Carceri e sistema penitenziario- Trattamento penitenziario –Modalità del trattamento – Corrispondenza - Sottoponibiltà al visto di controllo- Condizioni e limiti. La nuova disciplina introdotta dalla legge 8 aprile 2004,n.95 stabilisce tassativamente,con l’introduzione dell’art.18terO.P.,quali sono le condizioni che legittimano l’attivazione dei meccanismi di controllo, individuandole nelle “esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto”.Il provvedimento dell’autorità giudiziaria deve, pertanto, essere sempre motivato: evidentemente,con riferimento alla ricorrenza delle condizioni previste dall’art.18ter O.P.( ma, si ritiene, anche con le ulteriori fattispecie indicate nell’art.8 della citata Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).Ne consegue l’illegittimità di provvedimenti che incidono sull’esercizio del diritto alla corrispondenza motivati sulla ricorrenza del mero “sospetto” della sussistenza dei presupposti normativi indicati e non fondati su elementi di valutazione concreti (sia pure anche di livello indiziario) tali da conferire un adeguato coefficiente di oggettività -nei termini di una ragionevole probabilità di sussistenza- alle “esigenze” e “ragioni” allegate dalla Direzione dell’istituto di pena ai fini del vaglio dell’autorità giudiziaria competente per la decisione in ordine all’adozione dei controlli stessi. (Trib.Sorv.Torino, 6682/04 RG. ord.14 dicembre 2004, n. OSSERVA 1.Con atto in data 23.10.2004, integrato da memoria in data 11.12.04,il detenuto C.F. ha formulato reclamo, ai sensi dell’art.18ter,comma 6,L.26.7.1975,come introdotto dall’art.1 della L.8.4. 2004,n.95,avverso il decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Vercelli n. 1/2004,dd.18.10.04,che ha applicato alla corrispondenza epistolare,telegrafica e telefonica in arrivo e in partenza relativa al detenuto reclamante il visto di controllo previsto dalla lettera b) dell’art.18ter,O.P.,citato. 2.Il reclamo del detenuto stigmatizza il provvedimento impugnato,ritenendolo ingiustificato tanto sotto il profilo della genericità della motivazione quanto sotto quello della opportunità,poiché,a dire del reclamante,la misura di controllo de qua gli sarebbe stata applicata senza previa adeguata valutazione della propria attuale pericolosità da parte del Magistrato di Sorveglianza, sottolineando altresì come il visto di controllo sia stato proposto dalla Direzione dell’istituto di Biella quale strumento preventivo ad evitare che altri reclusi nella medesima sezione E.I.V. del reclamante potessero – all’insaputa e contro la volontà di quest’ultimo – far pervenire all’esterno comunicazioni non consentite o dal contenuto illecito. 3.Il C. chiede,pertanto,sulla base di quanto esposto nel proprio reclamo e nella memoria integrativa dd.11.12.04,in via principale l’annullamento e/o riforma del provvedimento di proroga del visto di controllo sulla corrispondenza adottato con decreto del Magistrato di sorveglianza di Vercelli in data 18.10.04. 1 4.La materia dei controlli sulla corrispondenza dei detenuti è stata, com’è noto, oggetto di un’ampia riforma intervenuta con L.8.4.04,n.95. La legge n.95/04 interviene, in coerenza con l’obiettivo di conformare la disciplina penitenziaria dei controlli sulla corrispondenza ai principi costituzionali ed europei, operando su due livelli principali. In primo luogo, detta disposizioni tese a razionalizzare, la disciplina esistente, rimodulando la disciplina sui controlli della corrispondenza all’interno di un’unica norma di nuovo conio,l’art.18ter,O.P.(ed abrogando, conseguentemente, le disposizioni previgenti dell’art.18,O.P.,riprodotte nel tessuto normativo del nuovo articolo di legge). Introduce, quindi, con lo stesso art.18ter O.P., nuove disposizioni finalizzate a conformare la disciplina dei controlli sulla corrispondenza dei detenuti ai principi della Convenzione Europea del 1950, ed alle censure della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Gli snodi fondamentali della nuova disciplina che nasce con le innovazioni introdotte dalla L.n.95/04 sono costituiti dalla completa(ta) giurisdizionalizzazione del procedimento in tema di controlli sulla corrispondenza,attraverso l’esplicita previsione normativa dei presupposti tassativi per l’attivazione delle misure restrittive, e l’introduzione della possibilità di reclamo di fronte all’autorità giudiziaria dei provvedimenti in materia di controllo della corrispondenza. Con tali disposizioni, il legislatore ha assicurato alla facoltà del detenuto di corrispondere con il mondo esterno la disciplina normativa e lo status di vero e proprio diritto soggettivo,configurato quale diritto fruibile ordinariamente senza limitazioni quantitative o qualitative, e comprimibile soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, con la garanzia del controllo giurisdizionale di legittimità sui provvedimenti che incidono le facoltà connesse a tale diritto. L’art.18ter O.P., introdotto dall’art.1 della L.n.95/2004 disciplina, quale fonte di rango primario ( in ossequio, dunque, alla riserva assoluta di legge contenuta nell’art.15 Cost.), le limitazioni al controllo della corrispondenza. La nuova norma precisa, anzitutto, quali sono le condizioni che legittimano l’attivazione dei meccanismi di controllo, individuandole nelle “esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto”.Tale disposizione ricalca, in gran parte, quanto già previsto a livello regolamentare dalla disposizione regolamentare dell’art.38,comma 6, D.P.R. 30.6.2000, n.230. Il provvedimento dell’autorità giudiziaria deve essere sempre motivato: evidentemente,con riferimento alla ricorrenza delle condizioni previste dall’art.18ter O.P.( ma, si ritiene, anche con le ulteriori fattispecie indicate nell’art.8 della citata Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). Ne consegue che i provvedimenti che incidono sull’esercizio del diritto alla corrispondenza non potranno essere basati sulla ricorrenza del mero “sospetto” della sussistenza dei presupposti normativi indicati; ma dovranno essere fondati su elementi di valutazione concreti (sia pure anche di livello indiziario) tali da conferire 2 un adeguato coefficiente di oggettività (nei termini di una ragionevole probabilità di sussistenza) alle “esigenze” e “ragioni” allegate dalla Direzione dell’istituto di pena ai fini del vaglio dell’autorità giudiziaria competente per la decisione in ordine all’adozione dei controlli stessi. Il giudice è tenuto,dunque,alla luce del nuovo art.18 ter O.P.,a motivare la propria decisione sulla base di riscontrate esigenze attinenti ai profili previsti dal comma 1 della norma citata. 5.Alla luce delle risultanze istruttorie, non sono stati acquisti elementi tali da far ritenere che –sia pure a livello indiziario – il C. F. possa,attraverso l’utilizzo delle forme di comunicazione censurate,porre concretamente in essere quei comportamenti stigmatizzati dall’art.18ter O.P. . In particolare,la personalità del soggetto,posta dal giudice a quo tra gli elementi di valutazione ai fini dell’applicazione del regime restrittivo sulla corrispondenza,non può di per sé sola – senza cioè che siano allegati elementi fattuali che concorrano a integrare una base oggettiva di sussistenza di alcuna delle fattispecie contemplate nella norma dell’art.18ter citata, e costituire elemento valido a giustificare l’imposizione del controllo. Neppure il riferimento alle “persone con le quali intrattiene corrispondenza” contenuto nel decreto impugnato può ritenersi valido a mantenere in vigore il provvedimento,poiché,all’esito dell’istruttoria svolta per l’udienza del 28.9.04 in relazione ad analogo reclamo formulato dal medesimo detenuto, era stato acquisito l’elenco dei soggetti che intrattenevano rapporti di corrispondenza con il C.,e nessuno di essi pare rivestire ruoli o qualità tali da costituire un concreto pericolo ai fini di cui all’art.18ter O.P. . Da ultimo,l’esigenza evidenziata nella motivazione del provvedimento impugnato “di evitare che il detenuto – anche contro la sua volontà – possa essere utilizzato quale “corriere” per far pervenire all’esterno corrispondenza non consentita o dal contenuto illecito” non può costituire ragione valida di applicazione delle limitazioni di cui all’art.18ter citato. Se si accedesse alla tesi assecondata dal provvedimento impugnato,se ne dovrebbe concludere che tutti i detenuti allocati in particolari circuiti penitenziari (quali l’E.I.V. della fattispecie) dovrebbero perciò stesso essere automaticamente sottoposti alle limitazioni delle proprie comunicazioni. Ciò tuttavia costituirebbe un evidente aggiramento della disposizione dell’art.18ter O.P.,che espressamente prevede che il regime di controllo sulla corrispondenza può essere applicato “nei confronti di singoli detenuti”. Per tali motivi,il provvedimento impugnato risulta privo della base obiettiva che può giustificare –alla luce della nuova disciplina introdotta dalla L.8.4.2004,n.95 – l’applicazione di limitazioni al diritto del detenuto di comunicare con la società esterna al carcere. Ne consegue l’accoglimento del reclamo e l’annullamento dell’impugnato decreto. 3 P.Q.M. Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.18ter L.26.7.1975,n.354,677c.p.p. ; Udite le conclusioni del PM e della difesa; Visti gli artt.14 ter, 18ter,35,41bis,67,69,70 L. 26.7.1975, n.354, artt.1 e 2 L.8.4.2004, n.95,666 e 678 c.p.p.; A C C O G L I E IL RECLAMO così come formulato dal detenuto in epigrafe indicato e per l’effetto ANNULLA Il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli n.1/2004S27,dd. 18.10.04 . Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Torino, 14 dicembre 2004. IL MAGISTRATO ESTENSORE (Dr. Fabio FIORENTIN) IL PRESIDENTE (Dr. Marco VIGLINO) 4