1. ------IND- 2016 0563 FIN IT- ------ 20161027 --- --

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1. ------IND- 2016 0563 FIN IT- ------ 20161027 --- --- PROJET
Decreto del ministero dell'Ambiente
recante modifica del decreto del ministero dell'Ambiente sul miglioramento del rendimento
energetico degli edifici in occasione di lavori di riparazione e ristrutturazione
Con decisione del ministero dell'Ambiente
l'articolo 1(2) è abrogato,
l'articolo 2(1) e (3) e l'articolo 5 sono modificati, e
l'articolo 1 b è aggiunto, come indicato di seguito:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il paragrafo 2 è abrogato
Articolo 1 b
Fattibilità tecnica, economica e funzionale
Una soluzione è tecnicamente fattibile quando è progettata e realizzata in modo tale da non
indebolire le caratteristiche tecniche relative alla progettazione strutturale, la protezione contro
l'umidità e l'incendio e l'isolamento acustico come pure le condizioni interne. Una soluzione è
fattibile dal punto di vista funzionale se non impedisce l'uso previsto dell'edificio. Una
soluzione è economicamente fattibile se, sulla base di una valutazione, può essere realizzata
con un buon rapporto costo-beneficio.
In sede di valutazione dei requisiti tecnici, un soggetto che intraprenda un progetto deve
applicare le condizioni di fattibilità tecnica, economica e funzionale. Il tasso di interesse e il
periodo da utilizzare per l'analisi economica sono gli stessi utilizzati nel calcolo del livello
ottimale in funzione dei costi di cui al regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della
Commissione. Il periodo di analisi deve essere di 30 anni per gli edifici residenziali e di 20
anni per gli altri edifici, a meno che il normale ciclo di vita della parte dell'edificio interessata,
o dell'impianto interessato o di una sua parte, sia inferiore a tale periodo.
Articolo 2
Progettazione del miglioramento del rendimento energetico
Nei calcoli per le opere di riparazione o ristrutturazione di un edificio o per la variazione
della destinazione d'uso di un edificio, nella selezione dello strumento di calcolo e nella
presentazione dei risultati è obbligatorio applicare le disposizioni del decreto del ministero
dell'Ambiente sul miglioramento del rendimento energetico degli edifici (codice nazionale
finlandese delle costruzioni 2/11).
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Un soggetto che intraprenda un progetto di riparazione o ristrutturazione è tenuto a presentare,
oltre al progetto necessario per la concessione, gli interventi che intende realizzare allo scopo
di migliorare il rendimento energetico di un edificio, per componenti o impianti dello stesso o
per l'intero edificio, alla luce dell'ambito del progetto e della modalità prescelta dal soggetto. In
caso di riparazione significativa, il soggetto che intraprende il progetto è tenuto a dimostrare
che gli interventi selezionati presentano un rapporto costi-benefici efficiente. Le riparazioni si
considerano significative se i costi totali, calcolati sulla base del costo di ricostruzione, relativi
alla riparazione dell'involucro dell'edificio o degli impianti tecnici dell'edificio ammontano a
oltre il 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno su cui è edificato.
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Articolo 5
Requisiti per gli impianti tecnici
In caso di ristrutturazione, rinnovo o sostituzione degli impianti tecnici di un edificio,
occorre rispettare i seguenti requisiti:
1) La quantità di calore recuperato dall'aria di scarico della ventilazione dell'edificio deve
corrispondere almeno al 45% del calore necessario per il riscaldamento ventilato, ossia
l'efficienza annuale del recupero del calore non deve essere inferiore al 45%.
2) La potenza elettrica specifica di un impianto meccanico di immissione ed estrazione dell'aria non
può superare il valore di 2,0 kW/(m3/s).
3) La potenza elettrica specifica di un impianto meccanico di estrazione dell'aria non può superare il
valore di 1,0 kW/(m3/s).
4) La potenza elettrica specifica di un impianto di ventilazione non può superare il valore di 2,5
kW/(m3/s).
5) In caso di sostituzione di apparecchi e impianti, è obbligatorio migliorare l'efficienza di
riscaldamento dei componenti sostituiti. Dopo la sostituzione, il rapporto tra il rendimento
dell'impianto principale di produzione di calore dell'edificio e quello dell'impianto principale
di distribuzione del calore della struttura non può essere inferiore a 0,8. Il rapporto è calcolato
come quoziente tra il rendimento annuale degli apparecchi di riscaldamento e quello
dell'impianto di distribuzione del calore. Il rendimento annuale dell'impianto di produzione di
calore o dell'impianto di distribuzione non può essere inferiore a 0,73. Quando l'impianto
principale di riscaldamento di un edificio sostituito è una pompa di calore, il rapporto tra il
rendimento stagionale della pompa di calore e il rendimento dell'impianto di distribuzione del
calore nell'edificio non può essere inferiore a 2,4. Il consumo elettrico specifico degli accessori di
un impianto di distribuzione del calore sostituito non può essere maggiore di 2,5 kWh/m2 netto (per
superficie netta riscaldata).
6) In caso di sostituzione degli impianti idraulici e/o di scarico, si applicano i regolamenti
per le nuove costruzioni.
Il presente decreto entra in vigore il [giorno] [mese] 20..... .
Helsinki, [giorno] [mese] 20.....
2
Ministro dell'Agricoltura e dell'ambiente
Ingegnere capo
3
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