deliberazione del consiglio comunale

COMUNE DI LANGHIRANO
PROVINCIA DI PARMA
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 30 DEL 28/03/2003
_______________
OGGETTO:
RINNOVO CONVENZIONE CON L'A.C.E.R. DI PARMA PER LA
GESTIONE DEL FONDO PER L'AFFITTO DI CUI ALLA LEGGE
09.12.98, N. 431.
L’anno Duemilatre il giorno Ventotto del mese di Marzo alle ore 18,30 nell’apposita Sala Consiliare, a seguito di
inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di I^ convocazione.
All’appello risultano presenti i Signori:
VICINI Rag. ANTONIO
BALESTRIERI ANGELO
BOSCHI ADOLFO
CASALINI CRISTIANO
COPERCINI FRANCESCO
FEREOLI LUCA
GARDONI MAURIZIO
MISSORINI CARLO
RABOTTI SIMONA
RAVANETTI LUIGI
UBALDI GIORGIO
FRANCESCHI FLAVIO
BRESCHI PIERGIORGIO
GANDOLFI ELISA
MALPELI ANTONIO
TANARA PAOLO
RE SERGIO
Pres.
X
X
X
X
X
Ass.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. DINO ADOLFO GIUSEPPE, Segretario Comunale con anche funzioni di
verbalizzante.
Presiede il Signor VICINI Rag. ANTONIO
Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 12 Consiglieri su 17 in
carica.
Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori : Rrabotti, Tanara, Copercini.
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L’A.C.E.R. DI PARMA PER LA GESTIONE DEL FONDO
L’AFFITTO DI CUI ALLA LEGGE 09.12.98, N. 431 .
PER
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Langhirano e l’Azienda Casa Emilia - Romagna di Parma riconoscono
nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali che i servizi abitativi di edilizia pubblica rappresentano un settore strategico
nell’ambito delle politiche comunali per il sostegno della popolazione residente;
CONSIDERATO che in particolare il Fondo Sociale istituito con la Legge 09/12/98 n. 431 costituisce un
momento fondamentale nel nuovo assetto delle politiche abitative regionali, per il quale risulta indispensabile dar vita
ad un ulteriore sforzo comune al fine di potenziare la risposta pubblica;
DATO ATTO che il Comune di Langhirano con atto di Consiglio Comunale n. 21 in data 28.02.2000 ha
deliberato di integrare e modificare la convenzione stipulata con l’ex Istituto Case Popolari di Parma (ora ACER) in
data 09.02.1998 affidando le funzioni amministrative e gestionali di cui all’art. 11 della Legge 09.12.1998 n. 431;
ATTESO che la Legge Regionale 8 Agosto 2001 n.24 agli artt.38 e 39 disciplina i criteri per l’attuazione del
Fondo affitto in ambito regionale;
PRESO ATTO che l’Azienda Casa Emilia-Romagna di Parma con nota n.1406 di protocollo in data
04.02.2003 segnala la disponibilità a rinnovare in convenzione, per conto dei comuni interessati, il procedimento e
l’istruttoria delle pratiche del Fondo Sociale per l’Affitto;
RITENUTO di approvare la bozza di convenzione per la gestione del fondo per l’affitto di cui alla Legge
09/12/98, n. 431, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
ATTESO che il corrispettivo a favore dell’ACER è fissato in Euro 15,00 (+ iva di legge) per ogni pratica per
la quale verrà riconosciuto il diritto al contributo;
AVUTO PRESENTE che nell’anno 2002 sono state presentate n. 58 domande di contributo per il fondo sociale
per l’affitto e si ipotizzano per l’anno 2003 circa 70 richieste di ammissione al contributo;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera del Responsabile di Settore, in ordine alla
regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile di Settore, in ordine alla
regolarità contabile;
A VOTI unanimi e palesi
DELIBERA
1.
di approvare il testo della “Convenzione per la gestione del fondo per l’affitto di cui alla legge 09.12.98, n. 431”,
allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2.
di dare mandato al Responsabile del V Settore per la sottoscrizione della convenzione in oggetto;
3.
di dare atto che la somma presunta di Euro 1.260,00 (iva 20% compresa)
“Contribuzioni per fondo sociali affitti” del bilancio per l’esercizio 2003;
4.
di dare altresì atto che il Responsabile del Servizio competente provvederà con propria determinazione
all’assunzione dell’impegno di spesa;
5.
di trasmettere copia del presente atto all’ACER di Parma.
trova capienza al cap. 6365
N.
COMUNE DI LANGHIRANO (Provincia di Parma)
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO PER L’AFFITTO
DI CUI ALLA LEGGE 09/12/98, N. 431.
REPUBBLICA ITALIANA
-----ooo----Questo giorno …………………….. del mese di ……………….. dell'anno 2003, tra il Comune di Langhirano,
rappresentato dal …………..……………… nato a ……………………… il ……………………, il quale interviene sul
presente
atto
in
qualità
di
…..……………………
del
Comune
di
Langhirano,
avente
sede
in
…………...………………..……… (Parma); codice fiscale ……………………..……….. ;
e il Signor ROMANO VITALI nato a Parma il 22 ottobre 1939 e domiciliato per la carica in Parma, Vicolo Grossardi n.
16/a il quale interviene in qualità di Presidente dell’Azienda Casa Emilia - Romagna di Parma, con sede in Parma,
Vicolo Grossardi n. 16/a, Codice Fiscale 00160390340, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’ACER n. ………….. del ………………………..
PREMESSO
-
che il Comune di LANGHIRANO e dell’Azienda Casa Emilia - Romagna di Parma riconoscono nell’ambito dei
rispettivi fini istituzionali che i servizi abitativi di edilizia pubblica rappresentano un settore strategico nell’ambito
delle politiche comunali per il sostegno della popolazione residente;
-
che in particolare il Fondo Sociale istituito con la Legge 09/12/98 n. 431 costituisce un momento fondamentale nel
nuovo assetto delle politiche abitative regionali, per il quale risulta indispensabile dar vita ad un ulteriore sforzo
comune al fine di potenziare la risposta pubblica;
-
che la Legge Regionale 8 Agosto 2001 n.24 agli artt.38 e 39 disciplina i criteri per l’attuazione del Fondo affitto in
ambito regionale;
-
che il Comune di Langhirano al momento non dispone di una struttura idonea all’assolvimento completo e
organico del nuovo procedimento volto all’erogazione del contributo sull’affitto;
-
che l’Azienda Casa Emilia - Romagna di Parma annovera tra i propri compiti istituzionali l’esercizio di funzioni
poste in capo agli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica e più in generale nel settore della risposta
pubblica in campo abitativo;
-
che la Legge 7/8/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi tra loro per disciplinare
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
-
Che secondo le disposizioni dell’Art. 41 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, l’ACER può assolvere in convenzione le
funzioni riguardanti le politiche abitative sul territorio comunale;
-
che secondo le disposizioni contenute nelle delibere di Giunta Regionale di attuazione del fondo per la locazione, i
comuni devono gestire la fase dell’istruttoria delle domande e di liquidazione dei contributi, attraverso appositi
bandi pubblici da pubblicarsi all’Albo Pretorio comunale;
-
Ritenuto opportuno pertanto dare vita a forme di collaborazione che possano risultare convenienti ad entrambi gli
enti, per la migliore realizzazione del pubblico interesse nell’attività di erogazione del Fondo Sociale per l’affitto,
quale nuovo tipo di intervento pubblico in campo abitativo.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in esecuzione della Delibera Consiliare n. ……..… del
…………………. e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ACER
n. ………….. del
…………………………
ART. 1
All’Azienda Casa Emilia - Romagna di Parma a decorrere dalla data di sottoscrizione e per un periodo di anni tre sono
affidate le funzioni amministrative e gestionali di cui all’Art. 11 della Legge 9/12/98 n. 431 e in osservazione delle
delibere di Giunta Regionale di attuazione del Fondo Sociale per l’affitto.
ART. 2
L’Azienda Casa Emilia - Romagna di Parma provvederà a:
-
Preparare i bandi di concorso per l’assegnazione dei contributi del fondo sociale per l’affitto secondo le modalità e i
termini indicati dalla Regione Emilia Romagna;
-
Procedere all’istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti;
-
Procedere a verifica prima dell’erogazione del contributo, in presenza di reddito ISE inferiore al canone annuo,
della effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i servizi sociali o altra struttura comunale
demandata;
-
Definire le modalità di erogazione dei contributi secondo i criteri fissati dal Comune;
-
Quantificare il contributo differenziato per Fasce e suddiviso nella quota regionale pari all’85% e nella quota
comunale pari al 15%;
-
Inviare al Servizio Qualità edilizia della Regione Emilia Romagna nei termini fissati dalla Regione, i seguenti dati
suddivisi per Fasce:
1) il numero delle domande;
2) l’importo del contributo da erogare diviso nella quota regionale e comunale;
-
Trasmettere a consuntivo al Servizio Qualità edilizia della Regione Emilia Romagna l’atto del Dirigente comunale
contenente:
1) l’importo complessivamente liquidato diviso nella quota regionale e comunale;
2) gli estremi identificativi dei beneficiari;
3) l’importo relativo ai singoli beneficiari diviso nella quota regionale e comunale.
ART. 3
L’Azienda Casa Emilia - Romagna di Parma si occuperà delle funzioni affidate avvalendosi di proprio personale
dipendente nei propri uffici centrali di Parma, nell’ufficio periferico di Fidenza e garantendo la presenza presso il
Comune di Langhirano per almeno una volta alla settimana nel periodo di vigenza dei bandi, avvalendosi per
quest’ultimo servizio delle strutture e dei mezzi che il Comune di Langhirano si impegna a mettergli a disposizione. Le
date di presenza saranno stabilite in via preventiva e adeguatamente pubblicizzate.
ART. 4
Il corrispettivo a favore dell’Acer di Parma, a carico del bilancio comunale, è fissato in Euro 15,00 (più Iva di Legge)
per ogni pratica per la quale verrà riconosciuto il diritto al contributo.
IL COMUNE DI LANGHIRANO
ACER DI PARMA
Romano Vitali
______________________
COMUNE DI LANGHIRANO
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to VICINI Rag. ANTONIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DINO ADOLFO GIUSEPPE
PUBBLICAZIONE
In data odierna la presente deliberazione viene :
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi fino al 17/04/2003 con ritiro il 18/04/2003.
inviata al Co.Re.Co. il Prot. N°
Langhirano lì 02/04/2003
IL RESPONSABILE DEL 1°SETTORE
F.to Dr.ssa Patrizia Barili
E’ copia conforme all’originale.
Langhirano lì, 02/04/2003
IL RESPONSABILE DEL 1°SETTORE
Dr.ssa Patrizia Barili
Si forniscono al Co.Re.Co. i chiesti chiarimenti:
con nota Prot. n° _________ del _______________
con delibera C.C. n° _________ del _______________
Langhirano lì _________________
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dr.ssa Patrizia Barili
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data 12/04/2003
[ ] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-comma 4 del D.Lgs 267/2000.
[ ] essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e non essendo pervenute
richieste di invio al controllo.
[ ] ed essendo la medesima deliberazione non soggetta a controllo.
[ ] essendo stata controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. con atto n° _________ .
[ ] non avendo il Co.Re.Co. adottato un provvedimento di annullamento nei termini di Legge.
Langhirano lì
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dr.ssa Patrizia Barili
E’ copia conforme all’originale.
Langhirano lì _________________
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dr.ssa Patrizia Barili