Datenaustausch: Abt.2V - Landtagsamt (Version 6.0/20.2.2001)

1. ------IND- 2010 0591 A-- IT- ------ 20100910 --- --- PROJET
Agosto 2010
Procedura di notifica
p. aut. -2V-LG-1252/30-2010
Legge del …………….,
recante modifica alle norme edilizie della Carinzia
e al regolamento edilizio della Carinzia
Il Parlamento della Carinzia ha deliberato:
Articolo I
Le norme edilizie della Carinzia – K-BV, LGBl. n. 56/1985, modificate da ultimo dalla legge
LGBl. n. 10/2008, sono modificate come segue:
1.
l'articolo 1 recita:
"Articolo 1
Requisiti
(1) Le costruzioni e tutti i loro componenti devono essere progettate e realizzate in modo
tale che, tenendo conto dell'economicità, siano funzionali e soddisfino i requisiti costruttivi
elencati di seguito. I requisiti devono essere soddisfatti conformemente allo stato della
tecnica (articolo 2) tenendo conto degli effetti prevedibili e della normale manutenzione in un
periodo economicamente adeguato. Occorre tenere conto delle differenze relative alla
posizione, alle dimensioni e all'utilizzo delle costruzioni.
-2-
(2) I requisiti costruttivi per le costruzioni di cui alla presente legge sono:
a)
resistenza meccanica e stabilità,
b)
protezione antincendio,
c)
igiene, salute e tutela ambientale,
d)
sicurezza d’impiego ed eliminazione di barriere architettoniche,
e)
isolamento acustico,
f)
risparmio energetico e isolamento termico.
(3) Gli elementi strutturali devono essere fabbricati con prodotti da costruzione
adeguatamente resistenti oppure devono essere protetti da effetti dannosi qualora siano
esposti a tali effetti. Per effetti dannosi si intendono per esempio i danni ambientali, gli agenti
atmosferici, le vibrazioni o le azioni corrosive.
(4) I prodotti da costruzione devono corrispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 del
regolamento edilizio della Carinzia del 1996 e successive modifiche."
2.
L'articolo 2 recita:
"Articolo 2
Stato della tecnica
Lo stato della tecnica ai sensi della presente legge è rappresentato dallo sviluppo raggiunto
nel rilevante campo scientifico dalle procedure costruttive, dagli impianti e dalle tecniche di
costruzione il cui funzionamento sia stato verificato o comprovato in altra maniera.”
3.
Gli articoli 2a e 2b sono soppressi.
4.
All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), il riferimento "articolo 48, paragrafo 1, prima e
seconda frase" è sostituito dal riferimento "articolo 28, paragrafo 1".
-3-
5.
All'articolo 8, paragrafo 1, il riferimento "articolo 48, paragrafo 1, prima e seconda frase"
è sostituito dal riferimento "articolo 28, paragrafo 1".
6.
All'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) il riferimento "articolo 48, paragrafo 1, prima e
seconda frase" sostituito dal riferimento "articolo 28, paragrafo 1".
7.
La terza sezione recita:
"3ª sezione
Requisiti costruttivi
Articolo 11
Resistenza meccanica e stabilità
(1) Le costruzioni e tutti i loro componenti devono essere progettate e realizzate in
conformità dello stato della tecnica in modo tale da avere capacità portante durante la
costruzione e l'impiego; a tale riguardo occorre tenere conto degli effetti di carattere
permanente, variabile, sismico e straordinario. L'idoneità all'uso non deve essere
compromessa da deformazioni o vibrazioni tenuto conto degli effetti di carattere permanente
e variabile.
(2) Occorre evitare in particolare i seguenti eventi:
a)
crollo dell'intera costruzione o di una parte di essa,
b)
deformazioni che compromettano l'idoneità all'uso oppure il rispetto dei requisiti
costruttivi conformemente all'articolo 1,
c)
danni a elementi strutturali, impianti o attrezzature a seguito di deformazioni eccessive
della struttura portante oppure
d)
danni sproporzionati rispetto all'evento scatenante.
-4-
Articolo 12
Protezione antincendio
Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in tutte le loro parti in modo tale da
soddisfare i requisiti di protezione antincendio, tenuto conto del loro scopo d'utilizzo, e in
modo da prevenire qualsiasi rischio, derivante da incendi, per la vita e la salute umana,
nonché in modo tale da limitare efficacemente la propagazione di un incendio.
Articolo 13
Capacità portante della costruzione in caso d’incendio
(1) Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in modo tale che, in caso di
incendio, la capacità portante rimanga inalterata almeno per il tempo necessario a garantire
la fuga o il salvataggio degli occupanti della costruzione. Occorre tenere conto delle
condizioni necessarie per garantire una fuga o un salvataggio sicuri, in modo particolare le
dimensioni o lo scopo d'utilizzo della costruzione nonché le vie di accesso per i servizi di
soccorso.
(2) Se ciò dovesse rivelarsi necessario in virtù della posizione o delle dimensioni della
costruzione occorre garantire anche che un eventuale crollo della costruzione o di parti di
essa non provochi danni su terreni edificabili adiacenti.
Articolo 14
Propagazione del fuoco e del fumo all'interno della costruzione
(1) Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in modo tale che in caso di
incendio la propagazione del fuoco e del fumo all'interno della costruzione sia limitato.
(2) Gli elementi strutturali per la delimitazione delle unità abitative, per esempio soffitti o
pareti divisorie tra gli appartamenti, devono avere una resistenza al fuoco che
a)
escluda qualsiasi rischio immediato per le persone che si trovano in altre unità abitative
e
b)
delimiti efficacemente la propagazione dell'incendio.
-5-
A questo riguardo occorre tenere conto dello scopo d'utilizzo e delle dimensioni della
costruzione.
(3) Le costruzioni devono essere ripartite in sezioni tagliafuoco, qualora ciò sia necessario,
alla luce del loro scopo d'utilizzo o delle loro dimensioni, per garantire la sicurezza delle vie
di fuga e una lotta antincendio efficace. In particolare le dimensioni e la disposizione delle
sezioni tagliafuoco devono essere finalizzate a questo scopo. Gli elementi strutturali che
delimitano le singole sezioni tagliafuoco devono limitare efficacemente la propagazione
dell'incendio.
(4) I seguenti elementi possono essere attrezzati come sezioni tagliafuoco:
a)
gli spazi che presentano un rischio d'incendio elevato a causa del loro scopo d'utilizzo,
per esempio i locali caldaia e i locali rifiuti;
b)
gli spazi con attrezzature speciali rilevanti ai fini della sicurezza, per esempio gli impianti
di alimentazione di emergenza.
I prodotti da costruzione utilizzati in detti spazi, come per esempio i rivestimenti del
pavimento, delle pareti e dei soffitti nonché i materiali isolanti, non devono favorire l'innesco
e la propagazione di incendi.
(5) Le facciate, compresi i materiali isolanti, la struttura di sostegno e gli ancoraggi, devono
essere realizzate in modo tale che in caso d'incendio s'impedisca quanto più possibile la
propagazione ad altre unità abitative e qualsiasi rischio per i servizi di soccorso. Occorre
tenere conto a tal fine dell'altezza della costruzione.
(6) Le cavità presenti nelle pareti, nei soffitti, nei pavimenti, nelle facciate o in altri elementi
strutturali non devono favorire la propagazione delle fiamme o del fumo. Gli impianti
domestici, come per esempio gli impianti di aerazione, non devono contribuire alla
formazione e alla propagazione del fuoco e del fumo.
(7) Gli impianti di combustione devono essere disposti e realizzati in tutte le loro parti in
modo tale che non vi sia alcun pericolo d'incendio, in particolare mediante il riscaldamento
degli elementi strutturali.
(8) Per poter contrastare la propagazione di un incendio nella fase iniziale è necessario che
vi sia a disposizione un numero sufficiente di dispositivi adeguati per lo spegnimento
immediato e generale; la posizione, le dimensioni e lo scopo d'utilizzo della costruzione o
delle sue parti devono essere tenuti in considerazione. Inoltre devono essere presenti
-6-
installazioni per la protezione antincendio, come per esempio i sistemi automatici di
rilevamento di incendio, gli impianti fissi di lotta antincendio, gli impianti di aspirazione del
fumo e del calore, nel caso in cui ciò sia necessario a causa del rischio di formazione di
incendi, delle dimensioni delle sezioni tagliafuoco o del carico d'incendio.
(9) Al più tardi entro il 31 dicembre 2011 in tutti gli appartamenti, indipendentemente dalla
loro data di costruzione, nei locali di soggiorno (ad eccezione delle cucine), nonché nei
corridoi da cui passano le vie di fuga dai locali di soggiorno deve essere installato un
rivelatore di fumo. I rivelatori di fumo devono essere montati in modo da poter riconoscere e
rivelare il fumo da incendio in fase precoce.
Articolo 15
Propagazione del fuoco ad altri costruzioni
(1) Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in modo tale da prevenire la
propagazione del fuoco ad altre costruzioni.
(2) Le pareti esterne delle costruzioni devono essere eseguite in modo tale da impedire la
propagazione di un incendio ad altre costruzioni oppure, essere almeno sufficienti in base
alle dimensioni e allo scopo d'utilizzo delle costruzioni, in modo tale da ritardarlo
sufficientemente a lungo. Non occorre realizzare le pareti esterne in tal modo se le
costruzioni sono state costruite a una distanza adeguata le une dalle altre. Occorre tener
conto anche di eventuali terreni edificabili adiacenti.
(3) Le coperture del tetto, i locali sul tetto e gli elementi translucidi dei tetti (per esempio
lucernari, globi di illuminazione) devono essere eseguiti e disposti in modo tale da evitare il
formarsi di incendi per salto di faville o per irraggiamento del calore. Per i locali sul tetto e gli
elementi translucidi dei tetti, il paragrafo 2 si applica analogamente
Articolo 16
Vie di fuga
(1) Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in modo tale che in caso di
incendio gli occupanti possano evacuare con rapidità e in sicurezza la costruzione o possano
essere soccorsi ricorrendo ad altre misure.
-7-
(2) Le costruzioni devono essere dotate di vie di fuga conformemente al paragrafo 3,
sempre se ciò è necessario alla luce dello scopo d'utilizzo, delle dimensioni e della possibilità
d'impiego delle attrezzature di soccorso per garantire l'evacuazione della costruzione rapida
e in sicurezza.
(3) I prodotti da costruzione utilizzati nelle vie di fuga, come per esempio i rivestimenti dei
pavimenti, delle pareti e dei soffitti, devono essere eseguiti in modo tale che, in caso di
incendio, un'evacuazione rapida e in sicurezza della costruzione non sia compromessa dal
fuoco, dal fumo o da gocce ardenti. Qualora a causa delle dimensioni o dello scopo d'utilizzo
della costruzione ciò sia necessario, occorre adottare misure aggiuntive, come per esempio
la creazione di sezioni tagliafuoco, impianti di aspirazione del fumo e del calore o
illuminazione di orientamento nelle vie di fuga.
Articolo 17
Requisiti per il soccorso e le operazioni di spegnimento in caso di incendio
(1) Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in modo tale che durante le
operazioni di lotta antincendio la protezione dei servizi di spegnimento e di soccorso sia
garantita nella massima misura e in modo tale che lo spegnimento avvenga con efficacia.
(2) Tenendo conto delle dimensioni, della posizione e dello scopo d'utilizzo della
costruzione, devono essere presenti le vie di accesso necessarie per le operazioni di
spegnimento e di soccorso, superfici di appoggio e aree di movimento nonché altre
attrezzature tecniche (per esempio condotte per l'acqua di spegnimento, ascensori
antincendio).
Articolo 18
Igiene, salute e tutela ambientale
Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in tutte le loro parti in modo tale da
soddisfare, tenendo conto del loro scopo d'utilizzo, i requisiti in materia di igiene, salute e
tutela ambientale.
-8-
Articolo 19
Installazioni sanitarie
Gli edifici con locali di soggiorno devono essere dotati di un numero sufficiente di installazioni
sanitarie, come per esempio bagni e punti d'acqua, i quali devono soddisfare, sulla base
delle dimensioni e dello scopo d'utilizzo dell'edificio, i requisiti di igiene. Altre costruzioni
devono soddisfare tali requisiti quando sono destinate a ospitare un notevole numero di
persone.
Articolo 20
Acque reflue e acque meteoriche di dilavamento
(1) Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in modo tale da essere attrezzate,
tenendo conto del loro scopo d'utilizzo, di impianti per la raccolta e lo smaltimento delle
acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento.
(2) Gli impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche
di dilavamento devono essere eseguite in modo tale che le acque reflue e le acque
meteoriche di dilavamento siano raccolte e smaltite in modo adeguato dal punto di vista
igienico e sanitario.
(3) La capacità portante del sottosuolo e il grado di secchezza delle costruzioni non devono
essere compromesse dagli impianti di raccolta e di smaltimento delle acque reflue e delle
acque meteoriche di dilavamento.
(4) Gli impianti di raccolta e di smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche di
dilavamento devono poter essere controllati e depurati senza grande dispendio.
Articolo 21
Altri effluenti
Gli altri effluenti, in particolare quelli provenienti dagli impianti agricoli, come per esempio le
stalle, gli impianti di raccolta del concime o i silos, devono essere raccolti in modo da non
compromettere l'igiene e la salute delle persone.
-9-
Articolo 22
Rifiuti
Nelle costruzioni è necessario garantire, tenendo conto del loro scopo d'utilizzo, una raccolta
e uno smaltimento adeguati dei rifiuti.
Articolo 23
Scarichi gassosi di focolari
(1) Gli scarichi gassosi dei focolari, tenendo conto del tipo di focolare e di combustibile,
devono essere rilasciati nell'atmosfera in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la
salute delle persone e senza recare loro disturbo.
(2) Gli impianti di scarico, compresi i raccordi, devono poter essere controllati e depurati
senza grande dispendio.
Articolo 24
Protezione dall'umidità
(1) Le
costruzioni,
a
seconda
del
loro
scopo
d'utilizzo,
devono
essere
rese
permanentemente stagne dall'infiltrazione e dall'ascesa di acqua e umidità dal suolo. A
questo riguardo occorre tenere conto in particolar modo delle inondazioni pronosticabili.
(2) Le coperture del tetto, le pareti esterne, le finestre e le porte esterne nonché altri
elementi strutturali esterni devono offrire protezione dalle acque meteoriche di dilavamento.
(3) Le costruzioni, tenendo conto del loro scopo d'utilizzo, devono essere progettate in tutte
le loro parti in modo tale che durante il loro impiego abituale si eviti un accumulo di umidità
dannoso per condensazione di vapore negli elementi strutturali e sulle loro superfici.
- 10 -
Articolo 25
Acqua per uso industriale
(1) Un sistema di approvvigionamento di acqua per uso industriale indipendente deve
essere progettato e realizzato in modo tale che sia indipendente dal sistema di
approvvigionamento di acqua potabile.
(2) Occorre evitare uno scambio di acqua per uso industriale e acqua potabile mediante
provvedimenti adeguati.
Articolo 26
Acqua potabile
(1) Gli edifici con locali di soggiorno devono essere approvvigionati di acqua potabile che
non ponga rischi alla salute.
(2) I serbatoi, le condotte, le armature, gli elementi strutturali per il trattamento dell'acqua
(per esempio il riscaldamento, l'addolcimento dell'acqua) e altri elementi strutturali che
vengono a contatto con l'acqua potabile (per esempio gli impianti per l'aumento della
pressione) non devono modificare le proprietà dell'acqua in modo tale da compromettere
l'igiene o la salute delle persone.
(3) E' necessario garantire che l'acqua potabile non sia inquinata da influssi esterni in modo
tale da compromettere l'igiene o la salute delle persone, per esempio mediante guarnizioni
danneggiate, un reflusso imprevisto o mediante migrazione, a causa di sostanze minerali o
organiche nocive, oppure dal punto di vista microbiologico.
Articolo 27
Protezione da immissioni nocive
(1) Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in tutte le loro parti in modo tale da
non causare alcuna immissione nociva per la salute degli occupanti dell'edificio, come per
esempio gas nocivi, particelle o raggi.
- 11 -
(2) Se sulla base dello scopo d'utilizzo della costruzione non sono da escludersi emissioni in
concentrazioni pericolose (per esempio nei garage), è necessario adottare provvedimenti
strutturali o altri provvedimenti per evitare pericoli per la salute. Per quanto riguarda i
provvedimenti possono essere necessari impianti di ventilazione e dispositivi di evacuazione
dell'aria sfiato oppure l'installazione di un dispositivo di allarme acustico.
(3) Nel caso di emissioni nocive dal sottosuolo le costruzioni devono essere progettate e
realizzate in modo tale che non pregiudicare la salute degli occupanti.
Articolo 28
Esposizione alla luce e illuminazione
(1) I locali di soggiorno devono avere un'esposizione alla luce naturale sufficiente a
garantire la salute e il benessere degli occupanti, a meno che non sia sufficiente, in virtù
dello scopo d'utilizzo, un'illuminazione esclusivamente artificiale. A tale riguardo occorre
tenere conto in modo particolare della geometria del locale e delle condizioni relative
all'esposizione alla luce.
(2) Tutti gli spazi e le aree generalmente accessibili delle costruzioni devono poter essere
illuminate a seconda del loro scopo d'utilizzo.
Articolo 29
Ventilazione e riscaldamento
Gli spazi devono poter essere ventilati e riscaldati a seconda del loro scopo d'utilizzo. Gli
impianti di ventilazione,né lo smaltimento degli scarichi gassosi dei focolari, non devono
pregiudicare la salute delle persone.
Articolo 30
Livello e altezza delle stanze spazi
(1) Il livello del pavimento delle stanze rispetto al livello del suolo deve essere progettato ed
eseguito in modo tale da non compromettere, a seconda dello scopo d'utilizzo, la salute o il
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benessere degli occupanti; pertanto occorre tenere conto in particolar modo delle
inondazioni pronosticabili.
(2) L'altezza delle stanze deve garantire, a seconda dello scopo d'utilizzo, un volume d'aria
sufficiente per la salute e il benessere degli occupanti.
Articolo 31
Immagazzinamento di sostanze pericolose
Le costruzioni o le loro parti in cui sono immagazzinate le sostanze nocive devono essere
realizzate in modo da preservare la salute delle persone nonché l'ambiente mediante una
fuga delle sostanze nocive e la loro infiltrazione nel suolo.
Articolo 32
Sicurezza d'impiego
Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in modo tale da evitare durante il loro
impiego infortuni che possano pregiudicare la vita o la salute delle persone, come per
esempio infortuni per scivolamento, inciampo, caduta o urto. A tale riguardo occorre prestare
particolare attenzione, a seconda dello scopo d'utilizzo, ai bambini, agli anziani e alle
persone con disabilità.
Articolo 33
Apertura
(1) Tutti i componenti delle costruzioni devono aprirsi in modo tale da essere accessibili e
utilizzabili conformemente allo scopo d'utilizzo. L'altezza del passaggio di porte, portoni e
scale deve essere misurate in modo tale da garantire un utilizzo sicuro.
(2) L'apertura verticale deve avvenire quando il passaggio è attraverso scale o rampe.
Qualora a seconda dello scopo d'utilizzo e tenendo conto dell'altezza della costruzione ciò
sia necessario, le scale dovranno essere disposte nella tromba delle scale con l'aggiunta di
ascensori. Comunque sia negli edifici con locali di soggiorno di oltre tre piani fuori terra
nonché nei garage con due o più piani sotterranei deve essere sistemato un ascensore.
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Articolo 34
Protezione da infortuni per scivolamento o inciampo
(1) I componenti accessibili delle costruzioni non devono avere punti dove si possa
scivolare o inciampare, ad esempio a causa di una resistenza allo scivolamento insufficiente
o inaspettatamente variabile, ostacoli o irregolarità della superficie pericolosi. A tale riguardo
occorre tenere conto dello scopo d'utilizzo e dell'eventuale formazione di acqua.
(2) Le scale e le rampe, a seconda dello scopo d'utilizzo, e in particolare a seconda delle
loro dimensioni, devono essere progettate in modo tale da poter essere utilizzate
agevolmente e in tutta sicurezza.
Articolo 35
Protezione da infortuni per caduta
(1) Nei punti accessibili delle costruzioni in cui sussiste un pericolo di caduta è necessario
montare delle protezioni che prevengano la caduta di persone (per esempio ringhiere,
parapetti, vetrate anticaduta). Ciò non si applica nei casi in cui il montaggio di una protezione
sia in contrasto con lo scopo d'utilizzo della costruzione (per esempio nel caso di piattaforme
di carico, piscine ecc.).
(2) Se, in base allo scopo d'utilizzo della costruzione, esistono punti dove sussiste un
pericolo di caduta accessibili anche ai bambini, i dispositivi di sicurezza cui al paragrafo 1
devono essere realizzati in modo tale da impedire l’accesso furtivo, lo scivolamento e
ostacolarne lo scavalcamento.
(3) Pozzetti, aperture e simili devono essere coperti in modo da sostenere con sicurezza
pesi e traffico.
Articolo 36
Protezione da infortuni da urto e da oggetti in caduta
(1) Tenendo conto delle condizioni di installazione, le vetrate devono essere protette da urti
causati da persone o essere realizzate in modo tale da non frantumarsi in modo pericoloso.
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(2) Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in modo tale che le persone siano
protette da oggetti in caduta. Ciò include anche per esempio il fissaggio sicuro di elementi
strutturali come facciate e componenti in vetro, provvedimenti contro la caduta di frammenti
di vetro che possono arrecare pericolo nel caso di vetrate sovrastanti le persone nonché
provvedimenti contro la caduta di neve e ghiaccio dai tetti.
Articolo 37
Protezione da ustioni
I Dispositivi e gli impianti per il riscaldamento delle costruzioni nonché per la produzione,
l'accumulo e la distribuzione di acqua calda devono, se necessario, essere dotati di
protezioni per impedire contatti pericolosi.
Articolo 38
Protezione da fulmini
Le costruzioni devono essere dotate di impianti parafulmine, qualora esse siano esposte a
causa della loro posizione, delle loro dimensioni e della modalità di costruzione al rischio di
essere colpite da fulmini oppure se lo scopo d'impiego o l'importanza culturale e storico della
costruzione lo richiedono.
Articolo 39
Configurazione priva di barriere architettoniche delle costruzioni
(1) Le seguenti costruzioni devono essere progettate e realizzate senza barriere
architettoniche in modo tale che i componenti destinati ai visitatori e ai clienti siano
accessibili anche per i bambini, gli anziani e le persone con disabilità senza alcun pericolo e
possibilmente senza aver bisogno di assistenza:
a)
gli edifici pubblici (ospitanti autorità o uffici pubblici);
b)
gli edifici adibiti a un utilizzo nel campo dell'istruzione (per esempio gli asili, le scuole, le
università, gli istituti d'istruzione);
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c)
gli esercizi commerciali con beni di prima necessità;
d)
le banche;
e)
le strutture sanitarie e sociali, case di riposo o di cura per anziani;
f)
gli studi medici e le farmacie;
g)
i servizi igienici pubblici nonché
h)
altre costruzioni che siano accessibili al pubblico e che siano progettate in modo da
ospitare almeno 50 visitatori o clienti.
(2) Al fine di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 è necessario in particolare
a)
che almeno un ingresso, ovvero l'ingresso principale o un ingresso nelle sue immediate
vicinanze, sia raggiungibile senza gradini,
b)
che nelle vie di collegamento si evitino in linea di principio gradini, traverse e ostacoli
analoghi; i dislivelli inevitabili devono essere superati o compensati per mezzo di rampe,
ascensori o altri sistemi di risalita,
c)
mantenere la larghezza delle porte e dei corridoi,
d)
raggiungere un numero di servizi sanitari per persone disabili adeguato allo scopo
d'utilizzo.
(3) Per gli edifici con più di quattro unità abitative, ad eccezione delle case a schiera, vale il
paragrafo 2, lettera a); conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, un ascensore deve essere
raggiungibile senza gradini.
(4) Per gli edifici con più di dieci unità abitative vale il paragrafo 2, lettere a), b) e c);
conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 un ascensore deve essere raggiungibile senza
gradini. Gli appartamenti di tali edifici devono essere progettati e realizzati conformemente ai
principi di edilizia popolare.
(5) A partire da 10 parcheggi per automobili, per ogni 50 parcheggi prescritti conformemente
all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento edilizio della Carinzia del 1996 nella versione
vigente, è necessario prevedere un parcheggio per automobili facilmente accessibile all
persone con disabilità.
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(6) I parcheggi per automobili riservati a persone con disabilità devono essere costruiti nelle
vicinanze dell'ingresso dell'edificio. I parcheggi per automobili riservati a persone con
disabilità presenti nei garage devono essere raggiungibili senza gradini.
Articolo 40
Isolamento acustico
(1) Gli impianti devono essere progettati e realizzati in modo tale che
a)
la salute delle persone sane, in condizioni normali che si trattengono all'interno della
costruzione non sia messa in pericolo né queste siano infastidite da suoni e vibrazioni
che scaturiscono dall'utilizzo prestabilito dell'impianto e da suoni provenienti dall'esterno;
b)
la salute delle persone sane, in condizioni normali che si trattengono in una costruzione
adiacente non sia messa in pericolo né queste siano infastidite da suoni e vibrazioni che
scaturiscono dall'utilizzo prestabilito dell'impianto.
A tale riguardo occorre tenere in considerazione lo scopo d'utilizzo nonché la posizione della
costruzione e dei suoi spazi.
(2) Se lo scopo d'utilizzo particolare della costruzione o di una sua parte lo richiedono è
necessario garantire un'acustica adeguata dello spazio.
Articolo 41
Elementi strutturali
Tutti gli elementi strutturali, in modo particolare quelli esterni e di separazione nonché le
superfici accessibili delle costruzioni, devono essere progettati e realizzati in modo tale che
la trasmissione di rumore per via aerea, di rumore da calpestio o di rumore trasmesso per via
strutturale sia isolato nella misura necessaria per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 40,
paragrafo 1.
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Articolo 42
Impianti domestici
Gli impianti domestici, i macchinari fissi e gli impianti tecnici che durante il servizio possono
creare o trasmettere rumore oppure possono causare scosse o vibrazioni devono essere
installati e posizionati in modo tale che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 40,
paragrafo 1. Si applica l'articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 43
Risparmio energetico e isolamento termico
(1) Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in tutte le loro componenti in modo
tale che durante l'utilizzo la quantità di energia richiesta in base allo stato della tecnica sia
limitata. Occorre assumere che l'utilizzo della costruzione sia conforme alla costruzione; è
necessario inoltre tenere conto dei relativi fabbisogni (in particolare per riscaldamento,
preparazione di acqua calda, raffreddamento, aerazione, illuminazione).
(2) Nella valutazione relativa all’avvenuta limitazione o meno del fabbisogno di energia,
secondo lo stato più avanzato della tecnica, conformemente al par. 1, si dovrà soprattutto
tenere conto:
a)
del tipo e scopo di utilizzo della costruzione,
b)
della garanzia di un microclima che corrisponda allo scopo d'utilizzo, facendo particolare
attenzione che non si verifichino effetti deleteri, come una ventilazione insufficiente o un
surriscaldamento in estate,
c)
rapporto costo- benefici rispetto al risparmio energetico.
(3) Durante la costruzione degli edifici con una metratura utile totale superiore ai 1 000 m2
devono essere impiegati sistemi alternativi, ammesso che ciò sia opportuno dal punto di
vista tecnico, ecologico ed economico. Per sistemi alternativi si intendono in particolare
a)
i sistemi di approvvigionamento energetico decentralizzati sulla base delle fonti di
energia rinnovabili,
b)
i sistemi di cogenerazione di energia elettrica e termica,
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c)
i sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini) e
d)
pompe di calore.
(4) Nel caso di una ristrutturazione complessiva di edifici con una metratura utile totale
superiore ai 1000 m2 i paragrafi 1 e 2 valgono non solo per gli edifici che sono in fase di
ristrutturazione, bensì per l'intero edificio già regolarmente esistente.
(5) Durante la costruzione degli edifici nonché nel caso di una ristrutturazione complessiva
di edifici con una metratura utile totale superiore ai 1 000 m2 una persona autorizzata o un
organo di controllo accreditato conformemente alle prescrizioni pertinenti all'esercizio della
professione, sono tenuti a rilasciare un attestato sul rendimento energetico dell'edificio
(certificazione energetica) con una validità di un massimo di dieci anni. La validità della
certificazione energetica può essere prorogata previa verifica da parte dell'autore della
certificazione o di un'altra persona autorizzata a rilasciare tale documento valido per dieci
anni, ammesso che non siano state apportate modifiche all'edificio che hanno un impatto sul
rendimento energetico e ammesso che le condizioni giuridiche per il rilascio siano rimaste
immutate.
(6) Al fine di rilasciare le certificazioni energetiche le persone autorizzate devono avere, se
ciò è necessario per il rilascio di certificazioni energetiche, accesso online ai dati relativi ai
registri locali degli edifici e delle abitazioni dei comuni del Land della Carinzia
conformemente alla sezione B Z 1, 3 e 7 e sezione C dell'allegato della legge sui registri
degli edifici e delle abitazioni – legge GWR, BGBl. I n. 9/2004, modificata da ultimo dalla
legge BGBl. I n. 125/2009.
(7) La persona che ha rilasciato la certificazione energetica deve comunicare i dati della
certificazione al governo del Land in forma elettronica. Il governo del Land può utilizzare
automaticamente i dati della certificazione energetica non relativi alle persone nonché i dati
relativi alla persona che ha rilasciato la certificazione energetica, se ciò è necessario a fini di
carattere statistico o di politica energetica. La persona che ha rilasciato la certificazione
energetica deve avere accesso online garantito ai dati relativi alle certificazioni energetiche
da questa rilasciate e comunicate. Il governo del Land è tenuto a definire più nel dettaglio il
contenuto e la forma della comunicazione dei dati mediante regolamento.
(8) I paragrafi 1-5 valgono solo per
a)
i monumenti storici e gli edifici che sono ufficialmente protetti in quanto parte di un
ambiente definito oppure a causa del loro particolare valore architettonico o storico, se il
- 19 -
rispetto dei requisiti dovesse comportare una modifica inaccettabile della loro natura o
del loro aspetto esteriore,
b)
gli edifici che sono utilizzati per fini religiosi,
c)
gli edifici che non hanno uno scopo abitativo e non sono condizionati,
d)
gli edifici a sé stanti con una metratura utile totale inferiore ai 50 m2.
(9) Nel caso di edifici con una metratura utile totale superiore ai 1 000 m2 utilizzati dalle
autorità o dagli enti che forniscono servizi a numerose persone e sono quindi visitati di
frequente, il proprietario o chi ne fa uso è tenuto a esporre la certificazione energetica
(pagine 1 e 2) in un luogo ben visibile al pubblico.”
8.
La quarta sezione recita:
4ª sezione
Disposizioni particolari
Articolo 44
Camino di emergenza
Indipendentemente dal tipo di riscaldamento ogni appartamento deve avere almeno una
connessione a un circuito di scarico dei prodotti di combustione. Ciò non è valido per le case
passive il cui fabbisogno di calore per riscaldamento è inferiore a 15 kWh/m²a.
Articolo 45
Appartamenti
(1) Gli appartamenti devono avere una metratura utile di almeno 25 m².
(2) Gli appartamenti fino a 30 m² possono contenere solo una stanza.
(3) Le stanze, ad eccezione delle cucine, devono avere una metratura utile di almeno
10 m².
- 20 -
(4) Negli appartamenti con più di due stanze deve esservi un ripostiglio, negli altri
appartamenti un'area che funga da tale.
(5) Per gli edifici con più di quattro appartamenti deve esservi un numero corrispondente di
spazi adeguati per parcheggiare passeggini, biciclette nonché vi devono essere attrezzature
per lavare e asciugare il bucato.
Articolo 46
Scuole, asili e doposcuola
(1) Le scale a ventaglio o le scale a chiocciola non sono ammesse nelle scuole.
(2) Se la maggior parte degli spazi di un edificio svolge le funzioni di asilo o doposcuola le
scale a chiocciola non devono essere impiegate come scale principali.
(3) Fra i piani nonché davanti alle scale esterne con più di cinque gradini occorre disporre
una pedana. Le scale esterne devono essere riparate con una tettoia.
(4) Dopo le porte di ingresso è necessario installare un volano.
(5) Se le palestre nelle scuole o gli spazi collettivi e di movimento negli asili, insieme agli
spazi adiacenti subordinati, sono disposti in un edificio a sé stante, questi devono essere
collegati all'edificio della scuola o dell'asilo mediante un corridoio coperto oppure da una
struttura simile.
Articolo 47
Istituti di cura
(1) Il presente paragrafo si applica agli istituti di cura conformemente al regolamento sugli
istituti di cura del 1999 nella versione attualmente in vigore, nonché alle strutture di cui
all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e d) del regolamento sugli istituti di cura del 1999 nella
versione attualmente in vigore.
(2) Le vie di accesso e di uscita devono essere progettate in modo tale che gli ingressi per i
visitatori e i pazienti siano separati dalle vie di accesso per le ambulanze e per scopi
commerciali.
- 21 -
(3) Il trasferimento dei pazienti deve avvenire in modo tale che non siano sottoposti ad
alcun influsso atmosferico.
(4) Le scale esterne utilizzate anche dai visitatori e dai pazienti devono essere coperte da
una tettoia."
9.
La quinta sezione recita:
5ª sezione
Impianti di climatizzazione
Articolo 48
Definizione
Ai sensi della presente legge un impianto di climatizzazione è la combinazione di tutti i
componenti necessari per una forma di trattamento dell'aria con il quale la temperatura può
essere regolata, eventualmente insieme all'aerazione, all'umidità e alla purezza dell'aria.
Articolo 49
Ispezione periodica
(1) Il gestore di un impianto di climatizzazione con una capacità di raffreddamento superiore
a 12 kW è obbligato a spese proprie a incaricare degli esperti (paragrafo 6) di ispezionare
ogni tre anni, conformemente al paragrafo 2, e ogni dodici anni, conformemente al paragrafo
3. Il gestore dell'impianto di climatizzazione è inoltre obbligato a conservare i risultati delle
ispezioni e a esibirli su richiesta all'esperto e all'autorità competente.
(2) L'ispezione da eseguire ogni tre anni deve comprendere quanto segue:
a)
ispezione a vista;
b)
verifica del funzionamento e regolazione dei dispositivi di controllo, in particolare
regolazione dei termostati;
c)
pulizia dei sistemi di filtraggio e degli scambiatori di calore come gli evaporatori e i
condensatori.
- 22 -
d)
rilevamento dei dati fondamentali relativi all'impianto, come per esempio refrigerante,
anno di costruzione, capacità di raffreddamento, sistema diretto o indiretto, sistema
integrato di un impianto di aerazione;
e)
verifica della corrispondenza dell'impianto con lo stato della tecnica prestabilito al
momento della messa in servizio e documentazione di successive modifiche, verifica dei
requisiti effettivi relativi al fabbisogno di raffreddamento e dello stato attuale dell'edificio;
f)
verifica del regolare funzionamento dell'impianto mediante:
1
verifica degli inventari e dei documenti,
2
verifica del funzionamento, dell'usura e della tenuta,
3.
verifica dell'efficacia dell'estrazione del calore all'esterno (per esempio condensatori
raffreddati ad aria),
4
verifica dell'efficacia degli scambiatori di calore (evaporatori o analogamente acqua
fredda – fluidi frigoriferi/ refrigeranti d'aria) nell'impianto di refrigerazione,
5
ispezione dei sistemi per aria raffreddata e aria da aerazione indipendente negli
spazi condizionati,
6.
ispezione dei sistemi per aria raffreddata e aria da aerazione indipendente nelle
attrezzature per aerazione e nelle relative condotte di aerazione,
7.
ispezione dei sistemi per aria raffreddata e aria da aerazione indipendente nelle
attrezzature per aerazione delle prese di aria esterne;
g)
verifica del funzionamento e della regolazione delle diverse apparecchiature regolabili, in
particolare della regolazione dei termostati e dei pressostati per i condensatori
(ottimizzazione della regolazione della pressione di condensazione);
h)
verifica del funzionamento e del raccordo dei diversi elementi strutturali;
i)
verifica della quantità necessaria di refrigerante in un cantiere subappaltato nonché una
verifica aggiuntiva della tenuta degli impianti di raffreddamento.
(3) L'ispezione da eseguire ogni dodici anni deve comprendere, oltre alle verifiche di cui al
paragrafo 2, quanto segue:
a)
misurazione della corrente assorbita;
- 23 -
b)
misura del rendimento dell'impianto installato tenendo conto del sistema impiegato;
c)
elaborazione di proposte per la riduzione del fabbisogno di raffreddamento dell'edificio o
degli spazi che rientrano in un'unica area di competenza;
d)
elaborazione di proposte per la riduzione dell'efficienza dell'impianto nelle fasi seguenti:
1
fornitura dell'energia,
2
distribuzione,
3
emissione (diretta o indiretta),
4
esame delle emissioni (CO2).
(4) L'esperto è tenuto a rilasciare un documento che riporti i risultati dell'ispezione periodica.
Tale documento deve contenere, per quanto riguarda l'ispezione:
a)
conformemente all'articolo 2, i dati sull'edificio ispezionato e sul controllore, l'elenco dei
documenti disponibili, i dati sugli impianti ispezionati, i dati sui risultati delle misurazioni,
sul consumo totale di energia, sul rendimento energetico dell'impianto, sulla quantità di
aria nell'impianto di aerazione integrato necessaria per il raggiungimento del microclima
interno desiderato, i difetti individuati, i provvedimenti consigliati, la manutenzione
eseguita sulle attrezzature, l'idoneità delle apparecchiature regolabili installate, la loro
regolazione e le proposte di miglioria presentate, le soluzioni alternative nonché un
riepilogo dei risultati e delle raccomandazioni risultanti dall'ispezione,
b)
conformemente al paragrafo 3, in aggiunta ai dati relativi ai risultati dell'ispezione
conforme al paragrafo 2, i dati relativi ai risultati delle misurazioni, al consumo totale di
energia, al rendimento energetico dell'impianto, alle soluzioni alternative nonché un
riepilogo dei risultati e delle raccomandazioni risultanti dall'ispezione.
(5) Se l'esperto individua dei difetti è tenuto a comunicare una copia dei risultati
dell'ispezione all'autorità competente.
(6) Gli esperti in materia di ispezioni periodiche di impianti di climatizzazione sono:
a)
gli organi di controllo accreditati,
b)
gli enti federali o di un Land,
c)
gli ingegneri civili e gli uffici tecnici, gli studi di ingegneria con autorizzazione
corrispondente,
- 24 -
d)
le persone che sono autorizzate, conformemente alle prescrizioni in materia di diritto
commerciale, alla progettazione, costruzione, modifica, manutenzione o ispezione degli
impianti di climatizzazione con una capacità di raffreddamento superiore a 12 kW e che
posseggono quindi delle conoscenze fondamentali sulla tecnica del freddo, nell'ambito
della loro autorizzazione."
10. La sesta sezione recita:
"6ª sezione
Regolamento di esecuzione; deroghe
Articolo 50
Regolamento di esecuzione
Il governo del Land è tenuto a determinare, mediante regolamento e tenendo conto delle
condizioni poste dal diritto dell'Unione, nel dettaglio i requisiti conformemente ai quali sono
soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 11-49. Il governo del Land può dichiarare
vincolanti nel presente regolamento anche le direttive e le normative tecniche pubblicate
dall'Istituto austriaco di tecnica delle costruzioni (Österreichisches Institut für Bautechnik), o
parti di esse (articolo 2, paragrafi 4-6, della legge della Carinzia sulle pubblicazioni, nella
versione attualmente in vigore).
Articolo 51
Deroghe
L'autorità competente può, su richiesta, autorizzare la concessione di deroghe ai requisiti del
regolamento,conformemente all'articolo 50, qualora il costruttore dimostri che si raggiunge lo
stesso livello di sicurezza di quello ottenuto applicando le direttive e i regolamenti tecnici.
11. La settima sezione recita:
- 25 -
"7ª sezione
Disposizioni finali
Articolo 52
Esecuzione
(1) L'esecuzione della presente legge, conformemente al regolamento edilizio della Carinzia
del 1996 nella versione attualmente in vigore, spetta all'autorità competente.
(2) Se il comune è l'autorità competente nel settore edilizio, le normative adottate con la
presente legge devono essere eseguite nel proprio campo di azione proprio del comune.
12. Le sezioni 8-19 sono soppresse.
Articolo II
Il regolamento edilizio della Carinzia del 1996 – K-BO 1996, LBGl. n. 62, modificato da ultimo
dalla legge LGBl. n. 16/2009, è modificato come segue:
1
L'articolo 18, paragrafo 6, è soppresso.
2
Il titolo dell'articolo 41 si legge come segue:
"Numeri di orientamento"
3
All'articolo 41, paragrafo 1, dopo la sequenza di parole "numeri di orientamento" è stata
inserita la sequenza di parole "con avviso".
4.
All'articolo 41, paragrafo 2, la parola "numerazione" è sostituita dalla sequenza di parole
"numerazione di orientamento".
5.
Conformemente all'articolo 41 è aggiunto il seguente articolo 41bis:
- 26 -
Articolo 41bis
Numeri delle porte
"(1) Se gli edifici contengono più di un appartamento o di un locale commerciale, questi
devono essere numerati e marcati in modo ben leggibile presso le porte di ingresso degli
appartamenti e dei locali commerciali dai proprietari degli edifici in ordine progressivo con
numeri arabi, a partire dal numero 1 al piano più basso. Se necessario, operare una
suddivisione ulteriore aggiungendo ai numeri una lettera minuscola.
(2) Una numerazione delle porte negli edifici esistenti divergente dal paragrafo 1 può essere
utilizzata se è possibile attribuire e marcare in modo univoco gli appartamenti e i locali
commerciali. Qualora ciò non fosse possibile o se non sono stati assegnati numeri alle porte,
occorre assegnare numeri alle porte e marcare quest'ultime conformemente al paragrafo 1 al
più tardi entro il 30 ottobre 2011.
(3) Se un proprietario di un edificio non adempie a un obbligo di cui al paragrafo 1 e al
paragrafo 2 il sindaco è tenuto a stabilire, mediante avviso, una numerazione delle porte. Il
proprietario dell'edificio è obbligato a marcare le porte di ingresso degli appartamenti e dei
locali commerciali con i numeri stabiliti dal sindaco.”
6.
Nell'articolo 50, paragrafo 1, lettera d Z 1 dopo la sequenza di parole "41, paragrafo 3" è
aggiunta la sequenza di parole ", 41 bis".
Articolo III
(1) La presente legge entra in vigore il primo del mese successivo alla sua pubblicazione.
(2) I regolamenti che si basano sulla presente legge possono essere rilasciati a partire dal
giorno seguente alla sua pubblicazione, ma non possono essere attuati prima dell'entrata in
vigore della legge.
(3) Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si
applicano le disposizioni di legge finora vigenti.
(4) Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 51 delle norme edilizie della Carinzia, come
modificate dalla presente legge, l'autorità competente, nel caso di modifiche a edifici ad altre
costruzioni già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, può
- 27 -
concedere previa presentazione di domanda, deroghe ai requisiti della presente legge e ai
regolamenti di esecuzione pubblicati, se il rispetto della disposizione in questione
a)
non è realizzabile tecnicamente o
b)
richiederebbe un esborso spropositato oppure
c)
non fosse giustificata a causa del particolare significato storico, artistico o culturale
dell'edificio oppure della costruzione.
I requisiti stabiliti dall'articolo 1 delle norme edilizie della Carinzia, come modificate dalla
presente legge, devono però essere soddisfatti e non devono essere in contraddizione con le
considerazioni relative alla sicurezza e alla salute.
(5) Se in un edificio già esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge è
applicato un rinforzo di strati isolanti questo non deve essere sporgere dalla linea di
allineamento di oltre 20 cm.
(6) La presente legge stata sottoposta ad una procedura d’informazione conformemente
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che
prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche, GU L 204, pag. 37, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18, e dalla direttiva
2006/96/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81 (numero
di notifica ………).
(7) Con la presente legge la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65,
è recepita.