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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
GABINETTO ON.LE MINISTRO
Addì 20 aprile 1998 presso il Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale, alla presenza dell'avv. Massimo Massella Ducci Teri, Capo
di
Gabinetto, del Dott. Giuseppe Cacopardi, Direttore generale dei
rapporti
di lavoro, assistiti dalla dr.ssa Matilde Mancini, sono convenute
la
F.I.S.E. (Federazione Imprese di Servizi) e le OO.SS.LL., l'A.N.P.A.C.
e
l'A.P.P.L. per la definizione del nuovo c.c.n.l. per i piloti
dipendenti
da imprese elicotteristiche
Le parti,
promesso che
la
con
la
stipulazione del presente contratto si intende favorire
massima trasparenza ed efficacia dei rapporti collaborativi tra le
parti,
tesi anche a promuovere presso gli organismi competenti una
normativa
relativa alla sicurezza del volo specifica per il settore
elicotteristico,
sono in accordo sulla necessità di costituire un
Osservatorio
Nazionale permanente che, oltre a vigilare sul corretto
comportamento
degli operatori e dei lavoratori de settore, garantisca la
totale
applicazione di tutte le norme contrattuali e della specifica
normativa
legislativa e regolamentare da parte degli organismi e/o enti
di
competenza.
Ritenendo che
gli appalti non debbano prevedere tempi di apertura delle
basi
superiori alle 13 ore (nel frattempo, in attesa di una
disposizione
concordata
per ovviare a tale problematica, varrà la
normativa
contrattuale condivisa dalle parti);
sia necessario il superamento delle 63 ore di servizio
settimanali,
fermo
restando la necessità di stabilire condizioni
alternative
preventivamente concordate;
la normativa ministeriale (DOC. 41/23100/M3) vada
puntualmente
rispettata in attesa di un intervento congiunto teso ad una
possibile
normativa specifica.
Concordano sui seguenti punti:
1.
equiparare impiego HEMS ed OFF SHORE, i cui turni di lavoro
saranno
stabiliti in modo tale da concentrare i tempi di servizio in un
periodo di
giornate lavorative
e di riposo consecutivo (14 giorni di lavoro o
il
corrispondente periodo di riposo); salvaguardare le posizioni in
atto
inferiori alle 183 giornate per le quali non potranno aversi più di
183
giornate. Es.: attuali 180 giornate max 183
2.
di
La
retribuzione
comandante
75 milioni
80 milioni
85 milioni
globale
lorda
annua
riferita
alla
figura
sarà, per gli anni 1998 e 1999, la seguente:
per giorni annui 183
per giorni annui 190
per giorni annui 200
3.
Per i Piloti che, allo stato attuale effettuino un numero di
giornate
lavorative inferiori alle 183, con corrispondente retribuzione
lorda
complessiva inferiore ai 75 milioni (rif. Comandante), troverà
integrale
applicazione il CCNL.
Per quei Piloti che, allo stato attuale, effettuino un numero
di
giornate inferiore alle 183 con corrispondente retribuzione
lorda
complessiva superiore ai 75 milioni (rif. Comandante), le
parti
interessate (pilota ed azienda) troveranno un accordo tra di loro,
in
caso di mancato accordo interverranno le rispettive associazioni
di
categoria con definizione della problematica da realizzarsi entro
60
gg. dalla sottoscrizione del rinnovo.
Per i Piloti che, a seguito dell'applicazione della parte economica
del
contratto, risultassero avere un incremento retributivo
complessivo
inferiore a £. 10 milioni totali, l'azienda corrisponderà quale
una
tantum
l'importo a complemento in due soluzioni uguali
(l'una,
all'applicazione del contratto e l'altra, con la retribuzione, del
mese
di gennaio 1999).
4.
il
Lavoro aereo: disponibilità a stilare una normativa specifica per
lavoro aereo dove eccezionalmente potranno essere superate le 200
giornate
di impiego fino ad un massimo di 210, con corresponsione di una
indennità
straordinaria
per dette 10 giornate da definire
insieme
alla
quantificazione della percentuale di riproporzionamento della
retribuzione
globale lorda in sede di stesura di contratto.
5.
di
Impegno delle imprese firmatarie ad aderire al costituendo Fondo
Previdenza Integrativa dei Piloti Alitalia-Meridiana (PREVIVOLO).
6.
Costituzione immediata dell'Osservatorio Nazionale di cui in
premessa
con il compito di verificare, in via preliminare, le situazioni
anomale
verificatesi nelle aziende da 1/1/1998.
7.
Il nuovo contratto di categoria avrà durata biennale per la
parte
economica e quadriennale per la parte normativa e decorrerà da
1/1/1998.
8.
Per il trattamento di trasferta si farà riferimento alle
disposizioni
di legge vigenti, comunque da specificare sul contratto. La scelta di
una
delle tre ipotesi previste dalla legge di cui sopra sarà
comunque
concordata a livello aziendale con la rispettiva RSA.
9.
Trasferimenti: per personale in forza, il trasferimento avverrà
solo
previo accordo tra azienda e Pilota.
In caso di neo-assunti, il Pilota che fosse domiciliato da almeno
3
anni nel luogo in cui si svolge l'attività, potrà essere assunto
sulla
base e non avrà diritto al trattamento di trasferta. Sono
salvi
eventuali accordi tra azienda e Pilota e, comunque, in caso
di
trasferimento.
il
Pilota avrà diritto al relativo
trattamento
contrattuale.
10.
Il Pilota, che sia addetto a disimpegnare funzioni di
Comandante,
anche se single pilot, per un periodo di oltre 6 mesi, anche se in
più
riprese in un arco di ... (da definire in stesura), verrà avviato al
corso
add.to al comando, purché ne posegga i requisiti e fatte salve
diverse
regolamentazioni che possono essere individuate in quelle aziende in
cui è
costituita una lista di anzianità.
11.
Stesura dell'intero c.c.n.l. entro il 31/05/1998, se entro tale
data
le parti non avranno provveduto alla stesura definitiva del
nuovo
c.c.n.l., il Ministero del lavoro provvederà a riconvocare le
suddette
parti sociali .
Del che letto, firmato e sottoscritto
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