1. ------IND- 2011 0374 F-- IT- ------ 20110729 --- --- PROJET REPUBBLICA FRANCESE Ministero dell'Interno, dell'oltremare, degli enti territoriali e dell'immigrazione NOR :IOCE DECRETO DEL recante approvazione di varie disposizioni che integrano e modificano il regolamento di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico negli edifici destinati ad accogliere il pubblico (piccoli alberghi) Il ministero dell'Interno, dell'oltremare, degli enti territoriali e dell'immigrazione, Viste la direttiva 98-34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in particolare la notifica 2011/ /F; Visto il codice delle costruzioni e delle case, in particolare l'articolo R 123-12; Visto il decreto del 22 giugno 1990, in seguito modificato, recante approvazione di disposizioni che completano il regolamento di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico negli edifici destinati ad accogliere il pubblico; Visto il decreto del 24 luglio 2006, recante approvazione di diverse disposizioni che completano e modificano il regolamento di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico negli edifici destinati ad accogliere il pubblico (piccoli alberghi); Visto il parere della sottocommissione permanente della commissione centrale di sicurezza reso in data 7 luglio 2011; DECRETA Articolo 1 Sono approvate le modifiche e aggiunte apportate alle disposizioni del regolamento di sicurezza contro i rischi d'incendio e di panico negli edifici destinati ad accogliere il pubblico, elencate in allegato al presente decreto. Articolo 2 Entro il 4 novembre 2011, uno scadenzario per i lavori volti all'applicazione delle disposizioni in allegato al presente decreto dovrà essere trasmesso alla commissione di sicurezza competente. Articolo 3 Il direttore della protezione civile è responsabile dell'esecuzione del presente decreto e del suo allegato, che saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Fatto li Per il ministro dell'Interno, dell'oltremare, degli enti territoriali e dell'immigrazione, e per delega, il direttore della protezione civile Jean-Paul KIHL I. Modifiche apportate al capo III del decreto del 22 giugno 1990, in seguito modificato, recante approvazione di disposizioni che completano il regolamento di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico negli edifici destinati ad accogliere il pubblico: "Articolo PE 32 Rivelazione automatica d'incendio e sistema d'allarme § 1. Modificando in via più restrittiva le disposizioni dell'articolo PE 27, e ad eccezione degli edifici composti dal solo piano terra nei quali i locali adibiti al riposo notturno danno direttamente sull'esterno, gli edifici devono essere forniti di un sistema di sicurezza antincendio di categoria A ai sensi dell'articolo MS 53 e conformemente alle disposizioni degli articoli MS 58 e MS 59. Inoltre, è vietata qualsiasi temporizzazione. I rilevatori impiegati devono essere sensibili ai fumi e ai gas di combustione ed essere installati nelle circolazioni orizzontali comuni. § 2. Solo l'installazione, la modifica o l'estensione di un sistema di sicurezza antincendio di categoria A, negli edifici la cui protezione comporta almeno una funzione di protezione supplementare rispetto a quella dell'evacuazione, sono oggetto di una missione di coordinamento. Quest'ultima è garantita fin dalla fase della concezione da parte di una persona o di un organismo competente e qualificato. Se non è necessario il coordinatore SSI, il documento che attesta la ricezione tecnica è stabilito dall'impresa che interviene." II. Modifiche e aggiunte apportate al capo IV del decreto del 22 giugno 1990, in seguito modificato, recante approvazione di disposizioni che completano il regolamento di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico negli edifici destinati ad accogliere il pubblico: "Articolo PO 1 Generalità § 1. Le prescrizioni definite nella presente sezione sono applicabili agli edifici da costruire o modificare, e integrano le misure di cui ai capi I, II e III. Sono considerate modifiche: le sistemazioni che possano generare come conseguenza un cambiamento significativo del livello di sicurezza; le migliorie, le trasformazioni o gli ammodernamenti di edifici esistenti nella misura in cui implichino la creazione, la modifica o la sostituzione di elementi di costruzione o di impianti. La norma non riguarda né i lavori di manutenzione, né quelli di ordinaria riparazione e neppure il ristabilimento di un preesistente elemento di costruzione o di impianti, all'interno dei volumi preesistenti. § 2. Le disposizioni dell'articolo PE 13 non si applicano all'interno delle camere. § 3. L'insieme delle installazioni tecniche deve essere controllato da parte di un tecnico competente ogni due anni, ad eccezione degli impianti elettrici e dei sistemi di rilevamento antincendio che devono essere controllati annualmente. Il controllo degli ascensori è disciplinato dalle disposizioni particolari precisate nel quadro dell'articolo AS 9 del regolamento. Articolo PO 2 Atri e scale § 1. Modificando in senso più restrittivo le disposizioni dell'articolo PE 11, le scale devono essere protette quando l'edificio ha più di un piano a livello del suolo. § 2. Modificando in senso più restrittivo le disposizioni dell'articolo PE 11 (paragrafo 3 c), gli edifici destinati ad accogliere più di 50 persone e dotati di più di un piano a livello del suolo devono comportare due scale conformi alle disposizioni dell'articolo CO 52 (paragrafo 1). La seconda scala può non dare sui piani al di sopra del primo qualora il totale effettivo del pubblico ammesso ad accedere a tali piani è inferiore o uguale a 50 persone e a condizione che tutte le camere ivi situate dispongano di una finestra che dia sulle scale dei vigili del fuoco o di un mezzo di evacuazione accettato dalla sottocommissione dipartimentale di sicurezza e accessibilità. § 3. Per gli edifici aventi un solo piano a livello del suolo e dotati solo di una scala non protetta ai sensi dell'articolo PE 11, tutte le camere devono dare sulle scale dei vigili del fuoco. § 4. Le disposizioni dell'articolo AM 7 si applicano agli atri. Articolo PO 3 Sistema d'allarme § 1. Modificando in senso più restrittivo le disposizioni dell'articolo PE 27, la permanenza deve essere garantita in un locale dotato sia di pannello segnaletico, sia di un allarme a distanza. Il personale presente può allontanarsi pur restando nell'edificio, se ha in dotazione un dispositivo che inoltra l'allarme a un ricevitore autonomo d'allarme. § 2. I cavi elettrici utilizzati per il sistema d'allarme devono: - essere indipendenti da altre condutture elettriche; - essere lontani da altre apparecchiature elettriche; - non attraversare locali a rischio particolare ovvero essere protetti da pareti tagliafuoco con resistenza al fuoco di un'ora. Articolo PO 4 Porte Ad eccezione dei bagni, tutti i locali devono essere forniti di porte con relativi telai antincendio con resistenza di mezz'ora muniti di un ferma porte o E30-C. Articolo PO 5 Uso del gas nelle camere L'uso dell'impianto del gas o degli idrocarburi liquidi è autorizzato nelle camere solo se la distribuzione è collettiva. Articolo PO 6 Rilevazione automatica antincendio A completamento delle disposizioni dell'articolo PE 32, rilevatori automatici antincendio adeguati ai rischi devono essere installati nei locali che presentino rischi particolari. Articolo PO 7 Formazione del personale in sicurezza antincendio Il personale deve partecipare due volte l'anno a sessioni di istruzione e formazione in modo compatibile alle condizioni d'impiego, tenuto conto, eventualmente, del proprio orario stagionale. Nel corso di queste sedute, tutto il personale dell'edificio deve essere messo in guardia dai pericoli che un incendio comporta e ricevere consegne molto precise al fine di limitare l'azione del fuoco e assicurare l'evacuazione del pubblico. SEZIONE 2 – Obblighi applicabili agli edifici esistenti Articolo PO 8 Generalità § 1. Gli obblighi definiti nella presente sezione si applicano a completamento degli articoli PE 4, PE 24, PE 26, PE 27, PE 32, PE 36, PO 1 (paragrafo 3), e PO 5. § 2. Gli obblighi di cui all'articolo PE 13 non si applicano agli interni delle camere. § 3. Qualora determinate disposizioni previste nella presente sezione non si possano applicare per ragioni architettoniche o tecniche specifiche dell'edificio, il responsabile dell'edificio propone soluzioni alternative adeguate alle caratteristiche di esso, che vengono approvate dalla commissione di sicurezza competente in seguito a uno studio basato sull'analisi di rischio specifica per l'edificio. Articolo PO 9 Scale § 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo PO 2. A temperamento dell'articolo PO 2 e allo scopo di moderare difficoltà tecniche o per ragioni architettoniche, il responsabile dell'edificio propone soluzioni alternative adeguate alle sue caratteristiche, che sono approvate dalla commissione di sicurezza competente in seguito a uno studio basato sull'analisi di rischio specifica per l'edificio. La protezione della scala (o delle scale) dev'essere garantita conformemente all'articolo PE 11 (§ 6). Tuttavia, è consentito che: - due porte d'accesso per piano possano dare su un pianerottolo intermedio; - le pareti piene esistenti siano considerate come resistenti al fuoco, tenuto conto dei materiali impiegati e della loro tecnica di costruzione; - un'apertura nella parte alta di un minimo di 0,60 m², azionabile a partire dal piano di accesso dei soccorsi costituisca uno sfogo; - una porta con relativo telaio rappresentata da una porta compatta in legno massiccio di uno spessore di 30 mm equivale a un grado di resistenza antincendio al fuoco di mezz'ora o E 30. Qualsiasi porta che dia sul volume del vano scala o su una circolazione orizzontale che vi conduca è munita di un fermo, ad eccezione di quella dei bagni. Qualora sia impossibile dal punto di vista architettonico o tecnico effettuare l'ingabbiamento delle scale al pianterreno, e ciò sia riconosciuto dalla sottocommissione dipartimentale di sicurezza, il volume sul quale esse danno deve servire unicamente da salone per l'accoglienza e deve essere isolato dai locali adiacenti tramite le seguenti ristrutturazioni: - realizzazione di una paratia antifumo nel punto di accesso alle scale; - isolamento dei locali adiacenti tramite pareti compatte o in vetro resistenti al fuoco; - accesso ai locali adiacenti tramite porte munite di fermo o attrezzate per il rilevamento antincendio; - ogni altra soluzione alternativa adeguata. Nell'ipotesi di una camera unica per piano che dia sul volume di protezione delle scale, incluso il caso di un pianerottolo intermedio, l'accesso a tale camera deve avvenire: - sia tramite una circolazione orizzontale comune; - sia tramite un locale privato con rilevazione automatica antincendio, delimitato da due porte le cui caratteristiche di resistenza al fuoco sono conformi alle disposizioni del presente paragrafo. Gli impianti sanitari di questa camera possono dare su tale circolazione. § 2. È consentito che la seconda scala non sia obbligatoria se è adottata almeno una delle seguenti misure: a) la distanza fra la porta di ogni camera e la porta di accesso alla scala non supera i dieci metri; b) le circolazioni orizzontali dei piani che mettono in comunicazione locali adibiti al riposo notturno sono areate in modo da far uscire il fumo, conformemente alle disposizioni dell'istruzione tecnica 246; c) una finestra di ogni camera dà sulle scale dei vigili del fuoco a partire dal secondo piano. In mancanza, rilevatori automatici antincendio, adeguati ai rischi, devono essere installati in tutto l'edificio, ad eccezione delle scale e dei sanitari; d) ogni altra soluzione alternativa adeguata. Articolo PO 10 Isolamento dei locali pericolosi Si applicano le disposizioni dell'articolo PE 9. La porta isolante, con relativo telaio, è munita di fermo. Articolo PO 11 Consegne - Segnalazioni – Affissioni Si applicano le disposizioni degli articoli PE 33, PE 34 e PE 35. Articolo PO 12 Formazione del personale in sicurezza antincendio Si applicano le disposizioni degli articoli PE 27 (§ 5) e PO 7. Articolo PO 13 Il caso particolare degli alberghi piccolissimi esistenti Costituisce un albergo piccolissimo un edificio che può accogliere al massimo 20 persone come pubblico nelle camere e dove il basamento del piano più elevato accessibile al pubblico è situato a meno di otto metri dal piano di accesso per i soccorsi. A temperamento dell'articolo PO 9 (paragrafo 1), tali edifici sono dispensati dall'obbligo di ingabbiare le scale. Le caratteristiche delle porte, con relativo telaio, devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo. L'edificio è munito di un sistema di sicurezza antincendio di categoria A. In via più restrittiva rispetto all'articolo PE 32, la rilevazione automatica antincendio è installata nelle circolazioni orizzontali laddove queste esistano e in tutti i locali ad eccezione dei sanitari. Tuttavia, qualora il responsabile dell'edificio privilegi l'ingabbiamento della scala o delle scale che danno sulle camere, la rilevazione automatica antincendio resta limitata alle circolazioni orizzontali comuni e/o ai locali privati previsti dall'articolo PO 9. A temperamento dell'articolo PE 36, i suddetti edifici sono dispensati dall'obbligo d'installazione dei blocchi autonomi per abitazione (BAEH). Tuttavia, se l'utilizzatore desidera continuare l'impiego del suo edificio in assenza di una fonte elettrica normale, deve disporre di mezzi d'illuminazione portatili in numero sufficiente. All'edificio può essere applicata qualsiasi altra soluzione alternativa adeguata previo parere della commissione di sicurezza competente." ALLEGATO ALL'ARTICOLO PO 11 Condotta da tenere in caso d'incendio In caso di incendio nella vostra camera – uscite chiudendo bene la porta della vostra camera e seguendo le segnalazioni; – avvertite la reception. Qualora udiate il segnale d'allarme Se le vie d'uscita sono praticabili: – uscite chiudendo bene la porta della vostra camera e seguendo le segnalazioni. Se il corridoio o le scale sono impraticabili a causa del fumo: – restate nella vostra camera; – segnalate la vostra presenza alla finestra, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. NOTA - una porta bagnata e chiusa, resa stagna con mezzi di fortuna (stracci umidi), protegge a lungo.