CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI PASTI PER I CENTRI DIURNI DELLA ZONA EMPOLESE-VALDELSA ***** L’anno 2005 addì del mese di in Empoli, TRA L’Azienda USL 11 di Empoli con sede in Empoli, Via Mazzini 17, CF e P.I. 04616830487 nella persona del Dott , di seguito denominata Committente; E Comune di Empoli, con sede in Empoli, Via G. del Papa n. P.I. nella persona del , CF e Dott di seguito denominato Fornitore; si stipula e conviene quanto segue ART. 1 – OGGETTO 1. La presente convenzione ha per oggetto la fornitura dei pasti, da parte del Comune di Empoli, presso la Mensa del Comune sita in Via Bonistallo in Empoli, per i seguenti Centri Diurni della Zona Empolese – Valdelsa: Centro Diurno Educazione Motoria S.Rocco – Empoli Centro Diurno Cerbaiola – Empoli Centro Diurno Il Girasole – Gavena – Empoli Centro Diurno Loc. Camaioni – Montelupo Centro Diurno Alzheimer Loc. Ambrogiana – Montelupo Centro Diurno Anziani V.le Matteotti – Certaldo Centro Terapia Occupazionale – Cambiano 1 Centro Socio Riabilitativo Via Magenta – Castelfiorentino Centro Socio Riabil.-Labor.Via Magenta – Castelfiorentino Centro Via Amendola– Certaldo Centro Stamperia V.le Matteotti – Certaldo Centro Inserimento Sociale – Certaldo Per un totale indicativo di pasti annuo pari a 50.000. ART. 2 QUANTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 1. La fornitura dei pasti viene garantita nelle giornate dal lunedì al venerdì, festività escluse, per gli utenti dei Centri sopra riportati, di cui al dettaglio centri e numero pasti, allegato sub lett. A alla presente convenzione. 2. Il Comune di Empoli assicura il costante, continuo e regolare svolgimento della fornitura, con eventuale menu alternativo, anche nel caso di interruzioni e sospensioni dovute a mancanza di fonti di energia. Nel caso di sciopero o di agitazione del personale (assemblea) che comporti la chiusura del centro cottura, sarà preparato un piatto freddo che l’Azienda si impegna a ritirare il giorno lavorativo precedente. 3. Il Comune prepara i pasti sulla base della prenotazione giornaliera inviata dai Centri entro le ore 15 del giorno precedente. Eventuali variazioni devono essere comunicate al Centro di cottura entro le ore 9,30 del giorno di fornitura del pasto. 4. Il Comune si impegna a consegnare i pasti entro e non oltre le ore 11,30, fatte salve diverse esigenze manifestate dall’Azienda e concordate con il fornitore; i responsabili delle strutture potranno chiedere variazioni 2 negli orari in occasione di Festività e nel periodo estivo, concordate con il Comune. ART. 3 MENU 1. Il Comune di Empoli garantisce una adeguata varietà, quantità e qualità del cibo nel rispetto delle disposizioni rese dall’Azienda Sanitaria, garantendo quotidianamente la disponibilità dei seguenti piatti: PRIMI PIATTI SECONDI CONTORNI FRUTTA PANE PIATTI Piatto del Piatto del Piatto del frutta fresca pane fresco di giorno giorno giorno di stagione giornata bianco pasta al piatto purè di frutta pane fresco di pomodoro freddo patate frullata giornata integrale minestrina in (salumi o brodo di formaggio patate polpa / carne o ) lesse o omogeneizza vegetale o omogenei altra to di frutta semolino zzato di verdura carne o lessa frutta cotta riso o pasta al pesce burro o macinato insalata all'olio di carne mista pollo lesso 3 2. Il Comune assicura, inoltre, la preparazione di pasti con diete speciali, garantendo l‘utilizzazione di prodotti dietetici per la preparazione di qualsiasi dieta prescritta per patologie diverse, nonché la fornitura di pasti che rispettino le motivazioni di natura religiosa dei singoli, senza alcun costo aggiuntivo, dovendosi le stesse considerarsi sostitutive del pasto normale. 3. Il pane deve essere fresco di giornata integrale o bianco ( pezzature da Kg.1– Kg 0,500 – a fette). Per il pane e la frutta fresca la consegna sarà giornaliera. 4. Per la preparazione dei vari piatti deve essere utilizzato il sale iodato, per insaporire gli alimenti si vieta l'utilizzo del dado con glutammato. 5. Il Comune di Empoli deve fornire i pasti, garantendo che gli stessi siano consegnati alle temperature previste dalla normativa vigente e appetibili dal punto di vista del gusto. 6. La preparazione dei pasti avviene nel rispetto dei menu e secondo le grammature predisposte dai competenti uffici dell’Azienda USL 11 di Empoli che predisporranno gratuitamente per la durata contrattuale. ART. 4 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 1. I prodotti devono essere di prima qualità ed i contenitori forniti dal Comune, non dovranno presentare deformazioni, manomissioni o comunque alterazioni che possano far presumere un decadimento dei generi. 2. I cibi confezionati dovranno essere preparati con il legame fresco/caldo, inseriti in idonei contenitori, messi a disposizione dal 4 Comune, che assicurino la conservazione del pasto secondo la normativa vigente. 3. Restano a carico dell’Azienda il trasporto e la consegna dei pasti presso i Centri Diurni. La pulizia dei suddetti contenitori è a carico dell’Azienda U.S.L. che li consegna il giorno successivo alla fornitura. Nel caso di guasti o impossibilità di utilizzazione delle attrezzature dei Centri, la sanificazione verrà effettuata dal Comune di Empoli, senza alcun costo aggiuntivo. ART. 5 – COMPENSO 1. L’Azienda corrisponde quale corrispettivo della fornitura in oggetto € 3.75 oltre IVA di legge per ogni pasto completo giornaliero effettivamente somministrato. Le fatture saranno emesse dal Comune di Empoli con cadenza mensile. Il pagamento avverrà, a norma di legge entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture. In caso di ritardo gli interessi di mora sono calcolati sulla base del tasso legale. ART. 6 - ANALISI DI LABORATORIO 1. L’Azienda U.S.L. si riserva di effettuare con proprio personale il campionamento delle derrate impiegate per la produzione dei pasti e di alimenti cotti presso il Centro Cottura di Via Bonistallo. ART. 7 - DURATA 1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità triennale rinnovabile per lo stesso periodo. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal suddetto contratto, con preavviso scritto di almeno novanta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 5 1. Oltre alla osservanza di tutte le norme specifiche contenute nella presente convenzione, il Comune avrà l’obbligo di osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale aventi attinenza con i servizi oggetto della convenzione. ART. 9 - PENALITA’ 1. In caso di mancata o parziale consegna l’Azienda U.S.L. 11 applicherà una penale fino 500 Euro (cinquecento/00). In caso di ritardata consegna, l’Azienda U.S.L. 11 applicherà una penale fino a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00). Nel caso in cui il pasto consegnato non sia conforme ai requisiti di confezionamento e di qualità previsti nella presente convenzione, l’Azienda U.S.L. applicherà una penale fino a 300,00 Euro (trecento/00) ART. 10 – SPESE 1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi della legislazione vigente, con spese a carico della parte richiedente. ART. 11 – FORO COMPETENTE 1. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione o interpretazione della presente convenzione è competente, in via esclusiva, il, Tribunale di Firenze – Sezione distaccata di Empoli, con espressa esclusione della competenza arbitrale. 6 ART. 12 – NORME DI RINVIO 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti disposizioni comunitarie, nazionale, regionali ed aziendali. Letto, approvato e sottoscritto. 7