Giurisprudenza relativa alle società in generale Relativamente agli artt.2247 - 2249 c.c. Corte di Cassazione 29 aprile 1999 Numero 4331 - Sezione 1 CIVILE Società in nome collettivo - estensione del fallimento della societa' ai soci illimitatamente responsabili - qualificazione del soggetto quale socio - vizio di motivazione In materia di dichiarazione di fallimento, a norma dell`art. 147, secondo comma, legge fall., di ulteriori soci illimitatamente responsabili di una societa` in nome collettivo precedentemente dichiarata fallita, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito che, nel dare rilievo a una collaborazione di fatto del soggetto in questione alla conduzione dell`azienda, nonche` alla sottoscrizione da parte sua, in un`unica occasione, di alcune cambiali a favore di unico creditore e, infine, al suo consenso ad un`iscrizione ipotecaria su un immobile in comproprieta` (per una quota modesta) con i soci della societa`, abbia totalmente omesso di valutare la sussistenza di uno stretto vincolo familiare tra il soggetto stesso e i soci della societa` fallita, che ben avrebbe potuto costituire la ragione unica e sufficiente di tali comportamenti. Corte di Cassazione 29 agosto 1997 Numero 8187 - Sezione 1 CIVILE Società irregolare - prova scritta - rapporti tra i soci ed i terzi La concreta mancanza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una societa` di fatto o irregolare (non richiesta, peraltro, dalla legge ai fini della sua validita`), non impedisce, al giudice del merito, l`accertamento, "aliunde", della esistenza di una struttura societaria, all`esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l`esercizio in comune di una attivita` imprenditoriale nonche` l`esistenza di una "affectio societatis" ("id est" l`intenzione pattizia dei contraenti di vincolarsi e collaborare per tale esercizio), potendo legittimamente desumersi tale rapporto sociale dai comportamenti tenuti, anche nei confronti dei terzi, da ciascuno dei soci nell`esercizio collettivo dell`impresa. Tale indagine, risolvendosi nell`apprezzamento di elementi di fatto, non e` censurabile in sede di legittimita`, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici. Corte di Cassazione 9 settembre 1996 Numero 8168 - Sezione 1 CIVILE - socio apparente di una societa' di persone - prova del rapporto sociale Ai fini della assoggettabilita` al fallimento del socio apparente di una societa` di persone, in conseguenza del fallimento della societa`, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell`operativita` di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorche` inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento. Corte di Cassazione 1 aprile 1996 Numero 3003 - Sezione 1 CIVILE Società di fatto - prova - manifestazioni esteriori rivelatrici del rapporto 1 Sebbene l`esistenza di una societa` tra piu` soggetti presupponga che l`esercizio dell`attivita` sia effettuato dai soci mediante l`utilizzazione di mezzi comuni e nella prospettiva di una comune finalita` di guadagno (art. 2247), nel caso in cui la stipulazione del contratto non sia assoggettata a specifici requisiti formali (nella specie, trattavasi di una societa` di fatto per la vendita di alloggi di proprieta` altrui), essa puo` risultare anche da manifestazioni esteriori che, pur non essendo specificamente dirette a palesare un intento negoziale di quel contenuto, siano tuttavia rivelatrici della ricorrenza di un rapporto sociale tra piu` soggetti - alla stregua di quello spirito di coerenza cui deve uniformarsi il comportamento tra consociati nella trattazione degli affari - atteso che nel nostro ordinamento, ispirato al principio della liberta` delle forme (art. 1325 n. 4 cod. civ.), l`intento negoziale puo` essere manifestato, in linea di massima, con qualsiasi mezzo idoneo a renderlo riconoscibile all`esterno ed e` quindi giuridicamente rilevante anche in assenza di una specifica dichiarazione. Corte di Cassazione 22 ottobre 1994 Numero 8687 SEZIONE CIVILE attività lavorativa del socio di una cooperativa - lavoro subordinato - controversie relative In tema di attivita` lavorativa esercitata dai soci di una cooperativa di produzione e lavoro, le prestazioni del socio che si svolgono in conformita` con le previsioni del patto sociale ed in relazione con le finalita` istituzionali della societa` integrano un adempimento del contratto societario per l`esercizio in comune dell`impresa e non sono, quindi, riconducibili a due distinti centri di interesse; conseguentemente, in mancanza di quest`ultimo requisito, che e` indispensabile per ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o, eventualmente, di collaborazione ai sensi dell`art. 409 n. 3 cod. proc. civ., la relativa controversia esula dalla competenza del giudice del lavoro e spetta alla cognizione del giudice in sede ordinaria. Corte di Cassazione 29 novembre 1993 Numero 11786 - Sezione 1 CIVILE Controversie individuali lavoro - impresa familiare - competenza L`istituto dell`impresa familiare ha carattere residuale, in quanto appresta una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, ricondotti in passato ad una causa "affectionis vel benevolentiae", o ad un contratto innominato di lavoro gratuito, con la conseguenza che l`istituto, e la correlativa competenza del giudice del lavoro, non e` configurabile quando i rapporti intervenuti tra i componenti della famiglia, estrinsecantesi in un`attivita` economica produttiva, trovino il loro fondamento in un diverso rapporto contrattuale, quale quello di societa`. Corte di Cassazione 9 giugno 1993 Numero 6438 - Sezione 2 CIVILE Società di fatto inesistente inter partes - esistenza nei confronti dei terzi Per considerare esistente nei confronti dei terzi, anche se inesistente "inter partes", una societa` di fatto, e` necessario l`operare di due o piu` persone nel mondo esterno, in guisa da ingenerare l`opinione che siano legate da un vincolo sociale e la conseguente induzione dei soggetti con i quali esse entrano in rapporto a fare affidamento in buona fede (intesa come uso della cautela necessaria per non 2 farsi trarre in inganno da manifestazioni esteriori suscettibili di controllo) sulla effettivita` e sulla responsabilita` dell`apparente sodalizio. Corte di Cassazione 10 novembre 1992 Numero 12087 - Sezione 1 CIVILE caso di comproprieta` di un`azienda alberghiera, lo sfruttamento di essa Nel caso di comproprieta` di un`azienda alberghiera, lo sfruttamento di essa direttamente da parte dei comproprietari (i quali non si limitano a darla in affitto a terzi ed a goderne la rendita) da` luogo ad un`attivita` necessariamente imprenditoriale e, quindi, alla costituzione di societa`. Corte di Cassazione 10 novembre 1992 Numero 12087 - Sezione 1 CIVILE trasformazione di una comunione in societa` - la prima, caratterizzata La trasformazione di una comunione in societa` - la prima, caratterizzata dalla prevalenza dell`elemento statico del godimento dei beni secondo la destinazione loro propria e, la seconda, dall`elemento dinamico della strumentalita` dei beni per il compimento di un`attivita`, i cui utili saranno poi ripartiti tra le parti - puo` risultare, oltre che da una atto formale, anche attraverso il comportamento in concreto assunto dai comproprietari con lo svolgimento, di fatto, di attivita` di impresa e l`utilizzazione all`uopo di beni comuni. Corte di Cassazione 15 aprile 1992 Numero 4569 - Sezione 1 CIVILE contratto di societa` e` un contratto consensuale, che si perfeziona, Il contratto di societa` e` un contratto consensuale, che si perfeziona, con l`assunzione dell`obbligo dei conferimenti (artt. 2247. 2253 cod. civ.), indipendentemente dalla sua esecuzione. Pertanto, nel caso in cui due persone si accordino per il futuro acquisto e la successiva commercializzazione di un immobile, il contratto di societa` si perfeziona - senza necessita` di forma scritta - al momento dell`accettazione da parte dell`una della proposta dell`altra di concorrere, con il conferimento della meta` del prezzo, all`acquisto dell`immobile e, quindi, alla realizzazione del fine sociale. Corte di Cassazione 5 febbraio 1991 Numero 1097 - SEZIONE CIVILE L`attivita` lavorativa del socio di una cooperativa di lavoro L`attivita` lavorativa del socio di una cooperativa di lavoro, svolta in conformita` alle previsioni del patto sociale e diretta al perseguimento dei fini istituzionali della societa` (nella specie, svolgimento di mansioni di guardia giurata nell`ambito di una societa` esercente attivita` di vigilanza, custodia e scortavalori), non e` riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato - le cui controversie sono devolute alla competenza per materia del giudice del lavoro secondo le previsioni dei nn. 1 e 3 dell`art. 409 c.p.c. , non rilevando in contrario che, nei confronti dei socilavoratori, sia stata applicata, quanto all`esercizio del potere disciplinare e ad altri aspetti, la disciplina collettiva regolante i rapporti di lavoro subordinato del settore. Corte di Cassazione 7 aprile 1987 Numero 3353 - Sezione 2 CIVILE contratto con il quale le parti convengono di gestire e godere 3 Il contratto con il quale le parti convengono di gestire e godere separatamente beni di proprieta` comune, non e` riconducibile al paradigma del negozio societario dacche` (pur in presenza di un patrimonio comune) difetta l`ulteriore essenziale elemento dello esercizio in comune dell`attivita` economica (relativa al detto patrimonio) e la conseguente divisione degli utili. Corte di Cassazione 5 marzo 1987 Numero 2311 - Sezione 1 CIVILE responsabilita` nei confronti dei terzi Al fine della responsabilita` nei confronti dei terzi e, quindi, dell`assoggettabilita` a procedure fallimentari, la ricorrenza di una societa` di fatto tra due o piu` soggetti puo` essere affermata sulla sola base dell`esteriorizzazione del vincolo, societario, per effetto di un comportamento di detti soggetti idoneo ad ingenerare nei terzi il ragionevole convincimento della sua esistenza, indipendentemente dall`obiettivo riscontro della stipulazione ed operativita` del patto sociale. Corte di Cassazione 25 febbraio 1987 Numero 2004 – Sezione 1 civile contratto di societa` (e non di associazione in partecipazione) Sezione 2 sentenza n. 2004 del 25/02/87 Costituisce contratto di societa` (e non di associazione in partecipazione) quello con cui le parti rispettivamente convengano, una, il conferimento in comune di un`area edificabile di sua proprieta` e l`altra l`edificazione della medesima, per la successiva vendita in compartecipazione degli appartamenti costruiti, secondo coefficienti ed in base a prezzi predeterminati di comune accordo, sussistendo, nella fattispecie, entrambi gli elementi essenziali del rapporto societario ex art. 2247 c. c. e, cioe`, l`esistenza di un patrimonio comune e l`esercizio in comune di un`attivita` d`impresa. Corte di Cassazione 25 marzo 1986 Numero 2125 – Sezione 1 civile posizione del socio d`opera - cui eventualmente sia garantito un prelievo La posizione del socio d`opera - cui eventualmente sia garantito un prelievo fisso sugli utili - e` diversa dalla posizione del prestatore di lavoro subordinato, retribuito mediante partecipazione agli utili, giacche` quest`ultima - essendo caratterizzata essenzialmente dal rapporto di subordinazione esclude di per se` l`esistenza di un rapporto di societa`, che si esplica mediante il concorso nella gestione sociale con il diritto agli utili e la soggezione alle perdite, mentre d`altra parte la garanzia di un compenso al socio non e` sufficiente a qualificare come subordinato il rapporto intercorso tra le parti ove l`accordo contrattuale risulti diretto all`esercizio in comune di un`attivita` economica al fine di dividerne gli utili o le perdite. 4