DETASSAZIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA’ PREMESSA L’art. 1, commi da 182 a 189, della L. n. 208/2015, c.d. “Legge di stabilità 2016”, ripristina in via permanente la disciplina tributaria precedentemente prevista per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, purchè gli stessi siano misurabili e verificabili. Lo stesso dicasi per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a norma dell’ art. 2102 del Codice Civile. Il Decreto attuativo, firmato il 25 marzo 2016 e pubblicato in data 17/05/16, condiziona l’erogazione degli incentivi al raggiungimento di un risultato. Infatti, a differenza di analoghi provvedimenti approvati in anni precedenti, la normativa fa espresso riferimento a premi di risultato e non a somme erogate per incrementi di produttività. REQUISITI SOGGETTIVI Tale disciplina fiscale agevolata riguarda lavoratori dipendenti del settore privato che percepiscono un reddito da lavoro dipendente privato non superiore a € 50.000,00 nell’anno precedente. Questa è la prima novità. Infatti, la soglia di reddito è stata incrementata, rispetto al 2014 di 10 mila euro. Nella determinazione del predetto limite devono essere esclusi i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata o ad altra imposta sostitutiva rispetto a quella in esame nonché gli emolumenti premiali erogati sotto forma di welfare aziendale. Il limite di 50 mila euro deve intendersi come l’ammontare complessivo di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente anche in relazione a più rapporti e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Rientrano, inoltre, nella soglia reddituale sia le retribuzioni corrisposte ai lavoratori impegnati all’estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia, sia la quota maturanda di TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga. Infatti tale parte integrativa della retribuzione, per espressa previsione di legge è assoggettata a tassazione ordinaria e concorre alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad imposizione. In caso di assenza di redditi di lavoro dipendente si ritiene non superato il limite. L’Agenzia delle Entrate con circolare 28/E del 15 giugno 2016 ha avuto modo di Interconselling & C. s.a.s. Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33 E-mail: [email protected] - www.intercounselling.it P.I .02317590806 Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria IBAN: IT 31B 0525616300000000886316 confermare che, ai fini della verifica del limite reddituale, occorre considerare il solo reddito soggetto a tassazione ordinaria. Dalla determinazione del limite vanno, pertanto, esclusi eventuali redditi diversi assoggettati a tassazione separata. I soggetti beneficiari, secondo l’anzidetta circolare, sono tutti i datori di lavoro del settore privato, persino nel caso in cui non svolgano attività commerciale, comprese le agenzie di somministrazione, anche qualora i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, e gli enti pubblici economici. La stessa circolare esclude che possano beneficiare di tale detassazione i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1 lettera c-bis) del TUIR. Viene, inoltre, precisato che nel campo di applicazione dell’incentivo rientrano anche i ristorni corrisposti ai soci lavoratori di cooperative. La misura indicata richiede, quindi, due requisiti: uno di natura qualitativa, costituito dalla natura del reddito prodotto, l’altro di natura quantitativa, individuato nel limite reddituale. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto di imposta se questi è lo stesso che ha rilasciato la CU nel periodo d’imposta precedente in relazione ad un rapporto intercorso per l’intero anno; per non applicare in via automatica l’imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve ricevere dal dipendente una comunicazione scritta. Viceversa, se il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione relativa ai redditi dell’anno precedente, il lavoratore deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente. Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e pertanto non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate (carichi di famiglia, lavoro dipendente), né vanno computate ai fini del calcolo dell’importo del credito spettante sotto forma di “ Bonus Renzi”. I premi di cui sopra rilevano però ai fini della situazione ISEE del dipendente che dovrà indicarli tra le informazioni di carattere reddituale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Interconselling & C. s.a.s. Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33 E-mail: [email protected] - www.intercounselling.it P.I .02317590806 Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria IBAN: IT 31B 0525616300000000886316 BENEFICI Il regime tributario specifico consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali (regionali e comunali) pari al 10% per un premio che non superi gli € 2.000,00 annui al lordo della ritenuta ed al netto degli oneri previdenziali a carico del lavoratore. Altra novità è che, se le imprese coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, l’importo viene elevato a € 2.500,00 annui. Il Decreto Interministeriale stabilisce che l’incremento del massimale annuo venga riconosciuto qualora gli accordi sindacali prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento nell’organizzazione del lavoro e non gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione. Il Decreto stabilisce inoltre che: Per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili devono intendersi le somme distribuite ai sensi dell’art. 2012 c.c.; L’imposta sostitutiva del 10% si applica anche alle somme erogate a tale titolo per l’anno 2015. Detti redditi vengono computati ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Il regime agevolato è applicabile anche se nell’anno precedente non sia stato conseguito reddito di lavoro dipendente o se il tetto massimo di 50 mila euro sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati. Viceversa il legislatore ha previsto, la completa detassazione delle somme, qualora il lavoratore sceglierà, in luogo della retribuzione, che l’erogazione avvenga mediante somme sostitutive ad essa, che non concorrano alla determinazione del reddito imponibile ( commI 2 e 3, art 51 D.P.R. 917/86 modificato dalla stessa legge di stabilità sostituendo le lettere f e f- bis ed inserendo la lettera f- ter). Pertanto il lavoratore che ha diritto al premio o alla quota di utili, potrà optare per i sistemi di welfare di cui all’art. 51 dei TUIR, il cui rispetto dei limiti in esso indicati, assicura la completa esenzione fiscale e contributiva anche per il lavoratore , azzerando completamente il cuneo fiscale. Le somme escluse, riguardano: Le opere ed i servizi erogati dal datore di lavoro, ora, di concerto con il lavoratore, alla generalità dei dipendenti, a categorie di essi o di loro familiari per finalità di educazione, Interconselling & C. s.a.s. Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33 E-mail: [email protected] - www.intercounselling.it P.I .02317590806 Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria IBAN: IT 31B 0525616300000000886316 istruzione, ricreazione assistenza sociale, sanitaria e di culto (art. 51 lettera f, D.P.R. 917/86); Le opere ed i servizi erogati dal datore di lavoro, ora, di concerto con il lavoratore, alla generalità dei dipendenti, a categorie di essi o di loro familiari per finalità di educazione anche in età prescolare, compresi servizi integrativi di mensa ed ad essi connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, per borse di studio (art. 51 lettera f-bis, D.P.R. 917/86); Le opere ed i servizi erogati dal datore di lavoro, ora, di concerto con il lavoratore, alla generalità dei dipendenti, a categorie di essi o di loro familiari per finalità per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. (art. 51 lettera f-ter, D.P.R. 917/86). Il nuovo comma 3-bis facilita l’erogazione di beni e prestazioni opere e servizi di cui sopra consentendo che la stessa possa avvenire anche tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale. Tale previsione è senza dubbio interessante in quanto sgombra il campo da qualsiasi dubbio in merito alla possibilità di attribuire dei voucher in esenzione di imposta. A tal proposito il Decreto Interministeriale Lavoro-Entrate precisa che tali documenti: 1. Devono essere nominativi; 2. Non possono essere utilizzati da persone diverse dall’avente diritto; 3. Non possono essere monetizzati o ceduti a terzi; 4. Devono dare diritto ad una sola prestazione, servizio o bene. Le somme ed i valori di cui sopra non concorrono, fino agli anzidetti massimali, alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente. Ai fini della determinazione dei premi di produttività , è espressamente previsto che venga computato il periodo di congedo obbligatorio per maternità. MODALITA’ DI FRUIZIONE Il legislatore ha previsto specificamente quali sono gli agenti negoziali legittimati alla sottoscrizione degli accordi attraverso il richiamo all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. Interconselling & C. s.a.s. Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33 E-mail: [email protected] - www.intercounselling.it P.I .02317590806 Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria IBAN: IT 31B 0525616300000000886316 Va osservato che non tutte le associazioni sindacali possono essere parte del contratto in quanto l’art. 51 richiamato richiede un adeguato grado di rappresentatività. Il contratto collettivo deve essere, infatti, stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Potranno, pertanto, prevedere la misura agevolativa sia i contratti aziendali, quale luogo evidentemente più adatto a regolare i diversi aspetti richiesti, ma anche quelli territoriali. Nel primo caso saranno le rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori i soggetti firmatari dell’accordo, nel secondo, invece, le associazioni sindacali di categoria che potranno stipulare l’accordo, ad esempio a livello provinciale o regionale. È opportuno evidenziare che non è possibile che a regolare l’agevolazione siano i contratti collettivi nazionali, in quanto il comma 187 dell’art.1 assegna tale prerogativa solo a quelli territoriali ed aziendali. Per quanto concerne la rappresentatività il criterio è quello della selezione del sindacato comparativamente più rappresentativo. Di conseguenza non è sufficiente che l’agente negoziale possa vantare una maggiore rappresentatività ma, considerato che tale requisito può essere posseduto nella categoria da diversi soggetti, occorre selezionare chi tra essi risulti più rappresentativo attraverso una comparazione sul piano nazionale. Pertanto, non potrà essere ritenuto valido un accordo firmato con una rappresentanza aziendale che, pur svolgendo legittimamente la propria attività sindacale, secondo il principio di libertà sindacale all’interno dell’azienda, non sia espressione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ai fini della validità dell’accordo è sufficiente che la sottoscrizione dell’accordo sia effettuata anche da una sola associazione sindacale purchè in possesso dei requisiti di cui sopra. L’accordo dovrà poi essere depositato presso la DTL, in via telematica, pena la perdita dei benedici fiscali e contributivi come previsto dall’ art. 14 del D.Lgs. n.151/15, entro 30 giorni, insieme all’autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta compilando l’apposito modello disponibile sul sito del Ministero unitamente al decreto. Interconselling & C. s.a.s. Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33 E-mail: [email protected] - www.intercounselling.it P.I .02317590806 Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria IBAN: IT 31B 0525616300000000886316 In particolare vanno comunicati: la data di sottoscrizione e gli anni di validità; il numero dei lavoratori beneficiari; la stima del valore del premio annuo che si prevede di erogare a ciascun lavoratore; la definizione degli obiettivi premiali concordati; l’elenco degli indicatori previsti nel contratto scelti tra quelli proposti nel modello allegato al decreto. Per i premi di risultato relativi al 2015 e per tutti i contratti sottoscritti prima del 14 maggio, il deposito del verbale dovrà avvenire entro il 15 luglio 2016 (data comunicata con avviso pubblicato su www.cliclavoro.gov.it dal Ministero). Potranno, pertanto, secondo il principio di cassa, essere detassati premi i cui parametri siano stati individuati o raggiunti nel 2015 purchè erogati nel 2016 previo deposito dell’accordo e dell’allegato al Decreto di cui trattasi. L’inoltro del contratto avviene come allegato, in formato pdf, al modello di monitoraggio da compilare ai sensi dell’art. 1, comma 188 della L. 208/15. Inoltre il datore di lavoro deve depositare una dichiarazione di conformità del testo contrattuale ai “ criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza”. La circolare 28/E dell’Agenzia delle Entrate specifica che il termine di 30 giorni è dovuto solo al deposito dei contratti, mentre la certificazione suddetta può essere inviata anche successivamente, purchè il deposito avvenga anteriormente all’erogazione dei premi nelle sue diverse forme. L’azienda, che non ha sottoscritto un contratto aziendale o non intenda sottoscriverlo, può corrispondere premi di risultato con il prelievo fiscale agevolato, sempre che recepisca almeno i contenuti di un contratto collettivo territoriale, anche se riferito ad una categoria diversa da quella di appartenenza. Il recepimento può avvenire attraverso una semplice comunicazione scritta fatta ai lavoratori in cui si precisa l’adozione, per uno o più anni dello specifico accordo territoriale. Non è, quindi, necessario acquisire firma per accettazione da Interconselling & C. s.a.s. Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33 E-mail: [email protected] - www.intercounselling.it P.I .02317590806 Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria IBAN: IT 31B 0525616300000000886316 parte dei lavoratori, essendo sufficiente che sia presente una modalità che provi l’avvenuto recepimento dell’accordo. In tal caso, secondo precisazioni del Ministero relative al regime di detassazione previsto dalla L. 228/12, il deposito può essere effettuato da una delle associazioni firmatarie dell’accordo e non necessariamente dalle singole imprese che decidono di applicarlo. La nota 4274 del 22/07/16, emanata dal Ministero del Lavoro, interviene sulle modalità di deposito dei contratti in attuazione ai dettami di legge. Il deposito del contratto e la relativa dichiarazione devono essere effettuati utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) direttamente dal datore di lavoro o per tramite di un soggetto abilitato ex Legge 12/1979. Nel caso di contratti già depositati al 25 marzo, sarà sufficiente indicare nel modulo della procedura telematica i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL) evidenziando nella sezione 2 del modulo la tipologia di contratto “Territoriale”. Nel caso di ristorni deliberati dalle cooperative per voce “contratto” nel modello di deposito va inteso il verbale di delibera e, nella sezione 6, va evidenziata la voce “ristorni” Le altre forme di partecipazione agli utili vanno indicate nella sezione 8 del modulo che va sempre compilata evidenziando NO o SI a seconda che il contratto contempli tale previsione; vanno inoltre riportati il numero dei lavoratori ed il valore medio procapite. INDICATORI DI PRODUTTIVITA’ Il Decreto Interministeriale che fissa i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che consentono l’applicabilità del regime agevolato, è stato firmato lo scorso 25 marzo. Esso, all’art. 2, afferma che le somme erogate, a titolo di premio di risultato devono possedere le seguenti caratteristiche: a) importo variabile; b) prendere origine da un accordo collettivo di secondo livello; c) essere legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione; Interconselling & C. s.a.s. Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33 E-mail: [email protected] - www.intercounselling.it P.I .02317590806 Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria IBAN: IT 31B 0525616300000000886316 d) essere misurabili con indicatori numerici volti a quantificare, a livello aziendale, l’aumento di produzione o i risparmi nell’utilizzo dei fattori produttivi, o il miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi. Tali risparmi e/o miglioramenti sono ottenibili anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario. Rispetto alla precedente normativa non rientrano, pertanto, tra le somme detassabili quelle erogate a titolo di lavoro, straordinario, notturno, festivo ecc.. Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare l’adozione di un nuovo sistema di turnazione che consenta di ottenere una maggiore produttività, rendicontabile mediante appositi indici. Il tenore letterale della disposizione non pone dubbi sul piano dell’oggettività cui ricondurre tali miglioramenti, non suscettibili, in alcun modo di valutazioni discrezionali. Gli accordi sindacali di cui sopra devono, pertanto, definire parametri di tipo numerico o equivalente per misurare in concreto, entro un preciso arco temporale, quali sono gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione conseguiti in azienda, che hanno dato origine al pagamento del premio. Tali indicatori dovranno essere riportati, al momento della dichiarazione di conformità, nella sezione 6 del modello allegato al decreto di cui trattasi. Pertanto, nell’attuale sistema, a differenza delle detassazioni precedenti, normate dal Dpcm del 22/01/13 e del 19/02/14, la fruizione dell’agevolazione è possibile solo se si raggiungono gli obiettivi individuali dell’accordo. Si tratta di un punto importante che il datore di lavoro, anche nella sua veste di sostituto d’imposta, dovrà essere in grado di sostenere in occasione di eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tal senso la citata agenzia, con circolare n. 28/E del 2016, pone l’accento sulla distinzione tra strutturazione dei premi e condizioni di incrementalità degli obiettivi. La prima è determinata dalle condizioni previste negli accordi di secondo livello, al verificarsi della quale matura il diritto all’erogazione di una data somma. Tuttavia, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, è necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia stato realizzato almeno l’incremento di uno degli obiettivi richiamati dalla norma e che, tale incremento, possa essere verificato da indicatori numerici definiti nella contrattazione. Ciò a differenza del passato dove era ritenuto sufficiente che i Interconselling & C. s.a.s. Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33 E-mail: [email protected] - www.intercounselling.it P.I .02317590806 Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria IBAN: IT 31B 0525616300000000886316 lavoratori avessero svolto l’attività per le finalità previste, senza necessariamente aver conseguito l’obiettivo prefissato. Per quanto riguarda le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, la circolare afferma che, trattandosi di importi erogati in base al collegamento con il risultato aziendale, le agevolazioni spettano a prescindere dagli incrementi di produttività. Essa, pertanto, è ammessa all’agevolazione indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi, eccezion fatta per le imprese in perdita. Ciò perché, ai sensi dell’art. 2102 c.c., la partecipazione agli utili è determinata in base agli utili netti e, per le imprese soggette a pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti del bilancio approvato e pubblicato. Ampio spazio viene dedicato, dalla Circolare, ai premi erogati sotto forma di Welfare Aziendale, evidenziando che il quadro degli interventi inclusi risulta notevolmente ampliato rispetto al passato. Tali strumenti possono essere erogati dal datore di lavoro volontariamente o in base ad un accordo aziendale. Nel primo caso, la deducibilità è limitata al cinque per mille della spesa sostenuta. Nel secondo, i costi sostenuti sono totalmente detraibili. I benefici di cui trattasi possono essere erogati anche ad un familiare del lavoratore anche se fiscalmente non a carico. Tali servizi possono essere erogati direttamente dal Datore di lavoro, tramite terzi o tramite la corresponsione diretta ai dipendenti di somme in denaro. In quest’ultimo, caso l’azienda è tenuta a conservare la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente. E’ anche ammessa la corresponsione tramite voucher, considerati titoli di legittimazione che, anche se connotati da un valore nominale, non configurano denaro. Questi sono nominativi, ma possono essere intestati anche ad un familiare del dipendente. I titoli erogati devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio senza integrazioni di denaro da parte del beneficiario. E’ possibile, quindi, stipulare con i fornitori delle convenzioni che garantiscano una scontistica ai possessori di voucher il cui valore nominale deve essere costituito dal prezzo scontato. Il voucher deve, inoltre, essere individuato nel beneficiario, nel suo oggetto e nel suo valore nominale; può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo (es. abbonamenti annuali a teatri o palestre, cicli di terapie mediche, ecc.). Interconselling & C. s.a.s. Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33 E-mail: [email protected] - www.intercounselling.it P.I .02317590806 Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria IBAN: IT 31B 0525616300000000886316 I buoni non possono però essere emessi a parziale copertura del servizio, non rilevando in tal senso eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente. Dal punto di vista operativo, pertanto: i voucher devono essere intestati al beneficiario; il dipendente non deve intervenire nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione; il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il diritto; non rilevano eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il benefit a seguito di un rapporto contrattuale stipulato con lo stesso. La legge di stabilità consente ai lavoratori dipendenti di optare per la corresponsione in natura al posto del premio. Tuttavia, per ottenere la completa detassazione, tale scelta deve essere contemplata nell’accordo aziendale, non rientrando, dunque, nella libera disponibilità delle parti. In caso di sostituzione parziale la parte del premio non sostituita dal benefit sarà sottoposta a tassazione del 10%. Tale scelta gode di particolari vantaggi giacchè il benefit è escluso dal reddito di lavoro subordinato entro i limiti previsti dall’art 51 commi 2 e 3 del TUIR; non è soggetto ad imposta sostitutiva del 10%, cosa che avviene per il premio in denaro; non concorre al valore reddituale ai fini ISEE. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti da utilizzare possono essere: l’incremento della produttività; i risparmi connessi al miglior utilizzo dei fattori produttivi; il miglioramento della qualità dei prodotti/servizi e/o dei processi produttivi; la riorganizzazione dell’orario di lavoro. Qualche aiuto nell’individuazione dei parametri di misurazione viene dalla scheda allegata al decreto attuativo, che le aziende dovranno trasmettere al Ministero del Lavoro per consentire il monitoraggio dei contratti decentrati disciplinanti il premio di produttività e la conseguente detassazione. Nella sezione 6 sono stati inseriti 19 indicatori, ai quali potranno Interconselling & C. s.a.s. Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33 E-mail: [email protected] - www.intercounselling.it P.I .02317590806 Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria IBAN: IT 31B 0525616300000000886316 aggiungersene ulteriori eventualmente più confacenti alla specificità del settore in cui opera l’impresa. Altra caratteristica del premio, secondo il comma 182, deve essere la sua variabilità nell’ammontare. La norma sembra imporre alle parti sociali la costruzione di un premio che sia graduale al risultato da ottenere. Dopo l’adozione del decreto, il quadro normativo è concluso anche se sono auspicabili, come avvenuto in passato per analoghe misure incentivanti, ulteriori chiarimenti; viene successivamente illustrato che essa non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito dall’accordo. Ciò perché l’insieme delle condizioni previste dagli accordi, al verificarsi delle quali mutua il diritto alla corresponsione di una data somma è regolato esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Infatti, da un’interpretazione letterale della norma sembrerebbe, al momento, che la misurazione del risultato non possa avvenire se non a consuntivo. Tale ipotesi appare penalizzante per il lavoratore sia in termini di tempo di effettivo utilizzo dell’incentivo ma anche in considerazione del fatto che ad incidere sull’eventuale mancato raggiungimento possano concorrere fattori a lui estranei, compresa anche l’attività di altri lavoratori. Interconselling & C. s.a.s. Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33 E-mail: [email protected] - www.intercounselling.it P.I .02317590806 Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria IBAN: IT 31B 0525616300000000886316