
non
superiore a dieci giorni.
Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave
del
rimprovero
verbale,
nei
confronti del lavoratore
senza
avergli
preventivamente contestato l'addebito ed averlo sentito in sua difesa;
in
ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero
verbale
non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque)
giorni
dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con
comunicazione
scritta
contenente la specificazione dell'infrazione
commessa.
Il
lavoratore avrà la possibilità di presentare le controdeduzioni a
sua
difesa entro 5 (cinque) giorni.
L'adozione
10
del
provvedimento disciplinare dovrà essere
preso
entro
(dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore
per
presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere
comunicata
al lavoratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I
provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della
o
sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:
a.
risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno
giorni
consecutivi fino ad massimo di 3 (tre);
b.
o
multa
più
abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c.
abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro
e/o
lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d.
non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono
con
noncuranza e/o negligenza;
e.
e
procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti
quant'altro esistente presso l'azienda o la Cooperativa;
f.
contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato
con
apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di
divieto
di fumare durante l'orario di lavoro;
g.
contravvengono al divieto di accettare mance dalla
clientela
dell'Azienda o della Cooperativa o da fornitori della stessa
che
comunque le promuovono e/o le sollecitino;
e
h.
non rispettino le norme e le regole stabilite nel
contratto
collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino
pregiudizio
alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale
dell'azienda.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto
saranno
adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione
per
le mancanze di maggior rilievo.
Il lavoratore che intende impugnare il provvedimento disciplinare
preso
nei suoi confronti può avvalersi della procedura dell'art. 7, comma
6
della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il lavoratore risponde in proprio delle perdite e dei danni
arrecati
all'Azienda o alla Cooperativa per quanto ad esso imputabili
per
negligenza o colpa grave.
TITOLO LXIX - PATRONATI
ART. 128
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge n.
300/1970,
secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su
un
piano di parità, la loro attività all'interno delle Aziende o
delle
Cooperative, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione
o
convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente
contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato
potranno
svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947,
n.
804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno
essere
portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento
di
riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle
Direzioni
provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno
segnalare
eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende
o
Cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che
deve
attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e
pertanto
fuori dell'orario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i
rappresentanti
del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo
un
con
dipendente dell'Azienda o della Cooperativa per espletamento del
mandato
da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne
daranno
tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà
a
rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal
posto
di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi
di
carattere tecnico ed organizzativo.
I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi Albi messi
a
disposizione dalle Aziende o dalle Cooperative per informazioni
di
carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
I Patronati esonereranno le Aziende o le Cooperative da ogni e
qualsiasi
responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e
delle
attività contemplate nel presente articolo
ALLEGATO A
CONTRIBUTO "CAP" AL 18%. AZIENDE
%
A carico
Prestazioni
5,00%
4,00%
3,00%
0,50%
fest. Soppr.
Azienda
Aziende
Azienda
Dipendente
Rendita e/o Capitale
3,50%
Azienda
1,00%
1,00%
Azienda
Dipendente
A favore
Dipendente
Titolari Aziende
Assistenza diversa
Dipendente Titolari
Aziende. (alcune
prestazioni sono
anche a favore di
familiari a carico)
Funzionamento della "CAP" - Enti
Bilaterali - Cost. Enti
Quote di servizio di assistenza
contrattuale
CONTRIBUTO "CAP" AL 14%. AZIENDE O COOPERATIVE
%
5,00%
A carico
Azienda
Cooperativa
2,50%
Azienda
0,50%
Cooperativa
fest. Soppr.
Dipen. O
Prestazioni
A favore
Rendita e/o Capitale Dipendente e/o Socio
della cooperativa
Assistenza diversa
Dipendenti e/o Soci
Cooperativa(alcune
prestazioni sono
Socio
4,00%
1,00%
1,00%
Azienda
Cooperativa
Azienda
Cooperativa
Dipen. o
soci
anche a favore di
familiari a carico)
Funzionamento della "CAP" - Enti
Bilaterali - Costit. Enti
Quote di servizio di assistenza
contrattuale
ALLEGATO B
ARI 1
L'U.C.I.C.T. e la C.I.S.A.L. ciascuna per le proprie competenze
convengono
di
attuare gli strumenti più idonei, siano essi contrattuali
che
legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti
di
formazione e lavoro, ed esprimono, così, la volontà di recepire
le
disposizioni
della legge 19 dicembre 1984, n. 863
e
successive
integrazioni e modificazioni,
Le Parti provvederanno all'invio della copia del presente accordo
al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di
ottenere
l'esonero della procedura di approvazione da parte della
competente
Autorità Pubblica (C.R.I.) in attuazione a quanto disposto dal comma
3
dell'art. 3 D.L. 29 marzo 1991, n. 108 convertito nella legge 1°
giugno
1991, n. 169.
I progetti di formazione definiti tra le parti a livello
territoriale
verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del
Lavoro
della Previdenza Sociale ai fini del rilascio immediato alle Aziende
o
Cooperative associate alla U.C.I.C.T. dell'autorizzazione
all'avviamento
al
lavoro
da
parte degli Uffici Circoscrizionali per
l'impiego
territorialmente competenti.
ART. 2
Il
progetto di formazione deve indicare l'iter professionale
dei
lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale
da
conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà risultare da atto scritto.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di
qualifiche
elevate
(Tipo
"A.1")
è
consentito per il
conseguimento
delle
professionalità corrispondenti al 2° livello di inquadramento ed
avrà
durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione
teorica
pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di
qualifiche
intermedie
(Tipo
"A.2") è consentito per il conseguimento
delle
professionalità corrispondenti al 3° e 4° livello di inquadramento ed
avrà
una durata di 24 mesi.
Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 80
da
effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
ore
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare
l'inserimento
professionale
mediante una esperienza lavorativa che
consenta
un
adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo
ed
organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e
deve
prevedere una formazione teorica pari a 20 ore da effettuarsi in
luogo
della prestazione lavorativa.
La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento
delle
qualifiche previste al 5° livello del presente C.C.N.L..
In caso di sospensione legale del rapporto di lavoro, il contratto
di
formazione e lavoro verrà prorogato per un periodo di durata pari
alla
sospensione medesima, solo nel caso in cui gli Istituti previdenziali
ed
assistenziali
benefici
contributivi.
riconoscano
il
diritto
alla
proroga
dei
La formazione teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato
o
dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori.
ART. 3
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà
assicurato
il trattamento economico e normativo di cui al presente C.C.N.L..
In caso di assenze dal lavoro con diritto di conservazione del posto,
al
lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, spetterà
il
trattamento economico previsto dalle norme di legge.
Nessuna integrazione è prevista a carico del datore di lavoro.
ART. 4
Le
parti
s'impegnano ad incontrarsi ogni qualvolta la
disciplina
legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche.
Azienda o Cooperativa
Spett.le ............
.....................
OGGETTO: Progetto contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art.
3
della Legge n. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni.
...
I.... sottoscritt .....................
nella
qualità di ........... della Ditta/Cooperativa ................ ubicata
in
.............
Via/P.zza. ....................... N. ........ Pr
......
CAP ..... esercente l'attività di ..............................
CHIEDE
che venga approvato il progetto di formazione
al
conseguimento della/e qualifica/che finali di:
...........................
e
lavoro
relativo
a)
- N° ......... qualifica ............. durata CFL mesi
.........
livello iniziale di inquadramento .............. livello finale
........;
b)
- N° ......... qualifica ............. durata CFL mesi
.........
livello iniziale di inquadramento .............. livello finale
........;
A tal fine dichiara che alla data odierna escluso i lavoratori
interessati
al presente progetto, questa azienda o cooperativa occupa n°
.............
dipendenti, di cui:
a) Impiegati n° ....... operai n° ........ apprendisti n° .........
b) uomini n° .......... donne n° ........;
c) a tempo indeterminato n° ...... a tempo determinato n°..... CFL
n°.....
La formazione consisterà nell'impartire le nozioni teorico
pratiche
necessarie per lo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento
della
qualifica oggetto della formazione stessa e consentirà
l'inserimento
graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva
acquisizione
delle
capacità professionali cui è preordinata la formazione.
La
formazione sarà impartita nei locali dell'azienda sotto la guida
del
titolare o di altre persone qualificate. I contenuti
dell'istruzione
avranno particolari riferimenti
a:.......................................
.........................................................................
.
.........................................................................
.
Ai lavoratori assunti in contratto di formazione e lavoro spetterà
il
trattamento economico retributivo previsto dal C.C.N.L. sopra menzionato.
Si
dichiara
mesi
licenziamenti
sia
inoltre
per
di
non
aver
effettuato
riduzione del personale
la
negli
cui
ultimi
12
professionalità
attinente a quella che debbono conseguire i lavoratori da assumere
con
contratto di formazione e lavoro e di non avere in atto sospensioni
dal
lavoro, ai sensi della Legge 12.08.1977, n. 675 art. 2, di lavoratori
in
possesso della stessa professionalità.
Si dichiara inoltre che ai sensi del comma 4° dell'art. 25 della Legge
n.
233/91 i lavoratori non verranno impiegati in mansioni non equivalenti
a
quelli risultati dalla richiesta di avviamento.
Firma del legale rappresentate
...........................................
Allegato: attestato d'iscrizione dell'azienda all'U.C.I.C.T.
PROSPETTO FORMAZIONE E LAVORO DI TIPO B
Nella riunione del 3 agosto 1998 in Roma nella Commissione Paritetica
tra
l'U.C.I.C.T.,
la
C.I.S.A.L. e FE.NA.S.A.L.C. hanno
stabilito
la
costituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni
Autonome
"ENBOA" per i settori Commercio Turismo - Terziario e Servizi.
Tra le varie decisioni approvate c'è la possibilità di instaurare
rapporti
di formazione e lavoro mirati ad agevolare l'inserimento
professionale
(c.d. cfl di tipo b).
Le Parti visto quanto disposto dal D.L. n. 626/1994 sull'obbligo
di
impartire a tutti i dipendenti una formazione adeguata in relazione
alla
sicurezza ed alla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.
Considerato che la definizione dei contenuti dei progetti
formativi
concernenti i contratti di formazione e lavoro è demandata agli
Enti
Bilaterali, ai Centri di Servizio, alla contrattazione integrativa,
alle
Commissioni paritetiche, hanno
Deliberato
di approvare
restando
l'allegato progetto di formazione e lavoro, fermo
che
l'effettivo
ricorso
allo
stesso
dovrà
essere
preceduto
dall'apposizione del visto di conformità da parte dei competenti
organismo
bilaterali.
PROGETTO
Il presente progetto è mirato ad agevolare l'inserimento professionale
di
n° ........ lavoratori.
CARATTERISTICHE GENERALI
1.
il rapporto di formazione e lavoro avrà un durata di dodici mesi;
2.
la formazione avrà una durata complessiva di ore ......
inquadramento
iniziale .......................inquadramento finale a cui tende
la
formazione ..................
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
1.
il concetto di azienda di lavoro e della qualità dei
servizi,
organigramma aziendale con relativi incarichi, responsabilità e
mansioni
affidate, con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito
di
acquisizioni delle capacità professionali,
2.
al
la disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento
c.c.n.l. di categoria di appartenenza, alla contrattazione aziendale,
alle
disposizioni aziendali e alla disciplina sanzionatoria;
3.
il servizio di prevenzione e protezione degli infortuni
della
sicurezza in genere, eventuali rischi specifici riguardanti
l'attività
svolta nel settore di appartenenza, normativa vigente e
disposizioni
aziendali;
4.
la
il
servizio
prevenzione incendi e le azioni da
espletare
e
per
tutela della sicurezza, normativa vigente e disposizioni aziendali;
5.
le azioni da adottarsi a tutela e promozione della qualità del
luogo
del lavoro e dell'ambiente circostante, con particolare riferimento
alle
normativa igieniche sanitarie, alla tutela dal rumore
risparmio
energetico.
e
al
La formazione si svolgerà nei locali normalmente dell'Azienda o
della
Cooperativa adibiti ai processi produttivi, ad eccezione fatta per i
corsi
organizzati dagli Enti Bilaterali o da altri Enti individuati dal
datore
di lavoro.
L'assunzione avverrà il .../.../..., ovvero entro il .../.../...
(comunque
entro 3/tre mesi dell'accertamento di conformità da parte
dell'Ente
bilaterale).
Il datore di Lavoro timbro e firma ......................
l'Ente Bilaterale timbro e firma ........................
ALLEGATO C - MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE
MODULO 1 - DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DELL'ART. DEL CCNL
Spett.le RSU (o alle OO.SS.LL.)
Al Centro di Servizio
OGGETTO: C.C.N.L. settore turismo "Alberghi" Assunzione
con
contratto a termine.
dipendenti
La sottoscritta Azienda o Cooperativa ...................................
in conformità a quanto previsto dall'art. 97 lettera a) o b) del
c.c.n.l.
settore turismo "Alberghi" stipulato l'8 settembre 1998 comunica che
a
proceduto all'assunzione a termine di n° .......... lavoratori
per
intensificazione
temporanea dell'attività
derivanti
da
situazioni
straordinarie e non prevedibili oppure se ricorre
il
caso
(per
sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse
o
... )
DICHIARA
la sottoscritta Azienda o Cooperativa ..................... in
conformità
di quanto previsto dall'art. 97 del c.c.n.l. di cui all'oggetto ai
fini
dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla Legge 28 febbraio
1987,
n.
56
dichiara
di impegnarsi alla integrale applicazione
della
contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi
in
materia di contribuzione e legislazione sul lavoro.
firma e timbro dell'Azienda o Cooperativa
* A secondo il caso che ricorre.
MODULO 2 - DI CUI ALLA LETTERA C) DELL'ART. DEL CCNL
Alla RSU (o alle OO.SS.LL.)
A Centro Servizi
OGGETTO:C.C.N.L. settore turismo "Alberghi": Assunzione
con
contratti a termine.
dipendenti
La sottoscritta Azienda o Cooperativa ...................... in
conformità
a quanto previsto dall'art. 97, lettera c) del c.c.n.l. settore
Turismo
"Alberghi" del 01.10.1998 comunica che:
intende procedere all'assunzione di n. ..... lavoratori
per
l'esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non
è
possibile sopperire con il normale organico.
Dichiara
La sottoscritta Azienda o Cooperativa ............. in conformità a
quanto
previsto dall'art. 97, lettera c) del c.c.n.l. di cui in oggetto ai
fini
dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla Legge 28 febbraio
1987,
n.
56
dichiara
di
impegnarsi all'integrale
applicazione
della
contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi
in
materia di contribuzione e legislazione del lavoro
firma dell'Azienda o della Cooperativa
ALLEGATO D - NORME PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 626/94
ART. 1 - RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA.
In applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 19 settembre
i
Rappresentanti per la sicurezza (RLS) sono eletti
riferimento
esclusivo alle singole unità produttive, in ragione di:
a.
15
N°
1994,
n.
626
con
1 rappresentante per le unità produttive che occupano fino a
dipendenti.
b.
N° 1 rappresentante per le unità produttive che occupano da 16 a
120
dipendenti.
c.
N° 2 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 121 a
200
dipendenti.
d.
N° 3 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 201
a
1000 dipendenti.
e.
N° 4 rappresentanti per le unità produttive che occupano oltre
1000
dipendenti.
Nelle attività produttive di cui al punto 1, limitatamente a
quelle
Imprese e/o quelle Cooperative che occupano meno di 15 dipendenti
e/o
soci, i compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la
sicurezza
possono essere demandati ad un dirigente sindacale con funzioni
di
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST),
che
svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme
di
Aziende o di Cooperative ricomprese in uno specifico territorio.
È concesso alle Aziende o alle Cooperative che occupano fino a
30
dipendenti e/o soci, o che abbiano unità produttive di pari grandezza,
la
facoltà
di
far
ricorso alla designazione
dei
RLST,
ai
fini
dell'applicazione dei disposti di legge.
I Rappresentanti per la Sicurezza sono nominati tra i soggetti
individuati
dalle Rappresentanze sindacali firmatarie il presente c.c.n.l.
ART. 2 - PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEL R.L.S.
La individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra i
dipendenti
dell'Azienda e/o delle Cooperativa durante un'assemblea convocata
con
questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.
Il
RLS viene
liste
contrapposte.
eletto
con
sistema
del
voto
uninominale
per
Godono del diritto di voto tutti i dipendenti in forza nella Aziende
o
nella Cooperativa al momento della votazione, prescindendo dal tipo
di
rapporto
di
lavoro in essere (tempo indeterminato o
determinato,
part-time, formazione e lavoro, attività atipiche, telelavoro ecc.).
Sono
eleggibili
tempo
indeterminato.
solo
dipendenti
con
rapporto
di
lavoro
a
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezione.
Il verbale contenente i nominativi dei Rappresentanti per la
sicurezza
deve essere comunicato alla Direzione della Azienda o della
Cooperativa
che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite
dell'Associazione
territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale
che
terrà il relativo elenco.
ART. 3 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEL TERRITORIO.
Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per
l'applicazione
del D.Lgs. 626/1994.
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto di un RLST ogni
2000
addetti e/o un RLST sino ad un massimo di 200 Aziende o Cooperative.
Il mandato di nomina dei RLST avrà durata triennale con possibilità
di
successiva nuova designazione.
ART. 4 - PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RLS
Ai RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19
del
D.Lgs. n. 626/94, permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla
Legge
300/70 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a
livello
di Aziende o Cooperativa in considerazione delle tipologie produttive
e
delle valutazioni del rischio ambientale.
ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEI RILS E DEI RLST.
Con riferimento alle attribuzioni dei RLS e/o RLST, la cui
disciplina
legale è contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994,
Parti
concordano sulle seguenti indicazioni.
le
ART. 6 - ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel
rispetto
delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che
intende
effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile
del
servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi
incaricato.
ART. 7 - MODALITÀ DI CONSULTAZIONE.
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro
la
consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la
sua
effettività e tempestività.
Il datore
gli
di
lavoro, pertanto, consulta il RLS e/o RLST
su
tutti
eventi per i quali la
intervento
consultivo dello stesso.
disciplina legislativa
prevede
un
Il RLS e/o RLST, in occasione delle consultazioni, avendone il
tempo
necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni
sulle
tematiche oggetto delle consultazioni secondo le previsioni di legge.
Il
verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le
proposte
formulate dal RLS.
Il RLS e/o RLST conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la
propria
firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 626/1994, nelle realtà in
cui
non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza,
le
procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze
sindacali
presenti in Azienda o nella Cooperativa.
A tal fine la rappresentanza sindacale, all'interno delle Aziende o
delle
Cooperative, può designare uno o più soggetti, entro i limiti
previsti
dall'art. 18, comma 6 del D.Lgs. n. 626/1994.
ART. 8 - INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DELLA AZIENDA O DELLA COOPERATIVA.
Il RLS e/o RLST ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione
della Azienda e/o della Cooperativa di cui alle lettere e) ed 9 del
comma
1, dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 626/1994.
Il RLS e/o RLST ha diritto di consultare il rapporto di valutazione
dei
rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'Azienda
la
Cooperativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione
di
Legge.
Il datore di lavoro fornisce, su istanza del RLS e/o RLST, le
informazioni
e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla Legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro
si
intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti
relativi
all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il RLS e/o RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a
farne
un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del
segreto
d'ufficio.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito
alle
misure di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS e/o RLST
segnaleranno
le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro
ed
in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni
e
deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20,
c.
1, del D.Lgs. 626/1994.
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione
dei
diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela
e
prevenzione.
ART. 9 - FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA.
Il RLS e/o RLST ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma
1,
lett. g) del D.Lgs. 626/1994.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro,
si
svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli
già
previsti per la loro attività.
Tale
formazione deve comunque prevedere un programma base di
32
(trentadue) ore che, nelle Aziende o nelle Cooperative con un numero
di
dipendenti e/o soci, inferiore a 16, si svolgerà in due moduli;
tale
programma deve comprendere:
1.
conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla
normativa
in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
2.
conoscenze generali su rischi dell'attività e sulle relative
misure
di prevenzione e protezione;
3.
metodologie sulla valutazione dei rischi;
4.
metodologie minime di comunicazione.
È prevista la facoltà per le Aziende o le Cooperative di integrare
le
materie
individuate dall'OP con specifiche conoscenze
direttamente
rispondenti al ciclo produttivo delle Aziende o della Cooperativa.
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP
anche
mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi
alle
OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti sindacali.
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso
presso
l'Azienda o la Cooperativa stessa.
consentirà
l'OP
o
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni
che
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza
dei
lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le Parti concordassero sulla necessità di un
più
elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di
32
(trentadue)
ore,
potranno essere definiti
progetti
privilegiando
l'utilizzo delle ore attribuite al diritto allo studio previste
dal
presente c.c.n.l..
Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto
non
avrà l'erogazione del monte ore per la formazione di base.
ART. 10 - RIUNIONI PERIODICHE.
In applicazione all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, le riunioni
periodiche
previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 (cinque)
giorni
lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS e/o RLST può richiedere la convocazione della riunione periodica
al
presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative
variazioni delle condizioni di prevenzione nella Azienda
o
nella
Cooperativa.
ART. 11 - REGISTRO DEGLI INFORTUNI - CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO.
I
datori
di lavoro tengono un registro nel quale sono
annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal
lavoro superiore a 3 (tre) giorni, compreso quello dell'evento.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo
e
partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto
la
prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro con
riferimento
all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 integrato
dalle
disposizioni del D.Lgs. 626/1994.
La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di
lavoro
con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i
dati
relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne
visione,
chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o
dello
specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'Azienda o
la
Cooperativa.
ART. 12 - LAVORATORI ADDETTI AL VIDEOTERMINALE.
S'intendono per addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art.
51,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 626/1994.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una
interruzione
della sua attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4
(quattro)
ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di
esposizione
al videoterminale.
Il
lavoratore addetto ai videoterminali, come definito
al
comma
precedente, ha diritto ad una pausa di 15 (quindici) minuti ogni
120
(centoventi) minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Nel
caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni
come
previsto dal presente c.c.n.l., l'effettivo godimento della mezz'ora
di
riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla
presente
normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di
usufruire
delle pause cumulativamente all'inizio ed al termine dell'orario
di
lavoro.
ART. 13 - NOME TRANSITORIE E FINALI.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo dell'incarico di RLS
si
procederà all'immediata sostituzione con le modalità previste agli art.
34
e 35 del D.Lgs. 626/1994.
Nelle Aziende o nelle Cooperative sino a 200 dipendenti e/o
si
dovessero verificare le previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs.
626/1994
si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.
soci
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzione e/o
integrazioni
degli RLST nominati.
Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura prevista.
Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti norme,
fa
riferimento al D.Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626.
ALLEGATO E -STATUTO E REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE
NAZIONALE
BILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME "ENBOA"
si
COSTITUZIONE
ART. 1
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 118 del c.c.n.l.
settore
Turismo "Aziende Alberghiere" del 1° ottobre 1998 e dal
protocollo
d'intesa stipulato 8 settembre 1998 dal "C.N.A.I." Coordinamento
Nazionale
delle Associazioni di Imprenditori per conto delle Organizzazioni ad
essa
Aderenti, di cui l'U.C.I.C.T. - Unione Cristiana Italiana Commercio
e
Turismo da una parte e dall'altra dalla "C.I.S.A.L. Confederazione
Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori" e la "FE.NA.S.A.L.C. Federazione
Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori del Commercio" è costituita
ad
iniziativa delle Organizzazioni Regionali della U.C.I.C.T. e C.I.S.A.L.
FE.NA.S.A.L.C., l'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni
Autonome"
relativamente ai Settori del Commercio, del Turismo e del Terziario
e
Servizi di seguito denominato "ENBOA".
Possono far parte dell'ENBOA tutte le Organizzazioni firmatarie
di
c.c.n.l. aderenti al C.N.A.I. - Coordinamento Nazionale
Associazioni
Imprenditori.
NATURA
ART. 2
L'ENBOA ha natura giuridica e non persegue finalità di lucro.
ART. 3
La
durata dell'ENBOA è indeterminato nel
di
scioglimento di cui agli articoli seguenti.
SEDE
tempo,
salvo
i
casi
ART. 4
L'ENBOA provvisoriamente ha sede in Chieti Via Marco Vezio Marcello
4,
previo consenso delle parti potranno essere istituiti altre sedi
o
sportelli.
SCOPI
ART. 5
Nel ribadire che l'ENBOA non ha scopi di lucro ed ha per
finalità
l'attuazione di mutualità ed assistenza a favore dei lavoratori,
dei
titolari o soci delle cooperative e delle attività, così come definito
dai
cc.cc.n.l. e da ogni altro accordo tra le parti.
Pertanto il raggiungimento di tali scopi e finalità l'Ente promuove
e
gestisce in proprio tutto ciò che è di pertinenza nazionale,
lasciando
agli Enti Bilaterali Territoriali, ove costituiti le loro autonomie.
a.
iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale
anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,
anche
finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano
proficuamente
partecipato;
b.
iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito
dei
lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e
riorganizzazione
che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro
a
tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per
il
personale interessato da tali provvedimenti;
c.
interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali
che
partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso,
nonché
altri interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori.
d.
Inoltre,
Organismi
svolge
le azioni più opportune affinché
dagli
competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le
finalità
di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei
lavoratori
favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e
siano
appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
e.
L'ENBOA istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro,
che
costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate
dalle
Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione
e
qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di
studio
idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti
nel
territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
A tal fine l'Osservatorio:
a.
le
programma
ed
organizza,
al
proprio
livello
di
competenza,
relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio
Nazionale
inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale,
anche
sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali
in
ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 56
del
1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b.
ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli
accordi
realizzati
in materia di contratti di formazione e lavoro,
di
apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati,
di
norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c.
promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato
del
lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta
di
lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di
verificare
le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle
diverse
esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d.
cura
aziendali
la
raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed
all'Osservatorio Nazionale;
e.
svolge
funzioni di coordinamento, vigilanza
e
monitoraggio
dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.
L'ENBOA, inoltre, svolge ogni qualsiasi altro compito,
dei
lavoratori, dei titolari o soci delle cooperative e delle
che
gli fosse affidato dalle Parti stipulati o aderenti.
a
favore
attività,
SOCI E BENEFICIARI
ART. 6
Sono Soci dell'ENBOA le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e
dei
datori
di
lavoro
firmatarie dei CC.CC.N.L., cioè
C.I.S.A.L.
FE.NA.S.A.L.C. e U.C.I.C.T., nonché le Associazioni aderenti al
C.N.A.I.
che lo richiederanno.
Le iniziative di cui all'articolo 5 (cinque) del presente
Statuto
integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate
ai
dipendenti di Aziende o di Cooperative che corrispondono all'ENBOA
le
quote di finanziamento di cui al successivo articolo 7.
Le risorse dell'ENBOA saranno, di norma, destinate alla
realizzazione
delle iniziative di cui all'articolo 5, in ragione della provenienza
del
gettito.
FINANZIAMENTO
ART. 7
L'ENBOA è finanziata da quote versate da tutte le Aziende o Cooperative
e
dai loro dipendenti nella misura prevista dai c.c.n.l..
La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di
lavoro
sulla retribuzione mensile e versata all'ENBOA, unitamente a quella
a
proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento.
ORGANI DELL'ENBOA
ART. 8
Sono organi dell'ENBOA:
a.
b.
c.
d.
L'Assemblea
Il Presidente
Il Comitato Esecutivo
Il Collegio dei Sindaci
ASSEMBLEA
ART. 9
L'Assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti
delle
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dalle Organizzazioni
Sindacali
dei datori di lavoro da n. 12 membri, nominati:
a.
in
n.
6
dalle
Organizzazioni dei datori di lavoro U.C.I.C.T,
ed
seguito sarà ripartito tra le Organizzazioni aderenti;
b.
n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui n. 3 nominati
dalla
C.I.S.A.L. e n. 3 dalla FE.N.A.S.A.L.C.
I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si
intendono
confermati
di
triennio
in
triennio,
qualora
dalle
rispettive
Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese
prima
della scadenza. È però consentito alle stesse Organizzazioni di
provvedere
alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza
del
triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con
comunicazione
scritta.
Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità
di
quello sostituito.
POTERI DELL'ASSEMBLEA
ART. 10
Spetta all'Assemblea di:
a.
nominare i componenti del Comitato Esecutivo;
b.
approvare i regolamenti interni dell'ENBOA;
c.
deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di
cui
all'articolo 5 del presente Statuto;
d.
provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e
preventivi
dell'ENBOA;
e.
promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari
nell'interesse
dell'ENBOA;
f.
deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori
e
per i Sindaci;
g.
stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in
caso
di ritardato pagamento;
h.
approvare i verbali delle proprie riunioni;
i.
svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal
presente
Statuto.
RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA
ART. 11
L'Assemblea
si
riunisce
ordinariamente
tre
volte
l'anno
e
straordinariamente, ogni volta sia richiesto da almeno tre
membri
effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto
da
recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora
della
riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBOA. Per la
validità
delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria
la
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno
la
metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto.
IL PRESIDENTE
ART. 12
Il Presidente dell'E.N.B.O.A. è la stessa persona che riveste la carica
di
Presidente nella "C.A.P. - Cassa Assistenza Previdenza", e la sua
carica
dura fino a quanto riveste la stessa carica nella "CAP".
Spetta al Presidente dell'ENBOA di:
a.
b.
e
rappresentare l'ENBOA di fronte a terzi e stare in giudizio;
promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea
del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;
c.
presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
d.
sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
e.
dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e
Comitato
Esecutivo;
f.
svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati
presente
Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o
Comitato
Esecutivo.
del
dal
dal
Il Presidente ha la firma sociale.
IL VICE PRESIDENTE
ART. 13
Il Vice Presidente dell'E.N.B.O.A è la stessa persona che
la
stessa carica nella "C.A.P. - Cassa Assistenza Previdenza".
riveste
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle
sue
mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla
durata
della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
IL COMITATO ESECUTIVO
ART. 14
Il Comitato Esecutivo si compone di 6
i
componenti l'Assemblea e così ripartiti:
a.
b.
c.
d.
(sei)
membri,
scelti
tra
Il Presidente dell'Assemblea;
il Vicepresidente dell'Assemblea;
2 (due) membri nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
2 (due) membri nominati dalla Organizzazioni dei lavoratori:
POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO
ART. 15
Spetta al Comitato Esecutivo di:
a.
vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici
che
amministrativi;
b.
vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'ENBOA;
c.
provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e
preventivi
dell'ENBOA;
d.
assumere e licenziare il personale dell'ENBOA e regolarne
il
trattamento economico;
e.
predisporre
i
regolamenti interni dell'ENBOA
e
sottoporli
all'approvazione dell'Assemblea;
f.
riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
g.
approvare i verbali delle proprie riunioni.
RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO
ART. 16
Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi,
e,
straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due
membri
effettivi del Comitato o dal Presidente.
La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno
cinque
giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza,
il
termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione
stessa
può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora
della
riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBOA.
Per
la
validità delle adunanze dell'Assemblea e
delle
relative
deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei
suoi
componenti.
Le delibere sono
almeno
quattro membri.
valide solo se ricevono il voto favorevole
di
Ciascun membro ha un voto.
IL COLLEGIO DEI SINDACI
ART. 17
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così
designati:
uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai Sindacati
dei
Lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti
all'albo
dei revisori ufficiali dei Conti, che ne è il Presidente.
Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti,
uno
per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti
per
causa di forza maggiore.
I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in
e
possono essere riconfermati.
carica
tre
anni
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui
agli
articoli 2403, 2404 e 2407 Codice Civile in quanto applicabili.
Essi
devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali
irregolarità
riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio
per
dei
Sindaci
esamina i bilanci
consuntivi
dell'ENBOA
controllare la corrispondenza delle relative
dei
registri contabili.
voci
alle
scritture
Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta
il
Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando
uno
dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con
avviso
scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In
caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e
la
convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con
qualsiasi
altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora
della
riunione e gli argomenti da trattare.
I
Sindaci
potranno essere invitati
riunioni
dell'Assemblea senza voto deliberativo
a
partecipare
alle
IL PATRIMONIO DELL'ENBOA
ART. 18
Le disponibilità dell'ENBOA sono costituite dall'ammontare dei
contributi
di
cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi
maturati
sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora
per
ritardati versamenti.
Dai contributi che la "CAP
sua
discrezione eroga all'ENBOA.
-
Cassa
Assistenza
Previdenza",
a
Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'ENBOA le somme ed i beni
mobili
ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro
titolo
previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far
parte
del patrimonio dell'ENBOA ed eventuali contributi provenienti dallo
Stato
o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
In adesione allo spirito ed alle finalità del C.C.N.L., il
patrimonio
dell'ENBOA è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle
finalità
di cui all'articolo 5 o accantonato, se ritenuto necessario o
opportuno,
per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al
patrimonio
dell'ENBOA, è quello del "fondo comune" regolato per solidale
irrevocabile
volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con
espressa
esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in
di
comunione di beni.
tema
I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul
patrimonio
dell'ENBOA sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento
dello
stesso.
GESTIONE DELL'ENBOA
ART. 19
Per le spese di impianto e di gestione, l'ENBOA potrà avvalersi
delle
disponibilità di cui ali' articolo 18.
Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo,
ordinario
o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa
documentazione
firmata dal Presidente.
BILANCIO DELL'ENBOA
ART. 20
Gli
esercizi finanziari dell'ENBOA hanno inizio il primo
gennaio
termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni
esercizio
il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio
consuntivo
riguardante la gestione dell'ENBOA e del bilancio preventivo.
Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere
approvati
dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè
entro
il 31 marzo dell'anno successivo, ma non oltre il 30 giugno. Il
bilancio
consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico
accompagnati
dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il
bilancio
preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni alle
Organizzazioni
Sindacali di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
LIQUIDAZIONE DELL'ENBOA
ART. 21
La messa in liquidazione dell'ENBOA è disposta, su conforme
deliberazione
delle Organizzazioni stipulanti di cui all'articolo 1 nei seguenti casi:
a.
qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge;
b.
qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la
propria
autonomia finanziaria e funzionale;
c.
qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per
tutti
gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel
Contratti
Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento
dei
contributi.
Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di
cui
innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro
di
accantonare presso l'ENBOA i contributi di cui al precedente comma e
per
essi e per i lavoratori di pagarne i medesimi.
Nella ipotesi di messa
stipulanti
provvederanno alla nomina
dalla
Associazione dei datori
dei
Lavoratori; trascorso un
liquidazione,
in
liquidazione, le Organizzazioni
di sei liquidatori, di cui tre
di
lavoro e tre
nominati
mese dal giorno della
dai
messa
in
nominati
Sindacati
provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente
del
Tribunale.
Le
anzidette
Organizzazioni determinano all'atto della
messa
in
liquidazione dell'ENBOA i compiti dei liquidatori e successivamente
ne
ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della
liquidazione
sarà
devoluto
ad
attività assistenziali da
concordare
le
Organizzazioni firmatarie del presente atto.
tra
In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal
Presidente
del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.
MODIFICHE STATUTARIE
ART. 22
Qualunque modifica al presente statuto, nonché al regolamento, deve
essere
proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo
1,
e
deliberata dall'Assemblea dell'ENBOA con votazione a maggioranza di
due
terzi dei componenti l'Assemblea stessa.
CONTROVERSIE
ART. 23
Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione
del
presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita all'esame
delle
Presidenze o Segreterie Nazionali delle Organizzazioni aderenti.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 24
Per
le
quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono
norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di
legge
in vigore.
REGOLAMENTO
ART. 1
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'ENBOA.
ART. 2
La misura delle quote mensili di finanziamento dell'ENBOA è
stabilita
nello 0,40 per cento di paga base e contingenza, di cui lo 0,10 per
cento
a carico del lavoratore e lo 0,30 per cento a carico del datore di
lavoro.
Il
30%
(trenta per cento) viene erogato agli Enti
territoriali
regolarmente costituiti in proporzione al numero delle Aziende o
delle
Cooperative associate.
ART. 3
La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di
lavoro
all'atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo
importo
deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.
ART. 4
Le quote a carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono
essere
versate all'ENBOA (avvalendosi esclusivamente del sistema di
riscossione
appositamente individuato a livello nazionale).
ART. 5
Gli importi
essere
delle
quote
di cui all'articolo precedente
devono
versati dalle Aziende o dalle Cooperative entro il mese successivo
al
periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di
ritardato
versamento sono dovuti all'ENBOA gli interessi di mora fissati
nella
misura del 5% (cinque per cento) in ragione di anno, senza che
ciò
pregiudichi il diritto dell'ENBOA medesimo ad adire le vie legali.
ART. 6
I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse
dall'ENBOA
o dall'Ente Bilaterale Territoriale sono tenuti a comprovare
l'avvenuta
trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione
del
foglio paga.
Le iniziative di cui sopra sono erogate dall'Ente Bilaterale
Territoriale
ove è regolarmente costituito, in caso contrario viene erogato
dall'ENBOA.
ART. 7
Entro il 1 luglio ed il 1 febbraio di ogni anno, i datori di lavoro
sono
tenuti
ad
inviare all'Ente Bilaterale Territoriale se
costituito,
altrimenti all'ENBOA il riepilogo distinto per mese delle quote
versate
nel semestre precedente utilizzando a tal fine esclusivamente i moduli
che
saranno messi gratuitamente a disposizione dell'ENBOA e che
dovranno
essere compilati in ogni parte. Il riepilogo dovrà essere sottoscritto
dal
datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Il datore di lavoro
è
responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo.
þþþþ