PARLAMENTO EUROPEO
 






 
2004
2009
Documento di seduta
A6-0090/2008
1.4.2008
RELAZIONE
sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE
(2007/2210(INI))
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Adamos Adamou
RR\716500IT.doc
IT
PE398.666v03-00
IT
PR_INI
INDICE
Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ...................................... 3
MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 14
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA ................................................................ 18
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTA' CIVILI .........................................21
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE ............................................... 25
PE398.666v03-00
IT
2/26
RR\716500IT.doc
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE
(2007/2210(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a) del trattato CE,
– vista la comunicazione della Commissione sulla donazione e il trapianto di organi: azioni
politiche a livello UE (COM(2007)0275), e il documento di lavoro dei servizi della
Commissione che correda la comunicazione: Valutazione d'impatto (SEC(2007)0705),
– vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004
sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani1,
– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati2,
– vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche3,
– vista la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica
nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano4,
– visti i principi orientativi dell'Organizzazione mondiale per la sanità sul trapianto di organi
umani,
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il suo
protocollo addizionale relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana,
– vista la relazione del Consiglio d'Europa "Far fronte alla penuria di organi. Situazione
attuale e strategie per migliorare la donazione di organi" (1999),
– vista la relazione del Consiglio d'Europa "Guida alla sicurezza e alla garanzia della qualità
degli organi, dei tessuti e delle cellule" 5,
1
GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
3
GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37
4
GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.
5
Seconda edizione, 2004.
2
RR\716500IT.doc
3/26
PE398.666v03-00
IT
– visto il documento del 13 settembre 2007 facente seguito alla prima riunione a livello
comunitario di esperti nazionali in materia di donazione e di trapianto di organi (SANCO
C6 EFZ/gsc D (2007) 360346),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare e i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili,
la giustizia e gli affari interni (A6-0090/2008),
A. considerando che la necessità di trapianti di organi in Europa è aumentata costantemente e
più rapidamente del numero di organi donati; considerando che, sulle liste di attesa di
tutta Europa, sono più di 60.000 i pazienti che attendono trapianti e che un numero
rilevante di pazienti muore per la cronica penuria di organi; che l'aumento del numero di
donatori non porta a una riduzione delle liste di attesa,
B. considerando che il traffico di organi, la commercializzazione e il turismo dei trapianti
sono in rapido sviluppo, il che è incompatibile con il rispetto della dignità umana;
considerando che vi è un legame tra penuria di organi e traffico; considerando che è
necessario disporre di ulteriori dati sul traffico di organi,
C. considerando che le questioni di sicurezza sono sovente ignorate quando il trapianto di
organi praticato ha un carattere commerciale illecito, il che può mettere in pericolo la vita
del donatore e del ricevente,
D. considerando che quattro Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, cinque Stati membri non
hanno ratificato il relativo protocollo aggiuntivo per prevenire, eliminare e punire la tratta
di esseri umani, specialmente donne e bambini ("il Protocollo di Palermo"), e che nove
Stati membri non hanno ratificato il protocollo facoltativo della Convenzione ONU sui
diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la
pedopornografia,
E. considerando che, sebbene le stime attuali pongano il traffico di organi in posizione
relativamente bassa tra tutte le forme di traffico illecito, esso sta diventando sempre più un
problema globale che si verifica all'interno e attraverso le frontiere nazionali ed è
sostenuto dalla domanda (stima di 150-250 casi/anno in Europa),
F. considerando che il traffico di organi e tessuti è una forma di traffico di esseri umani, che
comporta gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, e in particolare della dignità e
dell'integrità fisica umana, che esso può minare la fiducia dei cittadini nel sistema di
trapianti legali e che ciò può portare a un'ulteriore penuria di offerta di organi e tessuti
donati volontariamente,
G. considerando che la qualità, la sicurezza, l'efficacia e la trasparenza sono essenziali se la
società intende raccogliere i benefici che il trapianto può offrire in quanto terapia,
PE398.666v03-00
IT
4/26
RR\716500IT.doc
H. considerando che il trapianto di organi è l'unica cura esistente per insufficienze terminali
di organi quali fegato, polmone e cuore e la cura più efficace in termini di costi per
l'insufficienza renale in fase terminale; che il trapianto dà la possibilità di salvare delle
vite e di offrire una migliore qualità di vita,
I. considerando che esistono considerevoli differenze tra gli Stati membri e all'interno di essi
per quanto riguarda i tassi di trapianto, la provenienza degli organi (donatori viventi o
deceduti) e perfino discrepanze quanto alle esigenze di qualità e di sicurezza in materia di
donazione e di trapianto di organi, mentre l'approccio organizzativo al trapianto varia da
un paese all'altro, il che comporta norme disuguali in seno all'UE,
J. considerando che negli Stati membri vigono quadri giuridici diversi (volontà favorevole,
volontà contraria) e le che esperienze di vari Stati membri mostrano che l'impatto del
sistema giuridico sul numero di donatori è alquanto limitato,
K. considerando che l'alternativa al trapianto è spesso la cura intensiva, che è spiacevole per
il paziente e comporta un onere per i sistemi sanitari e per i familiari dei pazienti nonché
per quanti li assistono,
L. considerando che la donazione e il trapianto di organi sono questioni sensibili e
complesse, che comprendono non soltanto aspetti medici ma anche giuridici ed etici, il cui
sviluppo richiede la piena partecipazione della società civile,
M. considerando che l'uso di organi a fini terapeutici comporta un rischio di trasmissione di
malattie infettive o di altro genere,
N. considerando che parecchi organi sono già oggetto di scambio tra gli Stati membri e che
già esistono diverse organizzazioni europee (per esempio, Scandiatransplant e
Eurotransplant) per lo scambio di organi,
O. considerando che le esperienze esistenti (ad esempio modello spagnolo, progetto belga
GIFT, DOPKI, Alliance-O) mostrano risultati positivi e che è opportuno tenerne conto,
P. considerando che la coscientizzazione pubblica e un'informazione concreta e positiva
come pure una formazione avanzata degli operatori del settore e le capacità di
comunicazione di questi ultimi hanno un ruolo importante da svolgere per accrescere la
volontà di donare gli organi,
1. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione "Donazione e trapianto di
organi: azioni politiche a livello UE" che propone un approccio integrato, fondato su tre
pilastri, che è particolarmente apprezzabile;
STRUMENTO GIURIDICO
2. attende con impazienza la proposta della Commissione di una direttiva che fissi le
esigenze di qualità e di sicurezza per la donazione, il reperimento, il controllo, la
conservazione, il trasporto e la distribuzione attraverso l'UE di organi nonché le risorse
necessarie per attuare tali requisiti; sottolinea, tuttavia, che il prossimo quadro legislativo
non dovrebbe comportare un eccessivo onere amministrativo per gli Stati membri o per i
RR\716500IT.doc
5/26
PE398.666v03-00
IT
fornitori di servizi né dovrebbe mettere in causa il ricorso alle buone prassi esistenti o alle
prassi adattate alle condizioni e circostanze prevalenti nei singoli Stati membri o
contenere esigenze che potrebbero determinare una riduzione del numero di donatori
potenziali e effettivi;
3. rileva che il nuovo documento legislativo dovrebbe completare e rafforzare gli sforzi
attuati dagli Stati membri per pervenire ad un metodo attivo ed efficace di coordinamento,
senza impedire l'introduzione o il mantenimento di misure più rigorose;
4. sottolinea che la direttiva dovrebbe adeguarsi ai progressi effettuati dalla scienza medica;
COOPERAZIONE TRA STATI MEMBRI
5. esprime la sua preoccupazione dinanzi all'insufficienza di organi umani disponibili per il
trapianto per far fronte alle necessità dei pazienti; ritiene che la riduzione della penuria di
organi (e di donatori) costituisca la principale sfida che gli Stati membri dell'UE si trovano
ad affrontare per quanto riguarda i trapianti di organi; ricorda che, attualmente, in Europa,
molte migliaia di pazienti sono inseriti in liste d'attesa che registrano un notevole tasso di
mortalità;
6. prende atto del fatto che l'assegnazione di organi dovrebbe essere basata sulla capacità
medica del paziente di accettare un organo; ritiene che la discriminazione, sulla base di
disabilità che non hanno alcuna rilevanza sulle possibilità del paziente di accettare un
organo, non dovrebbe essere tollerata;
7. rileva il fatto che la donazione di organi è un dono; sottolinea, quindi, che, malgrado
l'importanza di trovare una risposta alla grave penuria di organi in Europa, deve essere
rispettata e protetta anche la libera scelta di donare o non donare un organo;
8. prende atto delle notevoli differenze per quanto riguarda la provenienza degli organi
(donatori deceduti o viventi) in seno all'UE, delle grandi differenze tra gli Stati membri
per quanto riguarda la riuscita nell'aumentare il pool di donatori, dei divari tra gli Stati
membri quanto alle esigenze di qualità e di sicurezza, dei vari approcci organizzativi alla
donazione e al trapianto di organi e delle differenze nell'istruzione e nella formazione di
professionisti medici e paramedici; ritiene che detti divari possano essere spiegati in parte
da un insieme di fattori economici, strutturali, amministrativi, culturali, etici, religiosi,
storici, sociali e giuridici, benché il fattore cruciale sembri essere il modo in cui è
organizzato l'intero processo che porta alla donazione e al trapianto;
9.
crede, quindi, fermamente che esista un significativo potenziale di condivisione
dell'esperienza tra gli Stati membri dell'Unione europea che possa aumentare i tassi di
donatori e uniformare l'accesso al trapianto in tutta l'Unione europea; attende quindi con
impazienza il piano d'azione della Commissione per una cooperazione potenziata tra Stati
membri al fine di:
 aumentare la disponibilità di organi
 potenziare l'efficienza e l'accessibilità dei sistemi di trapianto
 sensibilizzare l'opinione pubblica
 garantire qualità e sicurezza;
PE398.666v03-00
IT
6/26
RR\716500IT.doc
10. sottolinea, pertanto, che la creazione di sistemi operativi ben strutturati e la promozione di
modelli di successo negli Stati membri e tra di essi e, qualora appropriato, a livello
internazionale, sono della massima importanza; suggerisce che i sistemi operativi
dovrebbero includere un adeguato quadro giuridico, un'infrastruttura tecnica e logistica,
un sostegno psicologico ed organizzativo e una struttura organizzativa appropriata, a
livello ospedaliero e sovraospedaliero, che si avvalga di professionisti altamente
qualificati, associato a disposizioni chiare sulla tracciabilità e un'assegnazione ed accesso
equi ed efficaci al sistema di trapianto;
AUMENTARE LA DISPONIBILITÀ DEGLI ORGANI
11. sottolinea che gli Stati membri sono competenti per il proprio modello giuridico; prende
atto che nell'Unione Europea esistono due modelli, ciascuno con diverse varianti; ritiene
superfluo adattare o armonizzare i sistemi giuridici; invita gli Stati membri ad introdurre
nella propria legislazione la possibilità di nominare un rappresentante legale che possa
decidere in merito alla donazione dopo il decesso;
12. invita gli Stati membri a conseguire il pieno potenziale di donazioni post-mortem; esorta,
quindi, gli Stati membri ad investire al massimo nel miglioramento dei propri sistemi
organizzativi:
•
sensibilizzando, istruendo e formando personale medico e paramedico,
•
sostenendo finanziariamente gli ospedali nella designazione di coordinatori dei
trapianti interni (medici che lavorano all'interno della terapia intensiva, con il supporto
di un'équipe medica); il loro compito è di individuare attivamente i potenziali donatori
e di avvicinare le loro famiglie,
•
attuando programmi di miglioramento della qualità in ogni ospedale o gruppo di
ospedali in Europa, dove esista una prova evidente di un potenziale per la donazione di
organi;
13. invita gli Stati membri, al fine di aumentare la disponibilità di organi, a valutare il ricorso
ad organi di donatori provenienti dal pool "esteso" (donatori più anziani, donatori con
talune malattie) tenendo presenti gli aspetti della qualità e della sicurezza;
14. ritiene che si possano effettuare trapianti facendo ricorso a un organo non ottimale;
ritiene che spetti poi all'équipe trapianti, di concerto con il paziente e/o la sua famiglia, di
prendere decisioni in merito all'impiego degli organi per i singoli pazienti sulla base di
un'analisi del rapporto rischio-beneficio;
15. osserva altresì che, per assicurare una rapida identificazione degli organi, è importante
incoraggiare quanti non sono donatori idonei a possedere una tessera che lo segnali;
16. invita gli Stati membri che autorizzano la donazione di organi da viventi di tener conto
degli aspetti della qualità e della sicurezza; sottolinea, tuttavia, che la donazione da
viventi dovrebbe essere considerata come complementare alla donazione dopo la morte;
17. riconosce che quando il pool è "esteso" i medici possono trovarsi confrontati a maggiori
RR\716500IT.doc
7/26
PE398.666v03-00
IT
probabilità di rigetto degli organi e a un declino graduale delle funzioni dell'organo
trapiantato e chiede, pertanto, alla Commissione e agli Stati membri di sostenere metodi
volti a prevenire e a curare il rigetto di organi, affinché i medici possano ricorrere con
fiducia ad organi provenienti dal pool "esteso";
18. riconosce che la biotecnologia offre già mezzi che permettono di evitare il rischio di
rigetto di organi trapiantati, ad esempio trattamenti che riducono il tasso di rigetto, il che
a sua volta comporta una maggiore disponibilità di organi, consentendo ai medici di
curare, quando non di prevenire, il rigetto; ritiene che, riducendo il rischio associato a
programmi estesi per il trapianto di organi, ciò torni a vantaggio di un pool di donatori
"esteso";
19. chiede agli Stati membri di abrogare, prima del gennaio 2010, la normativa che limita al
loro territorio l'uso di organi donati;
20. chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie nei settori dell'istruzione e della
formazione, del lavoro d'équipe e della remunerazione dei chirurghi di trapianti;
21. sottolinea l'importanza di finanziare il reperimento di organi e trapianti su una linea di
bilancio separata, in modo da non rendere i trapianti un disincentivo per gli ospedali;
22. insiste sulla necessità che le donazioni di organi permangano rigorosamente non
commerciali;
23. appoggia le misure volte a proteggere i donatori, sia dal punto di vista medico sia dal
punto di vista psicologico e sociale, e a garantire che la donazione di organi sia effettuata
in modo altruistico e volontario, escludendo i pagamenti tra i donatori e i riceventi,
essendo ogni pagamento unicamente circoscritto al compenso che è strettamente limitato
alle spese e agli inconvenienti relativi alla donazione; chiede agli Stati membri di garantire
che sia preservato l'anonimato dei donatori deceduti e dei donatori in vita non legati da
vincoli genetici o emotivi ai riceventi, qualora la legislazione nazionale autorizzi tali
donazioni; esorta gli Stati membri a definire le condizioni secondo cui può essere
concesso un compenso;
24. insiste affinché gli Stati membri approvino o mantengano disposizioni giuridiche rigorose
in relazione ai trapianti da donatori viventi non consanguinei, allo scopo di rendere il
sistema trasparente ed escludere la possibilità di vendita illecita di organi o di coercizione
di donatori, in modo tale che le donazioni da donatori viventi non consanguinei possano
essere possibili solo in base a condizioni definite per legge e previa autorizzazione di un
apposito organo indipendente:
25. insiste affinché gli Stati membri garantiscano che i donatori viventi non subiscano
discriminazioni, in particolare dai sistemi assicurativi;
26. insiste affinché gli Stati membri garantiscano il rimborso dei costi sociali per i donatori
viventi;
27. ritiene che, in futuro, a condizione di garantire la tracciabilità, la biotecnologia possa
offrire la possibilità ai ricercatori di creare organi a partire dai tessuti e dalle cellule
PE398.666v03-00
IT
8/26
RR\716500IT.doc
esistenti, tanto dei pazienti stessi quanto dei donatori di tessuti; invita la Commissione a
promuovere tale ricerca, che spesso è effettuata da piccole e medie imprese
biotecnologiche emergenti in Europa, nell'ambito di quadri culturali ed etici fissati dagli
Stati membri, della Carta sui diritti fondamentali e della Convenzione sulla biomedicina
del Consiglio d'Europa;
EFFICIENZA E ACCESSIBILITÀ DEI SISTEMI DI TRAPIANTO
28. prende atto che, benché vari Stati membri abbiano introdotto una registrazione
obbligatoria per le procedure di trapianto e benché esistano taluni registri volontari, non
esiste un sistema globale per raccogliere i dati sui vari tipi di trapianto e i loro risultati;
appoggia fermamente la creazione di registri nazionali di controllo dei donatori viventi,
pazienti trapiantati e procedure di trapianto; rileva che i registri devono essere
regolarmente aggiornati; sottolinea l'importanza della comparabilità dei dati tra gli Stati
membri dell'UE;
29. invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri degli orientamenti in materia di
registrazione, intesi a garantire che la persona registrata fornisca alcune informazioni sulla
sua storia clinica e ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi del donatore,
considerato che la registrazione non si limita alla semplice azione di registrare, ma
comporta delle conseguenze sia per il donatore sia per il ricevente;
30. invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di un nucleo di norme tecniche ed etiche
per la gestione della sicurezza, della qualità e dell'efficacia della donazione di organi nel
quadro delle donazioni e dei trapianti, che possa fungere da modello per gli Stati membri;
invita la Commissione a creare un meccanismo comunitario che promuova le attività di
coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda la donazione e il trapianto di
organi;
31. ritiene che un beneficio supplementare della collaborazione tra gli Stati membri dell'UE,
che è insufficientemente sottolineato nella comunicazione della Commissione, sia il valore
potenziale della messa in comune degli organi tra gli Stati membri dell'UE, in termine di
possibilità mediche e tecniche, sempre tenendo conto delle limitazioni geografiche in
questi scambi e dei potenziali effetti sulla vitalità degli organi; sottolinea, a tal riguardo, i
risultati positivi conseguiti da sistemi internazionali; è convinto che la messa in comune
degli organi possa essere molto utile soprattutto nel caso di procedure di trapianto difficili
(per esempio, pazienti dalle necessità particolarmente sensibili o urgenti o pazienti in
condizioni particolari, per i quali è difficile trovare un donatore idoneo);
32. invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a eseguire uno studio su tutti gli aspetti
relativi al trapianto di organi per i cittadini non UE residenti negli Stati membri e ad
elaborare un codice deontologico che contenga le regole e le condizioni secondo cui gli
organi provenienti da donatori UE deceduti possano essere assegnati a cittadini non UE;
33. sottolinea che una buona cooperazione tra i professionisti sanitari e le autorità competenti
è necessaria e fornisce un valore aggiunto; invita la Commissione a promuovere alleanze
tra le organizzazioni nazionali di trapianti negli Stati membri che implichino una
cooperazione a livello giuridico, etico e tecnico; riconosce che esistono situazioni nella
medicina dei trapianti che non possono essere adeguatamente risolte negli Stati membri
RR\716500IT.doc
9/26
PE398.666v03-00
IT
con un limitato pool di donatori; è convinto che i piccoli Stati membri, in particolare,
possano chiaramente trarre beneficio dalla cooperazione europea;
34. chiede che sia istituita una carta europea di donatore di organi, complementare rispetto ai
sistemi nazionali esistenti;
35. ritiene che la cooperazione internazionale sia auspicabile in modo da promuovere la
disponibilità e la sicurezza degli organi; sottolinea che sarebbero utili norme a carattere
generale sulle migliori prassi mediche, le tecniche diagnostiche e la conservazione; invita
gli Stati membri a promuovere attivamente tale cooperazione e ad applicare tale sistema di
regole generali;
ACCRESCERE LA SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA
36. sottolinea l'importanza di accrescere la coscientizzazione pubblica sulla donazione e sul
trapianto di organi dal momento che può permettere di individuare i donatori di organi e,
di conseguenza, accrescere la disponibilità di organi; invita, pertanto, la Commissione, gli
Stati membri e la società civile a potenziare strutturalmente la promozione della
donazione di organi, in particolare tra i giovani nelle scuole; propone, a tal riguardo, di
ricorrere a note personalità (per esempio, sportivi di ambo i sessi) e a pacchetti educativi;
37. sottolinea che le informazioni sulla donazione e il trapianto di organi andrebbero fornite in
modo trasparente, imparziale e non indirizzato, e dovrebbero riguardare lo scopo delle
donazioni, vale a dire che può trattarsi sia di donazioni multiple di organi che di tessuti;
38. sottolinea che va rispettata la libera scelta di donare o non donare un organo e che la
donazione deve essere considerata un dono di un essere umano ad un altro; fa rilevare che
tale concetto deve trovare riscontro nel linguaggio utilizzato, evitando terminologia
economica che suggerisce che gli organi possono essere trattati alla stregua di una merce
del mercato interno;
39. chiede alla Commissione di prendere in esame l'ulteriore sviluppo ed espansione della
pagina web europea esistente sulla donazione di organi www.eurodonor.org (e/o
www.eurocet.org), e di quella dell'OMS (www.transplant-observatory.org), per coprire
tutti gli Stati membri, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, allo scopo di offrire tutte le
informazioni e i dati rilevanti sulla donazione e il trapianto di organi;
40. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la Giornata mondiale del donatore
e raccomanda azioni che mettano in evidenza i buoni risultati e l'importanza dei trapianti;
41. è convinto che un modo molto efficace di aumentare la disponibilità di organi sia quello di
fornire maggiori informazioni al pubblico anche a livello locale e regionale; invita la
Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni della società civile, le chiese, le
comunità religiose ed umaniste a partecipare a tale sforzo volto ad accrescere la
coscientizzazione pubblica sulla possibilità della donazione di organi tenendo presenti,
allo stesso tempo, le specificità culturali in ogni Stato membro; sottolinea l'importante
ruolo che i donatori registrati svolgono nella promozione delle donazioni di organi,
convincendo familiari ed amici ed incoraggiandoli a divenire loro stesso donatori;
PE398.666v03-00
IT
10/26
RR\716500IT.doc
42. riconosce che è importante migliorare le abilità comunicative dei professionisti della
sanità elaborando, per esempio, orientamenti informativi; sottolinea la necessità di un
comportamento professionale verso la comunicazione come pure di un appoggio da parte
di esperti in tale settore; ritiene che si dovrebbe accordare particolare attenzione tanto al
contenuto del messaggio quanto al miglior modo di trattare gli argomenti più controversi;
sottolinea l'esigenza di regolari incontri con i rappresentanti dei mezzi d'informazione per
pubblicizzare i buoni risultati e l'importanza dei trapianti;
43. sostiene l'istituzione di una "hotline" dotata di un numero telefonico unico, gestito da
un'organizzazione nazionale dei trapianti, qualora tale organizzazione esista, in servizio
24 ore al giorno, presso la quale operano professionisti esperti, opportunamente formati, in
grado di fornire rapidamente informazioni (mediche, giuridiche) pertinenti ed accurate a
tutte le parti interessate;
44. invita la Commissione a sostenere la ricerca in materia di donazione e di trapianto di
organi attraverso le frontiere nazionali per far fronte all'impatto dell'etnicità, del paese di
origine, della religione, del livello di educazione e della classe socioeconomica sulla
decisione di offrire organi in donazione; invita la Commissione e gli Stati membri a
divulgare rapidamente i risultati della ricerca onde informare il pubblico e modificare le
percezioni erronee;
MIGLIORARE QUALITÀ E SICUREZZA
45. riconosce che è della massima importanza garantire la qualità e la sicurezza della
donazione e del trapianto di organi; mette in evidenza che ciò avrà un impatto sulla
riduzione dei rischi di trapianto e ridurrà, pertanto, gli effetti negativi; riconosce che le
azioni in materia di qualità e di sicurezza potrebbero avere ripercussioni sulla disponibilità
di organi e viceversa; invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a sviluppare la
loro capacità di creare e sviluppare regolamentazioni nazionali e un quadro regolamentare
volto a potenziare la qualità e la sicurezza, senza che ciò abbia ripercussioni negative sulla
disponibilità degli organi destinati ai trapianti;
46. riconosce che i risultati post-trapianto dovrebbero essere controllati e valutati; sottolinea
che si dovrebbe promuovere una metodologia comune per l'analisi dei dati, sulla base
delle migliori prassi attualmente in vigore negli Stati membri, per consentire una
comparabilità ottimale dei risultati;
47. chiede agli Stati membri di estendere il periodo di monitoraggio dei pazienti che hanno
subito un trapianto (attualmente dai nove ai dodici mesi) a diversi anni e, preferibilmente,
lungo l'intero arco della vita del paziente e/o finché l'organo trapiantato funziona;
48. chiede alla Commissione di stanziare risorse nell'ambito del settimo programma quadro
per promuovere la ricerca volta a migliorare e rendere più sensibili le tecniche
diagnostiche in grado di individuare precocemente e con efficacia patologie nocive, come
HIV/AIDS, epatite e altro, dato che un aspetto importante del trapianto di organi è
garantire la sicurezza rispetto a diversi fattori e agenti nocivi esistenti negli organi del
donatore;
TRAFFICO DI ORGANI
RR\716500IT.doc
11/26
PE398.666v03-00
IT
49. mette in evidenza che esiste un legame tra la penuria di organi e il loro traffico, dato che
quest'ultimo compromette la credibilità del sistema per potenziali donatori volontari e non
retribuiti; sottolinea che qualsiasi sfruttamento commerciale di organi non è etico ed è
contrario ai valori umani più fondamentali; sottolinea che la donazione di organi dettata da
motivazioni finanziarie degrada il dono dell'organo a semplice merce di scambio, il che
costituisce una violazione della dignità umana e viola l'articolo 21 della Convenzione sui
diritti dell'uomo e sulla biomedicina ed è proibito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
50. invita la Commissione a lottare, nel caso dei paesi terzi, contro il traffico di organi e di
tessuti, che dovrebbe essere oggetto di un divieto universale in cui rientra il trapianto di
organi e di tessuti prelevati da minorenni, da disabili mentali o da prigionieri giustiziati;
chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare la comunità internazionale
su tale questione;
51. ritiene che, per combattere il traffico di organi nelle parti più povere del mondo, sia
necessario adottare una strategia a lungo termine, finalizzata ad abolire le disuguaglianze
sociali che sono alla radice di tali pratiche; sottolinea che, per poter combattere la pratica
della vendita di organi in cambio di soldi (specialmente nei paesi in via di sviluppo),
occorre predisporre meccanismi di tracciabilità al fine di impedire che questi organi
entrino nell'Unione europea;
52. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per prevenire il "turismo di
trapianti", segnatamente elaborando orientamenti volti a proteggere i donatori più poveri e
vulnerabili contro il rischio di essere vittime del traffico di organi e adottando misure che
accrescano la disponibilità di organi ottenuti in modo legale e mediante lo scambio di
registrazioni di liste di attesa fra le organizzazioni per lo scambio di organi per evitare
iscrizioni multiple alle liste; invita la Commissione a promuovere, attraverso il settore
della giustizia, della libertà e della sicurezza, un approccio comune volto a redigere
informazioni sulla legislazione nazionale in materia di traffico di organi e ad individuare i
principali problemi e le possibili soluzioni; rileva, a tal fine, che occorre stabilire un
sistema di tracciabilità e responsabilità per il materiale umano;
53. esorta gli Stati membri, ove necessario, ad emendare i rispettivi codici penali per far sì che
i responsabili del traffico di organi siano adeguatamente perseguiti comprendendo
sanzioni per il personale medico coinvolto nel trapianto di organi ottenuti dal traffico
illecito, effettuando nel contempo ogni sforzo per scoraggiare i potenziali riceventi dal
cercare organi e tessuti che siano stati oggetto di tale traffico, e tenendo in particolare
conto della responsabilità penale dei cittadini europei che abbiano acquistato organi
all'interno o all'esterno dell'Unione europea;
54. chiede agli Stati membri di effettuare i passi necessari per vietare ai professionisti della
sanità di agevolare il traffico di organi e tessuti (ad esempio, indirizzando pazienti a un
servizio di trapianti estero che si sappia essere coinvolto in un traffico) e ai fornitori di
assicurazioni sulla salute di facilitare attività che promuovano direttamente o
indirettamente il traffico connesso al trapianto di organi, per esempio rimborsando i costi
sostenuti per ottenere un trapianto illegale;
55. ritiene che gli Stati membri debbano assicurare la formazione delle proprie autorità
PE398.666v03-00
IT
12/26
RR\716500IT.doc
preposte all'applicazione della legge e quella del personale medico in materia di traffico di
organi, affinché sia denunciato alla polizia qualsiasi caso noto;
56. chiede agli Stati membri di firmare, ratificare e dare attuazione alla Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e al Protocollo di Palermo, se
non l'hanno ancora fatto;
57. chiede alla Commissione e a Europol di migliorare il monitoraggio dei casi di traffico di
organi;
58. chiede alla Commissione e al Consiglio di aggiornare il piano d'azione sulla tratta di esseri
umani e di comprendervi il traffico di organi, affinché aumenti la cooperazione fra le
autorità nazionali interessate;
59. chiede altresì che il piano d'azione faccia riferimento a dati certi e verificati per quantità,
tipologia e provenienza degli organi oggetto del traffico illecito;
o
o
o
60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, all'OMS, al Consiglio d'Europa e ai parlamenti degli Stati membri.
RR\716500IT.doc
13/26
PE398.666v03-00
IT
Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
Il trapianto di organi prevede l’utilizzo di organi umani a fini terapeutici e consiste nella
sostituzione di un organo non funzionante con un altro prelevato da un donatore. I trapianti di
organi che hanno esito positivo, purché sia svolta un’appropriata procedura di controllo in
seguito, consentono di tornare a vivere pienamente e in salute per molti anni a persone che
altrimenti necessiterebbero di un’assistenza intensiva, sgradevole per i pazienti e che spesso
comporta degli oneri non soltanto per i sistemi sanitari degli Stati membri, ma anche per la
famiglia e per coloro che assistono i pazienti.
Benché l’utilizzo di organi umani a fini di trapianto sia costantemente aumentato negli ultimi
decenni in tutta l’UE, il numero di persone che necessitano di un trapianto è superiore al
numero di organi disponibili. Attualmente quasi 40 000 pazienti sono in lista d’attesa
nell’Europa occidentale, mentre il tasso di mortalità di coloro che sono in attesa di un
trapianto di cuore, fegato o polmone varia in genere dal 15 al 30%.
Qualità e sicurezza
L’impiego di organi a fine terapeutico comporta un rischio di trasmissione di malattie al
ricevente. Tra i rischi esistenti non vi è soltanto quello delle malattie trasmissibili (infezioni di
origine virale, batterica e da fungo, umane, virus dell’immunodeficienza (HIV), virus
dell’epatite B (HBV), virus dell’epatite C (HCV)), ma anche la trasmissione di malattie
maligne come vari tipi di cancro.
I test sui donatori sono importanti per ridurre al minimo i rischi per i riceventi; è
fondamentale effettuare screening sui donatori e individuare la presenza o assenza del rischio
di trasmissione di malattie. Al fine di stabilire il livello di sicurezza standard del donatore è
opportuno svolgere una serie minima di esami. Tuttavia, attualmente tra gli Stati membri non
vi è un consenso riguardo a tali test.
La valutazione pre-trapianto dei potenziali donatori è un elemento essenziale del trapianto di
organi solidi. In altre parole, l’idoneità del donatore è un presupposto fondamentale per la
donazione. Tra i principali obiettivi vi sono: l’identificazione delle condizioni in base a cui
selezionare i donatori; l’identificazione di possibili infezioni pre-trapianto e la definizione del
livello di rischio al fine di determinare strategie per la prevenzione delle conseguenze posttrapianto. Le differenze nello screening tra donatore vivente e donatore deceduto sono
principalmente dovute ai differenti momenti in cui viene effettuato lo screening. Per il
donatore vivente è possibile trattare le infezioni attive e rinviare il trapianto fino alla
scomparsa dell’infezione, mentre in caso di donatore deceduto la valutazione è in genere
effettuata in un lasso di tempo di alcune ore. I criteri di idoneità dei donatori devono essere
stabiliti in base a norme mediche accettate. Per valutare i migliori risultati terapeutici per i
pazienti è inoltre necessario controllare e monitorare le condizioni dei pazienti dopo il
trapianto nel lungo termine. Il controllo e la valutazione dei risultati post-trapianto sono
fondamentali e devono pertanto essere svolti in base a una metodologia comune che
garantisca il rispetto delle più elevate norme sanitarie e di sicurezza in tutti gli Stati membri.
PE398.666v03-00
IT
14/26
RR\716500IT.doc
Attualmente le condizioni dei pazienti che hanno subito un trapianto di organi vengono
monitorate per un periodo di circa 9-12 mesi dopo il trapianto. Ai fini di una valutazione
ottimale dell’esito del trapianto, sia in termini clinici che economici, il periodo di valutazione
dovrebbe essere esteso a diversi anni.
Carenza di organi
Il problema più grave che gli Stati membri dell’UE si trovano ad affrontare per quanto
riguarda i trapianti d’organo rimane quello della grave penuria di donatori. Le liste d’attesa
sempre più lunghe costituiscono un grave problema. Più di 40 000 pazienti sono attualmente
in attesa di un rene nell’Europa occidentale e le liste di attesa si allungano sempre di più sia in
tutti i paesi dell’UE che nel resto del mondo. Anche nei casi in cui vi è stato un aumento
sostenuto del numero di donatori è molto difficile ridurre le liste e i tempi d’attesa.
Un elemento chiave per accrescere il tasso di donazione è la creazione di un sistema efficiente
che individui le persone decedute passibili di divenire donatori di organi, una volta soddisfatti
i requisiti obbligatori per l’ottenimento del consenso negli Stati membri. Il processo di
valutazione dell’idoneità degli organi prevede varie fase mirate a: a) stabilire se il rischio di
trasmissione di infezioni o neoplasie è accettabile o meno; b) elaborare passaggi concreti per
il processo di valutazione dei rischi, considerando nel singolo caso la malattia che può essere
trasmessa, le condizioni specifiche del ricevente rispetto ad essa, i mezzi di prevenzione e
trattamento della malattia disponibili.
Per allargare il pool dei donatori potrebbe essere importante valutare la possibilità di
promuovere le donazioni altruistiche da donatori viventi. Il tasso di malattie e mortalità dei
pazienti in attesa di trapianto impone un’attenta valutazione dei potenziali donatori che in
genere non sarebbero considerati candidati ideali e che vengono definiti come “pool esteso di
donatori” (cioè volto a consentire trapianti da pazienti sieropositivi ad altri pazienti
sieropositivi). In caso di estensione del pool di donatori i medici devono far fronte a una
maggiore probabilità di rigetto degli organi e a una graduale diminuzione della funzionalità
dell’organo trapiantato. È estremamente importante sostenere metodi per la prevenzione e il
trattamento dei rigetti in modo tale che i medici possano ricorrere in modo sicuro ad un pool
esteso di donatori. La formazione e l’impiego di operatori sanitari incaricati di individuare
potenziali donatori si è rivelata utile e deve essere incoraggiata laddove le risorse lo
consentano. Le biotecnologie offrono già alcune soluzioni, come ad esempio terapie che
riducono i tassi di rigetto, favorendo, a loro volta, la disponibilità di più organi, e consentendo
ai medici di curare o persino prevenire il rigetto. Ciò contribuisce quindi ad estendere il pool
di donatori, riducendo i rischi associati ai programmi per il trapianto di organi prelevati da
tale tipo di donatori. È opportuno ricordare che in futuro grazie alle biotecnologie i ricercatori
potrebbero coltivare organi a partire da tessuti esistenti, sia dei pazienti stessi (autologhi) che
di altri donatori (allogenici). Laddove possibile, occorre stimolare le attività volte a
promuovere tali ricerche, spesso svolte da PMI europee operanti nel settore delle
biotecnologie, all’interno del quadro culturale ed etico stabilito dagli Stati membri.
Aspetti organizzativi
RR\716500IT.doc
15/26
PE398.666v03-00
IT
I sistemi organizzativi non incidono soltanto sulla qualità e la sicurezza degli organi ma anche
sulla loro disponibilità. Vi sono gravi discrepanze tra l’attività di donazione e quella di
trapianto all’interno degli Stati membri e tra di essi. La diversità dei sistemi di organizzazione
presenti in Europa discende dalla loro origine e dalla loro storia. Un confronto tra i paesi
mostra che i tassi finali di donazione a livello nazionale non sono sempre in correlazione con
la percentuale di persone che nello stesso paese si sono in precedenza dichiarate disposte a
donare. Ciò dimostra chiaramente quanto sia importante l’esistenza di un sistema di trapianti
efficiente per assicurare che gli organi di coloro che intendono donare divengano
effettivamente disponibili.
Uno dei presupposti di qualunque azione in questo campo è la creazione a livello nazionale di
sistemi di trapianto adeguati. A tal fine sono necessari un quadro giuridico appropriato, non
orientato al mercato, una buona impostazione tecnica e un valido supporto organizzativo. Per
il sistema organizzativo è determinante il ruolo delle autorità competenti, che devono
garantire il rispetto delle norme fondamentali e organizzare le attività di donazione e di
trapianto. Occorre inoltre utilizzare e promuovere i sistemi organizzativi più efficienti.
Come già spiegato, i trapianti d’organo sono condizionati dal fattore tempo. Il processo che va
dal reperimento dell’organo al suo trapianto dev’essere completato nel giro di qualche ora
(per preservare la vitalità dell’organo). Inoltre per poter effettuare il trapianto vi dev’essere
compatibilità fra donatore e ricevente. È per queste ragioni che la struttura organizzativa è un
elemento chiave dei sistemi di donazione/trapianto di organi. Nell’ambito di tale
organizzazione è essenziale un sistema efficace di assegnazione degli organi. Esso deve tener
conto della brevità del periodo di conservazione degli organi e della necessità di assicurare
che l’organo sia assegnato al ricevente più adatto, sulla base di criteri predefiniti.
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica
La sensibilizzazione della popolazione e la sua opinione riguardo ai trapianti hanno un ruolo
importante nel far aumentare la donazione di organi. La donazione e il trapianto di organi
sono trattamenti medici che hanno bisogno, per potersi sviluppare, della piena partecipazione
della società. In questo campo esistono molti problemi etici complessi e delicati, e oggi è
chiaro che parecchi di questi aspetti sono affrontati in modo diverso nei vari paesi in funzione
dei valori culturali e delle credenze dominanti. Tali differenti valori e interessi devono restare
ed essere gestiti a livello nazionale. È possibile accrescere la disponibilità della popolazione
alla donazione migliorando la conoscenza della problematica dei trapianti da parte degli
addetti al settore sanitario e dei media. Un elemento essenziale di ogni strategia di
comunicazione dev’essere rappresentato dall’educazione permanente. Si deve incoraggiare la
gente a parlare di donazione di organi e a far conoscere i propri desideri ai familiari.
Vi è un’importante correlazione positiva tra l’averne discusso in famiglia e l’essere
disponibili a donare organi.
In altre parole, occorre sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica, sia attraverso la
fornitura di adeguate informazioni su richiesta, sia attraverso la loro divulgazione su vasta
scala alle comunità locali, regionali e centrali degli Stati membri, tra cui, ma non soltanto,
scuole, cliniche, centri sociali e comunitari e chiese. Inoltre, alla luce del fatto che vi è una
maggiore disponibilità alla donazione di organi nei casi in cui se ne è discusso in famiglia, è
opportuno fornire informazioni dettagliate alla famiglia del donatore o del potenziale
PE398.666v03-00
IT
16/26
RR\716500IT.doc
donatore.
Altri aspetti
* Coordinamento e altre attività
Poiché non vi è un coordinamento delle attività di scambio degli organi a livello pan-europeo,
è di fondamentale importanza rafforzare e coordinare in modo più specifico le disposizioni
esistenti in materia di scambio di organi tra Stati membri al fine di soddisfare le esigenze
nazionali e accrescere l’efficienza di tali scambi. È inoltre opportuno non compromettere le
prassi esistenti né accrescere gli oneri amministrativi.
* Altruismo
L’altruismo deve costituire l’elemento principale della donazione e del trapianto di organi.
La terminologia economica utilizzata nella comunicazione della Commissione non è pertanto
appropriata, soprattutto alla luce del principio di non commercializzazione del corpo umano.
Il linguaggio utilizzato non deve quindi, in alcun ogni caso, suggerire che gli organi possano
essere trattati come un bene di consumo del mercato interno.
Tale principio della non commercializzazione del corpo umano e delle sue parti è
espressamente sancito dall’articolo 3, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’UE. La comunicazione della Commissione cita questo principio soltanto in riferimento al
traffico di organi. Si ritiene pertanto cruciale sottolineare che tale principio fondamentale si
applica anche alla donazione dei propri organi.
In generale gli aspetti etici relativi alle donazioni di organi restano di competenza degli Stati
membri conformemente al principio di sussidiarietà.
* Traffico di organi
Alla luce dei dati disponibili sul traffico di organi umani e degli elementi indicanti il rapido
sviluppo della commercializzazione e del turismo dei trapianti, è opportuno non sottovalutare
il traffico di organi come ambito di preoccupazione secondario. Occorre riconoscere che il
traffico di organi è dovuto a una combinazione di povertà e disperazione, desiderio di reperire
mezzi di sostentamento, nonché corruzione e criminali senza scrupoli, globalizzazione
dell’economia e sfruttamento degli esseri umani. Purtroppo, in molti casi, la popolazione
dell’Est diventa un inventario di pezzi di ricambio per i pazienti dell’Ovest.
Per combattere il traffico di organi sia all’interno dell’UE che al di fuori dei suoi confini è
necessario proseguire la cooperazione con organizzazioni internazionali come EUROPOL e
INTERPOL. La modifica delle politiche in vigore non deve creare ulteriori ostacoli alla
cooperazione trans-europea e alla cooperazione con altre organizzazioni internazionali ed
europee laddove necessaria.
RR\716500IT.doc
17/26
PE398.666v03-00
IT
28.2.2008
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
su donazione e trapianto di organi: azioni politiche a livello UE
(2007/2210(INI))
Relatore per parere: Giuseppe Gargani
SUGGERIMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che
approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che la donazione ed il trapianto di organi sono un tema complesso e
particolarmente delicato soprattutto per le sue importanti implicazioni etiche,
B. considerando che le politiche nazionali ed il quadro normativo adottati in materia di
donazioni e trapianti variano notevolmente tra gli Stati membri sulla base di fattori
giuridici, culturali, amministrativi ed organizzativi differenti,
C. considerando che l'articolo 152, paragrafo 4, del trattato CE consente l'adozione di
provvedimenti comunitari atti a garantire sistemi di trapianto più efficienti ed accessibili,
pur nel pieno ed assoluto rispetto del principio di sussidiarietà e, di conseguenza, delle
disposizioni nazionali sulla donazione e sull'uso di organi a fini medici di ciascuno Stato
membro,
1. sostiene che sia necessario esaminare la necessità di un'iniziativa legislativa per assicurare
la qualità e la sicurezza a livello comunitario in materia di donazione e trapianto di organi,
affiancata da una stretta cooperazione tra Stati membri, tenendo presente il quadro
normativo già esistente nei diversi Stati dell'Unione europea ed i lavori di altre
organizzazioni internazionali;
2. sostiene la creazione di un appropriato strumento giuridico comunitario sulla donazione ed
il trapianto di organi, in seguito ad un'analisi del rapporto costi/benefici e di una
valutazione d'impatto globale, tenendo presenti, allo stesso tempo, le specificità del
PE398.666v03-00
IT
18/26
RR\716500IT.doc
trapianto di organi ed il lavoro svolto dal Consiglio d'Europa, oltre alla cooperazione
rafforzata tra gli Stati membri nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti; sottolinea
che nessuna legislazione dovrebbe aggiungere oneri amministrativi che deviano risorse
dall'assistenza e, tenendo presente la carenza di organi che possono essere oggetto di
donazione, qualsiasi legislazione deve permettere ai medici di continuare ad adottare un
approccio basato sul rischio per valutare i potenziali donatori di organi;
3. sottolinea che l'obiettivo di rendere i sistemi di trapianto più efficienti e accessibili,
migliorando la sicurezza e la qualità degli stessi ed assicurando una maggiore disponibilità
di organi, rispettando il principio dell'autodeterminazione del donatore potenziale, non
può essere perseguito a scapito delle complesse questioni etiche legate al trapianto di
organi;
4. sottolinea che una più stretta cooperazione tra Stati membri è cruciale; suggerisce di
intensificare lo scambio delle migliori pratiche esistenti in materia di donazione e
trapianto ed auspica la realizzazione di una banca dati a livello comunitario da adoperare
per scopi di donazione e trapianto; chiede agli Stati membri di considerare l'abolizione
delle restrizioni al trasporto transfrontaliero di organi, in particolare nei casi in cui gli
indicatori biologici dell'organo in un Paese ottemperino alle condizioni richieste per
l'organo in un altro Paese; ritiene che un sistema flessibile tra gli Stati membri per il
trapianto, lo scambio, l'importazione e l'esportazione di organi potrebbe salvare numerose
vite, permettendo alle persone di trovare donatori idonei;
5. reputa opportuno che siano predisposti elevati standard finalizzati a prevenire i problemi
medici, chirurgici, psicologici, sociali o etici cui possono andare incontro i donatori vivi a
seguito degli esami necessari per accertare la loro idoneità come donatori, nonché dei
trattamenti medici e degli interventi chirurgici finalizzati alla donazione, al fine di
minimizzare i rischi per il donatore;
6. considera necessario garantire un'adeguata gestione dei donatori deceduti, assicurando
idonei standard di sicurezza e di qualità degli organi donati, per i quali si auspica
l'adozione di un sistema che ne consenta sempre il prelievo, salvo espresso rifiuto del
donatore; ritiene che nessuno, nemmeno il coniuge o un parente di primo grado, possa
contraddire la volontà del donatore come sopra espressa;
7. invita gli Stati membri ad analizzare i vantaggi derivanti dall'attuazione di un sistema di
donazione di "consenso presunto" quale mezzo per conseguire un aumento dei trapianti di
organi; ritiene che tale sistema preservi pienamente il consenso del donatore, dato che i
cittadini possono considerare di aderire o non aderire al sistema;
8. ritiene necessario assicurare un adeguato equilibrio tra la protezione del donatore per
quanto riguarda l'anonimato, la confidenzialità e la tracciabilità delle donazioni di organi,
al fine di impedire la remunerazione, il commercio ed il traffico di organi.
RR\716500IT.doc
19/26
PE398.666v03-00
IT
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
26.2.2008
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Titus Corlăţean, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna
Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner
Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer,
Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco
Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Vicente Miguel Garcés Ramón, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos,
Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon
PE398.666v03-00
IT
22
0
0
20/26
RR\716500IT.doc
28.2.2008
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E
GLI AFFARI INTERNI
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE
(2007/2210(INI))
Relatrice per parere: Edit Bauer
SUGGERIMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere
nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che, sulle liste di attesa di tutta Europa, sono più di 60.000 i pazienti che
attendono trapianti e che un numero rilevante di pazienti muore per la cronica penuria di
organi; considerando che, sulle liste di attesa di tutta Europa, sono più di 60.000 i pazienti
che attendono trapianti e che un numero rilevante di pazienti muore per la cronica penuria
di organi,
B. considerando che attualmente l'Unione europea non dispone di alcuna banca dati generale
per la raccolta di tutte le informazioni necessarie sugli organi destinati alle donazioni e ai
trapianti o sui donatori viventi e deceduti, fornite dalle banche dati/dai registri nazionali e
dalle organizzazioni internazionali degli Stati membri;
C. considerando che quattro Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, cinque Stati membri non
hanno ratificato il relativo protocollo aggiuntivo per prevenire, eliminare e punire la tratta
di esseri umani, specialmente donne e bambini ("il Protocollo di Palermo"), e che nove
Stati membri non hanno ratificato il protocollo facoltativo della Convenzione ONU sui
diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la
pedopornografia,
D. considerando che sebbene le stime attuali pongano il traffico di organi in posizione
relativamente bassa tra tutte le forme di traffico illecito, esso sta diventando sempre più un
problema globale che si verifica all'interno e attraverso le frontiere nazionali ed è
sostenuto dalla domanda (stima di 150-250 casi/anno in Europa),
E. considerando che il traffico di organi e tessuti è una forma di traffico di esseri umani, che
comporta gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, e in particolare della dignità e
dell'integrità fisica umana, che esso può minare la fiducia dei cittadini nel sistema di
RR\716500IT.doc
21/26
PE398.666v03-00
IT
trapianti legali e che ciò può portare a un'ulteriore penuria di offerta di organi e tessuti
donati volontariamente,
F. considerando che l'esperienza dimostra come i sistemi giuridici che richiedono un
consenso facoltativo, attivo o passivo, non producano risultati profondamente differenti
nell'offerta di organi e di trapianti,
1. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di predisporre un quadro giuridico sulla
sicurezza e la qualità per la donazione e il trapianto, e chiede requisiti minimi, da definire
in modo flessibile, tenendo presente che il trapianto può essere un trattamento salvavita
per il paziente, nel qual caso può essere accettabile anche un rischio più elevato;
2. chiede agli Stati membri di firmare, ratificare e dare attuazione alla Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e al Protocollo di Palermo, se
non l'hanno ancora fatto;
3. chiede alla Commissione e al Consiglio di aggiornare il piano d'azione sulla tratta di esseri
umani e di comprendervi il traffico di organi, affinché aumenti la cooperazione fra le
autorità nazionali interessate;
4. chiede altresì che il piano d'azione faccia riferimento a dati certi e verificati per quantità,
tipologia e provenienza degli organi oggetto del traffico illecito;
5. chiede agli Stati membri di scambiare le migliori prassi in materia di donazioni e trapianto
di organi, ponendo in particolare evidenza le esperienze e i risultati positivi di reperimento
di organi e di trapianto in Spagna;
6. insiste affinché gli Stati membri mantengano e potenzino la trasparenza e la sicurezza
della gestione delle liste di attesa, imponendo un chiaro requisito di ricerca delle
irregolarità e di mantenimento della tracciabilità degli organi, pur garantendo l'anonimato
a donatori e a riceventi;
7. sollecita gli Stati membri ad attribuire un ruolo proattivo ai medici generici nel dialogo
con i propri pazienti, consentendo loro di fare scelte consapevoli riguardo alla
registrazione dei donatori, fugando quindi i timori ingiustificati ed accrescendo il numero
dei donatori;
8. insiste affinché gli Stati membri approvino o mantengano disposizioni giuridiche rigorose
in relazione ai trapianti da donatori viventi non consanguinei, allo scopo di rendere il
sistema trasparente ed escludere la possibilità di vendita illecita di organi o di coercizione
di donatori, in modo tale che le donazioni da donatori viventi non consanguinei possano
essere possibili solo in base a condizioni definite per legge e previa autorizzazione di un
apposito organo indipendente:
9. invita la Commissione a lottare, nel caso dei paesi terzi, contro il traffico di organi e di
tessuti, che dovrebbe essere oggetto di un divieto universale in cui rientra il trapianto di
organi e di tessuti prelevati da minorenni, da disabili mentali o da prigionieri giustiziati;
chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare la comunità internazionale
su tale questione;
PE398.666v03-00
IT
22/26
RR\716500IT.doc
10. esorta gli Stati membri, ove necessario, ad emendare i rispettivi codici penali per far sì che
i responsabili del traffico di organi siano adeguatamente perseguiti comprendendo
sanzioni per il personale medico coinvolto nel trapianto di organi ottenuti dal traffico
illecito, effettuando nel contempo ogni sforzo per scoraggiare i potenziali riceventi dal
cercare organi e tessuti che siano stati oggetto di tale traffico, e tenendo in particolare
conto della responsabilità penale dei cittadini europei che abbiano acquistato organi
all'interno o all'esterno dell'Unione europea;
11. esorta la Commissione e gli Stati membri a cooperare con i paesi "donatori", con il
supporto di Europol e Interpol, per espletare i controlli necessari a scoprire i casi di
traffico di organi e a smantellare le reti di traffico;
12. chiede agli Stati membri di effettuare i passi necessari per vietare ai professionisti della
sanità di agevolare il traffico di organi e tessuti (ad esempio indirizzando pazienti a un
servizio di trapianti estero che si sappia essere coinvolto in un traffico) ed esorta i fornitori
di assicurazioni sulla salute a facilitare - finanziariamente o altrimenti - attività che
promuovano direttamente o indirettamente il traffico connesso al trapianto di organi;
13. chiede agli Stati membri di garantire che tutte le donazioni di tessuti e di organi da vivente
siano soggette al loro esplicito e completo consenso legale;
14. insiste affinché gli Stati membri garantiscano che i donatori viventi non subiscano
discriminazioni, in particolare dai sistemi assicurativi;
15. insiste affinché gli Stati membri garantiscano il rimborso dei costi sociali per i donatori
viventi;
16. sottolinea l'importanza di finanziare il reperimento di organi e trapianti su una linea di
bilancio separata, in modo da non rendere i trapianti un disincentivo per gli ospedali;
17. chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare e sostenere la ricerca nel
campo dei trapianti di organi e tessuti;
18. invita la Commissione e gli Stati membri a incrementare la consapevolezza del pubblico
quanto alla necessità della donazione di organi; accoglie con favore l'iniziativa della
Commissione di lanciare la Carta europea di donatore che può servire anche come
strumento per incrementare la consapevolezza del pubblico; invita gli Stati membri a
sostenere tale iniziativa;
19. chiede alla Commissione di prendere in esame l'ulteriore sviluppo ed espansione della
pagina web europea esistente sulla donazione di organi www.eurodonor.org (e/o
www.eurocet.org), e di quella dell'OMS (www.transplant-observatory.org), in tutti gli
Stati membri e in tutte le lingue ufficiali dell'UE, allo scopo di offrire tutte le informazioni
e i dati rilevanti sulla donazione e il trapianto di organi;
20. invita la Commissione e gli Stati membri a dare inizio alla creazione di una banca dati e di
una rete di comunicazione paneuropee, o di sostenerne una esistente, al fine di collegare
tra loro le banche dati nazionali e dotarle di una piattaforma per un rapido scambio di
informazioni esaustive sulle donazioni e sui trapianti di organi e sui donatori viventi e
RR\716500IT.doc
23/26
PE398.666v03-00
IT
deceduti;
21. ritiene che gli Stati membri debbano assicurare la formazione delle proprie autorità
preposte all'applicazione della legge e quella del personale medico in materia di traffico di
organi, affinché sia denunciato alla polizia qualsiasi caso noto.
PE398.666v03-00
IT
24/26
RR\716500IT.doc
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
27.2.2008
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto
Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange,
Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop,
Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland
Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa
Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros
Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi,
Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu,
Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo
Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber,
Manfred Weber, Tatjana Ždanoka
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Edit Bauer, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Genowefa
Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Marian-Jean Marinescu,
Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Nicolae Vlad
Popa, Eva-Britt Svensson
RR\716500IT.doc
48
0
1
25/26
PE398.666v03-00
IT
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
26.3.2008
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Kader Arif, Margrete Auken,
Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland,
John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette
Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite
Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro
Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula
Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, EijaRiitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter
Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter
Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios
Papadimoulis, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele,
Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios
Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Marcello Vernola, Anja Weisgerber,
Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Jutta Haug, Erna
Hennicot-Schoepges, Justas Vincas Paleckis, Lambert van Nistelrooij
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
Miguel Angel Martínez Martínez
PE398.666v03-00
IT
60
0
1
26/26
RR\716500IT.doc