controllo del rispetto delle norme di sicurezza

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1. ------IND- 2011 0018 F-- IT- ------ 20110131 --- --- PROJET
REPUBBLICA FRANCESE
Ministero dell'Interno, dell'oltremare,
delle comunità locali e dell'immigrazione
NOR :IOC
DECRETO DEL
relativo alle norme di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico
nei centri e locali di detenzione amministrativa e nelle zone di attesa,
recante definizione delle modalità relative al loro controllo
Il ministro dell'Interno, dell'oltremare, delle comunità locali e dell'immigrazione,
vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in particolare la notifica
n. 2011/ /F,
visto il codice delle costruzioni e delle abitazioni, in particolare gli articoli R. 123-15,
R. 123-16 e R. 123-17,
visto il codice in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e di diritto d'asilo
(CESEDA),
visto il decreto n. 82-453, del 28 maggio 1982, modificato, in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro nonché di prevenzione medica nella funzione pubblica, in particolare
l'articolo 3,
visto il regolamento di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico negli edifici
destinati ad accogliere pubblico,
visto il parere della commissione centrale di sicurezza del 1° luglio 2010,
DECRETA
TITOLO I
DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME
DI SICUREZZA
Articolo 1
Le disposizioni di cui ai libri I e II del regolamento di sicurezza contro i rischi di incendio e di
panico negli edifici destinati ad accogliere pubblico sono applicabili ai centri e locali di
detenzione amministrativa di cui agli articoli L. 551-1 e seguenti e da R. 553-1 a R. 553-9 del
codice in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e di diritto d'asilo (CESEDA) nonché
alle zone di attesa di cui agli articoli L. 221-2 e R. 221-1, nel senso delle strutture di accoglienza,
alloggio e gestione degli immigrati trattenuti.
Nel presente decreto, i centri di detenzione amministrativa (CRA), i locali di detenzione
amministrativa (LRA) creati a titolo permanente, nonché le zone di attesa (ZA) sono designati
con il termine "strutture".
Articolo 2
Sono approvate le norme in materia di protezione delle persone contro i rischi di incendio e di
panico nelle strutture di cui all'articolo 1, definite nell'allegato del presente decreto.
Articolo 3
§ 1. Tali regole si applicano alle strutture da costruire e alle parti di strutture o edifici esistenti da
modificare.
§ 2. Fatta eccezione per le disposizioni a carattere amministrativo, per quelle relative ai controlli
e alle verifiche tecniche, nonché alla manutenzione, il presente regolamento non si applica alle
strutture esistenti.
§ 3. Quando nelle strutture esistenti sono realizzati lavori di ripristino, di sostituzione di impianti,
di ristrutturazione o di ampliamento, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
sole parti della costruzione o degli impianti modificate.
Tuttavia, qualora tali modifiche abbiano l'effetto di aumentare il rischio dell'insieme della
struttura, sono adottate misure compensative adeguate.
TITOLO II
RILASCIO DELLE LICENZE DI COSTRUZIONE,
DI RISTRUTTURAZIONE O DI MODIFICA DI UN CENTRO,
UN LOCALE DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA
O UNA ZONA DI ATTESA
Articolo 4
La sottocommissione dipartimentale per la sicurezza contro i rischi di incendio e di panico negli
edifici destinati ad accogliere pubblico e negli edifici multipiano (sottocommissione ERP-IGH),
istituita dal decreto n. 95-260, dell'8 marzo 1995, modificato, è competente per fornire un parere
sulle domande di licenza di costruzione e di eventuali modifiche.
Nel corso dell'esame delle domande relative alle strutture di cui all'articolo 1 del presente
decreto, il segretario generale all'immigrazione e all'integrazione o il suo rappresentante, a livello
centrale o dipartimentale, è membro di diritto della sottocommissione con diritto di voto.
Per ragioni di sicurezza, il ministero dell'immigrazione si riserva il diritto di limitare la
diffusione dei documenti relativi alle strutture preposte alla detenzione amministrativa.
TITOLO III
PERSONE RESPONSABILI DEL RISPETTO DELLE NORME
DI SICUREZZA
Articolo 5
Durante il periodo di progettazione, costruzione, rinnovo e ristrutturazione totali o parziali delle
strutture di cui all'articolo 1 e fino alla data della loro messa in esercizio, l'applicazione delle
disposizioni atte a garantire la sicurezza contro i rischi di incendio e di panico è assicurata dal
direttore dei lavori o dal suo mandatario. In quanto tale, egli è il funzionario o agente
responsabile ai sensi dell'articolo R. 123-16 del codice delle costruzioni e delle abitazioni.
Il direttore dei lavori o il suo mandatario tiene conto delle osservazioni o delle disposizioni della
sottocommissione ERP-IGH.
Nell'ambito dei lavori di rinnovo o di ristrutturazione che non necessitano di licenza edilizia, la
responsabilità è del direttore della struttura.
Il ministro incaricato dell'Immigrazione, previo parere della sottocommissione ERP-IGH, decide
in merito alla messa in esercizio delle strutture di cui all'articolo 3 del presente decreto.
Articolo 6
Nel corso dell'utilizzo, il direttore della struttura è responsabile dell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico. Egli ha il compito di
garantire che i locali, gli impianti tecnici e le attrezzature siano tenuti e utilizzati conformemente
alle disposizioni regolamentari in vigore alla data della loro realizzazione.
Nel caso di una struttura, compresa tra quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, situata
all'interno di un edificio ad uso polivalente, è designato un responsabile unico della sicurezza, ai
sensi dell'articolo R. 123-21 del codice delle costruzioni e delle abitazioni. Qualsiasi
cambiamento nell'organizzazione della direzione della struttura forma oggetto di una
dichiarazione al prefetto del dipartimento.
Articolo 7
Il direttore della struttura tiene un registro di sicurezza conforme alle disposizioni dell'articolo
R. 123-51 del codice delle costruzioni e delle abitazioni.
Articolo 8
Se del caso, il direttore della struttura adotta ogni misura d'urgenza atta a garantire la sicurezza
degli occupanti.
Qualora la situazione metta in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, egli ne informa il
prefetto.
Articolo 9
Qualora una medesima struttura occupi più sedi, il direttore designa per ciascuna di esse un
funzionario o agente responsabile della sicurezza antincendio, che ha il compito di assisterlo.
TITOLO IV
CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA
Articolo 10
Qualunque sia la loro capacità ricettiva, le strutture di cui all'articolo 1 del presente decreto sono
classificate nel primo gruppo degli edifici destinati ad accogliere pubblico e ogni tre anni sono
sottoposte a controllo da parte della sottocommissione ERP-IGH, incaricata dal prefetto.
Il direttore è tenuto ad essere presente nel corso del controllo della propria struttura o a farsi
rappresentare da una persona competente.
Il direttore riceve il verbale del controllo dal presidente della commissione di sicurezza
competente il quale, sulla base del parere formulato da quest'ultima, decide, se del caso, in
merito alla chiusura totale o parziale della struttura.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 11
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore 6 mesi a decorrere dalla data della sua
pubblicazione.
Articolo 12 finale
Il segretario generale all'immigrazione e all'integrazione e il direttore della protezione civile sono
incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto e del suo
allegato, che saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Redatto a Parigi, il
Il ministro dell'Interno, dell'oltremare,
delle comunità locali e dell'immigrazione
Brice HORTEFEUX
ALLEGATO DEL DECRETO DEL
TITOLO I
Preambolo
Articolo 1 – Campo di applicazione
Articolo 2 – Classificazione dei locali
Articolo 3 – Norme applicabili
Articolo 4 – Controlli
TITOLO II
DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CENTRI DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA
Progettazione e accessibilità degli edifici
Articolo 5 – Accessibilità e vie d'accesso
Articolo 6 – Facciate, vani finestra e tetti accessibili
Articolo 7 – Progettazione degli edifici
Isolamento da edifici terzi
Articolo 8 – Isolamento da edifici terzi
Resistenza al fuoco delle strutture
Articolo 9 – Elementi portanti verticali
Articolo 10 – Solai
Distribuzione interna e compartimentazione
Articolo 11 – Risega dei vuoti
Articolo 12 – Volumi interni liberi
Articolo 13 – Zone protette
Locali non accessibili alle persone ospitate, locali a rischio particolare
Articolo 14 – Locali a rischio particolare
Arredi interni, arredamento, mobilio
Articolo 15 – Reazione al fuoco dei rivestimenti dei locali di alloggio
Articolo 16 – Mobilio e arredamento principale dei locali di alloggio
Evacuazione del fumo
Articolo 17 – Evacuazione del fumo
Mezzi di soccorso
Articolo 18 – Mezzi di estinzione
Articolo 19 – Sistema di sicurezza antincendio
Articolo 20 – Rilevazione automatica d'incendio
Articolo 21 – Principi in materia di allarme
Articolo 22 – Sistemi di allerta
NORME DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI DI INCENDIO E DI PANICO
NEI CENTRI E LOCALI DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA
E NELLE ZONE DI ATTESA
(In ottemperanza alle disposizioni dell'articolo R. 123-17 del codice delle costruzioni e
delle abitazioni)
TITOLO I
PREAMBOLO
Articolo 1
Campo di applicazione
I centri e locali di detenzione amministrativa e le zone di attesa (CRA, LRA, ZA) di cui al
presente regolamento devono rispondere a un'esigenza di sicurezza che non consente la rapida
evacuazione delle persone.
Sotto il profilo della sicurezza delle persone in caso di incendio, tale esigenza di sicurezza si
traduce in fattori aggravanti quali l'inaccessibilità delle facciate ai mezzi antincendio e di
soccorso nonché la restrizione alla libera circolazione delle persone a causa dei dispositivi antievasione.
Tali strutture comprendono locali a rischio di incendio, quali i locali adibiti al riposo notturno e i
locali per il riporto a temperatura.
Esse dispongono di un controllo permanente e di una sorveglianza regolare dei locali e degli
occupanti che garantiscono la possibilità di dare l'allarme e l'allerta in tempi brevi.
Inoltre, la sicurezza delle persone in tali strutture si fonda sulla sola evacuazione di coloro che si
trovano nel volume danneggiato. L'evacuazione delle persone presenti nelle zone o nei locali
adiacenti può avvenire solo dopo il raggruppamento del personale necessario a garantire il
trasferimento degli occupanti verso un'altra zona della struttura, in buone condizioni di sicurezza.
Per tali motivi, le strutture tengono in considerazione i seguenti principi di sicurezza:
- la limitazione delle cause di incendio,
- il contenimento del fuoco nel suo volume iniziale;
- il rafforzamento dell'isolamento dei locali a rischio;
- la protezione dal fuoco e dal fumo dei locali non danneggiati;
- la presa in considerazione dell'esistenza di una sorveglianza permanente;
- l'evacuazione di tutte le persone dal volume danneggiato a un altro volume in grado di
accoglierle e di metterle al riparo dagli effetti dell'incendio, sotto la guida del personale
responsabile;
- la sensibilizzazione e la formazione del personale in materia di sicurezza antincendio.
Articolo 2
Classificazione dei locali
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i locali situati all'interno del perimetro della
struttura sono suddivisi in due gruppi.
§ 1. I locali del gruppo A, accessibili alle persone ospitate sole o accompagnate:
- le camere;
- i locali bagno in comune (sanitari, docce, vasche);
- i locali di riposo (sala TV, sala di riposo interna), comprese, eventualmente, le sale gioco per
bambini;
- le nursery;
- i locali adibiti all'accoglienza;
- i locali per il deposito bagagli;
- gli uffici della cancelleria;
- i locali riservati alle associazioni;
- le sale mensa;
- i locali medici;
- i locali riservati alle visite.
§ 2. I locali del gruppo B, non accessibili alle persone ospitate:
- i locali per il riporto a temperatura e locali associati;
- i locali amministrativi;
- i locali riservati al personale;
- i locali per la manutenzione;
- i locali tecnici;
- i locali adibiti a magazzino.
Articolo 3
Norme applicabili
Qualora le strutture siano situate in un edificio a uso polivalente, sono applicabili le misure più
restrittive, senza che siano messe in discussione le disposizioni in materia di sicurezza.
Articolo 4
Controlli
Le attrezzature e gli impianti tecnici sono sottoposti a controllo durante la costruzione e prima
dell'apertura da parte di un tecnico o di un organismo abilitato alle condizioni di cui all'articolo
R. 123-43 del codice delle costruzioni e delle abitazioni.
Oltre ad essere sottoposti alle operazioni di manutenzione e riparazione, le attrezzature e gli
impianti tecnici di cui al presente decreto sono controllati ogni cinque anni da un tecnico o un
organismo abilitato. Gli impianti di rilevazione automatica d'incendio sono controllati ogni tre
anni alle medesime condizioni.
Tali controlli formano oggetto di una relazione, trasmessa al direttore della struttura, che la tiene
a disposizione della sottocommissione ERP-IGH e ne invia una copia al ministero incaricato
dell'Immigrazione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CENTRI E LOCALI DI DETENZIONE
AMMINISTRATIVA E ALLE ZONE DI ATTESA ISOLATI O SITUATI ALL'INTERNO DI
UN EDIFICIO A USO POLIVALENTE
Progettazione e accessibilità degli edifici
Articolo 5
Accessibilità e vie d'accesso
§ 1. Ogni edificio è accessibile alle condizioni di cui al libro II, titolo I, capitolo II, sezione I, del
regolamento di sicurezza.
§ 2. In deroga all'articolo CO 2, paragrafo 1, le vie d'accesso o sezioni di esse possono prevedere
porte, portoni e cancelli chiusi a chiave in modo permanente. In tal caso, essi sono aperti dal
personale della struttura al momento dell'intervento dei servizi antincendio e di soccorso.
Articolo 6
Facciate, vani finestra e tetti accessibili
§ 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo CO 3 e in virtù delle disposizioni del titolo I, articolo
1, comma II, l'accessibilità alle facciate non è richiesta.
Qualora la struttura sia situata all'interno di un edificio a uso polivalente, la presente deroga
riguarda solo la parte dell'edificio occupata dai centri e locali di detenzione amministrativa e
dalle zone di attesa.
§ 2. L'eventuale accessibilità ai tetti è determinata di concerto con i servizi antincendio e di
soccorso.
Articolo 7
Progettazione degli edifici
Le strutture sono ubicate esclusivamente all'interno di locali disposti su un massimo di tre piani
consecutivi fuori terra, di cui uno al pianoterra.
Articolo 8
Isolamento da edifici terzi
L'isolamento laterale tra le strutture e gli edifici terzi è realizzato mediante una parete tagliafuoco
con resistenza al fuoco di due ore o EI 120 o REI 120, se si tratta di un elemento portante, o da
uno spazio libero di almeno 8 metri. I telai delle eventuali porte di intercomunicazione sono
tagliafuoco con resistenza al fuoco di un'ora, muniti di apposito fermo o EI 60 – C1.
Qualora un edificio costituito da locali del gruppo A sia separato da uno spazio libero di meno di
4 metri da un edificio costituito da locali del gruppo B, la facciata di uno dei due è un muro
tagliafuoco con resistenza al fuoco di un'ora o EI 60 o REI 60, se si tratta di un elemento
portante, mentre gli eventuali vani finestra sono otturati mediante elementi parafiamma con
resistenza al fuoco di mezz'ora o E 30.
Le presenti disposizioni non pregiudicano l'applicazione di altre che impongano un grado di
isolamento superiore, in particolare quelle applicabili agli impianti classificati per la protezione
dell'ambiente.
Resistenza al fuoco delle strutture
Articolo 9
Elementi portanti verticali
A inasprimento delle disposizioni dell'articolo CO 12, gli elementi portanti degli edifici che, per
loro destinazione d'uso, comprendono locali riservati al riposo notturno situati al di sopra del
primo piano, presentano una resistenza minima al fuoco di un'ora o R 60.
Gli elementi portanti verticali situati in corrispondenza della facciata o del pignone degli edifici
devono presentare tale resistenza unicamente a un fuoco che si sviluppa dall'interno dell'edificio
alle condizioni di una prova di collaudo prevista ai sensi dei decreti adottati in applicazione
dell'articolo R. 123-5 del codice delle costruzioni e delle abitazioni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli elementi dell'intelaiatura dei tetti.
Articolo 10
Solai
A inasprimento delle disposizioni dell'articolo CO 12, i solai degli edifici che, per loro
destinazione d'uso, comprendono locali riservati al riposo notturno situati al di sopra del primo
piano, sono pareti tagliafuoco con resistenza al fuoco di un'ora o di classe REI 60.
La presente disposizione non si applica:
- ai solai situati al di sopra di un vespaio non accessibile;
- ai soffitti, ai soffitti sospesi dell'ultimo piano occupato, qualora le pareti verticali siano
prolungate fino alla copertura dell'edificio.
Distribuzione interna e compartimentazione
Articolo 11
Risega dei vuoti
Le pareti verticali costruite da solaio a solaio devono presentare un certo grado di resistenza al
fuoco.
Il sottotetto inaccessibile e l'intervallo tra il solaio e il soffitto sospeso sono risegati mediante
elementi in materiali di categoria M0 o A2 - s2, d0, o tramite pareti parafiamma con resistenza al
fuoco di un quarto d'ora o di classe E 15 o RE 15, se si tratta di un elemento portante.
Tali spazi hanno una superficie massima di 300 metri quadrati, con la maggiore delle dimensioni
non superiore a 30 metri.
Articolo 12
Volumi interni liberi
Le norme di cui all'istruzione tecnica n. 263 (1) si applicano ai volumi interni liberi (cortili
interni, pozzi luce e atri). In tal caso, i locali riservati al riposo notturno sono assimilati a camere.
In attenuazione delle suddette disposizioni, i corridoi di un edificio costituito da camere che si
affacciano su un volume interno libero sono considerati come disimpegni protetti dal momento
che la loro lunghezza, compresa tra la porta di una camera e quella di una scala o di un
disimpegno protetto, non supera i 30 metri.
All'interno di un volume interno libero, l'innesco dei dispositivi di evacuazione del fumo e di
ventilazione può non essere automatico. Tutti i comandi manuali sono situati presso una
postazione di controllo continuamente sorvegliata giorno e notte.
(1)
Istruzione tecnica n. 263 in materia di costruzione dei volumi interni liberi ed evacuazione del
fumo dagli stessi negli edifici destinati ad accogliere pubblico.
Articolo 13
Zone protette
§ 1. I piani in cui si trovano locali accessibili alle persone ospitate sono situati in zone protette,
alle seguenti condizioni:
- ogni piano della struttura è risegato in modo da costituire almeno due zone protette mediante
una parete tagliafuoco con resistenza al fuoco di un'ora di classe EI 60 o REI 60, in caso di
elemento portante da facciata a facciata. Qualora la struttura sia costituita soltanto da due zone,
ciascuna di esse deve avere una capacità ricettiva tale da consentire di accogliere l'insieme degli
occupanti;
- le zone comunicano mediante porte parafiamma a battenti con resistenza al fuoco di mezz'ora o
di classe E 30, situate nei corridoi;
- ogni zona è dotata almeno di una scala utilizzabile per l'evacuazione fino all'esterno o a uno
spazio protetto.
§ 2. All'interno di tali zone e in attenuazione delle disposizioni dell'articolo CO 24, primo
paragrafo, le porte di separazione situate nei corridoi chiusi di grande lunghezza possono essere
sostituite da paratie antifumo di altezza adeguata alle condizioni di servizio, con resistenza al
fuoco di un quarto d'ora o DH 30, e in materiale di categoria M1 o B - s3, d0.
Locali non accessibili alle persone ospitate, locali a rischio particolare
Articolo 14
Locali a rischio particolare
In applicazione dell'articolo CO 27, paragrafo 2, sono classificati come:
Locali a rischio elevato:
- i locali adibiti a magazzino di volume superiore a 200 metri cubi.
Locali a rischio medio:
- i locali adibiti a magazzino di volume inferiore o uguale a 200 metri cubi;
- le cucine, i locali per il riporto a temperatura e locali associati;
- i locali biancheria e i locali per il deposito bagagli.
Arredi interni, arredamento, mobilio
Articolo 15
Reazione al fuoco dei rivestimenti dei locali di alloggio
A inasprimento delle disposizioni degli articoli AM 4, AM 5 e AM 7, le pavimentazioni dei
locali di alloggio sono in materiali con reazione al fuoco di categoria M2 o di classe BFL - s1; i
rivestimenti murali e i soffitti sospesi sono in materiali con reazione al fuoco di categoria M1 o
di classe A2 - s2, d0.
Articolo 16
Mobilio e arredamento principale dei locali di alloggio
I mobili di grandi dimensioni e l'arredamento principale dei locali di alloggio sono in materiali
con reazione al fuoco di categoria M1 o di classe A2 - s2, d0.
Evacuazione del fumo
Articolo 17
Evacuazione del fumo
§ 1. Le strutture di cui al presente capitolo appartengono alla classe 1 ai fini della determinazione
del coefficiente α, ai sensi dell'allegato dell'istruzione tecnica n. 246
§ 2. I comandi per l'evacuazione del fumo sono situati in un luogo accessibile esclusivamente al
personale.
Mezzi di soccorso
Articolo 18
Mezzi di estinzione
§ 1. La protezione antincendio esterna è garantita da una o più bocche antincendio o idranti a
colonna o qualsiasi altro mezzo equivalente che assicuri una portata di 60 metri cubi all'ora per
due ore, installato sul suolo pubblico ad una distanza di almeno 150 metri dall'accesso principale
dell'edificio. Il numero, la posizione e la portata simultanea di tali mezzi sono determinati di
concerto con i servizi antincendio e di soccorso.
§ 2. La protezione antincendio dei locali è garantita mediante:
- estintori portatili ad acqua polverizzata di 6 litri di capacità, in ragione di un apparecchio per
200 metri quadrati, o frazione di tale superficie, con un minimo di un apparecchio per piano,
situato in prossimità di ogni accesso a un corridoio;
- estintori portatili adeguati al rischio (vano caldaia, locali per il riporto a temperatura...).
L'installazione di estintori nei corridoi delle parti dell'edificio destinate all'alloggio può
comportare problemi quali danni, uso improprio ecc.
Tenuto conto della presenza di attrezzature tecniche adeguate (videosorveglianza, rilevazione
d'incendio, sistemi di comunicazione vocale, ecc.) nonché di un servizio di sorveglianza, la
sistemazione di tali materiali è autorizzata sia in prossimità degli accessi alle zone
summenzionate, sia in "armadi antincendio" metallici di colore rosso chiudibili a chiave, sia
presso la postazione di controllo e di sorveglianza.
Articolo 19
Sistema di sicurezza antincendio
§ 1. Le strutture sono dotate di un sistema di sicurezza antincendio di categoria A.
§ 2. In attenuazione delle disposizioni dell'articolo CO 46, paragrafo 2, gli eventuali dispositivi a
comando manuale con funzione di interruttore delle porte dotate di un sistema di chiusura
elettromagnetica possono essere installati presso la postazione di controllo e di sorveglianza o
all'esterno dell'edificio.
Articolo 20
Rilevazione automatica d'incendio
Solo i locali del gruppo A, fatti salvi i locali bagno in comune, sono dotati di rilevatori
automatici d'incendio adeguati ai rischi.
Le attrezzature di controllo e di segnalazione, installate presso la postazione di controllo e di
sorveglianza, sono sorvegliate da un servizio di sicurezza antincendio quale definito all'articolo
MS 46.
Articolo 21
Principi relativi all'allarme
Tenuto conto della presenza delle attrezzature tecniche di sorveglianza (videosorveglianza,
rilevazione d'incendio, sistemi di comunicazione vocale ecc.) e in deroga al primo paragrafo
dell'articolo MS 65, nessun pulsante manuale di allarme è installato nei locali del gruppo A.
Articolo 22
Sistemi di allerta
In deroga al terzo paragrafo dell'articolo MS 70, i servizi antincendio e di soccorso sono allertati
tramite un mezzo di chiamata situato presso la postazione di controllo e di sorveglianza.
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