Allegato

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XII Commissione - Martedì 9 ottobre 2012
ALLEGATO 1
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute. C. 5440 Governo.
EMENDAMENTI DEI RELATORI E SUB EMENDAMENTI
All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, terzo periodo,
sostituire le parole «tecniche e finanziarie, nonché» con le seguenti: «tecniche e finanziarie, nonché
di
eventuali
ulteriori
requisiti
stabiliti
dalla
regione
e».
0.4.115.34. Miotto, Lenzi, Bucchino, Murer.
(Approvato)
All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole
«e del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. Possono
comunque accedere alla selezione anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età, purché
cessino
dall'incarico
all'età
di
70
anni».
0.4.115.33. Grassi, Miotto, Castellani, Pedoto, Bocciardo.
(Approvato)
All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «Le regioni»
fino a: «direttori generali» con le seguenti: Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione
dell'attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni, criteri e
sistemi
per
valutare
e
verificare
tale
attività».
0.4.115.43. (nuova formulazione) Binetti, Calgaro.
(Approvato)
All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
all'articolo
15,
il
comma
5
è
sostituito
dal
seguente:
«5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di
risultato secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del
titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché a una valutazione al termine
dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti ed al livello di partecipazione
ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore
generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione
nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di
responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento
rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi
assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle
risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, e registrano gli indici di
soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento
dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto
nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione
professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo
senza
oneri
aggiuntivi
per
l'azienda.».
0.4.115.32. Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone,
Fontanelli.
(Approvato)
All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, lettera d, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul
sito
dell'Ateneo
e
dell'Azienda
ospedaliero-universitaria
interessati.
0.4.115.21. Palagiano (nuova formulazione).
(Approvato)
All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera d), capoverso 7-ter: sostituire le parole
«deve in ogni caso essere confermato» con le seguenti «è soggetto a conferma».
04.115.47. I Relatori.
(Approvato)
All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera d), capoverso 7-quater, secondo periodo,
dopo le parole: sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, inserire le
seguenti:
su
proposta
del
direttore
di
0.4.115.35. (nuova formulazione) Miotto, Lenzi, Bucchino, Murer, D'Incecco.
dipartimento.
(Approvato)
All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera e-quater), capoverso comma 1, secondo
periodo, sostituire le parole: «Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato, il
predetto» con le seguenti: «Su proposta dell'interessato, con l'assenso dell'azienda, tale».
0.4.115.1. (Nuova formulazione) Di Virgilio.
(Approvato)
ART.
(Dirigenza sanitaria e governo clinico).
4.
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono organi
dell'Azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.»
a) all'articolo 3-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La regione provvede alla nomina dei
direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo
obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni,
costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla
regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti
indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno
designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli
elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea
magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture
sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65
anni, alla data della nomina. Possono comunque accedere alla selezione anche coloro che abbiano
superato i 65 anni di età, purché cessino dall'incarico all'età di 70 anni. La regione assicura, anche
mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di
selezione, alle nomine ed ai curricula. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore
generale
di
aziende
ospedaliero
universitarie.»;
b) all'articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni provvedono
altresì alla individuazione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori
generali, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza,
all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio
concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari
regionali.»;
b-bis):
all'articolo
7-quater
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, la parola «dirigenti» è sostituita dalle seguenti: «direttori di
struttura
complessa
del
dipartimento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare operano quale centro di responsabilità,dotato di autonomia
tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del
perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative
e regolamentari regionali, nazionali ed internazionali, nonché della gestione delle risorse
economiche
attribuite.»
c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:»ovvero di altre funzioni di prevenzione
comprese
nei
livelli
essenziali
di
assistenza.
«
c) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I dirigenti medici e sanitari sono
sottoposti a valutazione annuale correlata alla retribuzione di risultato e al termine dell'incarico
assegnato, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti in materia e secondo modalità definite
dalle regioni, sulla base di linee guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, su proposta del Ministro della
salute, tenendo conto dei principi di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.
Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura
complessa e dei direttori di dipartimento rilevano, anche sulla base del programma nazionale
valutazione esiti, la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi
assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle
risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, nonché registrano gli indici di
soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento
dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. L'esito positivo della valutazione determina la
conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo»;
d) all'articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: «e secondo» fino alla fine del periodo
sono soppresse e il terzo periodo è soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture
complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in
materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta
a
dare
adeguata
pubblicità,
sulla
base
dei
seguenti
principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda
interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme
degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio
sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima
regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del
terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della
commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta
azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di
voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione
prevale
il
voto
del
presidente;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base
dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al
profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua
il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio deve motivare
analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due
anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato
conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico
ad
uno
dei
due
professionisti
facenti
parte
della
terna
iniziale;
c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal
direttore generale d'intesa con il Rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero,
laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum
scientifico
e
professionale
del
responsabile
da
nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della
commissione, sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì
pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla
lettera
b),
terzo
periodo.
7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto
incarico,
sulla
base
della
valutazione
cui
all'articolo
15,
comma
5.
7-quater. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una
struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura
complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella
disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come
articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle
strutture complesse di afferenza al dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di
almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a
tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da
conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli
incarichi
sono
definiti
dalla
contrattazione
collettiva
nazionale.
7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati
contratti
a
tempo
determinato
di
cui
all'articolo
15-septies.
e) all'articolo 15-ter il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli incarichi di struttura complessa
hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più
breve.»;
e-bis) all'articolo 15-septies, comma 1, primo periodo, le parole «, entro il limite del due per cento
della dotazione organica della dirigenza,» sono sostituite dalle seguenti «, rispettivamente entro i
limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della
dotazione
organica
complessiva
degli
altri
ruoli
della
dirigenza,»
e-ter) all'articolo 15-septies, comma 2, le parole da «non superiore « fino a «dirigenza
professionale, tecnica e amministrativa» sono sostituite dalle seguenti «non superiore
rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione
della dirigenza medica, nonché del cinque per cento della dotazione organica della dirigenza
professionale,
tecnica
e
amministrativa»
e-quater) I commi 1 e 2 dell'articolo 15-nonies sono sostituiti dai seguenti:
1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 è stabilito al
compimento del sessantasettesimo anno di età. Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso
dell'interessato, il predetto limite può essere elevato fino al settantesimo anno di età ; in tal caso la
permanenza in servizio del dirigente interessato deve avvenire senza che l'azienda aumenti il
numero complessivo dei propri dirigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e
dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge
22
dicembre
2011,
n.214.
2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali alla data di
collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n.230 e successive
modificazioni; se alla predetta data sono impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere
nazionale o internazionale, possono comunque continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel
progetto.
f)
l'articolo
17
è
sostituito
dal
seguente:
«Art. 17 (Collegio di direzione). 1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del
Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la
composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella
azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni
con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle
attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i
programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività liberoprofessionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa
alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università;
concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento
all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti
di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore
generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto
collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.».
2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei
direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché dei direttori di
struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette
modifiche non si applicano altresì agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del
presente
decreto
fino
alla
loro
scadenza.
3. Le regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono
ovvero aggiornano gli elenchi di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente
decreto.
3-bis. Ciascuna regione promuove un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro
qualità finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali delle
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate in raccordo con il programma nazionale
valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionale ed il coinvolgimento dei
direttori
di
dipartimento.
3-ter. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in
base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2014, possono richiedere l'accesso al
trattamento pensionisticoentro tale data con il riconoscimento di un periodo aggiuntivo fino a 30
mesi. L'azienda sanitaria, ove conceda il collocamento a riposo con il predetto beneficio, è obbligata
a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo
minimo di tre anni e comunque può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite
massimo del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente.
Al personale di cui al primo periodo il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla data in cui il
soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui
all'articolo 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre
2011,
n.
148.
3-sexies. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successive
modificazioni,
è
inserito
il
seguente:
«4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa di
personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti
a tempo determinato del personale del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli
dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari
e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non
costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis del
presente
decreto.»
4.115
I
Relatori.
(Approvato)
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