Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Pordenone

Carceri e sistema penitenziario- Trattamento penitenziario –Modalità del trattamento –
Corrispondenza - Sottoponibiltà al visto di controllo- Condizioni e limiti.
La nuova disciplina introdotta dalla legge 8 aprile 2004,n.95 stabilisce tassativamente,con
l’introduzione dell’art.18terO.P.,quali sono le condizioni che legittimano l’attivazione dei
meccanismi di controllo, individuandole nelle “esigenze attinenti le indagini o investigative o di
prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto”.Il provvedimento
dell’autorità giudiziaria deve, pertanto, essere sempre motivato: evidentemente,con riferimento
alla ricorrenza delle condizioni previste dall’art.18ter O.P.( ma, si ritiene, anche con le ulteriori
fattispecie indicate nell’art.8 della citata Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).Ne consegue
l’illegittimità di provvedimenti che incidono sull’esercizio del diritto alla corrispondenza motivati
sulla ricorrenza del mero “sospetto” della sussistenza dei presupposti normativi indicati e non
fondati su elementi di valutazione concreti (sia pure anche di livello indiziario) tali da conferire un
adeguato coefficiente di oggettività -nei termini di una ragionevole probabilità di sussistenza- alle
“esigenze” e “ragioni” allegate dalla Direzione dell’istituto di pena ai fini del vaglio dell’autorità
giudiziaria competente per la decisione in ordine all’adozione dei controlli stessi.
(Trib.Sorv.Torino,
6682/04 RG.
ord.14
dicembre
2004,
n.
OSSERVA
1.Con atto in data 23.10.2004, integrato da memoria in data 11.12.04,il
detenuto C.F. ha formulato reclamo, ai sensi dell’art.18ter,comma
6,L.26.7.1975,come introdotto dall’art.1 della L.8.4. 2004,n.95,avverso il decreto
emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Vercelli n. 1/2004,dd.18.10.04,che ha
applicato alla corrispondenza epistolare,telegrafica e telefonica in arrivo e in
partenza relativa al detenuto reclamante il visto di controllo previsto dalla lettera b)
dell’art.18ter,O.P.,citato.
2.Il reclamo del detenuto stigmatizza il provvedimento impugnato,ritenendolo
ingiustificato tanto sotto il profilo della genericità della motivazione quanto sotto
quello della opportunità,poiché,a dire del reclamante,la misura di controllo de qua gli
sarebbe stata applicata senza previa adeguata valutazione della propria attuale
pericolosità da parte del Magistrato di Sorveglianza, sottolineando altresì come il
visto di controllo sia stato proposto dalla Direzione dell’istituto di Biella quale
strumento preventivo ad evitare che altri reclusi nella medesima sezione E.I.V. del
reclamante potessero – all’insaputa e contro la volontà di quest’ultimo – far
pervenire all’esterno comunicazioni non consentite o dal contenuto illecito.
3.Il C. chiede,pertanto,sulla base di quanto esposto nel proprio reclamo e nella
memoria integrativa dd.11.12.04,in via principale l’annullamento e/o riforma del
provvedimento di proroga del visto di controllo sulla corrispondenza adottato con
decreto del Magistrato di sorveglianza di Vercelli in data 18.10.04.
1
4.La materia dei controlli sulla corrispondenza dei detenuti è stata, com’è noto,
oggetto di un’ampia riforma intervenuta con L.8.4.04,n.95.
La legge n.95/04 interviene, in coerenza con l’obiettivo di conformare la
disciplina penitenziaria dei controlli sulla corrispondenza ai principi costituzionali ed
europei, operando su due livelli principali.
In primo luogo, detta disposizioni tese a razionalizzare, la disciplina esistente,
rimodulando la disciplina sui controlli della corrispondenza all’interno di un’unica
norma di nuovo conio,l’art.18ter,O.P.(ed abrogando, conseguentemente, le
disposizioni previgenti dell’art.18,O.P.,riprodotte nel tessuto normativo del nuovo
articolo di legge).
Introduce, quindi, con lo stesso art.18ter O.P., nuove disposizioni finalizzate a
conformare la disciplina dei controlli sulla corrispondenza dei detenuti ai principi
della Convenzione Europea del 1950, ed alle censure della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo.
Gli snodi fondamentali della nuova disciplina che nasce con le innovazioni
introdotte dalla L.n.95/04 sono costituiti dalla completa(ta) giurisdizionalizzazione
del procedimento in tema di controlli sulla corrispondenza,attraverso l’esplicita
previsione normativa dei presupposti tassativi per l’attivazione delle misure
restrittive, e l’introduzione della possibilità di reclamo di fronte all’autorità
giudiziaria dei provvedimenti in materia di controllo della corrispondenza.
Con tali disposizioni, il legislatore ha assicurato alla facoltà del detenuto di
corrispondere con il mondo esterno la disciplina normativa e lo status di vero e
proprio diritto soggettivo,configurato quale diritto fruibile ordinariamente senza
limitazioni quantitative o qualitative, e comprimibile soltanto nelle ipotesi
tassativamente previste dalla legge, con la garanzia del controllo giurisdizionale di
legittimità sui provvedimenti che incidono le facoltà connesse a tale diritto.
L’art.18ter O.P., introdotto dall’art.1 della L.n.95/2004 disciplina, quale fonte
di rango primario ( in ossequio, dunque, alla riserva assoluta di legge contenuta
nell’art.15 Cost.), le limitazioni al controllo della corrispondenza.
La nuova norma precisa, anzitutto, quali sono le condizioni che legittimano
l’attivazione dei meccanismi di controllo, individuandole nelle “esigenze attinenti le
indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o
di ordine dell'istituto”.Tale disposizione ricalca, in gran parte, quanto già previsto a
livello regolamentare dalla disposizione regolamentare dell’art.38,comma 6, D.P.R.
30.6.2000, n.230.
Il provvedimento dell’autorità giudiziaria deve essere sempre motivato:
evidentemente,con riferimento alla ricorrenza delle condizioni previste dall’art.18ter
O.P.( ma, si ritiene, anche con le ulteriori fattispecie indicate nell’art.8 della citata
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
Ne consegue che i provvedimenti che incidono sull’esercizio del diritto alla
corrispondenza non potranno essere basati sulla ricorrenza del mero “sospetto”
della sussistenza dei presupposti normativi indicati; ma dovranno essere fondati su
elementi di valutazione concreti (sia pure anche di livello indiziario) tali da conferire
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un adeguato coefficiente di oggettività (nei termini di una ragionevole probabilità di
sussistenza) alle “esigenze” e “ragioni” allegate dalla Direzione dell’istituto di pena
ai fini del vaglio dell’autorità giudiziaria competente per la decisione in ordine
all’adozione dei controlli stessi.
Il giudice è tenuto,dunque,alla luce del nuovo art.18 ter O.P.,a motivare la
propria decisione sulla base di riscontrate esigenze attinenti ai profili previsti dal
comma 1 della norma citata.
5.Alla luce delle risultanze istruttorie, non sono stati acquisti elementi tali da
far ritenere che –sia pure a livello indiziario – il C. F. possa,attraverso l’utilizzo delle
forme di comunicazione censurate,porre concretamente in essere quei comportamenti
stigmatizzati dall’art.18ter O.P. .
In particolare,la personalità del soggetto,posta dal giudice a quo tra gli
elementi di valutazione ai fini dell’applicazione del regime restrittivo sulla
corrispondenza,non può di per sé sola – senza cioè che siano allegati elementi
fattuali che concorrano a integrare una base oggettiva di sussistenza di alcuna delle
fattispecie contemplate nella norma dell’art.18ter citata, e costituire elemento valido
a giustificare l’imposizione del controllo.
Neppure il riferimento alle “persone con le quali intrattiene corrispondenza”
contenuto nel decreto impugnato può ritenersi valido a mantenere in vigore il
provvedimento,poiché,all’esito dell’istruttoria svolta per l’udienza del 28.9.04 in
relazione ad analogo reclamo formulato dal medesimo detenuto, era stato acquisito
l’elenco dei soggetti che intrattenevano rapporti di corrispondenza con il C.,e
nessuno di essi pare rivestire ruoli o qualità tali da costituire un concreto pericolo ai
fini di cui all’art.18ter O.P. .
Da ultimo,l’esigenza evidenziata nella motivazione del provvedimento
impugnato “di evitare che il detenuto – anche contro la sua volontà – possa essere
utilizzato quale “corriere” per far pervenire all’esterno corrispondenza non consentita
o dal contenuto illecito” non può costituire ragione valida di applicazione delle
limitazioni di cui all’art.18ter citato.
Se si accedesse alla tesi assecondata dal provvedimento impugnato,se ne
dovrebbe concludere che tutti i detenuti allocati in particolari circuiti penitenziari
(quali l’E.I.V. della fattispecie) dovrebbero perciò stesso essere automaticamente
sottoposti alle limitazioni delle proprie comunicazioni.
Ciò tuttavia costituirebbe un evidente aggiramento della disposizione
dell’art.18ter O.P.,che espressamente prevede che il regime di controllo sulla
corrispondenza può essere applicato “nei confronti di singoli detenuti”.
Per tali motivi,il provvedimento impugnato risulta privo della base obiettiva
che può giustificare –alla luce della nuova disciplina introdotta dalla L.8.4.2004,n.95
– l’applicazione di limitazioni al diritto del detenuto di comunicare con la società
esterna al carcere.
Ne consegue l’accoglimento del reclamo e l’annullamento dell’impugnato
decreto.
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P.Q.M.
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.18ter L.26.7.1975,n.354,677c.p.p. ;
Udite le conclusioni del PM e della difesa;
Visti gli artt.14 ter, 18ter,35,41bis,67,69,70 L. 26.7.1975, n.354, artt.1 e 2
L.8.4.2004, n.95,666 e 678 c.p.p.;
A C C O G L I E IL RECLAMO
così come formulato dal detenuto in epigrafe indicato e per l’effetto
ANNULLA
Il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli n.1/2004S27,dd. 18.10.04 .
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Torino, 14 dicembre 2004.
IL MAGISTRATO ESTENSORE
(Dr. Fabio FIORENTIN)
IL PRESIDENTE
(Dr. Marco VIGLINO)
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