1. ------IND- 2016 0563 FIN IT- ------ 20161027 --- --- PROJET Decreto del ministero dell'Ambiente recante modifica del decreto del ministero dell'Ambiente sul miglioramento del rendimento energetico degli edifici in occasione di lavori di riparazione e ristrutturazione Con decisione del ministero dell'Ambiente l'articolo 1(2) è abrogato, l'articolo 2(1) e (3) e l'articolo 5 sono modificati, e l'articolo 1 b è aggiunto, come indicato di seguito: Articolo 1 Campo di applicazione Il paragrafo 2 è abrogato Articolo 1 b Fattibilità tecnica, economica e funzionale Una soluzione è tecnicamente fattibile quando è progettata e realizzata in modo tale da non indebolire le caratteristiche tecniche relative alla progettazione strutturale, la protezione contro l'umidità e l'incendio e l'isolamento acustico come pure le condizioni interne. Una soluzione è fattibile dal punto di vista funzionale se non impedisce l'uso previsto dell'edificio. Una soluzione è economicamente fattibile se, sulla base di una valutazione, può essere realizzata con un buon rapporto costo-beneficio. In sede di valutazione dei requisiti tecnici, un soggetto che intraprenda un progetto deve applicare le condizioni di fattibilità tecnica, economica e funzionale. Il tasso di interesse e il periodo da utilizzare per l'analisi economica sono gli stessi utilizzati nel calcolo del livello ottimale in funzione dei costi di cui al regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione. Il periodo di analisi deve essere di 30 anni per gli edifici residenziali e di 20 anni per gli altri edifici, a meno che il normale ciclo di vita della parte dell'edificio interessata, o dell'impianto interessato o di una sua parte, sia inferiore a tale periodo. Articolo 2 Progettazione del miglioramento del rendimento energetico Nei calcoli per le opere di riparazione o ristrutturazione di un edificio o per la variazione della destinazione d'uso di un edificio, nella selezione dello strumento di calcolo e nella presentazione dei risultati è obbligatorio applicare le disposizioni del decreto del ministero dell'Ambiente sul miglioramento del rendimento energetico degli edifici (codice nazionale finlandese delle costruzioni 2/11). ———————————————— Un soggetto che intraprenda un progetto di riparazione o ristrutturazione è tenuto a presentare, oltre al progetto necessario per la concessione, gli interventi che intende realizzare allo scopo di migliorare il rendimento energetico di un edificio, per componenti o impianti dello stesso o per l'intero edificio, alla luce dell'ambito del progetto e della modalità prescelta dal soggetto. In caso di riparazione significativa, il soggetto che intraprende il progetto è tenuto a dimostrare che gli interventi selezionati presentano un rapporto costi-benefici efficiente. Le riparazioni si considerano significative se i costi totali, calcolati sulla base del costo di ricostruzione, relativi alla riparazione dell'involucro dell'edificio o degli impianti tecnici dell'edificio ammontano a oltre il 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno su cui è edificato. ———————————————— Articolo 5 Requisiti per gli impianti tecnici In caso di ristrutturazione, rinnovo o sostituzione degli impianti tecnici di un edificio, occorre rispettare i seguenti requisiti: 1) La quantità di calore recuperato dall'aria di scarico della ventilazione dell'edificio deve corrispondere almeno al 45% del calore necessario per il riscaldamento ventilato, ossia l'efficienza annuale del recupero del calore non deve essere inferiore al 45%. 2) La potenza elettrica specifica di un impianto meccanico di immissione ed estrazione dell'aria non può superare il valore di 2,0 kW/(m3/s). 3) La potenza elettrica specifica di un impianto meccanico di estrazione dell'aria non può superare il valore di 1,0 kW/(m3/s). 4) La potenza elettrica specifica di un impianto di ventilazione non può superare il valore di 2,5 kW/(m3/s). 5) In caso di sostituzione di apparecchi e impianti, è obbligatorio migliorare l'efficienza di riscaldamento dei componenti sostituiti. Dopo la sostituzione, il rapporto tra il rendimento dell'impianto principale di produzione di calore dell'edificio e quello dell'impianto principale di distribuzione del calore della struttura non può essere inferiore a 0,8. Il rapporto è calcolato come quoziente tra il rendimento annuale degli apparecchi di riscaldamento e quello dell'impianto di distribuzione del calore. Il rendimento annuale dell'impianto di produzione di calore o dell'impianto di distribuzione non può essere inferiore a 0,73. Quando l'impianto principale di riscaldamento di un edificio sostituito è una pompa di calore, il rapporto tra il rendimento stagionale della pompa di calore e il rendimento dell'impianto di distribuzione del calore nell'edificio non può essere inferiore a 2,4. Il consumo elettrico specifico degli accessori di un impianto di distribuzione del calore sostituito non può essere maggiore di 2,5 kWh/m2 netto (per superficie netta riscaldata). 6) In caso di sostituzione degli impianti idraulici e/o di scarico, si applicano i regolamenti per le nuove costruzioni. Il presente decreto entra in vigore il [giorno] [mese] 20..... . Helsinki, [giorno] [mese] 20..... 2 Ministro dell'Agricoltura e dell'ambiente Ingegnere capo 3