ûûûûû MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GABINETTO ON.LE MINISTRO Addì 20 aprile 1998 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dell'avv. Massimo Massella Ducci Teri, Capo di Gabinetto, del Dott. Giuseppe Cacopardi, Direttore generale dei rapporti di lavoro, assistiti dalla dr.ssa Matilde Mancini, sono convenute la F.I.S.E. (Federazione Imprese di Servizi) e le OO.SS.LL., l'A.N.P.A.C. e l'A.P.P.L. per la definizione del nuovo c.c.n.l. per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche Le parti, promesso che la con la stipulazione del presente contratto si intende favorire massima trasparenza ed efficacia dei rapporti collaborativi tra le parti, tesi anche a promuovere presso gli organismi competenti una normativa relativa alla sicurezza del volo specifica per il settore elicotteristico, sono in accordo sulla necessità di costituire un Osservatorio Nazionale permanente che, oltre a vigilare sul corretto comportamento degli operatori e dei lavoratori de settore, garantisca la totale applicazione di tutte le norme contrattuali e della specifica normativa legislativa e regolamentare da parte degli organismi e/o enti di competenza. Ritenendo che gli appalti non debbano prevedere tempi di apertura delle basi superiori alle 13 ore (nel frattempo, in attesa di una disposizione concordata per ovviare a tale problematica, varrà la normativa contrattuale condivisa dalle parti); sia necessario il superamento delle 63 ore di servizio settimanali, fermo restando la necessità di stabilire condizioni alternative preventivamente concordate; la normativa ministeriale (DOC. 41/23100/M3) vada puntualmente rispettata in attesa di un intervento congiunto teso ad una possibile normativa specifica. Concordano sui seguenti punti: 1. equiparare impiego HEMS ed OFF SHORE, i cui turni di lavoro saranno stabiliti in modo tale da concentrare i tempi di servizio in un periodo di giornate lavorative e di riposo consecutivo (14 giorni di lavoro o il corrispondente periodo di riposo); salvaguardare le posizioni in atto inferiori alle 183 giornate per le quali non potranno aversi più di 183 giornate. Es.: attuali 180 giornate max 183 2. di La retribuzione comandante 75 milioni 80 milioni 85 milioni globale lorda annua riferita alla figura sarà, per gli anni 1998 e 1999, la seguente: per giorni annui 183 per giorni annui 190 per giorni annui 200 3. Per i Piloti che, allo stato attuale effettuino un numero di giornate lavorative inferiori alle 183, con corrispondente retribuzione lorda complessiva inferiore ai 75 milioni (rif. Comandante), troverà integrale applicazione il CCNL. Per quei Piloti che, allo stato attuale, effettuino un numero di giornate inferiore alle 183 con corrispondente retribuzione lorda complessiva superiore ai 75 milioni (rif. Comandante), le parti interessate (pilota ed azienda) troveranno un accordo tra di loro, in caso di mancato accordo interverranno le rispettive associazioni di categoria con definizione della problematica da realizzarsi entro 60 gg. dalla sottoscrizione del rinnovo. Per i Piloti che, a seguito dell'applicazione della parte economica del contratto, risultassero avere un incremento retributivo complessivo inferiore a £. 10 milioni totali, l'azienda corrisponderà quale una tantum l'importo a complemento in due soluzioni uguali (l'una, all'applicazione del contratto e l'altra, con la retribuzione, del mese di gennaio 1999). 4. il Lavoro aereo: disponibilità a stilare una normativa specifica per lavoro aereo dove eccezionalmente potranno essere superate le 200 giornate di impiego fino ad un massimo di 210, con corresponsione di una indennità straordinaria per dette 10 giornate da definire insieme alla quantificazione della percentuale di riproporzionamento della retribuzione globale lorda in sede di stesura di contratto. 5. di Impegno delle imprese firmatarie ad aderire al costituendo Fondo Previdenza Integrativa dei Piloti Alitalia-Meridiana (PREVIVOLO). 6. Costituzione immediata dell'Osservatorio Nazionale di cui in premessa con il compito di verificare, in via preliminare, le situazioni anomale verificatesi nelle aziende da 1/1/1998. 7. Il nuovo contratto di categoria avrà durata biennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa e decorrerà da 1/1/1998. 8. Per il trattamento di trasferta si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti, comunque da specificare sul contratto. La scelta di una delle tre ipotesi previste dalla legge di cui sopra sarà comunque concordata a livello aziendale con la rispettiva RSA. 9. Trasferimenti: per personale in forza, il trasferimento avverrà solo previo accordo tra azienda e Pilota. In caso di neo-assunti, il Pilota che fosse domiciliato da almeno 3 anni nel luogo in cui si svolge l'attività, potrà essere assunto sulla base e non avrà diritto al trattamento di trasferta. Sono salvi eventuali accordi tra azienda e Pilota e, comunque, in caso di trasferimento. il Pilota avrà diritto al relativo trattamento contrattuale. 10. Il Pilota, che sia addetto a disimpegnare funzioni di Comandante, anche se single pilot, per un periodo di oltre 6 mesi, anche se in più riprese in un arco di ... (da definire in stesura), verrà avviato al corso add.to al comando, purché ne posegga i requisiti e fatte salve diverse regolamentazioni che possono essere individuate in quelle aziende in cui è costituita una lista di anzianità. 11. Stesura dell'intero c.c.n.l. entro il 31/05/1998, se entro tale data le parti non avranno provveduto alla stesura definitiva del nuovo c.c.n.l., il Ministero del lavoro provvederà a riconvocare le suddette parti sociali . Del che letto, firmato e sottoscritto þþþþ