Roma, 11 gennaio 2017 Uff.-Prot.n° UE AA /408/13/F7/PE Oggetto: TAR- Campania: Sentenza 5285/2016 Nota Ministero Salute 2 ottobre 2015: Rapporto farmacia grossista. PRECEDENTI: circolare n. 405 del 13 ottobre 2015. Questa Federazione torna sul parere del Ministero della Salute del 2 ottobre 2015 illustrato con la circolare citata tra i precedenti per commentare una recente sentenza pronunciata in merito dal TAR-Campania. Come si ricorderà, con il parere in oggetto, con il quale il Ministero aveva risposto ad un quesito della ASL di Mantova, era stato precisato che, nel caso in cui il titolare di farmacia fosse in possesso anche di autorizzazione per le vendita all’ingrosso dei farmaci, non avrebbe potuto in nessun caso utilizzare i farmaci acquistati come farmacia per l’attività di grossista. Tale documento ministeriale era stato ripreso dalla Giunta regionale della Campania con la nota prot. 695368 del 16/10/2016 a sua volta impugnata presso il TAR-Campania dalla Farmacia S.Antonio con l’intervento ad adiuvandum di altre 8 farmacie. Con la Sentenza n. 528/2016 del 19 luglio 2016 ma pubblicata solo il 16 novembre 2016 (allegato n. 1), il TAR-Campania ha respinto il ricorso, confermando la nota regionale impugnata ma, indirettamente, ha ribadito anche la validità della nota del Ministero della Salute del 2 ottobre 2015, ampiamente ripresa dal documento regionale impugnato. Il TAR nel proprio ragionamento condivide l’impostazione regionale che fa proprio il parere ministeriale per ribadire che l’attività di farmacia e di grossista sono sottoposte a condizioni, limiti e requisiti differenti e, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra loro. In particolare, il TAR condivide l’impossibilità per il titolare di farmacia che dispone anche di autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso di farmaci, di ridistribuire come grossista i farmaci acquistati come farmacista. A tale riguardo il TAR conferma che la legge ha fissato una netta differenza tra il ruolo del distributore intermedio che deve rifornire le farmacie ed il ruolo della farmacia che deve dispensare esclusivamente all’utenza. Secondo il TAR, la farmacia “ricorrente vorrebbe invertire le fasi della filiera, utilizzando codici e locali della farmacia per svolgere alcune fasi connesse all’attività di distribuzione, determinando una commistione contra legem elusiva delle disposizioni in materia di distribuzione e tracciabilità.” “L’art. 100, comma 1-bis del d.lgs. 219/06, in altri termini – continua il TAR- non crea affatto un nuovo attore della distribuzione rispetto alla figura del farmacista e a quella del distributore, ma si limita ad eliminare una incompatibilità…(omissis).” Pertanto il TAR non rinviene alcuna norma che consenta ai titolari di farmacia in possesso anche della licenza da grossista di derogare a tutte a ad alcune delle norme che regolano le rispettive attività e passate in rassegna nella motivazione. Anche il profilo della concorrenza, la cui tutela è richiamata dalla stessa farmacia ricorrente, viene esaminato dal TAR che rileva come tutti gli operatori debbano necessariamente sottostare alle medesime regole e non possa pertanto riconoscersi, in via interpretativa, l’esistenza di una diversa figura che, non soggetta agli stessi vincoli formali, tragga, rispetto agli altri, indebiti vantaggi dalla sua posizione di auspicato privilegio. Infine, il TAR esamina le disposizioni vigenti in tema di tracciatura dei medicinali per ricordare che l’alimentazione della banca dati, per i movimenti in uscita dei medicinali, è limitata ai soli produttori, depositari e grossisti. Da ciò consegue che se fosse consentita alla farmacia-grossista la cessione di farmaci oggetto di contestazione, verrebbero vanificate le norme relative alla fornitura, creando un’evidente distorsione del sistema. Infatti, osserva il TAR che “da un lato sottrarrebbe il prodotto alla disponibilità del cittadino, per essere reintrodotto nella catena distributiva senza alcuna certezza sulla destinazione finale, in ipotesi anche un’esportazione all’estero ove il mercato è attestato su prezzi mediamente più alti, con possibile immediata temporanea indisponibilità del prodotto sul mercato nazionale e, in definitiva, con pregiudizio alla programmazione nazionale che preserva i livelli essenziali di assistenza essenziali sul territorio al fine di garantire la salute ed il benessere collettivo.” Né d’altro lato –prosegue il TAR - può ignorarsi che la normativa di favore consente alle sole farmacie, anche ospedaliere, in quanto destinate ad assicurare l’assistenza farmaceutica, i cd. acquisti di emergenza, ex art. 105 del d.lgs. 219/06, connessi ad ipotesi di irreperibilità dei medicinali nella normale rete di distribuzione (omissis).” Federfarma giudica con particolare favore tale sentenza e le valutazioni formulate dal TARCampania in quanto contribuiscono a ribadire la validità delle posizioni espresse dal Ministero sul rapporto farmacia-grossista con la nota 2 ottobre 2015 che questa Federazione condivide e, indirettamente, a sostenere le considerazioni formalizzate nel documento condiviso e sottoscritto lo scorso 8 settembre da tutta la filiera presso la sede dell’Aifa, per contribuire a risolvere il problema della indisponibilità dei medicinali. A tale riguardo, si segnala che anche il suddetto Accordo di Filiera è stato impugnato al TAR-Lazio da 20 farmacie in possesso anche della autorizzazione da grossista. Federfarma, seguirà l’evolversi della vicenda nella consapevolezza che occorre continuare a perseguire l’obiettivo, condiviso a livello di filiera, di rendere quanto più possibile agevole e trasparente la tracciatura ed il controllo del percorso dei medicinali dalla produzione fino alla consegna al paziente e fornirà aggiornamenti anche in relazione al menzionato ricorso contro l’Accordo di Filiera. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI Allegato n. 1 IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA