1. ------IND- 2011 0018 F-- IT- ------ 20110131 --- --- PROJET REPUBBLICA FRANCESE Ministero dell'Interno, dell'oltremare, delle comunità locali e dell'immigrazione NOR :IOC DECRETO DEL relativo alle norme di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico nei centri e locali di detenzione amministrativa e nelle zone di attesa, recante definizione delle modalità relative al loro controllo Il ministro dell'Interno, dell'oltremare, delle comunità locali e dell'immigrazione, vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in particolare la notifica n. 2011/ /F, visto il codice delle costruzioni e delle abitazioni, in particolare gli articoli R. 123-15, R. 123-16 e R. 123-17, visto il codice in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e di diritto d'asilo (CESEDA), visto il decreto n. 82-453, del 28 maggio 1982, modificato, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché di prevenzione medica nella funzione pubblica, in particolare l'articolo 3, visto il regolamento di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico negli edifici destinati ad accogliere pubblico, visto il parere della commissione centrale di sicurezza del 1° luglio 2010, DECRETA TITOLO I DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA Articolo 1 Le disposizioni di cui ai libri I e II del regolamento di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico negli edifici destinati ad accogliere pubblico sono applicabili ai centri e locali di detenzione amministrativa di cui agli articoli L. 551-1 e seguenti e da R. 553-1 a R. 553-9 del codice in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e di diritto d'asilo (CESEDA) nonché alle zone di attesa di cui agli articoli L. 221-2 e R. 221-1, nel senso delle strutture di accoglienza, alloggio e gestione degli immigrati trattenuti. Nel presente decreto, i centri di detenzione amministrativa (CRA), i locali di detenzione amministrativa (LRA) creati a titolo permanente, nonché le zone di attesa (ZA) sono designati con il termine "strutture". Articolo 2 Sono approvate le norme in materia di protezione delle persone contro i rischi di incendio e di panico nelle strutture di cui all'articolo 1, definite nell'allegato del presente decreto. Articolo 3 § 1. Tali regole si applicano alle strutture da costruire e alle parti di strutture o edifici esistenti da modificare. § 2. Fatta eccezione per le disposizioni a carattere amministrativo, per quelle relative ai controlli e alle verifiche tecniche, nonché alla manutenzione, il presente regolamento non si applica alle strutture esistenti. § 3. Quando nelle strutture esistenti sono realizzati lavori di ripristino, di sostituzione di impianti, di ristrutturazione o di ampliamento, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle sole parti della costruzione o degli impianti modificate. Tuttavia, qualora tali modifiche abbiano l'effetto di aumentare il rischio dell'insieme della struttura, sono adottate misure compensative adeguate. TITOLO II RILASCIO DELLE LICENZE DI COSTRUZIONE, DI RISTRUTTURAZIONE O DI MODIFICA DI UN CENTRO, UN LOCALE DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA O UNA ZONA DI ATTESA Articolo 4 La sottocommissione dipartimentale per la sicurezza contro i rischi di incendio e di panico negli edifici destinati ad accogliere pubblico e negli edifici multipiano (sottocommissione ERP-IGH), istituita dal decreto n. 95-260, dell'8 marzo 1995, modificato, è competente per fornire un parere sulle domande di licenza di costruzione e di eventuali modifiche. Nel corso dell'esame delle domande relative alle strutture di cui all'articolo 1 del presente decreto, il segretario generale all'immigrazione e all'integrazione o il suo rappresentante, a livello centrale o dipartimentale, è membro di diritto della sottocommissione con diritto di voto. Per ragioni di sicurezza, il ministero dell'immigrazione si riserva il diritto di limitare la diffusione dei documenti relativi alle strutture preposte alla detenzione amministrativa. TITOLO III PERSONE RESPONSABILI DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA Articolo 5 Durante il periodo di progettazione, costruzione, rinnovo e ristrutturazione totali o parziali delle strutture di cui all'articolo 1 e fino alla data della loro messa in esercizio, l'applicazione delle disposizioni atte a garantire la sicurezza contro i rischi di incendio e di panico è assicurata dal direttore dei lavori o dal suo mandatario. In quanto tale, egli è il funzionario o agente responsabile ai sensi dell'articolo R. 123-16 del codice delle costruzioni e delle abitazioni. Il direttore dei lavori o il suo mandatario tiene conto delle osservazioni o delle disposizioni della sottocommissione ERP-IGH. Nell'ambito dei lavori di rinnovo o di ristrutturazione che non necessitano di licenza edilizia, la responsabilità è del direttore della struttura. Il ministro incaricato dell'Immigrazione, previo parere della sottocommissione ERP-IGH, decide in merito alla messa in esercizio delle strutture di cui all'articolo 3 del presente decreto. Articolo 6 Nel corso dell'utilizzo, il direttore della struttura è responsabile dell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico. Egli ha il compito di garantire che i locali, gli impianti tecnici e le attrezzature siano tenuti e utilizzati conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore alla data della loro realizzazione. Nel caso di una struttura, compresa tra quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, situata all'interno di un edificio ad uso polivalente, è designato un responsabile unico della sicurezza, ai sensi dell'articolo R. 123-21 del codice delle costruzioni e delle abitazioni. Qualsiasi cambiamento nell'organizzazione della direzione della struttura forma oggetto di una dichiarazione al prefetto del dipartimento. Articolo 7 Il direttore della struttura tiene un registro di sicurezza conforme alle disposizioni dell'articolo R. 123-51 del codice delle costruzioni e delle abitazioni. Articolo 8 Se del caso, il direttore della struttura adotta ogni misura d'urgenza atta a garantire la sicurezza degli occupanti. Qualora la situazione metta in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, egli ne informa il prefetto. Articolo 9 Qualora una medesima struttura occupi più sedi, il direttore designa per ciascuna di esse un funzionario o agente responsabile della sicurezza antincendio, che ha il compito di assisterlo. TITOLO IV CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA Articolo 10 Qualunque sia la loro capacità ricettiva, le strutture di cui all'articolo 1 del presente decreto sono classificate nel primo gruppo degli edifici destinati ad accogliere pubblico e ogni tre anni sono sottoposte a controllo da parte della sottocommissione ERP-IGH, incaricata dal prefetto. Il direttore è tenuto ad essere presente nel corso del controllo della propria struttura o a farsi rappresentare da una persona competente. Il direttore riceve il verbale del controllo dal presidente della commissione di sicurezza competente il quale, sulla base del parere formulato da quest'ultima, decide, se del caso, in merito alla chiusura totale o parziale della struttura. TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE Articolo 11 Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore 6 mesi a decorrere dalla data della sua pubblicazione. Articolo 12 finale Il segretario generale all'immigrazione e all'integrazione e il direttore della protezione civile sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto e del suo allegato, che saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Redatto a Parigi, il Il ministro dell'Interno, dell'oltremare, delle comunità locali e dell'immigrazione Brice HORTEFEUX ALLEGATO DEL DECRETO DEL TITOLO I Preambolo Articolo 1 – Campo di applicazione Articolo 2 – Classificazione dei locali Articolo 3 – Norme applicabili Articolo 4 – Controlli TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CENTRI DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA Progettazione e accessibilità degli edifici Articolo 5 – Accessibilità e vie d'accesso Articolo 6 – Facciate, vani finestra e tetti accessibili Articolo 7 – Progettazione degli edifici Isolamento da edifici terzi Articolo 8 – Isolamento da edifici terzi Resistenza al fuoco delle strutture Articolo 9 – Elementi portanti verticali Articolo 10 – Solai Distribuzione interna e compartimentazione Articolo 11 – Risega dei vuoti Articolo 12 – Volumi interni liberi Articolo 13 – Zone protette Locali non accessibili alle persone ospitate, locali a rischio particolare Articolo 14 – Locali a rischio particolare Arredi interni, arredamento, mobilio Articolo 15 – Reazione al fuoco dei rivestimenti dei locali di alloggio Articolo 16 – Mobilio e arredamento principale dei locali di alloggio Evacuazione del fumo Articolo 17 – Evacuazione del fumo Mezzi di soccorso Articolo 18 – Mezzi di estinzione Articolo 19 – Sistema di sicurezza antincendio Articolo 20 – Rilevazione automatica d'incendio Articolo 21 – Principi in materia di allarme Articolo 22 – Sistemi di allerta NORME DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI DI INCENDIO E DI PANICO NEI CENTRI E LOCALI DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA E NELLE ZONE DI ATTESA (In ottemperanza alle disposizioni dell'articolo R. 123-17 del codice delle costruzioni e delle abitazioni) TITOLO I PREAMBOLO Articolo 1 Campo di applicazione I centri e locali di detenzione amministrativa e le zone di attesa (CRA, LRA, ZA) di cui al presente regolamento devono rispondere a un'esigenza di sicurezza che non consente la rapida evacuazione delle persone. Sotto il profilo della sicurezza delle persone in caso di incendio, tale esigenza di sicurezza si traduce in fattori aggravanti quali l'inaccessibilità delle facciate ai mezzi antincendio e di soccorso nonché la restrizione alla libera circolazione delle persone a causa dei dispositivi antievasione. Tali strutture comprendono locali a rischio di incendio, quali i locali adibiti al riposo notturno e i locali per il riporto a temperatura. Esse dispongono di un controllo permanente e di una sorveglianza regolare dei locali e degli occupanti che garantiscono la possibilità di dare l'allarme e l'allerta in tempi brevi. Inoltre, la sicurezza delle persone in tali strutture si fonda sulla sola evacuazione di coloro che si trovano nel volume danneggiato. L'evacuazione delle persone presenti nelle zone o nei locali adiacenti può avvenire solo dopo il raggruppamento del personale necessario a garantire il trasferimento degli occupanti verso un'altra zona della struttura, in buone condizioni di sicurezza. Per tali motivi, le strutture tengono in considerazione i seguenti principi di sicurezza: - la limitazione delle cause di incendio, - il contenimento del fuoco nel suo volume iniziale; - il rafforzamento dell'isolamento dei locali a rischio; - la protezione dal fuoco e dal fumo dei locali non danneggiati; - la presa in considerazione dell'esistenza di una sorveglianza permanente; - l'evacuazione di tutte le persone dal volume danneggiato a un altro volume in grado di accoglierle e di metterle al riparo dagli effetti dell'incendio, sotto la guida del personale responsabile; - la sensibilizzazione e la formazione del personale in materia di sicurezza antincendio. Articolo 2 Classificazione dei locali Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i locali situati all'interno del perimetro della struttura sono suddivisi in due gruppi. § 1. I locali del gruppo A, accessibili alle persone ospitate sole o accompagnate: - le camere; - i locali bagno in comune (sanitari, docce, vasche); - i locali di riposo (sala TV, sala di riposo interna), comprese, eventualmente, le sale gioco per bambini; - le nursery; - i locali adibiti all'accoglienza; - i locali per il deposito bagagli; - gli uffici della cancelleria; - i locali riservati alle associazioni; - le sale mensa; - i locali medici; - i locali riservati alle visite. § 2. I locali del gruppo B, non accessibili alle persone ospitate: - i locali per il riporto a temperatura e locali associati; - i locali amministrativi; - i locali riservati al personale; - i locali per la manutenzione; - i locali tecnici; - i locali adibiti a magazzino. Articolo 3 Norme applicabili Qualora le strutture siano situate in un edificio a uso polivalente, sono applicabili le misure più restrittive, senza che siano messe in discussione le disposizioni in materia di sicurezza. Articolo 4 Controlli Le attrezzature e gli impianti tecnici sono sottoposti a controllo durante la costruzione e prima dell'apertura da parte di un tecnico o di un organismo abilitato alle condizioni di cui all'articolo R. 123-43 del codice delle costruzioni e delle abitazioni. Oltre ad essere sottoposti alle operazioni di manutenzione e riparazione, le attrezzature e gli impianti tecnici di cui al presente decreto sono controllati ogni cinque anni da un tecnico o un organismo abilitato. Gli impianti di rilevazione automatica d'incendio sono controllati ogni tre anni alle medesime condizioni. Tali controlli formano oggetto di una relazione, trasmessa al direttore della struttura, che la tiene a disposizione della sottocommissione ERP-IGH e ne invia una copia al ministero incaricato dell'Immigrazione. TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CENTRI E LOCALI DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA E ALLE ZONE DI ATTESA ISOLATI O SITUATI ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO A USO POLIVALENTE Progettazione e accessibilità degli edifici Articolo 5 Accessibilità e vie d'accesso § 1. Ogni edificio è accessibile alle condizioni di cui al libro II, titolo I, capitolo II, sezione I, del regolamento di sicurezza. § 2. In deroga all'articolo CO 2, paragrafo 1, le vie d'accesso o sezioni di esse possono prevedere porte, portoni e cancelli chiusi a chiave in modo permanente. In tal caso, essi sono aperti dal personale della struttura al momento dell'intervento dei servizi antincendio e di soccorso. Articolo 6 Facciate, vani finestra e tetti accessibili § 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo CO 3 e in virtù delle disposizioni del titolo I, articolo 1, comma II, l'accessibilità alle facciate non è richiesta. Qualora la struttura sia situata all'interno di un edificio a uso polivalente, la presente deroga riguarda solo la parte dell'edificio occupata dai centri e locali di detenzione amministrativa e dalle zone di attesa. § 2. L'eventuale accessibilità ai tetti è determinata di concerto con i servizi antincendio e di soccorso. Articolo 7 Progettazione degli edifici Le strutture sono ubicate esclusivamente all'interno di locali disposti su un massimo di tre piani consecutivi fuori terra, di cui uno al pianoterra. Articolo 8 Isolamento da edifici terzi L'isolamento laterale tra le strutture e gli edifici terzi è realizzato mediante una parete tagliafuoco con resistenza al fuoco di due ore o EI 120 o REI 120, se si tratta di un elemento portante, o da uno spazio libero di almeno 8 metri. I telai delle eventuali porte di intercomunicazione sono tagliafuoco con resistenza al fuoco di un'ora, muniti di apposito fermo o EI 60 – C1. Qualora un edificio costituito da locali del gruppo A sia separato da uno spazio libero di meno di 4 metri da un edificio costituito da locali del gruppo B, la facciata di uno dei due è un muro tagliafuoco con resistenza al fuoco di un'ora o EI 60 o REI 60, se si tratta di un elemento portante, mentre gli eventuali vani finestra sono otturati mediante elementi parafiamma con resistenza al fuoco di mezz'ora o E 30. Le presenti disposizioni non pregiudicano l'applicazione di altre che impongano un grado di isolamento superiore, in particolare quelle applicabili agli impianti classificati per la protezione dell'ambiente. Resistenza al fuoco delle strutture Articolo 9 Elementi portanti verticali A inasprimento delle disposizioni dell'articolo CO 12, gli elementi portanti degli edifici che, per loro destinazione d'uso, comprendono locali riservati al riposo notturno situati al di sopra del primo piano, presentano una resistenza minima al fuoco di un'ora o R 60. Gli elementi portanti verticali situati in corrispondenza della facciata o del pignone degli edifici devono presentare tale resistenza unicamente a un fuoco che si sviluppa dall'interno dell'edificio alle condizioni di una prova di collaudo prevista ai sensi dei decreti adottati in applicazione dell'articolo R. 123-5 del codice delle costruzioni e delle abitazioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli elementi dell'intelaiatura dei tetti. Articolo 10 Solai A inasprimento delle disposizioni dell'articolo CO 12, i solai degli edifici che, per loro destinazione d'uso, comprendono locali riservati al riposo notturno situati al di sopra del primo piano, sono pareti tagliafuoco con resistenza al fuoco di un'ora o di classe REI 60. La presente disposizione non si applica: - ai solai situati al di sopra di un vespaio non accessibile; - ai soffitti, ai soffitti sospesi dell'ultimo piano occupato, qualora le pareti verticali siano prolungate fino alla copertura dell'edificio. Distribuzione interna e compartimentazione Articolo 11 Risega dei vuoti Le pareti verticali costruite da solaio a solaio devono presentare un certo grado di resistenza al fuoco. Il sottotetto inaccessibile e l'intervallo tra il solaio e il soffitto sospeso sono risegati mediante elementi in materiali di categoria M0 o A2 - s2, d0, o tramite pareti parafiamma con resistenza al fuoco di un quarto d'ora o di classe E 15 o RE 15, se si tratta di un elemento portante. Tali spazi hanno una superficie massima di 300 metri quadrati, con la maggiore delle dimensioni non superiore a 30 metri. Articolo 12 Volumi interni liberi Le norme di cui all'istruzione tecnica n. 263 (1) si applicano ai volumi interni liberi (cortili interni, pozzi luce e atri). In tal caso, i locali riservati al riposo notturno sono assimilati a camere. In attenuazione delle suddette disposizioni, i corridoi di un edificio costituito da camere che si affacciano su un volume interno libero sono considerati come disimpegni protetti dal momento che la loro lunghezza, compresa tra la porta di una camera e quella di una scala o di un disimpegno protetto, non supera i 30 metri. All'interno di un volume interno libero, l'innesco dei dispositivi di evacuazione del fumo e di ventilazione può non essere automatico. Tutti i comandi manuali sono situati presso una postazione di controllo continuamente sorvegliata giorno e notte. (1) Istruzione tecnica n. 263 in materia di costruzione dei volumi interni liberi ed evacuazione del fumo dagli stessi negli edifici destinati ad accogliere pubblico. Articolo 13 Zone protette § 1. I piani in cui si trovano locali accessibili alle persone ospitate sono situati in zone protette, alle seguenti condizioni: - ogni piano della struttura è risegato in modo da costituire almeno due zone protette mediante una parete tagliafuoco con resistenza al fuoco di un'ora di classe EI 60 o REI 60, in caso di elemento portante da facciata a facciata. Qualora la struttura sia costituita soltanto da due zone, ciascuna di esse deve avere una capacità ricettiva tale da consentire di accogliere l'insieme degli occupanti; - le zone comunicano mediante porte parafiamma a battenti con resistenza al fuoco di mezz'ora o di classe E 30, situate nei corridoi; - ogni zona è dotata almeno di una scala utilizzabile per l'evacuazione fino all'esterno o a uno spazio protetto. § 2. All'interno di tali zone e in attenuazione delle disposizioni dell'articolo CO 24, primo paragrafo, le porte di separazione situate nei corridoi chiusi di grande lunghezza possono essere sostituite da paratie antifumo di altezza adeguata alle condizioni di servizio, con resistenza al fuoco di un quarto d'ora o DH 30, e in materiale di categoria M1 o B - s3, d0. Locali non accessibili alle persone ospitate, locali a rischio particolare Articolo 14 Locali a rischio particolare In applicazione dell'articolo CO 27, paragrafo 2, sono classificati come: Locali a rischio elevato: - i locali adibiti a magazzino di volume superiore a 200 metri cubi. Locali a rischio medio: - i locali adibiti a magazzino di volume inferiore o uguale a 200 metri cubi; - le cucine, i locali per il riporto a temperatura e locali associati; - i locali biancheria e i locali per il deposito bagagli. Arredi interni, arredamento, mobilio Articolo 15 Reazione al fuoco dei rivestimenti dei locali di alloggio A inasprimento delle disposizioni degli articoli AM 4, AM 5 e AM 7, le pavimentazioni dei locali di alloggio sono in materiali con reazione al fuoco di categoria M2 o di classe BFL - s1; i rivestimenti murali e i soffitti sospesi sono in materiali con reazione al fuoco di categoria M1 o di classe A2 - s2, d0. Articolo 16 Mobilio e arredamento principale dei locali di alloggio I mobili di grandi dimensioni e l'arredamento principale dei locali di alloggio sono in materiali con reazione al fuoco di categoria M1 o di classe A2 - s2, d0. Evacuazione del fumo Articolo 17 Evacuazione del fumo § 1. Le strutture di cui al presente capitolo appartengono alla classe 1 ai fini della determinazione del coefficiente α, ai sensi dell'allegato dell'istruzione tecnica n. 246 § 2. I comandi per l'evacuazione del fumo sono situati in un luogo accessibile esclusivamente al personale. Mezzi di soccorso Articolo 18 Mezzi di estinzione § 1. La protezione antincendio esterna è garantita da una o più bocche antincendio o idranti a colonna o qualsiasi altro mezzo equivalente che assicuri una portata di 60 metri cubi all'ora per due ore, installato sul suolo pubblico ad una distanza di almeno 150 metri dall'accesso principale dell'edificio. Il numero, la posizione e la portata simultanea di tali mezzi sono determinati di concerto con i servizi antincendio e di soccorso. § 2. La protezione antincendio dei locali è garantita mediante: - estintori portatili ad acqua polverizzata di 6 litri di capacità, in ragione di un apparecchio per 200 metri quadrati, o frazione di tale superficie, con un minimo di un apparecchio per piano, situato in prossimità di ogni accesso a un corridoio; - estintori portatili adeguati al rischio (vano caldaia, locali per il riporto a temperatura...). L'installazione di estintori nei corridoi delle parti dell'edificio destinate all'alloggio può comportare problemi quali danni, uso improprio ecc. Tenuto conto della presenza di attrezzature tecniche adeguate (videosorveglianza, rilevazione d'incendio, sistemi di comunicazione vocale, ecc.) nonché di un servizio di sorveglianza, la sistemazione di tali materiali è autorizzata sia in prossimità degli accessi alle zone summenzionate, sia in "armadi antincendio" metallici di colore rosso chiudibili a chiave, sia presso la postazione di controllo e di sorveglianza. Articolo 19 Sistema di sicurezza antincendio § 1. Le strutture sono dotate di un sistema di sicurezza antincendio di categoria A. § 2. In attenuazione delle disposizioni dell'articolo CO 46, paragrafo 2, gli eventuali dispositivi a comando manuale con funzione di interruttore delle porte dotate di un sistema di chiusura elettromagnetica possono essere installati presso la postazione di controllo e di sorveglianza o all'esterno dell'edificio. Articolo 20 Rilevazione automatica d'incendio Solo i locali del gruppo A, fatti salvi i locali bagno in comune, sono dotati di rilevatori automatici d'incendio adeguati ai rischi. Le attrezzature di controllo e di segnalazione, installate presso la postazione di controllo e di sorveglianza, sono sorvegliate da un servizio di sicurezza antincendio quale definito all'articolo MS 46. Articolo 21 Principi relativi all'allarme Tenuto conto della presenza delle attrezzature tecniche di sorveglianza (videosorveglianza, rilevazione d'incendio, sistemi di comunicazione vocale ecc.) e in deroga al primo paragrafo dell'articolo MS 65, nessun pulsante manuale di allarme è installato nei locali del gruppo A. Articolo 22 Sistemi di allerta In deroga al terzo paragrafo dell'articolo MS 70, i servizi antincendio e di soccorso sono allertati tramite un mezzo di chiamata situato presso la postazione di controllo e di sorveglianza.