Ethan Frome - Facoltà di Medicina e Chirurgia di Messina

annuncio pubblicitario
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” – Messina
Via Consolare Valeria, 1 tel. 090.2212474 – Fax 090-2212996
CAPITOLATO DI GARA
per l’affidamento triennale del servizio di brokeraggio assicurativo di cui alla Legge 792/1984
Art. 1
Durata e oggetto dell’incarico
Servizio di brokeraggio assicurativo di cui alla Legge 792/1984, categoria 6, lett. a) CPC 812-814, da
eseguire nel territorio di competenza dell’Ente.
L’incarico decorrerà dalla data di notifica dell’affidamento e durerà tre anni. Decorso tale periodo ed escluso
sin d’ora il tacito rinnovo, l’Azienda valuterà il ricorso al rinnovo dell’incarico ai sensi della normativa
vigente.
Il servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi della legge n. 792/84 a favore dell’A.O.U. di Messina è per la
stessa a titolo non oneroso secondo prassi consolidata.
Le prestazioni oggetto dell’incarico comprendono in via indicativa e non esaustiva:
1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti all’attività istituzionale dell'Azienda.
2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di
una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e
limitazione dei costi a carico dell'Azienda;
3. Assistenza nelle procedure concorsuali per l’affidamento del servizio assicurativo ai fini di una migliore
valutazione delle offerte pervenute
4. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo e
delle nuove esigenze dell'Azienda;
5. effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle compagnie più solide e delle condizioni
finanziarie praticate;
6. elaborazione dei capitolati speciali per l’affidamento delle coperture assicurative;
7.assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa,
comunicazione dati di regolazione, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali,
etc.);
8. assistenza, anche con l’eventuale intervento (a richiesta) di proprio personale presso la sede dell'Azienda;
9. nell’assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di
rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle
compagnie di assicurazione;
10. nella gestione dei sinistri;
11. nella resa di pareri e consulenza;
Il servizio riguarderà, inizialmente, tutte le coperture assicurative
Art. 2
Normativa
D. Lgs n.157 del 17.03.1995 e successive modifiche ed integrazioni, Legge regione Sicilia n°7/2002, Legge
n. 792/1984 nonché il presente capitolato di gara.
Le imprese concorrenti sono obbligate alla osservanza delle succitate norme
Art. 3
Offerta
Il plico contenente l’offerta deve pervenire, tramite servizio postale pubblico o privato o recapito a mano,
entro il perentorio termine delle ore 9:30 del giorno 3 marzo 2005 al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliera Universitaria “G: Martino” di Messina – Settore Gestione Appalti Patrimonio Convenzioni e
Servizi Economati - Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina; il recapito dello stesso plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente, ove non dovesse giungere in tempo utile al succitato indirizzo.
Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso, sigillato con ceralacca, siglato sui lembi di chiusura e sullo
stesso dovrà essere presente oltre all’indicazione del mittente la seguente dicitura: “Contiene Offerta per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo”.
Nel plico dovrà essere contenuta, sempre a pena di esclusione:
1. una busta con la dicitura “Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa”;
2. una busta con la dicitura “Busta n. 2 - Offerta Tecnica”.
Nella busta n. 1 dovranno essere inseriti tassativamente i seguenti documenti:
a) istanza di partecipazione (in caso di RTI, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei
componenti, con esplicito impegno a costituirsi in RTI ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 157/95
e specificazione delle parti di servizio di competenza di ciascuna impresa)
b) copia del presente bando e capitolato sottoscritto per accettazione;
c) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la
quale si attesti:
1. l’iscrizione all’albo broker di cui alla L. 792/84;
2. l’iscrizione al registro delle imprese;
3. la perfetta conoscenza del presente capitolato di gara nonché la eventuale disponibilità a
certificare su richiesta dell’Azienda quanto dichiarato;
4. l’attuale vigenza di polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso
terzi dell’impresa e dei propri dipendenti/collaboratori, di cui alla L. 792/84;
5. l’insussistenza in capo all’impresa ed ai suoi legali rappresentanti delle cause ostative di cui
all’art. 12 del D. Lgs 157/95;
6. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile, con altre imprese che
partecipano alla presente gara;
7. la regolarità della posizione dell’impresa concorrente rispetto alla normativa relativa al
diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99);
8. di avere intermediato, nel triennio 2002/04, premi lordi per Enti Aziende Pubblici pari ad
almeno Euro 5.000.000,00;
In caso di RTI i documenti, le dichiarazioni ed i requisiti richiesti devono riferirsi a
ciascuna Impresa concorrente
Il requisito di cui al numero 8 deve essere posseduto da almeno una delle imprese che
fanno parte del RTI.
Si avverte che non è ammesso il riferimento a documenti che per qualsiasi motivo fossero
già stati presentati presso questa Azienda e che si darà luogo all’esclusione dalla gara nel
caso che manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti o delle
dichiarazioni richieste ovvero nel caso in cui l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Nella busta n. 2 dovrà essere contenuta l’offerta tecnica, redatta in lingua italiana e sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa offerente.
Essa dovrà consistere nelle dichiarazioni da cui risultino tutti gli elementi utili per l’attribuzione
del punteggio di seguito indicati all’art. 6, nonché nel progetto del servizio proposto che dovrà
tener conto delle esigenze assicurative dell’Azienda proponendo soluzioni improntate a criteri di
professionalità, affidabilità ed economicità.
Le dichiarazioni ed il progetto dovranno esser sottoscritti dai singoli rappresentanti legali delle
imprese concorrenti, anche qualora ricorra il caso di ATI non ancora costituita e fermo restando
in tale ipotesi l’obbligo di specificare, nella istanza di partecipazione di cui sopra e/o nel
progetto, i compiti delle singole imprese che costituiranno il raggruppamento in caso di
aggiudicazione.
Art. 4
Invalidità dell’Offerta
Sono ritenute nulle e comunque non valide:
(a) le offerte formulate per telegramma o per telefax;
(b) le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato nel bando e nel presente
Capitolato. Decorso tale termine l’offerta non potrà essere ritirata, né sostituita con altra successiva né
modificata con altra aggiuntiva;
(c) le offerte contenute in plichi in modo difforme alle le prescrizioni del presente Capitolato Speciale;
(d) le offerte prive della documentazione richiesta a pena di nullità dalla normativa di gara ovvero quelle
contenenti un vizio insanabile ad insindacabile giudizio della Commissione di gara;
(e) le offerte di Imprese da nominare, quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro incarico;
Art. 5
Altre notizie
L’offerta è unica e non può essere né ritirata né modificata dopo la sua presentazione per un periodo di
180 giorni decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
2. Decorso il termine di cui al precedente punto 1. senza che sia stato emesso il provvedimento di
affidamento definitivo dell'incarico gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante
comunicazione scritta alla sede dell’Amministrazione;
3. L’ “offerta tecnica” dovrà riguardare, a pena di esclusione, tutti gli elementi strettamente connessi ai
criteri di attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 6 nonché il progetto relativo al servizio in
affidamento;
4. L'Amministrazione procederà all’eventuale verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa affidataria
dell'incarico, mediante acquisizione della relativa certificazione probatoria.
5. Per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni di gara, nel giorno e nell'ora fissati nel bando di
gara, la Commissione di gara, in pubblica seduta, presa visione del bando, dichiara aperta la seduta ed, in
ordine:
 verifica la integrità dei plichi pervenuti ed il rispetto del termine di scadenza;
 procede all'apertura dei plichi e separa le buste relative alla documentazione amministrativa da quelle
relative alla offerta tecnica, avendone constatato l’integrità;
 procede all’apertura della busta n.1 “Documentazione amministrativa”, ne vidima ed esamina il
contenuto e dichiara l’ammissione o la esclusione delle Imprese concorrenti in ordine al prosieguo
delle operazioni successive;
 procede all’apertura della busta n.2 “Offerta tecnica” per le Imprese ammesse a tale operazione, ne
vidima il contenuto e rinvia la valutazione della stessa a successivi lavori riservati;
 con successiva comunicazione scritta comunica l’esito della valutazione a tutte le Imprese
concorrenti;
 formula alla Direzione aziendale la proposta di affidamento dell'incarico.
Mentre l'Impresa offerente resta impegnata per effetto della stessa presentazione dell'offerta,
l'Amministrazione non assumerà verso questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti
inerenti il procedimento in questione e ad esso necessari o da esso dipendenti avranno conseguito piena
efficacia con l'affidamento dell'incarico in via definitiva.
Si potrà procedere allo stesso affidamento anche in presenza di un’unica offerta valida, solo se ritenuta
tecnicamente soddisfacente, ad insindacabile giudizio dell’Azienda Ospedaliera.
Per tutte le controversie relative all’esecuzione o all’interpretazione del rapporto contrattuale di cui al
presente Capitolato è esclusivamente competente il Foro di Messina.
1.
Art. 6
Criteri di attribuzione dei punteggi
L’Azienda procede all’affidamento dell’incarico su proposta della commissione che valuterà l’offerta
tecnica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 157/95 e secondo i seguenti criteri di attribuzione
del punteggio:
Punteggio con riferimento alle attività progettate ed all’assetto organizzativo
A) Progetto
(fino a 35 punti)
I concorrenti dovranno illustrare le modalità, le metodologie ed i tempi di erogazione del servizio.
Per l’attribuzione del punteggio la commissione di gara valuterà il valore tecnico-qualitativo del progetto
presentato tenendo conto dell’organizzazione delle attività ed in generale dell’organizzazione di ogni
concorrente, della sede operativa di riferimento, dei benefici prospettati per l’azienda e dei servizi
aggiuntivi.
In caso di RTI il progetto dovrà essere unico.
B) Gruppo di lavoro
(fino a 10 punti)
Indicazione dello staff che si relazionerà con l’azienda e relativi curricula degli operatori che collaborano
con il broker per l’erogazione del servizio in caso di aggiudicazione.
La composizione del gruppo di lavoro, per come indicata nell’offerta, si considera definitiva e non
variabile per la durata dell’incarico, se non in confronto e previo consenso dell’amministrazione.
In particolare il punteggio verrà attribuito nel modo seguente :
1° Oltre 5 iscritti all’Albo broker - Punti 10
2° da 3 a 5 iscritti all’Albo broker - Punti 8
3° Fino a 3 iscritti all’Albo broker - Punti 6
In caso di RTI, le informazioni sul gruppo di lavoro potranno essere inseriti nel progetto.
Punteggio con riferimento alla esperienza con Enti/Aziende Pubbliche e private
C.1 Numero di Enti - Aziende Pubbliche
(fino a 12 punti)
La Commissione di gara attribuirà il punteggio facendo riferimento al numero di Enti - Aziende Pubbliche
per i quali si è prestato servizio nel triennio 2001/2003, secondo quanto dichiarato dai concorrenti
allegando elenco con l’indicazione di date e destinatari dei servizi.
In particolare:
Numero di Enti – Aziende uguale o superiore a 30
- Punti 12
Numero di Enti – Aziende uguale o superiore a 15 ed inferiore a 30 - Punti 6
Numero di Enti – Aziende uguale o superiore a 10 ed inferiore a 15 - Punti 3
Numero di Enti – Aziende uguale o inferiore a 10
- Punti 1
Numero di Enti – Aziende uguale a 0
– Punti 0
C.2 Commissioni Enti - Aziende private
(fino a 7 punti)
La Commissione di gara attribuirà il punteggio facendo riferimento alle commissioni derivanti da servizi
prestati a favore di Enti -Aziende private nel triennio 2001/2003, secondo quanto dichiarato dai
concorrenti allegando l’elenco con indicazione del valore complessivo di tali commissioni, della data e
dei destinatari.
Il punteggio massimo verrà attribuito all’ammontare di commissioni più elevato tra quello dichiarato ed i
punteggi agli altri concorrenti saranno assegnati nel modo seguente:
1° Valore di commissioni più elevato - Punti 7
2° Valore di commissioni più elevato - Punti 3
Tutti gli altri
- Punti 1
Nel caso di RTI, per l’assegnazione del punteggio di cui alle superiori lettere C.1 e C.2 si procederà
nel modo seguente:
Quanto a C1 - si farà riferimento al maggior numero di servizi prestati tra quelli dichiarati dalle
singole imprese del RTI;
Quanto a C2 si farà riferimento al valore di commissioni da privati più elevato tra quelli dichiarati
dalle singole imprese che compongono il RTI.
Le informazioni inerenti ai servizi svolti dovranno fornirsi a mezzo dichiarazioni sostitutive ai sensi
del D.P.R. 445/2000 prestate autonomamente da ciascuna delle singole imprese che compongono
l’ATI
D) Anzianità di iscrizione all’Albo Broker
(fino a 15 punti)
La Commissione di gara attribuirà il punteggio facendo riferimento ai concorrenti iscritti all’Albo Broker
da almeno anni tre a cui verranno assegnati 5 punti; il punteggio di base verrà aumentato di 1 punto per
ogni anno di iscrizione all’Albo broker superiore al terzo e fino al raggiungimento del punteggio massimo
indicato.
Ai concorrenti che risultano essere iscritte da un periodo inferiore ad anni tre non verrà attribuito alcun
punteggio.
In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa, per l’assegnazione del punteggio, si farà
riferimento all’impresa iscritta dal maggior numero di anni fra quelle che compongono il RTI.
Le informazioni inerenti alla iscrizione all’Albo professionale dovranno fornirsi a mezzo
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, prestate autonomamente da ogni singola
impresa del RTI e specificando la data di iscrizione
E) Certificazione di qualità
(fino a 10 punti)
La Commissione di gara attribuirà il punteggio per il possesso della certificazione di qualità nel seguente
modo:
Certificazione ISO 9001: Vision 2000 - Punti 10
Certificazione ISO 9000: 1994 - Punti 6
Certificazione ISO 9002- Punti 3
Al concorrente non in possesso di certificazione di qualità verranno assegnati punti 0 (zero).
Nel caso di RTI la certificazione potrà essere posseduta da una delle imprese che compongono il
RTI ; occorre allegare una copia in carta semplice del certificato.
F) Polizza RC professionale
(fino a 5 punti)
La Commissione di gara attribuirà il punteggio facendo riferimento alla polizza stipulata dai concorrenti
per la RC Professionale, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa, nonché dei
suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, in vigore e con massimale di almeno Euro
2.000.000,00 a cui verranno assegnati 2 punti; il punteggio di base verrà aumentato di 1 punto per ogni
incremento di massimale pari a Euro 500.000,00 fino al raggiungimento del punteggio massimo.
Alle società che hanno in vigore una polizza RC Professionale con un massimale inferiore a Euro
2.000.000,00 non verrà assegnato nessun punteggio.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di impresa, per l’assegnazione del punteggio, si farà
riferimento alla polizza con massimale più elevato stipulata da una delle imprese che compongono il
RTI.
Le informazioni inerenti al possesso della polizza RC professionale dovranno fornirsi a mezzo
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, prestate autonomamente da ogni singola
impresa del RTI.
Punteggio con riferimento all’aspetto economico
G) Provvigioni: rami non auto
(fino a 3 punti)
La Commissione di gara attribuirà il punteggio facendo riferimento alle provvigioni richieste (espresse in
percentuale sui premi da pagare alle compagnie assicuratrici). Il punteggio massimo verrà attribuito alla
provvigione più bassa ed i punteggi agli altri concorrenti saranno assegnai sulla base della seguente
formula:
OB x PM
OC
Dove OB= Offerta più bassa; PM= Punteggio massimo; OC= Offerta a confronto.
H) Provvigioni: rami auto - (fino a 3 punti)
La Commissione di gara attribuirà il punteggio facendo riferimento alle provvigioni richieste (espresse in
percentuale sui premi da pagare alle compagnie assicuratrici). Il punteggio massimo verrà attribuito alla
provvigione più bassa ed i punteggi agli altri concorrenti saranno assegnai sulla base della seguente
formula:
OB x PM
OC
Dove OB= Offerta più bassa; PM= Punteggio massimo; OC= Offerta a confronto.
In caso di RTI, gli elementi di cui alle lettere G) e H), potranno essere forniti con dichiarazione
unica e congiunta a firma dei rappresentati legali delle imprese che compongono lo stesso RTI.
Non saranno ammesse offerte con provvigioni pari allo 0% (zeropercento).
Art. 7
Riserve
La Commissione si riserva:
A) di valutare anche le offerte contenenti irregolarità formali, purché ritenute sanabili e non decisive ai fini
dell'esatta valutazione dell'offerta presentata;
B) di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, senza che alcuno possa addurre alcuna pretesa al
riguardo;
C) di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo;
D) di chiedere, nel corso dei propri lavori, chiarimenti scritti alle Imprese partecipanti in ordine a dati indicati
nell'offerta, qualora non sia chiara l’interpretazione e ciò risulti indispensabile per una corretta valutazione e
sempre che non ne derivi alcun pregiudizio alla par condicio delle altre concorrenti;
E) la facoltà di acquisire pareri esterni;
F) di non procedere all'affidamento dell'incarico a favore di alcuna Impresa, per comprovati motivi.
Art. 8
Rapporto contrattuale
L’incarico di brokeraggio assicurativo sarà revocato, previa adozione di motivato provvedimento
dell’Azienda affidante, nel caso in cui si dimostri che l’Impresa officiata, nel corso della vigenza
contrattuale, in caso di cessione e/o subaffidamento del presente incarico, ovvero a fronte di gravi
inadempienze dell'Impresa affidataria nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni del presente
Capitolato o dell'offerta e/o in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalla speciale normativa in fattispecie.
La revoca dell'incarico comporterà l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, per causa imputabile
all'affidatario del servizio, prima della scadenza ed al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente
comma, con oneri tutti a carico del broker.
Il contratto si intenderà automaticamente risolto nei casi previsti dalla normativa in materia.
In caso di perdita dell’iscrizione all’albo di cui alla legge 792/1984 o di fallimento ovvero di altri requisiti di
abilitazione all’esercizio dell’incarico da parte della Impresa affidataria del servizio e/o della Impresa
mandataria e/o dell’Impresa mandante dell’ATI affidataria come pure nel caso in cui si dovessero verificare
variazioni nella rappresentanza dell'Impresa affidataria e/o in altre circostanze che possano incidere sulla
volontà dell'Azienda di proseguire nel rapporto contrattuale così come costituitosi all'atto dell'affidamento
dell'incarico stesso, ferma restando la normativa specifica in materia, l’Azienda affidante potrà, a suo
insindacabile giudizio, dichiarare, con atto amministrativo e con immediato effetto giuridico, la propria
volontà inappellabile di recedere dal rapporto contrattuale.
Per tutte le fattispecie di cui al presente articolo è espressamente fatta salva ogni ulteriore azione
dell’Azienda per il risarcimento di eventuali danni.
In caso di risoluzione contrattuale, ad insindacabile giudizio dell'Azienda, si procederà all'esperimento di
nuova procedura.
Il rapporto contrattuale si intenderà concluso con idoneo scambio di note tra le parti e decorrerà dalla data
contenuta nella notifica di affidamento dell'incarico secondo quanto disposto al secondo comma del
precedente articolo 1, con contestuale deposito di copia della polizza assicurativa di cui al precedente art.3, ,
lett. c) punto 4, nonché comunicazione degli estremi dell’unico referente diretto individuato per l’esecuzione
dell’incarico così affidato. Lo stesso rapporto cesserà alla scadenza prevista salvo proroga temporanea,
rinnovo ovvero risoluzione anticipata ai sensi dei quanto sopra e del precedente art. 1.
Art. 9
Oneri e spese
Il broker affidatario dell’incarico avrà diritto al compenso provvigionale secondo l’aliquota esposta in offerta
solo sulle polizze prorogate, rinegoziate o stipulate ex novo con la sua intermediazione e tale compenso, come
da consuetudine di mercato, sarà ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e resterà fisso
ed invariato per l’intera vigenza del rapporto di brokeraggio.
Restano a completo carico dell’Impresa o ATI incaricata ai sensi della presente procedura tutte le spese e gli
oneri necessari per il corretto e completo espletamento dell’incarico, i rischi allo stesso connessi nonché gli
oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell’incarico, della polizza di assicurazione RC per negligenza
e/o errori professionali, prevista dalla legge 28 novembre 1984, n.792, art.4, primo comma, lett. g), nonché le
spese dovute per la registrazione del contratto..
Art.10
Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si rinvia alla normativa
CEE, a quella dello Stato italiano ed a quella della Regione Sicilia in materia, oltre alle norme del Codice
Civile.
:
Il Direttore Generale
Dott. Carmelo Caratozzolo
Scarica