PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento di seduta A6-0090/2008 1.4.2008 RELAZIONE sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (2007/2210(INI)) Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Relatore: Adamos Adamou RR\716500IT.doc IT PE398.666v03-00 IT PR_INI INDICE Pagina PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ...................................... 3 MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 14 PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA ................................................................ 18 PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTA' CIVILI .........................................21 ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE ............................................... 25 PE398.666v03-00 IT 2/26 RR\716500IT.doc PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (2007/2210(INI)) Il Parlamento europeo, – visto l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a) del trattato CE, – vista la comunicazione della Commissione sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (COM(2007)0275), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che correda la comunicazione: Valutazione d'impatto (SEC(2007)0705), – vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani1, – vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati2, – vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche3, – vista la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano4, – visti i principi orientativi dell'Organizzazione mondiale per la sanità sul trapianto di organi umani, – vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il suo protocollo addizionale relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana, – vista la relazione del Consiglio d'Europa "Far fronte alla penuria di organi. Situazione attuale e strategie per migliorare la donazione di organi" (1999), – vista la relazione del Consiglio d'Europa "Guida alla sicurezza e alla garanzia della qualità degli organi, dei tessuti e delle cellule" 5, 1 GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48. GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. 3 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37 4 GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34. 5 Seconda edizione, 2004. 2 RR\716500IT.doc 3/26 PE398.666v03-00 IT – visto il documento del 13 settembre 2007 facente seguito alla prima riunione a livello comunitario di esperti nazionali in materia di donazione e di trapianto di organi (SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346), – visto l'articolo 45 del suo regolamento, – visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0090/2008), A. considerando che la necessità di trapianti di organi in Europa è aumentata costantemente e più rapidamente del numero di organi donati; considerando che, sulle liste di attesa di tutta Europa, sono più di 60.000 i pazienti che attendono trapianti e che un numero rilevante di pazienti muore per la cronica penuria di organi; che l'aumento del numero di donatori non porta a una riduzione delle liste di attesa, B. considerando che il traffico di organi, la commercializzazione e il turismo dei trapianti sono in rapido sviluppo, il che è incompatibile con il rispetto della dignità umana; considerando che vi è un legame tra penuria di organi e traffico; considerando che è necessario disporre di ulteriori dati sul traffico di organi, C. considerando che le questioni di sicurezza sono sovente ignorate quando il trapianto di organi praticato ha un carattere commerciale illecito, il che può mettere in pericolo la vita del donatore e del ricevente, D. considerando che quattro Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, cinque Stati membri non hanno ratificato il relativo protocollo aggiuntivo per prevenire, eliminare e punire la tratta di esseri umani, specialmente donne e bambini ("il Protocollo di Palermo"), e che nove Stati membri non hanno ratificato il protocollo facoltativo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia, E. considerando che, sebbene le stime attuali pongano il traffico di organi in posizione relativamente bassa tra tutte le forme di traffico illecito, esso sta diventando sempre più un problema globale che si verifica all'interno e attraverso le frontiere nazionali ed è sostenuto dalla domanda (stima di 150-250 casi/anno in Europa), F. considerando che il traffico di organi e tessuti è una forma di traffico di esseri umani, che comporta gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, e in particolare della dignità e dell'integrità fisica umana, che esso può minare la fiducia dei cittadini nel sistema di trapianti legali e che ciò può portare a un'ulteriore penuria di offerta di organi e tessuti donati volontariamente, G. considerando che la qualità, la sicurezza, l'efficacia e la trasparenza sono essenziali se la società intende raccogliere i benefici che il trapianto può offrire in quanto terapia, PE398.666v03-00 IT 4/26 RR\716500IT.doc H. considerando che il trapianto di organi è l'unica cura esistente per insufficienze terminali di organi quali fegato, polmone e cuore e la cura più efficace in termini di costi per l'insufficienza renale in fase terminale; che il trapianto dà la possibilità di salvare delle vite e di offrire una migliore qualità di vita, I. considerando che esistono considerevoli differenze tra gli Stati membri e all'interno di essi per quanto riguarda i tassi di trapianto, la provenienza degli organi (donatori viventi o deceduti) e perfino discrepanze quanto alle esigenze di qualità e di sicurezza in materia di donazione e di trapianto di organi, mentre l'approccio organizzativo al trapianto varia da un paese all'altro, il che comporta norme disuguali in seno all'UE, J. considerando che negli Stati membri vigono quadri giuridici diversi (volontà favorevole, volontà contraria) e le che esperienze di vari Stati membri mostrano che l'impatto del sistema giuridico sul numero di donatori è alquanto limitato, K. considerando che l'alternativa al trapianto è spesso la cura intensiva, che è spiacevole per il paziente e comporta un onere per i sistemi sanitari e per i familiari dei pazienti nonché per quanti li assistono, L. considerando che la donazione e il trapianto di organi sono questioni sensibili e complesse, che comprendono non soltanto aspetti medici ma anche giuridici ed etici, il cui sviluppo richiede la piena partecipazione della società civile, M. considerando che l'uso di organi a fini terapeutici comporta un rischio di trasmissione di malattie infettive o di altro genere, N. considerando che parecchi organi sono già oggetto di scambio tra gli Stati membri e che già esistono diverse organizzazioni europee (per esempio, Scandiatransplant e Eurotransplant) per lo scambio di organi, O. considerando che le esperienze esistenti (ad esempio modello spagnolo, progetto belga GIFT, DOPKI, Alliance-O) mostrano risultati positivi e che è opportuno tenerne conto, P. considerando che la coscientizzazione pubblica e un'informazione concreta e positiva come pure una formazione avanzata degli operatori del settore e le capacità di comunicazione di questi ultimi hanno un ruolo importante da svolgere per accrescere la volontà di donare gli organi, 1. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione "Donazione e trapianto di organi: azioni politiche a livello UE" che propone un approccio integrato, fondato su tre pilastri, che è particolarmente apprezzabile; STRUMENTO GIURIDICO 2. attende con impazienza la proposta della Commissione di una direttiva che fissi le esigenze di qualità e di sicurezza per la donazione, il reperimento, il controllo, la conservazione, il trasporto e la distribuzione attraverso l'UE di organi nonché le risorse necessarie per attuare tali requisiti; sottolinea, tuttavia, che il prossimo quadro legislativo non dovrebbe comportare un eccessivo onere amministrativo per gli Stati membri o per i RR\716500IT.doc 5/26 PE398.666v03-00 IT fornitori di servizi né dovrebbe mettere in causa il ricorso alle buone prassi esistenti o alle prassi adattate alle condizioni e circostanze prevalenti nei singoli Stati membri o contenere esigenze che potrebbero determinare una riduzione del numero di donatori potenziali e effettivi; 3. rileva che il nuovo documento legislativo dovrebbe completare e rafforzare gli sforzi attuati dagli Stati membri per pervenire ad un metodo attivo ed efficace di coordinamento, senza impedire l'introduzione o il mantenimento di misure più rigorose; 4. sottolinea che la direttiva dovrebbe adeguarsi ai progressi effettuati dalla scienza medica; COOPERAZIONE TRA STATI MEMBRI 5. esprime la sua preoccupazione dinanzi all'insufficienza di organi umani disponibili per il trapianto per far fronte alle necessità dei pazienti; ritiene che la riduzione della penuria di organi (e di donatori) costituisca la principale sfida che gli Stati membri dell'UE si trovano ad affrontare per quanto riguarda i trapianti di organi; ricorda che, attualmente, in Europa, molte migliaia di pazienti sono inseriti in liste d'attesa che registrano un notevole tasso di mortalità; 6. prende atto del fatto che l'assegnazione di organi dovrebbe essere basata sulla capacità medica del paziente di accettare un organo; ritiene che la discriminazione, sulla base di disabilità che non hanno alcuna rilevanza sulle possibilità del paziente di accettare un organo, non dovrebbe essere tollerata; 7. rileva il fatto che la donazione di organi è un dono; sottolinea, quindi, che, malgrado l'importanza di trovare una risposta alla grave penuria di organi in Europa, deve essere rispettata e protetta anche la libera scelta di donare o non donare un organo; 8. prende atto delle notevoli differenze per quanto riguarda la provenienza degli organi (donatori deceduti o viventi) in seno all'UE, delle grandi differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la riuscita nell'aumentare il pool di donatori, dei divari tra gli Stati membri quanto alle esigenze di qualità e di sicurezza, dei vari approcci organizzativi alla donazione e al trapianto di organi e delle differenze nell'istruzione e nella formazione di professionisti medici e paramedici; ritiene che detti divari possano essere spiegati in parte da un insieme di fattori economici, strutturali, amministrativi, culturali, etici, religiosi, storici, sociali e giuridici, benché il fattore cruciale sembri essere il modo in cui è organizzato l'intero processo che porta alla donazione e al trapianto; 9. crede, quindi, fermamente che esista un significativo potenziale di condivisione dell'esperienza tra gli Stati membri dell'Unione europea che possa aumentare i tassi di donatori e uniformare l'accesso al trapianto in tutta l'Unione europea; attende quindi con impazienza il piano d'azione della Commissione per una cooperazione potenziata tra Stati membri al fine di: aumentare la disponibilità di organi potenziare l'efficienza e l'accessibilità dei sistemi di trapianto sensibilizzare l'opinione pubblica garantire qualità e sicurezza; PE398.666v03-00 IT 6/26 RR\716500IT.doc 10. sottolinea, pertanto, che la creazione di sistemi operativi ben strutturati e la promozione di modelli di successo negli Stati membri e tra di essi e, qualora appropriato, a livello internazionale, sono della massima importanza; suggerisce che i sistemi operativi dovrebbero includere un adeguato quadro giuridico, un'infrastruttura tecnica e logistica, un sostegno psicologico ed organizzativo e una struttura organizzativa appropriata, a livello ospedaliero e sovraospedaliero, che si avvalga di professionisti altamente qualificati, associato a disposizioni chiare sulla tracciabilità e un'assegnazione ed accesso equi ed efficaci al sistema di trapianto; AUMENTARE LA DISPONIBILITÀ DEGLI ORGANI 11. sottolinea che gli Stati membri sono competenti per il proprio modello giuridico; prende atto che nell'Unione Europea esistono due modelli, ciascuno con diverse varianti; ritiene superfluo adattare o armonizzare i sistemi giuridici; invita gli Stati membri ad introdurre nella propria legislazione la possibilità di nominare un rappresentante legale che possa decidere in merito alla donazione dopo il decesso; 12. invita gli Stati membri a conseguire il pieno potenziale di donazioni post-mortem; esorta, quindi, gli Stati membri ad investire al massimo nel miglioramento dei propri sistemi organizzativi: • sensibilizzando, istruendo e formando personale medico e paramedico, • sostenendo finanziariamente gli ospedali nella designazione di coordinatori dei trapianti interni (medici che lavorano all'interno della terapia intensiva, con il supporto di un'équipe medica); il loro compito è di individuare attivamente i potenziali donatori e di avvicinare le loro famiglie, • attuando programmi di miglioramento della qualità in ogni ospedale o gruppo di ospedali in Europa, dove esista una prova evidente di un potenziale per la donazione di organi; 13. invita gli Stati membri, al fine di aumentare la disponibilità di organi, a valutare il ricorso ad organi di donatori provenienti dal pool "esteso" (donatori più anziani, donatori con talune malattie) tenendo presenti gli aspetti della qualità e della sicurezza; 14. ritiene che si possano effettuare trapianti facendo ricorso a un organo non ottimale; ritiene che spetti poi all'équipe trapianti, di concerto con il paziente e/o la sua famiglia, di prendere decisioni in merito all'impiego degli organi per i singoli pazienti sulla base di un'analisi del rapporto rischio-beneficio; 15. osserva altresì che, per assicurare una rapida identificazione degli organi, è importante incoraggiare quanti non sono donatori idonei a possedere una tessera che lo segnali; 16. invita gli Stati membri che autorizzano la donazione di organi da viventi di tener conto degli aspetti della qualità e della sicurezza; sottolinea, tuttavia, che la donazione da viventi dovrebbe essere considerata come complementare alla donazione dopo la morte; 17. riconosce che quando il pool è "esteso" i medici possono trovarsi confrontati a maggiori RR\716500IT.doc 7/26 PE398.666v03-00 IT probabilità di rigetto degli organi e a un declino graduale delle funzioni dell'organo trapiantato e chiede, pertanto, alla Commissione e agli Stati membri di sostenere metodi volti a prevenire e a curare il rigetto di organi, affinché i medici possano ricorrere con fiducia ad organi provenienti dal pool "esteso"; 18. riconosce che la biotecnologia offre già mezzi che permettono di evitare il rischio di rigetto di organi trapiantati, ad esempio trattamenti che riducono il tasso di rigetto, il che a sua volta comporta una maggiore disponibilità di organi, consentendo ai medici di curare, quando non di prevenire, il rigetto; ritiene che, riducendo il rischio associato a programmi estesi per il trapianto di organi, ciò torni a vantaggio di un pool di donatori "esteso"; 19. chiede agli Stati membri di abrogare, prima del gennaio 2010, la normativa che limita al loro territorio l'uso di organi donati; 20. chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie nei settori dell'istruzione e della formazione, del lavoro d'équipe e della remunerazione dei chirurghi di trapianti; 21. sottolinea l'importanza di finanziare il reperimento di organi e trapianti su una linea di bilancio separata, in modo da non rendere i trapianti un disincentivo per gli ospedali; 22. insiste sulla necessità che le donazioni di organi permangano rigorosamente non commerciali; 23. appoggia le misure volte a proteggere i donatori, sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista psicologico e sociale, e a garantire che la donazione di organi sia effettuata in modo altruistico e volontario, escludendo i pagamenti tra i donatori e i riceventi, essendo ogni pagamento unicamente circoscritto al compenso che è strettamente limitato alle spese e agli inconvenienti relativi alla donazione; chiede agli Stati membri di garantire che sia preservato l'anonimato dei donatori deceduti e dei donatori in vita non legati da vincoli genetici o emotivi ai riceventi, qualora la legislazione nazionale autorizzi tali donazioni; esorta gli Stati membri a definire le condizioni secondo cui può essere concesso un compenso; 24. insiste affinché gli Stati membri approvino o mantengano disposizioni giuridiche rigorose in relazione ai trapianti da donatori viventi non consanguinei, allo scopo di rendere il sistema trasparente ed escludere la possibilità di vendita illecita di organi o di coercizione di donatori, in modo tale che le donazioni da donatori viventi non consanguinei possano essere possibili solo in base a condizioni definite per legge e previa autorizzazione di un apposito organo indipendente: 25. insiste affinché gli Stati membri garantiscano che i donatori viventi non subiscano discriminazioni, in particolare dai sistemi assicurativi; 26. insiste affinché gli Stati membri garantiscano il rimborso dei costi sociali per i donatori viventi; 27. ritiene che, in futuro, a condizione di garantire la tracciabilità, la biotecnologia possa offrire la possibilità ai ricercatori di creare organi a partire dai tessuti e dalle cellule PE398.666v03-00 IT 8/26 RR\716500IT.doc esistenti, tanto dei pazienti stessi quanto dei donatori di tessuti; invita la Commissione a promuovere tale ricerca, che spesso è effettuata da piccole e medie imprese biotecnologiche emergenti in Europa, nell'ambito di quadri culturali ed etici fissati dagli Stati membri, della Carta sui diritti fondamentali e della Convenzione sulla biomedicina del Consiglio d'Europa; EFFICIENZA E ACCESSIBILITÀ DEI SISTEMI DI TRAPIANTO 28. prende atto che, benché vari Stati membri abbiano introdotto una registrazione obbligatoria per le procedure di trapianto e benché esistano taluni registri volontari, non esiste un sistema globale per raccogliere i dati sui vari tipi di trapianto e i loro risultati; appoggia fermamente la creazione di registri nazionali di controllo dei donatori viventi, pazienti trapiantati e procedure di trapianto; rileva che i registri devono essere regolarmente aggiornati; sottolinea l'importanza della comparabilità dei dati tra gli Stati membri dell'UE; 29. invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri degli orientamenti in materia di registrazione, intesi a garantire che la persona registrata fornisca alcune informazioni sulla sua storia clinica e ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi del donatore, considerato che la registrazione non si limita alla semplice azione di registrare, ma comporta delle conseguenze sia per il donatore sia per il ricevente; 30. invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di un nucleo di norme tecniche ed etiche per la gestione della sicurezza, della qualità e dell'efficacia della donazione di organi nel quadro delle donazioni e dei trapianti, che possa fungere da modello per gli Stati membri; invita la Commissione a creare un meccanismo comunitario che promuova le attività di coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda la donazione e il trapianto di organi; 31. ritiene che un beneficio supplementare della collaborazione tra gli Stati membri dell'UE, che è insufficientemente sottolineato nella comunicazione della Commissione, sia il valore potenziale della messa in comune degli organi tra gli Stati membri dell'UE, in termine di possibilità mediche e tecniche, sempre tenendo conto delle limitazioni geografiche in questi scambi e dei potenziali effetti sulla vitalità degli organi; sottolinea, a tal riguardo, i risultati positivi conseguiti da sistemi internazionali; è convinto che la messa in comune degli organi possa essere molto utile soprattutto nel caso di procedure di trapianto difficili (per esempio, pazienti dalle necessità particolarmente sensibili o urgenti o pazienti in condizioni particolari, per i quali è difficile trovare un donatore idoneo); 32. invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a eseguire uno studio su tutti gli aspetti relativi al trapianto di organi per i cittadini non UE residenti negli Stati membri e ad elaborare un codice deontologico che contenga le regole e le condizioni secondo cui gli organi provenienti da donatori UE deceduti possano essere assegnati a cittadini non UE; 33. sottolinea che una buona cooperazione tra i professionisti sanitari e le autorità competenti è necessaria e fornisce un valore aggiunto; invita la Commissione a promuovere alleanze tra le organizzazioni nazionali di trapianti negli Stati membri che implichino una cooperazione a livello giuridico, etico e tecnico; riconosce che esistono situazioni nella medicina dei trapianti che non possono essere adeguatamente risolte negli Stati membri RR\716500IT.doc 9/26 PE398.666v03-00 IT con un limitato pool di donatori; è convinto che i piccoli Stati membri, in particolare, possano chiaramente trarre beneficio dalla cooperazione europea; 34. chiede che sia istituita una carta europea di donatore di organi, complementare rispetto ai sistemi nazionali esistenti; 35. ritiene che la cooperazione internazionale sia auspicabile in modo da promuovere la disponibilità e la sicurezza degli organi; sottolinea che sarebbero utili norme a carattere generale sulle migliori prassi mediche, le tecniche diagnostiche e la conservazione; invita gli Stati membri a promuovere attivamente tale cooperazione e ad applicare tale sistema di regole generali; ACCRESCERE LA SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA 36. sottolinea l'importanza di accrescere la coscientizzazione pubblica sulla donazione e sul trapianto di organi dal momento che può permettere di individuare i donatori di organi e, di conseguenza, accrescere la disponibilità di organi; invita, pertanto, la Commissione, gli Stati membri e la società civile a potenziare strutturalmente la promozione della donazione di organi, in particolare tra i giovani nelle scuole; propone, a tal riguardo, di ricorrere a note personalità (per esempio, sportivi di ambo i sessi) e a pacchetti educativi; 37. sottolinea che le informazioni sulla donazione e il trapianto di organi andrebbero fornite in modo trasparente, imparziale e non indirizzato, e dovrebbero riguardare lo scopo delle donazioni, vale a dire che può trattarsi sia di donazioni multiple di organi che di tessuti; 38. sottolinea che va rispettata la libera scelta di donare o non donare un organo e che la donazione deve essere considerata un dono di un essere umano ad un altro; fa rilevare che tale concetto deve trovare riscontro nel linguaggio utilizzato, evitando terminologia economica che suggerisce che gli organi possono essere trattati alla stregua di una merce del mercato interno; 39. chiede alla Commissione di prendere in esame l'ulteriore sviluppo ed espansione della pagina web europea esistente sulla donazione di organi www.eurodonor.org (e/o www.eurocet.org), e di quella dell'OMS (www.transplant-observatory.org), per coprire tutti gli Stati membri, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, allo scopo di offrire tutte le informazioni e i dati rilevanti sulla donazione e il trapianto di organi; 40. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la Giornata mondiale del donatore e raccomanda azioni che mettano in evidenza i buoni risultati e l'importanza dei trapianti; 41. è convinto che un modo molto efficace di aumentare la disponibilità di organi sia quello di fornire maggiori informazioni al pubblico anche a livello locale e regionale; invita la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni della società civile, le chiese, le comunità religiose ed umaniste a partecipare a tale sforzo volto ad accrescere la coscientizzazione pubblica sulla possibilità della donazione di organi tenendo presenti, allo stesso tempo, le specificità culturali in ogni Stato membro; sottolinea l'importante ruolo che i donatori registrati svolgono nella promozione delle donazioni di organi, convincendo familiari ed amici ed incoraggiandoli a divenire loro stesso donatori; PE398.666v03-00 IT 10/26 RR\716500IT.doc 42. riconosce che è importante migliorare le abilità comunicative dei professionisti della sanità elaborando, per esempio, orientamenti informativi; sottolinea la necessità di un comportamento professionale verso la comunicazione come pure di un appoggio da parte di esperti in tale settore; ritiene che si dovrebbe accordare particolare attenzione tanto al contenuto del messaggio quanto al miglior modo di trattare gli argomenti più controversi; sottolinea l'esigenza di regolari incontri con i rappresentanti dei mezzi d'informazione per pubblicizzare i buoni risultati e l'importanza dei trapianti; 43. sostiene l'istituzione di una "hotline" dotata di un numero telefonico unico, gestito da un'organizzazione nazionale dei trapianti, qualora tale organizzazione esista, in servizio 24 ore al giorno, presso la quale operano professionisti esperti, opportunamente formati, in grado di fornire rapidamente informazioni (mediche, giuridiche) pertinenti ed accurate a tutte le parti interessate; 44. invita la Commissione a sostenere la ricerca in materia di donazione e di trapianto di organi attraverso le frontiere nazionali per far fronte all'impatto dell'etnicità, del paese di origine, della religione, del livello di educazione e della classe socioeconomica sulla decisione di offrire organi in donazione; invita la Commissione e gli Stati membri a divulgare rapidamente i risultati della ricerca onde informare il pubblico e modificare le percezioni erronee; MIGLIORARE QUALITÀ E SICUREZZA 45. riconosce che è della massima importanza garantire la qualità e la sicurezza della donazione e del trapianto di organi; mette in evidenza che ciò avrà un impatto sulla riduzione dei rischi di trapianto e ridurrà, pertanto, gli effetti negativi; riconosce che le azioni in materia di qualità e di sicurezza potrebbero avere ripercussioni sulla disponibilità di organi e viceversa; invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a sviluppare la loro capacità di creare e sviluppare regolamentazioni nazionali e un quadro regolamentare volto a potenziare la qualità e la sicurezza, senza che ciò abbia ripercussioni negative sulla disponibilità degli organi destinati ai trapianti; 46. riconosce che i risultati post-trapianto dovrebbero essere controllati e valutati; sottolinea che si dovrebbe promuovere una metodologia comune per l'analisi dei dati, sulla base delle migliori prassi attualmente in vigore negli Stati membri, per consentire una comparabilità ottimale dei risultati; 47. chiede agli Stati membri di estendere il periodo di monitoraggio dei pazienti che hanno subito un trapianto (attualmente dai nove ai dodici mesi) a diversi anni e, preferibilmente, lungo l'intero arco della vita del paziente e/o finché l'organo trapiantato funziona; 48. chiede alla Commissione di stanziare risorse nell'ambito del settimo programma quadro per promuovere la ricerca volta a migliorare e rendere più sensibili le tecniche diagnostiche in grado di individuare precocemente e con efficacia patologie nocive, come HIV/AIDS, epatite e altro, dato che un aspetto importante del trapianto di organi è garantire la sicurezza rispetto a diversi fattori e agenti nocivi esistenti negli organi del donatore; TRAFFICO DI ORGANI RR\716500IT.doc 11/26 PE398.666v03-00 IT 49. mette in evidenza che esiste un legame tra la penuria di organi e il loro traffico, dato che quest'ultimo compromette la credibilità del sistema per potenziali donatori volontari e non retribuiti; sottolinea che qualsiasi sfruttamento commerciale di organi non è etico ed è contrario ai valori umani più fondamentali; sottolinea che la donazione di organi dettata da motivazioni finanziarie degrada il dono dell'organo a semplice merce di scambio, il che costituisce una violazione della dignità umana e viola l'articolo 21 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina ed è proibito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; 50. invita la Commissione a lottare, nel caso dei paesi terzi, contro il traffico di organi e di tessuti, che dovrebbe essere oggetto di un divieto universale in cui rientra il trapianto di organi e di tessuti prelevati da minorenni, da disabili mentali o da prigionieri giustiziati; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare la comunità internazionale su tale questione; 51. ritiene che, per combattere il traffico di organi nelle parti più povere del mondo, sia necessario adottare una strategia a lungo termine, finalizzata ad abolire le disuguaglianze sociali che sono alla radice di tali pratiche; sottolinea che, per poter combattere la pratica della vendita di organi in cambio di soldi (specialmente nei paesi in via di sviluppo), occorre predisporre meccanismi di tracciabilità al fine di impedire che questi organi entrino nell'Unione europea; 52. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per prevenire il "turismo di trapianti", segnatamente elaborando orientamenti volti a proteggere i donatori più poveri e vulnerabili contro il rischio di essere vittime del traffico di organi e adottando misure che accrescano la disponibilità di organi ottenuti in modo legale e mediante lo scambio di registrazioni di liste di attesa fra le organizzazioni per lo scambio di organi per evitare iscrizioni multiple alle liste; invita la Commissione a promuovere, attraverso il settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, un approccio comune volto a redigere informazioni sulla legislazione nazionale in materia di traffico di organi e ad individuare i principali problemi e le possibili soluzioni; rileva, a tal fine, che occorre stabilire un sistema di tracciabilità e responsabilità per il materiale umano; 53. esorta gli Stati membri, ove necessario, ad emendare i rispettivi codici penali per far sì che i responsabili del traffico di organi siano adeguatamente perseguiti comprendendo sanzioni per il personale medico coinvolto nel trapianto di organi ottenuti dal traffico illecito, effettuando nel contempo ogni sforzo per scoraggiare i potenziali riceventi dal cercare organi e tessuti che siano stati oggetto di tale traffico, e tenendo in particolare conto della responsabilità penale dei cittadini europei che abbiano acquistato organi all'interno o all'esterno dell'Unione europea; 54. chiede agli Stati membri di effettuare i passi necessari per vietare ai professionisti della sanità di agevolare il traffico di organi e tessuti (ad esempio, indirizzando pazienti a un servizio di trapianti estero che si sappia essere coinvolto in un traffico) e ai fornitori di assicurazioni sulla salute di facilitare attività che promuovano direttamente o indirettamente il traffico connesso al trapianto di organi, per esempio rimborsando i costi sostenuti per ottenere un trapianto illegale; 55. ritiene che gli Stati membri debbano assicurare la formazione delle proprie autorità PE398.666v03-00 IT 12/26 RR\716500IT.doc preposte all'applicazione della legge e quella del personale medico in materia di traffico di organi, affinché sia denunciato alla polizia qualsiasi caso noto; 56. chiede agli Stati membri di firmare, ratificare e dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e al Protocollo di Palermo, se non l'hanno ancora fatto; 57. chiede alla Commissione e a Europol di migliorare il monitoraggio dei casi di traffico di organi; 58. chiede alla Commissione e al Consiglio di aggiornare il piano d'azione sulla tratta di esseri umani e di comprendervi il traffico di organi, affinché aumenti la cooperazione fra le autorità nazionali interessate; 59. chiede altresì che il piano d'azione faccia riferimento a dati certi e verificati per quantità, tipologia e provenienza degli organi oggetto del traffico illecito; o o o 60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'OMS, al Consiglio d'Europa e ai parlamenti degli Stati membri. RR\716500IT.doc 13/26 PE398.666v03-00 IT Traduzione esterna MOTIVAZIONE Il trapianto di organi prevede l’utilizzo di organi umani a fini terapeutici e consiste nella sostituzione di un organo non funzionante con un altro prelevato da un donatore. I trapianti di organi che hanno esito positivo, purché sia svolta un’appropriata procedura di controllo in seguito, consentono di tornare a vivere pienamente e in salute per molti anni a persone che altrimenti necessiterebbero di un’assistenza intensiva, sgradevole per i pazienti e che spesso comporta degli oneri non soltanto per i sistemi sanitari degli Stati membri, ma anche per la famiglia e per coloro che assistono i pazienti. Benché l’utilizzo di organi umani a fini di trapianto sia costantemente aumentato negli ultimi decenni in tutta l’UE, il numero di persone che necessitano di un trapianto è superiore al numero di organi disponibili. Attualmente quasi 40 000 pazienti sono in lista d’attesa nell’Europa occidentale, mentre il tasso di mortalità di coloro che sono in attesa di un trapianto di cuore, fegato o polmone varia in genere dal 15 al 30%. Qualità e sicurezza L’impiego di organi a fine terapeutico comporta un rischio di trasmissione di malattie al ricevente. Tra i rischi esistenti non vi è soltanto quello delle malattie trasmissibili (infezioni di origine virale, batterica e da fungo, umane, virus dell’immunodeficienza (HIV), virus dell’epatite B (HBV), virus dell’epatite C (HCV)), ma anche la trasmissione di malattie maligne come vari tipi di cancro. I test sui donatori sono importanti per ridurre al minimo i rischi per i riceventi; è fondamentale effettuare screening sui donatori e individuare la presenza o assenza del rischio di trasmissione di malattie. Al fine di stabilire il livello di sicurezza standard del donatore è opportuno svolgere una serie minima di esami. Tuttavia, attualmente tra gli Stati membri non vi è un consenso riguardo a tali test. La valutazione pre-trapianto dei potenziali donatori è un elemento essenziale del trapianto di organi solidi. In altre parole, l’idoneità del donatore è un presupposto fondamentale per la donazione. Tra i principali obiettivi vi sono: l’identificazione delle condizioni in base a cui selezionare i donatori; l’identificazione di possibili infezioni pre-trapianto e la definizione del livello di rischio al fine di determinare strategie per la prevenzione delle conseguenze posttrapianto. Le differenze nello screening tra donatore vivente e donatore deceduto sono principalmente dovute ai differenti momenti in cui viene effettuato lo screening. Per il donatore vivente è possibile trattare le infezioni attive e rinviare il trapianto fino alla scomparsa dell’infezione, mentre in caso di donatore deceduto la valutazione è in genere effettuata in un lasso di tempo di alcune ore. I criteri di idoneità dei donatori devono essere stabiliti in base a norme mediche accettate. Per valutare i migliori risultati terapeutici per i pazienti è inoltre necessario controllare e monitorare le condizioni dei pazienti dopo il trapianto nel lungo termine. Il controllo e la valutazione dei risultati post-trapianto sono fondamentali e devono pertanto essere svolti in base a una metodologia comune che garantisca il rispetto delle più elevate norme sanitarie e di sicurezza in tutti gli Stati membri. PE398.666v03-00 IT 14/26 RR\716500IT.doc Attualmente le condizioni dei pazienti che hanno subito un trapianto di organi vengono monitorate per un periodo di circa 9-12 mesi dopo il trapianto. Ai fini di una valutazione ottimale dell’esito del trapianto, sia in termini clinici che economici, il periodo di valutazione dovrebbe essere esteso a diversi anni. Carenza di organi Il problema più grave che gli Stati membri dell’UE si trovano ad affrontare per quanto riguarda i trapianti d’organo rimane quello della grave penuria di donatori. Le liste d’attesa sempre più lunghe costituiscono un grave problema. Più di 40 000 pazienti sono attualmente in attesa di un rene nell’Europa occidentale e le liste di attesa si allungano sempre di più sia in tutti i paesi dell’UE che nel resto del mondo. Anche nei casi in cui vi è stato un aumento sostenuto del numero di donatori è molto difficile ridurre le liste e i tempi d’attesa. Un elemento chiave per accrescere il tasso di donazione è la creazione di un sistema efficiente che individui le persone decedute passibili di divenire donatori di organi, una volta soddisfatti i requisiti obbligatori per l’ottenimento del consenso negli Stati membri. Il processo di valutazione dell’idoneità degli organi prevede varie fase mirate a: a) stabilire se il rischio di trasmissione di infezioni o neoplasie è accettabile o meno; b) elaborare passaggi concreti per il processo di valutazione dei rischi, considerando nel singolo caso la malattia che può essere trasmessa, le condizioni specifiche del ricevente rispetto ad essa, i mezzi di prevenzione e trattamento della malattia disponibili. Per allargare il pool dei donatori potrebbe essere importante valutare la possibilità di promuovere le donazioni altruistiche da donatori viventi. Il tasso di malattie e mortalità dei pazienti in attesa di trapianto impone un’attenta valutazione dei potenziali donatori che in genere non sarebbero considerati candidati ideali e che vengono definiti come “pool esteso di donatori” (cioè volto a consentire trapianti da pazienti sieropositivi ad altri pazienti sieropositivi). In caso di estensione del pool di donatori i medici devono far fronte a una maggiore probabilità di rigetto degli organi e a una graduale diminuzione della funzionalità dell’organo trapiantato. È estremamente importante sostenere metodi per la prevenzione e il trattamento dei rigetti in modo tale che i medici possano ricorrere in modo sicuro ad un pool esteso di donatori. La formazione e l’impiego di operatori sanitari incaricati di individuare potenziali donatori si è rivelata utile e deve essere incoraggiata laddove le risorse lo consentano. Le biotecnologie offrono già alcune soluzioni, come ad esempio terapie che riducono i tassi di rigetto, favorendo, a loro volta, la disponibilità di più organi, e consentendo ai medici di curare o persino prevenire il rigetto. Ciò contribuisce quindi ad estendere il pool di donatori, riducendo i rischi associati ai programmi per il trapianto di organi prelevati da tale tipo di donatori. È opportuno ricordare che in futuro grazie alle biotecnologie i ricercatori potrebbero coltivare organi a partire da tessuti esistenti, sia dei pazienti stessi (autologhi) che di altri donatori (allogenici). Laddove possibile, occorre stimolare le attività volte a promuovere tali ricerche, spesso svolte da PMI europee operanti nel settore delle biotecnologie, all’interno del quadro culturale ed etico stabilito dagli Stati membri. Aspetti organizzativi RR\716500IT.doc 15/26 PE398.666v03-00 IT I sistemi organizzativi non incidono soltanto sulla qualità e la sicurezza degli organi ma anche sulla loro disponibilità. Vi sono gravi discrepanze tra l’attività di donazione e quella di trapianto all’interno degli Stati membri e tra di essi. La diversità dei sistemi di organizzazione presenti in Europa discende dalla loro origine e dalla loro storia. Un confronto tra i paesi mostra che i tassi finali di donazione a livello nazionale non sono sempre in correlazione con la percentuale di persone che nello stesso paese si sono in precedenza dichiarate disposte a donare. Ciò dimostra chiaramente quanto sia importante l’esistenza di un sistema di trapianti efficiente per assicurare che gli organi di coloro che intendono donare divengano effettivamente disponibili. Uno dei presupposti di qualunque azione in questo campo è la creazione a livello nazionale di sistemi di trapianto adeguati. A tal fine sono necessari un quadro giuridico appropriato, non orientato al mercato, una buona impostazione tecnica e un valido supporto organizzativo. Per il sistema organizzativo è determinante il ruolo delle autorità competenti, che devono garantire il rispetto delle norme fondamentali e organizzare le attività di donazione e di trapianto. Occorre inoltre utilizzare e promuovere i sistemi organizzativi più efficienti. Come già spiegato, i trapianti d’organo sono condizionati dal fattore tempo. Il processo che va dal reperimento dell’organo al suo trapianto dev’essere completato nel giro di qualche ora (per preservare la vitalità dell’organo). Inoltre per poter effettuare il trapianto vi dev’essere compatibilità fra donatore e ricevente. È per queste ragioni che la struttura organizzativa è un elemento chiave dei sistemi di donazione/trapianto di organi. Nell’ambito di tale organizzazione è essenziale un sistema efficace di assegnazione degli organi. Esso deve tener conto della brevità del periodo di conservazione degli organi e della necessità di assicurare che l’organo sia assegnato al ricevente più adatto, sulla base di criteri predefiniti. Sensibilizzazione dell’opinione pubblica La sensibilizzazione della popolazione e la sua opinione riguardo ai trapianti hanno un ruolo importante nel far aumentare la donazione di organi. La donazione e il trapianto di organi sono trattamenti medici che hanno bisogno, per potersi sviluppare, della piena partecipazione della società. In questo campo esistono molti problemi etici complessi e delicati, e oggi è chiaro che parecchi di questi aspetti sono affrontati in modo diverso nei vari paesi in funzione dei valori culturali e delle credenze dominanti. Tali differenti valori e interessi devono restare ed essere gestiti a livello nazionale. È possibile accrescere la disponibilità della popolazione alla donazione migliorando la conoscenza della problematica dei trapianti da parte degli addetti al settore sanitario e dei media. Un elemento essenziale di ogni strategia di comunicazione dev’essere rappresentato dall’educazione permanente. Si deve incoraggiare la gente a parlare di donazione di organi e a far conoscere i propri desideri ai familiari. Vi è un’importante correlazione positiva tra l’averne discusso in famiglia e l’essere disponibili a donare organi. In altre parole, occorre sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica, sia attraverso la fornitura di adeguate informazioni su richiesta, sia attraverso la loro divulgazione su vasta scala alle comunità locali, regionali e centrali degli Stati membri, tra cui, ma non soltanto, scuole, cliniche, centri sociali e comunitari e chiese. Inoltre, alla luce del fatto che vi è una maggiore disponibilità alla donazione di organi nei casi in cui se ne è discusso in famiglia, è opportuno fornire informazioni dettagliate alla famiglia del donatore o del potenziale PE398.666v03-00 IT 16/26 RR\716500IT.doc donatore. Altri aspetti * Coordinamento e altre attività Poiché non vi è un coordinamento delle attività di scambio degli organi a livello pan-europeo, è di fondamentale importanza rafforzare e coordinare in modo più specifico le disposizioni esistenti in materia di scambio di organi tra Stati membri al fine di soddisfare le esigenze nazionali e accrescere l’efficienza di tali scambi. È inoltre opportuno non compromettere le prassi esistenti né accrescere gli oneri amministrativi. * Altruismo L’altruismo deve costituire l’elemento principale della donazione e del trapianto di organi. La terminologia economica utilizzata nella comunicazione della Commissione non è pertanto appropriata, soprattutto alla luce del principio di non commercializzazione del corpo umano. Il linguaggio utilizzato non deve quindi, in alcun ogni caso, suggerire che gli organi possano essere trattati come un bene di consumo del mercato interno. Tale principio della non commercializzazione del corpo umano e delle sue parti è espressamente sancito dall’articolo 3, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La comunicazione della Commissione cita questo principio soltanto in riferimento al traffico di organi. Si ritiene pertanto cruciale sottolineare che tale principio fondamentale si applica anche alla donazione dei propri organi. In generale gli aspetti etici relativi alle donazioni di organi restano di competenza degli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà. * Traffico di organi Alla luce dei dati disponibili sul traffico di organi umani e degli elementi indicanti il rapido sviluppo della commercializzazione e del turismo dei trapianti, è opportuno non sottovalutare il traffico di organi come ambito di preoccupazione secondario. Occorre riconoscere che il traffico di organi è dovuto a una combinazione di povertà e disperazione, desiderio di reperire mezzi di sostentamento, nonché corruzione e criminali senza scrupoli, globalizzazione dell’economia e sfruttamento degli esseri umani. Purtroppo, in molti casi, la popolazione dell’Est diventa un inventario di pezzi di ricambio per i pazienti dell’Ovest. Per combattere il traffico di organi sia all’interno dell’UE che al di fuori dei suoi confini è necessario proseguire la cooperazione con organizzazioni internazionali come EUROPOL e INTERPOL. La modifica delle politiche in vigore non deve creare ulteriori ostacoli alla cooperazione trans-europea e alla cooperazione con altre organizzazioni internazionali ed europee laddove necessaria. RR\716500IT.doc 17/26 PE398.666v03-00 IT 28.2.2008 PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare su donazione e trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (2007/2210(INI)) Relatore per parere: Giuseppe Gargani SUGGERIMENTI La commissione giuridica invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: A. considerando che la donazione ed il trapianto di organi sono un tema complesso e particolarmente delicato soprattutto per le sue importanti implicazioni etiche, B. considerando che le politiche nazionali ed il quadro normativo adottati in materia di donazioni e trapianti variano notevolmente tra gli Stati membri sulla base di fattori giuridici, culturali, amministrativi ed organizzativi differenti, C. considerando che l'articolo 152, paragrafo 4, del trattato CE consente l'adozione di provvedimenti comunitari atti a garantire sistemi di trapianto più efficienti ed accessibili, pur nel pieno ed assoluto rispetto del principio di sussidiarietà e, di conseguenza, delle disposizioni nazionali sulla donazione e sull'uso di organi a fini medici di ciascuno Stato membro, 1. sostiene che sia necessario esaminare la necessità di un'iniziativa legislativa per assicurare la qualità e la sicurezza a livello comunitario in materia di donazione e trapianto di organi, affiancata da una stretta cooperazione tra Stati membri, tenendo presente il quadro normativo già esistente nei diversi Stati dell'Unione europea ed i lavori di altre organizzazioni internazionali; 2. sostiene la creazione di un appropriato strumento giuridico comunitario sulla donazione ed il trapianto di organi, in seguito ad un'analisi del rapporto costi/benefici e di una valutazione d'impatto globale, tenendo presenti, allo stesso tempo, le specificità del PE398.666v03-00 IT 18/26 RR\716500IT.doc trapianto di organi ed il lavoro svolto dal Consiglio d'Europa, oltre alla cooperazione rafforzata tra gli Stati membri nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti; sottolinea che nessuna legislazione dovrebbe aggiungere oneri amministrativi che deviano risorse dall'assistenza e, tenendo presente la carenza di organi che possono essere oggetto di donazione, qualsiasi legislazione deve permettere ai medici di continuare ad adottare un approccio basato sul rischio per valutare i potenziali donatori di organi; 3. sottolinea che l'obiettivo di rendere i sistemi di trapianto più efficienti e accessibili, migliorando la sicurezza e la qualità degli stessi ed assicurando una maggiore disponibilità di organi, rispettando il principio dell'autodeterminazione del donatore potenziale, non può essere perseguito a scapito delle complesse questioni etiche legate al trapianto di organi; 4. sottolinea che una più stretta cooperazione tra Stati membri è cruciale; suggerisce di intensificare lo scambio delle migliori pratiche esistenti in materia di donazione e trapianto ed auspica la realizzazione di una banca dati a livello comunitario da adoperare per scopi di donazione e trapianto; chiede agli Stati membri di considerare l'abolizione delle restrizioni al trasporto transfrontaliero di organi, in particolare nei casi in cui gli indicatori biologici dell'organo in un Paese ottemperino alle condizioni richieste per l'organo in un altro Paese; ritiene che un sistema flessibile tra gli Stati membri per il trapianto, lo scambio, l'importazione e l'esportazione di organi potrebbe salvare numerose vite, permettendo alle persone di trovare donatori idonei; 5. reputa opportuno che siano predisposti elevati standard finalizzati a prevenire i problemi medici, chirurgici, psicologici, sociali o etici cui possono andare incontro i donatori vivi a seguito degli esami necessari per accertare la loro idoneità come donatori, nonché dei trattamenti medici e degli interventi chirurgici finalizzati alla donazione, al fine di minimizzare i rischi per il donatore; 6. considera necessario garantire un'adeguata gestione dei donatori deceduti, assicurando idonei standard di sicurezza e di qualità degli organi donati, per i quali si auspica l'adozione di un sistema che ne consenta sempre il prelievo, salvo espresso rifiuto del donatore; ritiene che nessuno, nemmeno il coniuge o un parente di primo grado, possa contraddire la volontà del donatore come sopra espressa; 7. invita gli Stati membri ad analizzare i vantaggi derivanti dall'attuazione di un sistema di donazione di "consenso presunto" quale mezzo per conseguire un aumento dei trapianti di organi; ritiene che tale sistema preservi pienamente il consenso del donatore, dato che i cittadini possono considerare di aderire o non aderire al sistema; 8. ritiene necessario assicurare un adeguato equilibrio tra la protezione del donatore per quanto riguarda l'anonimato, la confidenzialità e la tracciabilità delle donazioni di organi, al fine di impedire la remunerazione, il commercio ed il traffico di organi. RR\716500IT.doc 19/26 PE398.666v03-00 IT ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE Approvazione 26.2.2008 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Titus Corlăţean, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland Supplenti presenti al momento della votazione finale Vicente Miguel Garcés Ramón, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon PE398.666v03-00 IT 22 0 0 20/26 RR\716500IT.doc 28.2.2008 PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (2007/2210(INI)) Relatrice per parere: Edit Bauer SUGGERIMENTI La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: A. considerando che, sulle liste di attesa di tutta Europa, sono più di 60.000 i pazienti che attendono trapianti e che un numero rilevante di pazienti muore per la cronica penuria di organi; considerando che, sulle liste di attesa di tutta Europa, sono più di 60.000 i pazienti che attendono trapianti e che un numero rilevante di pazienti muore per la cronica penuria di organi, B. considerando che attualmente l'Unione europea non dispone di alcuna banca dati generale per la raccolta di tutte le informazioni necessarie sugli organi destinati alle donazioni e ai trapianti o sui donatori viventi e deceduti, fornite dalle banche dati/dai registri nazionali e dalle organizzazioni internazionali degli Stati membri; C. considerando che quattro Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, cinque Stati membri non hanno ratificato il relativo protocollo aggiuntivo per prevenire, eliminare e punire la tratta di esseri umani, specialmente donne e bambini ("il Protocollo di Palermo"), e che nove Stati membri non hanno ratificato il protocollo facoltativo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia, D. considerando che sebbene le stime attuali pongano il traffico di organi in posizione relativamente bassa tra tutte le forme di traffico illecito, esso sta diventando sempre più un problema globale che si verifica all'interno e attraverso le frontiere nazionali ed è sostenuto dalla domanda (stima di 150-250 casi/anno in Europa), E. considerando che il traffico di organi e tessuti è una forma di traffico di esseri umani, che comporta gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, e in particolare della dignità e dell'integrità fisica umana, che esso può minare la fiducia dei cittadini nel sistema di RR\716500IT.doc 21/26 PE398.666v03-00 IT trapianti legali e che ciò può portare a un'ulteriore penuria di offerta di organi e tessuti donati volontariamente, F. considerando che l'esperienza dimostra come i sistemi giuridici che richiedono un consenso facoltativo, attivo o passivo, non producano risultati profondamente differenti nell'offerta di organi e di trapianti, 1. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di predisporre un quadro giuridico sulla sicurezza e la qualità per la donazione e il trapianto, e chiede requisiti minimi, da definire in modo flessibile, tenendo presente che il trapianto può essere un trattamento salvavita per il paziente, nel qual caso può essere accettabile anche un rischio più elevato; 2. chiede agli Stati membri di firmare, ratificare e dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e al Protocollo di Palermo, se non l'hanno ancora fatto; 3. chiede alla Commissione e al Consiglio di aggiornare il piano d'azione sulla tratta di esseri umani e di comprendervi il traffico di organi, affinché aumenti la cooperazione fra le autorità nazionali interessate; 4. chiede altresì che il piano d'azione faccia riferimento a dati certi e verificati per quantità, tipologia e provenienza degli organi oggetto del traffico illecito; 5. chiede agli Stati membri di scambiare le migliori prassi in materia di donazioni e trapianto di organi, ponendo in particolare evidenza le esperienze e i risultati positivi di reperimento di organi e di trapianto in Spagna; 6. insiste affinché gli Stati membri mantengano e potenzino la trasparenza e la sicurezza della gestione delle liste di attesa, imponendo un chiaro requisito di ricerca delle irregolarità e di mantenimento della tracciabilità degli organi, pur garantendo l'anonimato a donatori e a riceventi; 7. sollecita gli Stati membri ad attribuire un ruolo proattivo ai medici generici nel dialogo con i propri pazienti, consentendo loro di fare scelte consapevoli riguardo alla registrazione dei donatori, fugando quindi i timori ingiustificati ed accrescendo il numero dei donatori; 8. insiste affinché gli Stati membri approvino o mantengano disposizioni giuridiche rigorose in relazione ai trapianti da donatori viventi non consanguinei, allo scopo di rendere il sistema trasparente ed escludere la possibilità di vendita illecita di organi o di coercizione di donatori, in modo tale che le donazioni da donatori viventi non consanguinei possano essere possibili solo in base a condizioni definite per legge e previa autorizzazione di un apposito organo indipendente: 9. invita la Commissione a lottare, nel caso dei paesi terzi, contro il traffico di organi e di tessuti, che dovrebbe essere oggetto di un divieto universale in cui rientra il trapianto di organi e di tessuti prelevati da minorenni, da disabili mentali o da prigionieri giustiziati; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare la comunità internazionale su tale questione; PE398.666v03-00 IT 22/26 RR\716500IT.doc 10. esorta gli Stati membri, ove necessario, ad emendare i rispettivi codici penali per far sì che i responsabili del traffico di organi siano adeguatamente perseguiti comprendendo sanzioni per il personale medico coinvolto nel trapianto di organi ottenuti dal traffico illecito, effettuando nel contempo ogni sforzo per scoraggiare i potenziali riceventi dal cercare organi e tessuti che siano stati oggetto di tale traffico, e tenendo in particolare conto della responsabilità penale dei cittadini europei che abbiano acquistato organi all'interno o all'esterno dell'Unione europea; 11. esorta la Commissione e gli Stati membri a cooperare con i paesi "donatori", con il supporto di Europol e Interpol, per espletare i controlli necessari a scoprire i casi di traffico di organi e a smantellare le reti di traffico; 12. chiede agli Stati membri di effettuare i passi necessari per vietare ai professionisti della sanità di agevolare il traffico di organi e tessuti (ad esempio indirizzando pazienti a un servizio di trapianti estero che si sappia essere coinvolto in un traffico) ed esorta i fornitori di assicurazioni sulla salute a facilitare - finanziariamente o altrimenti - attività che promuovano direttamente o indirettamente il traffico connesso al trapianto di organi; 13. chiede agli Stati membri di garantire che tutte le donazioni di tessuti e di organi da vivente siano soggette al loro esplicito e completo consenso legale; 14. insiste affinché gli Stati membri garantiscano che i donatori viventi non subiscano discriminazioni, in particolare dai sistemi assicurativi; 15. insiste affinché gli Stati membri garantiscano il rimborso dei costi sociali per i donatori viventi; 16. sottolinea l'importanza di finanziare il reperimento di organi e trapianti su una linea di bilancio separata, in modo da non rendere i trapianti un disincentivo per gli ospedali; 17. chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare e sostenere la ricerca nel campo dei trapianti di organi e tessuti; 18. invita la Commissione e gli Stati membri a incrementare la consapevolezza del pubblico quanto alla necessità della donazione di organi; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di lanciare la Carta europea di donatore che può servire anche come strumento per incrementare la consapevolezza del pubblico; invita gli Stati membri a sostenere tale iniziativa; 19. chiede alla Commissione di prendere in esame l'ulteriore sviluppo ed espansione della pagina web europea esistente sulla donazione di organi www.eurodonor.org (e/o www.eurocet.org), e di quella dell'OMS (www.transplant-observatory.org), in tutti gli Stati membri e in tutte le lingue ufficiali dell'UE, allo scopo di offrire tutte le informazioni e i dati rilevanti sulla donazione e il trapianto di organi; 20. invita la Commissione e gli Stati membri a dare inizio alla creazione di una banca dati e di una rete di comunicazione paneuropee, o di sostenerne una esistente, al fine di collegare tra loro le banche dati nazionali e dotarle di una piattaforma per un rapido scambio di informazioni esaustive sulle donazioni e sui trapianti di organi e sui donatori viventi e RR\716500IT.doc 23/26 PE398.666v03-00 IT deceduti; 21. ritiene che gli Stati membri debbano assicurare la formazione delle proprie autorità preposte all'applicazione della legge e quella del personale medico in materia di traffico di organi, affinché sia denunciato alla polizia qualsiasi caso noto. PE398.666v03-00 IT 24/26 RR\716500IT.doc ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE Approvazione 27.2.2008 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka Supplenti presenti al momento della votazione finale Edit Bauer, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson RR\716500IT.doc 48 0 1 25/26 PE398.666v03-00 IT ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE Approvazione 26.3.2008 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Kader Arif, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, EijaRiitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott Supplenti presenti al momento della votazione finale Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Justas Vincas Paleckis, Lambert van Nistelrooij Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale Miguel Angel Martínez Martínez PE398.666v03-00 IT 60 0 1 26/26 RR\716500IT.doc