DETASSAZIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA’
PREMESSA
L’art. 1, commi da 182 a 189, della L. n. 208/2015, c.d. “Legge di stabilità 2016”, ripristina
in via permanente la disciplina tributaria precedentemente prevista per gli emolumenti
retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile, la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione, purchè gli stessi siano misurabili e verificabili. Lo stesso dicasi per le somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a norma dell’ art. 2102 del
Codice Civile. Il Decreto attuativo, firmato il 25 marzo 2016 e pubblicato in data 17/05/16,
condiziona l’erogazione degli incentivi al raggiungimento di un risultato. Infatti, a
differenza di analoghi provvedimenti approvati in anni precedenti, la normativa fa espresso
riferimento a premi di risultato e non a somme erogate per incrementi di produttività.
REQUISITI SOGGETTIVI
Tale disciplina fiscale agevolata riguarda lavoratori dipendenti del settore privato che
percepiscono un reddito da lavoro dipendente privato non superiore a € 50.000,00
nell’anno precedente. Questa è la prima novità. Infatti, la soglia di reddito è stata
incrementata, rispetto al 2014 di 10 mila euro. Nella determinazione del predetto limite
devono essere esclusi i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata o ad
altra imposta sostitutiva rispetto a quella in esame nonché gli emolumenti premiali erogati
sotto forma di welfare aziendale. Il limite di 50 mila euro deve intendersi come l’ammontare
complessivo di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente anche in
relazione a più rapporti e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad
esse equiparati. Rientrano, inoltre, nella soglia reddituale sia le retribuzioni corrisposte ai
lavoratori impegnati all’estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia, sia la quota
maturanda di TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga. Infatti tale parte
integrativa della retribuzione, per espressa previsione di legge è assoggettata a tassazione
ordinaria e concorre alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad
imposizione. In caso di assenza di redditi di lavoro dipendente si ritiene non superato il
limite. L’Agenzia delle Entrate con circolare 28/E del 15 giugno 2016 ha avuto modo di
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confermare che, ai fini della verifica del limite reddituale, occorre considerare il solo reddito
soggetto a tassazione ordinaria. Dalla determinazione del limite vanno, pertanto, esclusi
eventuali redditi diversi assoggettati a tassazione separata.
I soggetti beneficiari, secondo l’anzidetta circolare, sono tutti i datori di lavoro del settore
privato, persino nel caso in cui non svolgano attività commerciale, comprese le agenzie di
somministrazione, anche qualora i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche
amministrazioni, e gli enti pubblici economici. La stessa circolare esclude che possano
beneficiare di tale detassazione i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente di cui
all’art. 50, comma 1 lettera c-bis) del TUIR. Viene, inoltre, precisato che nel campo di
applicazione dell’incentivo rientrano anche i ristorni corrisposti ai soci lavoratori di
cooperative.
La misura indicata richiede, quindi, due requisiti: uno di natura qualitativa, costituito dalla
natura del reddito prodotto, l’altro di natura quantitativa, individuato nel limite reddituale.
L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto di imposta se questi è lo stesso
che ha rilasciato la CU nel periodo d’imposta precedente in relazione ad un rapporto
intercorso per l’intero anno; per non applicare in via automatica l’imposta sostitutiva, il
datore di lavoro deve ricevere dal dipendente una comunicazione scritta. Viceversa, se il
sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, non è lo stesso che ha
rilasciato la certificazione relativa ai redditi dell’anno precedente, il lavoratore deve attestare
per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito
complessivo e pertanto non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad
esso commisurate (carichi di famiglia, lavoro dipendente), né vanno computate ai fini
del calcolo dell’importo del credito spettante sotto forma di “ Bonus Renzi”.
I premi di cui sopra rilevano però ai fini della situazione ISEE del dipendente che dovrà
indicarli tra le informazioni di carattere reddituale necessarie a descrivere la situazione
economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.
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BENEFICI
Il regime tributario specifico consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative
addizionali (regionali e comunali) pari al 10% per un premio che non superi gli € 2.000,00
annui al lordo della ritenuta ed al netto degli oneri previdenziali a carico del lavoratore.
Altra
novità
è
che,
se
le
imprese
coinvolgono
pariteticamente
i
lavoratori
nell’organizzazione del lavoro, l’importo viene elevato a € 2.500,00 annui.
Il Decreto Interministeriale stabilisce che l’incremento del massimale annuo venga
riconosciuto qualora gli accordi sindacali prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento
nell’organizzazione del lavoro e non gruppi di lavoro di semplice consultazione,
addestramento o formazione. Il Decreto stabilisce inoltre che:
 Per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili devono intendersi le
somme distribuite ai sensi dell’art. 2012 c.c.;
 L’imposta sostitutiva del 10% si applica anche alle somme erogate a tale titolo per
l’anno 2015.
Detti redditi vengono computati ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali ed
assistenziali. Il regime agevolato è applicabile anche se nell’anno precedente non sia stato
conseguito reddito di lavoro dipendente o se il tetto massimo di 50 mila euro sia stato
superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente,
compresi i redditi ad essi assimilati.
Viceversa il legislatore ha previsto, la completa detassazione delle somme, qualora il
lavoratore sceglierà, in luogo della retribuzione, che l’erogazione avvenga mediante somme
sostitutive ad essa, che non concorrano alla determinazione del reddito imponibile ( commI
2 e 3, art 51 D.P.R. 917/86 modificato dalla stessa legge di stabilità sostituendo le lettere f e
f- bis ed inserendo la lettera f- ter). Pertanto il lavoratore che ha diritto al premio o alla quota
di utili, potrà optare per i sistemi di welfare di cui all’art. 51 dei TUIR, il cui rispetto dei
limiti in esso indicati, assicura la completa esenzione fiscale e contributiva anche per il
lavoratore , azzerando completamente il cuneo fiscale.
Le somme escluse, riguardano:

Le opere ed i servizi erogati dal datore di lavoro, ora, di concerto con il lavoratore, alla
generalità dei dipendenti, a categorie di essi o di loro familiari per finalità di educazione,
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istruzione, ricreazione assistenza sociale, sanitaria e di culto (art. 51 lettera f, D.P.R.
917/86);

Le opere ed i servizi erogati dal datore di lavoro, ora, di concerto con il lavoratore, alla
generalità dei dipendenti, a categorie di essi o di loro familiari per finalità di educazione
anche in età prescolare, compresi servizi integrativi di mensa ed ad essi connessi,
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, per borse di studio (art.
51 lettera f-bis, D.P.R. 917/86);

Le opere ed i servizi erogati dal datore di lavoro, ora, di concerto con il lavoratore, alla
generalità dei dipendenti, a categorie di essi o di loro familiari per finalità per la
fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. (art. 51
lettera f-ter, D.P.R. 917/86).
Il nuovo comma 3-bis facilita l’erogazione di beni e prestazioni opere e servizi di cui sopra
consentendo che la stessa possa avvenire anche tramite documenti di legittimazione in
formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale. Tale previsione è senza dubbio
interessante in quanto sgombra il campo da qualsiasi dubbio in merito alla possibilità di
attribuire dei voucher in esenzione di imposta.
A tal proposito il Decreto Interministeriale Lavoro-Entrate precisa che tali documenti:
1. Devono essere nominativi;
2. Non possono essere utilizzati da persone diverse dall’avente diritto;
3. Non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
4. Devono dare diritto ad una sola prestazione, servizio o bene.
Le somme ed i valori di cui sopra non concorrono, fino agli anzidetti massimali, alla
formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della
determinazione della situazione economica equivalente.
Ai fini della determinazione dei premi di produttività , è espressamente previsto che venga
computato il periodo di congedo obbligatorio per maternità.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il legislatore ha previsto specificamente quali sono gli agenti negoziali legittimati alla
sottoscrizione degli accordi attraverso il richiamo all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81 del 15
giugno 2015.
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Va osservato che non tutte le associazioni sindacali possono essere parte del contratto in
quanto l’art. 51 richiamato richiede un adeguato grado di rappresentatività.
Il
contratto
collettivo
deve
essere,
infatti,
stipulato
da
associazioni
sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.
Potranno, pertanto, prevedere la misura agevolativa sia i contratti aziendali, quale luogo
evidentemente più adatto a regolare i diversi aspetti richiesti, ma anche quelli territoriali.
Nel primo caso saranno le rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori i soggetti
firmatari dell’accordo, nel secondo, invece, le associazioni sindacali di categoria che
potranno stipulare l’accordo, ad esempio a livello provinciale o regionale.
È opportuno evidenziare che non è possibile che a regolare l’agevolazione siano i contratti
collettivi nazionali, in quanto il comma 187 dell’art.1 assegna tale prerogativa solo a quelli
territoriali ed aziendali.
Per quanto concerne la rappresentatività il criterio è quello della selezione del sindacato
comparativamente più rappresentativo.
Di conseguenza non è sufficiente che l’agente negoziale possa vantare una maggiore
rappresentatività ma, considerato che tale requisito può essere posseduto nella categoria da
diversi soggetti, occorre selezionare chi tra essi risulti più rappresentativo attraverso una
comparazione sul piano nazionale. Pertanto, non potrà essere ritenuto valido un accordo
firmato con una rappresentanza aziendale che, pur svolgendo legittimamente la propria
attività sindacale, secondo il principio di libertà sindacale all’interno dell’azienda, non sia
espressione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. Ai fini della validità dell’accordo è sufficiente che la sottoscrizione
dell’accordo sia effettuata anche da una sola associazione sindacale purchè in possesso dei
requisiti di cui sopra.
L’accordo dovrà poi essere depositato presso la DTL, in via telematica, pena la perdita dei
benedici fiscali e contributivi come previsto dall’ art. 14 del D.Lgs. n.151/15, entro 30
giorni, insieme all’autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del
decreto, redatta compilando l’apposito modello disponibile sul sito del Ministero unitamente
al decreto.
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In particolare vanno comunicati:
 la data di sottoscrizione e gli anni di validità;
 il numero dei lavoratori beneficiari;
 la stima del valore del premio annuo che si prevede di erogare a ciascun lavoratore;
 la definizione degli obiettivi premiali concordati;
 l’elenco degli indicatori previsti nel contratto scelti tra quelli proposti nel modello
allegato al decreto.
Per i premi di risultato relativi al 2015 e per tutti i contratti sottoscritti prima del 14 maggio,
il deposito del verbale dovrà avvenire entro il 15 luglio 2016 (data comunicata con avviso
pubblicato su www.cliclavoro.gov.it dal Ministero). Potranno, pertanto, secondo il principio
di cassa, essere detassati premi i cui parametri siano stati individuati o raggiunti nel 2015
purchè erogati nel 2016 previo deposito dell’accordo e dell’allegato al Decreto di cui
trattasi.
L’inoltro del contratto avviene come allegato, in formato pdf, al modello di monitoraggio da
compilare ai sensi dell’art. 1, comma 188 della L. 208/15.
Inoltre il datore di lavoro deve depositare una dichiarazione di conformità del testo
contrattuale ai “ criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività,
qualità, efficienza”. La circolare 28/E dell’Agenzia delle Entrate specifica che il termine di
30 giorni è dovuto solo al deposito dei contratti, mentre la certificazione suddetta può essere
inviata anche successivamente, purchè il deposito avvenga anteriormente all’erogazione dei
premi nelle sue diverse forme.
L’azienda, che non ha sottoscritto un contratto aziendale o non intenda sottoscriverlo, può
corrispondere premi di risultato con il prelievo fiscale agevolato, sempre che recepisca
almeno i contenuti di un contratto collettivo territoriale, anche se riferito ad una categoria
diversa da quella di appartenenza. Il recepimento può avvenire attraverso una semplice
comunicazione scritta fatta ai lavoratori in cui si precisa l’adozione, per uno o più anni dello
specifico accordo territoriale. Non è, quindi, necessario acquisire firma per accettazione da
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parte dei lavoratori, essendo sufficiente che sia presente una modalità che provi l’avvenuto
recepimento dell’accordo.
In tal caso, secondo precisazioni del Ministero relative al regime di detassazione previsto
dalla L. 228/12, il deposito può essere effettuato da una delle associazioni firmatarie
dell’accordo e non necessariamente dalle singole imprese che decidono di applicarlo.
La nota 4274 del 22/07/16, emanata dal Ministero del Lavoro, interviene sulle modalità di
deposito dei contratti in attuazione ai dettami di legge.
Il deposito del contratto e la relativa dichiarazione devono essere effettuati utilizzando la
modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito del Ministero del
Lavoro (www.lavoro.gov.it) direttamente dal datore di lavoro o per tramite di un soggetto
abilitato ex Legge 12/1979.
Nel caso di contratti già depositati al 25 marzo, sarà sufficiente indicare nel modulo della
procedura telematica i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL) evidenziando nella
sezione 2 del modulo la tipologia di contratto “Territoriale”.
Nel caso di ristorni deliberati dalle cooperative per voce “contratto” nel modello di deposito
va inteso il verbale di delibera e, nella sezione 6, va evidenziata la voce “ristorni”
Le altre forme di partecipazione agli utili vanno indicate nella sezione 8 del modulo che va
sempre compilata evidenziando NO o SI a seconda che il contratto contempli tale
previsione; vanno inoltre riportati il numero dei lavoratori ed il valore medio procapite.
INDICATORI DI PRODUTTIVITA’
Il Decreto Interministeriale che fissa i criteri di misurazione degli incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che consentono l’applicabilità del regime
agevolato, è stato firmato lo scorso 25 marzo. Esso, all’art. 2, afferma che le somme erogate,
a titolo di premio di risultato devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) importo variabile;
b) prendere origine da un accordo collettivo di secondo livello;
c) essere legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione;
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d) essere misurabili con indicatori numerici volti a quantificare, a livello aziendale,
l’aumento di produzione o i risparmi nell’utilizzo dei fattori produttivi, o il
miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi.
Tali risparmi e/o miglioramenti sono ottenibili anche attraverso la riorganizzazione
dell’orario di lavoro non straordinario. Rispetto alla precedente normativa non rientrano,
pertanto, tra le somme detassabili quelle erogate a titolo di lavoro, straordinario, notturno,
festivo ecc.. Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare l’adozione di un nuovo sistema di
turnazione che consenta di ottenere una maggiore produttività, rendicontabile mediante
appositi indici.
Il tenore letterale della disposizione non pone dubbi sul piano dell’oggettività cui ricondurre
tali miglioramenti, non suscettibili, in alcun modo di valutazioni discrezionali. Gli accordi
sindacali di cui sopra devono, pertanto, definire parametri di tipo numerico o equivalente per
misurare in concreto, entro un preciso arco temporale, quali sono gli incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione conseguiti in azienda, che hanno
dato origine al pagamento del premio. Tali indicatori dovranno essere riportati, al momento
della dichiarazione di conformità, nella sezione 6 del modello allegato al decreto di cui
trattasi. Pertanto, nell’attuale sistema, a differenza delle detassazioni precedenti, normate dal
Dpcm del 22/01/13 e del 19/02/14, la fruizione dell’agevolazione è possibile solo se si
raggiungono gli obiettivi individuali dell’accordo. Si tratta di un punto importante che il
datore di lavoro, anche nella sua veste di sostituto d’imposta, dovrà essere in grado di
sostenere in occasione di eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tal
senso la citata agenzia, con circolare n. 28/E del 2016, pone l’accento sulla distinzione tra
strutturazione dei premi e condizioni di incrementalità degli obiettivi.
La prima è determinata dalle condizioni previste negli accordi di secondo livello, al
verificarsi della quale matura il diritto all’erogazione di una data somma. Tuttavia, ai fini
dell’applicazione del beneficio fiscale, è necessario che, nell’arco di un periodo congruo
definito nell’accordo, sia stato realizzato almeno l’incremento di uno degli obiettivi
richiamati dalla norma e che, tale incremento, possa essere verificato da indicatori numerici
definiti nella contrattazione. Ciò a differenza del passato dove era ritenuto sufficiente che i
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lavoratori avessero svolto l’attività per le finalità previste, senza necessariamente aver
conseguito l’obiettivo prefissato.
Per quanto riguarda le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, la circolare
afferma che, trattandosi di importi erogati in base al collegamento con il risultato aziendale,
le agevolazioni spettano a prescindere dagli incrementi di produttività. Essa, pertanto, è
ammessa all’agevolazione indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi, eccezion
fatta per le imprese in perdita. Ciò perché, ai sensi dell’art. 2102 c.c., la partecipazione agli
utili è determinata in base agli utili netti e, per le imprese soggette a pubblicazione del
bilancio, in base agli utili netti del bilancio approvato e pubblicato.
Ampio spazio viene dedicato, dalla Circolare, ai premi erogati sotto forma di Welfare
Aziendale, evidenziando che il quadro degli interventi inclusi risulta notevolmente ampliato
rispetto al passato. Tali strumenti possono essere erogati dal datore di lavoro
volontariamente o in base ad un accordo aziendale. Nel primo caso, la deducibilità è limitata
al cinque per mille della spesa sostenuta. Nel secondo, i costi sostenuti sono totalmente
detraibili. I benefici di cui trattasi possono essere erogati anche ad un familiare del
lavoratore anche se fiscalmente non a carico. Tali servizi possono essere erogati
direttamente dal Datore di lavoro, tramite terzi o tramite la corresponsione diretta ai
dipendenti di somme in denaro. In quest’ultimo, caso l’azienda è tenuta a conservare la
documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente. E’ anche
ammessa la corresponsione tramite voucher, considerati titoli di legittimazione che, anche se
connotati da un valore nominale, non configurano denaro. Questi sono nominativi, ma
possono essere intestati anche ad un familiare del dipendente. I titoli erogati devono dare
diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio senza integrazioni di denaro da parte
del beneficiario. E’ possibile, quindi, stipulare con i fornitori delle convenzioni che
garantiscano una scontistica ai possessori di voucher il cui valore nominale deve essere
costituito dal prezzo scontato. Il voucher deve, inoltre, essere individuato nel beneficiario,
nel suo oggetto e nel suo valore nominale; può consistere anche in somministrazioni
continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo (es. abbonamenti
annuali a teatri o palestre, cicli di terapie mediche, ecc.).
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I buoni non possono però essere emessi a parziale copertura del servizio, non rilevando in tal
senso eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga benefit, a seguito
di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente. Dal punto di vista operativo, pertanto:

i voucher devono essere intestati al beneficiario;

il dipendente non deve intervenire nel rapporto economico con la struttura che eroga la
prestazione;

il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto
in virtù del quale acquista il diritto;

non rilevano eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il
benefit a seguito di un rapporto contrattuale stipulato con lo stesso.
La legge di stabilità consente ai lavoratori dipendenti di optare per la corresponsione in
natura al posto del premio. Tuttavia, per ottenere la completa detassazione, tale scelta deve
essere contemplata nell’accordo aziendale, non rientrando, dunque, nella libera disponibilità
delle parti. In caso di sostituzione parziale la parte del premio non sostituita dal benefit sarà
sottoposta a tassazione del 10%. Tale scelta gode di particolari vantaggi giacchè il benefit è
escluso dal reddito di lavoro subordinato entro i limiti previsti dall’art 51 commi 2 e 3 del
TUIR; non è soggetto ad imposta sostitutiva del 10%, cosa che avviene per il premio in
denaro; non concorre al valore reddituale ai fini ISEE.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti da utilizzare possono essere:
 l’incremento della produttività;
 i risparmi connessi al miglior utilizzo dei fattori produttivi;
 il miglioramento della qualità dei prodotti/servizi e/o dei processi produttivi;
 la riorganizzazione dell’orario di lavoro.
Qualche aiuto nell’individuazione dei parametri di misurazione viene dalla scheda allegata
al decreto attuativo, che le aziende dovranno trasmettere al Ministero del Lavoro per
consentire il monitoraggio dei contratti decentrati disciplinanti il premio di produttività e la
conseguente detassazione. Nella sezione 6 sono stati inseriti 19 indicatori, ai quali potranno
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aggiungersene ulteriori eventualmente più confacenti alla specificità del settore in cui opera
l’impresa.
Altra caratteristica del premio, secondo il comma 182, deve essere la sua variabilità
nell’ammontare. La norma sembra imporre alle parti sociali la costruzione di un premio che
sia graduale al risultato da ottenere.
Dopo l’adozione del decreto, il quadro normativo è concluso anche se sono auspicabili,
come avvenuto in passato per analoghe misure incentivanti, ulteriori chiarimenti; viene
successivamente illustrato che essa non deve essere intesa necessariamente come gradualità
dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito dall’accordo. Ciò perché
l’insieme delle condizioni previste dagli accordi, al verificarsi delle quali mutua il diritto alla
corresponsione di una data somma è regolato esclusivamente dalla contrattazione collettiva.
Infatti, da un’interpretazione letterale della norma sembrerebbe, al momento, che la
misurazione del risultato non possa avvenire se non a consuntivo. Tale ipotesi appare
penalizzante per il lavoratore sia in termini di tempo di effettivo utilizzo dell’incentivo ma
anche in considerazione del fatto che ad incidere sull’eventuale mancato raggiungimento
possano concorrere fattori a lui estranei, compresa anche l’attività di altri lavoratori.
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