Repertorio n. COMUNE DI AREZZO ASSISTENZA RESIDENZIALE PRESSO LA RSA VILLA FIORITA R.S.L. PER PRESTAZIONI DI CARATTERE RESIDENZIALE IN FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI AREZZO. L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno ( ) del mese di giugno in Arezzo Piazza della Libertà n.1, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge. TRA Il COMUNE di AREZZO, con sede in Piazza della Libertà n. 1 – C.F. n. 00176820512, rappresentato dalla Dott.ssa Gabriella Cecchi nata in Arezzo il 10.08.1953, in qualità di Direttore dell'Ufficio Gestione Servizi Sociali, competente alla stipula della presente convenzione ai sensi dell’art. 107 del D.lgs 267/00 e dell’art. 77 dello Statuto Comunale. E La RSA VILLA FIORITA SRL, con sede in Arezzo Via dei Cappuccini n.5, P.I. 01487620518, rappresentata da Cinzia Cinelli C.F. CNLCNZ79D50C608O, Presidente del C.D.A., nata a Chianciano Terme (SI) il 10.04.1979 ed residente in Montepulciano (SI), via della Fraternita n.1. PREMESSO che l’Istituto è stato autorizzato al funzionamento quale Residenza Sanitaria Assistenziale dal Sindaco del Comune competente per territorio ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 15 del 07.04.76 con atto autorizzativo n. 51639/4.5.3 del 13.09.2000 in conformità con le disposizioni previste dalla legge regionale 25 febbraio 2005,n.41; che l’Istituto è dotato di un proprio regolamento interno, recepito dalle parti contraenti; che per svolgere i propri compiti l’Istituto mette a disposizione: i locali le cui planimetrie sono conservate agli atti della Direzione della Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica; il personale addetto, specificato per qualifiche e per numero ore prestate annualmente; che lo stesso Istituto ha capacità riicettiva di n. 2 posti per anziani autosufficienti e n. 49 posti per anziani non autosufficienti; che la Struttura risulta in possesso di tutte le condizioni e requisiti di idoneità per il funzionamento previsti dalla normativa vigente, anche in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi, ed è pertanto in grado di assicurare le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali oggetto del presente contratto. Tutto ciò premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Il Comune di Arezzo si avvale delle prestazioni socio - assistenziali e socio sanitarie assicurate dalla RSA Villa Fiorita a favore di soggetti assistibili (anziani auto e non autosufficienti) di competenza del Comune di Arezzo, nell’ambito della programmazione e degli interventi socio - sanitari e che disposizioni legislative o normative di carattere nazionale o regionale successive al presente contratto sono da considerarsi automaticamente recepite nel presente Atto. Art. 2 Il presente contratto definisce reciprocamente fra le parti contraenti le prerogative, gli obblighi e le norme di rispettiva competenza. Si ammettono a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto del presente contratto persone individuate dal servizio di assistenza sociale, secondo le procedure amministrative attualmente in vigore e per i quali il Comune di Arezzo sia chiamato all’integrazione della quota sociale. Art. 3 La RSA Villa Fiorita s’impegna a riservare ai fini e agli scopi del presente contratto, a favore di utenti assistiti dal Comune di Arezzo e dall’Azienda Sanitaria di Arezzo n. 10 posti letto per soggetti adulti auto e non autosufficienti (comprensivi di posti letto temporanei). Art.4 La quota sociale giornaliera è costituita dalla quota a carico dell’utente e dalla quota integrativa a carico del Comune. Per l’ospitalità dei soggetti non autosufficienti la retta giornaliera sarà composta pertanto dalla quota sociale, nonché dalla quota capitaria definita dall’Azienda sanitaria territorialmente competente, nei limiti fissati dalla Regione Toscana e sulla base di verifiche annuali delle prestazioni sanitarie erogate effettuate dall’apposita commissione di vigilanza e controllo. Per il periodo 01/07/2014 fino al 31/12/2014 la retta, comprensiva di variazione ISTAT, viene così determinata: soggetti adulti non autosufficienti: quota sociale euro 47,07 ; Art. 5 Le prestazioni di cui al presente contratto che si intendono a carico della Struttura riguardano: - ospitalità all’interno della Struttura autorizzata ai sensi di legge nel rispetto della vigente normativa sia del parametro personale in servizio/ospiti presenti, sia nel parametro superficie/ospite; - servizi alberghieri generali, compresa la pulizia degli ambienti comuni; - fornitura di vitto completo, nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall’Azienda Sanitaria competente e confacenti alle condizioni di età e di salute dell’ospite e nel rispetto di eventuali prescrizioni mediche. Il vitto consisterà in quattro pasti giornalieri così suddivisi: prima colazione/merenda (n. 3 scelte) pranzo/cena: primo piatto (n. 3 scelte), secondo piatto (n. 5 scelte), contorno (n. 3 scelte), pane, frutta di stagione, acqua minerale,vino. In caso di non autosufficienza l’assunzione degli alimenti verrà assicurata dal personale della Struttura. - Riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica, televisore in camera e telefono personale ad ogni posto letto; - cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell’ospite, comprensive di pulizia giornaliera della camera e del bagno annesso, rifacimento giornaliero del letto e riordino degli arredi e suppellettili, cambio settimanale della biancheria da letto e da bagno (telo bagno, spugna lavabo, spugna bidè); - assistenza religiosa se richiesta dall’ospite e nel rispetto della libertà individuale di culto e religione; - attività di collegamento con i familiari; - disponibilità di impianto di comunicazione telefonico che consenta la ricezione e la chiamata verso l’esterno per ogni singolo posto letto; - camere dotate di TV color; - attività di animazione e socializzazione. Art. 6 La Struttura garantirà, nel rispetto della vigente normativa: assistenza in caso di malattia. La Struttura nel rispetto dell’assistenza medica programmata è pertanto tenuta a fornire: - prestazioni all’ospite delle cure individuate dalla prescrizione del medico con somministrazione e controllo della terapia; - organizzare se ritenuto indispensabile su richiesta del medico, il trasporto in ospedale dell’ammalato fornendo la relativa documentazione sanitaria; - informare i familiari o, in assenza di questi, il servizio sociale, nel caso in cui l’ammalato sia in gravi condizioni o in pericolo di vita e siano richiesti provvedimenti urgenti; - assistenza infermieristica mediante personale abilitato e preparato anche alla prevenzione e alla cura delle piaghe da decubito. - Igiene alla persona. Verrà ottemperato ai seguenti obblighi: aiuto alla vestizione e alla svestizione; aiuto quotidiano all’igiene personale ed alla cura della persona; lavaggio della biancheria intima e manutenzione della stessa; attività di riabilitazione funzionale; fornitura di ausili para-sanitari in misura sufficiente alle necessità ordinarie degli ospiti, sempre che non siano dovuti da parte di Enti terzi, consistenti in pannoloni, materiale sanitario per medicazioni (cateteri ed altro), attrezzature idonee per prevenire e curare eventuali piaghe da decubito, ecc. Art. 7 L’Istituto garantisce apposita copertura assicurativa a termini di legge a favore degli utenti ivi inseriti, quale una polizza che copre eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della Residenza, compresa la responsabilità civile e danni degli ospiti verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. Art. 8 Sono escluse dal presente contratto e pertanto saranno a carico dell’interessato o di altri enti o di Istituzioni: assistenza medica al di fuori di quella programmata; bevande e generi alimentari non compresi nella tabella vittuaria; il trasporto dell’assistito da e per la Struttura; spese funerarie; lavaggio degli indumenti di uso personale ad accezione dell’intimo che rientra nelle prestazioni a carico dell’Istituto. Art.9 Gli arredi delle camere, ai sensi della vigente normativa, già citato art. 1 del presente atto, comprendono: letti poggiati alla parete solo lato testa; tavolini da notte uno per ciascun ospite; armadio degli effetti personali; un tavolo scrittoio; una sedia con braccioli per ciascun ospite; complementi di arredo e accessori necessari; sistema elettrico di chiamata del personale; un telefono ogni posto letto adibito anche alle comunicazioni esterne. Gli spazi per i servizi sanitari e ausiliari agli ospiti comprendono: locale adibito ad ambulatorio medico, armadio farmaceutico e frigorifero per conservazione medicinali, schedario per le cartelle sanitarie degli ospiti, lettino da visita, scrivania, e bilancia pesa persone. Art. 10 L’amministrazione della Struttura al momento della nuova ammissione può, a propria garanzia, chiedere all’ospite o ai suoi familiari: la sottoscrizione di una lettera - contratto con la quale l’utente s’impegna al pagamento della propria quota sociale secondo accordi di natura privatistica. Il versamento a titolo cauzionale dell’anticipazione di una mensilità della quota di partecipazione della retta giornaliera di parte sociale stabilita a carico dell’ospite. Art. 11 In caso di ricorso sull’importo della quota sociale della retta, stabilita dal competente servizio sociale territoriale, l’utente è tenuto al pagamento e deve provvedere secondo quanto previsto dall’impegnativa vigente salvo successivo conguaglio a seguito dell’esito del ricorso. Il mancato pagamento della quota nella misura vigente consentirà la dimissione immediata dell’ospite, salvo preavviso di sette giorni alla direzione Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica. Art. 12 Il pagamento della quota sociale a carico del Comune verrà effettuato non oltre 60 giorni dalla ricezione della fattura mensile contenente il riepilogo delle effettive giornate di presenza. Art. 13 Resta stabilito che ciascun ospite abbia diritto alla conservazione del posto letto solo allorché questa avvenga per le seguenti ragioni: necessità di cura presso ospedali ovvero case di cura; soggiorni climatici per un numero di giorni non eccedenti i 15 giorni per ogni anno rientro in famiglia per un numero di giorni non eccedenti i 15 giorni per ogni anno. Art. 14 La Direzione della Struttura è tenuta a consentire il libero accesso in tutti gli ambienti agli operatori dell’Azienda competente o del Comune di Arezzo interessati ai controlli ed alle verifiche di legge allo scopo precipuo di permettere il normale espletamento dei controlli d’ufficio. Analogamente si dovrà assicurare il rapporto diretto tra gli operatori incaricati dei controlli e gli ospiti della Struttura. L’Istituto s’impegna a tenere una documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all’organizzazione della vita comunitaria; tale documentazione dovrà comprendere: registro delle presenze degli ospiti; cartelle personali degli ospiti; registro delle terapie individuali; quaderno delle annotazioni giornaliere salienti utile per le consegne tra gli operatori; tabella dietetica approvata dall’Azienda Sanitaria; registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni dei turni di lavoro; ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico - sanitaria. Art. 15 L'Amministrazione dell'Istituto è tenuta altresì a comunicare al Comune il movimento delle presenze degli ospiti trimestralmente, sia per quanto attiene alle cosiddette quote di riserva, sia per l'intera disponibilità dei posti letto. Art.16 Eventuali inadempienze al presente atto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un congruo termine perché le stesse inadempienze siano rimosse, pena la sospensione dell’efficacia di quanto stabilito con il presente contratto. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione del presente accordo fatta salva comunque l’azione di rivalsa per l’eventuale risarcimento del danno. Il presente contratto si intende automaticamente revocato nel caso in cui venga revocata l’autorizzazione al funzionamento della Struttura. Art. 17 Il presente contratto ha validità a partire dal 01/07/2014 e fino al 31/12/2014. Art. 18 In caso di disdetta per inadempienza, di rescissione, o di decadenza naturale del contratto, il Comune di Arezzo e l’Azienda Sanitaria 8 di Arezzo corrisponderanno all’Amministrazione dell’Istituto, per quanto di propria competenza, i corrispettivi di retta in essere per quegli ospiti che risultano ancora presenti all’atto della disdetta, della rescissione o della scadenza naturale. Art. 19 Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti. Art. 20 Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto non definibili in via bonaria saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Arezzo. Art. 21 Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Art.22 E’ vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione; ART. 23 La presente convenzione è da registrarsi secondo le vigenti disposizioni di legge e le spese consequenziali saranno sostenute esclusivamente dell’Istituo per anziani Villa Fiorita s.r.l.; Letto, confermato e sottoscritto Per VILLA FIORITA Cinzia Cinelli Per il COMUNE DI AREZZO Il Direttore dell'Ufficio Gestione Servizi Sociali (Dott.ssa Gabriella Cecchi)