Pdl_-pet_therapy_definitivo

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Relazione
L’importanza e la validità delle attività e terapie assistite con gli animali (pet therapy) sono da anni ampliamente riconosciute in
ambito scientifico e medico.
Anche in Lombardia, lo studio dei benefici della relazione con l’animale ha allargato progressivamente l’interesse verso le
potenzialità terapeutiche ed educative e sono ormai tanti e significativi i progetti in ambito ospedaliero, socio sanitario e
scolastico.
La pet therapy è una co-terapia, definita anche “facilitatore” di un percorso terapeutico già in atto e consta di una serie di
incontri in cui il team (specialisti e animali, cani o animali da affezione) intervengono sui pazienti, insieme alle figure di
riferimento (educatori, psicologi, terapisti) per raggiungere obiettivi concordati.
Si aggiunge in ambito scolastico la zooantropologia didattica: percorsi proposti agli alunni (dalla materna alla secondaria ) con
programmi di educazione sul mondo animale tenuti da esperti - e momenti di interazione con gli animali opportunamente
preparati, con molteplici obiettivi (educazione all’osservazione, aumento capacità attenzione, accettazione della diversità,
integrazione, prevenzione ).
E’ un lavoro di equipe di umani e animali, opportunamente preparati,
monitorato.
in cui il benessere animale viene costantemente
In Lombardia, attualmente, mancano un riconoscimento, una regolamentazione e soprattutto un supporto alla realizzazione di
progetti, a fronte di una richiesta importante di Scuole ed Enti assistenziali e al moltiplicarsi di iniziative all’interno delle singole
Asl ormai peraltro congelate dalla attuale situazione economica.
Le richieste di attenzione, in questo senso, arrivano proprio dagli utenti finali di questi progetti (ospedali, nuclei Alzheimer,
RSA, CDD, commissioni per bambini con bisogni educativi speciali all’interno delle scuole primarie e secondarie).
Dove queste attività
sono state sperimentate con successo, si sono potuti toccare con mano i benefici: diminuzione dell’aggressività e innalzamento
dell’umore e delle capacità cognitive negli Alzheimer, aumento delle capacità relazionali e cognitive nelle situazioni di disabilità,
aperture emozionali e relazionali nell’autismo, aumento della capacità di attenzione nei bambini iperattivi o con varie diagnosi,
aumento dell’autostima e integrazione nel gruppo nelle situazioni di disagio sociale.
Di fatto, l’importanza di queste attività si sintetizza su tre fronti: sanitario, come co-terapia i cui benefici possono ricadere
persino sui costi farmacologici, sociale come contributo al miglioramento della qualità della vita di tutte le tipologie di disagio,
didattico-educativo per una corretta cultura sugli animali anche come prevenzione all’abbandono, con tutto il risparmio dal
punto di vista squisitamente economico che ne deriverebbe.
Questo progetto di legge potrebbe essere supportato dai “numeri” dei molteplici studi scientifici che ogni tre anni vengono
presentati a livello mondiale dalla International Association Human Animal Interaction oppure si potrebbe riassumere nella
frase della mamma di un ragazzo di trent’anni con una sindrome degenerativa irreversibile “la pet therapy e l’ippoterapia sono i
raggi di sole nella vita di Andrea…”
Art. 1
Finalità
1) Regione Lombardia promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali di affezione quale elemento
fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le
proprie esigenze biologiche ed etologiche.
2) In particolare, la Regione:
a) favorisce il rispetto verso gli animali e la corretta convivenza tra l'uomo e gli animali di affezione domestici;
b) promuove il valore educativo e culturale di un corretto rapporto con gli animali di affezione, anche in relazione alle
potenzialità assistenziali e terapeutiche dello stesso;
c) definisce e promuove la terapia assistita con animali (TAA) e l'attività assistita con animali (AAA), riconoscendone il
valore terapeutico e riabilitativo in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, sancendone gli ambiti applicativi e
le modalità di intervento; stabilisce i parametri da adottare per assicurare il benessere psico-fisico degli animali coinvolti
al fine di regolamentare gli interventi di TAA e AAA ed evitare che siano oggetto di improvvisazione.
Art. 2
Definizione delle terapie e attività assistite dagli animali
1) Ai fini della presente legge, si intende con pet therapy ovvero Interventi Assisititi con gli Animali (IAA) l’utilizzo della
relazione uomo- animale in campo medico, psicologico, educativo, avvalendosi della collaborazione di animali che
rispondono a precisi requisiti.
2) Gli Interventi Assisititi con gli Animali (IAA) possono essere divisi in:
a) Le Terapie Assistite dagli Animali (TAA) sono interventi individualizzati sul paziente, utilizzati a supporto delle terapie
tradizionali (e pertanto definite co-terapie), per la cura della patologia di cui egli è affetto e sono praticati mediante
animali appositamente educati. Esse sono finalizzate al miglioramento di disturbi della sfera fisica, motoria, psichica,
cognitiva o emotiva. Sono progettate sulla base delle indicazioni sanitarie e psicorelazionali fornite dal medico e/o dallo
psicologo di riferimento del paziente e prevedono precisi obiettivi ed indicatori di efficacia;
b) Le Attività Assistite dagli Animali (AAA) consistono in interventi di tipo educativo-ricreativo e di supporto psicorelazionale, finalizzati al miglioramento della qualità di vita di varie categorie di utenti (bambini, soggetti portatori di
handicap, pazienti ospedalizzati, pazienti psichiatrici, anziani, detenuti) e realizzati mediante animali in possesso di
adeguate caratteristiche.
Art. 3
Ambiti applicativi
1) Regione Lombardia, ai fini di una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico terapeutici con i cani per disabili e con
le tecniche della pet therapy:
a) promuove l’adozione di iniziative con animali preparati per la pet-therapy o con animale da compagnia di loro proprietà
intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, in particolare anziani e bambini, siano esse residenti
presso ospedali, case di cura, strutture residenziali e semi-residenziali (p.e. case di riposo, Centri diurni..), strutture
protette, scuole;
b) riconosce il valore didattico formativo della relazione con gli animali e pertanto si impegna a promuovere in tutti gli ordini
di scuole la pianificazione di programmi di informazione e sensibilizzazione sul rapporto uomo-animale;
Art. 4
Accessibilità degli animali di affezione
in strutture residenziali, semi-residenziali e di cura
1) Regione Lombardia, riconoscendo l’importanza del valore affettivo che si instaura tra una persona e il proprio animale di
affezione, emana apposita disciplina per consentire l'accesso degli stessi al seguito del proprietario o detentore nelle
strutture residenziali, semi-residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario
regionale.
Art. 5
Strutture in cui svolgere le TAA e AAA
1) La TAA e l'AAA possono essere praticate in particolare presso ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semiresidenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati,
fattorie socio terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali, istituti per pazienti psichiatrici, comunità per
minori o in altri luoghi idonei.
2) Tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, sono resi accessibili anche per i cani di accompagnamento dei
disabili e per i cani da Interventi Assisititi con gli Animali (IAA).
Art. 6
Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro
1) La TAA e l'AAA sono svolte attraverso programmi finalizzati a mettere in evidenza gli obiettivi rispettivamente terapeutici
generali o specifici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.
2) I programmi sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della
tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili e competenze specifiche.
3) Tali programmi sono registrati presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio. Alle singole ASL sul territorio
verranno delegate le funzioni di supervisione dei progetti, in particolare dovranno:
a) valutare la validità dei progetti di TAA e AAA presentati da tali enti o associazioni al fine di garantire il benessere degli
animali ammessi ai progetti e dei fruitori degli interventi;
b) valutare i requisiti professionali degli operatori coinvolti nel progetto;
c) controllare il regolare svolgimento dei progetti e il rispetto dei requisiti.
4) In un gruppo di lavoro attivato per programmi di Interventi Assisititi con gli Animali (IAA) sono individuabili i seguenti ruoli:
 Medico
 Veterinario
 Educatore cinofilo
 Coadiutore dell’animale (operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie di riferimento)
 Psicologo
 Terapista della riabilitazione / laureato in Scienze Motorie / fisioterapista
 Assistente sociale / Educatore / Operatore Socio Sanitario
 Infermiere
 Insegnante
 Pedagogo o logopedista
5) La costituzione del gruppo di lavoro è variabile, a seconda che si tratti di AAA o TAA , e del tipo di intervento in programma.
L’allargamento del gruppo di lavoro a quante più possibili figure professionali consente di sviluppare tutte le potenzialità
dell’intervento.
6) Nell'equipe di cui al comma 3 è sempre prevista la figura di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la
specie animale di riferimento, nonché la presenza di un animale opportunamente educato alle attività e terapie assistite con
animali. Alcune delle competenze professionali succitate possono anche essere assunte da un’unica persona se
rispondente agli specifici requisiti richiesti.
7) Tutte le coppie composte da Coadiutore dell’animale e animale devono essere in possesso di un curriculum che ne attesti
la certificazione secondo i principi di "Carta Modena 2002"
8) Le AAA e TAA sono sconsigliate (o richiedono un’attenta valutazione delle specifiche condizioni del paziente al fine di
programmare accuratamente gli interventi) in caso di condizionoi particolari quali: patologie organiche in cui è controindicato
il contatto con gli animali (es. Allergie specifiche per inalanti, mielodepressione, ferite aperte, presenza di presidi medici
particolati quali cateteri venosi o altri presidi che possano facilitare l’insorgere di infezioni...); condizioni ambientali o
situazioni psicologiche particolari dell’utente che possano portare al maltrattamento degli animali.
9) Tutti i progetti di AAA e TAA effettuati in ambito regionale vanno sottoposti a monitoraggio (ovvero la stesura regolare di
rapporti che documentano le attività del progetto) e valutazione di efficacia (ovvero un confronto fra gli obiettivi proposti ad
inizio progetto e quelli raggiunti a fine progetto) secondo le modalità previste dal gruppo di coordinamento e mediante
l’ausilio di presidi quali filmati, test standardizzati, questionari per la raccolta dati, schede paziente, schede per gli animali
coinvolti.
Art. 7
Benessere degli animali coinvolti
1) Ai fini della presente legge, Regione Lombardia dovrà vigilare per garantire che le attività di TAA e AAA siano svolte
sempre nel pieno rispetto del benessere animale, pertanto:
a) tutti gli interventi di Interventi Assisititi con gli Animali (IAA) devono essere effettuati con l’ausilio di animali che, per
caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto e devono pertanto essere
esclusivamente animali da affezione. Sono escluse specie esotiche protette, animali allo stato selvatico ed animali ospiti
di rifugi o canili sanitari; cuccioli, animali non domestici, animali che abbiano un’anamnesi di abbandono e/o
maltrattamento recenti. È previsto il coinvolgimento solamente di animali adulti, non sono ammesse le femmine in estro o
che siano in gravidanza avanzata.
b) gli animali devono essere mantenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente educati. L’ educazione
degli animali deve avvenire attraverso metodi di educazione "gentili", senza alcun metodo coercitivo e nel rispetto delle
naturali propensioni individuali di ciascun soggetto e delle sue esigenze etologiche, al fine di garantirne l'equilibrio
psicocomportamentale e la corretta relazione con l'uomo; deve essere effettuata da figure professionali che abbiano una
competenza specifica certificata;
c) un veterinario deve certificare che l’animale si trovi in buono stato di salute psico-fisico e funzionale, con particolare
riferimento alle possibili situazioni di stress derivanti dal lavoro.
d) ogni animale coinvolto dovrà disporre di una cartella clinica, regolarmente aggiornata e vidimata dal medico veterinario,
dalla quale emerga: anamnesi adeguata, esame fisico nella norma, esame micologico del mantello, esame coprologico
per flottazione negativo, controllo degli ectoparassiti, controllo degli endoparassiti, controllo della profilassi vaccinale
obbligatoria e facoltativa, controllo del certificato anagrafico nelle specie in cui è obbligatorio.
Art. 8
Gruppo di Approfondimento Tecnico per le terapie
e le attività assistite con gli animali
1) Regione Lombardia, al fine di realizzare le finalità della presente legge, istituisce un Gruppo di Approfondimento Tecnico
per le terapie e le attività assistite con gli animali, di seguito denominato G.A.T.
2) La composizione e le funzioni del G.A.T. saranno decise dalla Giunta sentito il parere della competente commissione
consiliare e con il coinvolgimento delle Associazioni e degli esperti in materia di TAA e AAA.
3) Tra i compiti del G.A.T. , oltre alla predisposizione di linee guida per definire e uniformare le buone pratiche nel campo delle
TAA e AAA, dovranno essere previsti:
a) il controllo dei requisiti degli enti o delle associazioni che, sul territorio regionale, vogliano erogare servizi di TAA e AAA;
b) la definizione dei criteri e le procedure per la certificazione di tali enti o associazioni;
c) la creazione di una banca dati delle associazioni o enti preposti a erogare un servizio di TAA e AAA disponibile per
chiunque voglia avvalersi di un intervento di TAA e AAA;
d) la disciplina per l’erogazione dei corsi che rilasciano attestati di formazione in pet therapy, tenendo conto delle capacità di
dimostrare sia gli indispensabili requisiti di preparazione del corpo docente, con curricula attestanti qualifiche,
competenze ed esperienze specifiche sia l’adeguatezza dell’impostazione didattica che deve prevedere adeguato
numero di ore di frequenza, formazione teorica nelle diverse discipline di riferimento, adeguato numero di ore di
formazione pratica;
e) la verifica della validità e del regolare svolgimento dei progetti TAA e AAA ai fini di garantire l’efficacia degli stessi ed il
benessere psicofisico sia dei beneficiari degli interventi sia di quello degli animali impiegati.
Art. 9
Norma Finanziaria
1) Alle spese di parte corrente previste dall’articolo 6, finalizzate alla promozione e al sostegno delle terapie ed attività assistite
con gli animali (pet therapy), si fa fronte incrementando la Missione 13 Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”
del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 per euro 450.000. All’onere si provvede mediante riduzione di pari
importo della Missione 20 Programma 03 “Altri fondi”.
2) Alle spese di parte corrente previste dall’articolo 8, finalizzate al funzionamento del Gruppo di Approfondimento Tecnico, si
fa fronte incrementando la Missione 13 Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2013 per euro 50.000 . All’onere si provvede mediante riduzione di pari importo della Missione 20
Programma 03 “Altri fondi”.
Art. 10
(Entrata in Vigore)
1) La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
ALLEGATO – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del regolamento generale del
Consiglio regionale
(1)
(2)
(3)
(4)
Intervento
SPESA
CONTINUATIVA
O RICORRENTE
Riferimento
al pdl
Natura
spesa
Art….
c/corrente
Comma…
-
(ART. 22 LR
34/1978
(A)
(B)
QUANTIFICAZIONE SPESA
COPERTURA FINANZIARIA
Missione
IMPORTO
Missione
IMPORTO
c/capitale
Promozione e al continuativa
sostegno
delle
terapie ed attività
assistite con gli
animali (pet therapy)
Art. 5
Funzionamento del
gruppo di
approfondimento
tecnico
Art. 6
continuativa
Corrente
Missione 13
450.000
Programma 07
Corrente
Missione 13
Programma 07
Missione 20
450.000
Programma 03
50.000
Missione 20
Programma 03
450.000
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