Roma,
11 gennaio 2017
Uff.-Prot.n° UE AA /408/13/F7/PE
Oggetto:
TAR- Campania: Sentenza 5285/2016 Nota Ministero Salute 2 ottobre 2015:
Rapporto farmacia grossista.
PRECEDENTI: circolare n. 405 del 13 ottobre 2015.
Questa Federazione torna sul parere del Ministero della Salute del 2 ottobre 2015 illustrato
con la circolare citata tra i precedenti per commentare una recente sentenza pronunciata in merito
dal TAR-Campania.
Come si ricorderà, con il parere in oggetto, con il quale il Ministero aveva risposto ad un
quesito della ASL di Mantova, era stato precisato che, nel caso in cui il titolare di farmacia fosse in
possesso anche di autorizzazione per le vendita all’ingrosso dei farmaci, non avrebbe potuto in
nessun caso utilizzare i farmaci acquistati come farmacia per l’attività di grossista.
Tale documento ministeriale era stato ripreso dalla Giunta regionale della Campania con la
nota prot. 695368 del 16/10/2016 a sua volta impugnata presso il TAR-Campania dalla Farmacia
S.Antonio con l’intervento ad adiuvandum di altre 8 farmacie.
Con la Sentenza n. 528/2016 del 19 luglio 2016 ma pubblicata solo il 16 novembre 2016
(allegato n. 1), il TAR-Campania ha respinto il ricorso, confermando la nota regionale impugnata
ma, indirettamente, ha ribadito anche la validità della nota del Ministero della Salute del 2 ottobre
2015, ampiamente ripresa dal documento regionale impugnato.
Il TAR nel proprio ragionamento condivide l’impostazione regionale che fa proprio il parere
ministeriale per ribadire che l’attività di farmacia e di grossista sono sottoposte a condizioni, limiti e
requisiti differenti e, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente
separate tra loro.
In particolare, il TAR condivide l’impossibilità per il titolare di farmacia che dispone anche
di autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso di farmaci, di ridistribuire come grossista i
farmaci acquistati come farmacista.
A tale riguardo il TAR conferma che la legge ha fissato una netta differenza tra il ruolo del
distributore intermedio che deve rifornire le farmacie ed il ruolo della farmacia che deve dispensare
esclusivamente all’utenza.
Secondo il TAR, la farmacia “ricorrente vorrebbe invertire le fasi della filiera, utilizzando
codici e locali della farmacia per svolgere alcune fasi connesse all’attività di distribuzione,
determinando una commistione contra legem elusiva delle disposizioni in materia di distribuzione e
tracciabilità.”
“L’art. 100, comma 1-bis del d.lgs. 219/06, in altri termini – continua il TAR- non crea
affatto un nuovo attore della distribuzione rispetto alla figura del farmacista e a quella del
distributore, ma si limita ad eliminare una incompatibilità…(omissis).”
Pertanto il TAR non rinviene alcuna norma che consenta ai titolari di farmacia in possesso
anche della licenza da grossista di derogare a tutte a ad alcune delle norme che regolano le rispettive
attività e passate in rassegna nella motivazione.
Anche il profilo della concorrenza, la cui tutela è richiamata dalla stessa farmacia ricorrente,
viene esaminato dal TAR che rileva come tutti gli operatori debbano necessariamente sottostare alle
medesime regole e non possa pertanto riconoscersi, in via interpretativa, l’esistenza di una diversa
figura che, non soggetta agli stessi vincoli formali, tragga, rispetto agli altri, indebiti vantaggi dalla
sua posizione di auspicato privilegio.
Infine, il TAR esamina le disposizioni vigenti in tema di tracciatura dei medicinali per
ricordare che l’alimentazione della banca dati, per i movimenti in uscita dei medicinali, è limitata ai
soli produttori, depositari e grossisti. Da ciò consegue che se fosse consentita alla farmacia-grossista
la cessione di farmaci oggetto di contestazione, verrebbero vanificate le norme relative alla
fornitura, creando un’evidente distorsione del sistema.
Infatti, osserva il TAR che “da un lato sottrarrebbe il prodotto alla disponibilità del
cittadino, per essere reintrodotto nella catena distributiva senza alcuna certezza sulla destinazione
finale, in ipotesi anche un’esportazione all’estero ove il mercato è attestato su prezzi mediamente
più alti, con possibile immediata temporanea indisponibilità del prodotto sul mercato nazionale e,
in definitiva, con pregiudizio alla programmazione nazionale che preserva i livelli essenziali di
assistenza essenziali sul territorio al fine di garantire la salute ed il benessere collettivo.”
Né d’altro lato –prosegue il TAR - può ignorarsi che la normativa di favore consente alle
sole farmacie, anche ospedaliere, in quanto destinate ad assicurare l’assistenza farmaceutica, i cd.
acquisti di emergenza, ex art. 105 del d.lgs. 219/06, connessi ad ipotesi di irreperibilità dei
medicinali nella normale rete di distribuzione (omissis).”
Federfarma giudica con particolare favore tale sentenza e le valutazioni formulate dal TARCampania in quanto contribuiscono a ribadire la validità delle posizioni espresse dal Ministero sul
rapporto farmacia-grossista con la nota 2 ottobre 2015 che questa Federazione condivide e,
indirettamente, a sostenere le considerazioni formalizzate nel documento condiviso e sottoscritto lo
scorso 8 settembre da tutta la filiera presso la sede dell’Aifa, per contribuire a risolvere il problema
della indisponibilità dei medicinali. A tale riguardo, si segnala che anche il suddetto Accordo di
Filiera è stato impugnato al TAR-Lazio da 20 farmacie in possesso anche della autorizzazione da
grossista.
Federfarma, seguirà l’evolversi della vicenda nella consapevolezza che occorre continuare a
perseguire l’obiettivo, condiviso a livello di filiera, di rendere quanto più possibile agevole e
trasparente la tracciatura ed il controllo del percorso dei medicinali dalla produzione fino alla
consegna al paziente e fornirà aggiornamenti anche in relazione al menzionato ricorso contro
l’Accordo di Filiera.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI
Allegato n. 1
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA