SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Appunti di lezione Si tratta di un tipo societario caratterizzato dalla presenza strutturale di due categorie di soci (art. 2313, comma 1°): soci accomandatari soci accomandanti Il socio accomandatario: 1. è illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni sociali; 2. può rivestire il ruolo di amministratore della società 3. può essere socio d’opera Il socio accomandante: 1. risponde per le obbligazioni sociali limitatamente al conferimento effettuato 2. è escluso dall’amministrazione della società 3. è socio di puro capitale: si ritiene che, in quanto responsabile per le obbligazioni sociali nei limiti del conferimento effettuato, non possa essere socio d’opera. Se ne ha implicita conferma nell’art. 2322, comma 1°, c.c., a tenore del quale la quota di partecipazione dell’accomandante è trasmissibile per causa di morte (non potrebbe esserlo se l’accomandante fosse stato socio d’opera) La necessaria presenza di soci appartenenti all’una ed all’altra categoria è testimoniata dall’art. 2316 («L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti») e, in particolare, dall’art. 2323, comma 1°, il quale dispone che la società si scioglie quando rimangano soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, se nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio venuto meno. Alla società in accomandita semplice si applicano in via generalele disposizioni relative alla società un nome collettivo. Le disposizioni specifiche contenute nel capo IV si riferiscono esclusivamente alla figura del socio accomandante. La società in accomandita semplice potrebbe essere anche irregolare. Ciò non impedisce la rilevanza esterna dei soci accomandanti, che assumono tale veste indipendentemente dall’iscrizione della società nel registro delle imprese: l’art. 2317, comma 2°, dispone infatti che «per le obbligazioni sociali i soci accomandanti [ossia: quelli indicati come tali dal contratto di società] rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali». SOCIO ACCOMANDATARIO La posizione del socio accomandatario corrisponde a quella del socio di società in nome collettivo (art. 2318, comma 1°): sono dunque applicabili all’accomandatario le disposizioni poste dal c.c. con riguardo al socio di s.n.c. Esclusivamente i soci accomandatari possono essere amministratori della società (art. 2318, comma 2°). A tale proposito l’art. 2319 dispone che, in assenza di diversa disposizione dell’atto costitutivo, per la nomina degli amministratori con atto separato e per la loro revoca sono necessari il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione non di tutti gli accomandanti, bensì di tanti accomandanti che «rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto». SOCIO ACCOMANDANTE Il socio accomandante occupa nella struttura del tipo societario una posizione per la quale la sua identità e le sue caratteristiche personali e patrimoniali di regola non sono rilevanti: egli è tipicamente apportatore di capitali di rischio, sottratto alla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e, perciò, escluso dall’amministrazione della società. Per questa ragione la quota del socio accomandante è trasferibile per causa di morte e, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, può essere ceduta con effetto verso la società (cioè: l’acquirente diventa socio in luogo dell’alienante) con il consenso non di tutti i soci, bensì di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (art. 2322). La limitazione di responsabilità fa sì che, compiuta la liquidazione della società, i creditori sociali che non siano stati soddisfatti possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti ma «limitatamente alla quota di liquidazione» corrisposta dai liquidatori agli accomandanti medesimi. La legge “punisce” il socio accomandante con la perdita del beneficio della limitazione di responsabilità: 1. se l’accomandante acconsente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale (art. 2314) 2. se l’accomandante si ingerisce nell’amministrazione della società (art. 2320, comma 1°) Si ponga attenzione al fatto che l’accomandante divenuto illimitatamente responsabile non si trasforma in socio accomandatario: ciò significa che gli altri soci non sono obbligati a riconoscergli il potere di amministrare la società. Inoltre l’accomandante diviene illimitatamente responsabile per tutte le obbligazioni sociali, passate e future. 1. Il nome dell’accomandante nella ragione sociale L’accomandante diviene illimitatamente responsabile se acconsente che il proprio nome compaia nella ragione sociale (art. 2314, comma 2°). La norma si giustifica considerando che: occorre tutelare l’affidamento dei terzi si intende reprimere qualunque comportamento di “aggiramento” del divieto fatto all’accomandante di ingerirsi nell’amministrazione della società (poiché la persona dell’accomandante è irrilevante anche per i terzi, perché indicarne il nome nella ragione sociale? Sorge un sospetto …..) 2. L’ingerenza nella gestione sociale Il divieto fatto all’accomandante di ingerirsi nella gestione sociale (c.d. divieto di immistione) è elemento coessenziale al tipo societario in esame. Per Galgano ciò è significativo del fatto che nelle società di persone non è possibile disporre di potere gestorio se si beneficia della limitazione di responsabilità: per questa ragione l’accomandante che abbia contravvenuto al divieto diventa illimitatamente responsabile e può essere escluso dalla società (art. 2320, comma 1°) . Si noti che la responsabilità illimitata consegue sia al compimento di «atti di amministrazione» (versante “interno”), sia qualora l’accomandante abbia trattato o concluso affari in nome della società (versante “esterno”): è ammesso soltanto che egli agisca in forza di «procura speciale per singoli affari”. Si ritiene perciò che il divieto di immistione non sia posto a tutela dei soci – tant’è che esso non può essere pattiziamente derogato – e neppure a tutela dell’affidamento dei creditori sociali: ne è dimostrazione la circostanza che l’accomandante diviene illimitatamente responsabile anche quando agisca sul solo versante “interno” della società, senza venire a contatto dei terzi trattando o concludendo affari in nome della società. A parere di Galgano il divieto presidia l’interesse al corretto svolgimento dell’iniziativa economica mediante il bilanciamento tra potere gestorio e responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. 3. I comportamenti consentiti all’accomandante a. L’accomandante può agire in qualità di rappresentante della società in forza di «procura speciale per singoli affari». Conseguentemente l’accomandante non può ricoprire il ruolo di institore (che è preposto all’esercizio dell’impresa con poteri di rappresentanza generale: artt. 2203 e 2204 c.c.) né può essergli conferita procura generale: ciò susciterebbe il sospetto che l’accomandante goda di un significativo margine di discrezionalità gestoria, incompatibile con il divieto di immistione. È inoltre da escludere la possibilità di conferire ripetute procure speciali perché ciò determinerebbe un aggiramento del divieto. b. L’accomandante può prestare la propria opera «sotto la direzione degli amministratori» (art. 2320, comma 2°). Egli può dunque essere un lavoratore subordinato; a parere di Galgano può anche ricoprire «mansioni direttive», purchè permanga effettivamente la sua subordinazione gerarchica agli accomandatari amministratori; ad ogni modo la sua collocazione nell’organigramma aziendale non può svuotare di contenuto il divieto di amministrare. c. L’accomandante può dare le autorizzazioni ed i pareri previsti dall’atto costitutivo (ma: la portata ed incisività delle autorizzazioni non può snaturare la posizione dell’accomandante). d. L’accomandante può compiere atti di ispezione e sorveglianza. I poteri di controllo dell’accomandante si concretano soprattutto nel suo diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e a controllarne l’esattezza verificando le scritture contabili ed i documenti della società. La maggioranza degli autori ritiene che gli accomandanti abbiano diritto a concorrere all’approvazione del bilancio.