all`on.le commissione tributaria provinciale di firenze

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI PASTI PER I CENTRI DIURNI
DELLA ZONA EMPOLESE-VALDELSA
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L’anno 2005 addì
del mese di
in Empoli,
TRA
L’Azienda USL 11 di Empoli con sede in Empoli, Via Mazzini 17, CF e P.I.
04616830487 nella persona del
Dott
,
di seguito denominata Committente;
E
Comune di Empoli, con sede in Empoli, Via G. del Papa n.
P.I.
nella persona del
,
CF
e
Dott
di seguito denominato Fornitore;
si stipula e conviene quanto segue
ART. 1 – OGGETTO
1. La presente convenzione ha per oggetto la fornitura dei pasti, da parte
del Comune di Empoli, presso la Mensa del Comune sita in Via Bonistallo
in Empoli, per i seguenti Centri Diurni della Zona Empolese – Valdelsa:
Centro Diurno Educazione Motoria S.Rocco – Empoli
Centro Diurno Cerbaiola – Empoli
Centro Diurno Il Girasole – Gavena – Empoli
Centro Diurno Loc. Camaioni – Montelupo
Centro Diurno Alzheimer Loc. Ambrogiana – Montelupo
Centro Diurno Anziani V.le Matteotti – Certaldo
Centro Terapia Occupazionale – Cambiano
1
Centro Socio Riabilitativo Via Magenta – Castelfiorentino
Centro Socio Riabil.-Labor.Via Magenta – Castelfiorentino
Centro Via Amendola– Certaldo
Centro Stamperia V.le Matteotti – Certaldo
Centro Inserimento Sociale – Certaldo
Per un totale indicativo di pasti annuo pari a 50.000.
ART. 2 QUANTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. La fornitura dei pasti viene garantita nelle giornate dal lunedì al
venerdì, festività escluse, per gli utenti dei Centri sopra riportati, di cui
al dettaglio centri
e numero pasti, allegato sub lett. A alla presente
convenzione.
2. Il Comune di Empoli assicura il costante, continuo e regolare
svolgimento della fornitura, con eventuale menu alternativo, anche nel
caso di interruzioni e sospensioni dovute a mancanza di fonti di energia.
Nel caso di sciopero o di agitazione del personale (assemblea) che
comporti la chiusura del centro cottura, sarà preparato un piatto freddo
che l’Azienda si impegna a ritirare il giorno lavorativo precedente.
3. Il Comune prepara i pasti sulla base della prenotazione giornaliera
inviata dai Centri entro le ore 15 del giorno precedente. Eventuali
variazioni devono essere comunicate al Centro di cottura entro le ore
9,30 del giorno di fornitura del pasto.
4. Il Comune si impegna a consegnare i pasti entro e non oltre le ore
11,30, fatte salve diverse esigenze manifestate dall’Azienda e concordate
con il fornitore; i responsabili delle strutture potranno chiedere variazioni
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negli orari in occasione di Festività e nel periodo estivo, concordate con il
Comune.
ART. 3 MENU
1. Il Comune di Empoli garantisce una adeguata varietà, quantità e
qualità del cibo nel rispetto delle disposizioni rese dall’Azienda Sanitaria,
garantendo quotidianamente la disponibilità dei seguenti piatti:
PRIMI PIATTI
SECONDI
CONTORNI
FRUTTA
PANE
PIATTI
Piatto del
Piatto del
Piatto del
frutta fresca
pane fresco di
giorno
giorno
giorno
di stagione
giornata bianco
pasta al
piatto
purè di
frutta
pane fresco di
pomodoro
freddo
patate
frullata
giornata integrale
minestrina in
(salumi o
brodo di
formaggio patate
polpa /
carne o
)
lesse o
omogeneizza
vegetale o
omogenei
altra
to di frutta
semolino
zzato di
verdura
carne o
lessa
frutta cotta
riso o pasta al pesce
burro o
macinato
insalata
all'olio
di carne
mista
pollo lesso
3
2. Il Comune assicura, inoltre, la preparazione di pasti con diete speciali,
garantendo l‘utilizzazione di prodotti dietetici per la preparazione di
qualsiasi dieta prescritta per patologie diverse, nonché la fornitura di
pasti che rispettino le motivazioni di natura religiosa dei singoli, senza
alcun costo aggiuntivo, dovendosi le stesse considerarsi sostitutive del
pasto normale.
3. Il pane deve essere fresco di giornata integrale o bianco ( pezzature da
Kg.1– Kg 0,500 – a fette). Per il pane e la frutta fresca la consegna sarà
giornaliera.
4. Per la preparazione dei vari piatti deve essere utilizzato il sale iodato,
per insaporire gli alimenti si vieta l'utilizzo del dado con glutammato.
5. Il Comune di Empoli deve fornire i pasti, garantendo che gli stessi siano
consegnati alle temperature previste dalla normativa vigente e appetibili
dal punto di vista del gusto.
6. La preparazione dei pasti avviene nel rispetto dei menu e secondo le
grammature predisposte dai competenti uffici dell’Azienda USL 11 di
Empoli che predisporranno gratuitamente per la durata contrattuale.
ART. 4 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO
1. I prodotti devono essere di prima qualità ed i contenitori forniti dal
Comune,
non dovranno presentare
deformazioni,
manomissioni
o
comunque alterazioni che possano far presumere un decadimento dei
generi.
2. I cibi confezionati dovranno essere preparati con il legame
fresco/caldo, inseriti in idonei contenitori, messi a disposizione dal
4
Comune, che assicurino la conservazione del pasto secondo la normativa
vigente.
3. Restano a carico dell’Azienda il trasporto e la consegna dei pasti
presso i Centri Diurni. La pulizia dei suddetti contenitori
è a carico
dell’Azienda U.S.L. che li consegna il giorno successivo alla fornitura. Nel
caso di guasti o impossibilità di utilizzazione delle attrezzature dei
Centri, la sanificazione verrà effettuata dal Comune di Empoli, senza
alcun costo aggiuntivo.
ART. 5 – COMPENSO
1. L’Azienda corrisponde quale corrispettivo della fornitura in oggetto €
3.75 oltre IVA di legge per ogni pasto completo giornaliero effettivamente
somministrato. Le fatture saranno emesse dal Comune di Empoli con
cadenza mensile. Il pagamento avverrà, a norma di legge entro 90 giorni
dal ricevimento delle fatture. In caso di ritardo gli interessi di mora sono
calcolati sulla base del tasso legale.
ART. 6 - ANALISI DI LABORATORIO
1. L’Azienda U.S.L. si riserva di effettuare con proprio personale il
campionamento delle derrate impiegate per la produzione dei pasti e di
alimenti cotti presso il Centro Cottura di Via Bonistallo.
ART. 7 - DURATA
1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità
triennale rinnovabile per lo stesso periodo. Le parti si riservano la facoltà
di recedere anticipatamente dal suddetto contratto, con preavviso scritto
di almeno novanta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
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1. Oltre alla osservanza di tutte le norme specifiche contenute nella
presente convenzione, il Comune avrà l’obbligo di osservare tutte le
disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello
nazionale che regionale o che potessero venire eventualmente emanate
nel corso del periodo contrattuale aventi attinenza con i servizi oggetto
della convenzione.
ART. 9 - PENALITA’
1. In caso di mancata o parziale consegna l’Azienda U.S.L. 11 applicherà
una penale fino 500 Euro (cinquecento/00). In caso di ritardata consegna,
l’Azienda U.S.L. 11 applicherà una penale fino a 250,00 Euro
(duecentocinquanta/00). Nel caso in cui il pasto consegnato non sia
conforme ai requisiti di confezionamento e di qualità previsti nella
presente convenzione, l’Azienda U.S.L. applicherà una penale fino a
300,00 Euro (trecento/00)
ART. 10 – SPESE
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi
della legislazione vigente, con spese a carico della parte richiedente.
ART. 11 – FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione o interpretazione della
presente convenzione è competente, in via esclusiva, il, Tribunale di
Firenze – Sezione distaccata di Empoli, con espressa esclusione della
competenza arbitrale.
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ART. 12 – NORME DI RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si
applicano le vigenti disposizioni comunitarie, nazionale, regionali ed
aziendali.
Letto, approvato e sottoscritto.
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