Riflessioni sul passaggio dalla CPECPT alla PEC

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Riflessioni sul passaggio dalla CPECPT alla PEC
Riflessioni sul passaggio dalla CPECPT alla PEC
Con il passaggio dalla CPECPT (casella di posta elettronica certificata del
processo telematico) alla PEC (posta elettronica certificata) come sistema di
comunicazione nell'ambito processo civile telematico (PCT), definitivamente
sancito dal D.M. 21.02.2011 n. 44 e le successive regole tecniche pubblicate nel
luglio 2011, si verifica anche quello di importanti e pesanti responsabilità a carico
del singolo professionista; a ciò si aggiunga che, con tale nuova forma di
comunicazione il legislatore, ha di fatto diminuito la sicurezza relativamente alle
informazioni che vengono scambiate con il professionista nell'utilizzo del PCT.
Di seguito vengono messe a confronto le caratteristiche dell'ormai pensionata
CPECPT e della PEC.
La CPECPT:
- trovava la sua fisica collocazione all'interno (circuito chiuso) del punto d'accesso
al PCT a cui poteva accedersi solo ed esclusivamente tramite CNS (Carta
Nazionale dei Servizi) a seguito di controllo sulla identità del richiedente l'accesso
tramite firma digitale;
- era consultabile in ambiente protetto solo all'interno del PDA e quindi all'interno
del Dominio Giustizia;
- veniva rilasciata dopo severi controlli sulla identità ed i requisiti del richiedente
dal gestore del PDA a seguito della richiesta di iscrizione del professionista al PDA
medesimo;
- il professionista non poteva incorrere in nessuna responsabilità quanto al suo
funzionamento considerando che la stessa non poteva essere gestita dal titolare il
quale ne disconosceva anche le credenziali non dovendo (potendo) quindi
provvedere alla sua manutenzione;
- non poteva essere oggetto di SPAM, essendo di fatto segreta e accessibile, solo
tramite PDA, all'interno del Dominio Giustizia;
- non poteva essere oggetto di virus normalmente contenuti negli allegati ai
messaggi di posta elettronica.
La PEC:
- viene rilasciata da un gestore privato;
- operando all'esterno del PDA e del Dominio Giustizia potrà essere utilizzata
liberamente dal professionista e, una volta noto l'indirizzo a terzi, potrà essere
utilizzata da quest'ultimi anche per l'invio di messaggi che nulla abbiano a che
fare con il PCT e quindi possibilità sia di ricevere spam sia virus tramite gli allegati
ai messaggi di posta elettronica;
- la manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata dal titolare il quale risponderà
di eventuali malfunzionamenti;
- il titolare dovrà dotare tutti i terminali informatici, tramite i quali opererà con il
PCT, di software idoneo a verificare l'assenza di virus per ogni messaggio in arrivo
e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi
di posta elettronica indesiderati;
- il titolare dovrà conservare “con ogni mezzo idoneo” le ricevute di avvenuta
consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia;
- il titolare dovrà dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente
saturazione della propria PEC e altresì dovrà verificare la effettiva disponibilità
dello spazio disco a disposizione (almeno un giga).
All'esito del confronto sono palesi i motivi per i quali la CPECPT era senza dubbio
più idonea, sicura e funzionale allo scambio di informazioni nel PCT.
Evidenzio, in ultimo, la assoluta insufficienza e inadeguatezza dell'espressione
“con ogni mezzo idoneo” contenuta nel n. 3 dell'art. 20 del DM 21.02.2011 n. 44 e
più sopra richiamata essendo chiaro come tale disposizione nulla in realtà
disponga sulle tecniche da adottare per la conservazione delle ricevute di avvenuta
consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia, lasciando quindi il
professionista da solo e libero di scegliere le misure da adottare che, a mio modo
di vedere, il legislatore avrebbe dovuto indicare tassativamente sotto il profilo
tecnico in considerazione dell'importanza dell'argomento oggetto della citata
disposizione.
Teramo, 19 settembre 2011
Avv. Maurizio Reale
Post date: 2011-09-19 12:22:22
Post date GMT: 2011-09-19 10:22:22
Post modified date: 2015-10-15 21:27:07
Post modified date GMT: 2015-10-15 19:27:07
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