modello uso bollo - Comune di Arezzo

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Repertorio n.
COMUNE DI AREZZO
ASSISTENZA RESIDENZIALE PRESSO LA RSA VILLA FIORITA
R.S.L. PER PRESTAZIONI DI CARATTERE RESIDENZIALE IN
FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI AREZZO.
L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno (
) del mese di giugno in Arezzo
Piazza della Libertà n.1, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di
legge.
TRA
Il COMUNE di AREZZO, con sede in Piazza della Libertà n. 1 – C.F. n.
00176820512, rappresentato dalla Dott.ssa Gabriella Cecchi nata in Arezzo il
10.08.1953, in qualità di Direttore dell'Ufficio Gestione Servizi Sociali,
competente alla stipula della presente convenzione ai sensi dell’art. 107 del
D.lgs 267/00 e dell’art. 77 dello Statuto Comunale.
E
La RSA VILLA FIORITA SRL, con sede in Arezzo Via dei Cappuccini n.5,
P.I.
01487620518,
rappresentata
da
Cinzia
Cinelli
C.F.
CNLCNZ79D50C608O, Presidente del C.D.A., nata a Chianciano Terme (SI)
il 10.04.1979 ed residente in Montepulciano (SI), via della Fraternita n.1.
PREMESSO
che l’Istituto è stato autorizzato al funzionamento quale Residenza Sanitaria
Assistenziale dal Sindaco del Comune competente per territorio ai sensi
dell’art. 6 della L.R. n. 15 del 07.04.76 con atto autorizzativo n. 51639/4.5.3
del 13.09.2000
in conformità con le disposizioni previste dalla legge
regionale 25 febbraio 2005,n.41;
che l’Istituto è dotato di un proprio regolamento interno, recepito dalle parti
contraenti;
che per svolgere i propri compiti l’Istituto mette a disposizione:
i locali le cui planimetrie sono conservate agli atti della Direzione della
Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica;
il personale addetto, specificato per qualifiche e per numero ore prestate
annualmente;
che lo stesso Istituto ha capacità riicettiva di n. 2 posti per anziani
autosufficienti e n. 49 posti per anziani non autosufficienti;
che la Struttura risulta in possesso di tutte le condizioni e requisiti di idoneità
per il funzionamento previsti dalla normativa vigente, anche in materia di
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi, ed
è pertanto in grado di assicurare le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali
oggetto del presente contratto.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Il Comune di Arezzo si avvale delle prestazioni socio - assistenziali e socio sanitarie assicurate dalla RSA Villa Fiorita a favore di soggetti assistibili
(anziani auto e non autosufficienti) di competenza del Comune di Arezzo,
nell’ambito della programmazione e degli interventi socio - sanitari e che
disposizioni legislative o normative di carattere nazionale o regionale
successive al presente contratto sono da considerarsi automaticamente recepite
nel presente Atto.
Art. 2
Il presente contratto definisce reciprocamente fra le parti contraenti le
prerogative, gli obblighi e le norme di rispettiva competenza.
Si ammettono a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto del presente
contratto persone individuate dal servizio di assistenza sociale, secondo le
procedure amministrative attualmente in vigore e per i quali il Comune di
Arezzo sia chiamato all’integrazione della quota sociale.
Art. 3
La RSA Villa Fiorita s’impegna a riservare ai fini e agli scopi del presente
contratto, a favore di utenti assistiti dal Comune di Arezzo e dall’Azienda
Sanitaria di Arezzo n. 10 posti letto per soggetti adulti auto e non
autosufficienti (comprensivi di posti letto temporanei).
Art.4
La quota sociale giornaliera è costituita dalla quota a carico dell’utente e dalla
quota integrativa a carico del Comune.
Per l’ospitalità dei soggetti non autosufficienti la retta giornaliera sarà
composta pertanto dalla quota sociale, nonché dalla quota capitaria definita
dall’Azienda sanitaria territorialmente competente, nei limiti fissati dalla
Regione Toscana e sulla base di verifiche annuali delle prestazioni sanitarie
erogate effettuate dall’apposita commissione di vigilanza e controllo. Per il
periodo 01/07/2014 fino al 31/12/2014 la retta, comprensiva di variazione
ISTAT, viene così determinata:
soggetti adulti non autosufficienti:
quota sociale euro 47,07 ;
Art. 5
Le prestazioni di cui al presente contratto che si intendono a carico della
Struttura riguardano:
- ospitalità all’interno della Struttura autorizzata ai sensi di legge nel rispetto
della vigente normativa sia del parametro personale in servizio/ospiti presenti,
sia nel parametro superficie/ospite;
- servizi alberghieri generali, compresa la pulizia degli ambienti comuni;
- fornitura di vitto completo, nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate
dall’Azienda Sanitaria competente e confacenti alle condizioni di età e di
salute dell’ospite e nel rispetto di eventuali prescrizioni mediche. Il vitto
consisterà in quattro pasti giornalieri così suddivisi:
prima colazione/merenda (n. 3 scelte)
pranzo/cena: primo piatto (n. 3 scelte), secondo piatto (n. 5 scelte), contorno
(n. 3 scelte), pane, frutta di stagione, acqua minerale,vino.
In caso di non autosufficienza l’assunzione degli alimenti verrà assicurata dal
personale della Struttura.
- Riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica, televisore in camera e
telefono personale ad ogni posto letto;
- cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell’ospite, comprensive di
pulizia giornaliera della camera e del bagno annesso, rifacimento giornaliero
del letto e riordino degli arredi e suppellettili, cambio settimanale della
biancheria da letto e da bagno (telo bagno, spugna lavabo, spugna bidè);
- assistenza religiosa se richiesta dall’ospite e nel rispetto della libertà
individuale di culto e religione;
- attività di collegamento con i familiari;
- disponibilità di impianto di comunicazione telefonico che consenta la
ricezione e la chiamata verso l’esterno per ogni singolo posto letto;
- camere dotate di TV color;
- attività di animazione e socializzazione.
Art. 6
La Struttura garantirà, nel rispetto della vigente normativa:
assistenza in caso di malattia. La Struttura nel rispetto dell’assistenza medica
programmata è pertanto tenuta a fornire:
- prestazioni all’ospite delle cure individuate dalla prescrizione del medico
con somministrazione e controllo della terapia;
- organizzare se ritenuto indispensabile su richiesta del medico, il trasporto in
ospedale dell’ammalato fornendo la relativa documentazione sanitaria;
- informare i familiari o, in assenza di questi, il servizio sociale, nel caso in
cui l’ammalato sia in gravi condizioni o in pericolo di vita e siano richiesti
provvedimenti urgenti;
- assistenza infermieristica mediante personale abilitato e preparato anche alla
prevenzione e alla cura delle piaghe da decubito.
- Igiene alla persona. Verrà ottemperato ai seguenti obblighi:
aiuto alla vestizione e alla svestizione;
aiuto quotidiano all’igiene personale ed alla cura della persona;
lavaggio della biancheria intima e manutenzione della stessa;
attività di riabilitazione funzionale;
fornitura di ausili para-sanitari in misura sufficiente alle necessità ordinarie
degli ospiti, sempre che non siano dovuti da parte di Enti terzi, consistenti in
pannoloni, materiale sanitario per medicazioni (cateteri ed altro), attrezzature
idonee per prevenire e curare eventuali piaghe da decubito, ecc.
Art. 7
L’Istituto garantisce apposita copertura assicurativa
a termini di legge a
favore degli utenti ivi inseriti, quale una polizza che copre eventuali danni
arrecati dal personale dipendente agli ospiti della Residenza, compresa la
responsabilità civile e danni degli ospiti verso terzi per qualsiasi evento
dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.
Art. 8
Sono escluse dal presente contratto e pertanto saranno a carico dell’interessato
o di altri enti o di Istituzioni:
assistenza medica al di fuori di quella programmata;
bevande e generi alimentari non compresi nella tabella vittuaria;
il trasporto dell’assistito da e per la Struttura;
spese funerarie;
lavaggio degli indumenti di uso personale ad accezione dell’intimo che rientra
nelle prestazioni a carico dell’Istituto.
Art.9
Gli arredi delle camere, ai sensi della vigente normativa, già citato art. 1 del
presente atto, comprendono:
letti poggiati alla parete solo lato testa;
tavolini da notte uno per ciascun ospite;
armadio degli effetti personali;
un tavolo scrittoio;
una sedia con braccioli per ciascun ospite;
complementi di arredo e accessori necessari;
sistema elettrico di chiamata del personale;
un telefono ogni posto letto adibito anche alle comunicazioni esterne.
Gli spazi per i servizi sanitari e ausiliari agli ospiti comprendono: locale
adibito ad ambulatorio medico, armadio farmaceutico e frigorifero per
conservazione medicinali, schedario per le cartelle sanitarie degli ospiti,
lettino da visita, scrivania, e bilancia pesa persone.
Art. 10
L’amministrazione della Struttura al momento della nuova ammissione può, a
propria garanzia, chiedere all’ospite o ai suoi familiari:
la sottoscrizione di una lettera - contratto con la quale l’utente s’impegna al
pagamento della propria quota sociale secondo accordi di natura privatistica.
Il versamento a titolo cauzionale dell’anticipazione di una mensilità della
quota di partecipazione della retta giornaliera di parte sociale stabilita a carico
dell’ospite.
Art. 11
In caso di ricorso sull’importo della quota sociale della retta, stabilita dal
competente servizio sociale territoriale, l’utente è tenuto al pagamento e deve
provvedere secondo quanto previsto dall’impegnativa vigente salvo
successivo conguaglio a seguito dell’esito del ricorso.
Il mancato pagamento della quota nella misura vigente consentirà la
dimissione immediata dell’ospite, salvo preavviso di sette giorni alla direzione
Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica.
Art. 12
Il pagamento della quota sociale a carico del Comune verrà effettuato non
oltre 60 giorni dalla ricezione della fattura mensile contenente il riepilogo
delle effettive giornate di presenza.
Art. 13
Resta stabilito che ciascun ospite abbia diritto alla conservazione del posto
letto solo allorché questa avvenga per le seguenti ragioni:
necessità di cura presso ospedali ovvero case di cura;
soggiorni climatici per un numero di giorni non eccedenti i 15 giorni per ogni
anno rientro in famiglia per un numero di giorni non eccedenti i 15 giorni per
ogni anno.
Art. 14
La Direzione della Struttura è tenuta a consentire il libero accesso in tutti gli
ambienti agli operatori dell’Azienda competente o del Comune di Arezzo
interessati ai controlli ed alle verifiche di legge allo scopo precipuo di
permettere il normale espletamento dei controlli d’ufficio.
Analogamente si dovrà assicurare il rapporto diretto tra gli operatori incaricati
dei controlli e gli ospiti della Struttura.
L’Istituto s’impegna a tenere una documentazione aggiornata relativa agli
ospiti e all’organizzazione della vita comunitaria; tale documentazione dovrà
comprendere:
registro delle presenze degli ospiti;
cartelle personali degli ospiti;
registro delle terapie individuali;
quaderno delle annotazioni giornaliere salienti utile per le consegne tra gli
operatori;
tabella dietetica approvata dall’Azienda Sanitaria;
registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni dei turni
di lavoro;
ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico -
sanitaria.
Art. 15
L'Amministrazione dell'Istituto è tenuta altresì a comunicare al Comune il
movimento delle presenze degli ospiti trimestralmente, sia per quanto attiene
alle cosiddette quote di riserva, sia per l'intera disponibilità dei posti letto.
Art.16
Eventuali inadempienze al presente atto devono essere contestate dalla parte
che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un congruo termine
perché le stesse inadempienze siano rimosse, pena la sospensione
dell’efficacia di quanto stabilito con il presente contratto.
Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione del
presente accordo fatta salva comunque l’azione di rivalsa per l’eventuale
risarcimento del danno.
Il presente contratto si intende automaticamente revocato nel caso in cui
venga revocata l’autorizzazione al funzionamento della Struttura.
Art. 17
Il presente contratto ha validità a partire dal 01/07/2014 e fino al 31/12/2014.
Art. 18
In caso di disdetta per inadempienza, di rescissione, o di decadenza naturale
del contratto, il Comune di Arezzo e l’Azienda Sanitaria 8 di Arezzo
corrisponderanno all’Amministrazione dell’Istituto, per quanto di propria
competenza, i corrispettivi di retta in essere per quegli ospiti che risultano
ancora presenti all’atto della disdetta, della rescissione o della scadenza
naturale.
Art. 19
Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non
risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.
Art. 20
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o
applicazione di questo contratto non definibili in via bonaria saranno rimesse
alla competenza esclusiva del Foro di Arezzo.
Art. 21
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti
dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Art.22
E’ vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione;
ART. 23
La presente convenzione è da registrarsi secondo le vigenti disposizioni di legge e le
spese consequenziali saranno sostenute esclusivamente dell’Istituo per anziani
Villa Fiorita s.r.l.;
Letto, confermato e sottoscritto
Per VILLA FIORITA
Cinzia Cinelli
Per il COMUNE DI AREZZO
Il Direttore dell'Ufficio Gestione Servizi Sociali
(Dott.ssa Gabriella Cecchi)
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